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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 30/04/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 381/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Eliana Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro nr. 381-2024 R.G.L., promossa da:
Il sig. (C.F. , nato in [...] il giorno 27.04.1992 e per CP_1 C.F._1
il sig. (C.F. ), nato in [...] il giorno 14.09.1991 Parte_1 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Rigotti (C.F. del Foro di C.F._3
Bolzano ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in 39100 - Bolzano,
Corso Italia 23 giusta procura allegata al ricorso. Fax. 0471.26.29.31 - PEC:
Email_1
ricorrenti
pagina 1 di 25 contro
(P. IVA , con sede in vicolo del Seminario, 8 – 25013 Crema CP_2 P.IVA_1
(CR), in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa, COroparte_3
congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli avvocati Vincenzo Putrignano (C.F.
) ed Alessandro Corvino (C.F. ), presso i C.F._4 C.F._5
quali ed il cui Studio in via G. Mazzini n. 20 in Bergamo (BG) è domiciliata, giusta procura ex art. 83 c.p.c.; i quali difensori dichiarano di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni di legge agli indirizzi PEC ed Email_2
(eletti quali domicilio telematico Email_3
rispettivamente dall'avv. Vincenzo Putrignano e dall'avv. Alessandro Corvino) nonché
presso l'utenza fax 035.5785017 (RESISTENTE)
convenuta
In punto: differenze retributive causa assegnata a sentenza all'udienza del 30.04.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
1) in via principale accertare e dichiarare la natura di ordinaria retribuzione della somma di Euro 21.275,00
corrisposta al sig. e di quella di Euro 20.870,00 corrisposta al sig. CP_1 CP_4
a titolo di indennità trasferta in quanto versata a fronte dello svolgimento di
[...]
attività di smistamento;
pagina 2 di 25 2) in via principale accertare e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente, stante la natura retributiva delle indennità di trasferta corrisposte, ad ottenere il ricalcolo di quanto dovuto a titolo di tredicesima, quattordicesima e TFR dal momento dell'assunzione alla cessazione del rapporto di lavoro e per gli effetti condannare la società resistente al pagamento dei relativi importi.
3) In ogni caso, in via principale accertare e dichiarare che il ricorrente sig. ha sempre svolto la propria opera CP_1
lavorativa al di fuori del territorio comunale di Bolzano e per gli effetti condannare la società al pagamento delle indennità di trasferta dovute, pari a complessivi Euro 12.122,00
netti per le annualità 2020, 2021, 2022 e 2023;
4) In ogni caso, in via principale condannare la società resistente al risarcimento del danno non patrimoniale causato ai ricorrenti seconda la valutazione che sarà effettuata in corso di causa, anche in via equitativa;
5) Con rifusione di spese e compensi professionali.
Per parte convenuta
Nel merito, in via principale rigettarsi le pretese formulate dai ricorrenti in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Nel merito, in via subordinata pagina 3 di 25 dichiararsi, ai sensi dell'art. 11 comma 9 CCNL, la decadenza delle pretese del sig.
in ordine all'indennità di trasferta (punto 3 delle conclusioni di cui al CP_1
ricorso);
in relazione alla pretesa di cui al punto 3 del ricorso, limitarsi la condanna di
[...]
a quanto dovuto limitatamente al periodo successivo luglio 2021 (data di CP_2
applicazione dell'accordo integrativo aziendale del 1.4.2021) ed in ogni caso compensando quanto eventualmente dovuto con gli importi già erogati a titolo di indennità di trasferta come risultanti dai cedolini paga in atti;
in relazione alla pretesa di cui ai punti 1) e 2) del ricorso da parte del sig. CP_4
, limitare la condanna della resistente a quanto dovuto in relazione al solo
[...]
periodo successivo all'ottobre 2018;
In ogni caso con vittoria di spese e rimborsi professionali;
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 9.7.2024 i sigg.ri e convenivano in CP_1 Parte_1
giudizio la ed esponevano al Tribunale di essere stati entrambi dipendenti della CP_2
convenuta, di aver svolto mansioni si autista/driver con inquadramento al livello G1,
rispettivamente il primo dal 2.1.2017 al 14.10.2023 sulla linea della Val d'Ega, il secondo dal 21.10.2016 al 31.08.2022, sulla linea di Brunico fino a settembre 2018; il secondo pagina 4 di 25 precisava che dall'ottobre 2018 veniva assegnato allo svolgimento di mansioni di
CO magazziniere, mantenendo invariati inquadramento e retribuzione;
che aveva stipulato un contratto di appalto con la DHL;
che in data 19.11.2020 DHL aveva siglato accordo quadro con le Organizzazioni Sindacali nazionali maggiormente rappresentative, che prevedeva all'art.
4.1 l'introduzione di un'indennità di trasferta per tutti i “courrier che effettuano la loro attività lavorativa al di fuori del territorio comunale” pari a 19 Euro;
che era seguito un accordo aziendale di data 01.04.2021; che nessuna indennità di trasferta veniva corrisposta per lo svolgimento di attività al di fuori del territorio comunale in loro favore. I ricorrenti proseguivano poi allegando che oltre all'attività di trasporto, entrambi collaboravano spesso (rectius quasi ogni giorno), nello smistamento della merce (dal magazzino ai furgoni e viceversa) prima e dopo il turno di guida;
che in particolare tale attività veniva svolta dal sig. anche a seguito del suo passaggio a magazziniere, con la Pt_2
sola differenza che con il mutamento di mansioni egli svolgeva un ruolo di maggiore responsabilità, occupandosi altresì dell'apertura e della chiusura della filiale;
che a fronte di tale contributo, i lavoratori ricevevano un accredito in sede di busta paga sotto la voce
“indennità di trasferta”, secondo il seguente schema: “trasferta D” per 24 Euro per l'attività
di smistamento sia al mattino che al pomeriggio;
“trasferta C” per 19 Euro per l'attività di smistamento al mattino;
“trasferta B” per 16 Euro per l'attività di smistamento al pomeriggio;
“trasferta A” per 10 Euro da utilizzare qualora gli importi dovessero essere
“aggiustati”; “trasferta 23 euro” introdotta ad ottobre 2022 in sostituzione della “trasferta pagina 5 di 25 CO D”. Ad alcuni autisti di , così come ai ricorrenti, veniva altresì richiesto, su base volontaria e con cadenza più o meno mensile, di svolgere un trasporto a fine turno per consegnare merce a Brescia o a Trento e tale ultima attività veniva remunerata con consegna di buoni carburante (da 50 o da 100 euro) o mediante indennità di trasferta per il medesimo valore (utilizzo “trasferta A”). Solo a partire dal maggio 2024, a prescindere dall'attività di smistamento, parte convenuta aveva introdotto per i driver una nuova indennità di trasferta per 18 Euro per ciascuna giornata trascorsa fuori dal Comune di
Bolzano. Tanto premesso, i ricorrenti, ritenendo che gli importi corrisposti in busta paga a titolo di indennità di trasferta (rispettivamente per euro 21.275,00.- e per euro CP_1 Pt_2
20.870,00) non fossero somme dovute in ragione del luogo di svolgimento del servizio, ma vera e propria retribuzione, denunciavano di aver subito un danno previdenziale
(rispettivamente per euro 7.020,75 e per euro 6.887,10) e ne chiedevano CP_1 Pt_2
l'accertamento; inoltre chiedevano il ricalcolo di 13.ma, 14.ma e TFR con inclusione nella base di calcolo anche delle somme formalmente corrisposte a titolo di trasferta e che tali non erano e la condanna di parte datoriale al relativo pagamento. Da ultimo poi, sul presupposto che nessun compenso aveva mai retribuito l'attività effettivamente svolta fuori dal territorio comunale, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento CP_1
dell'indennità di trasferta sulla base dell'accordo quadro nazionale di DHL nella misura di
Euro 19,00 netti, per ogni singola giornata lavorativa prestata dal dal giorno della stipula dell'accordo quadro avvenuta il giorno 19.11.2020 sino alla cessazione del rapporto di pagina 6 di 25 lavoro per un importo complessivo di euro 12.122 netti. I ricorrenti rassegnavano quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
Si costituiva tempestivamente in giudizio parte convenuta contestando tutto quanto dedotto,
CO eccepito e richiesto dai ricorrenti. In particolare, chiariva di aver stipulato in data
13.12.2016 un accordo aziendale con decorrenza 1.1.2017 (da applicarsi "al personale
attualmente [all'epoca dell'accordo] impiegato a tempo indeterminato, a qualsiasi livello e
titolo, presso la filiale Bolzano ove operano cooperative che lavorano per conto di DHL
Express S.r.l.") in forza del quale si era impegnata ad assumere i lavoratori che già
operavano in loco quali dipendenti di precedenti appaltatrici, con inquadramento nel III
livello e ad applicare l'orario ordinario distribuito, in regime di flessibilità, su un nastro lavorativo di 44 ore settimanali in base all'art. 11 quinques CCNL, mantenendo la distribuzione dell'impegno giornaliero già in vigore, con erogazione in favore degli stessi di una indennità denominata "indennità di flessibilità settimanale" (IFS); che nulla l'accordo prevedeva in punto di indennità di trasferta. La convenuta proseguiva poi precisando che successivamente, in data 1.4.2021, la CSA aveva sottoscritto un nuovo accordo aziendale che, per quanto qui rileva, aveva previsto la trasformazione dell'inquadramento contrattuale degli autisti dal livello III al nuovo livello G1 (introdotto dal rinnovo del CCNL del
3.12.2017) e l'orario settimanale di 39 ore (8,30-17,30 con pausa pranzo di un'ora),
escludendo l'applicazione della flessibilità, ma che ancora una volta nulla era previsto in punto di trasferta. In ordine all'attività di “smistamento” che i ricorrenti affermavano essere pagina 7 di 25 stata compensata impropriamente con l'istituto della “trasferta”, contestava detta circostanza;
rappresentava che si trattava di attività ordinaria, svolta in normale orario di lavoro ed affermava che come tale era stata retribuita. La società riconosceva che i ricorrenti avevano svolto parte della loro attività in territorio "extra-urbano", ma contestava di essere tenuta alla corresponsione dell'indennità di cui all'accordo quadro
DHL, vuoi in quanto detta indennità era prevista dall'accordo de quo solo in caso di lavoratori in regime di flessibilità (mentre i ricorrenti svolgevano la loro prestazione su 39
ore settimanali), vuoi a monte in quanto l'accordo quadro di DHL non è direttamente
CO applicabile a , né CSA o alcuna associazione di categoria aveva stipulato accordi aziendali secondo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 11 del ccnl, espressamente richiamato nell'accordo quadro, né i ricorrenti avevano provato di aver aderito a tali accordi e di aver fatto valere le pretese entro i termini di decadenza di cui al comma 9 del citato art. 11 del ccnl.
