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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di BR, Sezione Terza Civile, composta dai Sigg.: R. G. 833/2024 Dott. AR AZ CO Presidente
Dott. ES Caprioli Consigliere
Dott. SI ES Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 833/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 25.11.2025, OGGETTO: promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 10.09.2024 separazione d a giudiziale (C.F. , rappresentato e difeso, unitamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dell'avv. Roberto Beghelli (C.F. - pec C.F._2
e dall'avv. Flora Gatto (C.F. Email_1 C.F._3
- , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Email_2
Beghelli, in Chiari (BS) via Villatico n. 12, in virtù di procura depositata col ricorso in appello
Appellante co n t r o
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. dall'Avv. Controparte_1 C.F._4
GI HE (cod. fisc. – pec: C.F._5
presso lo studio della quale in BR, Via Corfù Email_3
n. 72, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Appellata con l'intervento di con la curatrice speciale Avv.ta Laura Simeone (c.f. Controparte_2
) - pec: che la rappresenta e C.F._6 Email_4
pagina 1 di 14 difende
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di BR n. 444/2024, pubblicata il
13.02.2024, mai notificata, pronunciata nel procedimento di separazione giudiziale rubricato al n. 12163/2020 RG.
CONCLUSIONI dell'appellante riformare la sentenza del Tribunale di BR, indicata in epigrafe, e specificamente:
1) rimuovere la sig.ra dall'amministrazione del patrimonio della minore Controparte_1
ai sensi dell'art. 334 c.c. per i motivi spiegati sub 1); CP_2
2) rimossa l'autorizzazione alla madre di utilizzare la pensione di inabilità di per CP_2 provvedere al suo mantenimento, nella misura massima di € 1.000,00 mensili e senza obbligo di rendicontazione mensile, disporre che le somme erogate a favore della figlia siano versate su un conto corrente intestato alla minore con operatività sul medesimo da parte del solo sig.
e obbligo per quest'ultimo di rendicontare le sole spese relative ai corsi scolastici, di Pt_1
formazione, di trattamenti terapeutici e/o riabilitativi e spese mediche, per i motivi sub 2);
3) revocare l'assegno di €. 550,00 per il mantenimento del coniuge e, per Controparte_1
l'effetto, statuire che nulla è dovuto a tale titolo dal sig. per i motivi sub. 3). Pt_1
Con vittoria di spese. dell'appellata
In via preliminare: dichiarare inammissibile o infondato l'appello ex art. 348 bis cpc per tutte le ragioni di cui ai paragrafi I e II della narrativa che precede.
Nel merito: rigettare l'appello proposto dal ricorrente sig. avverso la Parte_1
sentenza n. 444/2024 del Tribunale di Bresca perché destituito di fondamento giuridico e fattuale per tutte le ragioni di cui alla narrativa che precede.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, anche ai sensi dell'art. 96 cpc. della curatrice speciale della minore
In via preliminare:
Fissare udienza per la comparizione della dott.ssa Rossella Ghiradi e degli altri professionisti facenti parte dell'Equipe Minorile al fine di appurare la reale situazione in cui versa la minore e le ragioni alla base della richiesta rivolta alla curatrice speciale di attribuzione di CP_2
pagina 2 di 14 potere decisionale ad un soggetto terzo ed imparziale e le soluzioni eventualmente valutate, dando termine alle parti per rassegnare le giuste conclusioni.
Nel merito:
Nella denegata ipotesi in cui non venisse fissata l'udienza richiesta ed acquisita una relazione da parte del Servizio Sociale, sulla scorta di quanto appreso dalla scrivente nel confronto con la dott.ssa Persona_1
1.Revocare la nomina della signora come amministratrice di sostegno del patrimonio CP_1
della figlia , con conseguente nomina di un avvocato iscritto nelle liste degli CP_2
amministratori di sostegno in uso presso il Tribunale di BR, prescrivendo allo stesso di aprire la tutela innanzi al Giudice Tutelare di BR ai fini della rendicontazione annuale.
Attribuendo allo stesso il potere di gestione della pensione di inabilità di nonché di CP_2 apertura di un conto corrente gestito unicamente dall'amministratore.
2. Sulla richiesta di revoca dell'assegno disposto in favore della signora ci si rimette. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 444/2024, il Tribunale di BR, preso atto della pronuncia della sentenza non definitiva di separazione personale n. 2447/2022, depositata il 7.10.2022, affida la figlia minorenne in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente CP_2
presso la madre;
assegna alla madre la casa familiare in Calcinato (BS), ponendo le relative spese integralmente a carico dell'assegnataria, a decorrere dalla pronuncia della sentenza;
regolamenta le visite padre/figlia; autorizza la madre ad utilizzare la pensione di inabilità di per provvedere al suo CP_2 mantenimento, nella misura massima di € 1.000,00 mensili, con obbligo di rendicontare mensilmente al padre le sole spese per terapie e medicinali se non esenti;
pone a carico del a titolo di contributo per il mantenimento di , l'obbligo di Pt_1 CP_2 versare alla madre la somma di complessivi € 200 mensili, rivalutabile, oltre al 50% delle spese straordinarie;
a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza, pone a carico del a titolo di Pt_1 contributo per il mantenimento separativo della coniuge, l'obbligo di versare la somma € 550 mensili, rivalutabile;
pagina 3 di 14 incarica i competenti Servizi Sociali di monitorare il nucleo familiare per un periodo di due anni;
spese compensate.
ha proposto appello, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni sopra Parte_1
riportate.
, si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
In data 05.12.2024 gli atti venivano trasmessi al Procuratore Generale, che non depositava un parere.
Alla prima udienza in data 17.12.2024, la Corte, preso atto della relazione di aggiornamento depositata dai Servizi Sociali, nominava curatrice speciale della minore, Controparte_2
l'avv. Laura Simeone.
La causa veniva rinviata al 04.02.2025, con termine sino al 25.01.2025 per il deposito della memoria difensiva da parte dell'avv. Laura Simeone, che si costituiva regolarmente in causa, precisando le conclusioni sopra riportate.
All'udienza del 04.02.2025 i procuratori di tutte le parti chiedevano di comune accordo un rinvio, impregiudicato ogni diritto, essendo in corso una trattativa sulla possibilità di sostituire le attuali polizze, intestate alla con indicazione di quale beneficiaria, in caso CP_1 CP_2
di morte della madre, con un investimento del denaro della minore intestato alla stessa e non alla madre, e per valutare la possibilità dell'Avv. Simeone di assumere anche l'incarico di curatrice sostanziale/patrimoniale della minore.
La Corte rinviava la causa all'udienza del 01.04.2025.
In data 25.02.2025 l'Avv. Tursi depositava la rinuncia al mandato per la difesa della sig.ra e, in data 26.02.2025, si costituiva l'Avv. GI HE, in qualità di nuovo CP_1
difensore, richiamando le conclusioni nella comparsa di costituzione e risposta.
In data 26.03.2025 la curatrice della minore depositava una memoria, contenente la rendicontazione dell'attività svolta e proposte per la gestione della complessa situazione.
All'udienza del 01.04.2025 la Corte concedeva un ulteriore rinvio al 01.07.2025, in pendenza di trattative.
L'udienza del 01.07.2025 veniva rinviata al 07.10.2025, per impedimento della Curatrice della minore e successivamente rinviata al 25.11.2025 per impedimento della relatrice.
