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Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/01/2024, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott.ssa Daniela Pellingra Consigliere
3) Dott.ssa Maria Letizia Barone Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1067/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
, nato in [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Antonino Cacioppo (C.F.: ; C.F._1
, presso il cui studio, sito in Palermo, Via Email_1
Principe di Villafranca n. 46, è elettivamente domiciliato appellante contro
Controparte_1
, in persona del Presidente
[...] pro tempore;
, in persona del Ministro pro tempore; Controparte_2
appellati-contumaci e nei confronti di
PROCURATORE GENERALE presso questa Corte di Appello
***
Conclusioni per l'appellante:
1 Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, riformare parzialmente l'impugnata Ordinanza e per l'effetto:
-accertare e dichiarare il diritto del ricorrente sig. alla protezione Parte_1 umanitaria di cui all'art. 5 co. 6° del D. Lvo. 286/1998; per l'effetto ordinare alla
Pubblica Amministrazione convenuta con ogni opportuna pronuncia – in conseguenza dei suddetti accertamenti – l'obbligo, ognuno per quanto di propria competenza, di concedere all'attore un permesso di soggiorno in Italia per motivi umanitari.
- Con ogni statuizione di legge, anche in ordine al rimborso delle spese processuali;
condannare parte resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari della presente procedura, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario, avendo anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
Conclusioni per il P.G.:
Chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 25 gennaio 2017, , nato in Parte_1
Gambia, il 23.03.1997, ha proposto, innanzi al Tribunale di Palermo, opposizione al provvedimento, emesso il 27 luglio 2016 e notificato il 4 gennaio 2017 dalla di Controparte_1
Palermo, con il quale gli era stato negato il riconoscimento della protezione internazionale nelle sue varie forme, sul rilievo che le motivazioni di carattere esclusivamente personale e familiare, addotte dal richiedente, non potevano integrare i presupposti richiesti dalla legge, reputandosi, in ogni caso, poco circostanziata e scarsamente plausibile la storia personale riferita, poiché connotata da eccessiva genericità nella descrizione della situazione familiare e delle minacce subite.
2. L'adito Giudice, con ordinanza depositata in data 01/05/2019, ha rigettato l'opposizione, osservando che né la vicenda prospettata dall'opponente, né le
2 relative condizioni personali, consentivano di ravvisare i requisiti di legge per il riconoscimento della protezione umanitaria richiesta.
3. Avverso la richiamata decisione ha interposto appello il per i motivi Pt_1 appresso illustrati. La Controparte_1
di Palermo e il non si sono
[...] Controparte_2
costituiti.
4. Rimesso all'udienza del 24 novembre 2023, dopo taluni rinvii dovuti a ragioni d'ufficio, il procedimento, svoltosi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stato assunto in deliberazione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, giusta ordinanza del 27 novembre 2023, con assegnazione del termine di 20
(venti) giorni, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Va preliminarmente dichiarata la formale contumacia della
[...]
e Controparte_1
del che, sebbene ritualmente evocati, non si sono costituiti Controparte_2
in giudizio.
6. Deve, inoltre, premettersi che il D.L. 17 febbraio 2017 n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017 n. 46, novellando il D.Lgs. 28 gennaio 2008
n. 25, ha riformato il rito previsto per l'impugnazione dei provvedimenti in tema di riconoscimento della protezione internazionale, disponendo, all'art. 21 comma
1, che le modifiche apportate si applicano alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del predetto D.L. (18 febbraio 2017).
Ora, nel caso che ci occupa, l'appellante ha introdotto il presente giudizio con ricorso depositato in data 25 gennaio 2017, ossia in epoca antecedente al 18 agosto 2017, data di entrata in vigore della indicata riforma, in base alla quale, secondo il disposto del comma 13° dell'art. 35 bis del D. Lgs. 28/1/2008, non è più previsto il reclamo avverso il provvedimento pronunciato dal giudice di primo grado, il quale sarà solamente ricorribile per Cassazione (Cass. n.
3 20629/2021), per tali ragioni, l'appello proposto da deve ritenersi Parte_1
formalmente ammissibile.
7. Con un unico motivo di gravame, l'appellante si duole dell'iter valutativo seguito dal Giudice di prime cure, il quale, non ritenendo sussistenti i presupposti di legge, non ha riconosciuto la protezione umanitaria richiesta dal
. Pt_1
In particolare, il richiedente sostiene che il Tribunale ha erroneamente valutato la situazione politica attualmente esistente in Gambia, atteso il fondato pericolo per la vita e l'incolumità personale del in caso di rimpatrio, deducendo, Pt_1
inoltre, l'errata esclusione di una situazione di particolare vulnerabilità che lo riguarderebbe.
Invero, secondo la prospettazione dell'appellante, nonostante la recente instaurazione di uno stato di diritto in Gambia, inaugurato dal nuovo Presidente, in luogo del precedente regime dittatoriale, il livello di sicurezza del Paese non può dirsi del tutto mutato, in ragione delle gravi condizioni di instabilità ancora diffuse, la grave crisi politica ed umanitaria che riguarda l'intera comunità, e le grosse criticità esistenti sul versante della violazione dei diritti umani e della corruzione.
