Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/03/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 629/2023
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
***
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 629/2023 R.G., promossa da
Avv. rappresentato e difeso da se medesimo ai sensi dell'art. 86 cpc Parte_1
- Appellante -
nei confronti di
, in persona del Presidente p.t. Controparte_1
- Appellato contumace -
*************
OGGETTO: “Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare”.
Conclusioni dell'appellante: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza dell'11.3.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
1
1. – Dagli atti del procedimento risulta che con sentenza n. 5893/2010 la Sezione Lavoro
della Corte di Appello di Bari ha condannato l' al pagamento in favore di CP_2 Controparte_3
delle spese del doppio grado del giudizio, distratte in favore del suo difensore avv. . Parte_1
CP_ 2. – Con atto di precetto notificato il 30.12.2011 quest'ultimo ha intimato all' il pagamento della somma di € 734,19, oltre interessi e spese.
3. – Con nuovo atto di precetto notificato in data 8.6.2015 l'avv. lamentando Pt_1
l'inadempimento del debitore, ha intimato all' il pagamento della somma complessiva di € CP_2
913,17, oltre interessi fino al saldo nonché spese successive occorrenti.
4. – Con atto notificato il 16.7.2015 l'avv. ha proceduto al pignoramento ex artt. Pt_1
543 e segg. cpc presso il terzo tesoriere dell' (“Banca Nazionale del Lavoro SpA”) fino alla CP_2
concorrenza della somma di € 1.800,00.
5. – Il debitore esecutato ha proposto opposizione ex art. 615 co. 2 cpc con contestuale istanza di sospensione della procedura esecutiva, eccependo l'inammissibilità del pignoramento per difetto di procura “ad litem” e violazione degli artt. 83 e 125 cpc;
l'inammissibilità del procedimento esecutivo instaurato dal difensore distrattario in violazione dell'art. 481 cpc;
l'inammissibilità e/o l'inefficacia del pignoramento in quanto promosso in violazione dell'art. 72-
bis Dpr 29.9.1973 n. 602: in particolare, nel dicembre 2010, dunque prima dell'avvio della procedura esecutiva di che trattasi, “Equitalia ETR” aveva notificato all' atto di pignoramento CP_2
presso terzi ex art. 72-bis Dpr n. 602/1973 sino alla concorrenza dell'importo di € 3.498.320,33 a titolo di crediti vantati dall'Agente della Riscossione nei confronti dell'avv. Pt_1
6. – Con ordinanza del 10.5.2016 il GE del Tribunale di Bari ha accolto l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, ha condannato l'avv. al pagamento delle spese Pt_1
della fase sommaria e ha assegnato alle parti il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
7. – Il creditore esecutante ha instaurato il giudizio di merito ed ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione, eccependo e deducendo l'inesistenza del pignoramento dei crediti verso terzi da
2 parte di “Equitalia ETR”, la carenza di prova in ordine all'esistenza di una procedura esecutiva pendente promossa dal Concessionario della Riscossione nei suoi confronti, l'inesistenza del credito posto a base della speciale procedura ex art. 72-bis Dpr n. 602/73, l'estinzione e/o l'inefficacia della procedura amministrativa di riscossione, assumendo l'omessa notifica al debitore esecutato e la mancata esecuzione, da parte del terzo pignorato, dell'ordine di pagamento diretto, nonché il mancato avvio della procedura esecutiva ordinaria da parte dell' CP_4
Riscossione.
8. – L'Ente previdenziale si è costituito nel giudizio oppositivo ed ha eccepito l'inammissibilità della procedura esecutiva intrapresa dall'avv. per inosservanza del Pt_1
termine di cui all'art. 481 cpc, con conseguente inefficacia del precetto in quanto recante somme già richieste con precedente atto di precetto mai posto in esecuzione. Inoltre, ha dedotto la perdurante esistenza della procedura esecutiva promossa da “Equitalia ETR” preclusiva di qualsiasi pagamento in favore del creditore e, dunque, l'indisponibilità delle somme pignorate, a fronte della notifica dell'atto di pignoramento esattoriale presso terzi ai sensi dell'art. 72-bis Dpr n.
