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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/07/2025, n. 4551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4551 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3551 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
Parte_1
Avv. FEDERICI FEDERICA
E
[...]
Controparte_1
Avv. FRANCIONI LUIGINO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 209 del 2021 che ha deciso quanto segue: “Con atto di citazione in riassunzione, parte attrice conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, i signori e per ivi Controparte_1 Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale - Preliminarmente dichiarare ed accertare la dazione di somme di denaro a titolo di prestito personale;
- In via subordinata, previo accertamento dei presupposti di cui all'art. 2041 c.c., dichiarare l'arricchimento senza causa dei convenuti;
- Per l'effetto e in ogni caso, condannare i convenuti a restituire agli attori la somma pari a € 50.386,00, oltre ulteriori ed eventuali interessi legali dalle singole elargizioni al saldo effettivo;
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore del procuratore antistatario”. In particolare, parte attrice deduceva di avere effettuato dei prestiti in denaro nei confronti dei coniugi;
prestiti poi non CP_1 restituiti. Parte convenuta non si costituiva nel presente giudizio. All'udienza del 21/01/2021 sulle conclusioni rassegnate da parte attrice la causa era trattenuta in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ. per rinuncia agli stessi. DIRITTO – Le domande di parte attrice non possono essere accolte. In primo luogo, va ricordato che secondo il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione (Cass. n. 8386 del 2009; Cass. n. 24328 del 2017), l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (in tal senso, ex plurímis, Cass. n. 9209 del 2001; Cass. n. 12119 del 2003; Cass. n. 3642 del 2004; Cass. n. 9541 del 2010); l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa. Tanto premesso, la documentazione prodotta in atti non premette (in ogni caso) di accertare l'esatto ammontare del credito. Invero, occorre considerare:
- che gli assegni bancari, depositati in copia, attesa l'astrattezza del titolo non possono costituire prova dell'esistenza del dedotto rapporto contrattuale sottostante;
- che le missive antecedenti l'inizio del processo e le affermazioni contenute negli atti processuali provenienti dal legale della parte non hanno valore confessorio, ma solo carattere indiziario, e come tali possono essere legittimamente utilizzate e liberamente valutate dal giudice ai fini della formazione del proprio convincimento (Cassazione sentenza 8 agosto 2002, n. 11946); come pure è stato più volte ribadito che le dichiarazioni rese dal difensore, anche in giudizio, contenenti affermazioni relative a fatti sfavorevoli al proprio rappresentato e favorevoli all'altra parte non hanno efficacia di confessione ma costituiscono elementi di libero apprezzamento da parte del giudice di merito (Corte di Cassazione n. 9864 del 07.05.2014);
- nella missiva personale dei coniugi datata 19 settembre 2011 CP_1 non vi è un riconoscimento da parte degli stessi di essere debitori di un importo specifico ma si legge che: Pertanto, dalla documentazione in atti non può desumersi con certezza l'ammontare dell'eventuale credito di cui gli attori sarebbero attualmente titolari.
pag. 2/4 Inoltre, non è accoglibile l'azione esperita ai sensi dell'art. 2041 cod.civ. in quanto “l'azione generale di arricchimento ingiustificato, avendo natura sussidiaria, può essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale fondare un diritto di credito, con la conseguenza che il giudice, anche d'ufficio, deve accertare che non sussista altra specifica azione per le restituzioni ovvero per l'indennizzo del pregiudizio subito, contro lo stesso soggetto arricchito o contro soggetti terzi” (cfr. Cass. n. 26199 del 03/11/2017). Nel caso in esame sussiste la specifica azione per la restituzione di quanto eventualmente concesso in prestito (art. 1813 cod.civ.). Nulla per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ rigetta le domande di parte attrice;
✓ nulla per le spese di lite.” Parte appellata ha chiesto il rigetto dell'appello. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Appare pregiudiziale rilevare che “Nella riassunzione del processo a norma dell'art. 50 cod. proc. civ. davanti al giudice dichiarato competente, il processo è validamente riassunto con la notificazione della comparsa al procuratore costituito.” (Cass. 11312 del 2007). Orbene. Poiché nel giudizio esitato con l'ordinanza d'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, gli odierni appellati erano costituiti, la notifica dell'ordinanza di riassunzione nei loro confronti non poteva che essere eseguita presso il procuratore domiciliatario. Poiché, invece, risulta eseguita alle parti, personalmente, e costoro non si sono costituite, quella notifica doveva essere dichiarata nulla dal Tribunale di Tivoli che, invece, non vi ha provveduto né ha ordinato di rinnovarla. Ciò che configura l'ipotesi prevista dall'art. 354 c.p.c. per cui la causa deve essere rimessa al Tribunale. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: visto l'art. 354 c.p.c.; rilevata la nullità della notifica dell'atto introduttivo, rimette la causa al Tribunale di Tivoli;
pag. 3/4 condanna alla refusione delle spese di Parte_1 lite in favore di e , in Controparte_1 Controparte_1 solido, nella misura che liquida in euro 6.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012, n.228.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
pag. 4/4
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3551 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
Parte_1
Avv. FEDERICI FEDERICA
E
[...]
