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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/11/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
in persona dei magistrati:
Dr. ET OR - Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani - Consigliera
Dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 711 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
in Parte_1 persona del liquidatore pro tempore, corrente in Francavilla al
Mare, e rappresentati e Parte_1 Parte_2 difesi dall'Avv. Daniele Cozza come da procura allegata all'atto di citazione in appello
- appellanti
E
con sede legale in Torino, in persona Controparte_1 della mandataria , con sede legale in Milano, Controparte_2 in persona del dr. , rappresentata e difesa dagli Controparte_3 Avv. Paolo Manzato ed Alessandro Garrione, come da procura alle liti in calce all'atto di costituzione
- appellata
E
, con sede in Conegliano (TV), e Controparte_4 [...]
con sede in Conegliano (TV) e, per esse, quale CP_5 mandataria con sede legale in Milano in Controparte_2 persona del dr. nella sua qualità di Controparte_6 procuratore, rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Ranchino come da procura in calce alla comparsa di costituzione
- intervenute
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 37 del
Tribunale Ordinario di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, pubblicata in data 21/03/2023 in materia di leasing immobiliare
Conclusioni degli appellanti
“Piaccia alla Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza,
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 37/2023, Repert. n. 88/2023 del
Tribunale di Chieti Sezione Distaccata di Ortona RG n. 243/2021 pubblicata in data 21.03.2023, accogliere tutte le seguenti conclusioni:
- accertare la nullità del contratto di locazione finanziaria ex art 117 TUB per indeterminatezza del tasso di interesse applicato, per indeterminatezza dei criteri di loro quantificazione e per inesistenza del relativo piano di ammortamento così come rappresentato in narrativa conseguentemente rideterminare il tasso di interesse dovuto alla luce della disposizione di cui all'art 117, 7° comma, TUB;
- accertare la errata indicazione del “Tasso Leasing” in contratto e conseguentemente rideterminare il tasso di interesse dovuto alla luce della disposizione di cui all'art 117, 7° comma,
TUB;
- accertare la mancata indicazione del TAEG in contratto e conseguentemente rideterminare il tasso di interesse dovuto alla luce della disposizione di cui all'art 117, 7° comma, TUB;
- accertare l'eccepita indeterminatezza del tasso di interesse in relazione alla applicazione del piano di ammortamento alla francese per violazione della forma scritta prevista ad substantiam dall' 117, co. 4, TUB per gli interessi ultralegali
e conseguentemente rideterminare il tasso di interesse dovuto alla luce delle disposizione di cui all'art 117, 7° comma, TUB;
- accertare l'entità degli interessi di mora effettivamente pattuiti, percepiti e richiesti dalla Controparte_7 in conformità a quanto disposto dalla Legge n. 108/1996 e, in caso di superamento delle soglie di riferimento, rideterminare le somme effettivamente dovute dagli attori sulla scorta dei principi di cui alle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 19597 del 18/9/2020;
- accertare e dichiarare la usurarietà del TAEG del contratto conseguente alla rinegoziazione del 18.07.2018 e conseguentemente rideterminare le somme effettivamente dovute dagli attori ai sensi e per gli effetti dell'art.lo 1815 cc;
- alla luce di quanto sopra, e di tutto quanto esposto, determinare la attualità del saldo del contratto di locazione finanziaria sottoscritto dall'attore, ed operare la compensazione legale, con le somme pretese da convenuta, CP_7 in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
- il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio per i quali lo scrivente difensore si dichiara antistatario”
Conclusioni dell'appellata Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello dell'Aquila, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria:
Rigettare l'appello proposto nell'interesse della società
[...]
, della sig.ra Parte_1 Parte_1
e del sig. avverso la sentenza n. 37/2023, Parte_2 pubblicata il 21.03.2023, in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa, e per
l'effetto, confermare la sentenza n. 37/2023, emessa dal
Tribunale di Chieti – Sezione distaccata di Ortona - all'esito del giudizio, di cui R.G. n. 243/2021. Con vittoria di spese e competenze del giudizio di entrambi i gradi”
Conclusioni delle intervenute e Controparte_4 [...]
CP_5
“Vogli l'Ecc.Ma Corte d'Appello adita contrariis reiectis:
1. Rigettare l'appello proposto nell'interesse della società
della sig.ra Parte_1 Parte_1
e del sig. avverso la sentenza n.
[...] Parte_2
37/2023, pubblicata il 21.03.2023, in quanto infondato in fatto
e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa, e per
l'effetto, confermare la sentenza n. 37/2023, emessa dal
Tribunale di Chieti – Sezione distaccata di Ortona - all'esito del giudizio, di cui R.G. n. 243/2021.
2.Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 37 pubblicata in data 21/03/2023 il
Tribunale Ordinario di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, rigettava le domande proposte da Parte_1
quale utilizzatrice, e
[...] Parte_1 Parte_2
, quali fideiussori, nei confronti di
[...] Controparte_1
aventi ad oggetto la rideterminazione del saldo del
[...] contratto di leasing immobiliare n. 909782 stipulato in data
9/12/2008 con poi incorporata da CP_8 [...]
a sua volta incorporato da Controparte_9 Controparte_1 avente ad oggetto un bene immobile sito in Francavilla al Mare per il corrispettivo di € 561.000,00, previo accertamento dell'indeterminatezza del tasso leasing, della mancata indicazione del TAEG, dell'illegittima applicazione dell'anatocistico nel piano di ammortamento alla francese, dell'illegittimità delle modalità di determinazione del tasso di interesse in base all'indice Euribor e dell'usurarietà dei tassi applicati.
1.1. Il Tribunale condannava inoltre gli attori a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate sulla base del valore della causa pari ad € 411.231,12, corrispondente all'importo degli interessi e delle commissioni che gli attori avevano ritenute non dovute, ottenuto dalla differenza tra il corrispettivo totale dell'operazione finanziaria, pari ad €
972.231,12 ed il costo di acquisto del bene pari ad € 561.000,00,
e poneva a carico degli attori le spese della consulenza tecnica espletata.
1.2. Il giudice esponeva che gli attori avevano riferito che la aveva stipulato con la convenuta un Parte_1 contratto di leasing immobiliare per l'acquisto di un bene immobile sito in Francavilla al Mare per il corrispettivo di € 561.000,00 mediante un finanziamento concesso da CP_8 da rimborsarsi in 216 rate mensili dell'importo di € 4.501,07 ciascuna, per un importo totale di € 972.231,12, al tasso annuo nominale del 7,60%, indicizzato al tasso EURIBOR 3 mesi con divisore 365/360 ed un valore base del 5,1550%, previsione di un tasso di mora pari al TEGM aumentato del 50%; avevano lamentato l'indeterminatezza del tasso leasing, indicato in un importo inferiore a quello applicato, la mancata indicazione nel contratto del TAEG/ISC, l'indeterminatezza dei tassi applicati per effetto del sistema di ammortamento alla francese, non oggetto di pattuizione e producente effetti anatocistici,
l'illegittimità delle modalità di determinazione del tasso di interesse in base all'indice EURIBOR per l'indebita manipolazione di tale tasso e l'usurarietà dei tassi applicati, ed avevano chiesto la rideterminazione di quanto dovuto alla banca mediante espunzione degli importi non dovuti.