Tanto premesso, parte convenuta eccepiva che parte ricorrente non aveva titolo per pretendere il pagamento dell'indennità di trasferta di cui all'accordo quadro DHL;
che non aveva invece chiesto la condanna al pagamento dell'indennità di trasferta ex art. 62 ccnl;
che ad ogni modo non aveva dedotto ed offerto prova dei presupposti (superamento di 6 ore di servizio in territorio extraurbano) per il riconoscimento dell'indennità di trasferta ex art. 62 ccnl. Da ultimo la società precisava di aver erogato ai dipendenti le indennità di trasferta correttamente, e cioè proprio solo in relazione ai giorni in cui sussistevano i presupposti di pagina 8 di 25 cui all'art. 62 CCNL sopra richiamato e di aver altresì erogato – in relazione alle singole giornate in cui sussistevano i presupposti – l'indennità sostitutiva dell'indennità di alta montagna di cui all'art. 28 CCNL, prevista specificatamente per alcune tratte, come regolata da un accordo aziendale del 25.1.2017, indennità (nominata anch'essa "trasferta" dalle parti
CO stipulanti). Infine contestava che – anche nella non creduta ipotesi di riqualificazione delle somme corrisposte formalmente a titolo di trasferta in retribuzione – le stesse potessero essere incluse nella base di calcolo di 13.ma, 14.ma e TFR. Rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza del 15.10.2024 il Giudice esperiva un tentativo di conciliazione che non dava esito positivo, stante la mancata adesione di parte convenuta. Parte convenuta contestava la
CO comparsa di costituzione di e “per la non creduta ipotesi in cui non si dovesse ritenere applicabile l'art.
4.1 dell'accordo quadro nazionale” chiedeva “la condanna al pagamento delle medesime somme sulla base del combinato disposto dell'art. 28 del ccnl e dell'accordo aziendale di data 25.301.2017 che prevede la sostituzione dell'indennità di alta montagna con quella di trasferta per le consegne effettuate in località di montagna molto distanti dal magazzino”; chiedeva di integrare a tal fine le prove orali;
parte convenuta eccepiva la novità della domanda;
il Giudice si riservava. Con ordinanza pronunciata fuori udienza il Giudice non autorizzava la modifica della domanda e provvedeva in ordine alle istanze istruttorie. All'udienza del 28.11.2024 venivano escussi i testimoni: Tes_1
, , Alla successiva
[...] Testimone_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5
pagina 9 di 25 udienza del 26.02.2025 veniva escusso l'ultimo testimone;
all'esito, Testimone_6
ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava su istanza delle parti, per la discussione l'udienza del 30.04.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 28.03.2025.
Entrambe le parti depositavano note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi
Il ricorso è fondato e troverà accoglimento nei termini che si andranno a chiarire.
Natura retributiva delle somme corrisposte in busta paga a titolo di “trasferta”
Parte ricorrente ha chiesto in primis di accertare la natura retributiva delle somme corrisposte formalmente ai ricorrenti in busta paga a titolo di “indennità di trasferta”, in quanto versate a fronte dello svolgimento di attività di smistamento merce al momento dell'apertura e prima della chiusura della filiale e non in ragione della prestazione di attività
lavorativa in territorio extraurbano.
La domanda è fondata.
Dall'istruttoria orale è emerso che una decina di dipendenti della convenuta (tra cui i ricorrenti), a turno, venivano designati settimanalmente per lo svolgimento di attività di smistamento merci, prevalentemente la mattina tra le 6.00/6.30 e le 8.00/8.30 e che a fronte dello svolgimento di tale attività percepivano in busta paga una somma, formalmente pagina 10 di 25 indicata quale “trasferta” (“a” euro 10, “b” euro 16, “c” euro 19, “d” euro 24, a seconda della fascia oraria in cui l'attività veniva svolta).
Tale circostanza è stata confermata pressoché dalla totalità dei testimoni escussi;
particolarmente rilevante al fine della decisione appare la dichiarazione resa da TE
, responsabile della filiale di Bolzano, testimone di parte convenuta, il quale ha per
[...]
l'appunto confermato che l'attività di smistamento merci veniva svolta giornalmente da circa 10 autisti a turno;
che gli autisti designati venivano individuati settimanalmente all'interno di un gruppo whatsapp;
che l'attività di smistamento si svolgeva la mattina prima dell'orario normale di lavoro degli autisti e nei periodi di picco (Natale) anche a fine turno dalle 17.00 alle 19.00; che lui segnava “questi straordinari” su un apposito file che poi inviava all'ufficio personale, che a propria volta indicava in busta paga la voce trasferta per lo più “c” per remunerare tali ore di lavoro;
che anche i lavoratori che negli anni dal
2017 in poi erano assegnati a tratte non di montagna avevano percepito a fronte dello svolgimento di attività di smistamento la “trasferta” in questione, come pure il ricorrente che pacificamente dall'ottobre 2019 era stato destinato allo svolgimento Parte_3
prevalente della mansione di responsabile di magazzino.
Se è quindi vero che nell'accordo aziendale del 25.01.2017 la convenuta aveva previsto l'erogazione di una indennità (nominata dalle parti stipulanti “trasferta” , di importi variabili pari ad euro 10, 16, 19, 24) sostitutiva dell'indennità di alta montagna di cui all'art. 28 ccnl, è altrettanto vero che quella corrisposta ai ricorrenti a titolo di “trasferta”
pagina 11 di 25 non è l'indennità di cui al citato accordo aziendale del 25.01.2017, atteso che è stata corrisposta non già a fronte della percorrenza di specifiche tratte, bensì a fronte dello svolgimento di attività di smistamento merci al momento dell'apertura e prima della chiusura della filiale (come confermato dai testimoni escussi e come provato dal fatto che questa indennità è stata corrisposta anche ai dipendenti che hanno lavorato nella zona di
Bolzano, quando hanno svolto attività di smistamento merci ed al ricorrente
[...]
anche per il periodo successivo all'ottobre 2019, ovvero per il periodo in cui è Pt_3
stato destinato in via prevalente allo svolgimento di mansioni di responsabile di magazzino– cfr. sul punto la dichiarazione di ). Testimone_6
Rideterminazione della retribuzione differita – condanna alla relativa
corresponsione
Parte ricorrente ha chiesto il ricalcolo di 13ma, 14.ma e TFR sulla base dell'inclusione nella base di calcolo della retribuzione differita degli importi formalmente corrisposti ai ricorrenti a titolo di trasferta, ma aventi di fatto natura retributiva.
Anche tale domanda è fondata e merita accoglimento.
Il compenso per l'attività di smistamento svolta all'apertura e prima della chiusura della filiale deve essere incluso nella retribuzione globale di fatto normalmente percepita dai lavoratori ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti retributivi indiretti che a questo parametro fanno riferimento, in quanto ha i caratteri della sistematicità e della continuità.
pagina 12 di 25 Ma si proceda con ordine.