In ultimo, l'appellante ha altresì lamentato l'errata valutazione operata dal
Giudice di prime cure in ordine alla capacità di integrazione dimostrata dal Pt_1
all'interno del centro di accoglienza che lo ospita, presso il quale ha attivamente preso parte ai laboratori artistici propostigli, nonché al corso di alfabetizzazione, così come risulta dalla relazione sociale prodotta in atti, oltreché all'avvenuto tesseramento all'interno di un'associazione sportiva calcistica locale.
8. L'appello è infondato.
In ordine alla invocata protezione umanitaria, è appena il caso di rilevare che non hanno alcuna incidenza sulla fattispecie in esame - per intuitive considerazioni relative all'irretroattività della novella su diritti quesiti, quali quello in esame, stante la natura non costitutiva, ma meramente accertativa di uno status della presente decisione - le norme del D.L. n. 130 del 2020, conv., con modif., dalla L. n. 173 del 2020, relative al divieto di respingimento del
4 richiedente asilo quando esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, atteso che le stesse si applicano retroattivamente – ex art. 15 dello stesso D.L. – ai procedimenti che, alla data di sua entrata in vigore, fossero pendenti davanti alle Commissioni Territoriali, al
Questore e alle Sezioni specializzate dei Tribunali, ma non a quelli, come il presente, pendenti, alla stessa data, davanti al giudice di appello, di rinvio o alla
Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 24413/2021).
Detta tutela trova, pertanto, fondamento, nel caso di specie, nell'art. 5 co. 6
D.lgs. n. 286/98 ante novella, ai sensi del quale: “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano…”.
A mente dell'art. 19 dello stesso D.lgs.: “In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro
Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione…”.
In ogni caso, nella prima delle citate disposizioni non è specificato, neppure in via esemplificativa, che cosa debba intendersi per “seri motivi”.
L'utilizzo della disgiuntiva “o” consente di affermare che i motivi di carattere umanitario non devono trovare necessariamente fondamento in obblighi specificamente previsti dalla Costituzione o da fonti internazionali o costituzionali (diversi da quelli derivanti dall'art. 2 CEDU, ormai compreso espressamente nella protezione sussidiaria), potendo fondarsi anche sul
“riconoscimento da parte delle Commissioni territoriali o del giudice di merito dell'esistenza di situazioni “vulnerabili” non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come
5 umanitaria (problemi sanitari, madri di minori ecc…) - Cass., ord. 7 luglio 2014, n.
15466 -.
“I presupposti della concessione della più tenue protezione umanitaria, non coincidono con quelli riguardanti la protezione internazionale, potendosi fondare su ragioni umanitarie o diverse da quelle proprie della protezione sussidiaria o correlate a condizioni temporali limitate o circoscritte (ad esempio per la speranza di una rapida evoluzione in melius della situazione del paese d'origine o per la stessa posizione personale del richiedente suscettibile di un mutamento che faccia venir meno le ragioni della tutela
(Cass., ord. 23 maggio 2013, n. 12751).
Le situazioni di vulnerabilità che possono dar luogo alla richiesta di rilascio di un permesso per motivi umanitari costituiscono, conseguentemente, un catalogo aperto (Cass. 27 novembre 2013, n. 26566), che può comprendere situazioni soggettive, quali per esempio motivi di salute, di età, familiari, ma anche situazioni oggettive (cioè relative al paese di provenienza), quali carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari.
In ordine alla invocata protezione umanitaria va sottolineato che la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 24413/2021) ha ribadito che “ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine
e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia;
qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno”.
Inoltre, in tema di protezione umanitaria, l'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del
2008 “impone al giudice del merito di valutare la domanda alla luce di informazioni
6 precise ed aggiornate circa la situazione esistente nel Paese di origine del richiedente e
"ove occorra" nel Paese in cui è transitato, allorché l'esperienza vissuta in quest'ultimo presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine”
(Cass., Sez. I, ord. n. 13758/2020).
9. Tanto precisato, alla luce dei principi affermati, va quindi valutato se nel caso di specie sussistano i presupposti dell'invocata tutela, prendendo le mosse dalle stesse dichiarazioni rese dal richiedente, , di Parte_1 Pt_2
religione musulmana e gruppo etnico mandinka, dinanzi alla competente
Commissione, in data 27 luglio 2016, il quale ha dichiarato:
- di chiamarsi , di essere nato a [...], regione di Kombo East, Parte_1
(Gambia) e di vivere attualmente la a Villagrazia di Carini - Parte_3
Palermo;
- di aver frequentato la scuola di lingua inglese fino all'età di 7 anni e di avere svolto, successivamente, l'attività di meccanico;
- di avere un nucleo familiare allargato, composto dal padre, dalle di lui due mogli e dai relativi figli, di cui due soli maschi;
- di aver lasciato il proprio Paese verso la fine del 2015 e di essersi recato in
Senegal in cerca di lavoro in seguito ai problemi insorti con la seconda moglie del padre, la quale era solita appropriarsi della paga che il portava al proprio Pt_1
genitore non vedente;
quest'ultima, inoltre, non gli dava da mangiare e lo minacciava ripetutamente di morte;
- di non aver mai denunciato questi fatti alla polizia per timore di ulteriori conseguenze e per il fatto che le minacce provenivano dalla moglie del padre;
- di ritenere di non poter fare ritorno al proprio Paese per la propria situazione familiare, e di avere timore delle minacce mossegli dalla seconda moglie del padre.
