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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/04/2025, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona della Dott.ssa
Valentina Ferrara in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2255/2017 + 2474/2017 avente ad oggetto “appello a sentenza
del Giudice di Pace”
TRA
(C. F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui, ope legis, domicilia al Corso Vittorio Emanuele, 58 (C.F.: - P.E.C.: P.IVA_2
- fax: 0892586940); Email_1
- APPELLANTE –
CONTRO
P.Iva in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Arturo Leone
(C.F. ), dall'Avv. Alessandro Berti Arnoaldi (C.F. C.F._1
) e dall'Avv. Marco d'Aragona, ed elettivamente C.F._2
1 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Salerno al Corso Vittorio
Emanuele n. 58;
- APPELLANTE -
NONCHE'
(C.F. ), rappresentata e Controparte_2 C.F._3
difesa dall'Avv. Paolo Siniscalco (C.F: ) e dal Prof. CodiceFiscale_4
Avv. Antonio Musio (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_5
ed elettivamente domiciliata presso lo Email_2
studio del primo in Salerno alla via Velia n. 47
- APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 3.03.2017, l' ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 4147/2016 che l'ha condannata, in solido con le , a pagare in favore della sig.ra Controparte_3
la somma di euro 4.200 più spese processuali per aver la Controparte_2
stessa acquistato n. 210 tagliandi di lotteria istantanea ritenuti dal Giudice di prime cure non conformi alle previsioni di legge per mancata indicazione delle probabilità di vincita.
Parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nelle parti in cui:
a) respinge l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di parte attrice, sig,ra
; b) accerta la nullità dei contratti di gioco per violazione dell'art 7 CP_2
comma 5 del d.l n.158/202 c.d. Decreto Balduzzi convertito nella Legge
189/2012 e conseguente violazione dell'art.1418 c.c.; c) non esamina la
2 sollevata proposta dalla convenuta nei confronti dell'altra Pt_1
convenuta Concludeva quindi in tal senso: “In Controparte_1
accoglimento del proposto appello e in riforma della sentenza n. 4171 del 18 luglio
2016 del Giudice di Pace di Salerno, dott.ssa Antonietta Sessa De Prisco, pronunciata
nel giudizio avente n. R.G. 11664/2015, depositata in data 6 settembre 2016, non
notificata, respingersi le domande tutte formulate da parte attrice per carenza di
legittimazione attiva della stessa e, comunque, perché infondate;
respingersi
comunque le domande di parte attrice nei confronti dell' Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, perché quest'ultima
[...]
carente di legittimazione passiva. In subordine, in caso di rigetto dei primi tre motivi
di appello, in accoglimento del quarto motivo di appello condannarsi
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare Controparte_1
l di tutto quanto condannata a pagare in Parte_1
conseguenza del titolo dedotto in lite. Con vittoria di spese del doppio grado di
giudizio”. In data 8.06.2017, si è costituita la sig.ra Controparte_2
impugnando e contestando l'atto di appello nonché le deduzioni, eccezioni,
domande e conclusioni in esso formulate concludendo per il rigetto dell'appello. Costituitasi anche l'altra appellante così Controparte_1
concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed
eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, così provvedere in riforma
e/o annullamento della sentenza impugnata del Giudice di Pace di Salerno n.
4171/2016, Dott.ssa Sessa De Prisco Antonietta, depositata il 6.9.2016 nella causa
di cui al n. RG 11664/15: - in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione attiva della Sig.ra con conseguente Controparte_2
inammissibilità e/o infondatezza delle sue domande;
- in via principale: salva la
suddetta eccezione, disporre l'integrale rigetto di tutte le domande della sig.ra
in quanto infondate in fatto e diritto;
conseguentemente, Controparte_2
3 condannare la predetta Sig.ra alla restituzione in favore di Controparte_2
della somma di € 5.461,94 dalla prima percepita in forza della Controparte_1
sentenza appellata. Con vittoria delle spese e competenze tutte del doppio grado di
giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali.”
Instaurato il contraddittorio, disposta la riunione dei giudizi, acquisito il fascicolo di primo grado e ritenuti non necessari approfondimenti istruttori,
dopo diversi rinvii, con provvedimento del 30.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c
L'appello è fondato e pertanto merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
Con il primo motivo di impugnazione e Controparte_1
lamentano che il Giudice di prime cure avrebbe errato laddove ha ritenuto infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell' appellata
, per non avere questi allegato, né tantomeno provato, di Controparte_2
avere acquistato i tagliandi della lotteria istantanea di cui ha chiesto accertarsi e dichiararsi la nullità, in tal modo incorrendo in violazione del principio dell'onere della prova di cui all'articolo 2697 c.c., per cui incombe su chi agisce in giudizio provare i fatti costitutivi della domanda.