1.3. Il Tribunale riferiva che si era Controparte_1 costituita in giudizio contestando le domande degli attori e chiedendone il rigetto.
1.4. Il giudice rilevava che l'erronea o la mancata indicazione nel contratto dell'Indicatore Sintetico di Costo
(ISC) non inficiava la validità delle pattuizioni del tasso di interesse, giacché l'ISC non è un tasso, ma un mero indicatore, previsto dalla normativa vigente ai fini della trasparenza bancaria, con conseguente inapplicabilità dell'art. 117 TUB, avendo il legislatore previsto la sanzione di nullità in caso di
Part difformità tra e TAEG dichiarati ed ISC e TAEG applicati solo per i contratti conclusi con i consumatori;
che inoltre gli attori non avevano fornito nessuna prova che la concedente avesse pubblicizzato tassi leasing inferiori a quelli applicati;
che nel contratto erano chiaramente indicati gli elementi da cui desumere il piano di ammortamento, facilmente elaborato dal consulente tecnico d'ufficio; che il sistema di ammortamento alla francese non determina effetti anatocistici in quanto gli interessi non vengono capitalizzati, ma sono calcolati solo sulla quota residua di capitale;
che la Commissione europea aveva accertato che l'accordo illecito fra le banche per la determinazione del tasso Euribor aveva avuto durata dal
29/09/2005 al 30/05/2008, mentre il contratto di leasing oggetto di causa era stato stipulato in data 9/12/2008, quindi in epoca successiva;
che il consulente tecnico d'ufficio aveva accertato che il tasso degli interessi corrispettivi era inferiore al tasso soglia;
che in ordine al tasso degli interessi moratori il consulente aveva elaborato due calcoli diversi e nel secondo aveva ritenuto superato il tasso soglia avendo aggiunto al tasso pattuito l'aliquota del 15% prevista per le spese di gestione pratiche in precontenzioso/contenzioso; che tale secondo conteggio era erroneo, tenuto conto che le spese sommate rappresentavano una voce meramente eventuale, assimilabile alla commissione per estinzione anticipata, non computabile ai fini del calcolo del tasso di interesse rilevante per l'usura; che per gli attori non avevano formulato nessuna censura con riguardo alle rinegoziazioni del contratto originario concluse nel 2018; che pertanto l'esame da parte del consulente tecnico d'ufficio dell'usurarietà degli interessi corrispettivi pattuiti a seguito di tali rinegoziazioni violava il disposto di cui all'art. 112
c.p.c.; che peraltro era errato il criterio utilizzato dal consulente per il calcolo del tasso di interesse, giacché il perito avrebbe dovuto tenere conto esclusivamente del capitale residuo al momento della rinegoziazione, come osservato dal consulente di parte convenuta, mentre aveva rielaborato il piano di ammortamento in base alle nuove condizioni partendo dal momento della stipula del contratto originario. 2. Con atto di citazione notificato il 23/06/2023
[...] ed i sig.ri Parte_1
e proponevano appello Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza sopra indicata sulla base di tre motivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
2.1. Si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame.
2.2. Intervenivano nel giudizio e Controparte_4
quali cessionarie del credito e dei beni Controparte_5 oggetto di causa a seguito di cessione da parte di
[...] ai sensi dell'art. 58 TUB, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
2.3 La causa veniva rinviata per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con assegnazione dei termini di legge alle parti per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali.
2.3.1. Le parti provvedevano al deposito di memorie nei termini assegnati e nella comparsa conclusionale gli appellanti, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 15130 del 2024, dichiaravano di rinunciare alle doglianze relative al sistema di ammortamento alla francese di indeterminatezza del tasso di interesse per la capitalizzazione composta delle rate e di assenza di indicazione del tasso annuo effettivo.
2.3.2. L'udienza di discussione della causa del 18/3/2025 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., e nelle note depositate le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.
2.3.3. Con ordinanza in data 20/3/2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione. 3. Nelle note depositate il 1°/12/2023 e nei successivi scritti difensivi gli appellanti hanno contestato la legittimazione di e di Controparte_5 Controparte_4
deducendo che la documentazione prodotta dalle
[...] intervenute non era sufficiente ad attestare che il contratto di leasing per cui è causa fosse oggetto della cessione di credito intercorsa con non essendovi nell'avviso Controparte_7 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24/12/2022 nessun riferimento al contratto di leasing sottoscritto da Pt_1
[...]
3.1. La contestazione è infondata.
3.2. La Corte di cassazione ha più volte affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. n. 21821 del 2023, Cass.
n. 31188 del 2017).
3.2.1. Nel caso in esame dall'avviso pubblicato sul foglio inserzioni n. 149 della Gazzetta Ufficiale del 24/12/2022 risulta che con contratto in data 2/12/2022 Controparte_5 ha acquistato da a titolo oneroso e pro Controparte_7 soluto, ai sensi della legge sulla cartolarizzazione, tutti i crediti vantati da derivanti da contratti di Controparte_7 locazione finanziaria stipulati fra il 1°/10/1955 ed il
31/12/2021 oggetto di risoluzione o scioglimento o comunque esigibili, vantati nei confronti di debitori classificati come inadempienze probabili o in sofferenza. 3.2.2. Nella stessa Gazzetta Ufficiale è pubblicato l'avviso che con contratto sottoscritto il 19/12/2022 fra
[...]
e Controparte_1 Controparte_5 Controparte_4 quest'ultima ha acquistato i rapporti giuridici ed i beni oggetto dei contratti di leasing i cui crediti erano stati trasferiti da a Controparte_1 Controparte_5
3.3. Tenuto conto che il contratto di leasing immobiliare oggetto di causa risulta stipulato il 9/12/2008, quindi nel periodo considerato, e che con lettera del 19/1/2021
[...]
aveva comunicato agli odierni appellanti la risoluzione CP_1 del contratto di leasing per grave inadempimento ed aveva loro intimato il pagamento della somma ancora dovuta di euro
52.144,92, risulta che i debitori erano in grado di comprendere dalla sola lettura dei due avvisi che il loro credito era stato oggetto di cessione a e che il bene immobile Controparte_5 oggetto del contratto era stato trasferito a Controparte_4
[...]