Ritiene la Corte di dover condividere, in linea generale, le valutazioni espresse sulle dichiarazioni del da parte della competente , Pt_1 Controparte_1 reputate non credibili poiché poco circostanziate e scarsamente plausibili.
7 Il narrato è, infatti, risultato eccessivamente generico e vago, in particolare circa la descrizione della situazione familiare e delle minacce subite, a ciò si aggiunga che le circostanze riferite non risultano suffragate da alcun riscontro e mancano di qualsivoglia connotato temporale, oltre che di riferimenti e particolari ulteriori circa l'entità delle minacce di morte subite, tali da determinare il richiedente all'abbandono della casa familiare e al trasferimento in
Senegal.
In ogni caso, anche a voler ritenere credibili le dichiarazioni del , è Pt_1 evidente che la sua vicenda personale non integra i presupposti per il riconoscimento della tutela sopra evocata, trattandosi di una questione di carattere prettamente privato, che lo avrebbe visto soggetto passivo di minacce e che avrebbe potuto trovare idonea tutela presso le Autorità competenti.
Né sono pertinenti le considerazioni svolte dall'appellante in merito alle condizioni del proprio Paese d'origine, le quali non hanno avuto alcun rilievo sulla sua storia personale.
Si rileva in proposito che, alla luce della relazione annuale sui diritti umani aggiornata al 20 marzo 2023, “il Gambia è una repubblica democratica multipartitica.
A dicembre 2021 il presidente MA AR ha vinto la rielezione con il 53 per cento dei voti. Gli osservatori elettorali internazionali e nazionali hanno stabilito che le elezioni sono state libere, eque, trasparenti e pacifiche, nonostante i problemi amministrativi diffusi ma minori. Le forze di polizia del Gambia mantengono la sicurezza interna e riferiscono al . Le principali responsabilità delle forze armate del Controparte_2
Gambia includono l'assistenza alle autorità civili in caso di emergenza e la fornitura di soccorsi in caso di calamità naturali. Le autorità civili hanno mantenuto un controllo efficace sulle forze di sicurezza. Ci sono state segnalazioni credibili che membri delle forze di sicurezza hanno commesso alcuni abusi. Questioni significative in materia di diritti umani includevano rapporti credibili di: tortura o trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti da parte del governo o per conto del governo;
condizioni carcerarie dure e potenzialmente letali;
mancanza di indagine e responsabilità per la violenza di genere, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la violenza domestica e intima del partner, la violenza sessuale, il matrimonio infantile, precoce e forzato, le mutilazioni genitali femminili e altre pratiche dannose;
tratta di esseri umani;
esistenza di leggi che
8 criminalizzano la condotta sessuale consensuale tra persone dello stesso sesso tra adulti, sebbene la legge sia stata raramente applicata;
e l'esistenza delle peggiori forme di lavoro minorile. Il governo ha preso provvedimenti per indagare, perseguire o altrimenti ritenere responsabili alcuni funzionari che hanno commesso abusi o si sono impegnati in corruzione. Tuttavia, l'impunità e la mancanza di un'applicazione coerente hanno continuato a verificarsi”.
Si tratta quindi di una condizione politica che garantisce un livello di tutela congruo, in quanto esistono meccanismi di controllo e verifica degli abusi (cfr., fra le fonti,
ECOI.NET/ https://www.ecoi.net/en/document/2089136.html ).
Segnatamente, nel Paese di provenienza dell'appellante, la Costituzione e la legge vietano la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti seppur “ci sono state segnalazioni di personale di sicurezza impegnato nel trattamento degradante dei cittadini. L'impunità è rimasta un problema nelle forze di sicurezza, compresi i servizi carcerari, la polizia e l'esercito. I fattori che hanno contribuito all'impunità includevano corruzione, formazione inadeguata e mancanza di meccanismi di supervisione e responsabilità. Gli uffici accusati di abusi investigativi includevano la
HRC), l' e la Controparte_3 Controparte_4
Commissione RRC). Il rapporto della Controparte_5
finalizzato nel 2021, ha Organizzazione_1 fornito raccomandazioni per ritenere responsabili i presunti trasgressori dell'era
” (USDOS- Dipartimento di Stato USA: Gambia - Dipartimento di Stato degli Pt_4
Stati Uniti (state.gov). sottolinea, per altro verso, i passi in avanti compiuti dal Controparte_6
Paese come la promulgazione della legge sull'accesso alle informazioni il 1° luglio 2021, progettata per aiutare il pubblico e i media ad accedere alle informazioni. Un altro sviluppo positivo è stata la Controparte_3
istituita da una legge approvata dall'Assemblea nazionale nel 2017
[...]
e diventata operativa nel 2019 ( www.africarivista.it ).
Il governo AR ha adottato misure per migliorare il sistema giudiziario, che
è stato ostacolato dalla corruzione e dall'inefficienza sotto peraltro, già Pt_4
negli ultimi anni la magistratura ha mostrato una certa indipendenza dagli altri rami del governo.
