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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 19/04/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 482/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.v.g. 482/2024 avente ad oggetto: Mantenimento figlio maggiorenne nato fuori da matrimonio tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Parte_1 C.F._1
Cacchione, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via M. Pagano n. 44, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Controparte_1 C.F._2
Occhionero, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via Corsica n. 92, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.12.2024, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice relatore, tenuto conto della concorde volontà dei ricorrenti di regolare le condizioni di mantenimento del figlio maggiorenne nato fuori dal matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso, ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del proprio parere e, quindi, al tribunale per la decisione. In data 21.01.2025 il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso. pagina 1 di 2 FATTO E DIRITTO
I ricorrenti, con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato il 14.11.2024 – premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale, dalla quale è nato il figlio (20 anni), oggi Per_1
maggiorenne e studente universitario;
che nel corso del tempo la relazione sentimentale tra i due si è interrotta -, hanno chiesto a questo Tribunale di regolamentare il mantenimento del figlio maggiorenne alle condizioni e nelle modalità indicate nell'atto introduttivo.
All'udienza del 17.12.2024, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice relatore, preso atto della concorde volontà dei ricorrenti di regolare le condizioni di mantenimento del figlio maggiorenne nato fuori dal matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso, ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero per la formulazione del proprio parere e, quindi, al tribunale per la decisione.
In data 21.01.2025 il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Tutto ciò premesso, il Tribunale, valutata la rispondenza delle suddette condizioni all'interesse della prole e ritenuto che esse non sono contrarie alla legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze.
Spese processuali integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda depositata il 14.11.2024 da , nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra CP_1
istanza o eccezione disattesa o assorbita, provvede in conformità delle condizioni tutte concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.
Spese processuali integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in camera di consiglio, il 13.03.2025
Il Presidente estensore
Dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.v.g. 482/2024 avente ad oggetto: Mantenimento figlio maggiorenne nato fuori da matrimonio tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Parte_1 C.F._1
Cacchione, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via M. Pagano n. 44, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Controparte_1 C.F._2
Occhionero, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via Corsica n. 92, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.12.2024, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice relatore, tenuto conto della concorde volontà dei ricorrenti di regolare le condizioni di mantenimento del figlio maggiorenne nato fuori dal matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso, ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del proprio parere e, quindi, al tribunale per la decisione. In data 21.01.2025 il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso. pagina 1 di 2 FATTO E DIRITTO
I ricorrenti, con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato il 14.11.2024 – premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale, dalla quale è nato il figlio (20 anni), oggi Per_1
maggiorenne e studente universitario;
che nel corso del tempo la relazione sentimentale tra i due si è interrotta -, hanno chiesto a questo Tribunale di regolamentare il mantenimento del figlio maggiorenne alle condizioni e nelle modalità indicate nell'atto introduttivo.
All'udienza del 17.12.2024, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice relatore, preso atto della concorde volontà dei ricorrenti di regolare le condizioni di mantenimento del figlio maggiorenne nato fuori dal matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso, ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero per la formulazione del proprio parere e, quindi, al tribunale per la decisione.
In data 21.01.2025 il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Tutto ciò premesso, il Tribunale, valutata la rispondenza delle suddette condizioni all'interesse della prole e ritenuto che esse non sono contrarie alla legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze.
Spese processuali integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda depositata il 14.11.2024 da , nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra CP_1
istanza o eccezione disattesa o assorbita, provvede in conformità delle condizioni tutte concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.
Spese processuali integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in camera di consiglio, il 13.03.2025
Il Presidente estensore
Dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 2 di 2