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva, intesa quale eccezione di merito, atteso che l'attrice afferma di essere titolare del diritto azionato
(Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016), formulata dall'appellante, per non avere il giocatore dato prova di essere l'effettivo acquirente dei biglietti, si osserva quanto segue.
La lotteria istantanea, quale quella riferibile ai tagliandi oggetto di causa, va
4 ricondotta nel contratto di lotteria autorizzata di cui all'articolo 1935 del
Codice civile;
tale tipo di lotteria si caratterizza per il fatto che la vincita non
è subordinata, come accade nelle lotterie tradizionali, all'evento futuro e incerto dell'estrazione di un numero vincente, ma l'Amministrazione
finanziaria inserisce causalmente nel mercato dei tagliandi, alcuni dei quali permettono di vincere una determinata somma in base a meccanismi che mutano per ogni diverso tipo di lotteria. Il biglietto di tale lotteria non è
riconducibile ai titoli di credito di cui all'articolo 1992 c.c. e, quindi, non incorpora il diritto indicato, in quanto non è dotato dei requisiti di letteralità
ed autonomia che connotano tali titoli;
esso, valendo ad attestare l'avvenuta
“giocata” del possessore, cui pagare eventualmente la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso ampio, ex art. 2002 c.c., atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo, per un verso, a liberare il debitore che paga in buona fede al possessore e, per altro verso, a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita. Ne
consegue che il giocatore ha diritto di ottenere la prestazione costituente la vincita, non perché essa è contenuta nel biglietto, bensì perché le regole del contratto di lotteria di cui trattasi gliela attribuiscono in presenza di determinate condizioni, anche estranee al biglietto stesso (così Cass. Civ., n.
11924/1993; Cass. Civ., n. 351/2002; Cass. Civ., n. 5062/2007).
Ciò premesso in generale, la normativa di settore si basa sul D.M. n. 183 del
12/2/1991 che regolamenta le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;
tale
Regolamento chiarisce che i biglietti per le lotterie nazionali ad estrazione istantanea costituiscono valori (articolo 4) e che il pagamento delle vincite è
effettuato dal venditore al portatore del biglietto vincente (articolo 5). I singoli
Decreti di indizione delle varie lotterie, adottati Dall' Controparte_4
[..
[...] indicano poi le condizioni in base alle quali è possibile ottenere
[...]
il pagamento della vincita. Tali Decreti indicano che, per ottenere il pagamento della vincita, i biglietti presentati devono essere originali, integri,
non contraffatti o manomessi, completi, emessi da Controparte_1
e devono risultare vincenti secondo la procedura di validazione del
[...]
sistema informatico di , infine, non devono Controparte_1
essere stati annullati con provvedimento dell' Parte_1
articolo 8).
[...]
Da tale impianto regolamentare deriva che, anche se il biglietto della lotteria istantanea non è un titolo di credito, il giocatore che ne ha il possesso ha, in linea generale, diritto ad ottenere la prestazione, proprio perché non si tratta di un titolo di credito, ma di un semplice documento di legittimazione.
uò quindi negare il pagamento della vincita Controparte_1
solo a fronte della contestazione di specifici vizi del biglietto, quali la sua contraffazione o manomissione, come indicato nei sopra citati Decreti di indizione delle lotterie;
in mancanza deve obbligatoriamente procedere al pagamento in favore del possessore del biglietto.
Nel caso di specie, quindi, si è limitata a negare che l'appellato,
portatore dei biglietti, ne sia l'effettivo acquirente, senza fornire alcun tipo di prova in merito, con la conseguenza che tale eccezione va rigettata e che correttamente il Giudice di Pace di Salerno ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva (rectius: titolarità del diritto fatto valere) in capo all'
odierna appellata.