9 Le garanzie costituzionali del giusto processo vengono attuate in modo diseguale, anche se i dissidenti politici affrontano meno rischi di persecuzione rispetto all'era Il governo si è impegnato ad arrestare e perseguire gli Pt_4 agenti di sicurezza responsabili di passate violazioni dei diritti umani. L'uso illegittimo della forza fisica da parte degli agenti di sicurezza è stato meno frequente sotto l'amministrazione AR. Ci sono stati alcuni tentativi di migliorare le condizioni carcerarie (cfr. The Gambia: Freedom in the World 2022
Country ). Organizzazione_2
Sul sito “ del (aggiornato a marzo Org_3 Organizzazione_4
2023), infine, per quanto possa valere in questa sede, in tema di sicurezza in
Gambia, si leggono, inoltre, le seguenti “Indicazioni generali”: “Le condizioni generali di sicurezza in Gambia hanno presentato finora minori criticità rispetto ad altri
Paesi del Continente. Si consiglia comunque particolare attenzione nei luoghi maggiormente frequentati, nella Capitale e nelle vicinanze delle strutture turistiche situate lungo la costa atlantica, dove maggiore è il pericolo di furti e aggressioni, soprattutto nelle ore notturne. Il terrorismo rappresenta una minaccia globale. Nessun
Paese può essere considerato completamente esente dal rischio di episodi ricollegabili a tale fenomeno. Tenuto conto del progressivo deterioramento della situazione nell'area del
Sahel, dell'attivismo dei gruppi di matrice terroristica in tutta la regione e dell'accresciuto rischio di azioni ostili a danno di cittadini ed interessi occidentali, si raccomanda di mantenere elevata la soglia di attenzione in tutto il Paese”.
Non si tratta, come si vede, di notizie particolarmente allarmanti: anzi, “le condizioni di sicurezza” del Gambia presentano “minori criticità rispetto agli altri
Paesi del continente”.
Va poi rilevato, nel caso specifico, che l'odierno appellante, nel corso della sua audizione, non risulta concretamente aver dedotto la sussistenza di alcuna situazione di pericolo conseguente ai fenomeni di violenza in esame, né ha espresso, al riguardo, timori per la sua personale sicurezza, sicché il timore di subire nel proprio Paese una situazione di violazione dei diritti umani, non appare fondato.
Infine, non si ritiene che l'appellante abbia raggiunto in Italia alcuna forma di integrazione, malgrado il lungo periodo quivi trascorso.
10 Deve, infatti, evidenziarsi che in tema di riconoscimento della protezione umanitaria è necessario verificare il raggiungimento di un apprezzabile livello di integrazione da parte del cittadino straniero, tale da dimostrare un effettivo radicamento dello stesso nel tessuto economico-sociale nel quale vive, comprovato, tra gli altri, da elementi quali lo svolgimento di un'attività lavorativa o, ancora, dalla creazione di un nucleo familiare.
L'appellante, invero, ha prodotto una documentazione insufficiente per l'integrazione dei presupposti richiamati e, inoltre, non ha fornito altri eventuali elementi a sostegno, quali condizioni contingenti di vulnerabilità, né alcun riferimento alle sue attuali condizioni di vita, anche abitative.
Tale, infatti, non può considerarsi la giovane età del richiedente all'atto dell'approdo in Italia, non essendo una circostanza di per sé idonea a fondare il riconoscimento della tutela invocata in questo grado di giudizio, poiché non agganciata – in punto di allegazione – a ulteriori elementi sulla base dei quali procedere alla valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d'origine rispetto alla sua vita in Italia.
In assenza di alcuna allegazione, la documentazione prodotta non si reputa, infatti, sufficiente a dimostrare i detti presupposti, emergendo semplicemente che, ad oggi, il – che in Gambia svolgeva un'attività lavorativa (meccanico, Pt_1 come dichiarato alla Commissione) – non sia riuscito a trovare in Italia un'attività lavorativa.
L'appellante, infatti, ha depositato in primo grado esclusivamente la documentazione attestante il tesseramento, risalente al 2019, quale calciatore, nella , ed una relazione sociale, dello Organizzazione_5 stesso anno, a firma di un'educatrice del Organizzazione_6
nella quale si dà atto del buon percorso integrativo
[...]
intrapreso dal all'interno del Centro e della frequenza di un corso di Pt_1 alfabetizzazione.
Tali allegazioni non possono, in ogni caso, ritenersi sufficienti, non consentendo alcuna comparazione fra l'attuale condizione del richiedente e quella del Paese di provenienza;
né lo stesso ha addotto condizioni di salute
11 precarie che gli impediscano di affrontare il viaggio e il reinserimento nel proprio
Paese, tale non potendo ritenersi esclusivamente la sua giovane età. Escluso, infine, che ci sia prova che l'appellante possa subire nel proprio paese di origine una situazione di deprivazione dei diritti umani, nemmeno allegata, l'appello va respinto.
10. In definitiva, la impugnata decisione va senz'altro confermata.
11. In difetto di costituzione della e del , le spese del CP_1 CP_2
grado restano a carico dell'appellante.
