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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/09/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1174/2024 da:
(C.F.: , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]h, rappresentato e difeso dall'Avv.
Annalisa Rita Garofalo (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso la C.F._2
cancelleria del Tribunale;
ricorrente
contro
:
(C.F: , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) , in persona del Direttore Controparte_2 P.IVA_2
Generale pro tempore, e elettivamente Controparte_3
domiciliati in , Via Cal di Breda, 116, edificio 4, presso la sede dell' CP_3 Controparte_3
, rappresentati e difesi congiuntamente ed anche disgiuntamente dal Dott. Avv. Stefano
[...]
Rozza e dal Dott. Avv. Raffaele Cortese, funzionari delegati ex art. 417-bis c.p.c..
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: Tribunale di Treviso
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di
comparizione delle parti, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della
Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28
novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21
della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertare e dichiarare il diritto della
parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui,-anche eventualmente
riparametrati, in caso di contratti di durata inferiore o comunque non al 30 giugno o al 31 agosto,
in virtù del principio “Pro rata temporis” si come previsto dalla dir. 99/70 CGUE clausola 4 punto
2- tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui
all'art. I della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici: 2019/20 2020/21, 2021/22, e 2022/23 o
per i diversi anni risultanti dovuti , così come riconosciuta al personale assunto a tempo
indeterminato, e conseguentemente condannarsi il alla corresponsione Controparte_1
alla parte ricorrente dell'importo nominale di € 2.000,00 o della somma che la S.V. riterrà
opportuna, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla
formazione professionale della parte ricorrente. Con ogni consequenziale statuizione per spese
diritti ed onorari del giudizio, tenendo in considerazione l'intervenuta modifica da parte del D.M. n.
147 del 2022 del D.M. 55/2014, che ha introdotto all'art. 4, il nuovo comma 1-bis che prevede
l'aumento del 30% del compenso in caso di atti navigabili. Nonché del comma 8 del medesimo
articolo, in virtù del quale, “Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente
costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le
difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”. Spese e competenze
integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella
misura del 15%, somme da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver
anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
- 2 - Tribunale di Treviso
Per parte resistente:
“In via principale: Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni
conseguenza di legge. Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con
vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152-bis disp.att. c.p.c.. In via subordinata: Nella
denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione la
prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in
relazione al servizio effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.7.2024, il ricorrente in epigrafe, docente attualmente con contratto a tempo indeterminato, ha adito l'intestato tribunale esponendo di aver prestato servizio come insegnante con contratti a tempo determinato durante gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22
e 2022/23.
Ha lamentato di non aver ricevuto il beneficio economico di € 500,00 annui, noto come “Carta del docente”, previsto dalla L. n. 107/2015, in quanto riservato al personale di ruolo, e ha dedotto l'illegittimità di tale esclusione per violazione del principio di non discriminazione sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE.
Ha pertanto chiesto di accertare il proprio diritto a percepire il beneficio per i suddetti anni scolastici, per un importo totale di € 2.000,00, e di condannare il convenuto alla relativa CP_1
corresponsione.
Si è costituita l'Amministrazione eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, il difetto di legittimazione passiva e contestando nel merito la pretesa di parte ricorrente. Nello
specifico, ha negato che la carta elettronica del docente possa essere annoverata tra le “condizioni di
Impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza tra docenti a termine e docenti in ruolo ed ha sostenuto che se il diritto alla formazione non viene negato ai docenti a termine, solo per gli assunti a tempo indeterminato si imporrebbe la formazione obbligatoria, permanente e strutturale (art. 1, co. 124 l.
- 3 - Tribunale di Treviso
n. 107/2015). Ha eccepito, inoltre, la prescrizione quinquennale dei crediti vantati. Ha altresì
chiesto, in via subordinata, di rapportare l'importo annuo di Euro 500 al servizio effettivamente reso.
Dalla documentazione prodotta in atti, ed in particolare dai contratti allegati al ricorso, risulta che il ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato per periodi superiori a 180 giorni in ciascuno degli anni scolastici per cui è causa. Nello specifico, per l'anno scolastico 2019/2020 ha prestato servizio presso l'Istituto Comprensivo di Conegliano con contratto fino al termine delle attività didattiche;
per l'anno scolastico 2020/2021 presso l'Istituto Superiore “Marco Fanno” di
Conegliano con contratto annuale;
per l'anno scolastico 2021/2022 e 2022/2023 presso l'Istituto
Tecnico “G. Galilei” di Conegliano, sempre con contratti di supplenza annuale.