Parte appellante ha dedotto che il Giudice di prime cure sarebbe incorso in violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 5, del
Decreto Legge n. 158/2012 (c.d. “Decreto Balduzzi”), per non avere 6
considerato che
essa aveva provveduto all'affissione del regolamento di ciascuna lotteria corrispondente ai tagliandi di cui è in possesso la CP_2
presso i rivenditori autorizzati – il che costituirebbe una presunzione assoluta di conoscenza da parte dei giocatori di tutte le regole della lotteria – nonché
che essa ha assolto all'obbligo legale di informare i giocatori delle probabilità
di vincita, allorquando nei tagliandi oggetto di causa ha inserito la dicitura
“Informati sulle percentuali e le probabilità di vincita” ed ha indicato i siti web dove figurano le probabilità di vincita, come tali raggiungibili e conoscibili anche dagli acquirenti dei tagliandi stessi, coerentemente con la previsione di cui al Decreto Balduzzi laddove consente, qualora l'”entità dei dati da riportare
sia tale da non poter essere contenuta nelle dimensioni dei tagliandi”, di rinviare ad altre fonti informative. Pertanto, secondo la prospettazione di parte appellante, il Giudice di prime cure avrebbe errato laddove ha ritenuto che essa non abbia assolto all'obbligo legale a carattere informativo di cui all'articolo 7, comma 5, del Decreto Legge n. 158/2012.
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
L'articolo 7, comma 5, del Decreto Legge n. 158/2012 così stabilisce: “Formule
di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro,
nonchè le relative probabilità di vincita devono altresì figurare sulle schedine ovvero
sui tagliandi di tali giochi. Qualora l'entità dei dati da riportare è tale da non potere
essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi
devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative
sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai
sensi della legislazione vigente, dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonchè
dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. Le
7 medesime formule di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero
nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6,
lettera b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonchè
nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse
su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono altresì comparire
ed essere chiaramente leggibili all'atto di accesso ai siti internet destinati all'offerta
di giochi con vincite in denaro.”. Tale disposizione, dunque, al fine di scongiurare il fenomeno della c.d. “ludopatia” e di mettere i giocatori in condizione di acquistare i tagliandi delle lotterie e, così, scommettere in modo consapevole, consci delle effettive e concrete probabilità di vincita, impone di inserire nei tagliandi l'avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e delle probabilità di vincita;
solo in via residuale, “Qualora l'entità dei dati da riportare è tale da non potere essere
contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi
devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative
sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai
sensi della legislazione vigente, dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonchè
dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.”.
Applicando la norma di cui sopra al caso di specie emerge, con ogni evidenza,
che la parte appellante non ha assolto correttamente all'obbligo legale di informazione sancito dalla stessa: da un lato, infatti, l'appellante non ha fornito alcuna prova di avere provveduto all'affisione dei regolamenti
8 afferenti alle lotterie relative ai tagliandi in contestazione presso i rivenditori autorizzati, di talchè si tratta di mera affermazione, rimasta priva di riscontro probatorio e che, comunque, non costituirebbe in ogni caso assolvimento dell'onere informativo sancito dall'articolo 7, comma 5, del D.L. n. 158/2012
ad opera dell'appellante. Dall'altro lato, poi, occorre considerare che la modalità di informazione circa le effettive e concrete probabilità di vincita dei tagliandi oggetto di causa adottata, cioè quella consistente nell'avvertimento della possibilità per l'acquirente di informarsi in ordine alle probabilità di vincita presso i siti istituzionali pure indicati nei tagliandi costituisce una valida modalità di adempimento del predetto obbligo informativo “ex lege”,
ma solo laddove l'entità dei dati da riportare nei tagliandi sia tale da non poter essere contenuta nei tagliandi stessi. Il che non è ravvisabile nella fattispecie in esame, posto che parte appellata ha prodotto i Decreti
Direttoriali dell' di modifica del lay-out, cioè Controparte_5
della grafica, dei tagliandi di partecipazione relativi alle lotterie istanee denominate "Nuovo Maxi Miliardario”, in cui all'articolo 1) si prevede che il lay-out dei biglietti della lotteria, oggetto di ristampa, vengono modificati riportando l'indicazione della probabilità di vincita dei premi in palio per fascia di premio, come da fac-simile allegato, fac-simile corrispondente nelle dimensioni ai tagliandi acquistati dalla signora . In questo modo, CP_2
dunque, la parte appellata ha dimostrato che l'appellante avrebbe potuto correttamente assolvere all'obbligo informativo di cui all'articolo 7, comma 5,
del D.L. n. 158/2012 con le modalità previste in via principale, cioè quelle di indicare le probabilità di vincita nel corpo del tagliando stesso, senza rinvio a fonti esterne, come effettivamente ha poi fatto per i tagliandi emessi successivamente in commercio delle stesse lotterie cui ha partecipato la
. Dunque correttamente il Giudice di Pace ha ravvisato nella vicenda CP_2
9 in esame la violazione, da parte dell'appellante, delle prescrizioni dettate dal
Decreto Legge n. 158/2012 circa le modalità di informazione dei giocatori in ordine alle probabilità di vincita connesse ai tagliandi.