All'udienza del 25.11.2025, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
pagina 4 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante impugna la sentenza per i seguenti motivi:
1) Riguardo all'amministrazione dei beni di da parte della madre, lamenta che CP_2
-la nel periodo 2009/2019, ha investito il danaro della figlia in titoli e polizze CP_1
intestati a sé stessa;
-dal 2019 in poi ha utilizzato la pensione di senza alcuna rendicontazione a lui. CP_2
Precisa che i titoli e polizze acquistati con denaro di sono intestati alla per un CP_2 CP_1 totale (dalla stessa dichiarato, ma non accertato) di € 187.116,00 e, solo nel caso di morte della Spinelli, le polizze indicano come beneficiaria la figlia . CP_2
Contesta la motivazione del Tribunale dove presume l'esistenza di un accordo tra i genitori per questi investimenti, solo perché fatti dalla in costanza di matrimonio e prima della CP_1
rottura del rapporto di coppia.
Lamenta la violazione dell'art. 323 co.1 c.c., per cui: “I genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente
o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore”. Sottolinea che si tratta di un divieto assoluto, per cui il conflitto di interessi è presunto iuris et de iure e non è superabile col consenso dei genitori, ammesso che ci fosse.
Fa presente di aver appreso quantità e qualità delle varie polizze solo in seguito all'esecuzione del domandato ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Afferma che la si è appropriata del denaro sul libretto postale della figlia, CP_1 depauperandola, perché non l'ha usato per acquistare beni intestati alla figlia. Sottolinea che la controparte potrebbe dare disdetta anticipata alle polizze e incassare il denaro della figlia
(circostanza già in parte realizzatasi con premi di riscatto versati su libretto postale SMART nella sola disponibilità della , o cambiare il beneficiario. CP_1
Riguardo all'obbligo di rendicontazione, contesta la sentenza impugnata dove giustifica la mancata presentazione del rendiconto da parte della in ragione di un accordo tra le CP_1 parti che la esimeva dall'obbligo.
Riconosce che, con l'accordo ex art. 316 bis c.c. del 17.07.2020 e poi con l'accordo del
27.09.2022, lui aveva esentato la moglie dall'obbligo di rendiconto, ma poi, rilevato il perdurante agire della in spregio all'interesse di , in corso di causa, con note CP_1 CP_2
autorizzate 22.9.2023, aveva chiesto che le somme erogate a favore della figlia fossero versate pagina 5 di 14 su un conto corrente intestato alla minore, con operatività sul medesimo solo da parte di lui stesso, dunque non aveva manifestato alcuna perdurante adesione ad un accordo che, comunque, era temporaneo e non ha funzionato, di conseguenza, ritiene che la CP_1
avrebbe dovuto rendicontare il suo operato.
2) Sul capo della sentenza relativo all'autorizzazione alla sig.ra a disporre della CP_1 pensione di inabilità di fino ad €. 1.000,00, con rendicontazione limitata alle CP_2
spese per terapie e medicinali, se non esenti.
Lamenta che il tribunale ha erroneamente giustificato tale decisione in virtù della mansione della madre “principale care-giver di ” e del precedente accordo tra i coniugi. CP_2
Afferma che, ai sensi dell'art. 320 c.c., i genitori congiuntamente rappresentano i figli e possono compiere disgiuntamente gli atti di ordinaria amministrazione, ma sempre sulla base del reciproco accordo, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione occorre l'autorizzazione del G.T.
Ritiene che la decisione del Tribunale di attribuire alla sola madre la gestione non rendicontata del patrimonio della minore (fino ad € 1.000/mese), violi l'obbligo del preventivo accordo per l'ordinaria amministrazione e addirittura trascuri la necessità del ricorso al GT per gli atti di straordinaria amministrazione. Sottolinea, inoltre, che l'esenzione dalla rendicontazione esclude la possibilità di qualsiasi rimedio a posteriori.
Insiste per l'accoglimento delle sue conclusioni, che escludono dall'amministrazione la madre, resasi già inaffidabile, ma prevedono una rendicontazione inclusiva di ogni spesa straordinaria.
In subordine, se fosse lasciata alla la gestione delle somme erogate dagli enti a favore CP_1 di , chiede sia previsto l'obbligo di preventivo accordo per l'ordinaria CP_2
amministrazione e di rendicontazione mensile.
3) Sul capo relativo al contributo per il mantenimento del coniuge
Afferma che l'accordo del settembre 2022, col quale, in occasione del ritorno di e CP_2
della madre a Calcinato (dopo essersi trasferite a Osimo durante la pandemia), lui si impegnava a pagare il 60% delle spese della casa famigliare ed € 400 mensili alla moglie, aveva validità temporanea.
La sua domanda è sempre stata quella di non riconoscere alcun assegno alla moglie, in virtù del sostanziale equilibrio economico dei coniugi, dovendosi attribuire alla sig.ra CP_1
pagina 6 di 14 casalinga per scelta, un patrimonio di circa € 400.000, in polizze e fondi oltre ad immobili e contributi regionali e statali mensili.
Afferma che il Tribunale non ha computato nel patrimonio della le polizze vita a lei CP_1 intestate, acquistate col denaro di , l'immobile assegnatole (ampia villa in Calcinato), CP_2 le entrate per l'assegno unico e per la qualità di caregiver principale, le proprietà immobiliari e i titoli cointestati ai coniugi per € 170.000 circa.
Sostiene, peraltro, che la ha da tempo dismesso il ruolo di casalinga: la figlia CP_1
ES è maggiorenne e autonoma e è assistita per tutto il giorno da enti e CP_2
associazioni che se ne curano in modo onnicomprensivo, lasciano alla madre – come al padre
– il tempo di dedicarsi a qualsiasi attività lavorativa, anche part time.
L'appellata chiede che l'appello sia dichiarato inammissibile, essendo inammissibile in sede di separazione la domanda di rimozione di un genitore dall'amministrazione ex art. 334
c.c.
Afferma che la competenza per un'eventuale sua rimozione dall'amministrazione del patrimonio di sarebbe del Giudice Tutelare e il giudice di primo grado ha potuto CP_2 provvedere al riguardo solo perché ha recepito l'accordo tra le parti.
Nel merito, ritiene l'appello infondato. Ricorda che la Corte di Cassazione, ex art. 1322 c.c., riconosce l'esistenza dell'autonomia privata all'interno del diritto di famiglia e qualifica gli accordi presi tra le parti come contratti atipici, dunque il giudice di primo grado, preso atto degli accordi fra i coniugi nel 2020 e nel 2022, per lasciare a lei la gestione della pensione della figlia, dapprima senza rendiconto e poi con rendiconto limitato, si è attenuto a questa previsione.
Contesta le accuse di mala gestio, affermando di essersi sempre occupata autonomamente di
, sotto ogni aspetto, tutelando i suoi interessi. CP_2
Precisa di aver prodotto spontaneamente un resoconto delle Poste Italiane inerente i fondi assicurativi intestati a sé medesima per entrambe le figlie e afferma che la documentazione agli atti dimostra che gli investimenti scelti da lei hanno dato buoni rendimenti.
Giustifica la scelta di fare investimenti in polizze assicurative, in cui vi è anche una parte azionaria, e non soltanto in buoni postali, obbligazionari, per poter beneficiare delle fluttuazioni in positivo della borsa ed ottenere maggiori rendimenti, come è stato.
pagina 7 di 14 Afferma che gli investimenti in polizze assicurative possono essere intestati soltanto a soggetti maggiorenni, motivo per cui li ha intestati a sé medesima.
Sottolinea che la correttezza di tale modalità di gestione e la sua buona fede emergono dal fatto che anche per la figlia ES ha gestito le cose nel medesimo modo adottato per
, smobilizzando, poi, le somme dagli investimenti in cui erano allocate e dando il CP_2
ricavato a ES, una volta che quest'ultima è diventata maggiorenne.
Precisa che, dal 2022 in poi il non ha mosso contestazione alcuna sulla Pt_1
rendicontazione da lei condivisa, inerente alle sole spese per cure, medicinali e terapie, come concordato, dunque non si capisce perché in giudizio sostenga che l'accordo del 2022 è revocato.
Ritiene che l'accordo tra i coniugi sul modus operandi sia provato anche dal fatto che il marito ha dato il consenso per lasciare lei come care giver di , inoltre c'è un libretto CP_2
cointestato a nome dei coniugi creato ed alimentato con soldi della figlia minore . CP_2
Ritiene dovuto il mantenimento a suo favore, dato che, nell'accordo del 27/09/2022 era previsto che il avrebbe concorso in misura del 60% alle spese di gestione della casa Pt_1
coniugale, ma il giudice di prime cure ha rilevato che la clausola ha incrementato la litigiosità tra le parti, pertanto, l'ha eliminata con conseguente aumento del contributo al mantenimento separativo in € 550,00 mensili.
Afferma di avere un patrimonio in polizze pari attualmente solo ad € 62.199,63 (all. 3), non potendosi calcolare a suo favore le polizze contratte con i soldi di e solo CP_2
fiduciariamente a lei intestate, inoltre ci sono titoli cointestati col coniuge, per un valore che il indica in complessivi € 175.000,00, ma si tratta di una valutazione risalente all'anno Pt_1
2021, quindi, inconferente.
Precisa che ci sono altri titoli cointestati per un totale di € 134.481,83 (v.di all. 6) dei quali, però, il sostiene di essere l'esclusivo intestatario. Pt_1
Sottolinea che l'emolumento di care giver le è riconosciuto soltanto fino a giugno 2025, poi, quando andrà al CDD, detto emolumento verrà revocato, come comunicato CP_2 dall'Assistente Sociale (all. 7).
Inoltre, afferma che l'incremento dell'assegno a suo favore di € 150, rispetto agli € 400 già concordati col marito, non è assolutamente sufficiente per coprire i costi delle bollette di pagina 8 di 14 acqua, luce e gas, prima pagati dal marito, atteso lo storico di tali costi. da lei sostenuti dalla pronuncia ad oggi, pari ad un totale di € 4.382,95.
Ricorda di aver depositato la dichiarazione dei redditi 2024 e finanziaria, ad integrazione di quella già depositata in sede di separazione, nonché gli estratti conto degli ultimi tre anni, oltre al libretto di circolazione dell'autovettura di sua proprietà, mentre sottolinea che il sig. non ha depositato la documentazione richiesta dall'art. 473-bis.12 cpc, in violazione Pt_1 dei doveri di collaborazione e lealtà di cui all'art. 473 bis.18 cpc. e chiede che la Corte tenga in debita considerazione tale comportamento di parte ricorrente ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e ai fini della condanna alle spese, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La Curatrice speciale della minore si è costituita, chiedendo in primo luogo, alla Corte di acquisire una relazione da parte del Servizio Sociale. All'udienza successiva, in data
04.02.2025, le parti hanno chiesto un rinvio, auspicando di trovare una soluzione conciliativa, anche col supporto della curatrice speciale, ma la trattativa non è andata a buon fine.
Con memoria 26.03.2025, la Curatrice speciale della minore ha fatto una relazione sull'attività svolta, anche riguardo all'accertamento dell'entità e composizione del patrimonio della minore, che ha dichiarato: “si aggira intorno ad Euro 209.035,34 circa”, di cui polizze intestate fiduciariamente alla signora con beneficiaria , per un capitale CP_1 CP_2
maturato pari ad Euro 152.071,42 e ha affermato di non voler assumere l'incarico di curatrice speciale sostanziale e del patrimonio di , per i seguenti motivi: CP_2
-il compenso non pare sostenibile dalle parti;
-i genitori paiono non aver ancora compreso cosa comporterebbe la sua nomina a curatrice sostanziale e patrimoniale della minore, né cosa comporterà la nomina, in futuro, di un ADS, ossia il fatto che questi soggetti terzi non sono arbitri del conflitto tra i genitori, ma “si sostituiscono ai genitori in tutto e per tutto, privando gli stessi di qualsiasi potere decisionale rispetto alla figlia”;
-la forte conflittualità tra i genitori non le permetterebbe di lavorare con la serenità necessaria nell'interesse di . CP_2
Peraltro, ha segnalato che compirà 18 anni il 14.08.2026, dunque la nomina di un CP_2
curatore sostanziale avrebbe breve durata, dovendo, dalla maggiore età di , essere CP_2
sostituito da un amministratore di sostegno.
Ha formulato le seguenti proposte:
pagina 9 di 14 “Qualora possa essere utile a ridurre il conflitto, la signora potrebbe garantire la CP_1
sua volontà di rimettere nella disponibilità di le somme oggetto di investimento CP_2
mediante verbalizzazione in udienza, individuando i legali delle garanzie che possano essere condivise dai propri assistiti fino alla nomina di un ADS al compimento della maggiore età della minore
Evitando così doppi ricorsi e il possibile passaggio di denaro da prodotti per minore a prodotti per persone maggiorenni.
2. Sulla base della suddetta proposta ne discende che: le parti, con l'aiuto dei Servizi Sociali territoriali, potrebbero depositare il ricorso congiunto per ADS al GT di BR rappresentando la situazione personale e patrimoniale di , chiedendo la nomina di un CP_2
ADS il cui nominativo è contenuto nella lista degli Avvocati disponibili al ruolo. Tanto a ciò si arriverebbe con tutta probabilità a prescindere dalla loro volontà! Quindi sarebbe inutile il protrarsi del conflitto anche innanzi al GT.
3. In mancanza di accordo, se le parti intendono insistere con la nomina di un curatore sostanziale e patrimoniale a beneficio di devono essere dichiarati obbligati a pagare CP_2
il compenso secondo la tabella allegata ed in uso presso il Tribunale Ordinario di BR, previo accertamento da parte dell'Autorità adita che abbiano compreso esattamente cosa comporta la nomina in termini di poteri decisionali.
4. Inoltre, devono dichiarare il loro impegno a sostenere i costi per l'apertura di procedimento innanzi al GT per la specifica dei poteri alla curatrice speciale e anche poi quelli per l'apertura di procedimento innanzi al GT per la nomina di ADS.”
Non essendosi trovata una soluzione conciliativa, ciascuna parte ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
La Corte osserva che i servizi sociali, nella relazione 4.12.2024, hanno evidenziato la grave conflittualità tra i genitori, che pregiudica , rilevando che i genitori non si parlano, al CP_2
punto da non comunicarsi, a volte, neppure se è stata o meno somministrata la terapia alla figlia;
hanno sottolineato che il in particolare, è critico e oppositivo nei confronti Pt_1
della che, dunque, sentendosi criticata, evita di comunicare e ciascun genitore CP_1 manifesta la disapprovazione nei confronti dell'altro, anche davanti alla figlia.
Tale elevata conflittualità ha impedito anche nel corso del presente giudizio di trovare una soluzione conciliativa e ha fatto sì che la curatrice speciale negasse la propria disponibilità a pagina 10 di 14 svolgere il ruolo di curatrice sostanziale della minore, seppure per un tempo limitato, in attesa che fosse possibile la nomina di un amministratore di sostegno, al raggiungimento della maggiore età da parte di . CP_2
Ciascuna delle parti è rimasta ferma sulle sue posizioni, si esaminano, dunque i motivi di appello:
- quanto al primo motivo, l'impugnazione è ammissibile, perché, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c.: “…Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli
330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione…” e, ai sensi dell'art. 334 c.c.: “ Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale [38, 51] può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione [337] o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa, e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale [324].
L'amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori.”
Questa Corte, dunque, può decidere in merito alla domanda di rimozione della Sig.ra CP_1 dell'amministrazione dei beni della minore, ma, nel merito, non vi sono ragioni per farlo, in quanto le critiche mosse dal padre all'amministrazione del patrimonio di da parte CP_2
della madre si sono rivelate infondate, perché il patrimonio è stato conservato, come rilevato anche dalla curatrice speciale della minore.