602/1973, con conseguente obbligo di custodia delle medesime da parte dell' , in qualità di CP_2
terzo pignorato. Infine, ha allegato il sopravvenuto giudicato a seguito della sentenza pronunciata dal GdL in analogo giudizio tra le stesse parti, con totale infondatezza delle argomentazioni del creditore opposto.
9. – Il giudizio è stato definito con sentenza n. 4070/2022, pubblicata il 7.11.2022, con la quale il giudice del Tribunale di Bari ha accolto l'opposizione ex art. 615 cpc proposta dall' , CP_2
dichiarato inefficace il pignoramento presso terzi notificato il 16.7.2015 e condannato l'avv.
al pagamento delle spese e competenze legali. Pt_1
10. – Avverso la sentenza l'avv. ha proposto appello, chiedendo di dichiarare Pt_1
CP_ l'inesistenza o l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione proposta dall' in subordine,
rigettare nel merito la stessa opposizione;
revocare il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva e la statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite della fase
3 sommaria e di quella di merito;
accertare la responsabilità aggravata dell' opponente ai CP_1
sensi dell'art. 96 cpc.
CP_ 11. – Al gravame non ha resistito l' che, pertanto, è rimasto contumace.
12. – Concesso il termine per il deposito di note difensive conclusive, all'udienza dell'11.3.2025 il Collegio ha riservato la causa in decisione.
13. – L'appello è infondato e, pertanto, dev'essere rigettato.
14. – Nelle “Note conclusionali” del 5.1.2025 l'appellante, sul presupposto della mancata costituzione dell' nel giudizio di impugnazione, ha richiamato il principio di diritto secondo CP_2
cui “In materia di prova documentale nel processo civile, non esistendo un principio di
“immanenza” della prova documentale nel processo e dovendo anche il giudice del gravame
decidere la causa “iuxta alligata et probata”, procedendo ad un autonomo e diretto riesame della
documentazione già vagliata dal giudice di primo grado, deve escludersi che i documenti prodotti
in primo grado da una delle parti che sia risultata vittoriosa debbano ritenersi per sempre
acquisiti al processo;
pertanto, la parte vittoriosa in primo grado che scelga di rimanere
contumace in appello e non ridepositi quindi i documenti in precedenza prodotti, va incontro alla
declaratoria di soccombenza per non aver fornito la prova della sua pretesa, quando i documenti
non più depositati siano a lei favorevoli” (Cass.
8.1.2007 n. 78; in senso conforme, più
recentemente, Cass. 25.1.2022 n. 2129).
14.1. – In realtà, il suddetto principio è stato superato dalla successiva giurisprudenza di legittimità, che, con il massimo Organo della nomofilachia, ha affermato che “In materia di prova
documentale nel processo civile, il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”
– che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo –
comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo
fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado
di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti
4 abbia inizialmente offerto in comunicazione” (Cass. SU 16.2.2023 n. 4835; in senso conforme
Cass. 23.3.2024 n. 7923).
14.2. – Nella specie, gli atti ed i documenti allegati al fascicolo di causa, resi “ostensibili” al
Collegio mediante la loro acquisizione al procedimento di impugnazione, appaiono sufficienti ai fini dell'esercizio del controllo della correttezza, in fatto ed in diritto, del giudizio compiuto dal
Tribunale di Bari.
15. – Con il primo motivo l'appellante ha eccepito la “Inesistenza e/o inammissibilità
CP_ dell'opposizione all'esecuzione – Inesistenza e/o inammissibilità della costituzione dell' in
questo giudizio di merito” per inosservanza dell'art. 16-bis co. 2 D.L. n. 179/2012, modificato dal
D.L. n. 132/2014, convertito con la L. n. 162/2014.
