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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/02/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9458/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Luca Angioi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9458 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2018, promossa da:
(c.f. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), entrambi residenti in [...], entrambi C.F._2
elettivamente domiciliati in Cagliari, viale Trento n. 86, presso lo studio degli avv.ti prof. Gabriele
Racugno e Agostino Armeni che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, in forza delle procure speciali alle liti da intendersi in calce all'atto di citazione
Attori - opponenti contro con sede legale in Cagliari, viale Francesco Controparte_1
Ciusa 52 (P. Iva , in persona del Rag. Direttore della P.IVA_1 CP_2 [...]
elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Gianturco n. 13, Controparte_3
presso lo studio dell'Avv. Paolo Sanna, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale rilasciata in calce al ricorso per ingiunzione in data 01/09/2018
Convenuta - opposta
on sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, capitale sociale interamente Controparte_4
versato Euro 22.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Venezia Rovigo Delta Lagu-nare al n. in persona del procuratore dott.ssa P.IVA_2 CP_5
rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto di costituzione- dall'avv. Giuseppe Grillo, ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Giancarlo Loddo con studio in Monserrato (CA) alla Via Sorgono n. 10; intervenuta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
a) in via preliminare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 649 cpc, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto per i motivi che precedono;
b) in via principale e nel merito, per i motivi tutti che precedono, revocare, dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 1675/2018, emesso dal Tribunale di Cagliari, in data 25.9.2018, all'esito del giudizio monitorio contraddistinto con R.G. 7792/2018 e, per l'effetto, mandare assolti le parti opponenti da qualsivoglia avversa pretesa;
c) in ogni caso, con vittoria delle competenze, spese ed onorari del presente giudizio”.
Nell'interesse dell'opposta e dell'intervenuta:
“V O G L I A
NEL RITO, IN VIA PREGIUDIZIALE
1. rigettare l'avversa domanda per carenza di legittimazione attiva in capo agli attori opponenti, sig.ri e e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
Pt_1 Pt_2
NEL MERITO
- IN VIA PRINCIPALE
2. rigettare le avverse domande e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
IN OGNI CASO
3. con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa – il ricorso per decreto ingiuntivo
1.2. Con ricorso depositato il 19.09.2018 nella cancelleria di questo Tribunale,
[...]
ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di Controparte_1
e adducendo che: Parte_1 Parte_2
a) la Banca ricorrente è creditrice nei confronti della società Controparte_6
della complessiva somma di € 12.461,18, oltre agli interessi al tasso di mora
[...] contrattualmente convenuto, in ogni caso nei limiti stabiliti dalla L.108/1996, quale saldo del conto corrente n. 002/001/007422 sottoscritto in data 23/02/2015;
b) con contratto sottoscritto in data 16/05/2017, l'istituto di credito ha concesso alla società sopra menzionata un affidamento sotto forma di anticipazione su fatture commerciali, fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000,00, regolato sul medesimo rapporto di conto corrente;
c) l'istituto di credito è, altresì, creditore della complessiva somma di € 112.601,32, derivante dal saldo al 10/07/2018 del contratto di mutuo chirografario n. 2350 sottoscritto in data 23/02/2015 ed erogato in pari data;
d) a garanzia dell'adempimento delle riferite obbligazioni hanno prestato fideiussione Parte_1
e fino a concorrenza della somma di € 300.000,00, mediante lettere
[...] Parte_2
di fideiussione sottoscritte in data 23/02/2015;
e) con sentenza n° 2/2018, pubblicata il 15/01/2018, il Tribunale di Cagliari ha dichiarato il fallimento della società ; Controparte_6
f) con raccomandata del 17/01/2018 la ricorrente ha costituito in mora i fideiussori della società CP_3
in bonis, invitandoli al pagamento del saldo debitore;
g) il sollecito di pagamento è rimasto privo di riscontro.
1.2. Con decreto ingiuntivo n. 1675/2018 del 25/09/2018 il Tribunale di Cagliari ha ingiunto ai coniugi Sigg.ri e di pagare immediatamente a favore Parte_1 Parte_2
della la somma di Euro 12.241,18, Controparte_7
oltre agli interessi al tasso di mora contrattualmente convenuto, in ogni caso nei limiti stabiliti dalla
L.108/1996, quale saldo del conto corrente n. 002/001/007422 alla data del fallimento della società
nonché la somma di euro 112.601,32, oltre agli interessi al tasso di mora Controparte_6
contrattualmente convenuto, quale saldo al 10/07/2018 del contratto di mutuo chirografario n. 2350 sottoscritto in data 23/02/2015 ed erogato in pari data.
1.3. Il ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo sono stati regolarmente notificati a Parte_1
e a
[...] Parte_2
2. Il giudizio d'opposizione
2.1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 09/11/2018,
e hanno convenuto in giudizio la Parte_1 Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante in carica. Controparte_7
A fondamento dell'opposizione, gli opponenti hanno premesso in fatto di essersi costituiti fideiussori della (debitore principale), in favore della entro il limite Controparte_6 Controparte_7 massimo garantito di € 210.000,00 con atto del 23.2.2015; solo con successivo atto del 16.5.2017 avevano aumentato l'importo della garanzia fideiussoria sino a € 300.000,00.
Per quanto concerne i motivi di opposizione, gli odierni opponenti hanno dedotto che:
A) l'atto di fideiussione in data 23.2.2015, modificato in data 15.5.2017, è da ritenersi nullo per la presenza delle clausole contrattuali reperite dal modello standard di fideiussione elaborato nell'ottobre del 2002 dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana), dichiarate dalla Banca D'Italia lesive della normativa antitrust, ed in particolare dell'art. 2, comma 2, lett. a, della L. 287/1990. Nello specifico, sono presenti nel contratto: la clausola c.d. di reviviscenza della garanzia fideiussoria anche a seguito dell'estinzione del debito principale (art. 1, terzo periodo, della fideiussione); la deroga all'art. 1957 cod. civ. (art. 5, ultimo periodo, della fideiussione); la clausola che estende la garanzia fideiussoria anche agli obblighi di restituzione gravanti sul debitore e derivanti dall'invalidità del rapporto garantito (art. 1, secondo periodo, della fideiussione);
B) la deroga all'art. 1957 cod. civ., contenuta all'art. 5, ultimo periodo, dell'atto di fideiussione, è da intendersi in ogni caso invalida per violazione dell'art. 2 L. 287/1990, in ragione del fatto che la
Banca non ha promosso e coltivato con diligenza le azioni giudiziarie contro la Controparte_6 entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, con la conseguenza che è intervenuta
[...] la decadenza dettata dall'art. 1957 c.c.;
C) il credito di € 12.421,18 per saldo di conto corrente n. 002/001/007422 è insussistente, in ragione dell'avvenuto pagamento in favore della Nello specifico: Controparte_7
- gli estratti conto della comprovano che in data 29.9.2017 / 31.12.2017 la stessa Controparte_7 maturava un credito verso di € 11.572,65 per lo sconto delle fatture emesse Controparte_6 da quest'ultima verso la propria cliente Laurale S.r.l.;
- per far fronte a detti pagamenti, rispettivamente in data 11.9.2017 – Controparte_6
9.10.2017 e 17.10.2017, depositava sul proprio conto i seguenti assegni bancari emessi dalla Laurale
S.r.l. e tratti sul Banco di Sardegna spa: a) assegno n. 0165183637-085A1301 d'importo pari a €
2.000,00; b) assegno n. 0165183639-085A1301 di € 3.300,00; c) assegno n.
01015/04804/0165183638 d'importo pari a € 2.000,00; d) assegno n. 01015/04804/0165183640 di €
4.000,00;
- detti assegni venivano successivamente protestati per mancanza di provvista;
- a fronte di ciò, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 8 della L. 386/1990, in data
6.11.2017 la Laurale S.r.l. depositava presso il Banco di Sardegna spa (Istituto trattario) l'importo complessivo di € 12.830,23, pari alla somma dovuta per gli assegni andati in protesto, comprensiva delle sanzioni, spese ed interessi, come indicato nei documenti denominati attestazione di pagamento tardivo, sottoscritti dal funzionario del Banco di Sardegna S.p.A.; D) la fideiussione è estinta anche in ragione dell'art. 1956 c.c., in quanto i rapporti di finanziamento sono stati concessi dalla facendo esclusivo affidamento sulla consistenza Controparte_7
patrimoniale dei fideiussori. Invero, la ha concesso finanziamenti ad una società in Controparte_7
assenza di informazioni aggiornate sul suo stato economico - patrimoniale (all'epoca della stipula del mutuo chirografario), senza poi valutare lo stato di insolvenza (all'epoca della stipula del contratto di sconto/anticipo fatture);
E) la fideiussione dovrebbe ritenersi estinta altresì ai sensi dell'art. 1955 c.c. in quanto la CP_7
non ha tempestivamente azionato il credito nei confronti del debitore principale
[...] [...]
dichiarato fallito dal Tribunale di Cagliari, secondo le norme fallimentari. Controparte_6
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 12.02.2019, la banca
[...]
