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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/07/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 373/2024 RGA avverso la sentenza n. 153/2024 R.S. del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, emessa in data 09/04/2024, pubblicata il 20/05/2024 e notificata in pari data;
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 17/07/2024; promossa da: (C.F. Parte_1
, in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso anche P.IVA_1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e Oreste Manzi, con elezione di domicilio, presso l'ufficio legale della sede di Bologna;
appellante; contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avv. Mario Riccio, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Reggio Emilia alla Via Paolo Borsellino n. 22; appellato;
pag. 1 di 9 (c.f. – Controparte_2 P.IVA_2 contumace;
appellata; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono esaustivamente sintetizzati nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere che:
<< (…) ha convenuto in giudizio CP_1 Controparte_2
e l' per fare accertare che nulla è dovuto in relazione agli avvisi di addebito Pt_1 sottesi all'intimazione di pagamento n. 09520229006012585000 dell'11/10/2022, notificata il 19/10/2022, pari alla somma complessiva di euro 8.213,78. L'opponente ha esposto che dal 2005 al 2012, quando era già in pensione, aveva ripreso la propria attività lavorativa, usufruendo di un tutor messo a disposizione dall' per gli adempimenti tributari e previdenziali: il tutor Controparte_2 preposto provvedeva così a compilare la dichiarazione dei redditi per gli anni 2011 e 2012, non compilando il quadro RR (relativo agli obblighi contributivi), ritenendo i redditi prodotti irrilevanti ai fini previdenziali. L'opponente ha eccepito la nullità dell'intimazione per carenza dei presupposti, la nullità derivata, la violazione del principio dell'affidamento incolpevole;
in quanto l'intimazione si fonda su due avvisi di addebito già annullati dall' In Pt_1 accoglimento del ricorso amministrativo presentato il 22/08/2018 (doc. 4 ric.) l' con pec del 10/03/2022 comunicava all'opponente quanto segue: “Gentile Pt_1 sig. abbiamo sospeso l'esecutività degli avvisi di addebito in quanto, come CP_1 già comunicato nell'ottobre 2020, trattasi di crediti non dovuti. Per il momento, come già fatto presente sempre ad ottobre 2020, risultano dovuti contributi e sanzioni per l'anno 2013 (…) Restano ovviamente da verificare i contributi dovuti su tali redditi per gli anni dal 2015 al 2018. Saluti” (doc. 5 ric.) Secondo l'opponente, gli avvisi di addebito devono intendersi annullati in quanto
“trattasi di crediti non dovuti”; conseguentemente è da ritenersi nulla anche la successiva intimazione di pagamento notificata dall' . CP_3
pag. 2 di 9 ha inoltre eccepito la prescrizione quinquennale degli avvisi CP_1 notificati, rispettivamente, solo nel 2019 per la dichiarazione dei redditi presentata nel 2012 (redditi 2011), e solo nel 2021 per la dichiarazione dei redditi presentata nel 2013 (redditi 2012). Si è costituito l eccependo la tardività dell'opposizione, non proposta nel Pt_1 termine di 40 giorni, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46/99. Nel merito, l ha osservato che con provvedimento del 4/08/2017 e del Pt_1
12/7/2018 (doc. 1 ha provveduto ad iscrivere l' alla Gestione Pt_1 CP_1
Separata per gli anni 2011 e 2012, in quanto, a seguito di verifiche delle dichiarazioni fiscali, è emerso che lo stesso aveva dichiarato un reddito da lavoro autonomo, derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni, non assoggettato a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse professionali. A seguito del ricevimento dei suddetti provvedimenti di iscrizione alla Gestione Separata, l'opponente aveva presentato ricorsi amministrativi tramite la procedura telematica dedicata RIOL: - per l'anno 2011 gli veniva comunicata l'irricevibilità del ricorso (l più che un vero e proprio ricorso aveva Pt_1 considerato l'atto come semplice riesame); - per il 2012 un primo ricorso del 20/08/2018 veniva respinto poiché era stato inviato al Comitato amministratore errato;
mentre un secondo ricorso del 30/8/2018 veniva rigettato dal Comitato amministratore. L' ritiene che l' è in errore quando afferma che la sospensione Pt_1 CP_1 dell'esecutività degli avvisi di addebito ricevuti sia equivalente ad un loro annullamento: tale sospensione infatti, – scaturita dall'ipotesi di non debenza della contribuzione per gli anni 2011 e 2012, (sembrava che i redditi non fossero conseguenza di una attività libero professionale) è stata revocata il 19/7/2022 con ripristino dell'esecutività degli stessi avvisi di addebito in quanto l'opponente, alla richiesta dell'Istituto per le verifiche del caso, non aveva fornito documentazione alcuna, spiegando che la documentazione contabile per gli anni 2011, 2012 e 2013 gli era stata rubata il 30/9/2013 (come da denuncia alla stazione Carabinieri di Cavriago dello stesso 30/9/2013 – doc. 6 Pt_1
Il fatto non ha permesso all di procedere alle necessarie verifiche dei redditi Pt_1 prodotti nel 2011 e nel 2012, con la conseguenza che la pretesa contributiva deve ritenersi confermata.