4. Venendo all'esame dell'appello, con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano che il giudice di primo grado non aveva esaminato la loro doglianza relativa alla indeterminatezza del tasso di interesse pattuito, essendosi limitato ad esaminare la censura relativa alla mancata indicazione dell' Pt_4
. Ribadiscono che nel contratto risultava pattuito un
[...] tasso leasing pari al 7,60%, mentre il loro consulente di parte aveva accertato che il tasso effettivamente applicato era pari al 7,8887% e deducono che l'indicazione di un tasso inferiore a quello realmente applicato comportava la violazione degli artt.
1284, 1346, 1347 e 1375 c.c.
4.2. Argomentano inoltre che il giudice di primo grado aveva confuso il tasso leasing con l'ISC (TAEG), che rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito ed esprime, in termini percentuali rispetto al capitale erogato, il costo totale effettivo del credito a carico del cliente.
4.2.1. Gli appellanti deducono che l'obbligo di indicare Part l' era stato imposto con delibera CICR del 2003 ed era stato escluso per i contratti di leasing con le Disposizioni della
Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29/7/2009; ne conseguiva che, essendo stato sottoscritto il contratto nel 2008, la mancata indicazione
Part dell' comportava la nullità della pattuizione dei tassi e l'applicazione dell'art.117 TUB.
Part 4.2.2. Rilevano inoltre che la mancata indicazione dell' comportava la violazione di una norma imperativa in quanto
Part l'inserimento in contratto dell' è posto a presidio di interessi pubblici di trasparenza.
5. Il motivo è infondato.
5.1. Per ciò che attiene al tasso nominale, indicato nel contratto nella misura del 7,60%, il consulente tecnico d'ufficio non ha riscontrato nessuna anomalia nell'applicazione da parte della banca e la censura degli appellanti, secondo cui nella realtà il tasso nominale effettivamente applicato era superiore, nasce dalla tesi secondo cui il piano di ammortamento alla francese, comportando per il finanziatore una maggiore redditività di quello cosiddetto all'italiana, che prevede la restituzione di una quota costante di interessi nelle singole rate, celerebbe l'applicazione di un tasso di interesse superiore a quello pattuito, tesi questa peraltro abbandonata dagli appellanti nella comparsa conclusionale con riferimento al secondo motivo di appello.
5.2. Infondata è anche la censura relativa alla mancata Part indicazione nel contratto dell' , calcolato dal consulente nella percentuale dell'8,1622%. 5.3. Nel contratto in esame sono indicati il totale dell'importo finanziato, le spese, l'anticipo versato, l'importo e il numero dei canoni periodici, la data in cui sono iniziati i versamenti dei canoni, l'importo dell'opzione finale, il tasso di indicizzazione.
5.4. Correttamente il giudice di primo grado ha evidenziato che il TAEG/ISC è un mero indicatore volto a rendere noto il costo del finanziamento a fini di trasparenza ed informazione.
Ne consegue che la sua erronea indicazione o la sua mancanza non inficia la validità delle condizioni contrattuali da cui desumere il costo del finanziamento.
5.4.1. In tal senso si è espressa la giurisprudenza della Part Suprema Corte, secondo la quale “l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di "tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento l'art.
117, comma 6, TUB” (vedi Cass. n. 4597 del 2023, Cass. n. 14000 del 2023, Cass. n. 39169 del 2021).
5.5. Sul punto va anche osservato che il legislatore ha specificamente previsto nell'art. 125 bis, comma 6, TUB la nullità delle clausole contrattuali contenute nei contratti di credito ai consumatori relative a costi non inclusi o inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato, con conseguente applicazione dei tassi sostituiti previsti dall'art. 117 TUB, ma tale norma non è applicabile nell'ipotesi in esame sia perché introdotta con d.lgs. del 13/8/2010, n. 141, successivamente alla stipula del contratto in esame, sia perché nel caso di specie non si tratta di credito al consumo.
5.6. Neanche risulta applicabile il comma 6 dell'art. 117
TUB, giacché tale norma riguarda ipotesi di divergenza delle clausole contrattuali rispetto a quanto pubblicizzato, mentre nella specie la doglianza degli appellanti riguarda la mancata indicazione nel contratto del TAEG senza alcuna allegazione di quanto pubblicizzato dalla banca in merito al costo dei finanziamenti concessi.
6. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano che il giudice di primo grado ha erroneamente rigettato le loro doglianze in ordine al piano di ammortamento alla francese.
6.1. Gli appellanti argomentano che nel contratto non era pattuita l'adozione di tale sistema di ammortamento, non essendo precisato il tipo di ammortamento utilizzato dalla banca e non essendo allegato al contratto il piano di ammortamento.
6.2. Come detto, in sede di comparsa conclusionale gli appellanti hanno dichiarato di rinunciare alla contestazione di nullità per indeterminatezza del tasso leasing per l'applicazione occulta della capitalizzazione composta degli interessi, quale effetto dell'ammortamento alla francese;
hanno infatti rilevato che tale censura doveva considerarsi superata alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 15130 del 2024.
7. In realtà alla luce della pronuncia sopra citata tutte le contestazioni degli appellanti in ordine al sistema di ammortamento alla francese risultano infondate, risultando confermato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito maggioritaria (si vedano, fra le tante, le sentenze di questa Corte n. 72 del 2020 e 738 del 2021).
7.1. Nel piano di ammortamento alla francese il rimborso avviene secondo rate costanti con quote di interessi decrescenti e quote di capitale crescenti. Gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente, per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
L'applicazione dell'interesse composto è quindi solo un metodo per il calcolo della rata e non provoca nessun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (oltre Cass. S.U. 15130 del 2024 si vedano anche
Cass. n. 27833 del 2023; Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020;
Cass. n. 34677/2022).
7.2. Le Sezioni Unite hanno escluso che l'omessa indicazione nel contratto del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di finanziamento, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c. tanto più quando, come nel caso in esame, il contratto contenga la chiara indicazione dell'importo erogato, della durata del finanziamento, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse.
7.3. La circostanza che il piano di ammortamento alla francese rende più oneroso il prestito rispetto al cosiddetto piano di ammortamento all'italiana (ove la quota di capitale di ogni singola rata è costante e variano gli interessi) non dipende da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante, calmierata nei primi anni, il che comporta la debenza di maggiori interessi corrispettivi da parte del cliente a favore del finanziatore per il differimento del termine di restituzione del capitale ricevuto.
In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide quindi sul tasso annuo nominale (TAN) indicato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), che risulta superiore al TAN per la fisiologica incidenza delle spese e non per un fenomeno anatocistico.
8. Con il terzo motivo di gravame gli appellanti evidenziano che il consulente tecnico d'ufficio aveva rilevato che il tasso moratorio pattuito nel contratto era pari al 26,22%, a fronte di un tasso soglia di mora per le operazioni di leasing di importo superiore a € 50.000,00 fissato per il quarto trimestre 2008 in misura pari al 14,37%.