La scelta di investire buona parte del patrimonio in polizze intestate alla Sig.ra con CP_1
beneficiaria , come risulta documentalmente, è stata fatta tra il 2009 e giugno 2019, in CP_2
costanza di matrimonio e prima della rottura della coppia coniugale, avvenuta a fine 2019, pertanto, come rilevato dal tribunale, deve presumersi la sussistenza di un accordo tra i genitori di effettuare i menzionati investimenti nelle modalità indicate e l'appellante non ha fornito prova contraria, peraltro, tali investimenti non si sono rivelati economicamente pregiudizievoli.
La formale intestazione delle polizze alla madre (non essendo intestabili a soggetto minorenne) non integra un'appropriazione di beni della minore, considerato che la Sig.ra ha sempre riconosciuto e dichiarato in atti il carattere fiduciario dell'intestazione a lei CP_1
e la mera possibilità, in astratto, che la madre modifichi il beneficiario o riscatti le polizze,
pagina 11 di 14 ove possibile, per intascarne il ricavato e sottrarlo a non giustifica la revoca del CP_2
potere di amministrazione alla madre, che non ha mai dato motivo di sospettare della sua buona fede e volontà di agire nell'interesse della figlia.
Come stabilito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 18777/2018: “La rimozione, per "mala gestio", di uno o di entrambi i genitori dall'amministrazione del patrimonio del figlio minore, ai sensi dell'art.334 c.c., presuppone la realizzazione di condotte concretamente pregiudizievoli per il minore o tali da rendere serio e concreto il rischio patrimoniale secondo una valutazione improntata a criteri di oggettività, non essendo sufficienti situazioni di pericolo meramente potenziale o fondate su convinzioni o interessi soggettivi di colui che reclami l'intervento del giudice.”
- Sul secondo motivo di impugnazione, la Corte osserva che l'autorizzazione data alla madre ad utilizzare la pensione di inabilità di per provvedere al suo mantenimento, nella CP_2 misura massima di € 1.000,00 mensili, con obbligo di rendicontare mensilmente al padre le sole spese per terapie e medicinali non esenti è correttamente giustificata in virtù della mansione della madre di “principale care-giver di ”, svolta su accordo delle parti. CP_2
Ai sensi dell'art. 320 c.c., i genitori possono compiere disgiuntamente gli atti di ordinaria amministrazione e in tale ambito rimane l'utilizzo di un importo limitato ad € 1.000 mensili, considerate le particolari esigenze di , peraltro il non ha provato un uso di tale CP_2 Pt_1
somma, da parte della che non sia a favore della figlia, tale da giustificare una CP_1
modifica del provvedimento.
- Sul terzo motivo di impugnazione, occorre considerare che, come rilevato dal tribunale, la separazione dei coniugi non estingue il vincolo coniugale, permanendo, quindi, l'obbligo di assistenza materiale stabilito dai coniugi nell'indirizzo della vita matrimoniale.
Il Sig. non contesta l'affermazione del Tribunale riguardo al suo reddito di circa € Pt_1
2.000 netti mensili, oltre ad € 900,00 mensili a titolo di introiti da locazione di due immobili di sua proprietà, la proprietà della casa familiare (assegnata alla moglie) e l'assenza di oneri locatizi a suo carico, vivendo lui in immobile datogli in comodato dal padre.
Lamenta che: “ Il Tribunale non ha computato nel patrimonio della le polizze vita a CP_1 lei intestate, l'immobile assegnatole e altre voci d'entrata…dovendosi attribuire alla casalinga (per scelta)” sig.ra un patrimonio di circa 400.000,00 in polizze e fondi CP_1 oltre ad immobili e contributi regionali e statali mensili”, ma pretende, erroneamente, di pagina 12 di 14 computare nel patrimonio della anche le polizze che la stessa si è intestata CP_1
fiduciariamente, delle quali non può disporre, essendo acquistate con denaro da conservare per le esigenze di , che ne è beneficiaria, inoltre fa un generico riferimento a proprietà CP_2
immobiliari della moglie, che non risultano dalla dichiarazione dei redditi della CP_1
L'appellante erra, inoltre, nell'affermare che “la sig.ra non gode di un reddito da CP_1 lavoro per sua scelta”, in quanto i coniugi hanno avuto due figlie, una delle quali gravemente disabile, e si deve presumere che la decisione di sacrificare le possibilità lavorative della madre a favore della cura delle figlie sia stata assunta congiuntamente, nell'interesse della famiglia intera, dunque non si può negare che oggi, a cinquantatré anni, l'appellata risulti priva di specifica capacità lavorativa senza sua colpa, per aver svolto dal 1997 attività di casalinga.
È vero, infine, che la Sig.ra è assegnataria della casa familiare di proprietà del marito, CP_1
ma deve farsi carico integrale delle spese di manutenzione ordinaria e utenze.
In conclusione, considerato il reddito dell'appellante, il contributo minimo, di soli € 200 mensili a suo carico per il mantenimento ordinario di e la situazione economica CP_2 dell'appellata, priva di reddito lavorativo, appare congruo il contributo di € 550 mensili posto a carico del per il mantenimento della moglie dalla sentenza impugnata. Pt_1
L'appello deve essere, quindi, rigettato.
Incarico ai servizi sociali
Considerata la persistente grave conflittualità tra i coniugi, causa di pregiudizio alla minore e la difficoltà riscontrata nel presente giudizio nel trovare una soluzione alternativa all'attuale, affidando a un terzo l'amministrazione dei beni di , come segnalato nella relazione CP_2
della curatrice della minore in data 26.03.2025 e considerato il breve tempo ormai mancante al raggiungimento della maggiore età di , la Corte invita i genitori ad avviare, senza CP_2
dilazione, la procedura per la nomina di un amministratore di sostegno a , scelto tra gli CP_2 avvocati iscritti nelle liste degli amministratori di sostegno in uso presso il Tribunale di
BR e che assumerà l'incarico appena compirà 18 anni, il 14 agosto 2026; CP_2
incarica i competenti Servizi Sociali di monitorare in via amministrativa il nucleo familiare fino al raggiungimento della maggiore età di , rivalutando periodicamente le CP_2
condizioni della minore;
demanda al Servizio la decisione sull'eventuale presa in carico di presso la competente NPI;
onera il Servizio di attivarsi direttamente, visto l'art. 406 CP_2
pagina 13 di 14 comma 3° c.c., per proporre il ricorso ex art. 407 c.c. al Giudice Tutelare per la nomina di un
Amministratore di Sostegno a beneficio di , salvo che i genitori diano prova di aver CP_2
depositato loro il ricorso entro il 31.01.2026.
Le spese seguono la soccombenza e restano a carico dell'appellante, liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e succ. modif.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di BR, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello avverso la sentenza n. 444/2024 del Tribunale di BR.
Incarica i competenti Servizi Sociali di monitorare in via amministrativa il nucleo familiare fino al raggiungimento della maggiore età di , il 14 agosto 2026, con attribuzione dei CP_2
compiti e oneri indicati in motivazione.
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata e alla curatrice speciale della minore le spese del presente grado, che si liquidano, per ciascuna parte, in € 9.991 per competenze, di cui €
2.058 per la fase di studio, € 1.418 per la fase introduttiva, € 3.045 per la fase di trattazione ed
€ 3.470 per la fase decisionale.
Sussistono i presupposti perché l'appellante sia tenuto a pagare il doppio del Contributo
Unificato ex art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012.
Si comunichi alle parti e ai servizi sociali.