Infine contesta che la sentenza impugnata Controparte_1
sarebbe viziata da violazione e falsa applicazione dell'articolo 7, comma 6,
del Decreto Legge n. 158/2012 e dell'articolo 1418, comma 1, c.c., per avere erroneamente il Giudice di Pace di Salerno ritenuto che la violazione dell'obbligo informativo prescritto dal Decreto Balduzzi integri violazione di norma imperativa e, pertanto, la nullità virtuale dei contratti di lotteria in possesso della parte appellata, in tal modo accogliendo la domanda di accertamento e declaratria di nullità dei suddetti tagliandi e di condanna alla restituzione degli importi corrisposti per il loro acquisto.
Il motivo di appello è fondato e va accolto.
L'articolo 7, comma 5, del Decreto Legge n. 158/2012 violato nella fattispecie concreta, nella prospettiva di contrasto alla c.d. “ludopatia”, pone a carico dei gestori di l'obbligo di informare i giocatori sulle probabilità di vincita;
CP_1
tale obbligo deve essere soddisfatto in via immediata mediante indicazione della predetta informazione direttamente sui tagliandi;
nel caso in cui non vi sia lo spazio necessario, allora soccorre la modalità informativa secondaria e sussidiaria, consistente nell'invito a visionare il sito internet istituzionale per ottenere tale l'informazione. La disposizione, in ogni caso, non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi di inosservanza del precetto.
Il Giudice di prime cure ha qualificato tale norma come “imperativa”,
facendo conseguire dalla sua violazione la nullità dell'intero contratto ex art.1418 comma 1 c.c.
10 Tale ricostruzione non appare condivisibile.
Sul punto si richiama l'ordinanza n. 25222 del 14/12/2010 con cui la Suprema
Corte ha chiarito che “In tema di nullità del contratto per contrarietà a norme
imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. "nullità virtuale"), ove
non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili
concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità, che va,
pertanto, esclusa sia quando risulta prevista una diversa forma di invalidità (es.
annullabilità), sia quando la legge assicura l'effettività della norma imperativa con la
previsione di rimedi diversi”.
A parte la controversa configurabilità dell'articolo 7, co. 5 D.L. n. 158/2012
alla stregua di una norma “imperativa”, la disposizione prevede rimedi volti ad assicurare la effettività della finalità di contrasto alla ludopatia, e ciò
impedisce, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione – in ossequio,
del resto, al disposto dell'articolo 1418, comma 1, c.c., laddove sancisce che
“Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge
disponga diversamente” - di configurare la nullità virtuale dei contratti di vendita dei tagliandi in possesso dell'appellato, potendo comunque il giocatore azionare i rimedi generali dell'ordinamento (es. annullamento del contratto, tutela risarcitoria), sempre che ne ricorrano i presupposti, oltre ad essere prevista una sanzione amministrativa pecuniaria “ad hoc” dall'articolo
7, comma 6, del Decreto Legge n. 158/2012, per il caso di inosservanza del quinto comma della predetta norma (in tal senso cfr. Cass. Civ., n 525/2020:
nella specie, era stata chiesta la declaratoria di nullità del contratto di vendita di un immobile per violazione della Legge n. 231/2007 “antiriclaggio”, stante il dedotto pattuito pagamento del piezzo in contanti e la Suprema Corte, nel confermare la sentenza impugnata, ha ritenuto non applicabile l'ait. 1418 c.c.
