Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/05/2025, n. 3608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3608 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Valentina Boroni - Presidente
dott.ssa Ilaria Gentile - Giudice
dott. Marcello Piscopo - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 33513 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2019, avente per oggetto: azione di riduzione per lesione di legittima,
vertente
TRA
codice fiscale: , con Parte_1 C.F._1
l'avv. Leonardo Bruno Pedone -ATTORE-
E
codice fiscale: ; Controparte_1 C.F._2
codice fiscale: ; Parte_2 C.F._3
codice fiscale: tutte con l'avv. Parte_3 C.F._4
Andrea Fedeli -CONVENUTE-
CONCLUSIONI
Per la parte attrice
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda ed istanza:
1
Accertare il valore dei beni immobili e della società valore CP_2
venale, tutti di proprietà del de cuius.
Accertare che le polizze assicurative accese presso la e gli CP_3
investimenti ed i capitali afferenti ai CC. intestati al de cuius e cointestati con la figlia e la moglie sono tutti riferibili a capitali personali Parte_2 Pt_3
del de cuius dato che le convenute non avevano redditi che giustificassero la presenza di ingenti somme a queste riferibili ad eccezione delle somme versate direttamente da alla Sig.ra con specifica indicazione nella CP_2 Pt_3
causale di pagamento, in difetto considerarli crediti della società nei confronti delle eredi testamentarie cointestatarie di conto, e per l'effetto maggiorare la valutazione della società.
Accertare tutte le donazioni dirette ed indirette ricevute dalle eredi testamentarie così come rese evidenti da tutta la documentazione in atti,
compresi i documenti contabili della società e dai conti del de cuius CP_2
valutate in modo errato dal c.t.u. e procedere così alla valutazione dell'asse ereditario ricomprendendo le donazioni accertate dalla documentazione presente in atti.
Dichiarare che il testamento del 3 agosto 2016 ha violato la legittima spettante all'attore e per l'effetto assegnare al Sig. quale quota di Parte_1
legittima, una somma non inferiore a € 185.000 o la diversa somma che verrà
ritenuta di giustizia;
ovvero la somma di € 450.000 o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, nel caso in cui venga ritenuta donazione indiretta il credito spettante alla Sig.ra nei confronti della FARCAM Controparte_1
2 s.r.l. per emolumenti da membro del c.d.a. della stessa società, dato che del tutto liberali, in considerazione delle gravissime negligenze riscontrate nell'attività della stessa, con perdita del patrimonio del de cuius con la creazione di debito della società, creato per puro spirito di liberalità dell'attore.
Per l'effetto condannare le Sig.re e in solido tra CP_1 Parte_2
loro, alla refusione della somme sopra riportate.
Condannare le convenute, in solido tra loro, alle spese sostenute dal Sig.
[...]
per la verifica della consistenza dell'asse ereditario. Parte_1
Condannare le convenute, in solido fra loro, al pagamento degli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 del cc. per le somme riconosciute di giustizia dalla data del 05.02.2019 afferente alla domanda di media conciliazione presentata dall'attore.
Il tutto con vittoria di spese, comprese i costi delle CTU visti i risultati delle stesse che hanno riconosciuto un aumento di valore dell'asse ereditario di oltre 2.000.000 di euro, competenze ed onorari del giudizio, da liquidarsi anche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 96 e 642 c.p.c. , oltre accessori come per legge.
Per la parte convenuta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
respingere la domanda attrice perché del tutto infondata, in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti nei precedenti scritti difensivi, comunque, non provata.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del decesso del padre Sig. avvenuto a Persona_1
CO (MI) in data 04/12/2017, l'attore ha convenuto in Parte_1
giudizio le sorelle e , oltre il coniuge Controparte_1 Parte_2
superstite al fine di conseguire una pronuncia di riduzione Parte_3
per lesione di legittima delle disposizioni testamentarie del defunto, raccolte nel testamento pubblico ricevuto in data 03/08/2016 dal dott. , Persona_2
notaio in Rozzano, repertorio n. 234 degli atti di ultima volontà, passato al repertorio degli atti tra vivi con verbale per medesimo notaio in data
20/04/2018, repertorio n. 202139, raccolta n. 31167.
Nello specifico, con tale testamento dettò le seguenti Persona_1
disposizioni:
“Nomino mie eredi mia moglie, e le mie figlie, e Parte_3 Parte_2
, suddividendo tra loro il mio patrimonio come segue: CP_1
- alle mie figlie, indivisamente e in parti uguali, assegno i miei diritti immobiliari e le quote della società con l'onere di CP_2
provvedere alla cura e al mantenimento di mia moglie;
- a mia moglie assegno tutto il mio patrimonio mobiliare, stante il diritto di abitazione spettantele per legge sull'appartamento adibito a residenza familiare.