pag. 3 di 9 Sulla eccezione di decadenza e prescrizione, osserva l'Istituto che i flussi informativi pervenuti dagli uffici finanziari hanno messo in evidenza che l'opponente, pur avendo prodotto reddito derivante da attività professionale non assoggettata ad altra contribuzione obbligatoria (reddito dichiarato ai quadri CM del mod. UNICOPF2012 e quadro RE del mod. UNICOPF2013 – doc. 4-5 , Pt_1 ha tuttavia omesso di compilare i quadri (RR) necessari per la determinazione del contributo dovuto alla Gestione Separata evitandone così il relativo Pt_1 pagamento. L' non ha neanche provveduto alla iscrizione alla Gestione CP_1
Separata quale percettore di reddito autonomo proveniente dall'esercizio di attività di arti e professioni;
pertanto, l ritiene che lo stesso per gli anni 2011 Pt_1
e 2012 abbia volutamente omesso sia l'iscrizione, sia la determinazione dei contributi nella dichiarazione annuale, eludendo il relativo controllo automatico e/o formale da parte degli uffici finanziari ai sensi dell'art. 36 bis e 36 ter del Dpr 600/73.
è rimasta contumace. (…) >>. Controparte_2
Il Tribunale di Reggio Emilia, istruita la causa sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, previo scambio di note di trattazione scritta, ha definito la vertenza con la sentenza n. 153/2024 R.S., così statuendo: “(…) 1) Accoglie l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento CP_1
n. 9520229006012585000 e degli avvisi di addebito emessi dall nn Pt_1
39520180003234180000 e 39520210000013703000 e dichiara la prescrizione dei crediti portati dai richiamati titoli. 2) Condanna l a rifondere all'opponente le spese di causa che liquida in Pt_1 euro 43,00 per esborsi e euro 3.500, 00 per compensi legali oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge con distrazione a favore del procuratore antistatario Avv Mario Riccio. (…)”. Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, nella predetta sentenza, ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'allora opponente, con conseguente assorbimento di ogni suo ulteriore motivo di doglianza. Con ricorso depositato telematicamente in data 19/06/2024, l' ha spiegato Pt_1 appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia:
“(…) in via preliminare 1. Accertata la mancata disamina ed il mancato accoglimento della eccezione di improponibilità/inammissibilità del ricorso introduttivo dispiegata da atteso il mancato rispetto del termine Pt_1
pag. 4 di 9 decadenziale di cui all' art 24 co 5 Dlgs 46/99 dichiarare nulla la impugnata sentenza del Tribunale di Reggio Emilia 153/2024 del 20/05/2024 In ogni caso, in accoglimento del presente ricorso ed in totale riforma dell'appellata sentenza 2. In accoglimento dell'eccezione dispiegata da Pt_1 considerato il mancato rispetto del termine decadenziale di cui all'art 24 Dlgs 46/99 dichiarare inammissibile/improponibile il ricorso ed il giudizio a quo con integrale reiezione dello stesso 3. riformare la sentenza anche in ordine alla condanna alle spese Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio di entrambi i gradi. (…)”. Nello spiegato atto di gravame, l' ha censurato la pronuncia gravata sulla Pt_1 scorta di un unico motivo di impugnazione, eloquentemente rubricato: “1) Nullità
/Erroneità e comunque falsa ed errata applicazione, interpretazione dell'art 24 co 5 Dlgs 46/99 ed art 3 L 335/95 laddove il Tribunale di Reggio Emilia ha erroneamente ritenuto potersi rilevare ed eccepire l'estinzione del credito contributivo per prescrizione maturatasi antecedentemente alla notifica degli avvisi dopo lo spirare del termine decadenziale di 40 gg, idoneo a rendere definitivo, incontestabile ed irrevocabile l'esistenza, la fondatezza e la debenza della pretesa dell' ”, riproponendo, quanto al resto, le difese già svolte nel Pt_1 corso del giudizio a quo. Il sig. , ritualmente costituitosi in giudizio, in via preliminare, ha CP_1 eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto dall' per asserita violazione Pt_1 dell'art. 434 c.p.c., nel merito, ha contestato la fondatezza dell'unico motivo di impugnazione formulato dall e, infine, ha riproposto i motivi di Pt_1 opposizione ritenuti assorbiti dal Giudice a quo, chiedendo che questa Corte voglia così provvedere: “(…) rigettarsi l'appello proposto dall' in quanto Pt_1 inammissibile e, comunque, infondato, con conferma della sentenza appellata;
- ove occorrente, accogliersi i motivi assorbiti dal motivo accolto nella sentenza appellata, previo eventuale espletamento dei mezzi di prova già indicato in primo grado, con conferma dell'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09520229006012585000 dell'11/10/2022 e, all'occorrenza, degli avvisi di addebito nn. 39520180003234180000 e 39520210000013703000. Con la Pt_1 condanna dell'appellante al risarcimento del danno processuale ex artt. 91 Pt_1
e 96 Cpc per temerarietà dell'appello”.