11 poiché l'infrazione contestata era stata sanzionata in via amministrativa,
proprio come nel caso che ci occupa). Anzi, richiamando quanto sancito dalla
Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con le storiche pronunce nn. 26724
e 26725 del 2007, la violazione degli obblighi informativi integra violazione di una regola “di condotta” o “di comportamento”, le cui conseguenze possono quindi ripercuotersi solo ed esclusivamente sul rapporto derivante dal contratto stesso stipulato, cioè suscettibili di essere tutelati con gli strumenti rimediali del risarcimento del danno e della risoluzione per inadempimento, sempre che ne ricorrano i presupposti. Ciò, hanno chiarito le Sezioni Unite Civili in quella sede – con un orientamento rimasto, allo stato,
granitico – fatto salvo il caso in cui la legge non preveda espressamente, quale conseguenza della violazione degli obblighi a carattere informativo,
l'invalidità (sotto forma di nullità o annullabilità) del contratto, come ad esempio accade nel caso in cui l'Avvocato non informi il cliente della possibilità di avvalersi della mediazione, quale strumento di definizione alternativo della controversia, come previsto dall'articolo 4, comma 3, del
Decreto Legislativo n. 28/2010, nella quale ipotesi è previsto che “In caso di
violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è
annullabile.” Dunque, in assenza di una espressa previsione normativa che ricolleghi alla violazione degli obblighi informativi prescritti dall'articolo 7,
comma 5, del D.L. n. 158/2012, una qualche conseguenza in punto di invalidità del contratto di lotteria, ne consegue che va accolta la ricostruzione per cui l'inosservanza degli obblighi a carattere informativo non si ripercuote,
appunto, sulla validità dell'atto negoziale. Peraltro, come specificato proprio dalle Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 26724/2007, in questo caso si sarebbe al cospetto di una nullità c.d. “testuale” ai sensi dell'articolo 1418,
comma 3, c.c. e non già “virtuale”, corrispondendo essa ad un'ipotesi in cui
12 la nullità è, appunto, espressamente prevista dalla legge . Né può
condividersi quanto sostenuto dall'appellata, e cioè che sarebbe ormai in atto un superamento della distinzione tra regole di condotte e validità nella legislazione più recente, per cui la violazione degli obblighi a contenuto informativo comporterebbe la nullità dei contratti di lotteria in suo possesso.
Invero, sul punto, la Suprema Corte con la sentenza n. 26724 del 2007 ha chiarito che “L'assunto secondo il quale, nella moderna legislazione (anche per
incidenza della normativa europea), la distinzione tra norme di validità e norme di
comportamento starebbe tuttavia sbiadendo e sarebbe in atto un fenomeno di
trascinamento del principio di buona fede sul terreno del giudizio di validità dell'atto
non è sufficiente a dimostrare il già avvenuto sradicamento dell'anzidetto principio
nel sistema del codice civile. E' possibile che una tendenza evolutiva in tal senso sia
effettivamente presente in diversi settori della legislazione speciale, ma … un conto è
una tendenza altro conto è un'acquisizione. E va pur detto che il carattere sempre più
frammentario e sempre meno sistematico della moderna legislazione impone molta
cautela nel dedurre da singole norme settoriali l'esistenza di nuovi principi per
predicarne il valore generale e per postularne l'applicabilità anche in settori ed in casi
diversi da quelli espressamente contemplati da singole e ben determinate
disposizioni.”. Pertanto, nel dubbio, resta ferma la distinzione tradizionale tra regole “di condotta” e “di validità”, con quelle a carattere informativo, cioè
che prescrivono obblighi di informazione “attiva” (verso l'altro contraente) e
“passiva” (cioè di acquisizione di nozioni dall'altro contraente) che rappresentano norme di comportamento.
Inoltre, nella vicenda in esame occorre considerare che, comunque, i tagliandi acquistati dalla signora contengono in ogni caso l'avvertimento CP_2
della possibilità per l'acquirente di informarsi circa le probabilità di vincita e
13 l'indicazione dei siti istituzionali ove rinvenire le relative informazioni, di talché, ad ogni modo, non può parlarsi di una totale omissione rispetto all'obbligo di informare in capo alla parte appellante, ma solo di una violazione relativa alle modalità dell'informazione stessa, cioè di un inesatto adempimento piuttosto che di un inadempimento “tout court”, che non appare equiparabile – sotto il punto di vista dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – alla radicale carenza di qualsivoglia informazione contenuta nei tagliandi.
Tale violazione non può comunque inficiare la validità dei contratti di lotteria in possesso della parte appellata ma, al più, ingenerare conseguenze sanzionatorie ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.L. n. 158/2012 (nei rapporti tra le PP.AA.) e comportare, sempre che ne ricorrano i presupposti,
l'annullabilità dei contratti stessi per vizio del consenso o il risarcimento dei danni per inadeguata informazione (nei rapporti tra P.A. e giocatore).