Così deciso in BR, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE ausiliario est. IL PRESIDENTE
SI ES AR AZ CO
pagina 14 di 14
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di BR, Sezione Terza Civile, composta dai Sigg.: R. G. 833/2024 Dott. AR AZ CO Presidente
Dott. ES Caprioli Consigliere
Dott. SI ES Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 833/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 25.11.2025, OGGETTO: promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 10.09.2024 separazione d a giudiziale (C.F. , rappresentato e difeso, unitamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dell'avv. Roberto Beghelli (C.F. - pec C.F._2
e dall'avv. Flora Gatto (C.F. Email_1 C.F._3
- , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Email_2
Beghelli, in Chiari (BS) via Villatico n. 12, in virtù di procura depositata col ricorso in appello
Appellante co n t r o
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. dall'Avv. Controparte_1 C.F._4
GI HE (cod. fisc. – pec: C.F._5
presso lo studio della quale in BR, Via Corfù Email_3
n. 72, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Appellata con l'intervento di con la curatrice speciale Avv.ta Laura Simeone (c.f. Controparte_2
) - pec: che la rappresenta e C.F._6 Email_4
pagina 1 di 14 difende
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di BR n. 444/2024, pubblicata il
13.02.2024, mai notificata, pronunciata nel procedimento di separazione giudiziale rubricato al n. 12163/2020 RG.
CONCLUSIONI dell'appellante riformare la sentenza del Tribunale di BR, indicata in epigrafe, e specificamente:
1) rimuovere la sig.ra dall'amministrazione del patrimonio della minore Controparte_1
ai sensi dell'art. 334 c.c. per i motivi spiegati sub 1); CP_2
2) rimossa l'autorizzazione alla madre di utilizzare la pensione di inabilità di per CP_2 provvedere al suo mantenimento, nella misura massima di € 1.000,00 mensili e senza obbligo di rendicontazione mensile, disporre che le somme erogate a favore della figlia siano versate su un conto corrente intestato alla minore con operatività sul medesimo da parte del solo sig.
e obbligo per quest'ultimo di rendicontare le sole spese relative ai corsi scolastici, di Pt_1
formazione, di trattamenti terapeutici e/o riabilitativi e spese mediche, per i motivi sub 2);
3) revocare l'assegno di €. 550,00 per il mantenimento del coniuge e, per Controparte_1
l'effetto, statuire che nulla è dovuto a tale titolo dal sig. per i motivi sub. 3). Pt_1
Con vittoria di spese. dell'appellata
In via preliminare: dichiarare inammissibile o infondato l'appello ex art. 348 bis cpc per tutte le ragioni di cui ai paragrafi I e II della narrativa che precede.
Nel merito: rigettare l'appello proposto dal ricorrente sig. avverso la Parte_1
sentenza n. 444/2024 del Tribunale di Bresca perché destituito di fondamento giuridico e fattuale per tutte le ragioni di cui alla narrativa che precede.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, anche ai sensi dell'art. 96 cpc. della curatrice speciale della minore
In via preliminare:
Fissare udienza per la comparizione della dott.ssa Rossella Ghiradi e degli altri professionisti facenti parte dell'Equipe Minorile al fine di appurare la reale situazione in cui versa la minore e le ragioni alla base della richiesta rivolta alla curatrice speciale di attribuzione di CP_2
pagina 2 di 14 potere decisionale ad un soggetto terzo ed imparziale e le soluzioni eventualmente valutate, dando termine alle parti per rassegnare le giuste conclusioni.
Nel merito:
Nella denegata ipotesi in cui non venisse fissata l'udienza richiesta ed acquisita una relazione da parte del Servizio Sociale, sulla scorta di quanto appreso dalla scrivente nel confronto con la dott.ssa Persona_1
1.Revocare la nomina della signora come amministratrice di sostegno del patrimonio CP_1
della figlia , con conseguente nomina di un avvocato iscritto nelle liste degli CP_2
amministratori di sostegno in uso presso il Tribunale di BR, prescrivendo allo stesso di aprire la tutela innanzi al Giudice Tutelare di BR ai fini della rendicontazione annuale.
Attribuendo allo stesso il potere di gestione della pensione di inabilità di nonché di CP_2 apertura di un conto corrente gestito unicamente dall'amministratore.
2. Sulla richiesta di revoca dell'assegno disposto in favore della signora ci si rimette. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 444/2024, il Tribunale di BR, preso atto della pronuncia della sentenza non definitiva di separazione personale n. 2447/2022, depositata il 7.10.2022, affida la figlia minorenne in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente CP_2
presso la madre;
assegna alla madre la casa familiare in Calcinato (BS), ponendo le relative spese integralmente a carico dell'assegnataria, a decorrere dalla pronuncia della sentenza;
regolamenta le visite padre/figlia; autorizza la madre ad utilizzare la pensione di inabilità di per provvedere al suo CP_2 mantenimento, nella misura massima di € 1.000,00 mensili, con obbligo di rendicontare mensilmente al padre le sole spese per terapie e medicinali se non esenti;
pone a carico del a titolo di contributo per il mantenimento di , l'obbligo di Pt_1 CP_2 versare alla madre la somma di complessivi € 200 mensili, rivalutabile, oltre al 50% delle spese straordinarie;
a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza, pone a carico del a titolo di Pt_1 contributo per il mantenimento separativo della coniuge, l'obbligo di versare la somma € 550 mensili, rivalutabile;
pagina 3 di 14 incarica i competenti Servizi Sociali di monitorare il nucleo familiare per un periodo di due anni;
spese compensate.
ha proposto appello, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni sopra Parte_1
riportate.
, si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
In data 05.12.2024 gli atti venivano trasmessi al Procuratore Generale, che non depositava un parere.
Alla prima udienza in data 17.12.2024, la Corte, preso atto della relazione di aggiornamento depositata dai Servizi Sociali, nominava curatrice speciale della minore, Controparte_2
l'avv. Laura Simeone.
La causa veniva rinviata al 04.02.2025, con termine sino al 25.01.2025 per il deposito della memoria difensiva da parte dell'avv. Laura Simeone, che si costituiva regolarmente in causa, precisando le conclusioni sopra riportate.
All'udienza del 04.02.2025 i procuratori di tutte le parti chiedevano di comune accordo un rinvio, impregiudicato ogni diritto, essendo in corso una trattativa sulla possibilità di sostituire le attuali polizze, intestate alla con indicazione di quale beneficiaria, in caso CP_1 CP_2
di morte della madre, con un investimento del denaro della minore intestato alla stessa e non alla madre, e per valutare la possibilità dell'Avv. Simeone di assumere anche l'incarico di curatrice sostanziale/patrimoniale della minore.
La Corte rinviava la causa all'udienza del 01.04.2025.
In data 25.02.2025 l'Avv. Tursi depositava la rinuncia al mandato per la difesa della sig.ra e, in data 26.02.2025, si costituiva l'Avv. GI HE, in qualità di nuovo CP_1
difensore, richiamando le conclusioni nella comparsa di costituzione e risposta.
In data 26.03.2025 la curatrice della minore depositava una memoria, contenente la rendicontazione dell'attività svolta e proposte per la gestione della complessa situazione.
All'udienza del 01.04.2025 la Corte concedeva un ulteriore rinvio al 01.07.2025, in pendenza di trattative.
L'udienza del 01.07.2025 veniva rinviata al 07.10.2025, per impedimento della Curatrice della minore e successivamente rinviata al 25.11.2025 per impedimento della relatrice.