Controparte_1
Avv. FRANCIONI LUIGINO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 209 del 2021 che ha deciso quanto segue: “Con atto di citazione in riassunzione, parte attrice conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, i signori e per ivi Controparte_1 Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale - Preliminarmente dichiarare ed accertare la dazione di somme di denaro a titolo di prestito personale;
- In via subordinata, previo accertamento dei presupposti di cui all'art. 2041 c.c., dichiarare l'arricchimento senza causa dei convenuti;
- Per l'effetto e in ogni caso, condannare i convenuti a restituire agli attori la somma pari a € 50.386,00, oltre ulteriori ed eventuali interessi legali dalle singole elargizioni al saldo effettivo;
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore del procuratore antistatario”. In particolare, parte attrice deduceva di avere effettuato dei prestiti in denaro nei confronti dei coniugi;
prestiti poi non CP_1 restituiti. Parte convenuta non si costituiva nel presente giudizio. All'udienza del 21/01/2021 sulle conclusioni rassegnate da parte attrice la causa era trattenuta in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ. per rinuncia agli stessi. DIRITTO – Le domande di parte attrice non possono essere accolte. In primo luogo, va ricordato che secondo il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione (Cass. n. 8386 del 2009; Cass. n. 24328 del 2017), l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (in tal senso, ex plurímis, Cass. n. 9209 del 2001; Cass. n. 12119 del 2003; Cass. n. 3642 del 2004; Cass. n. 9541 del 2010); l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa. Tanto premesso, la documentazione prodotta in atti non premette (in ogni caso) di accertare l'esatto ammontare del credito. Invero, occorre considerare:
- che gli assegni bancari, depositati in copia, attesa l'astrattezza del titolo non possono costituire prova dell'esistenza del dedotto rapporto contrattuale sottostante;
- che le missive antecedenti l'inizio del processo e le affermazioni contenute negli atti processuali provenienti dal legale della parte non hanno valore confessorio, ma solo carattere indiziario, e come tali possono essere legittimamente utilizzate e liberamente valutate dal giudice ai fini della formazione del proprio convincimento (Cassazione sentenza 8 agosto 2002, n. 11946); come pure è stato più volte ribadito che le dichiarazioni rese dal difensore, anche in giudizio, contenenti affermazioni relative a fatti sfavorevoli al proprio rappresentato e favorevoli all'altra parte non hanno efficacia di confessione ma costituiscono elementi di libero apprezzamento da parte del giudice di merito (Corte di Cassazione n. 9864 del 07.05.2014);
- nella missiva personale dei coniugi datata 19 settembre 2011 CP_1 non vi è un riconoscimento da parte degli stessi di essere debitori di un importo specifico ma si legge che: Pertanto, dalla documentazione in atti non può desumersi con certezza l'ammontare dell'eventuale credito di cui gli attori sarebbero attualmente titolari.
pag. 2/4 Inoltre, non è accoglibile l'azione esperita ai sensi dell'art. 2041 cod.civ. in quanto “l'azione generale di arricchimento ingiustificato, avendo natura sussidiaria, può essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale fondare un diritto di credito, con la conseguenza che il giudice, anche d'ufficio, deve accertare che non sussista altra specifica azione per le restituzioni ovvero per l'indennizzo del pregiudizio subito, contro lo stesso soggetto arricchito o contro soggetti terzi” (cfr. Cass. n. 26199 del 03/11/2017). Nel caso in esame sussiste la specifica azione per la restituzione di quanto eventualmente concesso in prestito (art. 1813 cod.civ.). Nulla per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ rigetta le domande di parte attrice;
✓ nulla per le spese di lite.” Parte appellata ha chiesto il rigetto dell'appello. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Appare pregiudiziale rilevare che “Nella riassunzione del processo a norma dell'art. 50 cod. proc. civ. davanti al giudice dichiarato competente, il processo è validamente riassunto con la notificazione della comparsa al procuratore costituito.” (Cass. 11312 del 2007). Orbene. Poiché nel giudizio esitato con l'ordinanza d'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, gli odierni appellati erano costituiti, la notifica dell'ordinanza di riassunzione nei loro confronti non poteva che essere eseguita presso il procuratore domiciliatario. Poiché, invece, risulta eseguita alle parti, personalmente, e costoro non si sono costituite, quella notifica doveva essere dichiarata nulla dal Tribunale di Tivoli che, invece, non vi ha provveduto né ha ordinato di rinnovarla. Ciò che configura l'ipotesi prevista dall'art. 354 c.p.c. per cui la causa deve essere rimessa al Tribunale. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: visto l'art. 354 c.p.c.; rilevata la nullità della notifica dell'atto introduttivo, rimette la causa al Tribunale di Tivoli;
pag. 3/4 condanna alla refusione delle spese di Parte_1 lite in favore di e , in Controparte_1 Controparte_1 solido, nella misura che liquida in euro 6.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012, n.228.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
pag. 4/4