Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 25/06/2025, n. 12549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12549 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12549/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04508/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4508 del 2021, proposto da
Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (Conaf), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Formichetti e Francesco Pavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Centro Assistenza Agricola CAA degli Agricoltori, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione n. 25 del 6 novembre 2020 del Direttore di AGEA, avente ad oggetto “ Approvazione della Convenzione per gli anni 2020-2021 tra l'organismo pagatore Agea ed i Centri di Assistenza Agricola ” – e relativi allegati tra cui la Convenzione, relativamente alle previsioni di cui art. 4, comma 3 e 4, alle premesse [tra cui il punto gg) del VISTO ed i punti 15, 16, 17 e 18 del CONSIDERATO] e alle ulteriori disposizioni della Convenzione medesima, presupposte, collegate e correlate e comunque relative alle previsioni imposte del personale dipendente – nonché del parere di regolarità contabile reso dell'Area Amministrazione di AGEA come da nota prot. n. 73437 del 5 novembre 2020;
- di tutti gli atti presupposti, antecedenti, conseguenti e successivi, ivi inclusi, per quanto occorra: la richiesta di parere all'AGCM del 3 marzo 2020, il conseguente parere prot. n. 32038 del 10 aprile 2020 rilasciato dall'AGCM, oltre che le eventuali ulteriori interlocuzioni; la nota AGEA del 12 maggio 2020 di inoltro al ricorrente della bozza di convenzione, la delibera AGEA n. 7 del 18 giugno 2020, di approvazione del testo di convenzione per gli anni 2020-2022 tra l'Organismo di Coordinamento e gli Organismi pagatori, ivi incluso l'approvato testo di convenzione; la circolare dell'Organismo di coordinamento prot. n. ACIU.2020.0052620 del 7 agosto 2020, la nota prot. n. 68582 del 15 ottobre 2020 di AGEA, la nota prot. n. 68595 del 15 ottobre 2020 di AGEA Organismo di coordinamento e la relazione del Direttore dell'Organismo pagatore prot. n. 73549 del 5 novembre 2020; la nota del 9 novembre 2020 Direttore di AGEA Organismo pagatore, con cui è stato indicato ai CAA autorizzati di inoltrare la Convenzione sottoscritta entro il 20 novembre 2020; il D.M. 27 marzo 2008, ove ritenuto anche esso in parte qua illegittimo per i motivi ed i profili fatti valere con il presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agea – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 20 giugno 2025 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con nota depositata in data 11 giugno 2025 parte ricorrente ha evidenziato di non ritenere più « utile e necessario coltivare il giudizio », dichiarando la « sopravvenuta carenza di interesse alla decisione » del ricorso e chiedendo la compensazione delle spese;
Ritenuto – in considerazione di quanto sopra – di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V, 14 ottobre 2014, n. 5113);
Ritenuto, infine, che – tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto (apprezzabili al fine della compensazione delle spese anche ai sensi dell’espressa previsione di cui all’art. 84, comma 2, c.p.a., applicabile anche ai casi di rinuncia irrituale) – sussistano giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO