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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/09/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 459/2025 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
, C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. GRAMMATICO GIUSEPPE,
PEC: Email_1 appellante contro
, RT
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. MANZONE MONICA, C.F._2
PEC: Email_2 appellata
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Conclusioni per l'appellante:
- In accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n. 4369/24 resa il 06.09.2024 dal Tribunale di Palermo, nella causa di separazione personale dei coniugi, nella parte in cui ha rigettato la domanda di addebito della separazione a carico della moglie, IG.ra
1 , nata a [...] il [...] cf. per le RT C.F._3
ragioni meglio dispiegate in parte motiva.
- Per l'effetto, dichiarare che l'addebito della separazione deve essere posto a carico della
IG.ra , nata a [...] il [...] cf. RT C.F._3 per i comportamenti ripetuti e gravi di infedeltà coniugale, che hanno determinato la rottura del matrimonio come dispiegato in parte motiva.
- Riformare la sentenza n. 241/24 resa il 12.12.24 dal Tribunale di Palermo, n. rg. 8087/23 nell'ambito della procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio per le ragioni di cui in parte motiva, per l'effetto, disporre l'affidamento condiviso della minore ad Per_1 entrambi i genitori con domicilio prevalente presso il padre;
porre a carico della sig.ra
l'obbligo al mantenimento della minore nella misura di euro 250,00; CP_1 regolamentare il diritto di vista della madre alle condizioni già richieste in pendenza dei precedenti giudizi, quindi “La sig.ra potrà vedere e tenere con sé i bambini CP_1 quando vorrà e potrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e personali. In ogni caso potrà vederli come condizioni minime nei giorni di martedì e giovedì pomeriggio, dall'uscita della scuola, e fino alle ore 21.00 quando li dovrà riaccompagnare presso il domicilio del padre. La madre potrà tenerli con sè a fine settimana alternati, con pernottamento, dalla mattina del sabato e fino alla sera alle 21.00 della domenica. Durante tale periodo in cui i bambini permarranno con la madre questa provvederà personalmente ai loro bisogni di qualunque natura. Per quanto riguarda le festività religiose e civili si chiede applicarsi il criterio dell'alternanza, salvo per la festa di Natale, in cui i genitori passeranno ciascuno il
24 o il 25 con i figli”. Mantenere i provvedimenti relativi all'affidamento di ormai Per_2
maggiorenne. Revocare l'assegnazione della casa di Via Ruggero Settimo n. 73 alla IG.ra
e assegnarla al IG. per abitarla insieme alla minore e a CP_1 Pt_1 Per_1
per le ragioni meglio sopra dispiegate. Revocare l'assegno divorzile riconosciuto Per_2 alla IG.ra per le ragioni di cui in parte motiva, o, in subordine, rideterminarlo CP_1
nella minor somma di euro 100,00 tenuto conto delle reali condizioni economiche dell'appellante. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di appello.
Conclusioni per l'appellata:
- dichiarare inammissibile o con qualsiasi altra statuizione comunque respingere e rigettare
l'appello cumulativo proposto dal sig. ; Pt_1
2 - Confermare integralmente la sentenza n. 4369/2024, resa in data 06.09.2024 dal Tribunale civile di Palermo, che ha pronunciato definitivamente la separazione personale dei coniugi;
- Confermare integralmente la sentenza n. 241/2024, resa in data 12.12.2024 dal Tribunale civile di Palermo, che ha pronunciato definitivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ivi inclusi l'affidamento della figlia minore, l'assegnazione della casa coniugale, il contributo al mantenimento della figlia nella misura prevista dalla sentenza ivi compreso il riconoscimento della refusione della spese straordinarie nella misura previsa e il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della sig.ra nella RT
misura riconosciuta in sentenza. Condannare parte appellante alla refusione delle spese, competenze ed onorari di lite del presente grado di giudizio.”
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 4369/2024, resa in data 3 settembre 2024, pronunciando sul ricorso ritualmente depositato e notificato da nei confronti di RT
, il Tribunale di Palermo - già pronunciata con sentenza n. 5533/2019 del CP_2
10-16/12/2019 la separazione personale dei coniugi, i quali avevano contratto matrimonio a
Palermo il 20/12/2004 - per quel che qui rileva, ha rigettato le domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti.
2. Con la successiva sentenza n. 6273/2024, resa in data 12 dicembre 2024, su ricorso di nei confronti di , il Tribunale di Parte_1 RT
Palermo - già pronunciata con sentenza n. 241/2024 del 15-16/1/2024 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti - ha confermato l'affidamento condiviso della minore (nata a [...] il [...]) ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, invitando, altresì, le parti a far intraprendere alla figlia un percorso psicologico di sostegno;
ha confermato l'assegnazione della casa coniugale a per continuare ad abitarla insieme alla figlia;
ha posto RT
a carico di l'obbligo di corrispondere in favore della IG.ra Parte_1
un assegno divorzile pari ad euro 500,00 mensili, nonché un assegno di euro CP_1
500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, somme annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT;
ha posto a carico di entrambe le parti l'onere di sostenere le spese straordinarie nell'interesse dei figli (nato a [...] il Per_2
3 3/1/2006) e , nella misura del 70% a carico di e del restante Per_1 Parte_1
30% a carico di;
ha compensato integralmente le spese RT di lite tra le parti.
3. Avverso le sentenze n. 4369/2024 e n. 6273/2024, ha interposto gravame cumulativo l'appellante in epigrafe con ricorso depositato il 3 marzo 2025, lamentando l'erroneità della prima, nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di addebito della separazione a carico di per violazione dei doveri di fedeltà coniugale, nonché l'erroneità CP_1 della seconda, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha disposto il collocamento prevalente della figlia presso la madre, assegnando conseguentemente a quest'ultima Per_1 la casa coniugale, e nella parte in cui ha posto a suo carico l'obbligo di corrispondere in favore della un assegno divorzile pari ad euro 500,00 mensili, sulla base di CP_1 un'erronea valutazione delle condizioni economico - patrimoniali di entrambi.
4. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 6 giugno 2025, si è costituita l'appellata concludendo come in epigrafe.
5. Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
6. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 11 luglio 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Giova preliminarmente osservare che, secondo quanto chiarito dalla S.C. (cfr. sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023), nel procedimento su domanda congiunta previsto dall'art. 473-bis 51 c.p.c., ben può essere proposta una domanda cumulata di separazione e divorzio. Da tanto discende, nel caso di specie, l'ammissibilità dell'appello cumulativo proposto da che, oltre a non incontrare ostacoli normativi e sistematici, Parte_1 realizza una significativa economia di mezzi e razionalità processuale, rendendo coerente l'unico impianto giudiziale rispetto alla tutela degli interessi dei coniugi e della prole.
8. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e deve pertanto essere accolto nei limiti e per le motivazioni che seguono.
9. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza n. 4369/2024 nella parte in cui ha rigettato la domanda di addebito della separazione a carico di . RT
4 Ha, in particolare, dedotto l'appellante che il Giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente preso in considerazione le reiterate violazioni dei doveri di fedeltà coniugale poste in essere dalla moglie sin dai primi anni di matrimonio (con la prima relazione extra coniugale emersa già nel 2009) e culminate nel 2017 con l'abbandono del tetto coniugale, nonchè le ulteriori relazioni extra coniugali emerse anche in fase successiva alla separazione, molte delle quali confermate dalla stessa e acclarate e in sede istruttoria, con le CP_1 testimonianze di (che ha dichiarato di aver intrattenuto una relazione con Testimone_1
l'appellata tra il 2016 e il 2020) e di Testimone_2
Tali ripetuti e comprovati episodi di infedeltà, a dire dell'appellante, hanno rappresentato la causa determinante la sopravvenuta intollerabilità della convivenza e il venir meno dell'affectio maritalis.
10. Il motivo non è fondato.
Occorre, infatti, richiamare il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà, con la precisazione che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo.” (v. ex multis, Cass. civ. n. 22291/2024).
In altri termini, dunque, “La mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale deve essere accertata in modo rigoroso attraverso una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito
5 deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.” (v. ex multis, Cass. civ. n. 10489/2024).
11. Tanto premesso in linea generale, deve dunque procedersi ad un'analisi dei principali eventi che l'odierno appellante ha ritenuto di porre a fondamento della sopravvenuta disgregazione del nucleo familiare.
Nel caso di specie, la prima relazione extraconiugale - peraltro confermata dalla stessa
è emersa già nel 2009, poco dopo la nascita della secondogenita e, tuttavia, a CP_1 seguito delle rassicurazioni offerte circa la fine del rapporto clandestino, le parti decidevano di proseguire il rapporto coniugale, circostanza, questa, che impedisce di valutare, in questa sede, la predetta relazione in termini decisivi ai fini di un'eventuale pronuncia di addebito.
In merito alla trascuratezza dell'appellata nella gestione delle attività imprenditoriali familiari
– che avrebbero determinato la chiusura di due esercizi commerciali (nello specifico, un negozio TIM sito in via Notarbartolo e un centro estetico in via Magliocco), l'appellante ha in particolare lamentato i frequenti allontanamenti della moglie dai predetti negozi, seguiti da svariate giustificazioni che, solo dopo, ha scoperto fossero funzionali a celare le condotte di infedeltà.
E tuttavia la mala gestio delle attività economiche da parte dell'appellata sebbene si ritiene possa aver contribuito ad alterare l'equilibrio della coppia e a consolidare la crisi coniugale,
è attività riconducibile alla sfera gestionale ed economica e non ad una violazione dei doveri coniugali ai sensi dell'art. 143 c.c..
Neppure tale circostanza può quindi giustificare l'addebito della separazione.
Deve ulteriormente rilevarsi che la decisione delle parti di addivenire ad una separazione di fatto nel 2017 non è seguita alla scoperta di ulteriori episodi di infedeltà coniugale, bensì alla scelta della di abbandonare il tetto coniugale ad aprile dello stesso anno e alla CP_1
sua confessione al marito, qualche mese dopo, di non provare più sentimenti nei suoi confronti, al culmine dell'ennesima discussione tra i due coniugi “ormai in crisi da anni” (si veda p. 5 dell'atto di appello).
A seguito di tale episodio - per stessa ammissione dell'appellante - i coniugi, di fatto, per evitare di destabilizzare i figli, decidevano di continuare a coabitare, ma nella realtà ognuno era libero di condurre la propria vita, assicurandosi l'un l'altro rispetto reciproco (si veda, ancora, p. 5 dell'atto di appello).
6 Ne segue che gli ulteriori episodi di infedeltà coniugale risalenti alla primavera del 2018 - che hanno visto protagoniste entrambe le parti - così come, a fortiori, le ulteriori relazioni extra coniugali intrattenute dall'appellata negli anni precedenti, ma emerse solo dopo la formale separazione, non possono ritenersi causalmente connesse alla crisi coniugale, in quanto collocate cronologicamente nell'ambito di una separazione già di fatto avviata.
Alla luce delle suesposte considerazioni, dunque, non può ritenersi raggiunta la prova che i pur ripetuti episodi di violazione dei doveri coniugali da parte dell'odierna appellata abbiano avuto rilievo unico e decisivo nel fallimento del rapporto coniugale, essendosi, piuttosto, inseriti nel contesto di un'antecedente e risalente crisi matrimoniale, consolidatasi nel tempo, anche per effetto delle vicende che hanno riguardato la gestione delle attività economiche familiari.
Tali ragioni inducono questa Corte a confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di addebito della separazione a carico di . RT
12. Con il secondo ed il terzo motivo di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della stretta connessione logica e giuridica, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza n. 6273/2024, resa nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio (r.g. n. 8087/2023), nella parte in cui ha disposto il collocamento prevalente della figlia minore , affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, presso Per_1 la madre, assegnando, altresì, a quest'ultima la casa coniugale sita in via Ruggero Settimo n.
73.
Ha, in particolare, dedotto l'appellante che l'attuale regime non corrisponderebbe al superiore interesse della minore, la quale trascorre gran parte del suo tempo insieme al fratello Per_2
presso l'abitazione del padre, che si occupa di lei in maniera prevalente e continuativa nelle attività quotidiane, sia per gli impegni scolastici, sia per quelli sociali, stante la maggiore disponibilità di tempo rispetto alla madre, la quale, invece, non riesce ad essere altrettanto presente in ragione dei suoi impegni lavorativi e personali, e, quando presente, crea un ambiente instabile e potenzialmente dannoso per la crescita della minore, ospitando sovente in casa i suoi amanti.
7 13. Entrambi i motivi non sono fondati.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “Nei procedimenti previsti dall'art.