12. Al rigetto dell'appello segue altresì l'obbligo da parte dell'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, uditi il procuratore dell'appellante e il P.G., nella contumacia del Controparte_1
e del , conferma
[...] Controparte_2
l'ordinanza del Tribunale di Palermo depositata in data 1 maggio 2019, appellata dal nei confronti della predetta e del , con Parte_1 CP_1 CP_2
citazione notificata e depositata il 16 maggio 2019;
lascia le spese del grado a carico dell'appellante; dà atto dell'obbligo di del versamento di ulteriore importo, a Parte_1
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Palermo il 10 gennaio 2023
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo
7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott.ssa Daniela Pellingra Consigliere
3) Dott.ssa Maria Letizia Barone Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1067/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
, nato in [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Antonino Cacioppo (C.F.: ; C.F._1
, presso il cui studio, sito in Palermo, Via Email_1
Principe di Villafranca n. 46, è elettivamente domiciliato appellante contro
Controparte_1
, in persona del Presidente
[...] pro tempore;
, in persona del Ministro pro tempore; Controparte_2
appellati-contumaci e nei confronti di
PROCURATORE GENERALE presso questa Corte di Appello
***
Conclusioni per l'appellante:
1 Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, riformare parzialmente l'impugnata Ordinanza e per l'effetto:
-accertare e dichiarare il diritto del ricorrente sig. alla protezione Parte_1 umanitaria di cui all'art. 5 co. 6° del D. Lvo. 286/1998; per l'effetto ordinare alla
Pubblica Amministrazione convenuta con ogni opportuna pronuncia – in conseguenza dei suddetti accertamenti – l'obbligo, ognuno per quanto di propria competenza, di concedere all'attore un permesso di soggiorno in Italia per motivi umanitari.
- Con ogni statuizione di legge, anche in ordine al rimborso delle spese processuali;
condannare parte resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari della presente procedura, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario, avendo anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
Conclusioni per il P.G.:
Chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 25 gennaio 2017, , nato in Parte_1
Gambia, il 23.03.1997, ha proposto, innanzi al Tribunale di Palermo, opposizione al provvedimento, emesso il 27 luglio 2016 e notificato il 4 gennaio 2017 dalla di Controparte_1
Palermo, con il quale gli era stato negato il riconoscimento della protezione internazionale nelle sue varie forme, sul rilievo che le motivazioni di carattere esclusivamente personale e familiare, addotte dal richiedente, non potevano integrare i presupposti richiesti dalla legge, reputandosi, in ogni caso, poco circostanziata e scarsamente plausibile la storia personale riferita, poiché connotata da eccessiva genericità nella descrizione della situazione familiare e delle minacce subite.
2. L'adito Giudice, con ordinanza depositata in data 01/05/2019, ha rigettato l'opposizione, osservando che né la vicenda prospettata dall'opponente, né le
2 relative condizioni personali, consentivano di ravvisare i requisiti di legge per il riconoscimento della protezione umanitaria richiesta.
3. Avverso la richiamata decisione ha interposto appello il per i motivi Pt_1 appresso illustrati. La Controparte_1
di Palermo e il non si sono
[...] Controparte_2
costituiti.
4. Rimesso all'udienza del 24 novembre 2023, dopo taluni rinvii dovuti a ragioni d'ufficio, il procedimento, svoltosi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stato assunto in deliberazione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, giusta ordinanza del 27 novembre 2023, con assegnazione del termine di 20
(venti) giorni, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Va preliminarmente dichiarata la formale contumacia della
[...]
e Controparte_1
del che, sebbene ritualmente evocati, non si sono costituiti Controparte_2
in giudizio.
6. Deve, inoltre, premettersi che il D.L. 17 febbraio 2017 n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017 n. 46, novellando il D.Lgs. 28 gennaio 2008
n. 25, ha riformato il rito previsto per l'impugnazione dei provvedimenti in tema di riconoscimento della protezione internazionale, disponendo, all'art. 21 comma
1, che le modifiche apportate si applicano alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del predetto D.L. (18 febbraio 2017).
Ora, nel caso che ci occupa, l'appellante ha introdotto il presente giudizio con ricorso depositato in data 25 gennaio 2017, ossia in epoca antecedente al 18 agosto 2017, data di entrata in vigore della indicata riforma, in base alla quale, secondo il disposto del comma 13° dell'art. 35 bis del D. Lgs. 28/1/2008, non è più previsto il reclamo avverso il provvedimento pronunciato dal giudice di primo grado, il quale sarà solamente ricorribile per Cassazione (Cass. n.
3 20629/2021), per tali ragioni, l'appello proposto da deve ritenersi Parte_1
formalmente ammissibile.
7. Con un unico motivo di gravame, l'appellante si duole dell'iter valutativo seguito dal Giudice di prime cure, il quale, non ritenendo sussistenti i presupposti di legge, non ha riconosciuto la protezione umanitaria richiesta dal
. Pt_1
In particolare, il richiedente sostiene che il Tribunale ha erroneamente valutato la situazione politica attualmente esistente in Gambia, atteso il fondato pericolo per la vita e l'incolumità personale del in caso di rimpatrio, deducendo, Pt_1
inoltre, l'errata esclusione di una situazione di particolare vulnerabilità che lo riguarderebbe.
Invero, secondo la prospettazione dell'appellante, nonostante la recente instaurazione di uno stato di diritto in Gambia, inaugurato dal nuovo Presidente, in luogo del precedente regime dittatoriale, il livello di sicurezza del Paese non può dirsi del tutto mutato, in ragione delle gravi condizioni di instabilità ancora diffuse, la grave crisi politica ed umanitaria che riguarda l'intera comunità, e le grosse criticità esistenti sul versante della violazione dei diritti umani e della corruzione.