, nel chiedere il rigetto dell'opposizione e la conferma del Controparte_1
decreto ingiuntivo, ha contestato in fatto e diritto la fondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente.
In via pregiudiziale, ha dedotto che gli opponenti non sono legittimati attivi dell'azione in relazione all'azione di nullità perché la Legge n. 287 del 10/10/1990, posta a tutela della concorrenza e del mercato, in quanto la stessa è indirizzata esclusivamente ai consumatori. Gli opponenti, quali soci e amministratori della società debitrice principale, alla luce del collegamento patrimoniale e funzionale con la non possono essere qualificati come “consumatori”. Controparte_6
Nel merito, ha contestato i motivi di opposizione (elencato al punto 2.1. con le lettere da a, b, c, d, e) nei termini che seguono:
A) il contratto di fideiussione è valido poiché la presenza delle clausole contrattuali reperite dal modello standard di fideiussione elaborato nell'ottobre del 2002 dall'ABI (Associazione Bancaria
Italiana) non comporta la nullità dell'intero contratto, ma solo l'eventuale risarcibilità di un danno nei casi in cui sia provato che l'intesa restrittiva della concorrenza a monte della fideiussione abbia impedito di concludere un contratto con altro concorrente e, conseguentemente, si sia enucleata una situazione pregiudizievole derivata dalle clausole contenute nel contratto sottoscritto;
B) la deroga all'art. 1957 c.c., prevista nel contratto in questione e contenuta nell'art. 5, ultimo periodo del medesimo non comporta alcuna invalidità sia perché la disposizione è derogabile da un diverso accordo delle parti, sia perché nel caso concreto la ha provveduto tempestivamente Controparte_7
a comunicare ai fideiussori, e le proprie pretese creditorie, inviando formale lettera Pt_1 Pt_2 di messa in mora (ovverosia il 17/01/2018). Solo dopo l'espletamento della procedura di ammissione del credito nella procedura fallimentare ha agito con ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dei fideiussori, senza lasciare, pertanto, i fideiussori in alcuna situazione d'incertezza; C) in relazione al credito di € 12.421,18 e relativo allo scoperto sul c/c n. 002/001/00742, gli unici documenti prodotti a sostegno dell'avvenuto pagamento sono le attestazioni di pagamento tardivo rilasciate dall'istituto trattario che nulla comprovano sull'asserita circostanza che tale denaro sia stato conferito in un deposito vincolato a favore della presso il Banco di Sardegna;
Controparte_7
D) è infondata la censura di estinzione della fideiussione ex art. 1956 c.c., in ragione del dato letterale della norma, la quale afferma che “il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo…”. La norma non può essere invocata qualora il fideiussore assuma la duplice posizione di garante e di amministratore o socio della società garantita, come nel caso di specie. La censura è infondata, altresì, poiché la CP_7
ha ottemperato a tutti gli oneri istruttori ed ha adempiuto diligentemente ad ogni obbligo
[...]
previsto in materia di verifica preliminare del soggetto richiedente un finanziamento;
E) la censura relativa all'estinzione della fideiussione per violazione dell'art. 1955 c.c. è infondata perché la disposizione in questione non si applica al contratto in oggetto, il quale è stato stipulato dalle parti senza prevedere il beneficio di escussione, sicché ci si trova dinanzi ad una fideiussione solidale ai sensi dell'art. 1944, primo comma, c.c., secondo cui il creditore è libero di agire indifferentemente nei confronti del debitore principale ( o nei confronti dei Controparte_6
soggetti garanti (Sigg.ri e . In ogni caso, la ha in concreto escusso Pt_1 Pt_2 CP_3
preventivamente il debitore principale.
****
2.3. Con ordinanza del 10.05.2019 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 1675/2018 dell'intestato Tribunale;
ha assegnato alle parti il termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento;
ha rinviato la causa all'udienza del 29 ottobre 2019 per la verifica dell'avvenuta l'instaurazione della relativa procedura di mediazione.
2.4. Con note per trattazione scritta dell'udienza del 20.01.2020, la parte opposta ha dato atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione obbligatoria, instaurata in data 30.10.2019 (primo incontro il 18.10.2019 poi rinviato dal mediatore al 30.10.2019) nanti l'Organismo di Mediazione
(n. 999/2019). CP_8
2.5. Con atto di intervento depositato in data 12.06.2020 si è costituita la , la quale CP_4
ha condiviso integralmente le deduzioni ed allegazioni della parte opposta.
2.6. Con udienza del 21.01.2019 il giudice ha assegnato i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
2.7. Con comparsa depositata in data 12.06.2020, si è costituita in giudizio ex art. 111 c.p.c. la società in qualità di terza intervenuta in forza di contratto di cessione del credito stipulato Controparte_4
in data 23/12/2019 con la . Controparte_7 2.8. Nell'udienza del 26.03.2021 tenuta in trattazione scritta ai sensi dell'art. dall'art. 83, settimo comma, lett. h) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'art. 221, secondo e quarto comma, l. n.
77 del 17 luglio 2020, il giudice ha rinviato all'udienza del 29.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
2.9. Durante l'udienza di cui sopra le parti hanno confermato il contenuto degli atti introduttivi ed il giudice ha tenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini per gli scritti difensivi finali ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
3. Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che l'opposizione debba essere rigettato per le ragioni che seguono.
Questione preliminare
Il difetto di legittimazione attiva dei sigg.ri e nell'azione di nullità Pt_1 Pt_2
Parte convenuta in via preliminare ha sollevato il difetto di legittimazione attiva dei sigg.ri Pt_1
e nell'azione di nullità, deducendo la non applicabilità della Legge n. 287 del 10/10/1990 ai Pt_2
due soggetto fideiussori in ragione del fatto che essi non sono consumatori. A supporto della sua domanda l'opposta ha affermato che la normativa antitrust sarebbe posta a tutela della sola categoria dei consumatori.
Tale deduzione è infondata e smentita dalla ratio della disciplina in oggetto, oltre che dal mero dato letterale. Infatti, la Legge Antitrust 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari sia gli imprenditori sia gli altri soggetti del mercato, come i consumatori, in ragione del fatto che essa rappresenta strumento offerto a chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata (posizione ribadita, da ultimo, Sezione Terza della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4001 del 13 febbraio 2024).
In ragione di ciò, i sigg.ri e fideiussori del contratto di mutuo stipulato dalla Pt_1 Pt_2 [...]
– correttamente definiti non consumatori per via del collegamento patrimoniale e Controparte_6 funzionale con la sono pienamente legittimati ad esperire azione di nullità Controparte_9
derivante dalla normativa antitrust.
Nel merito
A) La nullità delle fideiussioni per violazione dall'art. 2 della L. 287/1990
Parte opponente, nel merito, ha invocato la nullità integrale dei contratti di fideiussione, in ragione del fatto che la ha predisposto il negozio oggetto del giudizio in conformità del Controparte_7 modello predisposto dall'ABI, censurato dalla Banca d'Italia in quanto contenente clausole lesive della libera concorrenza ed in contrasto con la disciplina antitrust. I fideiussori hanno richiamato la tesi della nullità derivata e totale del contratto a valle, secondo cui la declaratoria di nullità di una intesa tra imprese contraria alla disciplina antitrust comporta la necessaria nullità dei contratti che la applicano in via derivativa.
Orbene, la domanda si sorregge su un non condivisibile assunto in diritto.
Il modello standard oggetto di disamina è stato predisposto in data 4 luglio 2003 dall'associazione
Bancaria – il c.d. Schema ABI – con l'intento di mettere a disposizione degli istituti di credito tredici articoli disciplinanti i vari aspetti relativi i vari aspetti relativi al costituendo rapporto tra le parti contrattuali. In particolare, la Banca d'Italia, con provvedimento del 2 maggio 2005, ha statuito che
“gli articoli 2,6,8 della schema contrattuale predisposto dalla ABI per la fideiussione a garanzia di operazioni bancarie (fideiussioni omnibus) contengono disposizioni che, nelle misura in cui vengono applicate, in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma 2 lett. a), della legge 287/90”.
Successivamente, in merito alle conseguenze del contratto a valle del provvedimento della Banca
d'Italia si è formato un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale, nell'ambito del quale è prevalsa la tesi della nullità parziale del contratto di fideiussione, nelle sole parti ricomprendenti gli artt. 2,6,8 dello schema ABI.