337-bis c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto intesa al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio, in applicazione di valutazioni astratte, non misurate con la specifica realtà familiare” (v. ex multis Cass. civ. n. 1486/2025).
A tal fine va ricordato che “L'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore, ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse.” (v. Cass. civ. n. 2779/2017)
Analogamente, “l'assegnazione della casa coniugale deve tutelare l'interesse prioritario dei figli minorenni, inteso come conservazione dell'habitat domestico che rispecchia il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della vita familiare. L'abitazione deve essere di regola assegnata al genitore presso cui il minore è collocato prevalentemente, sempre che non emergano ragioni o accordi tra i genitori che meglio tutelino l'interesse del minore” (v. ex multis Cass. civ. n. 14460/2025).
14. Nel caso di specie, al fine di valorizzare il superiore interesse della minore Per_1
nei provvedimenti che direttamente la riguardano, non può prescindersi dall'audizione del
6/12/2023, in occasione della quale la stessa ha dichiarato: “Io sto a casa con mamma però quando voglio sto con papà, sia a casa della sua compagna sia dal nonno (...) In settimana vado da papà quando mi va, non solo durante il fine settimana ma anche durante la settimana.
Io vorrei stare con entrambi i miei genitori. Da papà ho alcune mie cose così come da mamma, non mi dà fastidio spostarmi (…). Preferirei essere libera di decidere quando stare con mamma o con papà e con tempistiche equivalenti. I rapporti con i miei genitori sono sereni. Anche con la compagna di papà va tutto bene, dopo un primo momento di gelosia;
lei ha anche due figlie piccole, con le quali mi trovo bene”.
8 Ebbene, dal momento in cui la minore ha rilasciato le predette dichiarazioni non risultano sopravvenute circostanze che inducano questa Corte a modificare l'attuale regime di collocamento prevalente presso la madre.
Invero, non solo l'appellata ha contestato le affermazioni dell'appellante secondo cui la stessa avrebbe introdotto in casa presunti amanti - rimanendo, dunque, tale circostanza relegata al rango di mera asserzione labiale - ma ha altresì dichiarato di godere di maggiore disponibilità di tempo da dedicare alla gestione della figlia rispetto al padre, occupandosi anche direttamente del percorso scolastico di ed intrattenendo anche un dialogo con la Per_1
psicologa dell'istituto.
A ciò deve aggiungersi che la minore risiede ormai da anni insieme alla madre nella casa coniugale di via Ruggero Settimo n. 73, che costituisce per lei l'ambiente di vita di riferimento in cui ha sviluppato le proprie abitudini.
Ad oggi, dopo un iniziale periodo di difficoltà nei rapporti con il padre, aggravato anche dalle difficoltà della pandemia e sfociato talvolta in un rifiuto degli incontri (si vedano gli screenshot delle conversazioni whatsapp agli atti), sembra aver raggiunto un Per_1
equilibrio ed essere più serena, come dimostra la sua libertà di decidere di spostarsi dal padre quando lo desidera, senza avvertire il peso degli spostamenti, mantenendo così una relazione affettiva significativa con entrambi i genitori.
In tale contesto, modificare l'ormai consolidato regime di collocamento prevalente presso la madre della minore , specie alla luce delle raccomandazioni del Giudice di prime Per_1
cure in ordine all'avvio di un percorso psicologico a supporto della minore, volto ad elaborare i traumi derivanti dalla separazione dei genitori, rischia di rappresentare un elemento potenzialmente destabilizzante l'equilibrio raggiunto.
Pertanto, in ossequio ai principi sanciti dagli artt. 337-bis e 337-ter c.c. e ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, la soluzione più conforme all'interesse della minore appare la conferma del collocamento presso la madre e, conseguentemente, dell'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale di via Ruggero Settimo n. 73, al fine di garantire a Per_1
il mantenimento dell'habitat domestico, quale centro delle consuetudini sviluppate.
9 Ne consegue che deve essere confermato anche l'obbligo in capo all'appellante di corrispondere il contributo al mantenimento della figlia nella misura di euro 500,00 Per_1 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, in ossequio al consolidato principio secondo cui “in ipotesi di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso uno dei genitori naturali, è opportuna, se non necessaria, la previsione di un assegno periodico a carico del genitore non collocatario” (Cass. civ. n. 23411/2009).
15. Con il quarto motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza n. 6273/2024 nella parte in cui lo ha obbligato a corrispondere in favore della IG.ra un assegno divorzile pari ad euro 500,00 mensili. CP_1
Ha, in particolare, evidenziato l'appellante che il Giudice di prime cure, nel determinare il quantum del suddetto assegno, non avrebbe adeguatamente valutato la sua capacità economico-finanziaria, ad oggi compromessa per effetto dell'atto di pignoramento di cui la sua società è stata destinataria nel 2023, per un importo pari ad euro 600.000,00, che lo ha costretto a ricorrere agli aiuti economici di familiari e amici per far fronte alle esigenze dei figli.
L'appellante ha, altresì, evidenziato che la IG.ra è ad oggi sentimentalmente CP_1 legata ad un altro uomo, con il quale ha instaurato una relazione affettiva stabile e presta servizio presso la pescheria gestita da quest'ultimo, svolgendo anche la mansione di preparatrice gastronomica.
16. Il motivo è parzialmente fondato.
Giova sul punto ricordare il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella fondamentale sentenza n. 18287/2018, secondo cui “Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare
10 e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
L'assegno divorzile consta dunque di una componente assistenziale e di una perequativo- compensativa, le quali assolvono alle omonime rispettive funzioni e vivono, ciascuna, di vita propria, ben potendo, ad esempio, essere revocata la componente assistenziale nel caso di instaurazione di una convivenza more uxorio da parte dell'ex coniuge beneficiario (v. Cass.
Civ. ord. n. 7257/2024). La componente perequativo-compensativa ha la funzione di riequilibrare la situazione reddituale del coniuge economicamente più debole che abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, anche in relazione all'età del richiedente e alla durata del matrimonio, così contribuendo alla formazione del patrimonio comune e/o a quella del patrimonio dell'altro coniuge. Grava sul soggetto richiedente l'assegno divorzile la prova circa l'effettivo sacrificio del coniuge debole e il conseguente contributo alla formazione del patrimonio familiare, la quale deve essere fornita mediante elementi probatori chiari ed inequivocabili, non potendosi basare le deduzioni su semplici presunzioni (v. Cass. Civ. ord.
n. 23685/2024).