In ultimo, l'appellante ha altresì lamentato l'errata valutazione operata dal
Giudice di prime cure in ordine alla capacità di integrazione dimostrata dal Pt_1
all'interno del centro di accoglienza che lo ospita, presso il quale ha attivamente preso parte ai laboratori artistici propostigli, nonché al corso di alfabetizzazione, così come risulta dalla relazione sociale prodotta in atti, oltreché all'avvenuto tesseramento all'interno di un'associazione sportiva calcistica locale.
8. L'appello è infondato.
In ordine alla invocata protezione umanitaria, è appena il caso di rilevare che non hanno alcuna incidenza sulla fattispecie in esame - per intuitive considerazioni relative all'irretroattività della novella su diritti quesiti, quali quello in esame, stante la natura non costitutiva, ma meramente accertativa di uno status della presente decisione - le norme del D.L. n. 130 del 2020, conv., con modif., dalla L. n. 173 del 2020, relative al divieto di respingimento del
4 richiedente asilo quando esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, atteso che le stesse si applicano retroattivamente – ex art. 15 dello stesso D.L. – ai procedimenti che, alla data di sua entrata in vigore, fossero pendenti davanti alle Commissioni Territoriali, al
Questore e alle Sezioni specializzate dei Tribunali, ma non a quelli, come il presente, pendenti, alla stessa data, davanti al giudice di appello, di rinvio o alla
Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 24413/2021).
Detta tutela trova, pertanto, fondamento, nel caso di specie, nell'art. 5 co. 6
D.lgs. n. 286/98 ante novella, ai sensi del quale: “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano…”.
A mente dell'art. 19 dello stesso D.lgs.: “In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro
Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione…”.
In ogni caso, nella prima delle citate disposizioni non è specificato, neppure in via esemplificativa, che cosa debba intendersi per “seri motivi”.
L'utilizzo della disgiuntiva “o” consente di affermare che i motivi di carattere umanitario non devono trovare necessariamente fondamento in obblighi specificamente previsti dalla Costituzione o da fonti internazionali o costituzionali (diversi da quelli derivanti dall'art. 2 CEDU, ormai compreso espressamente nella protezione sussidiaria), potendo fondarsi anche sul
“riconoscimento da parte delle Commissioni territoriali o del giudice di merito dell'esistenza di situazioni “vulnerabili” non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come
5 umanitaria (problemi sanitari, madri di minori ecc…) - Cass., ord. 7 luglio 2014, n.
15466 -.
“I presupposti della concessione della più tenue protezione umanitaria, non coincidono con quelli riguardanti la protezione internazionale, potendosi fondare su ragioni umanitarie o diverse da quelle proprie della protezione sussidiaria o correlate a condizioni temporali limitate o circoscritte (ad esempio per la speranza di una rapida evoluzione in melius della situazione del paese d'origine o per la stessa posizione personale del richiedente suscettibile di un mutamento che faccia venir meno le ragioni della tutela
(Cass., ord. 23 maggio 2013, n. 12751).
Le situazioni di vulnerabilità che possono dar luogo alla richiesta di rilascio di un permesso per motivi umanitari costituiscono, conseguentemente, un catalogo aperto (Cass. 27 novembre 2013, n. 26566), che può comprendere situazioni soggettive, quali per esempio motivi di salute, di età, familiari, ma anche situazioni oggettive (cioè relative al paese di provenienza), quali carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari.
In ordine alla invocata protezione umanitaria va sottolineato che la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 24413/2021) ha ribadito che “ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine
e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia;
qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno”.
Inoltre, in tema di protezione umanitaria, l'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del
2008 “impone al giudice del merito di valutare la domanda alla luce di informazioni
6 precise ed aggiornate circa la situazione esistente nel Paese di origine del richiedente e
"ove occorra" nel Paese in cui è transitato, allorché l'esperienza vissuta in quest'ultimo presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine”
(Cass., Sez. I, ord. n. 13758/2020).
9. Tanto precisato, alla luce dei principi affermati, va quindi valutato se nel caso di specie sussistano i presupposti dell'invocata tutela, prendendo le mosse dalle stesse dichiarazioni rese dal richiedente, , di Parte_1 Pt_2
religione musulmana e gruppo etnico mandinka, dinanzi alla competente
Commissione, in data 27 luglio 2016, il quale ha dichiarato:
- di chiamarsi , di essere nato a [...], regione di Kombo East, Parte_1
(Gambia) e di vivere attualmente la a Villagrazia di Carini - Parte_3
Palermo;
- di aver frequentato la scuola di lingua inglese fino all'età di 7 anni e di avere svolto, successivamente, l'attività di meccanico;
- di avere un nucleo familiare allargato, composto dal padre, dalle di lui due mogli e dai relativi figli, di cui due soli maschi;
- di aver lasciato il proprio Paese verso la fine del 2015 e di essersi recato in
Senegal in cerca di lavoro in seguito ai problemi insorti con la seconda moglie del padre, la quale era solita appropriarsi della paga che il portava al proprio Pt_1
genitore non vedente;
quest'ultima, inoltre, non gli dava da mangiare e lo minacciava ripetutamente di morte;
- di non aver mai denunciato questi fatti alla polizia per timore di ulteriori conseguenze e per il fatto che le minacce provenivano dalla moglie del padre;
- di ritenere di non poter fare ritorno al proprio Paese per la propria situazione familiare, e di avere timore delle minacce mossegli dalla seconda moglie del padre.