15.1. – Detto motivo di gravame è infondato poiché il deposito in forma cartacea della comparsa di costituzione nella fase di merito del giudizio di merito dell'opposizione ex art. 615
cpc, in violazione dell'art. 16-bis co. 2 D.L. n. 179/2012, non può dar luogo ad un'ipotesi di inesistenza giuridica tenuto conto che l'atto in concreto posto in essere dall' non ha realizzato CP_2
un totale scostamento dal modello legale previsto dal legislatore per il compimento della relativa attività (infatti, non vi è totale mancanza dell'atto e neppure è stata posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a qualificare l'atto come comparsa difensiva); né
tantomeno può implicare il vizio dell'inammissibilità dal momento che detta grave sanzione non solo è sprovvista di un'autonomia logico-concettuale rispetto a quella della nullità processuale, ma anche perché essa è prevista dall'ordinamento come una categoria d'invalidità eccezionale,
tassativa, esclusivamente riferita alle impugnazioni e non prevista espressamente dall'art. 16-bis
D.L. n. 179/2012. In realtà, il deposito in cancelleria dell'atto difensivo in forma cartacea configura un'ipotesi di semplice irregolarità non comportante nullità in mancanza di espressa comminatoria ex art. 156 co 1 cpc per raggiungimento dello scopo che l'atto è destinato a conseguire (così Cass. 16.1.2023 n. 1108, pag. 3 della motivazione), posto che la denunciata
5 violazione della norma di rito (art. 16-bis D.L. n. 179/2012) non si è tradotta in un pregiudizio per i diritti di difesa del creditore opposto.
16. – Con il secondo motivo l'appellante ha gradatamente eccepito, nel merito, l'inesistenza del pignoramento dei crediti verso terzi da parte di “Equitalia ETR”, l'inesistenza della procedura esecutiva promossa da quest'ultima nei confronti dell'impugnante, l'estinzione e/o inefficacia della procedura amministrativa (ossia dell'intimazione dell'Agente della Riscossione all'Ente
previdenziale) ai sensi del co. 2 dell'art. 72-bis e del co. 2 dell'art. 72 Dpr n. 602/1973. Inoltre,
CP_ l'appellante ha sostenuto che “C) l' ha perfetta conoscenza (essendo costituita nel che
Equitalia non ha documentato, come avrebbe dovuto fare ai sensi del secondo comma dell'art.57
bis dpr 602/73, depositando “in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto di ruolo e
copia di tutti gli atti dell'esecuzione”, di aver notificato il pignoramento dei crediti al debitore
ingiunto, ossia all'avv. , così rendendo definitivamente acclarata la inesistenza del Pt_1
pignoramento per omessa notifica dell'atto di pignoramento al debitore principale;
del resto, la
inesistenza del pignoramento esattoriale, per omessa notifica al debitore principale, è stata
accertata anche dal Giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza del 30.10.2013 di sospensione
dell'esecuzione esattoriale, pronunziata ai sensi degli artt. 615 c.p.c. e 624 c.p.c. e divenuta
esecutiva per mancato reclamo;
D) si rileva, infine, che: - il Giudice di primo grado ha omesso di
evidenziare che con provvedimento datato 12/07/2012 (già allegato) l'Agenzia aveva CP_5
già disposto lo sgravio della complessiva somma di € 3.498.320,33, confermando la inesistenza di
debitoria tributaria;
- la “comunicazione del 31.10.2012”, richiamata nella sentenza impugnata, è
CP_ improduttiva di effetti con riferimento ad un pignoramento esattoriale notificato soltanto all
CP_ due anni prima e divenuto inefficace per mancata ottemperanza da parte dell - la riduzione
del credito ad € 177.300,99 (anche volendo ritenere tale comunicazione produttiva di effetti)
sarebbe comunque l'ultima comunicazione di credito, formulata dall'Agenzia delle Entrate in data
31.10.2012 e, pertanto, documenterebbe (ma così non è!) l'esistenza di un credito, comunque
certamente estinto per intervenuta prescrizione decennale”.