Quindi il Giudice di prime cure ha errato allorquando ha ritenuto che il mancato assolvimento, da parte della Controparte_1
dell'obbligo di informazione circa le probabilità di vincita delle lotterie istantanee dei tagliandi nella disponibilità dell'appellata, secondo le modalità
prescritte in via principale dall'articolo 7, comma 5, del Decreto Legge n.
158/2012 integri un'ipotesi di nullità virtuale dei contratti di lotteria stessi e,
di conseguenza, ha accolto la domanda attorea di accertamento e declaratoria di nullità degli stessi e di condanna di alla restituzione Controparte_1
dell'indebito, corrispondente al valore dei tagliandi acquistati.
Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, consegue che l'appello principale è fondato e va accolto e, per l'effetto va riformata la sentenza del
Giudice di Pace di Salerno con la quale è stata dichiarata la nullità dei n. 210
14 tagliandi in possesso dell'appellata e la consequenziale condanna alla restituzione degli importi corrisposti per il loro acquisto va rigettato.
L'accoglimento dell'appello principale impone di vagliare l'appello incidentale proposto dall'appellato condizionatamente, appunto,
all'accoglimento del gravame principale, avente ad oggetto domande già
formulate in primo grado ed assorbite dall'accoglimento della domanda di nullità.
Parte appellata ha chiesto, per il caso di accoglimento dell'impugnazione proposta da da , di annullare i n. 210 Controparte_1
tagliandi in suo possesso delle lotterie istantanee, invocando a sostegno della domanda di anullamento il proprio vizio del consenso dovuto al dolo omissivo determinante di cui all'articolo 1439 c.c. della controparte, per avere questa omesso dolosamente di informarla circa le effettive e concrete probabilità di vincita dei biglietti della lotteria da essa acquistati.
La domanda di annullamento e condanna alla restituzione dell'importo corrispondente al prezzo dei tagliandi acquistati è infondata e va rigettata
Occorre infatti considerare che la signora non ha fornito alcuna CP_2
prova che tale omessa informazione abbia inficiato in qualche modo il processo di formazione della sua volontà negoziale di addivenire alla stipulazione dei contratti di lotteria istantanea in suo possesso, essendosi limitato ad invocare l'inadempimento doloso degli obblighi legali informativi a carico dell'appellante, inadempimento che non vi è stato in termini assoluti,
bensì solo con riguardo alle corrette modalità di assolvimento dello stesso
(ragion per cui può parlarsi, al più, di inesatto adempimento). Dalla lettura dei tagliandi agli atti (allegati alla produzione di primo grado) si evince in modo cristallino come essi contenessero l'informazione per il giocatore della 15 possibilità di informarsi circa le probabilità di vincita sui siti istituzionali ivi indicati, sicchè la signora ben avrebbe potuto, seguendo tali CP_2
indicazioni, assolutamente intellegibili, recarsi sui predetti siti ed acquisire le informazioni per lei asseritamente necessarie. Al contrario, non vi ha provveduto, giungendo ad acquistare ben n. 210 tagliandi delle lotterie istantanee, per un totale di € 4.200 in tal modo palesando disinteresse e noncuranza rispetto alle effettive probabilità di vincita, che pur avrebbe potuto conoscere senza particolari difficoltà o sforzi di sorta. Inoltre, la sola reticenza ed il silenzio (omissioni ingannevoli) – comunque assenti nella fattispecie - non sono sufficienti ad inficiare la validità del contratto,
dovendosi questi comportamenti inserire in un contesto malizioso, fatto di artifìci e raggiri, idoneo a realizzare il fine perseguito (Cass. Civ., n. 9253/2006;
Cass. Civ., n. 13231/2010; Cass. Civ., n. 11009/2018), e gravava pur sempre sull'appellata l'onere di provare, con particolare rigore e precisione, il dolo della società appellante, che non può comunque basarsi su semplici induzioni o presunzioni o criteri di verosimiglianza (Cass. Civ., n. 1570/1969).
Quindi parte appellata non ha assolto all'onere della prova, su di lei incombente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c., di dimostrare che l'omessa informazione circa le probabilità di vincita dei tagliandi abbia inciso sul suo processo volitivo, né tantomeno che la società appellante abbia tenuto un comportamento omissivo e doloso.