Nello specifico, la Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza 30 dicembre 2021, n. 41994, ha stabilito che, qualora nel contratto di fideiussione (a valle) siano riprodotte le tre clausole dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, opera il “principio di conservazione” degli atti negoziali.
Conseguentemente, il contratto di fideiussione a valle è nullo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito a monte. Per contro, è nullo l'intero contratto, in deroga al principio di conservazione, solo laddove sia dimostrata la diversa volontà delle parti (nel senso dell'essenzialità) della parte del contratto colpita da nullità.
La giurisprudenza successiva ha fondato l'analisi del caso concreto attorno al principio espresso dall'art. 1419 c.c., in base al quale la regola è rappresentata dalla sopravvivenza dell'intero contratto se la clausola invalida è scindibile dal resto del negozio (regola). L'eccezione, ossia la nullità totale, si concretizza nel caso in cui la parte dimostri che quella clausola non gode di “un'esistenza autonoma” ma si trova in correlazione inscindibile con il resto (Cass. n. 2314/2016). In altre parole, occorre valutare se i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella clausola colpita da nullità (eccezione).
Inoltre, deve ritenersi escluso il potere del giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza (v.
Sez. 3, Ordinanza n. 6685 del 13/03/2024). Calando questi principi al caso di specie, deve rilevarsi che gli opponenti si sono limitati ad eccepire la nullità del contratto, senza tuttavia avanzare alcuna azione risarcitoria e senza nemmeno allegare una specifica situazione pregiudiziale determinata da tali clausole contrattuale. Gli stessi non hanno nemmeno ricostruito la vicenda rappresentando quel nesso funzionale tra atto a monte e contratto a valle. I fideiussori non hanno dimostrato, quindi, che non avrebbero concluso il contratto senza le clausole sancite dallo schema ABI.
Appare dirimente il fatto che gli opponenti, al fine di invocare la sussistenza di un concreto danno ingiusto, avrebbero dovuto provare che l'intesa restrittiva della concorrenza a monte della fideiussione avrebbe impedito di concludere un contratto con altro concorrente e, conseguentemente, allegare la situazione pregiudizievole che sarebbe loro derivata dalle clausole contenute nel contratto sottoscritto. Essi, tuttavia, si sono limitati ad una generica allegazione sulla presenza di una intesa anticoncorrenziale. Per tali ragioni, quandanche si volesse accogliere la tesi della nullità parziale delle sole clausole rappresentanti gli artt. 2, 6, 8 (rispettivamente all' art. 1, terzo periodo, all' art. 5, ultimo periodo ed all' art. 1, secondo periodo, della fideiussione), ciò non comporterebbe alcun vantaggio agli opponenti, in virtù del principio di conservazione del contratto (a cui consegue l'impossibilità di dichiarare la nullità del contratto di fideiussione) e dell'assenza di prova circa la sussistenza di concreti pregiudizi economici in capo alle parti opponenti.
B) La decadenza della garanzia fideiussoria ex art. 1957 cod. civ.
Le parti opponenti, in via subordinata, hanno affermato che la deroga all'art. 1957 c.c., prevista nel contratto in questione e contenuta nell'art. 5, ultimo periodo, sarebbe autonomamente lesiva della normativa anticoncorrenziale e, quindi, la singola clausola andrebbe ritenuta invalida, indipendentemente dalla nullità o meno dell'intero contratto.
Da tale nullità discenderebbe la decadenza della dalla garanzia fideiussoria, non Controparte_7 avendo quest'ultima promosso e coltivato con diligenza le azioni giudiziarie contro la
[...]
– debitore principale – entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Controparte_6
Anche tale eccezione è infondata e destituita di fondamento.
Premesso che la violazione dele norme concorrenziali non determina, in automatico, la nullità delle clausole riprodotte nel contratto a valle, deve innanzitutto premettersi che la regola della decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., non esprime alcun principio di ordine pubblico. Ne consegue che la regola di cui all'art. 1957 c.c. è derogabile e liberamente rinunciabile dalle parti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. n. 28943/2017). Tale derogabilità appare legittima nei casi, come quello per cui è causa, in cui uno dei due fideiussori (in particolare ) ricopriva il ruolo di amministratore e socio dell'obbligato principale. Parte_1
Ad ogni modo, quandanche si ritenesse invalida la pattuizione negoziale di deroga alla suddetta disposizione, in virtù della violazione delle norme anticoncorrenziali sopra menzionate, risulta comunque dagli atti che la Banca creditrice non è in ogni caso incorsa nella decadenza prevista dalla legge.
Si rammenta, sul punto, che nell'ipotesi di fallimento del debitore principale, il debito garantito dalla fideiussione che non sia ancora scaduto deve intendersi tale, ai sensi dell'art. 55 l. fall., comma 2, alla data di dichiarazione del fallimento, con la conseguenza che da questa data decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957 c.c., comma 1, per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore. In questa ottica, la Suprema Corte ha chiarito che “il creditore garantito, per evitare la decadenza dalla fideiussione prevista dall'art. 1957 c.c., comma 1, non potendo più assumere iniziative individuali, deve proporre istanza di insinuazione al passivo fallimentare nel termine semestrale previsto dallo stesso art. 1957 c.c., decorrente dalla data di apertura della procedura concorsuale” (Cass., con ord. n. 24296/2017).
Risulta per tabulas che la ha provveduto tempestivamente a comunicare ad Controparte_7
entrambi i fideiussori le proprie pretese creditorie, inviando formale lettera di messa in mora (doc. 13 del fascicolo monitorio) appena due giorni dopo (17 gennaio 2018) la pubblicazione di sentenza di fallimento della (doc. 2 del fascicolo monitorio); in seguito, ha proposto Controparte_6
domanda di insinuazione al passivo nei termini (lo stato passivo della doc. sub 4 di CP_6
opposta, attesta che la domanda di insinuazione è stata depositata il 16 marzo 2018 e alla stessa ha fatto seguito l'approvazione del passivo nel successivo mese di aprile), ed infine ha agito con ricorso per decreto ingiuntivo (19.09.2018). Il comportamento della Banca dimostra che la stessa non ha lasciato in alcuna situazione d'incertezza i fideiussori.
Pertanto, anche tale eccezione si ritiene infondata.
C) L'insussistenza dell'asserito credito di € 12.421,18 per saldo di conto corrente n.
002/001/007422.
Parti opponenti hanno dedotto l'insussistenza del credito di € 12.421,18 derivante dallo scoperto di conto corrente affidato n. 002/001/00742, in ragione di un avvenuto adempimento mediante plurimi pagamenti tardivi per l'importo complessivo di € 12.830,23. A sostegno della propria deduzione hanno prodotto le attestazioni di pagamenti tardivi rilasciate dall'istituto trattario Banco di Sardegna
S.p.A. (docc. 5.1-5.2 e 6.1-6.2). Tali pagamenti avrebbero fatto séguito agli assegni bancari emessi per pari importo dalla Laurale S.r.l. (legalmente rappresentata da ) e tratti sul Parte_1
conto del Banco di Sardegna S.p.A., non incassati per poiché protestati per assenza di provvista.
Come già osservato nell'ordinanza del 25.06.2019, gli elementi acquisiti non consentono di accertare che il credito della banca opposta sia stato effettivamente soddisfatto, ma solo che il legale rappresentante della società Laurale s.r.l. (nella persona di abbia versato presso Parte_1
il Banco di Sardegna in data 6.11.2017 gli importi portati dai titoli e dagli accessori. Viceversa, dai documenti bancari prodotti dall'opposta (v. salda conto certificato ed estratti conto analitici: vv. doc.
2, all. 5 e 6) emerge che il residuo credito della banca, aggiornato al 30.06.2018 era pari ad euro
11.555,42, poi rideterminato in € 12.421,18 alla data del 17.07.2018: ebbene, dagli estratti conto non risulta, quindi, che i suddetti pagamenti siano realmente confluiti nel conto corrente a scomputo del credito vantato dalla banca;
né dai documenti prodotti dagli opponenti risulta che il conto n.
70251515, ove sono confluiti i suddetti pagamenti, fosse effettivamente “vincolato” in vista del successivo accredito sul conto corrente della CP_6
A tal proposito, si rileva che, a fronte della dimostrazione del credito da parte dell'attore, l'onere di provare l'estinzione parziale del debito grava in capo al debitore, il quale deve provare il collegamento dei pagamenti prodotti con i crediti azionati, allorché esso sia contestato dal creditore. Emerge, in questo senso che gli opponenti non hanno soddisfatto l'onere su di loro gravante, atteso che tali produzioni non dimostrano che le somme in questione siano state effettivamente corrisposte all' opposta, la quale ha sin da subito contestato l'avvenuto incasso di tali somme.