Ho disposto quanto sopra poiché a mio miglio ho già donato Parte_1
Euro 452.706 (quattrocentomilacinquantaduesettecentosei) con atto del notaio in data 24 maggio 2013 rep. 105.452/27.251.”. Persona_3
Ad avviso dell'attore tale testamento è ampiamente lesivo della quota a lui riservata ai sensi dell'art. 542 cpv. cod. civ., pari a un terzo della metà e quindi
4 a un sesto del patrimonio calcolato secondo quanto disposto al successivo art. 556, pure tenendo conto della donazione in danaro menzionata del testamento e da lui effettivamente ricevuta qualche anno prima, alla luce della notevole consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare relitto dal padre e delle svariate elargizioni da lui compiute in vita in favore dei congiunti e segnatamente della sorella . Controparte_1
Si sono costituite le convenute chiedendo di respingere la domanda con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con una complessa consulenza tecnica d'ufficio affidata congiuntamente a un dottore commercialista e a un architetto,
come da ordinanza del 19/11/2020, le cui operazioni sono state dettagliatamente riassunte ai fogli da 11 a 68 della relazione finale depositata il 14/07/2022.
In particolare i consulenti sono stati incaricati, previa acquisizione della documentazione relativa alla società di famiglia e della CP_2
documentazione bancaria concernente i rapporti intercorsi con Intesa
Sanpaolo s.p.a. e Fideuram s.p.a., di determinare “…il valore della massa ereditaria sulla base della dichiarazione di successione in atti con riferimento alla data di apertura della successione, ma tenuto conto delle seguenti ulteriori indagini:
a)con riferimento agli immobili, occorre fare riferimento anche a quanto dedotto dal documento attoreo sub doc. 22;
b)con riguardo alla evidenziando tutti gli elementi della società CP_2
che possano comportare una giustificabile differenza di valori rispetto a quanto dichiarato dagli eredi in sede di dichiarazione di successione, spiegando ogni
5 passaggio tecnico sulle metodologie applicate dal C.T.U. per le valutazioni effettuate;
c)con riguardo ai conti correnti intestati al de cuius e indicati nella dichiarazione, evidenziando in particolare le seguenti movimentazioni in uscita:
- disposizioni in favore di una delle parti del presente giudizio;
- disposizioni relative a investimenti e a polizze di qualsiasi genere.”.
Indi, depositate le relazioni di consulenza, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, in via preliminare si rivela necessario ricordare alcuni fondamentali principi che regolano l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni per lesione di legittima, tenuto conto delle peculiari conclusioni rassegnate dall'attore e, segnatamente, della richiesta di
“….assegnare al Sig. quale quota di legittima, una somma Parte_1
non inferiore a € 185.000 … o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia…” e quella di “…condannare le Sig.re e CP_1 Parte_2
in solido tra loro, alla refusione della somme sopra riportate” oltre
[...]
interessi moratori.
Infatti la regola generale, in materia, è che l'accoglimento dell'azione di riduzione da parte del legittimario pretermesso non si traduce nell'attribuzione a questo di un diritto di credito nei confronti degli eredi di importo pari alla lesione accertata, determinando invece una comunione tra il predetto e l'erede istituito, nella quale la quota del primo è data dal valore della quota di legittima non soddisfatta, determinata in proporzione al valore dell'intera massa
(giurisprudenza costante;
da ultimo cfr. Cass. n. 31125/2023).
6 Solo nel caso in cui il legittimario che eserciti l'azione di riduzione non possa conseguire la quota in natura per mancanza di relictum, è allora necessario, per assicurargli l'esatto equivalente del bene che avrebbe avuto il diritto di conseguire, liquidare a suo favore una somma di danaro pari al valore di detto bene (Cass. 13003/2001).
Nella fattispecie, tuttavia, il defunto ha lasciato sia beni immobili sia una importante partecipazione societaria, motivo per cui può procedersi esclusivamente alla verifica della lamentata lesione di legittima per effetto del suindicato testamento e non, anche, alla condanna degli eredi istituiti al pagamento di somme in favore dell'attore, come da questo reiteratamente richiesto nel corso del giudizio e nelle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel merito si osserva innanzitutto che l'attore ha basato la propria domanda,
in maniera quasi esclusiva, su tutta una serie di complicati ragionamenti presuntivi circa le elargizioni che il padre avrebbe compiuto soprattutto utilizzando le casse della società di famiglia operando in tal CP_2
modo una totale commistione tra il patrimonio del defunto e quello della società.