All'udienza del 25.11.2025, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
pagina 4 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante impugna la sentenza per i seguenti motivi:
1) Riguardo all'amministrazione dei beni di da parte della madre, lamenta che CP_2
-la nel periodo 2009/2019, ha investito il danaro della figlia in titoli e polizze CP_1
intestati a sé stessa;
-dal 2019 in poi ha utilizzato la pensione di senza alcuna rendicontazione a lui. CP_2
Precisa che i titoli e polizze acquistati con denaro di sono intestati alla per un CP_2 CP_1 totale (dalla stessa dichiarato, ma non accertato) di € 187.116,00 e, solo nel caso di morte della Spinelli, le polizze indicano come beneficiaria la figlia . CP_2
Contesta la motivazione del Tribunale dove presume l'esistenza di un accordo tra i genitori per questi investimenti, solo perché fatti dalla in costanza di matrimonio e prima della CP_1
rottura del rapporto di coppia.
Lamenta la violazione dell'art. 323 co.1 c.c., per cui: “I genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente
o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore”. Sottolinea che si tratta di un divieto assoluto, per cui il conflitto di interessi è presunto iuris et de iure e non è superabile col consenso dei genitori, ammesso che ci fosse.
Fa presente di aver appreso quantità e qualità delle varie polizze solo in seguito all'esecuzione del domandato ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Afferma che la si è appropriata del denaro sul libretto postale della figlia, CP_1 depauperandola, perché non l'ha usato per acquistare beni intestati alla figlia. Sottolinea che la controparte potrebbe dare disdetta anticipata alle polizze e incassare il denaro della figlia
(circostanza già in parte realizzatasi con premi di riscatto versati su libretto postale SMART nella sola disponibilità della , o cambiare il beneficiario. CP_1
Riguardo all'obbligo di rendicontazione, contesta la sentenza impugnata dove giustifica la mancata presentazione del rendiconto da parte della in ragione di un accordo tra le CP_1 parti che la esimeva dall'obbligo.
Riconosce che, con l'accordo ex art. 316 bis c.c. del 17.07.2020 e poi con l'accordo del
27.09.2022, lui aveva esentato la moglie dall'obbligo di rendiconto, ma poi, rilevato il perdurante agire della in spregio all'interesse di , in corso di causa, con note CP_1 CP_2
autorizzate 22.9.2023, aveva chiesto che le somme erogate a favore della figlia fossero versate pagina 5 di 14 su un conto corrente intestato alla minore, con operatività sul medesimo solo da parte di lui stesso, dunque non aveva manifestato alcuna perdurante adesione ad un accordo che, comunque, era temporaneo e non ha funzionato, di conseguenza, ritiene che la CP_1
avrebbe dovuto rendicontare il suo operato.
2) Sul capo della sentenza relativo all'autorizzazione alla sig.ra a disporre della CP_1 pensione di inabilità di fino ad €. 1.000,00, con rendicontazione limitata alle CP_2
spese per terapie e medicinali, se non esenti.
Lamenta che il tribunale ha erroneamente giustificato tale decisione in virtù della mansione della madre “principale care-giver di ” e del precedente accordo tra i coniugi. CP_2
Afferma che, ai sensi dell'art. 320 c.c., i genitori congiuntamente rappresentano i figli e possono compiere disgiuntamente gli atti di ordinaria amministrazione, ma sempre sulla base del reciproco accordo, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione occorre l'autorizzazione del G.T.
Ritiene che la decisione del Tribunale di attribuire alla sola madre la gestione non rendicontata del patrimonio della minore (fino ad € 1.000/mese), violi l'obbligo del preventivo accordo per l'ordinaria amministrazione e addirittura trascuri la necessità del ricorso al GT per gli atti di straordinaria amministrazione. Sottolinea, inoltre, che l'esenzione dalla rendicontazione esclude la possibilità di qualsiasi rimedio a posteriori.
Insiste per l'accoglimento delle sue conclusioni, che escludono dall'amministrazione la madre, resasi già inaffidabile, ma prevedono una rendicontazione inclusiva di ogni spesa straordinaria.
In subordine, se fosse lasciata alla la gestione delle somme erogate dagli enti a favore CP_1 di , chiede sia previsto l'obbligo di preventivo accordo per l'ordinaria CP_2
amministrazione e di rendicontazione mensile.
3) Sul capo relativo al contributo per il mantenimento del coniuge
Afferma che l'accordo del settembre 2022, col quale, in occasione del ritorno di e CP_2
della madre a Calcinato (dopo essersi trasferite a Osimo durante la pandemia), lui si impegnava a pagare il 60% delle spese della casa famigliare ed € 400 mensili alla moglie, aveva validità temporanea.
La sua domanda è sempre stata quella di non riconoscere alcun assegno alla moglie, in virtù del sostanziale equilibrio economico dei coniugi, dovendosi attribuire alla sig.ra CP_1
pagina 6 di 14 casalinga per scelta, un patrimonio di circa € 400.000, in polizze e fondi oltre ad immobili e contributi regionali e statali mensili.
Afferma che il Tribunale non ha computato nel patrimonio della le polizze vita a lei CP_1 intestate, acquistate col denaro di , l'immobile assegnatole (ampia villa in Calcinato), CP_2 le entrate per l'assegno unico e per la qualità di caregiver principale, le proprietà immobiliari e i titoli cointestati ai coniugi per € 170.000 circa.
Sostiene, peraltro, che la ha da tempo dismesso il ruolo di casalinga: la figlia CP_1
ES è maggiorenne e autonoma e è assistita per tutto il giorno da enti e CP_2
associazioni che se ne curano in modo onnicomprensivo, lasciano alla madre – come al padre
– il tempo di dedicarsi a qualsiasi attività lavorativa, anche part time.
L'appellata chiede che l'appello sia dichiarato inammissibile, essendo inammissibile in sede di separazione la domanda di rimozione di un genitore dall'amministrazione ex art. 334
c.c.
Afferma che la competenza per un'eventuale sua rimozione dall'amministrazione del patrimonio di sarebbe del Giudice Tutelare e il giudice di primo grado ha potuto CP_2 provvedere al riguardo solo perché ha recepito l'accordo tra le parti.
Nel merito, ritiene l'appello infondato. Ricorda che la Corte di Cassazione, ex art. 1322 c.c., riconosce l'esistenza dell'autonomia privata all'interno del diritto di famiglia e qualifica gli accordi presi tra le parti come contratti atipici, dunque il giudice di primo grado, preso atto degli accordi fra i coniugi nel 2020 e nel 2022, per lasciare a lei la gestione della pensione della figlia, dapprima senza rendiconto e poi con rendiconto limitato, si è attenuto a questa previsione.
Contesta le accuse di mala gestio, affermando di essersi sempre occupata autonomamente di
, sotto ogni aspetto, tutelando i suoi interessi. CP_2
Precisa di aver prodotto spontaneamente un resoconto delle Poste Italiane inerente i fondi assicurativi intestati a sé medesima per entrambe le figlie e afferma che la documentazione agli atti dimostra che gli investimenti scelti da lei hanno dato buoni rendimenti.
Giustifica la scelta di fare investimenti in polizze assicurative, in cui vi è anche una parte azionaria, e non soltanto in buoni postali, obbligazionari, per poter beneficiare delle fluttuazioni in positivo della borsa ed ottenere maggiori rendimenti, come è stato.
pagina 7 di 14 Afferma che gli investimenti in polizze assicurative possono essere intestati soltanto a soggetti maggiorenni, motivo per cui li ha intestati a sé medesima.
Sottolinea che la correttezza di tale modalità di gestione e la sua buona fede emergono dal fatto che anche per la figlia ES ha gestito le cose nel medesimo modo adottato per
, smobilizzando, poi, le somme dagli investimenti in cui erano allocate e dando il CP_2
ricavato a ES, una volta che quest'ultima è diventata maggiorenne.
Precisa che, dal 2022 in poi il non ha mosso contestazione alcuna sulla Pt_1
rendicontazione da lei condivisa, inerente alle sole spese per cure, medicinali e terapie, come concordato, dunque non si capisce perché in giudizio sostenga che l'accordo del 2022 è revocato.