Ritiene la Corte di dover condividere, in linea generale, le valutazioni espresse sulle dichiarazioni del da parte della competente , Pt_1 Controparte_1 reputate non credibili poiché poco circostanziate e scarsamente plausibili.
7 Il narrato è, infatti, risultato eccessivamente generico e vago, in particolare circa la descrizione della situazione familiare e delle minacce subite, a ciò si aggiunga che le circostanze riferite non risultano suffragate da alcun riscontro e mancano di qualsivoglia connotato temporale, oltre che di riferimenti e particolari ulteriori circa l'entità delle minacce di morte subite, tali da determinare il richiedente all'abbandono della casa familiare e al trasferimento in
Senegal.
In ogni caso, anche a voler ritenere credibili le dichiarazioni del , è Pt_1 evidente che la sua vicenda personale non integra i presupposti per il riconoscimento della tutela sopra evocata, trattandosi di una questione di carattere prettamente privato, che lo avrebbe visto soggetto passivo di minacce e che avrebbe potuto trovare idonea tutela presso le Autorità competenti.
Né sono pertinenti le considerazioni svolte dall'appellante in merito alle condizioni del proprio Paese d'origine, le quali non hanno avuto alcun rilievo sulla sua storia personale.
Si rileva in proposito che, alla luce della relazione annuale sui diritti umani aggiornata al 20 marzo 2023, “il Gambia è una repubblica democratica multipartitica.
A dicembre 2021 il presidente MA AR ha vinto la rielezione con il 53 per cento dei voti. Gli osservatori elettorali internazionali e nazionali hanno stabilito che le elezioni sono state libere, eque, trasparenti e pacifiche, nonostante i problemi amministrativi diffusi ma minori. Le forze di polizia del Gambia mantengono la sicurezza interna e riferiscono al . Le principali responsabilità delle forze armate del Controparte_2
Gambia includono l'assistenza alle autorità civili in caso di emergenza e la fornitura di soccorsi in caso di calamità naturali. Le autorità civili hanno mantenuto un controllo efficace sulle forze di sicurezza. Ci sono state segnalazioni credibili che membri delle forze di sicurezza hanno commesso alcuni abusi. Questioni significative in materia di diritti umani includevano rapporti credibili di: tortura o trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti da parte del governo o per conto del governo;
condizioni carcerarie dure e potenzialmente letali;
mancanza di indagine e responsabilità per la violenza di genere, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la violenza domestica e intima del partner, la violenza sessuale, il matrimonio infantile, precoce e forzato, le mutilazioni genitali femminili e altre pratiche dannose;
tratta di esseri umani;
esistenza di leggi che
8 criminalizzano la condotta sessuale consensuale tra persone dello stesso sesso tra adulti, sebbene la legge sia stata raramente applicata;
e l'esistenza delle peggiori forme di lavoro minorile. Il governo ha preso provvedimenti per indagare, perseguire o altrimenti ritenere responsabili alcuni funzionari che hanno commesso abusi o si sono impegnati in corruzione. Tuttavia, l'impunità e la mancanza di un'applicazione coerente hanno continuato a verificarsi”.
Si tratta quindi di una condizione politica che garantisce un livello di tutela congruo, in quanto esistono meccanismi di controllo e verifica degli abusi (cfr., fra le fonti,
ECOI.NET/ https://www.ecoi.net/en/document/2089136.html ).
Segnatamente, nel Paese di provenienza dell'appellante, la Costituzione e la legge vietano la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti seppur “ci sono state segnalazioni di personale di sicurezza impegnato nel trattamento degradante dei cittadini. L'impunità è rimasta un problema nelle forze di sicurezza, compresi i servizi carcerari, la polizia e l'esercito. I fattori che hanno contribuito all'impunità includevano corruzione, formazione inadeguata e mancanza di meccanismi di supervisione e responsabilità. Gli uffici accusati di abusi investigativi includevano la
HRC), l' e la Controparte_3 Controparte_4
Commissione RRC). Il rapporto della Controparte_5
finalizzato nel 2021, ha Organizzazione_1 fornito raccomandazioni per ritenere responsabili i presunti trasgressori dell'era
” (USDOS- Dipartimento di Stato USA: Gambia - Dipartimento di Stato degli Pt_4
Stati Uniti (state.gov). sottolinea, per altro verso, i passi in avanti compiuti dal Controparte_6
Paese come la promulgazione della legge sull'accesso alle informazioni il 1° luglio 2021, progettata per aiutare il pubblico e i media ad accedere alle informazioni. Un altro sviluppo positivo è stata la Controparte_3
istituita da una legge approvata dall'Assemblea nazionale nel 2017
[...]
e diventata operativa nel 2019 ( www.africarivista.it ).
Il governo AR ha adottato misure per migliorare il sistema giudiziario, che
è stato ostacolato dalla corruzione e dall'inefficienza sotto peraltro, già Pt_4
negli ultimi anni la magistratura ha mostrato una certa indipendenza dagli altri rami del governo.