In realtà, trattandosi di una società di capitali, in quanto tale dotata di un patrimonio completamente autonomo e distinto da quello dei soci, oltre che di un organo amministrativo, va escluso che le vicende della società possano riflettersi automaticamente e direttamente sul patrimonio del socio defunto,
posto che soltanto la partecipazione societaria di cui il padre era titolare,
beninteso nel suo valore effettivo e non in quello nominale, fa parte del patrimonio della persona fisica della cui eredità si tratta.
7 E' chiaro che se poi la società sia stata amministrata male o sia stata addirittura preordinatamente svuotata di parte delle somme che giacevano sui conti bancari ad essa intestati, a vantaggio di terzi o anche di altri figli o del coniuge del de cuius, il rimedio contro simili illeciti non può trovarsi nelle norme sulla successione ereditaria o della divisione ma in quelle del diritto societario e in particolare sulla responsabilità degli amministratori, cui appunto è soggetta una società di capitali.
Ne discende che devono essere senz'altro respinte tutte le deduzioni di parte attrice, peraltro si ribadisce non agevolmente intelligibili, con le quali si è
preteso di identificare, in ogni somma di danaro transitata dalla CP_2
alle convenute, una donazione indiretta di pari importo da parte del de cuius in favore delle figlie e/o della moglie.
Posto quanto precede e passando alla ricostruzione dei beni caduti in successione e alla determinazione del valore da attribuire ad essi al momento di apertura della successione, si deve certamente partire dai risultati raggiunti dal c.t.u. dr.ssa Persona_4
In particolare il c.t.u., all'esito di una lunga e accurata analisi del patrimonio ereditario, preceduta da diverse riunioni con i consulenti di parte insieme ai quali è stata presa in esame tutta la documentazione disponibile, è pervenuto alla conclusione che il valore della massa ereditaria alla data di apertura della successione era pari nel complesso ad Euro 3.896.174,65.
L'elaborato del c.t.u., supportato dalle valutazioni di un architetto per la parte relativa alla stima dei beni immobili e compendiato in una relazione di ben 120
fogli, è estremamente accurato ed è stato fatto oggetto di limitate osservazioni delle parti, alle quali il c.t.u. ha fornito ampie e convincenti risposte (fogli da
8 110 a 120 della relazione) cui nessuna delle parti ha replicato, avendo la sola parte attrice meramente riproposto, in comparsa conclusionale, quanto già
evidenziato dal proprio consulente di parte nelle osservazioni alla relazione preliminare trasmessa dal c.t.u.
Perciò è sul valore della massa come sopra determinato in Euro 3.896.174,65
che devono compiersi le operazioni di calcolo previste dall'art. 556 cod. civ.
In primo luogo va quindi detratto il rilevante debito di Euro 1.315.000,00
accumulato dal defunto nei confronti della (foglio 83 della CP_2
relazione di consulenza).
A tale importo si devono aggiungere le somme di danaro ricevute a vario titolo nel tempo da tutti i figli e dal coniuge del defunto, quantificate dal c.t.u. nella cifra complessiva di Euro 1.705.596,76 (cfr. tabella al foglio 109 della relazione, prima colonna).
Infatti tali somme, in difetto di un titolo giustificativo e in considerazione dei rapporti di stretta parentela tra le parti, devono presumersi corrisposte a titolo di liberalità indiretta (una parte di esse è stata comunque fatta oggetto di donazione diretta con atto per notaio richiamato pure nel Persona_3
testamento).
Va poi aggiunta ancora la somma di Euro 480.000,00 pacificamente ricevuta da tutti i figli a titolo di donazione, giusta quanto espressamente dichiarato dalle parti dell'atto di donazione per notaio in data 24/05/2013 Persona_3
(doc. 5 della produzione di parte attrice).
Non può invece riconoscersi alcuna liberalità indiretta nella vicenda relativa all'immobile sito a Mentone (Francia).
Al riguardo è incontroverso che la nuda proprietà del cespite fu acquistata dai
9 figli con danaro del padre, tuttavia si è anche detto che tutti i tre figli hanno ricevuto dal padre donazioni in ragione di Euro 160.000,00 ciascuno e in tale importo deve necessariamente rientrare anche l'intestazione a ciascun figlio della quota di 1/3 della nuda proprietà di tale bene (il cui usufrutto era stato invece acquistato dai genitori), in mancanza di qualsiasi prova che consenta di ritenere tale intestazione come una ulteriore elargizione in aggiunta a quella quantificata nell'atto di donazione in Euro 160.000,00 (per ciascun figlio).
Ebbene nella vendita, da parte dell'attore alle sorelle, della sua quota di 1/3
della nuda proprietà per il prezzo di Euro 100.000,00 regolarmente saldato
(vendita avvenuta nel 2013: doc. 4 di parte attrice), non può intravedersi alcuna attribuzione liberale del padre alle due figlie, posto che nessun elemento di prova è stato fornito dall'attore circa la provenienza dal padre della somma di
Euro 100.000,00 versata a titolo di prezzo.
