Art. 4.
Il Ministro della pubblica istruzione e tenuto a riesaminare le posizioni di coloro i quali abbiano superato le prove in concorsi gia' espletati dopo la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , o in fase di espletamento, e si trovino nelle situazioni previste nei precedenti articoli, adottando i conseguenti provvedimenti.
Restando in ogni caso valide le nomine gia disposte, quelle di cui al comma precedente hanno decorrenza dal 10 settembre 1982 nei limiti dei posti disponibili dopo i trasferimenti, salva l'eventuale piu' favorevole decorrenza giuridica per effetto delle posizioni in graduatoria.
Il Ministro della pubblica istruzione e tenuto a riesaminare le posizioni di coloro i quali abbiano superato le prove in concorsi gia' espletati dopo la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , o in fase di espletamento, e si trovino nelle situazioni previste nei precedenti articoli, adottando i conseguenti provvedimenti.
Restando in ogni caso valide le nomine gia disposte, quelle di cui al comma precedente hanno decorrenza dal 10 settembre 1982 nei limiti dei posti disponibili dopo i trasferimenti, salva l'eventuale piu' favorevole decorrenza giuridica per effetto delle posizioni in graduatoria.