8.1. Deducono che erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto che non andasse sommata al tasso di mora indicato nel contratto l'aliquota del 15% pattuita per le spese di precontenzioso/contenzioso; asseriscono che la sanzione di nullità delle pattuizioni usurarie deve applicarsi anche alle ipotesi di oneri solo eventuali, quali la commissione di estinzione anticipata, fermo restando che nel caso in esame il rapporto era entrato nella fase patologica, stante l'inadempimento di Parte_5
8.2. Gli appellanti rilevano inoltre che il consulente tecnico d'ufficio aveva esaminato anche le pattuizioni contenute nella rinegoziazione del contratto di leasing stipulata in data
18/7/2018 ed aveva rilevato che il TAEG pattuito in tale contratto era pari all'8,3307%, superiore rispetto alla soglia usuraria del terzo trimestre del 2018, pari all'8,0875%.
8.2.1. Gli appellanti deducono che il giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'usurarietà del tasso pattuito e che era corretta la metodologia di calcolo utilizzata dal consulente.
Chiedono pertanto di rideterminare il saldo dovuto alla banca previa dichiarazione di nullità di tutti i tassi pattuiti o, in subordine, previa dichiarazione di nullità della sola clausola relativa alla pattuizione del tasso di mora.
9. Il motivo è infondato.
9.1. Il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che secondo le pattuizioni contenute nel contratto stipulato il
9/12/2008 il tasso moratorio d'ingresso risultava pari all'11,22% (TEGM leasing per contratti di importo superiore ad euro 50.000,00, pari per il quarto trimestre del 2008 al 7,48%, maggiorato del 50%), ed era quindi inferiore al tasso soglia degli interessi di mora indicato per il periodo di riferimento nel 14,37%.
9.1.1. Ha poi ritenuto che al tasso di mora così determinato dovesse sommarsi l'aliquota dal 15% pattuita per il caso in cui la banca dovesse sostenere spese di precontenzioso/contenzioso,
e che quindi il tasso di mora fosse complessivamente pari al
26,22%, con superamento del tasso soglia.
9.2. Correttamente il giudice di primo grado ha disatteso tale ricostruzione.
9.2.1. L'aliquota del 15% per le spese di precontenzioso/contenzioso rappresenta infatti un onere meramente eventuale, assimilabile alla commissione per estinzione anticipata, non costituendo una spesa posta a carico del cliente in dipendenza dell'utilizzazione del finanziamento e legata alla durata del rapporto, bensì una spesa prevista solo in caso di recupero giudiziale del credito, che non può essere calcolata sull'intero capitale (sulla commissione per estinzione anticipata si veda Cass. n. 7352 del 2022).
9.2.2. Sul punto va anche evidenziato che le Istruzioni della Banca d'Italia aggiornate al febbraio 2006 escludevano espressamente dal calcolo del TAEG le spese legali e assimilate, fra cui quelle legale all'entrata del rapporto in contenzioso, fermo restando che nessuna prova hanno dato gli appellanti che l'aliquota predetta sia stata loro effettivamente addebitata.
9.3. Per quanto attiene alla dedotta usurarietà dei tassi di interesse corrispettivi pattuiti nel contratto rinegoziato in data 18/7/2018, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che l'esame della questione esulasse dall'oggetto del giudizio.
9.3.1. Gli odierni appellanti, infatti, in primo grado non hanno fatto nessun riferimento alle pattuizioni contenute nei due contratti stipulati il 5/1/2018 ed il 18/7/2018, con i quali rinegoziarono le condizioni pattuite nel contratto del
9/12/2009, stabilendo, nell'ultima rinegoziazione, la durata complessiva del rapporto in 243 mesi, il corrispettivo totale dovuto alla concedente nella misura di € 1.036.922,53; l'importo di 15 canoni residui con periodicità mensile di € 3.300,00, oltre ad IVA se dovuta, salvo indicizzazioni, dal 1°/11/2017 al
1°/1/2019, e l'importo di 121 canoni residui con periodicità mensile di € 4.293,24, oltre ad IVA se dovuta, salvo indicizzazioni, dal 1°/2/2019 al 1°/2/2029; il costo dell'opzione finale di acquisto in € 112.200,00 ed un tasso leasing pari al 7,2999%.
9.3.2. Il consulente tecnico d'ufficio rielaborò sulla base di tali nuove pattuizioni l'intero piano di ammortamento sin dall'inizio del rapporto nel dicembre del 2008, senza tenere conto dei canoni già versati, e calcolò il TAEG del finanziamento in misura pari all'8,3307%, superiore al tasso soglia del terzo trimestre del 2018, pari all'8,0875%.
9.3.3. Ferma l'erroneità del calcolo, già rilevata dal giudice di primo grado, non può estendersi al caso in esame la rilevabilità d'ufficio della nullità delle pattuizioni usurarie, tenuto conto che la censura di nullità andrebbe ad investire pattuizioni non censurate sotto nessun profilo dagli odierni appellanti e delle quali la controparte non ha chiesto l'applicazione, sicché il loro esame esula dall'oggetto del giudizio, come correttamente rilevato dal Tribunale (sui limiti della rilevabilità d'ufficio delle nullità, in particolare nel giudizio di appello, vedi Cass. S.U. n. 7294 del 2017; Cass.
S.U. n. 26242 del 2014; Cass. S.U. n. 26643 del 2014).
9.3.4. Proprio in materia di rilievo della nullità delle clausole contrattuali contenenti la pattuizione di interessi usurari la Corte di cassazione ha inoltre precisato che le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su allegazioni tempestive, che nel caso in esame sono state totalmente omesse dagli odierni appellanti in primo grado (vedi
Cass. n. 28983 del 2023).
9.4. Ne consegue l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345
c.p.c. della domanda di accertamento della nullità del contratto del 18/7/2018 proposta per la prima volta dagli appellanti in questo grado di giudizio.
10. Sulla base di quanto esposto l'appello proposto da
Parte_1
e deve essere Parte_1 Pt_2 Parte_2 integralmente rigettato.
11. Le spese del presente grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per le cause di valore compreso fra
260.000,01 e 560.000,00 euro, come correttamente indicato dal giudice di primo grado, esclusi i compensi per la fase di trattazione, che non si è svolta.