Peraltro, appare piuttosto singolare che i fideiussori (in particolare ), anche dopo Parte_1 aver ricevuto la lettera di messa in mora da parte dell'istituto di credito (17 gennaio 2018), non abbiano mosso, sino al presente giudizio, alcuna contestazione alla banca in merito alla sussistenza del saldo negativo di conto corrente, pur dovendo necessariamente conoscere la sorte di quei pagamenti.
Da ultimo, a conferma di quanto sopra esposto, deve osservarsi che il Giudice Delegato di questo
Tribunale, in sede di ammissione allo stato passivo del (risalente ad Controparte_6
aprile 2018, quindi in epoca antecedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo), aveva riconosciuto il credito vantato dalla parte opposta per complessivi euro 118.263,06, riconoscendo come dovuto anche il saldo residuo conto corrente, oltre che quello per il mutuo chirografario (v. doc.
4 parte opposta).
D) L'estinzione della fideiussione ex art. 1956 cod. civ.
Parti opponenti hanno altresì dedotto l'estinzione della fideiussione conclusa tra le parti ai sensi dell'art. 1956 c.c. con la conseguente nullità del contrato, in quanto la Banca avrebbe erogato credito alla società (debitrice principale) pur conoscendo lo stato di insolvenza in cui CP_6 Controparte_6
la stessa versava già al tempo della richiesta di finanziamento.
Tale eccezione è infondata per le seguenti ragioni.
L'art 1956 c.c. si applica nella situazione fattuale in cui le condizioni patrimoniali del debitore siano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. In tale contesto diventa più difficoltosa la surrogazione o il regresso del fideiussore e sarebbe contrario a buona fede consentire al creditore di continuare a fare credito facendosi forza della garanzia, allorquando sia evidente che il debitore principale non è più in grado di adempiere.
In linea con la corretta lettura della norma, la giurisprudenza ha rimarcato i due presupposti necessari per l'applicazione dell'art. 1956 c.c., ovvero: a) il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, o il mancato esercizio dei poteri di autotutela contrattuale che avrebbero evitato l'aggravio del dissesto, contenendo l'esposizione debitoria;
b) il requisito soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto.
Il discorso, tuttavia, deve completarsi tenendo conto dell'onere probatorio in capo al garante che intende avvalersi della liberazione offerta dall'art. 1956 c.c.: la giurisprudenza di legittimità chiarisce che colui che invoca l'applicazione del suddetto articolo ha l'onere di provare, ai sensi dell'articolo
2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche
(Cass. n. 8883/2020; Cass. n. 5833/2019; Cass. n. 6251/2018; Cass. n. 2132/2016; Cass. n.
2524/2006; Cass. n. 10870/2005).
Ebbene, nel caso che ci occupa i due fideiussori, anche in questo caso, hanno solo genericamente dedotto la violazione dell'art. 1956 c.c., senza alcuna allegazione in fatto a supporto di tale motivo.
Di contro, emerge dalla ricostruzione di parte opposta che l'istituto di credito ha agito con correttezza e buona fede, effettuando i dovuti controlli sul soggetto finanziato. La stessa ha analizzato un adeguato corredo documentale (tra cui il modello UNICO 2016 sul periodo d'imposta 2015 della sig.ra il modello UNICO 2016 sul periodo d'imposta 2015 del sig. e la visura Pt_2 Pt_1
nominativa di entrambi i fideiussori;
bilancio della società , attraverso il quale CP_6
emergeva una situazione economica positiva della richiedente (rappresentata da uno stato patrimoniale positivo al 31/12/2014) ed una situazione patrimoniale rassicurante e di piena sostenibilità del debito della richiedente. Tale circostanza fattuale è sufficiente per sostenere il rigetto della domanda. Oltre a ciò, rilevano ulteriori aspetti, legati alle cariche ricoperte dal ruolo ricoperto dai fideiussori all'interno della società finanziata.
Circa la qualità del socio, si rammenta che la disposizione di cui all'art. 1956 c.c. non si può razionalmente applicare allorquando il fideiussore è socio della società garantita, poiché emerge un inequivocabile conflitto con la ratio della norma, ossia l'obiettivo di tutelare il fideiussore inconsapevole e non qualsivoglia garante. Ancora più decisivo e preminente il discorso relativo al ruolo di amministratore, giacché “nella fideiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa, sicché tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito” (v. Cassazione con l'ord. n. 7444/2017).
Nella fattispecie concreta, al tempo della richiesta del finanziamento era Parte_1
amministratore e legale rappresentante della società garantita, mentre la coniugata con Pt_2 quest'ultimo, risulta anche ex socio (ed amministratrice fino al 31/03/2005), sicché non riesce credibile che, all'atto della concessione della fideiussione, essi non avessero conoscenza delle reali condizioni della società garantita.
Per tutte le suddette ragioni in fatto ed in diritto si rigetta la domanda di estinzione ex art. 1956 c.c.
E) L'estinzione delle fideiussioni ex art. 1955 cod. civ.
Parti opponenti, infine, hanno invocato l'estinzione della fideiussione per l'effetto dell'art. 1955 c.c.
A supporto della propria domanda hanno affermato che il debitore principale Controparte_6
è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Cagliari e che la non avrebbe azionato il Controparte_7
credito dalla medesima asseritamente vantato secondo quanto previsto dalla disciplina fallimentare.
Tale domanda è infondata in fatto ed in diritto.
In primo luogo, all'art. 5 del contratto di fideiussione, in deroga all'art. 1957 c.c., è prevista in capo alla la possibilità di estinguere ogni suo credito verso la società debitrice “senza CP_3 CP_7
che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c.”. Le parti, pertanto, con la sottoscrizione del contratto, hanno deciso di dare efficacia tra loro anche alla deroga di cui sopra che è valida per i motivi esposti al punto B) della motivazione. Il contratto di fideiussione, quindi, è stato stipulato dalle parti senza prevedere il beneficio di escussione, per cui si tratta di una fideiussione solidale ai sensi dell'art. 1944, primo comma, c.c., secondo cui il creditore è legittimato ad agire indifferentemente nei confronti del debitore principale ( o nei confronti dei soggetti garanti Controparte_6
(Sigg.ri e . Pt_1 Pt_2
Ad ogni modo, si rileva che la clausola suddetta non è stata applicata in concreto. Infatti, la CP_7
ha tempestivamente depositato la propria istanza di ammissione al passivo in data 15/03/2018
[...]
(doc. 3). Il Giudice delegato, in data 07/05/2018, ha emesso il provvedimento con il quale ha ammesso la somma pari ad euro 118.263,06 (doc. 4 parte opposta). Inoltre, come sopra già esposto, la convenuta opposta, ha agito dapprima con l'invio di formale lettera di messa in mora (doc. 13 fascicolo monitorio) e poi giudizialmente contro la debitrice ed i garanti, senza lasciar trascorrere un lasso di tempo così ampio da immettere i fideiussori in una situazione d'incertezza.
In definitiva, l'insinuazione al passivo della società garantita esclude che l'estinzione, ai sensi dell'art
1955 c.c., della garanzia prestata dagli odierni opponenti.
3.4. Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione deve essere rigettata, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 1675/2018 del 25/09/2018.
3.5. Le spese processuali devono essere poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo in relazione ai valori di riferimento (aggiornati al D.M. 147/2022), secondo lo scaglione fino euro 260.0000,00 (stante l'importo del decreto ingiuntivo), con il riconoscimento del valore minimo per la fase di studio ed introduttiva in favore della opposta Controparte_1
- atteso il basso livello di complessità della controversia e l'assenza di complesse
[...]
questioni in fatto e in diritto - e con riconoscimento dei valori minimi delle fasi di studio e decisoria in favore della (la quale ha dimostrato di essere l'attuale titolare del credito: v. doc. CP_4 allegati alla comparsa), con riduzione dei compensi del 40%, atteso che l'intervenuta si è limitata a confermare le conclusioni già rassegnate dall'opposta, riproponendo le medesime argomentazioni già svolte e senza aggiungere alcun elemento ai fini decisori. Poiché non vi è stata attività istruttoria, non sono dovuti i compensi relativi a tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione avanzata dagli opponenti e Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 1675/2018 emesso dal Tribunale di Cagliari in data
[...]
25/09/2018.
Condanna gli opponenti e a Parte_1 Parte_2
rimborsare alle controparti le spese processuali del presente giudizio di opposizione, liquidate in favore del nell'importo di € 2.090,00 per compensi Controparte_1
di avvocato, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA e accessori di legge e in favore di CP_4 nell'importo complessivo di € 2.041,80, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA e accessori di legge.