17. Nel caso di specie, l'appellante in costanza di matrimonio ha svolto l'attività di imprenditore nel settore della commercializzazione di prodotti e servizi per le telecomunicazioni, occupandosi di coordinare l'attività di agenzia per conto di società mandanti, attraverso altre società (di cui era amministratore) a tal fine costituite, ma che attualmente risultano devolute ad un trust istituito nel 2012.
Ad oggi, l'appellante ha dedotto di essere soltanto formalmente un imprenditore, di aver avuto un calo di fatturato in ragione dell'atto di pignoramento pari ad euro 600.000,00 delle quote societarie, e di essere tornato a fare l'agente di commercio della propria società di telefonia, ma di aver chiuso i mandati di agenzia e di essere titolare di società ormai inattive. A ciò deve aggiungersi, poi, la gestione, insieme alla sorella, dell'attività ricettiva “Hostelò Palermo”, sita in via Ruggero Settimo n. 55, ex sede delle società.
Ciò premesso, ai fini della valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti non può prescindersi, in ragione della scarna documentazione prodotta, dall'esame della relazione peritale già espletata nell'ambito del giudizio di separazione, basata sulle risultanze delle indagini di polizia tributaria eseguite tramite la Guardia di Finanza.
11 Da queste, per quel che concerne l'appellante, emerge la percezione di un reddito lordo annuo pari ad euro 18.000,00 per gli anni 2018, 2019, 2020, pari ad euro 8.000,00 per il 2021 e il
2022, unitamente ad accrediti pari ad euro 23.000,00 per il 2019, ad euro 18.000,00 per il
2020 e ad euro 13.300,00 per il 2021, percepiti a titolo di compensi ed emolumenti per la carica di amministratore di società.
Risulta, dunque, un reddito medio annuo pari ad euro 17.350,00, con disponibilità medie annue provenienti da liberalità erogate dai genitori pari ad euro 6.735,00.
Dall'analisi della Certificazione unica del 2025 deve, altresì, registrarsi la percezione di un reddito netto pari ad euro 7.260,00 circa dalla gestione dell'attività ricettiva “Hostelò
Palermo”.
L'appellante risulta poi proprietario di alcuni immobili e titolare, nella qualità di conduttore, di un contratto di locazione abitativa per un valore dichiarato pari ad euro 4.800,00.
Quanto, invece, all'appellata, dall'esame della medesima relazione peritale emerge, per il
2017, la percezione di un compenso occasionale erogato dalla pari ad euro Parte_2
3.750,00 nel 2017, di un reddito da lavoro dipendente erogato dalla C.E.D. s.r.l.s. pari ad euro
9.238,51 e di un reddito erogato dall'Inps pari ad euro 5.772,15; per il 2018 si è registrata la percezione di un compenso occasionale erogato dalla società Go On s.r.l. (amministrata anch'essa dal marito); per il 2019 non risulta alcuna certificazione, mentre per gli anni 2020
e 2021 si è registrata la percezione del reddito di cittadinanza, successivamente rivelatasi indebita ed, infatti, da restituire (come da note Inps agli atti).
Dalle indagini è emersa, dunque, la percezione di un reddito medio annuo pari ad euro
6.340,00 e il difetto di proprietà di beni mobili e immobili.
Alla luce delle superiori emergenze istruttorie, deve ritenersi sussistente tra gli ex coniugi una disparità economica di non modesta entità, tale da giustificare l'attribuzione in favore dell'appellata dell'assegno divorzile in funzione, quanto meno, assistenziale.
Invero, non può non tenersi conto dell'inadeguatezza dei mezzi di cui dispone l'appellata, ulteriormente gravata dall'onere di restituire le somme indebitamente percepite a titolo di reddito di cittadinanza -per non aver l'odierno appellante provveduto a modificare la residenza, mantenendo insieme al figlio quella presso la casa coniugale- che ammontano a complessivi euro 17.000 circa (si vedano note Inps agli atti).
12 A ciò si aggiunga la mancata prova circa lo svolgimento di attività lavorativa da parte dell'appellata la quale - nel contestare le deduzioni dell'appellante- ha dichiarato di recarsi solo occasionalmente presso la pescheria del compagno (con il quale ha negato di aver instaurato una convivenza) per occuparsi delle preparazioni gastronomiche, ma senza percepire retribuzione e di aver tentato di lavorare con Herbalife, ma senza successo (come anche confermato dalla relazione peritale da cui non sono emersi redditi derivanti da tale attività), cionondimeno, deve rilevarsi che l'appellata, anche in considerazione dell'età e delle pregresse esperienze lavorative, potrebbe ancora reinserirsi nel mondo del lavoro.
Con riferimento alla funzione perequativo compensativa e ai dati da considerare ai fini della relativa valutazione, deve darsi atto che il matrimonio ha avuto una durata notevole (dal 2004 al 2024), durante i quali non può dirsi provato il sacrificio da parte dell'appellata di aspettative professionali e reddituali in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, stante che la stessa ha sempre lavorato come addetta alle vendite nelle attività commerciali familiari di Via P.pe di Belmonte, di via Notarbartolo, poi di via Ruggero Settimo, detenendo anche quote delle società costituite dal marito, il quale le ha altresì consentito di avviare un centro estetico in centro città (poi gestito dalla stessa solo per pochi mesi) e le ha rinnovato una proposta lavorativa come agente di vendite nel 2022, nelle more del giudizio di prime cure.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi congruo riformare la sentenza n.
6273/2024 nella parte in cui quantifica l'assegno divorzile dovuto dall'appellante in euro
500,00 mensili, riducendolo ad euro 200,00 mensili in favore dell'appellata, dovendosi peraltro rilevare che tale importo rasenta il minimo per far fronte alle esigenze di vita quotidiana.