Ricalcolo di 13.ma e 14.ma con inclusione in base di calcolo del compenso per
attività di smistamento impropriamente indicato in busta paga quale indennità di trasferta.
La Suprema Corte (ordinanza 29642/2018) ha sempre affermato l'inesistenza nell'ordinamento di un principio generale e inderogabile di omnicomprensività della retribuzione e chiarito che ciò comporta che l'individuazione delle singole voci da computare ai fini della determinazione di ciascun istituto retributivo è rimessa alla specifica fonte (legale o contrattuale) che lo disciplina.
Occorre quindi riferirsi al CCNL di settore (logistica-trasporto merci) per stabilire quali siano le voci di retribuzione che concorrono alla determinazione di tredicesima e quattordicesima.
La tredicesima mensilità nel contratto Trasporti, logistica e spedizione è disciplinata dall'articolo 18 del CCNL. Il lavoratore ha diritto al pagamento della tredicesima il giorno
16 dicembre di ogni anno, calcolata sulla retribuzione globale mensile del mese di novembre, tenendo conto della maturazione dei ratei di tredicesima in base alla durata del rapporto di lavoro durante l'anno.
L'articolo 18 del CCNL Trasporti, Logistica e Spedizione che disciplina la tredicesima mensilità in busta paga, si compone di tre commi ed è il seguente:
“1. L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di novembre, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61
pagina 13 di 25 e 73 del presente C.C.N.L.. La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente il 16
dicembre.
2. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 15 giorni.
3. La tredicesima mensilità va computata agli effetti del T.F.R. e della indennità sostitutiva di Preavviso”.
Il contratto collettivo indica anche come calcolare la retribuzione globale mensile del lavoratore.
Ed il parametro di riferimento sono gli articoli 61 e 73 del CCNL Trasporti, Logistica e
Spedizione.
L'articolo 61 riguarda il calcolo della Retribuzione globale mensile e chiarisce che essa è
composta da:
1) minimo tabellare, come da allegato, in relazione al livello spettante;
2) eventuali aumenti periodici di anzianità;
3) eventuali altri aumenti comunque denominati;
pagina 14 di 25 4) premi di operosità, ove spettanti, previsti dagli accordi integrativi di cui all'art. 45 del
C.C.N.L. 1.3.1991 (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali,
previste dagli accordi stessi);
5) erogazioni previste dagli accordi di secondo livello di cui all'art. 38 del presente
C.C.N.L. (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi);
6) eventuale terzo elemento;
7) eventuale indennità di mensa nella località ove esiste;
8) indennità di funzione per i quadri;
9) elemento distinto della retribuzione per i lavoratori in servizio alla data del 26 gennaio
2011.
Il comma 2 dell'art. 61 stabilisce, inoltre, l'esclusione di alcune indennità nel calcolo della
Retribuzione Globale mensile:
“2. Non fanno parte della retribuzione le indennità di cui agli artt. 15 (Indennità di cassa e maneggio denaro),
28 (Indennità di uso mezzo di trasporto, indennità zona malarica, indennità di alta montagna, indennità di lontananza dai centri abitati, alloggio al personale) e 62 (rimborso spese e indennità equivalenti) e qualunque altra avente, come quelle, carattere di indennizzo e non retributivo;
per il rimborso spese si richiamano le norme dell'art. 62”.
pagina 15 di 25 Ai fini del calcolo della tredicesima mensilità, quindi, i lavoratori hanno diritto alla retribuzione globale mensile, in particolare quella di novembre, avendo cura di considerare gli elementi fissi e continuativi della retribuzione, quali sono appunto il minimo tabellare o stipendio minimo, gli aumenti periodici di anzianità o scatti di anzianità, gli eventuali superminimi, terzi elementi, ecc., escludendo le indennità sopra descritte, ma con inclusione anche del compenso percepito per l'attività di smistamento (impropriamente indicato in busta paga come trasferta), avendo esso natura retributiva e presentando i caratteri della sistematicità e della continuità, non essendo oggetto di specifica esclusione da parte del ccnl. La natura non occasionale del compenso emerge d'altro canto documentalmente dalle buste paga e altresì dai documenti di sintesi n.21 e 22 di parte ricorrente (non contestati da parte convenuta), dai quali si evince che nel 95% delle buste paga considerate i ricorrenti hanno ricevuto il compenso de quo.
Ricalcolo del TFR con inclusione nella base di calcolo del compenso per attività di
smistamento impropriamente indicata in busta paga quale indennità di trasferta.
Il TFR nel contratto Trasporti, logistica e spedizione è disciplinata dall'articolo 37 del
CCNL.
In base all'articolo 37 CCNL, la retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del T.F.R. è quella composta tassativamente dai seguenti elementi:
minimo tabellare;
aumenti periodici di anzianità; aumenti di merito o superminimi;
premi di operosità previsti dagli accordi integrativi locali di cui all'art. 45 del CCNL 1.3.1991;
pagina 16 di 25 erogazioni di cui all'art. 38 (cioè quelle previste dalla contrattazione aziendale), salvo che l'esclusione dal T.F.R. sia prevista dagli accordi di secondo livello;
eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste;
13a e 14a mensilità; parte retributiva della trasferta a norma dell'art. 62 della sezione prima della Parte speciale (cioè la parte eccedente i massimali previsti dall'art. 51 TUIR); indennità di lavoro notturno a norma del precedente art. 16;
eventuale terzo elemento di cui al punto 6 dell'art. 61 della sezione prima della Parte
speciale; indennità di funzione per i quadri.
La Suprema Corte di legittimità, anche recentemente (cdr. 24801/2024), occupandosi della determinazione della base di calcolo del trattamento di fine rapporto, ha avuto modo di chiarire che in materia vige il principio di omnicomprensività della retribuzione, adottato dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., nel testo novellato dalla legge n. 297 del 1982,
che, benché derogabile, comporta che se la prestazione di lavoro non è occasionale, la relativa retribuzione debba essere compresa nel trattamento di fine rapporto, salvo che la contrattazione collettiva apporti un'eccezione a tale regola in modo chiaro e univoco
(Cass.n. 96/2003; Cass. 2781/2008, 19917/2011; 33949/2023).
Tanto chiarito, ai fini della corretta individuazione del TFR, i criteri identificativi sono dati dalla ricorrenza dell'emolumento percepito, quale corrispettivo delle prestazioni rese
(anche non preventivamente certo), e tale da non costituire il frutto di una mera e unica occasionalità, con l'eccezione che la contrattazione collettiva possa derogare a tali criteri in modo assolutamente chiaro e con univoco significato.
pagina 17 di 25 La Suprema Corte ha invero chiarito che “il secondo comma dell'art. 2120 cod. civ.
vigente, nel definire la nozione di retribuzione, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non richiede, a differenza del vecchio testo della norma codicistica, la ripetitività
regolare e continua e la frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusi dal suddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, per tali dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'opposto computare ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro” (Cass. n. 15080 del 2008; nello stesso senso v.
Cass. n. 7488 del 2000; n. 12411 del 2002; n. 11448 del 2004; n. 9252 del 2008; n. 16591
del 2014; n. 29440 del 2017). Difatti, l'art. 2120 c.c., nel testo modificato dalla legge n. 297
del 1982, ha accolto un criterio omnicomprensivo del calcolo del trattamento di fine rapporto, che include nella relativa base di computo "tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese"
(comma 2). L'espressione è così ampia da includere qualsiasi compenso corrisposto al dipendente per un titolo connesso al rapporto di lavoro, anche se privo del "carattere continuativo" precedentemente richiesto dal vecchio testo dell'art. 2121 c.c. per l'indennità
di anzianità. Ne restano esclusi, quindi, soltanto quegli emolumenti erogati per situazioni pagina 18 di 25 straordinarie ed imprevedibili, tali da far ragionevolmente presumere che non possa ripetersi con frequenza l'occasione della prestazione lavorativa.
Si tratta di una dizione certamente idonea a comprendere compensi relativi a prestazioni che presentino carattere di ricorrenza nel tempo, anche se variabili nella cadenza temporale e nella quantità.
Al fine dell'inclusione nella base di calcolo del t.f.r., diversamente da quanto accade per altri istituti retributivi indiretti per i quali non vige un principio legale di onnicomprensività
della retribuzione, è sufficiente che nel corso del rapporto i compensi siano erogati con frequenza e con carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese, in modo tale da escluderne la corresponsione a titolo occasionale" (così Cass.n.14242/2024; Cass. n. 18680
del 2014).
Sulla base di tale principio, al quale va data continuità, deve dunque ritenersi che anche il compenso per l'attività di smistamento (impropriamente indicata in busta paga quale trasferta), avente natura retributiva, erogata con sistematicità e continuità debba essere incluso nella base di calcolo del TFR, in assenza di una espressa esclusione ad opera del ccnl (cfr. Cass. 33949/23).