12. Va infine dato atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di una somma pari al contributo unificato dovuto per la proposizione della presente impugnazione, calcolato in base al valore effettivo della causa, come indicato in sede di liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere a le spese del presente grado di appello, Controparte_1 che liquida nell'importo di euro 14.239,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
3) condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere a ed a in solido fra Controparte_4 Controparte_5 loro, le spese del presente grado di appello, che liquida nell'importo di euro 14.239,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido fra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 7/11/2025
La Presidente est.
dr. ET OR
Dr. ET OR - Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani - Consigliera
Dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 711 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
in Parte_1 persona del liquidatore pro tempore, corrente in Francavilla al
Mare, e rappresentati e Parte_1 Parte_2 difesi dall'Avv. Daniele Cozza come da procura allegata all'atto di citazione in appello
- appellanti
E
con sede legale in Torino, in persona Controparte_1 della mandataria , con sede legale in Milano, Controparte_2 in persona del dr. , rappresentata e difesa dagli Controparte_3 Avv. Paolo Manzato ed Alessandro Garrione, come da procura alle liti in calce all'atto di costituzione
- appellata
E
, con sede in Conegliano (TV), e Controparte_4 [...]
con sede in Conegliano (TV) e, per esse, quale CP_5 mandataria con sede legale in Milano in Controparte_2 persona del dr. nella sua qualità di Controparte_6 procuratore, rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Ranchino come da procura in calce alla comparsa di costituzione
- intervenute
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 37 del
Tribunale Ordinario di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, pubblicata in data 21/03/2023 in materia di leasing immobiliare
Conclusioni degli appellanti
“Piaccia alla Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza,
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 37/2023, Repert. n. 88/2023 del
Tribunale di Chieti Sezione Distaccata di Ortona RG n. 243/2021 pubblicata in data 21.03.2023, accogliere tutte le seguenti conclusioni:
- accertare la nullità del contratto di locazione finanziaria ex art 117 TUB per indeterminatezza del tasso di interesse applicato, per indeterminatezza dei criteri di loro quantificazione e per inesistenza del relativo piano di ammortamento così come rappresentato in narrativa conseguentemente rideterminare il tasso di interesse dovuto alla luce della disposizione di cui all'art 117, 7° comma, TUB;
- accertare la errata indicazione del “Tasso Leasing” in contratto e conseguentemente rideterminare il tasso di interesse dovuto alla luce della disposizione di cui all'art 117, 7° comma,
TUB;
- accertare la mancata indicazione del TAEG in contratto e conseguentemente rideterminare il tasso di interesse dovuto alla luce della disposizione di cui all'art 117, 7° comma, TUB;
- accertare l'eccepita indeterminatezza del tasso di interesse in relazione alla applicazione del piano di ammortamento alla francese per violazione della forma scritta prevista ad substantiam dall' 117, co. 4, TUB per gli interessi ultralegali
e conseguentemente rideterminare il tasso di interesse dovuto alla luce delle disposizione di cui all'art 117, 7° comma, TUB;
- accertare l'entità degli interessi di mora effettivamente pattuiti, percepiti e richiesti dalla Controparte_7 in conformità a quanto disposto dalla Legge n. 108/1996 e, in caso di superamento delle soglie di riferimento, rideterminare le somme effettivamente dovute dagli attori sulla scorta dei principi di cui alle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 19597 del 18/9/2020;
- accertare e dichiarare la usurarietà del TAEG del contratto conseguente alla rinegoziazione del 18.07.2018 e conseguentemente rideterminare le somme effettivamente dovute dagli attori ai sensi e per gli effetti dell'art.lo 1815 cc;
- alla luce di quanto sopra, e di tutto quanto esposto, determinare la attualità del saldo del contratto di locazione finanziaria sottoscritto dall'attore, ed operare la compensazione legale, con le somme pretese da convenuta, CP_7 in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
- il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio per i quali lo scrivente difensore si dichiara antistatario”
Conclusioni dell'appellata Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello dell'Aquila, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria:
Rigettare l'appello proposto nell'interesse della società
[...]
, della sig.ra Parte_1 Parte_1
e del sig. avverso la sentenza n. 37/2023, Parte_2 pubblicata il 21.03.2023, in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa, e per
l'effetto, confermare la sentenza n. 37/2023, emessa dal
Tribunale di Chieti – Sezione distaccata di Ortona - all'esito del giudizio, di cui R.G. n. 243/2021. Con vittoria di spese e competenze del giudizio di entrambi i gradi”
Conclusioni delle intervenute e Controparte_4 [...]
CP_5
“Vogli l'Ecc.Ma Corte d'Appello adita contrariis reiectis:
1. Rigettare l'appello proposto nell'interesse della società
della sig.ra Parte_1 Parte_1
e del sig. avverso la sentenza n.
[...] Parte_2
37/2023, pubblicata il 21.03.2023, in quanto infondato in fatto
e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa, e per
l'effetto, confermare la sentenza n. 37/2023, emessa dal
Tribunale di Chieti – Sezione distaccata di Ortona - all'esito del giudizio, di cui R.G. n. 243/2021.
2.Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 37 pubblicata in data 21/03/2023 il
Tribunale Ordinario di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, rigettava le domande proposte da Parte_1
quale utilizzatrice, e
[...] Parte_1 Parte_2
, quali fideiussori, nei confronti di
[...] Controparte_1
aventi ad oggetto la rideterminazione del saldo del
[...] contratto di leasing immobiliare n. 909782 stipulato in data
9/12/2008 con poi incorporata da CP_8 [...]
a sua volta incorporato da Controparte_9 Controparte_1 avente ad oggetto un bene immobile sito in Francavilla al Mare per il corrispettivo di € 561.000,00, previo accertamento dell'indeterminatezza del tasso leasing, della mancata indicazione del TAEG, dell'illegittima applicazione dell'anatocistico nel piano di ammortamento alla francese, dell'illegittimità delle modalità di determinazione del tasso di interesse in base all'indice Euribor e dell'usurarietà dei tassi applicati.
1.1. Il Tribunale condannava inoltre gli attori a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate sulla base del valore della causa pari ad € 411.231,12, corrispondente all'importo degli interessi e delle commissioni che gli attori avevano ritenute non dovute, ottenuto dalla differenza tra il corrispettivo totale dell'operazione finanziaria, pari ad €
972.231,12 ed il costo di acquisto del bene pari ad € 561.000,00,
e poneva a carico degli attori le spese della consulenza tecnica espletata.
1.2. Il giudice esponeva che gli attori avevano riferito che la aveva stipulato con la convenuta un Parte_1 contratto di leasing immobiliare per l'acquisto di un bene immobile sito in Francavilla al Mare per il corrispettivo di € 561.000,00 mediante un finanziamento concesso da CP_8 da rimborsarsi in 216 rate mensili dell'importo di € 4.501,07 ciascuna, per un importo totale di € 972.231,12, al tasso annuo nominale del 7,60%, indicizzato al tasso EURIBOR 3 mesi con divisore 365/360 ed un valore base del 5,1550%, previsione di un tasso di mora pari al TEGM aumentato del 50%; avevano lamentato l'indeterminatezza del tasso leasing, indicato in un importo inferiore a quello applicato, la mancata indicazione nel contratto del TAEG/ISC, l'indeterminatezza dei tassi applicati per effetto del sistema di ammortamento alla francese, non oggetto di pattuizione e producente effetti anatocistici,
l'illegittimità delle modalità di determinazione del tasso di interesse in base all'indice EURIBOR per l'indebita manipolazione di tale tasso e l'usurarietà dei tassi applicati, ed avevano chiesto la rideterminazione di quanto dovuto alla banca mediante espunzione degli importi non dovuti.