18. Atteso l'esito del giudizio e visto l'art. 92 c.p.c., anche le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, in parziale riforma della sentenza n. 6273/2024, emessa dal
Tribunale di Palermo in data 12 dicembre 2024, appellata da nei confronti Parte_1
di : RT
13 ridetermina la misura dell'assegno divorzile dovuto da in favore di Parte_1
in euro 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo RT gli indici ISTAT;
conferma nel resto la sentenza n. 6273/2024; conferma la sentenza n. 4369/2024 emessa dal Tribunale di Palermo il 3 settembre 2024 compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, lì 9 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 459/2025 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
, C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. GRAMMATICO GIUSEPPE,
PEC: Email_1 appellante contro
, RT
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. MANZONE MONICA, C.F._2
PEC: Email_2 appellata
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Conclusioni per l'appellante:
- In accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n. 4369/24 resa il 06.09.2024 dal Tribunale di Palermo, nella causa di separazione personale dei coniugi, nella parte in cui ha rigettato la domanda di addebito della separazione a carico della moglie, IG.ra
1 , nata a [...] il [...] cf. per le RT C.F._3
ragioni meglio dispiegate in parte motiva.
- Per l'effetto, dichiarare che l'addebito della separazione deve essere posto a carico della
IG.ra , nata a [...] il [...] cf. RT C.F._3 per i comportamenti ripetuti e gravi di infedeltà coniugale, che hanno determinato la rottura del matrimonio come dispiegato in parte motiva.
- Riformare la sentenza n. 241/24 resa il 12.12.24 dal Tribunale di Palermo, n. rg. 8087/23 nell'ambito della procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio per le ragioni di cui in parte motiva, per l'effetto, disporre l'affidamento condiviso della minore ad Per_1 entrambi i genitori con domicilio prevalente presso il padre;
porre a carico della sig.ra
l'obbligo al mantenimento della minore nella misura di euro 250,00; CP_1 regolamentare il diritto di vista della madre alle condizioni già richieste in pendenza dei precedenti giudizi, quindi “La sig.ra potrà vedere e tenere con sé i bambini CP_1 quando vorrà e potrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e personali. In ogni caso potrà vederli come condizioni minime nei giorni di martedì e giovedì pomeriggio, dall'uscita della scuola, e fino alle ore 21.00 quando li dovrà riaccompagnare presso il domicilio del padre. La madre potrà tenerli con sè a fine settimana alternati, con pernottamento, dalla mattina del sabato e fino alla sera alle 21.00 della domenica. Durante tale periodo in cui i bambini permarranno con la madre questa provvederà personalmente ai loro bisogni di qualunque natura. Per quanto riguarda le festività religiose e civili si chiede applicarsi il criterio dell'alternanza, salvo per la festa di Natale, in cui i genitori passeranno ciascuno il
24 o il 25 con i figli”. Mantenere i provvedimenti relativi all'affidamento di ormai Per_2
maggiorenne. Revocare l'assegnazione della casa di Via Ruggero Settimo n. 73 alla IG.ra
e assegnarla al IG. per abitarla insieme alla minore e a CP_1 Pt_1 Per_1
per le ragioni meglio sopra dispiegate. Revocare l'assegno divorzile riconosciuto Per_2 alla IG.ra per le ragioni di cui in parte motiva, o, in subordine, rideterminarlo CP_1
nella minor somma di euro 100,00 tenuto conto delle reali condizioni economiche dell'appellante. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di appello.
Conclusioni per l'appellata:
- dichiarare inammissibile o con qualsiasi altra statuizione comunque respingere e rigettare
l'appello cumulativo proposto dal sig. ; Pt_1
2 - Confermare integralmente la sentenza n. 4369/2024, resa in data 06.09.2024 dal Tribunale civile di Palermo, che ha pronunciato definitivamente la separazione personale dei coniugi;
- Confermare integralmente la sentenza n. 241/2024, resa in data 12.12.2024 dal Tribunale civile di Palermo, che ha pronunciato definitivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ivi inclusi l'affidamento della figlia minore, l'assegnazione della casa coniugale, il contributo al mantenimento della figlia nella misura prevista dalla sentenza ivi compreso il riconoscimento della refusione della spese straordinarie nella misura previsa e il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della sig.ra nella RT
misura riconosciuta in sentenza. Condannare parte appellante alla refusione delle spese, competenze ed onorari di lite del presente grado di giudizio.”
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 4369/2024, resa in data 3 settembre 2024, pronunciando sul ricorso ritualmente depositato e notificato da nei confronti di RT
, il Tribunale di Palermo - già pronunciata con sentenza n. 5533/2019 del CP_2
10-16/12/2019 la separazione personale dei coniugi, i quali avevano contratto matrimonio a
Palermo il 20/12/2004 - per quel che qui rileva, ha rigettato le domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti.
2. Con la successiva sentenza n. 6273/2024, resa in data 12 dicembre 2024, su ricorso di nei confronti di , il Tribunale di Parte_1 RT
Palermo - già pronunciata con sentenza n. 241/2024 del 15-16/1/2024 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti - ha confermato l'affidamento condiviso della minore (nata a [...] il [...]) ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, invitando, altresì, le parti a far intraprendere alla figlia un percorso psicologico di sostegno;
ha confermato l'assegnazione della casa coniugale a per continuare ad abitarla insieme alla figlia;
ha posto RT
a carico di l'obbligo di corrispondere in favore della IG.ra Parte_1
un assegno divorzile pari ad euro 500,00 mensili, nonché un assegno di euro CP_1
500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, somme annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT;
ha posto a carico di entrambe le parti l'onere di sostenere le spese straordinarie nell'interesse dei figli (nato a [...] il Per_2
3 3/1/2006) e , nella misura del 70% a carico di e del restante Per_1 Parte_1
30% a carico di;
ha compensato integralmente le spese RT di lite tra le parti.
3. Avverso le sentenze n. 4369/2024 e n. 6273/2024, ha interposto gravame cumulativo l'appellante in epigrafe con ricorso depositato il 3 marzo 2025, lamentando l'erroneità della prima, nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di addebito della separazione a carico di per violazione dei doveri di fedeltà coniugale, nonché l'erroneità CP_1 della seconda, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha disposto il collocamento prevalente della figlia presso la madre, assegnando conseguentemente a quest'ultima Per_1 la casa coniugale, e nella parte in cui ha posto a suo carico l'obbligo di corrispondere in favore della un assegno divorzile pari ad euro 500,00 mensili, sulla base di CP_1 un'erronea valutazione delle condizioni economico - patrimoniali di entrambi.
4. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 6 giugno 2025, si è costituita l'appellata concludendo come in epigrafe.
5. Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
6. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 11 luglio 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Giova preliminarmente osservare che, secondo quanto chiarito dalla S.C. (cfr. sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023), nel procedimento su domanda congiunta previsto dall'art. 473-bis 51 c.p.c., ben può essere proposta una domanda cumulata di separazione e divorzio. Da tanto discende, nel caso di specie, l'ammissibilità dell'appello cumulativo proposto da che, oltre a non incontrare ostacoli normativi e sistematici, Parte_1 realizza una significativa economia di mezzi e razionalità processuale, rendendo coerente l'unico impianto giudiziale rispetto alla tutela degli interessi dei coniugi e della prole.
8. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e deve pertanto essere accolto nei limiti e per le motivazioni che seguono.
9. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza n. 4369/2024 nella parte in cui ha rigettato la domanda di addebito della separazione a carico di . RT
4 Ha, in particolare, dedotto l'appellante che il Giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente preso in considerazione le reiterate violazioni dei doveri di fedeltà coniugale poste in essere dalla moglie sin dai primi anni di matrimonio (con la prima relazione extra coniugale emersa già nel 2009) e culminate nel 2017 con l'abbandono del tetto coniugale, nonchè le ulteriori relazioni extra coniugali emerse anche in fase successiva alla separazione, molte delle quali confermate dalla stessa e acclarate e in sede istruttoria, con le CP_1 testimonianze di (che ha dichiarato di aver intrattenuto una relazione con Testimone_1
l'appellata tra il 2016 e il 2020) e di Testimone_2
Tali ripetuti e comprovati episodi di infedeltà, a dire dell'appellante, hanno rappresentato la causa determinante la sopravvenuta intollerabilità della convivenza e il venir meno dell'affectio maritalis.
10. Il motivo non è fondato.
Occorre, infatti, richiamare il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà, con la precisazione che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo.” (v. ex multis, Cass. civ. n. 22291/2024).
In altri termini, dunque, “La mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale deve essere accertata in modo rigoroso attraverso una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito
5 deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.” (v. ex multis, Cass. civ. n. 10489/2024).
11. Tanto premesso in linea generale, deve dunque procedersi ad un'analisi dei principali eventi che l'odierno appellante ha ritenuto di porre a fondamento della sopravvenuta disgregazione del nucleo familiare.
Nel caso di specie, la prima relazione extraconiugale - peraltro confermata dalla stessa
è emersa già nel 2009, poco dopo la nascita della secondogenita e, tuttavia, a CP_1 seguito delle rassicurazioni offerte circa la fine del rapporto clandestino, le parti decidevano di proseguire il rapporto coniugale, circostanza, questa, che impedisce di valutare, in questa sede, la predetta relazione in termini decisivi ai fini di un'eventuale pronuncia di addebito.
In merito alla trascuratezza dell'appellata nella gestione delle attività imprenditoriali familiari
– che avrebbero determinato la chiusura di due esercizi commerciali (nello specifico, un negozio TIM sito in via Notarbartolo e un centro estetico in via Magliocco), l'appellante ha in particolare lamentato i frequenti allontanamenti della moglie dai predetti negozi, seguiti da svariate giustificazioni che, solo dopo, ha scoperto fossero funzionali a celare le condotte di infedeltà.
E tuttavia la mala gestio delle attività economiche da parte dell'appellata sebbene si ritiene possa aver contribuito ad alterare l'equilibrio della coppia e a consolidare la crisi coniugale,
è attività riconducibile alla sfera gestionale ed economica e non ad una violazione dei doveri coniugali ai sensi dell'art. 143 c.c..
Neppure tale circostanza può quindi giustificare l'addebito della separazione.
Deve ulteriormente rilevarsi che la decisione delle parti di addivenire ad una separazione di fatto nel 2017 non è seguita alla scoperta di ulteriori episodi di infedeltà coniugale, bensì alla scelta della di abbandonare il tetto coniugale ad aprile dello stesso anno e alla CP_1
sua confessione al marito, qualche mese dopo, di non provare più sentimenti nei suoi confronti, al culmine dell'ennesima discussione tra i due coniugi “ormai in crisi da anni” (si veda p. 5 dell'atto di appello).
A seguito di tale episodio - per stessa ammissione dell'appellante - i coniugi, di fatto, per evitare di destabilizzare i figli, decidevano di continuare a coabitare, ma nella realtà ognuno era libero di condurre la propria vita, assicurandosi l'un l'altro rispetto reciproco (si veda, ancora, p. 5 dell'atto di appello).
6 Ne segue che gli ulteriori episodi di infedeltà coniugale risalenti alla primavera del 2018 - che hanno visto protagoniste entrambe le parti - così come, a fortiori, le ulteriori relazioni extra coniugali intrattenute dall'appellata negli anni precedenti, ma emerse solo dopo la formale separazione, non possono ritenersi causalmente connesse alla crisi coniugale, in quanto collocate cronologicamente nell'ambito di una separazione già di fatto avviata.
Alla luce delle suesposte considerazioni, dunque, non può ritenersi raggiunta la prova che i pur ripetuti episodi di violazione dei doveri coniugali da parte dell'odierna appellata abbiano avuto rilievo unico e decisivo nel fallimento del rapporto coniugale, essendosi, piuttosto, inseriti nel contesto di un'antecedente e risalente crisi matrimoniale, consolidatasi nel tempo, anche per effetto delle vicende che hanno riguardato la gestione delle attività economiche familiari.
Tali ragioni inducono questa Corte a confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di addebito della separazione a carico di . RT
12. Con il secondo ed il terzo motivo di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della stretta connessione logica e giuridica, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza n. 6273/2024, resa nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio (r.g. n. 8087/2023), nella parte in cui ha disposto il collocamento prevalente della figlia minore , affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, presso Per_1 la madre, assegnando, altresì, a quest'ultima la casa coniugale sita in via Ruggero Settimo n.
73.
Ha, in particolare, dedotto l'appellante che l'attuale regime non corrisponderebbe al superiore interesse della minore, la quale trascorre gran parte del suo tempo insieme al fratello Per_2
presso l'abitazione del padre, che si occupa di lei in maniera prevalente e continuativa nelle attività quotidiane, sia per gli impegni scolastici, sia per quelli sociali, stante la maggiore disponibilità di tempo rispetto alla madre, la quale, invece, non riesce ad essere altrettanto presente in ragione dei suoi impegni lavorativi e personali, e, quando presente, crea un ambiente instabile e potenzialmente dannoso per la crescita della minore, ospitando sovente in casa i suoi amanti.
7 13. Entrambi i motivi non sono fondati.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “Nei procedimenti previsti dall'art.