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127
ter c.p.c. e decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione. Nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A.
resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Inconferente risulta anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel
[...]
il soggetto giuridico che, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai docenti il Controparte_1
beneficio della carta elettronica del docente e tale è stato ritualmente evocato in giudizio. CP_1
- 4 - Tribunale di Treviso
Nel merito, il ricorso è fondato.
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 secondo cui: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,
dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, CP_1
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei,
mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». Il d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 hanno confermato che la Carta è assegnata esclusivamente ai docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Dalla lettura di tali disposizioni emerge come i docenti con contratto a tempo determinato siano stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta elettronica. Di qui il rilievo secondo cui vi sarebbe una vera e propria discriminazione a danno dei docenti precari che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
- 5 - Tribunale di Treviso
Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”. Secondo il C.d.S., “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. [...] il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”. Il Giudice amministrativo ha altresì
affermato, tramite una lettura costituzionalmente orientata, che la disciplina di legge non prevale sulle disposizioni del C.C.N.L. di categoria (artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007) che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione, strumenti e risorse per la formazione in servizio, tra cui deve essere inclusa la Carta del docente.
Sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, è poi recentemente intervenuta sulla questione la Corte di Giustizia (sentenza del 18/05/2022, causa C-450/21), la quale ha ritenuto che
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti,
conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1
valorizzarne le competenze professionali”. Sulla base di tale premessa, la Corte ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e CP_1
non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
- 6 - Tribunale di Treviso
finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
Recentemente, sulle questioni oggetto della domanda giudiziale, si è espressa ex art. 363-bis c.p.c.
la Corte di cassazione (sentenza n. 29961 del 27/10/2023), esprimendo i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121,
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica,
per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121,
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta,
salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
- 7 - Tribunale di Treviso
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Nel caso in esame è pacifico che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato con un contratto sino al termine delle attività didattiche o annuale negli a.s. 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il non ha poi allegato e offerto di dimostrare CP_1
l'esistenza di ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra docenti assunti a termine e quelli già in ruolo.
Risulta infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal . Parte ricorrente ha infatti CP_1
documentato di aver interrotto la prescrizione con atto di diffida e messa in mora inoltrato a mezzo
PEC in data 15 luglio 2024, contestualmente al deposito del presente ricorso.
Il termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., deve quindi essere calcolato a ritroso da tale data. Il diritto alla Carta del docente per l'anno scolastico 2019/2020 è
sorto con il conferimento dell'incarico all'inizio di detto anno scolastico (settembre 2019) e,
pertanto, alla data dell'atto interruttivo, il termine quinquennale non era ancora decorso. Di
conseguenza, nessuna delle annualità richieste risulta prescritta.
Non coglie poi nel segno neppure la deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento. La tesi non persuade perché l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016 ha chiarito che «le somme non spese entro la
- 8 - Tribunale di Treviso
conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate», con conseguente possibilità di cumulo degli importi.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500
annui per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 tramite la Carta elettronica, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo CP_1
complessivo di Euro 2.000,00. La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015,
infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro,
ma l'assegnazione di una carta elettronica avente un dato valore nominale, utilizzabile,
coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite possono essere compensate per metà attesa l'evoluzione giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione delle norme qui rilevanti ai fini del riconoscimento della carta elettronica del docente, con decisivo intervento anche di una recente pronuncia della Corte di
Giustizia UE e della ancor più recente pronuncia della Cassazione di cui si è dato conto. Le spese di lite, pertanto, sono poste a carico di parte resistente nei limiti della metà che viene liquidata come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso. La richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore,
dichiaratosi antistatario, merita accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente, ad usufruire del beneficio Parte_1
economico di Euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
- 9 - Tribunale di Treviso
2022/2023 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e,
per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente CP_1
l'importo complessivo di Euro 2.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica;
compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della metà residua in favore della ricorrente che si liquida in complessivi Euro 550,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, Avv. Annalisa Rita Garofalo, dichiaratosi antistatario.