Ne deriva che la domanda di annullamento dei tagliandi in possesso di
è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata. Controparte_2
In via ulteriormente subordinata, l'odierna appellata ha chiesto accertarsi e dichiararsi la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. di
[...]
er violazione degli obblighi informativi e condannarla Controparte_1
16 al risarcimento dei danni, corrispondenti al prezzo dei tagliandi acquistati e,
comunque, entro il limite di valore di € 4.200.
Anche questa domanda è infondata e non può trovare accoglimento.
Invero, non si ravvisa nel caso di specie, da parte della appellante, la violazione del principio di buona fede oggettiva nella fase delle trattative,
avendo essa adempiuto, sia pure con modalità consentite solo in presenza di alcuni presupposti, nella specie assenti (quelli cioè di cui all'articolo 7, comma
5, del D.L. n. 158/2012), agli obblighi informativi, ragion per cui non è
ravvisabile alcuna responsabilità precontrattuale ai sensi dell'articolo 1337
c.c., atteso che, come già detto, le informazioni omesse rientravano nella piena disponibilità dell'appellato. Se quest'ultima ha acquistato 210 tagliandi di lotteria istantanea senza mai premurarsi di verificare, sui siti indicati sugli stessi tagliandi, quali fossero le probabilità di vincita, non può poi dolersi della violazione di regole di correttezza, trattandosi evidentemente di profìli
che, nell'ottica della stessa appellata, non rilevavano ai fini del perfezionamento dell'acquisto dei tagliandi.
Peraltro, l'appellata incidentale non ha fornito alcuna prova dell'esistenza dei danni asseritamente subiti, posto che gli stessi, essendo i contratti di lotteria istantanea comunque validi ed efficaci, non possono consistere nella somma esborsata per l'acquisto dei tagliandi stessi, ossia nella prestazione gravante sull'appellata quale corrispettivo della partecipazione alle lotterie istantanee.
Invero, per consolidata giurisprudenza, in materia di responsabilità
piecontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto all' interesse negativo
(contrapposto all'interesse positivo, all'adempimento, attinente alla fase dell'esecuzione del contratto), rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto,
17 sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso (“ex multis” Cass. Civ., n.
19883/2005): di tali pregiudizi non è stata allegata, prima ancora che offerta,
alcuna prova da parte dell'appellata, con la conseguenza che la domanda va rigettata in quanto sfornita di valido sostegno probatorio.
Alla luce di quanto innanzi esposto anche la domanda di parte appellata diretta ad ottenere l'accertamento della responsabilità precontrattuale di
è infondata, in fatto ed in diritto, e va Controparte_1
rigettata.
In definitive l'accoglimento dell'appello principale proposto e l'integrale rigetto dell'appello incidentale condizionato comporta la riforma della sentenza appellata e per l'effetto non ha più alcun titolo Controparte_2
– precedentemente consistente nella sentenza qui impugnata e riformata - per trattenere gli importi corrisposti, in esecuzione della stessa, per la restituzione del corrispettivo del prezzo dei tagliandi in suo possesso e per il pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Pertanto va condannata a restituire in favore di Controparte_2
'importo pari ad € 4.200 da questa ricevuto Controparte_1
in esecuzione della sentenza di primo grado.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente grado di giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerato che l'appello è principale è stato accolto e quello incidentale rigettato, sono poste a carico di nei rapport Controparte_2
con e e, tenuto conto della natura della Controparte_1
controversia, del valore (€ 4.200 come dichiarato dall'appellante) e della
18 complessità (media) delle questioni trattate, che non si è svolta la fase istruttoria, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n.
55/2014 (così come modificato con D.M. n. 37/2018) in complessivi € 1701 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 174,00
(per C.U. e marca da bollo), rimborso spese generali nella misura del 15%
come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza,
difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4171 del 18 luglio 2016 del Giudice di Pace di Salerno rigetta la domanda attorea volta ad ottenere l'accertamento e la declaratoria di nullità dei n. 210 tagliandi in possesso di e la Controparte_2
consequenziale condanna alla restituzione degli importi corrisposti per il loro acquisto.
2) Rigetta le domande proposte da di annullamento Controparte_2
dei n. 210 tagliandi e di accertamento e condanna al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale.
3) Condanna a restituire in favore di Controparte_2 [...]
'importo pari ad euro 4.200 da questa ricevuto in Controparte_1
esecuzione della sentenza di primo grado.
4) Condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
e di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.620,00 per ciascuna parte processuale per compensi professionali, oltre rimborso spese vive rispettivamente pari ad €
19 174,00 e euro 98.00, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Salerno il 17.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
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