1.3. Il Tribunale riferiva che si era Controparte_1 costituita in giudizio contestando le domande degli attori e chiedendone il rigetto.
1.4. Il giudice rilevava che l'erronea o la mancata indicazione nel contratto dell'Indicatore Sintetico di Costo
(ISC) non inficiava la validità delle pattuizioni del tasso di interesse, giacché l'ISC non è un tasso, ma un mero indicatore, previsto dalla normativa vigente ai fini della trasparenza bancaria, con conseguente inapplicabilità dell'art. 117 TUB, avendo il legislatore previsto la sanzione di nullità in caso di
Part difformità tra e TAEG dichiarati ed ISC e TAEG applicati solo per i contratti conclusi con i consumatori;
che inoltre gli attori non avevano fornito nessuna prova che la concedente avesse pubblicizzato tassi leasing inferiori a quelli applicati;
che nel contratto erano chiaramente indicati gli elementi da cui desumere il piano di ammortamento, facilmente elaborato dal consulente tecnico d'ufficio; che il sistema di ammortamento alla francese non determina effetti anatocistici in quanto gli interessi non vengono capitalizzati, ma sono calcolati solo sulla quota residua di capitale;
che la Commissione europea aveva accertato che l'accordo illecito fra le banche per la determinazione del tasso Euribor aveva avuto durata dal
29/09/2005 al 30/05/2008, mentre il contratto di leasing oggetto di causa era stato stipulato in data 9/12/2008, quindi in epoca successiva;
che il consulente tecnico d'ufficio aveva accertato che il tasso degli interessi corrispettivi era inferiore al tasso soglia;
che in ordine al tasso degli interessi moratori il consulente aveva elaborato due calcoli diversi e nel secondo aveva ritenuto superato il tasso soglia avendo aggiunto al tasso pattuito l'aliquota del 15% prevista per le spese di gestione pratiche in precontenzioso/contenzioso; che tale secondo conteggio era erroneo, tenuto conto che le spese sommate rappresentavano una voce meramente eventuale, assimilabile alla commissione per estinzione anticipata, non computabile ai fini del calcolo del tasso di interesse rilevante per l'usura; che per gli attori non avevano formulato nessuna censura con riguardo alle rinegoziazioni del contratto originario concluse nel 2018; che pertanto l'esame da parte del consulente tecnico d'ufficio dell'usurarietà degli interessi corrispettivi pattuiti a seguito di tali rinegoziazioni violava il disposto di cui all'art. 112
c.p.c.; che peraltro era errato il criterio utilizzato dal consulente per il calcolo del tasso di interesse, giacché il perito avrebbe dovuto tenere conto esclusivamente del capitale residuo al momento della rinegoziazione, come osservato dal consulente di parte convenuta, mentre aveva rielaborato il piano di ammortamento in base alle nuove condizioni partendo dal momento della stipula del contratto originario. 2. Con atto di citazione notificato il 23/06/2023
[...] ed i sig.ri Parte_1
e proponevano appello Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza sopra indicata sulla base di tre motivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
2.1. Si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame.
2.2. Intervenivano nel giudizio e Controparte_4
quali cessionarie del credito e dei beni Controparte_5 oggetto di causa a seguito di cessione da parte di
[...] ai sensi dell'art. 58 TUB, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
2.3 La causa veniva rinviata per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con assegnazione dei termini di legge alle parti per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali.
2.3.1. Le parti provvedevano al deposito di memorie nei termini assegnati e nella comparsa conclusionale gli appellanti, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 15130 del 2024, dichiaravano di rinunciare alle doglianze relative al sistema di ammortamento alla francese di indeterminatezza del tasso di interesse per la capitalizzazione composta delle rate e di assenza di indicazione del tasso annuo effettivo.
2.3.2. L'udienza di discussione della causa del 18/3/2025 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., e nelle note depositate le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.
2.3.3. Con ordinanza in data 20/3/2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione. 3. Nelle note depositate il 1°/12/2023 e nei successivi scritti difensivi gli appellanti hanno contestato la legittimazione di e di Controparte_5 Controparte_4
deducendo che la documentazione prodotta dalle
[...] intervenute non era sufficiente ad attestare che il contratto di leasing per cui è causa fosse oggetto della cessione di credito intercorsa con non essendovi nell'avviso Controparte_7 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24/12/2022 nessun riferimento al contratto di leasing sottoscritto da Pt_1
[...]
3.1. La contestazione è infondata.
3.2. La Corte di cassazione ha più volte affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. n. 21821 del 2023, Cass.
n. 31188 del 2017).
3.2.1. Nel caso in esame dall'avviso pubblicato sul foglio inserzioni n. 149 della Gazzetta Ufficiale del 24/12/2022 risulta che con contratto in data 2/12/2022 Controparte_5 ha acquistato da a titolo oneroso e pro Controparte_7 soluto, ai sensi della legge sulla cartolarizzazione, tutti i crediti vantati da derivanti da contratti di Controparte_7 locazione finanziaria stipulati fra il 1°/10/1955 ed il
31/12/2021 oggetto di risoluzione o scioglimento o comunque esigibili, vantati nei confronti di debitori classificati come inadempienze probabili o in sofferenza. 3.2.2. Nella stessa Gazzetta Ufficiale è pubblicato l'avviso che con contratto sottoscritto il 19/12/2022 fra
[...]
e Controparte_1 Controparte_5 Controparte_4 quest'ultima ha acquistato i rapporti giuridici ed i beni oggetto dei contratti di leasing i cui crediti erano stati trasferiti da a Controparte_1 Controparte_5
3.3. Tenuto conto che il contratto di leasing immobiliare oggetto di causa risulta stipulato il 9/12/2008, quindi nel periodo considerato, e che con lettera del 19/1/2021
[...]
aveva comunicato agli odierni appellanti la risoluzione CP_1 del contratto di leasing per grave inadempimento ed aveva loro intimato il pagamento della somma ancora dovuta di euro
52.144,92, risulta che i debitori erano in grado di comprendere dalla sola lettura dei due avvisi che il loro credito era stato oggetto di cessione a e che il bene immobile Controparte_5 oggetto del contratto era stato trasferito a Controparte_4
[...]