337-bis c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto intesa al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio, in applicazione di valutazioni astratte, non misurate con la specifica realtà familiare” (v. ex multis Cass. civ. n. 1486/2025).
A tal fine va ricordato che “L'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore, ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse.” (v. Cass. civ. n. 2779/2017)
Analogamente, “l'assegnazione della casa coniugale deve tutelare l'interesse prioritario dei figli minorenni, inteso come conservazione dell'habitat domestico che rispecchia il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della vita familiare. L'abitazione deve essere di regola assegnata al genitore presso cui il minore è collocato prevalentemente, sempre che non emergano ragioni o accordi tra i genitori che meglio tutelino l'interesse del minore” (v. ex multis Cass. civ. n. 14460/2025).
14. Nel caso di specie, al fine di valorizzare il superiore interesse della minore Per_1
nei provvedimenti che direttamente la riguardano, non può prescindersi dall'audizione del
6/12/2023, in occasione della quale la stessa ha dichiarato: “Io sto a casa con mamma però quando voglio sto con papà, sia a casa della sua compagna sia dal nonno (...) In settimana vado da papà quando mi va, non solo durante il fine settimana ma anche durante la settimana.
Io vorrei stare con entrambi i miei genitori. Da papà ho alcune mie cose così come da mamma, non mi dà fastidio spostarmi (…). Preferirei essere libera di decidere quando stare con mamma o con papà e con tempistiche equivalenti. I rapporti con i miei genitori sono sereni. Anche con la compagna di papà va tutto bene, dopo un primo momento di gelosia;
lei ha anche due figlie piccole, con le quali mi trovo bene”.
8 Ebbene, dal momento in cui la minore ha rilasciato le predette dichiarazioni non risultano sopravvenute circostanze che inducano questa Corte a modificare l'attuale regime di collocamento prevalente presso la madre.
Invero, non solo l'appellata ha contestato le affermazioni dell'appellante secondo cui la stessa avrebbe introdotto in casa presunti amanti - rimanendo, dunque, tale circostanza relegata al rango di mera asserzione labiale - ma ha altresì dichiarato di godere di maggiore disponibilità di tempo da dedicare alla gestione della figlia rispetto al padre, occupandosi anche direttamente del percorso scolastico di ed intrattenendo anche un dialogo con la Per_1
psicologa dell'istituto.
A ciò deve aggiungersi che la minore risiede ormai da anni insieme alla madre nella casa coniugale di via Ruggero Settimo n. 73, che costituisce per lei l'ambiente di vita di riferimento in cui ha sviluppato le proprie abitudini.
Ad oggi, dopo un iniziale periodo di difficoltà nei rapporti con il padre, aggravato anche dalle difficoltà della pandemia e sfociato talvolta in un rifiuto degli incontri (si vedano gli screenshot delle conversazioni whatsapp agli atti), sembra aver raggiunto un Per_1
equilibrio ed essere più serena, come dimostra la sua libertà di decidere di spostarsi dal padre quando lo desidera, senza avvertire il peso degli spostamenti, mantenendo così una relazione affettiva significativa con entrambi i genitori.
In tale contesto, modificare l'ormai consolidato regime di collocamento prevalente presso la madre della minore , specie alla luce delle raccomandazioni del Giudice di prime Per_1
cure in ordine all'avvio di un percorso psicologico a supporto della minore, volto ad elaborare i traumi derivanti dalla separazione dei genitori, rischia di rappresentare un elemento potenzialmente destabilizzante l'equilibrio raggiunto.
Pertanto, in ossequio ai principi sanciti dagli artt. 337-bis e 337-ter c.c. e ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, la soluzione più conforme all'interesse della minore appare la conferma del collocamento presso la madre e, conseguentemente, dell'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale di via Ruggero Settimo n. 73, al fine di garantire a Per_1
il mantenimento dell'habitat domestico, quale centro delle consuetudini sviluppate.
9 Ne consegue che deve essere confermato anche l'obbligo in capo all'appellante di corrispondere il contributo al mantenimento della figlia nella misura di euro 500,00 Per_1 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, in ossequio al consolidato principio secondo cui “in ipotesi di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso uno dei genitori naturali, è opportuna, se non necessaria, la previsione di un assegno periodico a carico del genitore non collocatario” (Cass. civ. n. 23411/2009).
15. Con il quarto motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza n. 6273/2024 nella parte in cui lo ha obbligato a corrispondere in favore della IG.ra un assegno divorzile pari ad euro 500,00 mensili. CP_1
Ha, in particolare, evidenziato l'appellante che il Giudice di prime cure, nel determinare il quantum del suddetto assegno, non avrebbe adeguatamente valutato la sua capacità economico-finanziaria, ad oggi compromessa per effetto dell'atto di pignoramento di cui la sua società è stata destinataria nel 2023, per un importo pari ad euro 600.000,00, che lo ha costretto a ricorrere agli aiuti economici di familiari e amici per far fronte alle esigenze dei figli.
L'appellante ha, altresì, evidenziato che la IG.ra è ad oggi sentimentalmente CP_1 legata ad un altro uomo, con il quale ha instaurato una relazione affettiva stabile e presta servizio presso la pescheria gestita da quest'ultimo, svolgendo anche la mansione di preparatrice gastronomica.
16. Il motivo è parzialmente fondato.
Giova sul punto ricordare il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella fondamentale sentenza n. 18287/2018, secondo cui “Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare
10 e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
L'assegno divorzile consta dunque di una componente assistenziale e di una perequativo- compensativa, le quali assolvono alle omonime rispettive funzioni e vivono, ciascuna, di vita propria, ben potendo, ad esempio, essere revocata la componente assistenziale nel caso di instaurazione di una convivenza more uxorio da parte dell'ex coniuge beneficiario (v. Cass.
Civ. ord. n. 7257/2024). La componente perequativo-compensativa ha la funzione di riequilibrare la situazione reddituale del coniuge economicamente più debole che abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, anche in relazione all'età del richiedente e alla durata del matrimonio, così contribuendo alla formazione del patrimonio comune e/o a quella del patrimonio dell'altro coniuge. Grava sul soggetto richiedente l'assegno divorzile la prova circa l'effettivo sacrificio del coniuge debole e il conseguente contributo alla formazione del patrimonio familiare, la quale deve essere fornita mediante elementi probatori chiari ed inequivocabili, non potendosi basare le deduzioni su semplici presunzioni (v. Cass. Civ. ord.
n. 23685/2024).