Così deciso in Cagliari il 12.02.2025
Il giudice dott. Luca Angioi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Luca Angioi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9458 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2018, promossa da:
(c.f. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), entrambi residenti in [...], entrambi C.F._2
elettivamente domiciliati in Cagliari, viale Trento n. 86, presso lo studio degli avv.ti prof. Gabriele
Racugno e Agostino Armeni che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, in forza delle procure speciali alle liti da intendersi in calce all'atto di citazione
Attori - opponenti contro con sede legale in Cagliari, viale Francesco Controparte_1
Ciusa 52 (P. Iva , in persona del Rag. Direttore della P.IVA_1 CP_2 [...]
elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Gianturco n. 13, Controparte_3
presso lo studio dell'Avv. Paolo Sanna, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale rilasciata in calce al ricorso per ingiunzione in data 01/09/2018
Convenuta - opposta
on sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, capitale sociale interamente Controparte_4
versato Euro 22.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Venezia Rovigo Delta Lagu-nare al n. in persona del procuratore dott.ssa P.IVA_2 CP_5
rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto di costituzione- dall'avv. Giuseppe Grillo, ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Giancarlo Loddo con studio in Monserrato (CA) alla Via Sorgono n. 10; intervenuta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
a) in via preliminare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 649 cpc, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto per i motivi che precedono;
b) in via principale e nel merito, per i motivi tutti che precedono, revocare, dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 1675/2018, emesso dal Tribunale di Cagliari, in data 25.9.2018, all'esito del giudizio monitorio contraddistinto con R.G. 7792/2018 e, per l'effetto, mandare assolti le parti opponenti da qualsivoglia avversa pretesa;
c) in ogni caso, con vittoria delle competenze, spese ed onorari del presente giudizio”.
Nell'interesse dell'opposta e dell'intervenuta:
“V O G L I A
NEL RITO, IN VIA PREGIUDIZIALE
1. rigettare l'avversa domanda per carenza di legittimazione attiva in capo agli attori opponenti, sig.ri e e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
Pt_1 Pt_2
NEL MERITO
- IN VIA PRINCIPALE
2. rigettare le avverse domande e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
IN OGNI CASO
3. con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa – il ricorso per decreto ingiuntivo
1.2. Con ricorso depositato il 19.09.2018 nella cancelleria di questo Tribunale,
[...]
ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di Controparte_1
e adducendo che: Parte_1 Parte_2
a) la Banca ricorrente è creditrice nei confronti della società Controparte_6
della complessiva somma di € 12.461,18, oltre agli interessi al tasso di mora
[...] contrattualmente convenuto, in ogni caso nei limiti stabiliti dalla L.108/1996, quale saldo del conto corrente n. 002/001/007422 sottoscritto in data 23/02/2015;
b) con contratto sottoscritto in data 16/05/2017, l'istituto di credito ha concesso alla società sopra menzionata un affidamento sotto forma di anticipazione su fatture commerciali, fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000,00, regolato sul medesimo rapporto di conto corrente;
c) l'istituto di credito è, altresì, creditore della complessiva somma di € 112.601,32, derivante dal saldo al 10/07/2018 del contratto di mutuo chirografario n. 2350 sottoscritto in data 23/02/2015 ed erogato in pari data;
d) a garanzia dell'adempimento delle riferite obbligazioni hanno prestato fideiussione Parte_1
e fino a concorrenza della somma di € 300.000,00, mediante lettere
[...] Parte_2
di fideiussione sottoscritte in data 23/02/2015;
e) con sentenza n° 2/2018, pubblicata il 15/01/2018, il Tribunale di Cagliari ha dichiarato il fallimento della società ; Controparte_6
f) con raccomandata del 17/01/2018 la ricorrente ha costituito in mora i fideiussori della società CP_3
in bonis, invitandoli al pagamento del saldo debitore;
g) il sollecito di pagamento è rimasto privo di riscontro.
1.2. Con decreto ingiuntivo n. 1675/2018 del 25/09/2018 il Tribunale di Cagliari ha ingiunto ai coniugi Sigg.ri e di pagare immediatamente a favore Parte_1 Parte_2
della la somma di Euro 12.241,18, Controparte_7
oltre agli interessi al tasso di mora contrattualmente convenuto, in ogni caso nei limiti stabiliti dalla
L.108/1996, quale saldo del conto corrente n. 002/001/007422 alla data del fallimento della società
nonché la somma di euro 112.601,32, oltre agli interessi al tasso di mora Controparte_6
contrattualmente convenuto, quale saldo al 10/07/2018 del contratto di mutuo chirografario n. 2350 sottoscritto in data 23/02/2015 ed erogato in pari data.
1.3. Il ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo sono stati regolarmente notificati a Parte_1
e a
[...] Parte_2
2. Il giudizio d'opposizione
2.1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 09/11/2018,
e hanno convenuto in giudizio la Parte_1 Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante in carica. Controparte_7
A fondamento dell'opposizione, gli opponenti hanno premesso in fatto di essersi costituiti fideiussori della (debitore principale), in favore della entro il limite Controparte_6 Controparte_7 massimo garantito di € 210.000,00 con atto del 23.2.2015; solo con successivo atto del 16.5.2017 avevano aumentato l'importo della garanzia fideiussoria sino a € 300.000,00.
Per quanto concerne i motivi di opposizione, gli odierni opponenti hanno dedotto che:
A) l'atto di fideiussione in data 23.2.2015, modificato in data 15.5.2017, è da ritenersi nullo per la presenza delle clausole contrattuali reperite dal modello standard di fideiussione elaborato nell'ottobre del 2002 dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana), dichiarate dalla Banca D'Italia lesive della normativa antitrust, ed in particolare dell'art. 2, comma 2, lett. a, della L. 287/1990. Nello specifico, sono presenti nel contratto: la clausola c.d. di reviviscenza della garanzia fideiussoria anche a seguito dell'estinzione del debito principale (art. 1, terzo periodo, della fideiussione); la deroga all'art. 1957 cod. civ. (art. 5, ultimo periodo, della fideiussione); la clausola che estende la garanzia fideiussoria anche agli obblighi di restituzione gravanti sul debitore e derivanti dall'invalidità del rapporto garantito (art. 1, secondo periodo, della fideiussione);
B) la deroga all'art. 1957 cod. civ., contenuta all'art. 5, ultimo periodo, dell'atto di fideiussione, è da intendersi in ogni caso invalida per violazione dell'art. 2 L. 287/1990, in ragione del fatto che la
Banca non ha promosso e coltivato con diligenza le azioni giudiziarie contro la Controparte_6 entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, con la conseguenza che è intervenuta
[...] la decadenza dettata dall'art. 1957 c.c.;
C) il credito di € 12.421,18 per saldo di conto corrente n. 002/001/007422 è insussistente, in ragione dell'avvenuto pagamento in favore della Nello specifico: Controparte_7
- gli estratti conto della comprovano che in data 29.9.2017 / 31.12.2017 la stessa Controparte_7 maturava un credito verso di € 11.572,65 per lo sconto delle fatture emesse Controparte_6 da quest'ultima verso la propria cliente Laurale S.r.l.;
- per far fronte a detti pagamenti, rispettivamente in data 11.9.2017 – Controparte_6
9.10.2017 e 17.10.2017, depositava sul proprio conto i seguenti assegni bancari emessi dalla Laurale
S.r.l. e tratti sul Banco di Sardegna spa: a) assegno n. 0165183637-085A1301 d'importo pari a €
2.000,00; b) assegno n. 0165183639-085A1301 di € 3.300,00; c) assegno n.
01015/04804/0165183638 d'importo pari a € 2.000,00; d) assegno n. 01015/04804/0165183640 di €
4.000,00;
- detti assegni venivano successivamente protestati per mancanza di provvista;
- a fronte di ciò, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 8 della L. 386/1990, in data
6.11.2017 la Laurale S.r.l. depositava presso il Banco di Sardegna spa (Istituto trattario) l'importo complessivo di € 12.830,23, pari alla somma dovuta per gli assegni andati in protesto, comprensiva delle sanzioni, spese ed interessi, come indicato nei documenti denominati attestazione di pagamento tardivo, sottoscritti dal funzionario del Banco di Sardegna S.p.A.; D) la fideiussione è estinta anche in ragione dell'art. 1956 c.c., in quanto i rapporti di finanziamento sono stati concessi dalla facendo esclusivo affidamento sulla consistenza Controparte_7
patrimoniale dei fideiussori. Invero, la ha concesso finanziamenti ad una società in Controparte_7
assenza di informazioni aggiornate sul suo stato economico - patrimoniale (all'epoca della stipula del mutuo chirografario), senza poi valutare lo stato di insolvenza (all'epoca della stipula del contratto di sconto/anticipo fatture);
E) la fideiussione dovrebbe ritenersi estinta altresì ai sensi dell'art. 1955 c.c. in quanto la CP_7
non ha tempestivamente azionato il credito nei confronti del debitore principale
[...] [...]
dichiarato fallito dal Tribunale di Cagliari, secondo le norme fallimentari. Controparte_6
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 12.02.2019, la banca
[...]