Ritiene che l'accordo tra i coniugi sul modus operandi sia provato anche dal fatto che il marito ha dato il consenso per lasciare lei come care giver di , inoltre c'è un libretto CP_2
cointestato a nome dei coniugi creato ed alimentato con soldi della figlia minore . CP_2
Ritiene dovuto il mantenimento a suo favore, dato che, nell'accordo del 27/09/2022 era previsto che il avrebbe concorso in misura del 60% alle spese di gestione della casa Pt_1
coniugale, ma il giudice di prime cure ha rilevato che la clausola ha incrementato la litigiosità tra le parti, pertanto, l'ha eliminata con conseguente aumento del contributo al mantenimento separativo in € 550,00 mensili.
Afferma di avere un patrimonio in polizze pari attualmente solo ad € 62.199,63 (all. 3), non potendosi calcolare a suo favore le polizze contratte con i soldi di e solo CP_2
fiduciariamente a lei intestate, inoltre ci sono titoli cointestati col coniuge, per un valore che il indica in complessivi € 175.000,00, ma si tratta di una valutazione risalente all'anno Pt_1
2021, quindi, inconferente.
Precisa che ci sono altri titoli cointestati per un totale di € 134.481,83 (v.di all. 6) dei quali, però, il sostiene di essere l'esclusivo intestatario. Pt_1
Sottolinea che l'emolumento di care giver le è riconosciuto soltanto fino a giugno 2025, poi, quando andrà al CDD, detto emolumento verrà revocato, come comunicato CP_2 dall'Assistente Sociale (all. 7).
Inoltre, afferma che l'incremento dell'assegno a suo favore di € 150, rispetto agli € 400 già concordati col marito, non è assolutamente sufficiente per coprire i costi delle bollette di pagina 8 di 14 acqua, luce e gas, prima pagati dal marito, atteso lo storico di tali costi. da lei sostenuti dalla pronuncia ad oggi, pari ad un totale di € 4.382,95.
Ricorda di aver depositato la dichiarazione dei redditi 2024 e finanziaria, ad integrazione di quella già depositata in sede di separazione, nonché gli estratti conto degli ultimi tre anni, oltre al libretto di circolazione dell'autovettura di sua proprietà, mentre sottolinea che il sig. non ha depositato la documentazione richiesta dall'art. 473-bis.12 cpc, in violazione Pt_1 dei doveri di collaborazione e lealtà di cui all'art. 473 bis.18 cpc. e chiede che la Corte tenga in debita considerazione tale comportamento di parte ricorrente ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e ai fini della condanna alle spese, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La Curatrice speciale della minore si è costituita, chiedendo in primo luogo, alla Corte di acquisire una relazione da parte del Servizio Sociale. All'udienza successiva, in data
04.02.2025, le parti hanno chiesto un rinvio, auspicando di trovare una soluzione conciliativa, anche col supporto della curatrice speciale, ma la trattativa non è andata a buon fine.
Con memoria 26.03.2025, la Curatrice speciale della minore ha fatto una relazione sull'attività svolta, anche riguardo all'accertamento dell'entità e composizione del patrimonio della minore, che ha dichiarato: “si aggira intorno ad Euro 209.035,34 circa”, di cui polizze intestate fiduciariamente alla signora con beneficiaria , per un capitale CP_1 CP_2
maturato pari ad Euro 152.071,42 e ha affermato di non voler assumere l'incarico di curatrice speciale sostanziale e del patrimonio di , per i seguenti motivi: CP_2
-il compenso non pare sostenibile dalle parti;
-i genitori paiono non aver ancora compreso cosa comporterebbe la sua nomina a curatrice sostanziale e patrimoniale della minore, né cosa comporterà la nomina, in futuro, di un ADS, ossia il fatto che questi soggetti terzi non sono arbitri del conflitto tra i genitori, ma “si sostituiscono ai genitori in tutto e per tutto, privando gli stessi di qualsiasi potere decisionale rispetto alla figlia”;
-la forte conflittualità tra i genitori non le permetterebbe di lavorare con la serenità necessaria nell'interesse di . CP_2
Peraltro, ha segnalato che compirà 18 anni il 14.08.2026, dunque la nomina di un CP_2
curatore sostanziale avrebbe breve durata, dovendo, dalla maggiore età di , essere CP_2
sostituito da un amministratore di sostegno.
Ha formulato le seguenti proposte:
pagina 9 di 14 “Qualora possa essere utile a ridurre il conflitto, la signora potrebbe garantire la CP_1
sua volontà di rimettere nella disponibilità di le somme oggetto di investimento CP_2
mediante verbalizzazione in udienza, individuando i legali delle garanzie che possano essere condivise dai propri assistiti fino alla nomina di un ADS al compimento della maggiore età della minore
Evitando così doppi ricorsi e il possibile passaggio di denaro da prodotti per minore a prodotti per persone maggiorenni.
2. Sulla base della suddetta proposta ne discende che: le parti, con l'aiuto dei Servizi Sociali territoriali, potrebbero depositare il ricorso congiunto per ADS al GT di BR rappresentando la situazione personale e patrimoniale di , chiedendo la nomina di un CP_2
ADS il cui nominativo è contenuto nella lista degli Avvocati disponibili al ruolo. Tanto a ciò si arriverebbe con tutta probabilità a prescindere dalla loro volontà! Quindi sarebbe inutile il protrarsi del conflitto anche innanzi al GT.
3. In mancanza di accordo, se le parti intendono insistere con la nomina di un curatore sostanziale e patrimoniale a beneficio di devono essere dichiarati obbligati a pagare CP_2
il compenso secondo la tabella allegata ed in uso presso il Tribunale Ordinario di BR, previo accertamento da parte dell'Autorità adita che abbiano compreso esattamente cosa comporta la nomina in termini di poteri decisionali.
4. Inoltre, devono dichiarare il loro impegno a sostenere i costi per l'apertura di procedimento innanzi al GT per la specifica dei poteri alla curatrice speciale e anche poi quelli per l'apertura di procedimento innanzi al GT per la nomina di ADS.”
Non essendosi trovata una soluzione conciliativa, ciascuna parte ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
La Corte osserva che i servizi sociali, nella relazione 4.12.2024, hanno evidenziato la grave conflittualità tra i genitori, che pregiudica , rilevando che i genitori non si parlano, al CP_2
punto da non comunicarsi, a volte, neppure se è stata o meno somministrata la terapia alla figlia;
hanno sottolineato che il in particolare, è critico e oppositivo nei confronti Pt_1
della che, dunque, sentendosi criticata, evita di comunicare e ciascun genitore CP_1 manifesta la disapprovazione nei confronti dell'altro, anche davanti alla figlia.
Tale elevata conflittualità ha impedito anche nel corso del presente giudizio di trovare una soluzione conciliativa e ha fatto sì che la curatrice speciale negasse la propria disponibilità a pagina 10 di 14 svolgere il ruolo di curatrice sostanziale della minore, seppure per un tempo limitato, in attesa che fosse possibile la nomina di un amministratore di sostegno, al raggiungimento della maggiore età da parte di . CP_2
Ciascuna delle parti è rimasta ferma sulle sue posizioni, si esaminano, dunque i motivi di appello:
- quanto al primo motivo, l'impugnazione è ammissibile, perché, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c.: “…Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli
330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione…” e, ai sensi dell'art. 334 c.c.: “ Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale [38, 51] può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione [337] o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa, e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale [324].
L'amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori.”
Questa Corte, dunque, può decidere in merito alla domanda di rimozione della Sig.ra CP_1 dell'amministrazione dei beni della minore, ma, nel merito, non vi sono ragioni per farlo, in quanto le critiche mosse dal padre all'amministrazione del patrimonio di da parte CP_2
della madre si sono rivelate infondate, perché il patrimonio è stato conservato, come rilevato anche dalla curatrice speciale della minore.