Il richiamo operato dall'art. 37 agli elementi retributivi da includere nella base di calcolo del TFR va interpretato nel senso che tali sono le voci retributive c.d “standard” ovvero quegli emolumenti che ricorrono ordinariamente in busta paga quali componenti fissi della retribuzione di ciascun lavoratore;
ma l'espressa previsione della loro inclusione nella base pagina 19 di 25 di calcolo non può certamente far escludere ulteriori emolumenti versati per specifici aspetti della prestazione di lavoro, con i descritti caratteri della sistematicità e continuità
(cfr. nel senso della computabilità dello straordinario nella base di calcolo del TFR anche
Cass. 33278/2021 ove si legge che «è errata l'impostazione del ricorso per cassazione
allorquando con esso si sostiene che, a fronte della continuatività dell'erogazione di
determinati emolumenti, si dovrebbero svolgere indagini ulteriori al fine di accertarne la
computabilità ai fini del t.f.r.». Ed infatti «limitando l'attenzione alle erogazioni di tipo
retributivo, cui certamente si riportano lo straordinario e i premi di produttività, l'art.
2120, co.2, c.c. esprime una regola diversa e tale per cui “salvo diversa previsione dei
contratti collettivi”, sono da considerare “tutte le somme … corrisposte in dipendenza del
rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di guanto erogato a titolo di
rimborso spese”; la regola è dunque l'onnicomprensività per le somme a titolo retributivo
corrisposte continuativamente e non viceversa»).
Domanda di di condanna al pagamento dell'indennità di trasferta CP_1
dovuta in base all'accordo quadro DHL.
Parte ricorrente ha chiesto infine la condanna della convenuta al pagamento CP_1
dell'indennità di trasferta come disciplinata dall'accordo quadro nazionale di DHL 2020 in particolare dell'art.
4.1. ai sensi del quale:
“ai courrier, che effettuano la loro attività lavorativa al di fuori del territorio comunale o
comunque in ambito metropolitano allargato, sarà riconosciuto l'importo di una specifica
pagina 20 di 25 indennità ai sensi di quanto disposto dall'art. 51 c.5 del TUIR cui valore non potrà essere
inferiore ad euro 19,00”.
Parte convenuta ha eccepito per parte propria, sia l'inefficacia dell'accordo quadro DHL
nei propri confronti (siccome non stipulato dall'associazione di categoria e nemmeno da
CO
), sia l'infondatezza della pretesa in quanto l'indennità di trasferta di cui all'accordo quadro sarebbe prevista solo per i lavoratori in regime orario di flessibilità e non in regime orario di 39 ore settimanali (come i ricorrenti); non è invece stata contestata l'assegnazione del sig. alla zona della Val d'Ega (circostanza che peraltro è stata confermata CP_1
anche dai testimoni escussi in fase istruttoria).
Le eccezioni sono in parte fondate, ma la domanda è comunque da accogliere per le ragioni che si andranno ora e chiarire, limitatamente al periodo da luglio 2021 in poi.
L'accordo quadro invocato da parte ricorrente è stato sottoscritto da COroparte_5
CP_ Con con le OO.SS. e non dall'associazione di categoria, né dalla CSA, con la CP_6
conseguenza che non può trovare applicazione diretta nei confronti della convenuta.
A ciò va aggiunto che l'art.
4.1. citato recita (per quanto concerne il capoverso di cui invoca l'applicazione la ricorrente) per esteso:
“A livello aziendale, secondo quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 11 del
vigente CCNL, ai courier, che effettuano la loro attività al di fuori del territorio comunale
o comunque in ambito metropolitano allargato, sarà riconosciuto l'importo di una
pagina 21 di 25 specifica indennità ai sensi di quanto disposto dall'art. 51 c.5 del TUIR il cui valore non
potrà essere inferiore a 19 €.
Per il personale che esercita la propria prestazione lavorativa di 39 ore settimanali, sarà
comunque prevista l'erogazione di un buono pasto elettronico giornaliero".
La disposizione subordina quindi l'erogazione dell'indennità di trasferta de qua alla stipula di accordi aziendali secondo quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 11 del ccnl, ma nel
CO caso in esame non constano accordi aziendali sottoscritti da ex art. 11 co.8 ccnl.
CO Nulla vietava peraltro a di stipulare accordi aziendali di recepimento dell'accordo quadro anche al di fuori della disciplina di cui al comma 8 dell'articolo 11 del ccnl.
E così è stato.
CO L'accordo quadro DHL 2020 è stato recepito da con la stipula dell'accordo aziendale
1.4.2021, ove –dopo aver precisato che le parti si sono incontrate “al fine di discutere l'applicazione dell'accordo quadro nazionale sottoscritto in data 19 novembre 2020 tra e le OO.SS…” - viene dichiarato: “Le parti hanno discusso i punti COroparte_5
salienti dell'Accodo Nazionale e hanno raggiunto il seguente accordo: -Termine temporale per l'applicazione dell'Accordo Nazionale: entro luglio 2021 (…)”. L'accordo quadro è
stato quindi recepito in toto e a ben vedere quanto previsto nei successivi punti dell'accordo aziendale è una doverosa integrazione di aspetti di dettaglio che l'accordo quadro non aveva definito (id est ad esempio l'importo del buono pasto elettronico giornaliero indicato in euro 8,00).
pagina 22 di 25 Quanto alla interpretazione della disposizione di cui all'art.
4.1. dell'accordo quadro DHL,
recepita dall'accordo aziendale, che prevede il riconoscimento dell'indennità di trasferta di euro 19,00.-, non si condivide la lettura dell'articolo offerta da parte convenuta, secondo la quale l'indennità di trasferta spetterebbe solo al personale in regime di orario flessibile,
mentre i lavoratori in regime orario di 39 ore settimanali (quali pacificamente i ricorrenti)
avrebbero diritto unicamente al buono pasto elettronico giornaliero di euro 8,00.-.
A ben vedere non vi è ragione di limitare il riconoscimento dell'indennità di trasferta solo ai lavoratori in regime di flessibilità oraria: la previsione a favore dei lavoratori in regime di
39 ore settimanali “comunque” di un buono pasto elettronico, non esclude il diritto degli stessi all'indennità di trasferta (e non a caso parte convenuta non ha addotto alcuna valida ragione che possa giustificare questo asserito diverso trattamento); detto buono pasto va ad aggiungersi all'indennità di trasferta, in considerazione del fatto che l'orario fisso 8.30 –
17.00 con solo un'ora di pausa pranzo non consente ai lavoratori di recarsi a casa per il pranzo e quindi solo per questa categoria di lavoratori è “comunque” garantito anche un buono pasto elettronico.
Stante il recepimento dell'accordo quadro con decorrenza luglio 2021, le pretese di parte ricorrente potranno trovare accoglimento solo limitatamente al periodo da luglio 2021 in poi e quindi limitatamente all'importo di euro 9.367,00.- (va quindi detratta dall'importo complessivo richiesto di euro 12.122,00 a tale titolo richiesto, la somma di euro 2.755,00 –
pagina 23 di 25 corrispondente a 145 giorni di trasferta come evincibili dal doc.27 di parte ricorrente, non contestato da parte convenuta)
.-.-.-.
Per tutte le ragioni sopra evidenziate, rilevato che sotto il profilo del quantum debeatur alcuna contestazione è stata mossa da parte convenuta, le domande di parte ricorrente troveranno accoglimento nei termini sopra chiariti.
Le spese, liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (con l'aumento del
30% ex art. 4 d.m. 55/2014 per la difesa di più soggetti), seguiranno la regola della soccombenza, considerato altresì che è stata parte convenuta a non aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice in sede di tentativo di conciliazione (corresponsione ai ricorrenti di euro 7.350, netti a ciascuno oltre a contributo spese legali)
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa n. 381-2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 9.7.2024 da e contro così provvede: CP_1 Parte_1 CP_2
ogni diversa eccezione, istanza e domanda reietta,
1) accerta e dichiara la natura di retribuzione della somma di Euro 21.275,00 corrisposta al sig. e di quella di Euro 20.870,00 corrisposta al sig. CP_1 COroparte_4
formalmente a titolo di indennità trasferta;
2) accerta e dichiara il diritto di ciascun ricorrente ad ottenere il ricalcolo di quanto dovuto a titolo di tredicesima, quattordicesima e TFR dal momento dell'assunzione alla cessazione pagina 24 di 25 del rapporto di lavoro e per gli effetti condanna la società resistente al pagamento dei relativi importi;
3) accerta e dichiara che il ricorrente sig. ha sempre svolto la propria opera CP_1
lavorativa al di fuori del territorio comunale di Bolzano e per gli effetti condanna la società
al pagamento delle indennità di trasferta dovute, pari a complessivi Euro 9.367,00 netti per le annualità 2021 (da luglio), 2022 e 2023;
5) condanna parte convenuta alla rifusione di spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 12.034,10.- per compensi oltre 15% spese generali, iva e cpa.