, nel chiedere il rigetto dell'opposizione e la conferma del Controparte_1
decreto ingiuntivo, ha contestato in fatto e diritto la fondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente.
In via pregiudiziale, ha dedotto che gli opponenti non sono legittimati attivi dell'azione in relazione all'azione di nullità perché la Legge n. 287 del 10/10/1990, posta a tutela della concorrenza e del mercato, in quanto la stessa è indirizzata esclusivamente ai consumatori. Gli opponenti, quali soci e amministratori della società debitrice principale, alla luce del collegamento patrimoniale e funzionale con la non possono essere qualificati come “consumatori”. Controparte_6
Nel merito, ha contestato i motivi di opposizione (elencato al punto 2.1. con le lettere da a, b, c, d, e) nei termini che seguono:
A) il contratto di fideiussione è valido poiché la presenza delle clausole contrattuali reperite dal modello standard di fideiussione elaborato nell'ottobre del 2002 dall'ABI (Associazione Bancaria
Italiana) non comporta la nullità dell'intero contratto, ma solo l'eventuale risarcibilità di un danno nei casi in cui sia provato che l'intesa restrittiva della concorrenza a monte della fideiussione abbia impedito di concludere un contratto con altro concorrente e, conseguentemente, si sia enucleata una situazione pregiudizievole derivata dalle clausole contenute nel contratto sottoscritto;
B) la deroga all'art. 1957 c.c., prevista nel contratto in questione e contenuta nell'art. 5, ultimo periodo del medesimo non comporta alcuna invalidità sia perché la disposizione è derogabile da un diverso accordo delle parti, sia perché nel caso concreto la ha provveduto tempestivamente Controparte_7
a comunicare ai fideiussori, e le proprie pretese creditorie, inviando formale lettera Pt_1 Pt_2 di messa in mora (ovverosia il 17/01/2018). Solo dopo l'espletamento della procedura di ammissione del credito nella procedura fallimentare ha agito con ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dei fideiussori, senza lasciare, pertanto, i fideiussori in alcuna situazione d'incertezza; C) in relazione al credito di € 12.421,18 e relativo allo scoperto sul c/c n. 002/001/00742, gli unici documenti prodotti a sostegno dell'avvenuto pagamento sono le attestazioni di pagamento tardivo rilasciate dall'istituto trattario che nulla comprovano sull'asserita circostanza che tale denaro sia stato conferito in un deposito vincolato a favore della presso il Banco di Sardegna;
Controparte_7
D) è infondata la censura di estinzione della fideiussione ex art. 1956 c.c., in ragione del dato letterale della norma, la quale afferma che “il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo…”. La norma non può essere invocata qualora il fideiussore assuma la duplice posizione di garante e di amministratore o socio della società garantita, come nel caso di specie. La censura è infondata, altresì, poiché la CP_7
ha ottemperato a tutti gli oneri istruttori ed ha adempiuto diligentemente ad ogni obbligo
[...]
previsto in materia di verifica preliminare del soggetto richiedente un finanziamento;
E) la censura relativa all'estinzione della fideiussione per violazione dell'art. 1955 c.c. è infondata perché la disposizione in questione non si applica al contratto in oggetto, il quale è stato stipulato dalle parti senza prevedere il beneficio di escussione, sicché ci si trova dinanzi ad una fideiussione solidale ai sensi dell'art. 1944, primo comma, c.c., secondo cui il creditore è libero di agire indifferentemente nei confronti del debitore principale ( o nei confronti dei Controparte_6
soggetti garanti (Sigg.ri e . In ogni caso, la ha in concreto escusso Pt_1 Pt_2 CP_3
preventivamente il debitore principale.
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2.3. Con ordinanza del 10.05.2019 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 1675/2018 dell'intestato Tribunale;
ha assegnato alle parti il termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento;
ha rinviato la causa all'udienza del 29 ottobre 2019 per la verifica dell'avvenuta l'instaurazione della relativa procedura di mediazione.
2.4. Con note per trattazione scritta dell'udienza del 20.01.2020, la parte opposta ha dato atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione obbligatoria, instaurata in data 30.10.2019 (primo incontro il 18.10.2019 poi rinviato dal mediatore al 30.10.2019) nanti l'Organismo di Mediazione
(n. 999/2019). CP_8
2.5. Con atto di intervento depositato in data 12.06.2020 si è costituita la , la quale CP_4
ha condiviso integralmente le deduzioni ed allegazioni della parte opposta.
2.6. Con udienza del 21.01.2019 il giudice ha assegnato i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
2.7. Con comparsa depositata in data 12.06.2020, si è costituita in giudizio ex art. 111 c.p.c. la società in qualità di terza intervenuta in forza di contratto di cessione del credito stipulato Controparte_4
in data 23/12/2019 con la . Controparte_7 2.8. Nell'udienza del 26.03.2021 tenuta in trattazione scritta ai sensi dell'art. dall'art. 83, settimo comma, lett. h) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'art. 221, secondo e quarto comma, l. n.
77 del 17 luglio 2020, il giudice ha rinviato all'udienza del 29.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
2.9. Durante l'udienza di cui sopra le parti hanno confermato il contenuto degli atti introduttivi ed il giudice ha tenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini per gli scritti difensivi finali ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
3. Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che l'opposizione debba essere rigettato per le ragioni che seguono.
Questione preliminare
Il difetto di legittimazione attiva dei sigg.ri e nell'azione di nullità Pt_1 Pt_2
Parte convenuta in via preliminare ha sollevato il difetto di legittimazione attiva dei sigg.ri Pt_1
e nell'azione di nullità, deducendo la non applicabilità della Legge n. 287 del 10/10/1990 ai Pt_2
due soggetto fideiussori in ragione del fatto che essi non sono consumatori. A supporto della sua domanda l'opposta ha affermato che la normativa antitrust sarebbe posta a tutela della sola categoria dei consumatori.
Tale deduzione è infondata e smentita dalla ratio della disciplina in oggetto, oltre che dal mero dato letterale. Infatti, la Legge Antitrust 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari sia gli imprenditori sia gli altri soggetti del mercato, come i consumatori, in ragione del fatto che essa rappresenta strumento offerto a chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata (posizione ribadita, da ultimo, Sezione Terza della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4001 del 13 febbraio 2024).
In ragione di ciò, i sigg.ri e fideiussori del contratto di mutuo stipulato dalla Pt_1 Pt_2 [...]
– correttamente definiti non consumatori per via del collegamento patrimoniale e Controparte_6 funzionale con la sono pienamente legittimati ad esperire azione di nullità Controparte_9
derivante dalla normativa antitrust.
Nel merito
A) La nullità delle fideiussioni per violazione dall'art. 2 della L. 287/1990
Parte opponente, nel merito, ha invocato la nullità integrale dei contratti di fideiussione, in ragione del fatto che la ha predisposto il negozio oggetto del giudizio in conformità del Controparte_7 modello predisposto dall'ABI, censurato dalla Banca d'Italia in quanto contenente clausole lesive della libera concorrenza ed in contrasto con la disciplina antitrust. I fideiussori hanno richiamato la tesi della nullità derivata e totale del contratto a valle, secondo cui la declaratoria di nullità di una intesa tra imprese contraria alla disciplina antitrust comporta la necessaria nullità dei contratti che la applicano in via derivativa.
Orbene, la domanda si sorregge su un non condivisibile assunto in diritto.
Il modello standard oggetto di disamina è stato predisposto in data 4 luglio 2003 dall'associazione
Bancaria – il c.d. Schema ABI – con l'intento di mettere a disposizione degli istituti di credito tredici articoli disciplinanti i vari aspetti relativi i vari aspetti relativi al costituendo rapporto tra le parti contrattuali. In particolare, la Banca d'Italia, con provvedimento del 2 maggio 2005, ha statuito che
“gli articoli 2,6,8 della schema contrattuale predisposto dalla ABI per la fideiussione a garanzia di operazioni bancarie (fideiussioni omnibus) contengono disposizioni che, nelle misura in cui vengono applicate, in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma 2 lett. a), della legge 287/90”.
Successivamente, in merito alle conseguenze del contratto a valle del provvedimento della Banca
d'Italia si è formato un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale, nell'ambito del quale è prevalsa la tesi della nullità parziale del contratto di fideiussione, nelle sole parti ricomprendenti gli artt. 2,6,8 dello schema ABI.
