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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/11/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. EN IO, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 4 novembre 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 274/2023 R.G. e vertente
fra
, rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Parte_1 C.F._1
LL e dall'avv. Felice Cordisco ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Rionero in
Vulture piazza Capitano Plastino 33, giusta mandato in atti;
-
- RICORRENTE -
e
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, come in Per_1
atti;
- - RESISTENTE -
Oggetto: assegno mensile di assistenza, invalidità civile in misura pari e/o superiore al 75% ex art. 2
e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88. FATTO E DIRITTO
1. La parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ove il nominato CTU ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza.
Con memoria ritualmente depositata si è costituito l' ed ha chiesto il rigetto della domanda per CP_1
insussistenza del requisito sanitario.
La causa è stata istruita mediante rinovo della C.T.U. affidata alla d.ssa . Persona_2
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stata disposta la rinnovazione della ctu affidata alla d.ssa , sulla scorta dell'aggravamento certificato in atti. Per_2
Il CTU ha ritenuto che le patologie di cui la ricorrente soffre siano tali da poterle riconoscere una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa del 75% a decorrere da luglio 2023.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici, sia con riguardo alla sussistenza del requisito sanitario legittimante la prestazione domandata, sia con riguardo alla sua decorrenza.
3. Quanto alle spese di lite, il riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva al deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio legittima la compensazione tra le parti nella misura dei 4/5 mentre per la restante quota di 1/5, parti alla somma di euro 578,00 oltre accessori di legge esse saranno poste a carico dell' ed in favore del ricorrente con distrazione in CP_1
favore del difensore anticipatario. Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ogni Parte_2
altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno mensile di assistenza a decorrere da luglio 2023;
b) condanna, conseguentemente, l' a corrispondere a parte ricorrente l'assegno mensile di CP_1 assistenza, oltre accessori come per legge;
c) condanna l'. in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite CP_1 per la quota di 1/5 in forza della compensazione dei 4/5, che liquida complessivamente in €
578,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario;
d) pone in via definitiva a carico dell' le spese di C.T.U, già liquidate con separato decreto. CP_1
Potenza, 4 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
EN IO