4. Venendo all'esame dell'appello, con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano che il giudice di primo grado non aveva esaminato la loro doglianza relativa alla indeterminatezza del tasso di interesse pattuito, essendosi limitato ad esaminare la censura relativa alla mancata indicazione dell' Pt_4
. Ribadiscono che nel contratto risultava pattuito un
[...] tasso leasing pari al 7,60%, mentre il loro consulente di parte aveva accertato che il tasso effettivamente applicato era pari al 7,8887% e deducono che l'indicazione di un tasso inferiore a quello realmente applicato comportava la violazione degli artt.
1284, 1346, 1347 e 1375 c.c.
4.2. Argomentano inoltre che il giudice di primo grado aveva confuso il tasso leasing con l'ISC (TAEG), che rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito ed esprime, in termini percentuali rispetto al capitale erogato, il costo totale effettivo del credito a carico del cliente.
4.2.1. Gli appellanti deducono che l'obbligo di indicare Part l' era stato imposto con delibera CICR del 2003 ed era stato escluso per i contratti di leasing con le Disposizioni della
Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29/7/2009; ne conseguiva che, essendo stato sottoscritto il contratto nel 2008, la mancata indicazione
Part dell' comportava la nullità della pattuizione dei tassi e l'applicazione dell'art.117 TUB.
Part 4.2.2. Rilevano inoltre che la mancata indicazione dell' comportava la violazione di una norma imperativa in quanto
Part l'inserimento in contratto dell' è posto a presidio di interessi pubblici di trasparenza.
5. Il motivo è infondato.
5.1. Per ciò che attiene al tasso nominale, indicato nel contratto nella misura del 7,60%, il consulente tecnico d'ufficio non ha riscontrato nessuna anomalia nell'applicazione da parte della banca e la censura degli appellanti, secondo cui nella realtà il tasso nominale effettivamente applicato era superiore, nasce dalla tesi secondo cui il piano di ammortamento alla francese, comportando per il finanziatore una maggiore redditività di quello cosiddetto all'italiana, che prevede la restituzione di una quota costante di interessi nelle singole rate, celerebbe l'applicazione di un tasso di interesse superiore a quello pattuito, tesi questa peraltro abbandonata dagli appellanti nella comparsa conclusionale con riferimento al secondo motivo di appello.
5.2. Infondata è anche la censura relativa alla mancata Part indicazione nel contratto dell' , calcolato dal consulente nella percentuale dell'8,1622%. 5.3. Nel contratto in esame sono indicati il totale dell'importo finanziato, le spese, l'anticipo versato, l'importo e il numero dei canoni periodici, la data in cui sono iniziati i versamenti dei canoni, l'importo dell'opzione finale, il tasso di indicizzazione.
5.4. Correttamente il giudice di primo grado ha evidenziato che il TAEG/ISC è un mero indicatore volto a rendere noto il costo del finanziamento a fini di trasparenza ed informazione.
Ne consegue che la sua erronea indicazione o la sua mancanza non inficia la validità delle condizioni contrattuali da cui desumere il costo del finanziamento.
5.4.1. In tal senso si è espressa la giurisprudenza della Part Suprema Corte, secondo la quale “l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di "tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento l'art.
117, comma 6, TUB” (vedi Cass. n. 4597 del 2023, Cass. n. 14000 del 2023, Cass. n. 39169 del 2021).
5.5. Sul punto va anche osservato che il legislatore ha specificamente previsto nell'art. 125 bis, comma 6, TUB la nullità delle clausole contrattuali contenute nei contratti di credito ai consumatori relative a costi non inclusi o inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato, con conseguente applicazione dei tassi sostituiti previsti dall'art. 117 TUB, ma tale norma non è applicabile nell'ipotesi in esame sia perché introdotta con d.lgs. del 13/8/2010, n. 141, successivamente alla stipula del contratto in esame, sia perché nel caso di specie non si tratta di credito al consumo.
5.6. Neanche risulta applicabile il comma 6 dell'art. 117
TUB, giacché tale norma riguarda ipotesi di divergenza delle clausole contrattuali rispetto a quanto pubblicizzato, mentre nella specie la doglianza degli appellanti riguarda la mancata indicazione nel contratto del TAEG senza alcuna allegazione di quanto pubblicizzato dalla banca in merito al costo dei finanziamenti concessi.
6. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano che il giudice di primo grado ha erroneamente rigettato le loro doglianze in ordine al piano di ammortamento alla francese.
6.1. Gli appellanti argomentano che nel contratto non era pattuita l'adozione di tale sistema di ammortamento, non essendo precisato il tipo di ammortamento utilizzato dalla banca e non essendo allegato al contratto il piano di ammortamento.
6.2. Come detto, in sede di comparsa conclusionale gli appellanti hanno dichiarato di rinunciare alla contestazione di nullità per indeterminatezza del tasso leasing per l'applicazione occulta della capitalizzazione composta degli interessi, quale effetto dell'ammortamento alla francese;
hanno infatti rilevato che tale censura doveva considerarsi superata alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 15130 del 2024.
7. In realtà alla luce della pronuncia sopra citata tutte le contestazioni degli appellanti in ordine al sistema di ammortamento alla francese risultano infondate, risultando confermato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito maggioritaria (si vedano, fra le tante, le sentenze di questa Corte n. 72 del 2020 e 738 del 2021).
7.1. Nel piano di ammortamento alla francese il rimborso avviene secondo rate costanti con quote di interessi decrescenti e quote di capitale crescenti. Gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente, per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
L'applicazione dell'interesse composto è quindi solo un metodo per il calcolo della rata e non provoca nessun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (oltre Cass. S.U. 15130 del 2024 si vedano anche
Cass. n. 27833 del 2023; Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020;
Cass. n. 34677/2022).
7.2. Le Sezioni Unite hanno escluso che l'omessa indicazione nel contratto del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di finanziamento, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c. tanto più quando, come nel caso in esame, il contratto contenga la chiara indicazione dell'importo erogato, della durata del finanziamento, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse.
7.3. La circostanza che il piano di ammortamento alla francese rende più oneroso il prestito rispetto al cosiddetto piano di ammortamento all'italiana (ove la quota di capitale di ogni singola rata è costante e variano gli interessi) non dipende da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante, calmierata nei primi anni, il che comporta la debenza di maggiori interessi corrispettivi da parte del cliente a favore del finanziatore per il differimento del termine di restituzione del capitale ricevuto.
In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide quindi sul tasso annuo nominale (TAN) indicato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), che risulta superiore al TAN per la fisiologica incidenza delle spese e non per un fenomeno anatocistico.
8. Con il terzo motivo di gravame gli appellanti evidenziano che il consulente tecnico d'ufficio aveva rilevato che il tasso moratorio pattuito nel contratto era pari al 26,22%, a fronte di un tasso soglia di mora per le operazioni di leasing di importo superiore a € 50.000,00 fissato per il quarto trimestre 2008 in misura pari al 14,37%.