D'altra parte una delle due sorelle lavorava nell'azienda di famiglia e l'altra poteva fondare sui proventi dell'attività lavorativa del coniuge, motivo per cui entrambe certamente disponevano di redditi ampiamente sufficienti per corrispondere al fratello il suindicato importo di Euro 100.000,00.
Inoltre tale prezzo era certamente adeguato al valore di Euro 500.000,00
attribuito dalle parti all'immobile nell'atto di vendita ricevuto dal notaio francese, tenuto conto che oggetto di vendita era la quota di 1/3 della nuda proprietà e dell'età del più giovane degli usufruttuari all'epoca della stipulazione (anni 67), mentre nessuna prova è stata data dell'asserito maggior valore dell'immobile.
Pertanto, procedendo ai sensi dell'art. 556 cod. civ., dall'ammontare della massa dei beni che appartenevano al defunto al tempo della morte - il cui
10 valore a quella data si è detto essere pari ad Euro 3.896.174,65 - deve innanzitutto detrarsi il debito di Euro 1.315.000,00 nei confronti della
CP_2
All'importo che residua va aggiunta la somma di Euro 1.705.596,76, pari alle donazioni di danaro complessivamente effettuate dal defunto al coniuge ed ai figli con elargizioni varie nel corso del tempo (secondo la non contestata ricostruzione del c.t.u.), oltre quella di Euro 480.000,00 pacificamente corrispondente a ulteriori donazioni di danaro ai tre figli.
Il valore totale dell'asse ammonta dunque ad Euro 4.766.771,41
(3.896.174,65 - 1.315.000,00 + 1.705.596,76 + 480.000,00) e la quota di riserva spettante all'attore è allora pari a 1/6 di Euro 4.766.771,41 e quindi ad
Euro 794.461,90.
Ad essa devono essere imputate le donazioni ricevute dall'attore per complessivi Euro 612.706,00 (452.706,00 + 160.000,00).
Ne consegue che sussiste una lesione della indicata quota di riserva in ragione di Euro 181.755,90 (794.461,90 - 612.706,00) e che la domanda deve essere conclusivamente accolta, con conseguente proporzionale riduzione, ai sensi dell'art. 554 del codice civile, delle disposizioni contenute nel testamento pubblico sopra riportato, nei limiti del detto importo di Euro 181.755,90
eccedente la quota di cui il defunto poteva disporre.
Tra gli effetti dell'accoglimento dell'azione di reintegrazione ex art. 554 cod.
civ. vi è anche, come è noto, quello di dar luogo a una comunione sui beni relitti dal defunto.
Di tale comunione non può tuttavia procedersi allo scioglimento in questa sede,
non avendo l'attore mai avanzato domanda di divisione.
11 Infatti l'azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro autonome e diverse, dal che consegue che la domanda di divisione non può mai ritenersi implicitamente inclusa in quella di riduzione (Cass. n. 18468/2020)
e deve essere esplicitamente formulata.
Si è invece già chiarita l'inammissibilità della domanda, formulata dall'attore, di condanna delle convenute al pagamento di somme pari all'accertata lesione della legittima.
Le spese di lite, incluse quelle delle consulenze tecniche d'ufficio, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione medio corrispondente all'ammontare della lesione di legittima.
Non sussistono però anche i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)accerta e dichiara che le disposizioni contenute nel testamento pubblico ricevuto in data 03/08/2016 dal dott. , notaio in Rozzano, Persona_2
repertorio n. 234 degli atti di ultima volontà, passato al repertorio degli atti tra vivi con verbale per medesimo notaio in data 20/04/2018, repertorio n. 202139,
raccolta n. 31167, hanno leso la quota riservata al legittimario Parte_1
per l'importo di Euro 181.755,90;
[...]
2)per l'effetto, riduce proporzionalmente le disposizioni testamentarie di cui al capo 1) che precede nei limiti della indicata somma di Euro 181.755,90;
3)condanna le convenute in solido al pagamento, in favore dell'attore, delle spese processuali che liquida in Euro 786,00 per esborsi a titolo di contributo unificato e marca ed Euro 14.103,00 per compensi, oltre la maggiorazione
12 del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A., oltre ancora alla restituzione di quanto dall'attore corrisposto ai consulenti tecnici d'ufficio in forza dei decreti di liquidazione emessi in corso di causa.
Milano, 18 marzo 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
dr. Marcello Piscopo
LA PRESIDENTE
dr.ssa Valentina Boroni
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