Nello specifico, la Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza 30 dicembre 2021, n. 41994, ha stabilito che, qualora nel contratto di fideiussione (a valle) siano riprodotte le tre clausole dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, opera il “principio di conservazione” degli atti negoziali.
Conseguentemente, il contratto di fideiussione a valle è nullo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito a monte. Per contro, è nullo l'intero contratto, in deroga al principio di conservazione, solo laddove sia dimostrata la diversa volontà delle parti (nel senso dell'essenzialità) della parte del contratto colpita da nullità.
La giurisprudenza successiva ha fondato l'analisi del caso concreto attorno al principio espresso dall'art. 1419 c.c., in base al quale la regola è rappresentata dalla sopravvivenza dell'intero contratto se la clausola invalida è scindibile dal resto del negozio (regola). L'eccezione, ossia la nullità totale, si concretizza nel caso in cui la parte dimostri che quella clausola non gode di “un'esistenza autonoma” ma si trova in correlazione inscindibile con il resto (Cass. n. 2314/2016). In altre parole, occorre valutare se i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella clausola colpita da nullità (eccezione).
Inoltre, deve ritenersi escluso il potere del giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza (v.
Sez. 3, Ordinanza n. 6685 del 13/03/2024). Calando questi principi al caso di specie, deve rilevarsi che gli opponenti si sono limitati ad eccepire la nullità del contratto, senza tuttavia avanzare alcuna azione risarcitoria e senza nemmeno allegare una specifica situazione pregiudiziale determinata da tali clausole contrattuale. Gli stessi non hanno nemmeno ricostruito la vicenda rappresentando quel nesso funzionale tra atto a monte e contratto a valle. I fideiussori non hanno dimostrato, quindi, che non avrebbero concluso il contratto senza le clausole sancite dallo schema ABI.
Appare dirimente il fatto che gli opponenti, al fine di invocare la sussistenza di un concreto danno ingiusto, avrebbero dovuto provare che l'intesa restrittiva della concorrenza a monte della fideiussione avrebbe impedito di concludere un contratto con altro concorrente e, conseguentemente, allegare la situazione pregiudizievole che sarebbe loro derivata dalle clausole contenute nel contratto sottoscritto. Essi, tuttavia, si sono limitati ad una generica allegazione sulla presenza di una intesa anticoncorrenziale. Per tali ragioni, quandanche si volesse accogliere la tesi della nullità parziale delle sole clausole rappresentanti gli artt. 2, 6, 8 (rispettivamente all' art. 1, terzo periodo, all' art. 5, ultimo periodo ed all' art. 1, secondo periodo, della fideiussione), ciò non comporterebbe alcun vantaggio agli opponenti, in virtù del principio di conservazione del contratto (a cui consegue l'impossibilità di dichiarare la nullità del contratto di fideiussione) e dell'assenza di prova circa la sussistenza di concreti pregiudizi economici in capo alle parti opponenti.
B) La decadenza della garanzia fideiussoria ex art. 1957 cod. civ.
Le parti opponenti, in via subordinata, hanno affermato che la deroga all'art. 1957 c.c., prevista nel contratto in questione e contenuta nell'art. 5, ultimo periodo, sarebbe autonomamente lesiva della normativa anticoncorrenziale e, quindi, la singola clausola andrebbe ritenuta invalida, indipendentemente dalla nullità o meno dell'intero contratto.
Da tale nullità discenderebbe la decadenza della dalla garanzia fideiussoria, non Controparte_7 avendo quest'ultima promosso e coltivato con diligenza le azioni giudiziarie contro la
[...]
– debitore principale – entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Controparte_6
Anche tale eccezione è infondata e destituita di fondamento.
Premesso che la violazione dele norme concorrenziali non determina, in automatico, la nullità delle clausole riprodotte nel contratto a valle, deve innanzitutto premettersi che la regola della decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., non esprime alcun principio di ordine pubblico. Ne consegue che la regola di cui all'art. 1957 c.c. è derogabile e liberamente rinunciabile dalle parti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. n. 28943/2017). Tale derogabilità appare legittima nei casi, come quello per cui è causa, in cui uno dei due fideiussori (in particolare ) ricopriva il ruolo di amministratore e socio dell'obbligato principale. Parte_1
Ad ogni modo, quandanche si ritenesse invalida la pattuizione negoziale di deroga alla suddetta disposizione, in virtù della violazione delle norme anticoncorrenziali sopra menzionate, risulta comunque dagli atti che la Banca creditrice non è in ogni caso incorsa nella decadenza prevista dalla legge.
Si rammenta, sul punto, che nell'ipotesi di fallimento del debitore principale, il debito garantito dalla fideiussione che non sia ancora scaduto deve intendersi tale, ai sensi dell'art. 55 l. fall., comma 2, alla data di dichiarazione del fallimento, con la conseguenza che da questa data decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957 c.c., comma 1, per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore. In questa ottica, la Suprema Corte ha chiarito che “il creditore garantito, per evitare la decadenza dalla fideiussione prevista dall'art. 1957 c.c., comma 1, non potendo più assumere iniziative individuali, deve proporre istanza di insinuazione al passivo fallimentare nel termine semestrale previsto dallo stesso art. 1957 c.c., decorrente dalla data di apertura della procedura concorsuale” (Cass., con ord. n. 24296/2017).
Risulta per tabulas che la ha provveduto tempestivamente a comunicare ad Controparte_7
entrambi i fideiussori le proprie pretese creditorie, inviando formale lettera di messa in mora (doc. 13 del fascicolo monitorio) appena due giorni dopo (17 gennaio 2018) la pubblicazione di sentenza di fallimento della (doc. 2 del fascicolo monitorio); in seguito, ha proposto Controparte_6
domanda di insinuazione al passivo nei termini (lo stato passivo della doc. sub 4 di CP_6
opposta, attesta che la domanda di insinuazione è stata depositata il 16 marzo 2018 e alla stessa ha fatto seguito l'approvazione del passivo nel successivo mese di aprile), ed infine ha agito con ricorso per decreto ingiuntivo (19.09.2018). Il comportamento della Banca dimostra che la stessa non ha lasciato in alcuna situazione d'incertezza i fideiussori.
Pertanto, anche tale eccezione si ritiene infondata.
C) L'insussistenza dell'asserito credito di € 12.421,18 per saldo di conto corrente n.
002/001/007422.
Parti opponenti hanno dedotto l'insussistenza del credito di € 12.421,18 derivante dallo scoperto di conto corrente affidato n. 002/001/00742, in ragione di un avvenuto adempimento mediante plurimi pagamenti tardivi per l'importo complessivo di € 12.830,23. A sostegno della propria deduzione hanno prodotto le attestazioni di pagamenti tardivi rilasciate dall'istituto trattario Banco di Sardegna
S.p.A. (docc. 5.1-5.2 e 6.1-6.2). Tali pagamenti avrebbero fatto séguito agli assegni bancari emessi per pari importo dalla Laurale S.r.l. (legalmente rappresentata da ) e tratti sul Parte_1
conto del Banco di Sardegna S.p.A., non incassati per poiché protestati per assenza di provvista.
Come già osservato nell'ordinanza del 25.06.2019, gli elementi acquisiti non consentono di accertare che il credito della banca opposta sia stato effettivamente soddisfatto, ma solo che il legale rappresentante della società Laurale s.r.l. (nella persona di abbia versato presso Parte_1
il Banco di Sardegna in data 6.11.2017 gli importi portati dai titoli e dagli accessori. Viceversa, dai documenti bancari prodotti dall'opposta (v. salda conto certificato ed estratti conto analitici: vv. doc.
2, all. 5 e 6) emerge che il residuo credito della banca, aggiornato al 30.06.2018 era pari ad euro
11.555,42, poi rideterminato in € 12.421,18 alla data del 17.07.2018: ebbene, dagli estratti conto non risulta, quindi, che i suddetti pagamenti siano realmente confluiti nel conto corrente a scomputo del credito vantato dalla banca;
né dai documenti prodotti dagli opponenti risulta che il conto n.
70251515, ove sono confluiti i suddetti pagamenti, fosse effettivamente “vincolato” in vista del successivo accredito sul conto corrente della CP_6
A tal proposito, si rileva che, a fronte della dimostrazione del credito da parte dell'attore, l'onere di provare l'estinzione parziale del debito grava in capo al debitore, il quale deve provare il collegamento dei pagamenti prodotti con i crediti azionati, allorché esso sia contestato dal creditore. Emerge, in questo senso che gli opponenti non hanno soddisfatto l'onere su di loro gravante, atteso che tali produzioni non dimostrano che le somme in questione siano state effettivamente corrisposte all' opposta, la quale ha sin da subito contestato l'avvenuto incasso di tali somme.