6 16.1. – Anche tale motivo di gravame è privo di fondamento (in disparte il rilievo del carattere di novità dell'irrituale eccezione di prescrizione sollevata in grado di appello) poiché
mostra di trascurare la motivazione posta a fondamento dell'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva del 10.5.2016 nonché l'apparato argomentativo che sorregge la pronunzia impugnata. Al riguardo, deve ribadirsi che l' ha documentato che, anteriormente all'avvio CP_2
della procedura esecutiva in questione, gli era stato notificato da parte dell'Agente della
Riscossione il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis Dpr n. 602/1973 per un ragguardevole credito (pari quasi a tre milioni e mezzo di euro) vantato nei confronti dell'odierno appellante;
che il relativo ordine di pagamento è un provvedimento amministrativo al quale consegue l'avvio di un'espropriazione forzata dei crediti vantati dal debitore verso i terzi che si svolge secondo un procedimento semplificato, concepito dal legislatore come procedimento speciale interamente stragiudiziale e che, qualora l'ordine di pagamento sia spontaneamente adempiuto dal terzo, i suoi effetti, sono equiparabili a quelli dell'ordinanza di assegnazione prevista, nella procedura ordinaria, dall'art. 553 cpc. Di talché, nel momento in cui il terzo pignorato esegue il primo pagamento, si realizza la fattispecie che tiene luogo dell'accertamento giudiziale del credito pignorato e si determina, anche per il futuro, l'effetto che tiene luogo dell'assegnazione del credito,
legittimando l'Agente della Riscossione a ricevere i pagamenti futuri da parte del terzo, con l'ulteriore conseguenza che la procedura è destinata ad esaurirsi con l'unico atto consistente nell'ordine di pagamento. Invero, la sospensione della procedura esecutiva esattoriale, in ragione della proposizione dell'opposizione all'esecuzione ordinaria, esclude che si sia verificata la sua estinzione, a ciò conseguendo la permanenza del vincolo sulle somme pignorate, anche tenuto conto che l'eccepita estinzione può essere l'effetto soltanto del pagamento ex art. 61 Dpr n.
602/1973 o dell'inefficacia del pignoramento e non della mera inerzia del terzo, del resto successivamente giustificata dalla notifica del provvedimento sospensivo del GE con ordinanza del
21.7.2011, in assenza di contestazioni circa l'intempestività dell'opposizione.
7 16.2. – Come già osservato dal GE, il citato art. 72-bis, allorché al co. 2 richiama il co. 2
dell'art. 72, istituisce un collegamento temporale e procedimentale tra i due rimedi alternativi,
garantendo al creditore, per il tramite dell'Agente della Riscossione, di ottenere, attraverso l'assegnazione, lo stesso effetto satisfattivo non realizzatosi attraverso il pagamento spontaneo da parte del terzo pignorato. Dimodoché dalla suddetta disposizione non è lecito desumere l'inefficacia della procedura esattoriale in conseguenza del decorso dei termini per adempiere l'ordine di pagamento contenuto nello speciale pignoramento ex art. 72-bis Dpr n. 602/1973.
D'altra parte, la predetta eccezione di estinzione collide con il dato processuale evidenziato dal primo giudice, costituito dall'avvenuta emissione della sentenza n. 1492/2019 con la quale il
Tribunale di Bari ha accolto la domanda proposta dall' e Controparte_6
dichiarato inammissibile l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi esperita avverso l'anzidetta procedura esattoriale, escludendo l'esistenza dei vizi notificatori denunciati dall'odierno appellante. Infine, il giudice di prime cure non ha mancato di rilevare che nella sentenza del 2019 il Tribunale di Bari ha dato atto che l'Agente della Riscossione il 31.10.2012 ha comunicato all'avv. nonché all' quale terzo pignorato, la riduzione della pretesa Pt_1 CP_2
complessiva entro i limiti dell'importo di € 177.300,99 (a titolo di sorte capitale e accessori),
cosicché, a fronte della sussistenza del credito (atto di pignoramento di crediti presso terzi di cui al n. 283134), deve ritenersi legittima l'azione esecutiva per il debito residuo, da ciò derivando la preclusione per l' di pagamento del credito vantato dall'avv. a sua volta debitore, CP_2 Pt_1
sia pure in misura ridotta, dell'Agente della Riscossione, stante l'indisponibilità delle somme pignorate.
17. – Il rigetto dell'appello implica la reiezione (implicita) della domanda ex art. 96 cpc.
18. – Nulla per le spese del giudizio, stante l'“indefensio” della parte pubblica.
19. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti sanciti dall'art. 13 co.
1-quater Tusg.
P.Q.M.
8 Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Bari n. 4070/2022, pubblicata il 7.11.2022, nei confronti dell' , con atto di CP_2
citazione del 4.5.2023, così provvede:
1) dichiara la contumacia dell'appellato;
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) nulla per le spese;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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