Così deciso, Bolzano 30.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Eliana Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro nr. 381-2024 R.G.L., promossa da:
Il sig. (C.F. , nato in [...] il giorno 27.04.1992 e per CP_1 C.F._1
il sig. (C.F. ), nato in [...] il giorno 14.09.1991 Parte_1 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Rigotti (C.F. del Foro di C.F._3
Bolzano ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in 39100 - Bolzano,
Corso Italia 23 giusta procura allegata al ricorso. Fax. 0471.26.29.31 - PEC:
Email_1
ricorrenti
pagina 1 di 25 contro
(P. IVA , con sede in vicolo del Seminario, 8 – 25013 Crema CP_2 P.IVA_1
(CR), in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa, COroparte_3
congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli avvocati Vincenzo Putrignano (C.F.
) ed Alessandro Corvino (C.F. ), presso i C.F._4 C.F._5
quali ed il cui Studio in via G. Mazzini n. 20 in Bergamo (BG) è domiciliata, giusta procura ex art. 83 c.p.c.; i quali difensori dichiarano di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni di legge agli indirizzi PEC ed Email_2
(eletti quali domicilio telematico Email_3
rispettivamente dall'avv. Vincenzo Putrignano e dall'avv. Alessandro Corvino) nonché
presso l'utenza fax 035.5785017 (RESISTENTE)
convenuta
In punto: differenze retributive causa assegnata a sentenza all'udienza del 30.04.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
1) in via principale accertare e dichiarare la natura di ordinaria retribuzione della somma di Euro 21.275,00
corrisposta al sig. e di quella di Euro 20.870,00 corrisposta al sig. CP_1 CP_4
a titolo di indennità trasferta in quanto versata a fronte dello svolgimento di
[...]
attività di smistamento;
pagina 2 di 25 2) in via principale accertare e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente, stante la natura retributiva delle indennità di trasferta corrisposte, ad ottenere il ricalcolo di quanto dovuto a titolo di tredicesima, quattordicesima e TFR dal momento dell'assunzione alla cessazione del rapporto di lavoro e per gli effetti condannare la società resistente al pagamento dei relativi importi.
3) In ogni caso, in via principale accertare e dichiarare che il ricorrente sig. ha sempre svolto la propria opera CP_1
lavorativa al di fuori del territorio comunale di Bolzano e per gli effetti condannare la società al pagamento delle indennità di trasferta dovute, pari a complessivi Euro 12.122,00
netti per le annualità 2020, 2021, 2022 e 2023;
4) In ogni caso, in via principale condannare la società resistente al risarcimento del danno non patrimoniale causato ai ricorrenti seconda la valutazione che sarà effettuata in corso di causa, anche in via equitativa;
5) Con rifusione di spese e compensi professionali.
Per parte convenuta
Nel merito, in via principale rigettarsi le pretese formulate dai ricorrenti in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Nel merito, in via subordinata pagina 3 di 25 dichiararsi, ai sensi dell'art. 11 comma 9 CCNL, la decadenza delle pretese del sig.
in ordine all'indennità di trasferta (punto 3 delle conclusioni di cui al CP_1
ricorso);
in relazione alla pretesa di cui al punto 3 del ricorso, limitarsi la condanna di
[...]
a quanto dovuto limitatamente al periodo successivo luglio 2021 (data di CP_2
applicazione dell'accordo integrativo aziendale del 1.4.2021) ed in ogni caso compensando quanto eventualmente dovuto con gli importi già erogati a titolo di indennità di trasferta come risultanti dai cedolini paga in atti;
in relazione alla pretesa di cui ai punti 1) e 2) del ricorso da parte del sig. CP_4
, limitare la condanna della resistente a quanto dovuto in relazione al solo
[...]
periodo successivo all'ottobre 2018;
In ogni caso con vittoria di spese e rimborsi professionali;
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 9.7.2024 i sigg.ri e convenivano in CP_1 Parte_1
giudizio la ed esponevano al Tribunale di essere stati entrambi dipendenti della CP_2
convenuta, di aver svolto mansioni si autista/driver con inquadramento al livello G1,
rispettivamente il primo dal 2.1.2017 al 14.10.2023 sulla linea della Val d'Ega, il secondo dal 21.10.2016 al 31.08.2022, sulla linea di Brunico fino a settembre 2018; il secondo pagina 4 di 25 precisava che dall'ottobre 2018 veniva assegnato allo svolgimento di mansioni di
CO magazziniere, mantenendo invariati inquadramento e retribuzione;
che aveva stipulato un contratto di appalto con la DHL;
che in data 19.11.2020 DHL aveva siglato accordo quadro con le Organizzazioni Sindacali nazionali maggiormente rappresentative, che prevedeva all'art.
4.1 l'introduzione di un'indennità di trasferta per tutti i “courrier che effettuano la loro attività lavorativa al di fuori del territorio comunale” pari a 19 Euro;
che era seguito un accordo aziendale di data 01.04.2021; che nessuna indennità di trasferta veniva corrisposta per lo svolgimento di attività al di fuori del territorio comunale in loro favore. I ricorrenti proseguivano poi allegando che oltre all'attività di trasporto, entrambi collaboravano spesso (rectius quasi ogni giorno), nello smistamento della merce (dal magazzino ai furgoni e viceversa) prima e dopo il turno di guida;
che in particolare tale attività veniva svolta dal sig. anche a seguito del suo passaggio a magazziniere, con la Pt_2
sola differenza che con il mutamento di mansioni egli svolgeva un ruolo di maggiore responsabilità, occupandosi altresì dell'apertura e della chiusura della filiale;
che a fronte di tale contributo, i lavoratori ricevevano un accredito in sede di busta paga sotto la voce
“indennità di trasferta”, secondo il seguente schema: “trasferta D” per 24 Euro per l'attività
di smistamento sia al mattino che al pomeriggio;
“trasferta C” per 19 Euro per l'attività di smistamento al mattino;
“trasferta B” per 16 Euro per l'attività di smistamento al pomeriggio;
“trasferta A” per 10 Euro da utilizzare qualora gli importi dovessero essere
“aggiustati”; “trasferta 23 euro” introdotta ad ottobre 2022 in sostituzione della “trasferta pagina 5 di 25 CO D”. Ad alcuni autisti di , così come ai ricorrenti, veniva altresì richiesto, su base volontaria e con cadenza più o meno mensile, di svolgere un trasporto a fine turno per consegnare merce a Brescia o a Trento e tale ultima attività veniva remunerata con consegna di buoni carburante (da 50 o da 100 euro) o mediante indennità di trasferta per il medesimo valore (utilizzo “trasferta A”). Solo a partire dal maggio 2024, a prescindere dall'attività di smistamento, parte convenuta aveva introdotto per i driver una nuova indennità di trasferta per 18 Euro per ciascuna giornata trascorsa fuori dal Comune di
Bolzano. Tanto premesso, i ricorrenti, ritenendo che gli importi corrisposti in busta paga a titolo di indennità di trasferta (rispettivamente per euro 21.275,00.- e per euro CP_1 Pt_2
20.870,00) non fossero somme dovute in ragione del luogo di svolgimento del servizio, ma vera e propria retribuzione, denunciavano di aver subito un danno previdenziale
(rispettivamente per euro 7.020,75 e per euro 6.887,10) e ne chiedevano CP_1 Pt_2
l'accertamento; inoltre chiedevano il ricalcolo di 13.ma, 14.ma e TFR con inclusione nella base di calcolo anche delle somme formalmente corrisposte a titolo di trasferta e che tali non erano e la condanna di parte datoriale al relativo pagamento. Da ultimo poi, sul presupposto che nessun compenso aveva mai retribuito l'attività effettivamente svolta fuori dal territorio comunale, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento CP_1
dell'indennità di trasferta sulla base dell'accordo quadro nazionale di DHL nella misura di
Euro 19,00 netti, per ogni singola giornata lavorativa prestata dal dal giorno della stipula dell'accordo quadro avvenuta il giorno 19.11.2020 sino alla cessazione del rapporto di pagina 6 di 25 lavoro per un importo complessivo di euro 12.122 netti. I ricorrenti rassegnavano quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
Si costituiva tempestivamente in giudizio parte convenuta contestando tutto quanto dedotto,
CO eccepito e richiesto dai ricorrenti. In particolare, chiariva di aver stipulato in data
13.12.2016 un accordo aziendale con decorrenza 1.1.2017 (da applicarsi "al personale
attualmente [all'epoca dell'accordo] impiegato a tempo indeterminato, a qualsiasi livello e
titolo, presso la filiale Bolzano ove operano cooperative che lavorano per conto di DHL
Express S.r.l.") in forza del quale si era impegnata ad assumere i lavoratori che già
operavano in loco quali dipendenti di precedenti appaltatrici, con inquadramento nel III
livello e ad applicare l'orario ordinario distribuito, in regime di flessibilità, su un nastro lavorativo di 44 ore settimanali in base all'art. 11 quinques CCNL, mantenendo la distribuzione dell'impegno giornaliero già in vigore, con erogazione in favore degli stessi di una indennità denominata "indennità di flessibilità settimanale" (IFS); che nulla l'accordo prevedeva in punto di indennità di trasferta. La convenuta proseguiva poi precisando che successivamente, in data 1.4.2021, la CSA aveva sottoscritto un nuovo accordo aziendale che, per quanto qui rileva, aveva previsto la trasformazione dell'inquadramento contrattuale degli autisti dal livello III al nuovo livello G1 (introdotto dal rinnovo del CCNL del
3.12.2017) e l'orario settimanale di 39 ore (8,30-17,30 con pausa pranzo di un'ora),
escludendo l'applicazione della flessibilità, ma che ancora una volta nulla era previsto in punto di trasferta. In ordine all'attività di “smistamento” che i ricorrenti affermavano essere pagina 7 di 25 stata compensata impropriamente con l'istituto della “trasferta”, contestava detta circostanza;
rappresentava che si trattava di attività ordinaria, svolta in normale orario di lavoro ed affermava che come tale era stata retribuita. La società riconosceva che i ricorrenti avevano svolto parte della loro attività in territorio "extra-urbano", ma contestava di essere tenuta alla corresponsione dell'indennità di cui all'accordo quadro
DHL, vuoi in quanto detta indennità era prevista dall'accordo de quo solo in caso di lavoratori in regime di flessibilità (mentre i ricorrenti svolgevano la loro prestazione su 39
ore settimanali), vuoi a monte in quanto l'accordo quadro di DHL non è direttamente
CO applicabile a , né CSA o alcuna associazione di categoria aveva stipulato accordi aziendali secondo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 11 del ccnl, espressamente richiamato nell'accordo quadro, né i ricorrenti avevano provato di aver aderito a tali accordi e di aver fatto valere le pretese entro i termini di decadenza di cui al comma 9 del citato art. 11 del ccnl.