Peraltro, appare piuttosto singolare che i fideiussori (in particolare ), anche dopo Parte_1 aver ricevuto la lettera di messa in mora da parte dell'istituto di credito (17 gennaio 2018), non abbiano mosso, sino al presente giudizio, alcuna contestazione alla banca in merito alla sussistenza del saldo negativo di conto corrente, pur dovendo necessariamente conoscere la sorte di quei pagamenti.
Da ultimo, a conferma di quanto sopra esposto, deve osservarsi che il Giudice Delegato di questo
Tribunale, in sede di ammissione allo stato passivo del (risalente ad Controparte_6
aprile 2018, quindi in epoca antecedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo), aveva riconosciuto il credito vantato dalla parte opposta per complessivi euro 118.263,06, riconoscendo come dovuto anche il saldo residuo conto corrente, oltre che quello per il mutuo chirografario (v. doc.
4 parte opposta).
D) L'estinzione della fideiussione ex art. 1956 cod. civ.
Parti opponenti hanno altresì dedotto l'estinzione della fideiussione conclusa tra le parti ai sensi dell'art. 1956 c.c. con la conseguente nullità del contrato, in quanto la Banca avrebbe erogato credito alla società (debitrice principale) pur conoscendo lo stato di insolvenza in cui CP_6 Controparte_6
la stessa versava già al tempo della richiesta di finanziamento.
Tale eccezione è infondata per le seguenti ragioni.
L'art 1956 c.c. si applica nella situazione fattuale in cui le condizioni patrimoniali del debitore siano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. In tale contesto diventa più difficoltosa la surrogazione o il regresso del fideiussore e sarebbe contrario a buona fede consentire al creditore di continuare a fare credito facendosi forza della garanzia, allorquando sia evidente che il debitore principale non è più in grado di adempiere.
In linea con la corretta lettura della norma, la giurisprudenza ha rimarcato i due presupposti necessari per l'applicazione dell'art. 1956 c.c., ovvero: a) il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, o il mancato esercizio dei poteri di autotutela contrattuale che avrebbero evitato l'aggravio del dissesto, contenendo l'esposizione debitoria;
b) il requisito soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto.
Il discorso, tuttavia, deve completarsi tenendo conto dell'onere probatorio in capo al garante che intende avvalersi della liberazione offerta dall'art. 1956 c.c.: la giurisprudenza di legittimità chiarisce che colui che invoca l'applicazione del suddetto articolo ha l'onere di provare, ai sensi dell'articolo
2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche
(Cass. n. 8883/2020; Cass. n. 5833/2019; Cass. n. 6251/2018; Cass. n. 2132/2016; Cass. n.
2524/2006; Cass. n. 10870/2005).
Ebbene, nel caso che ci occupa i due fideiussori, anche in questo caso, hanno solo genericamente dedotto la violazione dell'art. 1956 c.c., senza alcuna allegazione in fatto a supporto di tale motivo.
Di contro, emerge dalla ricostruzione di parte opposta che l'istituto di credito ha agito con correttezza e buona fede, effettuando i dovuti controlli sul soggetto finanziato. La stessa ha analizzato un adeguato corredo documentale (tra cui il modello UNICO 2016 sul periodo d'imposta 2015 della sig.ra il modello UNICO 2016 sul periodo d'imposta 2015 del sig. e la visura Pt_2 Pt_1
nominativa di entrambi i fideiussori;
bilancio della società , attraverso il quale CP_6
emergeva una situazione economica positiva della richiedente (rappresentata da uno stato patrimoniale positivo al 31/12/2014) ed una situazione patrimoniale rassicurante e di piena sostenibilità del debito della richiedente. Tale circostanza fattuale è sufficiente per sostenere il rigetto della domanda. Oltre a ciò, rilevano ulteriori aspetti, legati alle cariche ricoperte dal ruolo ricoperto dai fideiussori all'interno della società finanziata.
Circa la qualità del socio, si rammenta che la disposizione di cui all'art. 1956 c.c. non si può razionalmente applicare allorquando il fideiussore è socio della società garantita, poiché emerge un inequivocabile conflitto con la ratio della norma, ossia l'obiettivo di tutelare il fideiussore inconsapevole e non qualsivoglia garante. Ancora più decisivo e preminente il discorso relativo al ruolo di amministratore, giacché “nella fideiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa, sicché tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito” (v. Cassazione con l'ord. n. 7444/2017).
Nella fattispecie concreta, al tempo della richiesta del finanziamento era Parte_1
amministratore e legale rappresentante della società garantita, mentre la coniugata con Pt_2 quest'ultimo, risulta anche ex socio (ed amministratrice fino al 31/03/2005), sicché non riesce credibile che, all'atto della concessione della fideiussione, essi non avessero conoscenza delle reali condizioni della società garantita.
Per tutte le suddette ragioni in fatto ed in diritto si rigetta la domanda di estinzione ex art. 1956 c.c.
E) L'estinzione delle fideiussioni ex art. 1955 cod. civ.
Parti opponenti, infine, hanno invocato l'estinzione della fideiussione per l'effetto dell'art. 1955 c.c.
A supporto della propria domanda hanno affermato che il debitore principale Controparte_6
è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Cagliari e che la non avrebbe azionato il Controparte_7
credito dalla medesima asseritamente vantato secondo quanto previsto dalla disciplina fallimentare.
Tale domanda è infondata in fatto ed in diritto.
In primo luogo, all'art. 5 del contratto di fideiussione, in deroga all'art. 1957 c.c., è prevista in capo alla la possibilità di estinguere ogni suo credito verso la società debitrice “senza CP_3 CP_7
che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c.”. Le parti, pertanto, con la sottoscrizione del contratto, hanno deciso di dare efficacia tra loro anche alla deroga di cui sopra che è valida per i motivi esposti al punto B) della motivazione. Il contratto di fideiussione, quindi, è stato stipulato dalle parti senza prevedere il beneficio di escussione, per cui si tratta di una fideiussione solidale ai sensi dell'art. 1944, primo comma, c.c., secondo cui il creditore è legittimato ad agire indifferentemente nei confronti del debitore principale ( o nei confronti dei soggetti garanti Controparte_6
(Sigg.ri e . Pt_1 Pt_2
Ad ogni modo, si rileva che la clausola suddetta non è stata applicata in concreto. Infatti, la CP_7
ha tempestivamente depositato la propria istanza di ammissione al passivo in data 15/03/2018
[...]
(doc. 3). Il Giudice delegato, in data 07/05/2018, ha emesso il provvedimento con il quale ha ammesso la somma pari ad euro 118.263,06 (doc. 4 parte opposta). Inoltre, come sopra già esposto, la convenuta opposta, ha agito dapprima con l'invio di formale lettera di messa in mora (doc. 13 fascicolo monitorio) e poi giudizialmente contro la debitrice ed i garanti, senza lasciar trascorrere un lasso di tempo così ampio da immettere i fideiussori in una situazione d'incertezza.
In definitiva, l'insinuazione al passivo della società garantita esclude che l'estinzione, ai sensi dell'art
1955 c.c., della garanzia prestata dagli odierni opponenti.
3.4. Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione deve essere rigettata, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 1675/2018 del 25/09/2018.
3.5. Le spese processuali devono essere poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo in relazione ai valori di riferimento (aggiornati al D.M. 147/2022), secondo lo scaglione fino euro 260.0000,00 (stante l'importo del decreto ingiuntivo), con il riconoscimento del valore minimo per la fase di studio ed introduttiva in favore della opposta Controparte_1
- atteso il basso livello di complessità della controversia e l'assenza di complesse
[...]
questioni in fatto e in diritto - e con riconoscimento dei valori minimi delle fasi di studio e decisoria in favore della (la quale ha dimostrato di essere l'attuale titolare del credito: v. doc. CP_4 allegati alla comparsa), con riduzione dei compensi del 40%, atteso che l'intervenuta si è limitata a confermare le conclusioni già rassegnate dall'opposta, riproponendo le medesime argomentazioni già svolte e senza aggiungere alcun elemento ai fini decisori. Poiché non vi è stata attività istruttoria, non sono dovuti i compensi relativi a tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione avanzata dagli opponenti e Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 1675/2018 emesso dal Tribunale di Cagliari in data
[...]
25/09/2018.
Condanna gli opponenti e a Parte_1 Parte_2
rimborsare alle controparti le spese processuali del presente giudizio di opposizione, liquidate in favore del nell'importo di € 2.090,00 per compensi Controparte_1
di avvocato, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA e accessori di legge e in favore di CP_4 nell'importo complessivo di € 2.041,80, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA e accessori di legge.
Così deciso in Cagliari il 12.02.2025
Il giudice dott. Luca Angioi