Treviso, 18/09/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 10 -
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1174/2024 da:
(C.F.: , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]h, rappresentato e difeso dall'Avv.
Annalisa Rita Garofalo (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso la C.F._2
cancelleria del Tribunale;
ricorrente
contro
:
(C.F: , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) , in persona del Direttore Controparte_2 P.IVA_2
Generale pro tempore, e elettivamente Controparte_3
domiciliati in , Via Cal di Breda, 116, edificio 4, presso la sede dell' CP_3 Controparte_3
, rappresentati e difesi congiuntamente ed anche disgiuntamente dal Dott. Avv. Stefano
[...]
Rozza e dal Dott. Avv. Raffaele Cortese, funzionari delegati ex art. 417-bis c.p.c..
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: Tribunale di Treviso
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di
comparizione delle parti, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della
Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28
novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21
della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertare e dichiarare il diritto della
parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui,-anche eventualmente
riparametrati, in caso di contratti di durata inferiore o comunque non al 30 giugno o al 31 agosto,
in virtù del principio “Pro rata temporis” si come previsto dalla dir. 99/70 CGUE clausola 4 punto
2- tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui
all'art. I della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici: 2019/20 2020/21, 2021/22, e 2022/23 o
per i diversi anni risultanti dovuti , così come riconosciuta al personale assunto a tempo
indeterminato, e conseguentemente condannarsi il alla corresponsione Controparte_1
alla parte ricorrente dell'importo nominale di € 2.000,00 o della somma che la S.V. riterrà
opportuna, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla
formazione professionale della parte ricorrente. Con ogni consequenziale statuizione per spese
diritti ed onorari del giudizio, tenendo in considerazione l'intervenuta modifica da parte del D.M. n.
147 del 2022 del D.M. 55/2014, che ha introdotto all'art. 4, il nuovo comma 1-bis che prevede
l'aumento del 30% del compenso in caso di atti navigabili. Nonché del comma 8 del medesimo
articolo, in virtù del quale, “Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente
costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le
difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”. Spese e competenze
integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella
misura del 15%, somme da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver
anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
- 2 - Tribunale di Treviso
Per parte resistente:
“In via principale: Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni
conseguenza di legge. Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con
vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152-bis disp.att. c.p.c.. In via subordinata: Nella
denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione la
prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in
relazione al servizio effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.7.2024, il ricorrente in epigrafe, docente attualmente con contratto a tempo indeterminato, ha adito l'intestato tribunale esponendo di aver prestato servizio come insegnante con contratti a tempo determinato durante gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22
e 2022/23.
Ha lamentato di non aver ricevuto il beneficio economico di € 500,00 annui, noto come “Carta del docente”, previsto dalla L. n. 107/2015, in quanto riservato al personale di ruolo, e ha dedotto l'illegittimità di tale esclusione per violazione del principio di non discriminazione sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE.
Ha pertanto chiesto di accertare il proprio diritto a percepire il beneficio per i suddetti anni scolastici, per un importo totale di € 2.000,00, e di condannare il convenuto alla relativa CP_1
corresponsione.
Si è costituita l'Amministrazione eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, il difetto di legittimazione passiva e contestando nel merito la pretesa di parte ricorrente. Nello
specifico, ha negato che la carta elettronica del docente possa essere annoverata tra le “condizioni di
Impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza tra docenti a termine e docenti in ruolo ed ha sostenuto che se il diritto alla formazione non viene negato ai docenti a termine, solo per gli assunti a tempo indeterminato si imporrebbe la formazione obbligatoria, permanente e strutturale (art. 1, co. 124 l.
- 3 - Tribunale di Treviso
n. 107/2015). Ha eccepito, inoltre, la prescrizione quinquennale dei crediti vantati. Ha altresì
chiesto, in via subordinata, di rapportare l'importo annuo di Euro 500 al servizio effettivamente reso.