8.1. Deducono che erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto che non andasse sommata al tasso di mora indicato nel contratto l'aliquota del 15% pattuita per le spese di precontenzioso/contenzioso; asseriscono che la sanzione di nullità delle pattuizioni usurarie deve applicarsi anche alle ipotesi di oneri solo eventuali, quali la commissione di estinzione anticipata, fermo restando che nel caso in esame il rapporto era entrato nella fase patologica, stante l'inadempimento di Parte_5
8.2. Gli appellanti rilevano inoltre che il consulente tecnico d'ufficio aveva esaminato anche le pattuizioni contenute nella rinegoziazione del contratto di leasing stipulata in data
18/7/2018 ed aveva rilevato che il TAEG pattuito in tale contratto era pari all'8,3307%, superiore rispetto alla soglia usuraria del terzo trimestre del 2018, pari all'8,0875%.
8.2.1. Gli appellanti deducono che il giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'usurarietà del tasso pattuito e che era corretta la metodologia di calcolo utilizzata dal consulente.
Chiedono pertanto di rideterminare il saldo dovuto alla banca previa dichiarazione di nullità di tutti i tassi pattuiti o, in subordine, previa dichiarazione di nullità della sola clausola relativa alla pattuizione del tasso di mora.
9. Il motivo è infondato.
9.1. Il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che secondo le pattuizioni contenute nel contratto stipulato il
9/12/2008 il tasso moratorio d'ingresso risultava pari all'11,22% (TEGM leasing per contratti di importo superiore ad euro 50.000,00, pari per il quarto trimestre del 2008 al 7,48%, maggiorato del 50%), ed era quindi inferiore al tasso soglia degli interessi di mora indicato per il periodo di riferimento nel 14,37%.
9.1.1. Ha poi ritenuto che al tasso di mora così determinato dovesse sommarsi l'aliquota dal 15% pattuita per il caso in cui la banca dovesse sostenere spese di precontenzioso/contenzioso,
e che quindi il tasso di mora fosse complessivamente pari al
26,22%, con superamento del tasso soglia.
9.2. Correttamente il giudice di primo grado ha disatteso tale ricostruzione.
9.2.1. L'aliquota del 15% per le spese di precontenzioso/contenzioso rappresenta infatti un onere meramente eventuale, assimilabile alla commissione per estinzione anticipata, non costituendo una spesa posta a carico del cliente in dipendenza dell'utilizzazione del finanziamento e legata alla durata del rapporto, bensì una spesa prevista solo in caso di recupero giudiziale del credito, che non può essere calcolata sull'intero capitale (sulla commissione per estinzione anticipata si veda Cass. n. 7352 del 2022).
9.2.2. Sul punto va anche evidenziato che le Istruzioni della Banca d'Italia aggiornate al febbraio 2006 escludevano espressamente dal calcolo del TAEG le spese legali e assimilate, fra cui quelle legale all'entrata del rapporto in contenzioso, fermo restando che nessuna prova hanno dato gli appellanti che l'aliquota predetta sia stata loro effettivamente addebitata.
9.3. Per quanto attiene alla dedotta usurarietà dei tassi di interesse corrispettivi pattuiti nel contratto rinegoziato in data 18/7/2018, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che l'esame della questione esulasse dall'oggetto del giudizio.
9.3.1. Gli odierni appellanti, infatti, in primo grado non hanno fatto nessun riferimento alle pattuizioni contenute nei due contratti stipulati il 5/1/2018 ed il 18/7/2018, con i quali rinegoziarono le condizioni pattuite nel contratto del
9/12/2009, stabilendo, nell'ultima rinegoziazione, la durata complessiva del rapporto in 243 mesi, il corrispettivo totale dovuto alla concedente nella misura di € 1.036.922,53; l'importo di 15 canoni residui con periodicità mensile di € 3.300,00, oltre ad IVA se dovuta, salvo indicizzazioni, dal 1°/11/2017 al
1°/1/2019, e l'importo di 121 canoni residui con periodicità mensile di € 4.293,24, oltre ad IVA se dovuta, salvo indicizzazioni, dal 1°/2/2019 al 1°/2/2029; il costo dell'opzione finale di acquisto in € 112.200,00 ed un tasso leasing pari al 7,2999%.
9.3.2. Il consulente tecnico d'ufficio rielaborò sulla base di tali nuove pattuizioni l'intero piano di ammortamento sin dall'inizio del rapporto nel dicembre del 2008, senza tenere conto dei canoni già versati, e calcolò il TAEG del finanziamento in misura pari all'8,3307%, superiore al tasso soglia del terzo trimestre del 2018, pari all'8,0875%.
9.3.3. Ferma l'erroneità del calcolo, già rilevata dal giudice di primo grado, non può estendersi al caso in esame la rilevabilità d'ufficio della nullità delle pattuizioni usurarie, tenuto conto che la censura di nullità andrebbe ad investire pattuizioni non censurate sotto nessun profilo dagli odierni appellanti e delle quali la controparte non ha chiesto l'applicazione, sicché il loro esame esula dall'oggetto del giudizio, come correttamente rilevato dal Tribunale (sui limiti della rilevabilità d'ufficio delle nullità, in particolare nel giudizio di appello, vedi Cass. S.U. n. 7294 del 2017; Cass.
S.U. n. 26242 del 2014; Cass. S.U. n. 26643 del 2014).
9.3.4. Proprio in materia di rilievo della nullità delle clausole contrattuali contenenti la pattuizione di interessi usurari la Corte di cassazione ha inoltre precisato che le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su allegazioni tempestive, che nel caso in esame sono state totalmente omesse dagli odierni appellanti in primo grado (vedi
Cass. n. 28983 del 2023).
9.4. Ne consegue l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345
c.p.c. della domanda di accertamento della nullità del contratto del 18/7/2018 proposta per la prima volta dagli appellanti in questo grado di giudizio.
10. Sulla base di quanto esposto l'appello proposto da
Parte_1
e deve essere Parte_1 Pt_2 Parte_2 integralmente rigettato.
11. Le spese del presente grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per le cause di valore compreso fra
260.000,01 e 560.000,00 euro, come correttamente indicato dal giudice di primo grado, esclusi i compensi per la fase di trattazione, che non si è svolta.
12. Va infine dato atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di una somma pari al contributo unificato dovuto per la proposizione della presente impugnazione, calcolato in base al valore effettivo della causa, come indicato in sede di liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere a le spese del presente grado di appello, Controparte_1 che liquida nell'importo di euro 14.239,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
3) condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere a ed a in solido fra Controparte_4 Controparte_5 loro, le spese del presente grado di appello, che liquida nell'importo di euro 14.239,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido fra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 7/11/2025
La Presidente est.
dr. ET OR