La scelta di investire buona parte del patrimonio in polizze intestate alla Sig.ra con CP_1
beneficiaria , come risulta documentalmente, è stata fatta tra il 2009 e giugno 2019, in CP_2
costanza di matrimonio e prima della rottura della coppia coniugale, avvenuta a fine 2019, pertanto, come rilevato dal tribunale, deve presumersi la sussistenza di un accordo tra i genitori di effettuare i menzionati investimenti nelle modalità indicate e l'appellante non ha fornito prova contraria, peraltro, tali investimenti non si sono rivelati economicamente pregiudizievoli.
La formale intestazione delle polizze alla madre (non essendo intestabili a soggetto minorenne) non integra un'appropriazione di beni della minore, considerato che la Sig.ra ha sempre riconosciuto e dichiarato in atti il carattere fiduciario dell'intestazione a lei CP_1
e la mera possibilità, in astratto, che la madre modifichi il beneficiario o riscatti le polizze,
pagina 11 di 14 ove possibile, per intascarne il ricavato e sottrarlo a non giustifica la revoca del CP_2
potere di amministrazione alla madre, che non ha mai dato motivo di sospettare della sua buona fede e volontà di agire nell'interesse della figlia.
Come stabilito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 18777/2018: “La rimozione, per "mala gestio", di uno o di entrambi i genitori dall'amministrazione del patrimonio del figlio minore, ai sensi dell'art.334 c.c., presuppone la realizzazione di condotte concretamente pregiudizievoli per il minore o tali da rendere serio e concreto il rischio patrimoniale secondo una valutazione improntata a criteri di oggettività, non essendo sufficienti situazioni di pericolo meramente potenziale o fondate su convinzioni o interessi soggettivi di colui che reclami l'intervento del giudice.”
- Sul secondo motivo di impugnazione, la Corte osserva che l'autorizzazione data alla madre ad utilizzare la pensione di inabilità di per provvedere al suo mantenimento, nella CP_2 misura massima di € 1.000,00 mensili, con obbligo di rendicontare mensilmente al padre le sole spese per terapie e medicinali non esenti è correttamente giustificata in virtù della mansione della madre di “principale care-giver di ”, svolta su accordo delle parti. CP_2
Ai sensi dell'art. 320 c.c., i genitori possono compiere disgiuntamente gli atti di ordinaria amministrazione e in tale ambito rimane l'utilizzo di un importo limitato ad € 1.000 mensili, considerate le particolari esigenze di , peraltro il non ha provato un uso di tale CP_2 Pt_1
somma, da parte della che non sia a favore della figlia, tale da giustificare una CP_1
modifica del provvedimento.
- Sul terzo motivo di impugnazione, occorre considerare che, come rilevato dal tribunale, la separazione dei coniugi non estingue il vincolo coniugale, permanendo, quindi, l'obbligo di assistenza materiale stabilito dai coniugi nell'indirizzo della vita matrimoniale.
Il Sig. non contesta l'affermazione del Tribunale riguardo al suo reddito di circa € Pt_1
2.000 netti mensili, oltre ad € 900,00 mensili a titolo di introiti da locazione di due immobili di sua proprietà, la proprietà della casa familiare (assegnata alla moglie) e l'assenza di oneri locatizi a suo carico, vivendo lui in immobile datogli in comodato dal padre.
Lamenta che: “ Il Tribunale non ha computato nel patrimonio della le polizze vita a CP_1 lei intestate, l'immobile assegnatole e altre voci d'entrata…dovendosi attribuire alla casalinga (per scelta)” sig.ra un patrimonio di circa 400.000,00 in polizze e fondi CP_1 oltre ad immobili e contributi regionali e statali mensili”, ma pretende, erroneamente, di pagina 12 di 14 computare nel patrimonio della anche le polizze che la stessa si è intestata CP_1
fiduciariamente, delle quali non può disporre, essendo acquistate con denaro da conservare per le esigenze di , che ne è beneficiaria, inoltre fa un generico riferimento a proprietà CP_2
immobiliari della moglie, che non risultano dalla dichiarazione dei redditi della CP_1
L'appellante erra, inoltre, nell'affermare che “la sig.ra non gode di un reddito da CP_1 lavoro per sua scelta”, in quanto i coniugi hanno avuto due figlie, una delle quali gravemente disabile, e si deve presumere che la decisione di sacrificare le possibilità lavorative della madre a favore della cura delle figlie sia stata assunta congiuntamente, nell'interesse della famiglia intera, dunque non si può negare che oggi, a cinquantatré anni, l'appellata risulti priva di specifica capacità lavorativa senza sua colpa, per aver svolto dal 1997 attività di casalinga.
È vero, infine, che la Sig.ra è assegnataria della casa familiare di proprietà del marito, CP_1
ma deve farsi carico integrale delle spese di manutenzione ordinaria e utenze.
In conclusione, considerato il reddito dell'appellante, il contributo minimo, di soli € 200 mensili a suo carico per il mantenimento ordinario di e la situazione economica CP_2 dell'appellata, priva di reddito lavorativo, appare congruo il contributo di € 550 mensili posto a carico del per il mantenimento della moglie dalla sentenza impugnata. Pt_1
L'appello deve essere, quindi, rigettato.
Incarico ai servizi sociali
Considerata la persistente grave conflittualità tra i coniugi, causa di pregiudizio alla minore e la difficoltà riscontrata nel presente giudizio nel trovare una soluzione alternativa all'attuale, affidando a un terzo l'amministrazione dei beni di , come segnalato nella relazione CP_2
della curatrice della minore in data 26.03.2025 e considerato il breve tempo ormai mancante al raggiungimento della maggiore età di , la Corte invita i genitori ad avviare, senza CP_2
dilazione, la procedura per la nomina di un amministratore di sostegno a , scelto tra gli CP_2 avvocati iscritti nelle liste degli amministratori di sostegno in uso presso il Tribunale di
BR e che assumerà l'incarico appena compirà 18 anni, il 14 agosto 2026; CP_2
incarica i competenti Servizi Sociali di monitorare in via amministrativa il nucleo familiare fino al raggiungimento della maggiore età di , rivalutando periodicamente le CP_2
condizioni della minore;
demanda al Servizio la decisione sull'eventuale presa in carico di presso la competente NPI;
onera il Servizio di attivarsi direttamente, visto l'art. 406 CP_2
pagina 13 di 14 comma 3° c.c., per proporre il ricorso ex art. 407 c.c. al Giudice Tutelare per la nomina di un
Amministratore di Sostegno a beneficio di , salvo che i genitori diano prova di aver CP_2
depositato loro il ricorso entro il 31.01.2026.
Le spese seguono la soccombenza e restano a carico dell'appellante, liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e succ. modif.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di BR, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello avverso la sentenza n. 444/2024 del Tribunale di BR.
Incarica i competenti Servizi Sociali di monitorare in via amministrativa il nucleo familiare fino al raggiungimento della maggiore età di , il 14 agosto 2026, con attribuzione dei CP_2
compiti e oneri indicati in motivazione.
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata e alla curatrice speciale della minore le spese del presente grado, che si liquidano, per ciascuna parte, in € 9.991 per competenze, di cui €
2.058 per la fase di studio, € 1.418 per la fase introduttiva, € 3.045 per la fase di trattazione ed
€ 3.470 per la fase decisionale.
Sussistono i presupposti perché l'appellante sia tenuto a pagare il doppio del Contributo
Unificato ex art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012.
Si comunichi alle parti e ai servizi sociali.
Così deciso in BR, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE ausiliario est. IL PRESIDENTE
SI ES AR AZ CO
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