Tanto premesso, parte convenuta eccepiva che parte ricorrente non aveva titolo per pretendere il pagamento dell'indennità di trasferta di cui all'accordo quadro DHL;
che non aveva invece chiesto la condanna al pagamento dell'indennità di trasferta ex art. 62 ccnl;
che ad ogni modo non aveva dedotto ed offerto prova dei presupposti (superamento di 6 ore di servizio in territorio extraurbano) per il riconoscimento dell'indennità di trasferta ex art. 62 ccnl. Da ultimo la società precisava di aver erogato ai dipendenti le indennità di trasferta correttamente, e cioè proprio solo in relazione ai giorni in cui sussistevano i presupposti di pagina 8 di 25 cui all'art. 62 CCNL sopra richiamato e di aver altresì erogato – in relazione alle singole giornate in cui sussistevano i presupposti – l'indennità sostitutiva dell'indennità di alta montagna di cui all'art. 28 CCNL, prevista specificatamente per alcune tratte, come regolata da un accordo aziendale del 25.1.2017, indennità (nominata anch'essa "trasferta" dalle parti
CO stipulanti). Infine contestava che – anche nella non creduta ipotesi di riqualificazione delle somme corrisposte formalmente a titolo di trasferta in retribuzione – le stesse potessero essere incluse nella base di calcolo di 13.ma, 14.ma e TFR. Rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza del 15.10.2024 il Giudice esperiva un tentativo di conciliazione che non dava esito positivo, stante la mancata adesione di parte convenuta. Parte convenuta contestava la
CO comparsa di costituzione di e “per la non creduta ipotesi in cui non si dovesse ritenere applicabile l'art.
4.1 dell'accordo quadro nazionale” chiedeva “la condanna al pagamento delle medesime somme sulla base del combinato disposto dell'art. 28 del ccnl e dell'accordo aziendale di data 25.301.2017 che prevede la sostituzione dell'indennità di alta montagna con quella di trasferta per le consegne effettuate in località di montagna molto distanti dal magazzino”; chiedeva di integrare a tal fine le prove orali;
parte convenuta eccepiva la novità della domanda;
il Giudice si riservava. Con ordinanza pronunciata fuori udienza il Giudice non autorizzava la modifica della domanda e provvedeva in ordine alle istanze istruttorie. All'udienza del 28.11.2024 venivano escussi i testimoni: Tes_1
, , Alla successiva
[...] Testimone_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5
pagina 9 di 25 udienza del 26.02.2025 veniva escusso l'ultimo testimone;
all'esito, Testimone_6
ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava su istanza delle parti, per la discussione l'udienza del 30.04.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 28.03.2025.
Entrambe le parti depositavano note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi
Il ricorso è fondato e troverà accoglimento nei termini che si andranno a chiarire.
Natura retributiva delle somme corrisposte in busta paga a titolo di “trasferta”
Parte ricorrente ha chiesto in primis di accertare la natura retributiva delle somme corrisposte formalmente ai ricorrenti in busta paga a titolo di “indennità di trasferta”, in quanto versate a fronte dello svolgimento di attività di smistamento merce al momento dell'apertura e prima della chiusura della filiale e non in ragione della prestazione di attività
lavorativa in territorio extraurbano.
La domanda è fondata.
Dall'istruttoria orale è emerso che una decina di dipendenti della convenuta (tra cui i ricorrenti), a turno, venivano designati settimanalmente per lo svolgimento di attività di smistamento merci, prevalentemente la mattina tra le 6.00/6.30 e le 8.00/8.30 e che a fronte dello svolgimento di tale attività percepivano in busta paga una somma, formalmente pagina 10 di 25 indicata quale “trasferta” (“a” euro 10, “b” euro 16, “c” euro 19, “d” euro 24, a seconda della fascia oraria in cui l'attività veniva svolta).
Tale circostanza è stata confermata pressoché dalla totalità dei testimoni escussi;
particolarmente rilevante al fine della decisione appare la dichiarazione resa da TE
, responsabile della filiale di Bolzano, testimone di parte convenuta, il quale ha per
[...]
l'appunto confermato che l'attività di smistamento merci veniva svolta giornalmente da circa 10 autisti a turno;
che gli autisti designati venivano individuati settimanalmente all'interno di un gruppo whatsapp;
che l'attività di smistamento si svolgeva la mattina prima dell'orario normale di lavoro degli autisti e nei periodi di picco (Natale) anche a fine turno dalle 17.00 alle 19.00; che lui segnava “questi straordinari” su un apposito file che poi inviava all'ufficio personale, che a propria volta indicava in busta paga la voce trasferta per lo più “c” per remunerare tali ore di lavoro;
che anche i lavoratori che negli anni dal
2017 in poi erano assegnati a tratte non di montagna avevano percepito a fronte dello svolgimento di attività di smistamento la “trasferta” in questione, come pure il ricorrente che pacificamente dall'ottobre 2019 era stato destinato allo svolgimento Parte_3
prevalente della mansione di responsabile di magazzino.
Se è quindi vero che nell'accordo aziendale del 25.01.2017 la convenuta aveva previsto l'erogazione di una indennità (nominata dalle parti stipulanti “trasferta” , di importi variabili pari ad euro 10, 16, 19, 24) sostitutiva dell'indennità di alta montagna di cui all'art. 28 ccnl, è altrettanto vero che quella corrisposta ai ricorrenti a titolo di “trasferta”
pagina 11 di 25 non è l'indennità di cui al citato accordo aziendale del 25.01.2017, atteso che è stata corrisposta non già a fronte della percorrenza di specifiche tratte, bensì a fronte dello svolgimento di attività di smistamento merci al momento dell'apertura e prima della chiusura della filiale (come confermato dai testimoni escussi e come provato dal fatto che questa indennità è stata corrisposta anche ai dipendenti che hanno lavorato nella zona di
Bolzano, quando hanno svolto attività di smistamento merci ed al ricorrente
[...]
anche per il periodo successivo all'ottobre 2019, ovvero per il periodo in cui è Pt_3
stato destinato in via prevalente allo svolgimento di mansioni di responsabile di magazzino– cfr. sul punto la dichiarazione di ). Testimone_6
Rideterminazione della retribuzione differita – condanna alla relativa
corresponsione
Parte ricorrente ha chiesto il ricalcolo di 13ma, 14.ma e TFR sulla base dell'inclusione nella base di calcolo della retribuzione differita degli importi formalmente corrisposti ai ricorrenti a titolo di trasferta, ma aventi di fatto natura retributiva.
Anche tale domanda è fondata e merita accoglimento.
Il compenso per l'attività di smistamento svolta all'apertura e prima della chiusura della filiale deve essere incluso nella retribuzione globale di fatto normalmente percepita dai lavoratori ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti retributivi indiretti che a questo parametro fanno riferimento, in quanto ha i caratteri della sistematicità e della continuità.
pagina 12 di 25 Ma si proceda con ordine.