9 Le garanzie costituzionali del giusto processo vengono attuate in modo diseguale, anche se i dissidenti politici affrontano meno rischi di persecuzione rispetto all'era Il governo si è impegnato ad arrestare e perseguire gli Pt_4 agenti di sicurezza responsabili di passate violazioni dei diritti umani. L'uso illegittimo della forza fisica da parte degli agenti di sicurezza è stato meno frequente sotto l'amministrazione AR. Ci sono stati alcuni tentativi di migliorare le condizioni carcerarie (cfr. The Gambia: Freedom in the World 2022
Country ). Organizzazione_2
Sul sito “ del (aggiornato a marzo Org_3 Organizzazione_4
2023), infine, per quanto possa valere in questa sede, in tema di sicurezza in
Gambia, si leggono, inoltre, le seguenti “Indicazioni generali”: “Le condizioni generali di sicurezza in Gambia hanno presentato finora minori criticità rispetto ad altri
Paesi del Continente. Si consiglia comunque particolare attenzione nei luoghi maggiormente frequentati, nella Capitale e nelle vicinanze delle strutture turistiche situate lungo la costa atlantica, dove maggiore è il pericolo di furti e aggressioni, soprattutto nelle ore notturne. Il terrorismo rappresenta una minaccia globale. Nessun
Paese può essere considerato completamente esente dal rischio di episodi ricollegabili a tale fenomeno. Tenuto conto del progressivo deterioramento della situazione nell'area del
Sahel, dell'attivismo dei gruppi di matrice terroristica in tutta la regione e dell'accresciuto rischio di azioni ostili a danno di cittadini ed interessi occidentali, si raccomanda di mantenere elevata la soglia di attenzione in tutto il Paese”.
Non si tratta, come si vede, di notizie particolarmente allarmanti: anzi, “le condizioni di sicurezza” del Gambia presentano “minori criticità rispetto agli altri
Paesi del continente”.
Va poi rilevato, nel caso specifico, che l'odierno appellante, nel corso della sua audizione, non risulta concretamente aver dedotto la sussistenza di alcuna situazione di pericolo conseguente ai fenomeni di violenza in esame, né ha espresso, al riguardo, timori per la sua personale sicurezza, sicché il timore di subire nel proprio Paese una situazione di violazione dei diritti umani, non appare fondato.
Infine, non si ritiene che l'appellante abbia raggiunto in Italia alcuna forma di integrazione, malgrado il lungo periodo quivi trascorso.
10 Deve, infatti, evidenziarsi che in tema di riconoscimento della protezione umanitaria è necessario verificare il raggiungimento di un apprezzabile livello di integrazione da parte del cittadino straniero, tale da dimostrare un effettivo radicamento dello stesso nel tessuto economico-sociale nel quale vive, comprovato, tra gli altri, da elementi quali lo svolgimento di un'attività lavorativa o, ancora, dalla creazione di un nucleo familiare.
L'appellante, invero, ha prodotto una documentazione insufficiente per l'integrazione dei presupposti richiamati e, inoltre, non ha fornito altri eventuali elementi a sostegno, quali condizioni contingenti di vulnerabilità, né alcun riferimento alle sue attuali condizioni di vita, anche abitative.
Tale, infatti, non può considerarsi la giovane età del richiedente all'atto dell'approdo in Italia, non essendo una circostanza di per sé idonea a fondare il riconoscimento della tutela invocata in questo grado di giudizio, poiché non agganciata – in punto di allegazione – a ulteriori elementi sulla base dei quali procedere alla valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d'origine rispetto alla sua vita in Italia.
In assenza di alcuna allegazione, la documentazione prodotta non si reputa, infatti, sufficiente a dimostrare i detti presupposti, emergendo semplicemente che, ad oggi, il – che in Gambia svolgeva un'attività lavorativa (meccanico, Pt_1 come dichiarato alla Commissione) – non sia riuscito a trovare in Italia un'attività lavorativa.
L'appellante, infatti, ha depositato in primo grado esclusivamente la documentazione attestante il tesseramento, risalente al 2019, quale calciatore, nella , ed una relazione sociale, dello Organizzazione_5 stesso anno, a firma di un'educatrice del Organizzazione_6
nella quale si dà atto del buon percorso integrativo
[...]
intrapreso dal all'interno del Centro e della frequenza di un corso di Pt_1 alfabetizzazione.
Tali allegazioni non possono, in ogni caso, ritenersi sufficienti, non consentendo alcuna comparazione fra l'attuale condizione del richiedente e quella del Paese di provenienza;
né lo stesso ha addotto condizioni di salute
11 precarie che gli impediscano di affrontare il viaggio e il reinserimento nel proprio
Paese, tale non potendo ritenersi esclusivamente la sua giovane età. Escluso, infine, che ci sia prova che l'appellante possa subire nel proprio paese di origine una situazione di deprivazione dei diritti umani, nemmeno allegata, l'appello va respinto.
10. In definitiva, la impugnata decisione va senz'altro confermata.
11. In difetto di costituzione della e del , le spese del CP_1 CP_2
grado restano a carico dell'appellante.
12. Al rigetto dell'appello segue altresì l'obbligo da parte dell'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, uditi il procuratore dell'appellante e il P.G., nella contumacia del Controparte_1
e del , conferma
[...] Controparte_2
l'ordinanza del Tribunale di Palermo depositata in data 1 maggio 2019, appellata dal nei confronti della predetta e del , con Parte_1 CP_1 CP_2
citazione notificata e depositata il 16 maggio 2019;
lascia le spese del grado a carico dell'appellante; dà atto dell'obbligo di del versamento di ulteriore importo, a Parte_1
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Palermo il 10 gennaio 2023
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo
7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
12