17. Nel caso di specie, l'appellante in costanza di matrimonio ha svolto l'attività di imprenditore nel settore della commercializzazione di prodotti e servizi per le telecomunicazioni, occupandosi di coordinare l'attività di agenzia per conto di società mandanti, attraverso altre società (di cui era amministratore) a tal fine costituite, ma che attualmente risultano devolute ad un trust istituito nel 2012.
Ad oggi, l'appellante ha dedotto di essere soltanto formalmente un imprenditore, di aver avuto un calo di fatturato in ragione dell'atto di pignoramento pari ad euro 600.000,00 delle quote societarie, e di essere tornato a fare l'agente di commercio della propria società di telefonia, ma di aver chiuso i mandati di agenzia e di essere titolare di società ormai inattive. A ciò deve aggiungersi, poi, la gestione, insieme alla sorella, dell'attività ricettiva “Hostelò Palermo”, sita in via Ruggero Settimo n. 55, ex sede delle società.
Ciò premesso, ai fini della valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti non può prescindersi, in ragione della scarna documentazione prodotta, dall'esame della relazione peritale già espletata nell'ambito del giudizio di separazione, basata sulle risultanze delle indagini di polizia tributaria eseguite tramite la Guardia di Finanza.
11 Da queste, per quel che concerne l'appellante, emerge la percezione di un reddito lordo annuo pari ad euro 18.000,00 per gli anni 2018, 2019, 2020, pari ad euro 8.000,00 per il 2021 e il
2022, unitamente ad accrediti pari ad euro 23.000,00 per il 2019, ad euro 18.000,00 per il
2020 e ad euro 13.300,00 per il 2021, percepiti a titolo di compensi ed emolumenti per la carica di amministratore di società.
Risulta, dunque, un reddito medio annuo pari ad euro 17.350,00, con disponibilità medie annue provenienti da liberalità erogate dai genitori pari ad euro 6.735,00.
Dall'analisi della Certificazione unica del 2025 deve, altresì, registrarsi la percezione di un reddito netto pari ad euro 7.260,00 circa dalla gestione dell'attività ricettiva “Hostelò
Palermo”.
L'appellante risulta poi proprietario di alcuni immobili e titolare, nella qualità di conduttore, di un contratto di locazione abitativa per un valore dichiarato pari ad euro 4.800,00.
Quanto, invece, all'appellata, dall'esame della medesima relazione peritale emerge, per il
2017, la percezione di un compenso occasionale erogato dalla pari ad euro Parte_2
3.750,00 nel 2017, di un reddito da lavoro dipendente erogato dalla C.E.D. s.r.l.s. pari ad euro
9.238,51 e di un reddito erogato dall'Inps pari ad euro 5.772,15; per il 2018 si è registrata la percezione di un compenso occasionale erogato dalla società Go On s.r.l. (amministrata anch'essa dal marito); per il 2019 non risulta alcuna certificazione, mentre per gli anni 2020
e 2021 si è registrata la percezione del reddito di cittadinanza, successivamente rivelatasi indebita ed, infatti, da restituire (come da note Inps agli atti).
Dalle indagini è emersa, dunque, la percezione di un reddito medio annuo pari ad euro
6.340,00 e il difetto di proprietà di beni mobili e immobili.
Alla luce delle superiori emergenze istruttorie, deve ritenersi sussistente tra gli ex coniugi una disparità economica di non modesta entità, tale da giustificare l'attribuzione in favore dell'appellata dell'assegno divorzile in funzione, quanto meno, assistenziale.
Invero, non può non tenersi conto dell'inadeguatezza dei mezzi di cui dispone l'appellata, ulteriormente gravata dall'onere di restituire le somme indebitamente percepite a titolo di reddito di cittadinanza -per non aver l'odierno appellante provveduto a modificare la residenza, mantenendo insieme al figlio quella presso la casa coniugale- che ammontano a complessivi euro 17.000 circa (si vedano note Inps agli atti).
12 A ciò si aggiunga la mancata prova circa lo svolgimento di attività lavorativa da parte dell'appellata la quale - nel contestare le deduzioni dell'appellante- ha dichiarato di recarsi solo occasionalmente presso la pescheria del compagno (con il quale ha negato di aver instaurato una convivenza) per occuparsi delle preparazioni gastronomiche, ma senza percepire retribuzione e di aver tentato di lavorare con Herbalife, ma senza successo (come anche confermato dalla relazione peritale da cui non sono emersi redditi derivanti da tale attività), cionondimeno, deve rilevarsi che l'appellata, anche in considerazione dell'età e delle pregresse esperienze lavorative, potrebbe ancora reinserirsi nel mondo del lavoro.
Con riferimento alla funzione perequativo compensativa e ai dati da considerare ai fini della relativa valutazione, deve darsi atto che il matrimonio ha avuto una durata notevole (dal 2004 al 2024), durante i quali non può dirsi provato il sacrificio da parte dell'appellata di aspettative professionali e reddituali in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, stante che la stessa ha sempre lavorato come addetta alle vendite nelle attività commerciali familiari di Via P.pe di Belmonte, di via Notarbartolo, poi di via Ruggero Settimo, detenendo anche quote delle società costituite dal marito, il quale le ha altresì consentito di avviare un centro estetico in centro città (poi gestito dalla stessa solo per pochi mesi) e le ha rinnovato una proposta lavorativa come agente di vendite nel 2022, nelle more del giudizio di prime cure.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi congruo riformare la sentenza n.
6273/2024 nella parte in cui quantifica l'assegno divorzile dovuto dall'appellante in euro
500,00 mensili, riducendolo ad euro 200,00 mensili in favore dell'appellata, dovendosi peraltro rilevare che tale importo rasenta il minimo per far fronte alle esigenze di vita quotidiana.
18. Atteso l'esito del giudizio e visto l'art. 92 c.p.c., anche le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, in parziale riforma della sentenza n. 6273/2024, emessa dal
Tribunale di Palermo in data 12 dicembre 2024, appellata da nei confronti Parte_1
di : RT
13 ridetermina la misura dell'assegno divorzile dovuto da in favore di Parte_1
in euro 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo RT gli indici ISTAT;
conferma nel resto la sentenza n. 6273/2024; conferma la sentenza n. 4369/2024 emessa dal Tribunale di Palermo il 3 settembre 2024 compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, lì 9 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
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