Ricalcolo di 13.ma e 14.ma con inclusione in base di calcolo del compenso per
attività di smistamento impropriamente indicato in busta paga quale indennità di trasferta.
La Suprema Corte (ordinanza 29642/2018) ha sempre affermato l'inesistenza nell'ordinamento di un principio generale e inderogabile di omnicomprensività della retribuzione e chiarito che ciò comporta che l'individuazione delle singole voci da computare ai fini della determinazione di ciascun istituto retributivo è rimessa alla specifica fonte (legale o contrattuale) che lo disciplina.
Occorre quindi riferirsi al CCNL di settore (logistica-trasporto merci) per stabilire quali siano le voci di retribuzione che concorrono alla determinazione di tredicesima e quattordicesima.
La tredicesima mensilità nel contratto Trasporti, logistica e spedizione è disciplinata dall'articolo 18 del CCNL. Il lavoratore ha diritto al pagamento della tredicesima il giorno
16 dicembre di ogni anno, calcolata sulla retribuzione globale mensile del mese di novembre, tenendo conto della maturazione dei ratei di tredicesima in base alla durata del rapporto di lavoro durante l'anno.
L'articolo 18 del CCNL Trasporti, Logistica e Spedizione che disciplina la tredicesima mensilità in busta paga, si compone di tre commi ed è il seguente:
“1. L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di novembre, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61
pagina 13 di 25 e 73 del presente C.C.N.L.. La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente il 16
dicembre.
2. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 15 giorni.
3. La tredicesima mensilità va computata agli effetti del T.F.R. e della indennità sostitutiva di Preavviso”.
Il contratto collettivo indica anche come calcolare la retribuzione globale mensile del lavoratore.
Ed il parametro di riferimento sono gli articoli 61 e 73 del CCNL Trasporti, Logistica e
Spedizione.
L'articolo 61 riguarda il calcolo della Retribuzione globale mensile e chiarisce che essa è
composta da:
1) minimo tabellare, come da allegato, in relazione al livello spettante;
2) eventuali aumenti periodici di anzianità;
3) eventuali altri aumenti comunque denominati;
pagina 14 di 25 4) premi di operosità, ove spettanti, previsti dagli accordi integrativi di cui all'art. 45 del
C.C.N.L. 1.3.1991 (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali,
previste dagli accordi stessi);
5) erogazioni previste dagli accordi di secondo livello di cui all'art. 38 del presente
C.C.N.L. (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi);
6) eventuale terzo elemento;
7) eventuale indennità di mensa nella località ove esiste;
8) indennità di funzione per i quadri;
9) elemento distinto della retribuzione per i lavoratori in servizio alla data del 26 gennaio
2011.
Il comma 2 dell'art. 61 stabilisce, inoltre, l'esclusione di alcune indennità nel calcolo della
Retribuzione Globale mensile:
“2. Non fanno parte della retribuzione le indennità di cui agli artt. 15 (Indennità di cassa e maneggio denaro),
28 (Indennità di uso mezzo di trasporto, indennità zona malarica, indennità di alta montagna, indennità di lontananza dai centri abitati, alloggio al personale) e 62 (rimborso spese e indennità equivalenti) e qualunque altra avente, come quelle, carattere di indennizzo e non retributivo;
per il rimborso spese si richiamano le norme dell'art. 62”.
pagina 15 di 25 Ai fini del calcolo della tredicesima mensilità, quindi, i lavoratori hanno diritto alla retribuzione globale mensile, in particolare quella di novembre, avendo cura di considerare gli elementi fissi e continuativi della retribuzione, quali sono appunto il minimo tabellare o stipendio minimo, gli aumenti periodici di anzianità o scatti di anzianità, gli eventuali superminimi, terzi elementi, ecc., escludendo le indennità sopra descritte, ma con inclusione anche del compenso percepito per l'attività di smistamento (impropriamente indicato in busta paga come trasferta), avendo esso natura retributiva e presentando i caratteri della sistematicità e della continuità, non essendo oggetto di specifica esclusione da parte del ccnl. La natura non occasionale del compenso emerge d'altro canto documentalmente dalle buste paga e altresì dai documenti di sintesi n.21 e 22 di parte ricorrente (non contestati da parte convenuta), dai quali si evince che nel 95% delle buste paga considerate i ricorrenti hanno ricevuto il compenso de quo.
Ricalcolo del TFR con inclusione nella base di calcolo del compenso per attività di
smistamento impropriamente indicata in busta paga quale indennità di trasferta.
Il TFR nel contratto Trasporti, logistica e spedizione è disciplinata dall'articolo 37 del
CCNL.
In base all'articolo 37 CCNL, la retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del T.F.R. è quella composta tassativamente dai seguenti elementi:
minimo tabellare;
aumenti periodici di anzianità; aumenti di merito o superminimi;
premi di operosità previsti dagli accordi integrativi locali di cui all'art. 45 del CCNL 1.3.1991;
pagina 16 di 25 erogazioni di cui all'art. 38 (cioè quelle previste dalla contrattazione aziendale), salvo che l'esclusione dal T.F.R. sia prevista dagli accordi di secondo livello;
eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste;
13a e 14a mensilità; parte retributiva della trasferta a norma dell'art. 62 della sezione prima della Parte speciale (cioè la parte eccedente i massimali previsti dall'art. 51 TUIR); indennità di lavoro notturno a norma del precedente art. 16;
eventuale terzo elemento di cui al punto 6 dell'art. 61 della sezione prima della Parte
speciale; indennità di funzione per i quadri.
La Suprema Corte di legittimità, anche recentemente (cdr. 24801/2024), occupandosi della determinazione della base di calcolo del trattamento di fine rapporto, ha avuto modo di chiarire che in materia vige il principio di omnicomprensività della retribuzione, adottato dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., nel testo novellato dalla legge n. 297 del 1982,
che, benché derogabile, comporta che se la prestazione di lavoro non è occasionale, la relativa retribuzione debba essere compresa nel trattamento di fine rapporto, salvo che la contrattazione collettiva apporti un'eccezione a tale regola in modo chiaro e univoco
(Cass.n. 96/2003; Cass. 2781/2008, 19917/2011; 33949/2023).
Tanto chiarito, ai fini della corretta individuazione del TFR, i criteri identificativi sono dati dalla ricorrenza dell'emolumento percepito, quale corrispettivo delle prestazioni rese
(anche non preventivamente certo), e tale da non costituire il frutto di una mera e unica occasionalità, con l'eccezione che la contrattazione collettiva possa derogare a tali criteri in modo assolutamente chiaro e con univoco significato.
pagina 17 di 25 La Suprema Corte ha invero chiarito che “il secondo comma dell'art. 2120 cod. civ.
vigente, nel definire la nozione di retribuzione, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non richiede, a differenza del vecchio testo della norma codicistica, la ripetitività
regolare e continua e la frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusi dal suddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, per tali dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'opposto computare ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro” (Cass. n. 15080 del 2008; nello stesso senso v.
Cass. n. 7488 del 2000; n. 12411 del 2002; n. 11448 del 2004; n. 9252 del 2008; n. 16591
del 2014; n. 29440 del 2017). Difatti, l'art. 2120 c.c., nel testo modificato dalla legge n. 297
del 1982, ha accolto un criterio omnicomprensivo del calcolo del trattamento di fine rapporto, che include nella relativa base di computo "tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese"
(comma 2). L'espressione è così ampia da includere qualsiasi compenso corrisposto al dipendente per un titolo connesso al rapporto di lavoro, anche se privo del "carattere continuativo" precedentemente richiesto dal vecchio testo dell'art. 2121 c.c. per l'indennità
di anzianità. Ne restano esclusi, quindi, soltanto quegli emolumenti erogati per situazioni pagina 18 di 25 straordinarie ed imprevedibili, tali da far ragionevolmente presumere che non possa ripetersi con frequenza l'occasione della prestazione lavorativa.
Si tratta di una dizione certamente idonea a comprendere compensi relativi a prestazioni che presentino carattere di ricorrenza nel tempo, anche se variabili nella cadenza temporale e nella quantità.
Al fine dell'inclusione nella base di calcolo del t.f.r., diversamente da quanto accade per altri istituti retributivi indiretti per i quali non vige un principio legale di onnicomprensività
della retribuzione, è sufficiente che nel corso del rapporto i compensi siano erogati con frequenza e con carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese, in modo tale da escluderne la corresponsione a titolo occasionale" (così Cass.n.14242/2024; Cass. n. 18680
del 2014).
Sulla base di tale principio, al quale va data continuità, deve dunque ritenersi che anche il compenso per l'attività di smistamento (impropriamente indicata in busta paga quale trasferta), avente natura retributiva, erogata con sistematicità e continuità debba essere incluso nella base di calcolo del TFR, in assenza di una espressa esclusione ad opera del ccnl (cfr. Cass. 33949/23).