Dalla documentazione prodotta in atti, ed in particolare dai contratti allegati al ricorso, risulta che il ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato per periodi superiori a 180 giorni in ciascuno degli anni scolastici per cui è causa. Nello specifico, per l'anno scolastico 2019/2020 ha prestato servizio presso l'Istituto Comprensivo di Conegliano con contratto fino al termine delle attività didattiche;
per l'anno scolastico 2020/2021 presso l'Istituto Superiore “Marco Fanno” di
Conegliano con contratto annuale;
per l'anno scolastico 2021/2022 e 2022/2023 presso l'Istituto
Tecnico “G. Galilei” di Conegliano, sempre con contratti di supplenza annuale.
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127
ter c.p.c. e decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione. Nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A.
resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Inconferente risulta anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel
[...]
il soggetto giuridico che, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai docenti il Controparte_1
beneficio della carta elettronica del docente e tale è stato ritualmente evocato in giudizio. CP_1
- 4 - Tribunale di Treviso
Nel merito, il ricorso è fondato.
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 secondo cui: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,
dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, CP_1
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei,
mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». Il d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 hanno confermato che la Carta è assegnata esclusivamente ai docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Dalla lettura di tali disposizioni emerge come i docenti con contratto a tempo determinato siano stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta elettronica. Di qui il rilievo secondo cui vi sarebbe una vera e propria discriminazione a danno dei docenti precari che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
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Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”. Secondo il C.d.S., “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. [...] il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”. Il Giudice amministrativo ha altresì
affermato, tramite una lettura costituzionalmente orientata, che la disciplina di legge non prevale sulle disposizioni del C.C.N.L. di categoria (artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007) che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione, strumenti e risorse per la formazione in servizio, tra cui deve essere inclusa la Carta del docente.
Sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, è poi recentemente intervenuta sulla questione la Corte di Giustizia (sentenza del 18/05/2022, causa C-450/21), la quale ha ritenuto che
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti,
conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1
valorizzarne le competenze professionali”. Sulla base di tale premessa, la Corte ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e CP_1
non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
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finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
Recentemente, sulle questioni oggetto della domanda giudiziale, si è espressa ex art. 363-bis c.p.c.
la Corte di cassazione (sentenza n. 29961 del 27/10/2023), esprimendo i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121,
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica,
per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121,
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta,
salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
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4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Nel caso in esame è pacifico che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato con un contratto sino al termine delle attività didattiche o annuale negli a.s. 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il non ha poi allegato e offerto di dimostrare CP_1
l'esistenza di ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra docenti assunti a termine e quelli già in ruolo.
Risulta infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal . Parte ricorrente ha infatti CP_1
documentato di aver interrotto la prescrizione con atto di diffida e messa in mora inoltrato a mezzo
PEC in data 15 luglio 2024, contestualmente al deposito del presente ricorso.
Il termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., deve quindi essere calcolato a ritroso da tale data. Il diritto alla Carta del docente per l'anno scolastico 2019/2020 è
sorto con il conferimento dell'incarico all'inizio di detto anno scolastico (settembre 2019) e,
pertanto, alla data dell'atto interruttivo, il termine quinquennale non era ancora decorso. Di
conseguenza, nessuna delle annualità richieste risulta prescritta.
Non coglie poi nel segno neppure la deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento. La tesi non persuade perché l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016 ha chiarito che «le somme non spese entro la
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conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate», con conseguente possibilità di cumulo degli importi.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500
annui per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 tramite la Carta elettronica, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo CP_1
complessivo di Euro 2.000,00. La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015,
infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro,
ma l'assegnazione di una carta elettronica avente un dato valore nominale, utilizzabile,
coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite possono essere compensate per metà attesa l'evoluzione giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione delle norme qui rilevanti ai fini del riconoscimento della carta elettronica del docente, con decisivo intervento anche di una recente pronuncia della Corte di
Giustizia UE e della ancor più recente pronuncia della Cassazione di cui si è dato conto. Le spese di lite, pertanto, sono poste a carico di parte resistente nei limiti della metà che viene liquidata come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso. La richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore,
dichiaratosi antistatario, merita accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente, ad usufruire del beneficio Parte_1
economico di Euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
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2022/2023 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e,
per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente CP_1
l'importo complessivo di Euro 2.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica;
compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della metà residua in favore della ricorrente che si liquida in complessivi Euro 550,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, Avv. Annalisa Rita Garofalo, dichiaratosi antistatario.
Treviso, 18/09/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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