Il richiamo operato dall'art. 37 agli elementi retributivi da includere nella base di calcolo del TFR va interpretato nel senso che tali sono le voci retributive c.d “standard” ovvero quegli emolumenti che ricorrono ordinariamente in busta paga quali componenti fissi della retribuzione di ciascun lavoratore;
ma l'espressa previsione della loro inclusione nella base pagina 19 di 25 di calcolo non può certamente far escludere ulteriori emolumenti versati per specifici aspetti della prestazione di lavoro, con i descritti caratteri della sistematicità e continuità
(cfr. nel senso della computabilità dello straordinario nella base di calcolo del TFR anche
Cass. 33278/2021 ove si legge che «è errata l'impostazione del ricorso per cassazione
allorquando con esso si sostiene che, a fronte della continuatività dell'erogazione di
determinati emolumenti, si dovrebbero svolgere indagini ulteriori al fine di accertarne la
computabilità ai fini del t.f.r.». Ed infatti «limitando l'attenzione alle erogazioni di tipo
retributivo, cui certamente si riportano lo straordinario e i premi di produttività, l'art.
2120, co.2, c.c. esprime una regola diversa e tale per cui “salvo diversa previsione dei
contratti collettivi”, sono da considerare “tutte le somme … corrisposte in dipendenza del
rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di guanto erogato a titolo di
rimborso spese”; la regola è dunque l'onnicomprensività per le somme a titolo retributivo
corrisposte continuativamente e non viceversa»).
Domanda di di condanna al pagamento dell'indennità di trasferta CP_1
dovuta in base all'accordo quadro DHL.
Parte ricorrente ha chiesto infine la condanna della convenuta al pagamento CP_1
dell'indennità di trasferta come disciplinata dall'accordo quadro nazionale di DHL 2020 in particolare dell'art.
4.1. ai sensi del quale:
“ai courrier, che effettuano la loro attività lavorativa al di fuori del territorio comunale o
comunque in ambito metropolitano allargato, sarà riconosciuto l'importo di una specifica
pagina 20 di 25 indennità ai sensi di quanto disposto dall'art. 51 c.5 del TUIR cui valore non potrà essere
inferiore ad euro 19,00”.
Parte convenuta ha eccepito per parte propria, sia l'inefficacia dell'accordo quadro DHL
nei propri confronti (siccome non stipulato dall'associazione di categoria e nemmeno da
CO
), sia l'infondatezza della pretesa in quanto l'indennità di trasferta di cui all'accordo quadro sarebbe prevista solo per i lavoratori in regime orario di flessibilità e non in regime orario di 39 ore settimanali (come i ricorrenti); non è invece stata contestata l'assegnazione del sig. alla zona della Val d'Ega (circostanza che peraltro è stata confermata CP_1
anche dai testimoni escussi in fase istruttoria).
Le eccezioni sono in parte fondate, ma la domanda è comunque da accogliere per le ragioni che si andranno ora e chiarire, limitatamente al periodo da luglio 2021 in poi.
L'accordo quadro invocato da parte ricorrente è stato sottoscritto da COroparte_5
CP_ Con con le OO.SS. e non dall'associazione di categoria, né dalla CSA, con la CP_6
conseguenza che non può trovare applicazione diretta nei confronti della convenuta.
A ciò va aggiunto che l'art.
4.1. citato recita (per quanto concerne il capoverso di cui invoca l'applicazione la ricorrente) per esteso:
“A livello aziendale, secondo quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 11 del
vigente CCNL, ai courier, che effettuano la loro attività al di fuori del territorio comunale
o comunque in ambito metropolitano allargato, sarà riconosciuto l'importo di una
pagina 21 di 25 specifica indennità ai sensi di quanto disposto dall'art. 51 c.5 del TUIR il cui valore non
potrà essere inferiore a 19 €.
Per il personale che esercita la propria prestazione lavorativa di 39 ore settimanali, sarà
comunque prevista l'erogazione di un buono pasto elettronico giornaliero".
La disposizione subordina quindi l'erogazione dell'indennità di trasferta de qua alla stipula di accordi aziendali secondo quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 11 del ccnl, ma nel
CO caso in esame non constano accordi aziendali sottoscritti da ex art. 11 co.8 ccnl.
CO Nulla vietava peraltro a di stipulare accordi aziendali di recepimento dell'accordo quadro anche al di fuori della disciplina di cui al comma 8 dell'articolo 11 del ccnl.
E così è stato.
CO L'accordo quadro DHL 2020 è stato recepito da con la stipula dell'accordo aziendale
1.4.2021, ove –dopo aver precisato che le parti si sono incontrate “al fine di discutere l'applicazione dell'accordo quadro nazionale sottoscritto in data 19 novembre 2020 tra e le OO.SS…” - viene dichiarato: “Le parti hanno discusso i punti COroparte_5
salienti dell'Accodo Nazionale e hanno raggiunto il seguente accordo: -Termine temporale per l'applicazione dell'Accordo Nazionale: entro luglio 2021 (…)”. L'accordo quadro è
stato quindi recepito in toto e a ben vedere quanto previsto nei successivi punti dell'accordo aziendale è una doverosa integrazione di aspetti di dettaglio che l'accordo quadro non aveva definito (id est ad esempio l'importo del buono pasto elettronico giornaliero indicato in euro 8,00).
pagina 22 di 25 Quanto alla interpretazione della disposizione di cui all'art.
4.1. dell'accordo quadro DHL,
recepita dall'accordo aziendale, che prevede il riconoscimento dell'indennità di trasferta di euro 19,00.-, non si condivide la lettura dell'articolo offerta da parte convenuta, secondo la quale l'indennità di trasferta spetterebbe solo al personale in regime di orario flessibile,
mentre i lavoratori in regime orario di 39 ore settimanali (quali pacificamente i ricorrenti)
avrebbero diritto unicamente al buono pasto elettronico giornaliero di euro 8,00.-.
A ben vedere non vi è ragione di limitare il riconoscimento dell'indennità di trasferta solo ai lavoratori in regime di flessibilità oraria: la previsione a favore dei lavoratori in regime di
39 ore settimanali “comunque” di un buono pasto elettronico, non esclude il diritto degli stessi all'indennità di trasferta (e non a caso parte convenuta non ha addotto alcuna valida ragione che possa giustificare questo asserito diverso trattamento); detto buono pasto va ad aggiungersi all'indennità di trasferta, in considerazione del fatto che l'orario fisso 8.30 –
17.00 con solo un'ora di pausa pranzo non consente ai lavoratori di recarsi a casa per il pranzo e quindi solo per questa categoria di lavoratori è “comunque” garantito anche un buono pasto elettronico.
Stante il recepimento dell'accordo quadro con decorrenza luglio 2021, le pretese di parte ricorrente potranno trovare accoglimento solo limitatamente al periodo da luglio 2021 in poi e quindi limitatamente all'importo di euro 9.367,00.- (va quindi detratta dall'importo complessivo richiesto di euro 12.122,00 a tale titolo richiesto, la somma di euro 2.755,00 –
pagina 23 di 25 corrispondente a 145 giorni di trasferta come evincibili dal doc.27 di parte ricorrente, non contestato da parte convenuta)
.-.-.-.
Per tutte le ragioni sopra evidenziate, rilevato che sotto il profilo del quantum debeatur alcuna contestazione è stata mossa da parte convenuta, le domande di parte ricorrente troveranno accoglimento nei termini sopra chiariti.
Le spese, liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (con l'aumento del
30% ex art. 4 d.m. 55/2014 per la difesa di più soggetti), seguiranno la regola della soccombenza, considerato altresì che è stata parte convenuta a non aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice in sede di tentativo di conciliazione (corresponsione ai ricorrenti di euro 7.350, netti a ciascuno oltre a contributo spese legali)
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa n. 381-2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 9.7.2024 da e contro così provvede: CP_1 Parte_1 CP_2
ogni diversa eccezione, istanza e domanda reietta,
1) accerta e dichiara la natura di retribuzione della somma di Euro 21.275,00 corrisposta al sig. e di quella di Euro 20.870,00 corrisposta al sig. CP_1 COroparte_4
formalmente a titolo di indennità trasferta;
2) accerta e dichiara il diritto di ciascun ricorrente ad ottenere il ricalcolo di quanto dovuto a titolo di tredicesima, quattordicesima e TFR dal momento dell'assunzione alla cessazione pagina 24 di 25 del rapporto di lavoro e per gli effetti condanna la società resistente al pagamento dei relativi importi;
3) accerta e dichiara che il ricorrente sig. ha sempre svolto la propria opera CP_1
lavorativa al di fuori del territorio comunale di Bolzano e per gli effetti condanna la società
al pagamento delle indennità di trasferta dovute, pari a complessivi Euro 9.367,00 netti per le annualità 2021 (da luglio), 2022 e 2023;
5) condanna parte convenuta alla rifusione di spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 12.034,10.- per compensi oltre 15% spese generali, iva e cpa.
Così deciso, Bolzano 30.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 25 di 25