pag. 5 di 9 All'udienza del 13/02/2025, questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti dell' Controparte_2
, già parte del giudizio di prime cure.
[...]
L , benché ritualmente evocata in giudizio, non Controparte_2 si è costituita e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia all'odierna udienza. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello proposto dall' , per asserita Pt_1 violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. in quanta a fronte di un'attenta lettura dell'atto di gravame in parola risultano sufficientemente chiare sia le parti della sentenza gravata oggetto di impugnazione, sia i motivi di censura. Tanto si afferma, in particolare, anche alla luce dell'interpretazione più lata dell'art. 434 c.p.c. accolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza del 16/11/2017, n.27199, a tenore della quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Tali principi, dettati dal Giudice della nomofilachia in relazione alla previgente formulazione dell'art. 434 c.p.c., ad avviso di questa Corte, sono applicabili anche alla vigente formulazione della norma in parola che di quella precedente ha mutuato i tratti essenziali. Quanto al merito della vertenza, rileva, innanzitutto, la Corte che gli avvisi di addebito impugnati in questa sede dal sig. , non costituenti dei meri CP_1
“avvisi bonari” (come emerge dal loro esame), costituiscono titoli esecutivi, prodromici all'iscrizione a ruolo e suscettibili di esecuzione forzata ed in quanto tali non vanno confusi “con gli avvisi bonari di cui all'art. 24, comma 2, D. Lgs. 46/1999”.
pag. 6 di 9 Rispetto agli avvisi di addebito qui impugnati, il contribuente per contestare nel merito le pretese creditorie dell' avrebbe dovuto proporre ricorso nel termine Pt_1 perentorio di 40 giorni dalla loro notifica ai sensi dell'art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999, ai sensi del quale: “(…) Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati”. Sulla natura perentoria del termine ex art 24, 5° co. D. lgs. 46/99 ha avuto occasione di pronunciarsi in più occasioni la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Css. sent. 4506 del 27/02/07 in senso conforme, ex pluribus, Cassazione civile sez. lav. 05 febbraio 2009 n. 2835; Cassazione civile sez. lav. 01 luglio 2008 n. 17978; civile sez. lav. 01 luglio 2008 n. 17978; Cassazione civile sez. lav. 27 febbraio 2007 n. 4506) che ha altresì precisato come, trattandosi di un presupposto processuale che determina la proponibilità della domanda (e, perciò, una ipotesi di decadenza prevista "ex lege", avente natura pubblicistica), il rilievo dell'intervenuta decadenza deve essere operato d'ufficio dal Giudice, anche in assenza di sollecitazione delle parti, disponendo l'acquisizione degli elementi utili anche "aliunde", in applicazione degli art. 421 e 437 c.p.c.. Conseguentemente il mancato rilievo, anche officioso, del mancato rispetto del termine decadenziale comporta la nullità della sentenza (Cassazione civile sez. lav. 16 maggio 2007 n. 11274). Nella fattispecie in esame, a fronte all'espressa eccezione sollevata dall' Pt_1
(da ritenersi fondata per le ragioni appresso indicate), la pretermissione della decadenza ad opera del Giudice a quo rende la sentenza gravata nulla. La Suprema Corte ha anche sancito che la consumazione della decadenza ha una valenza assoluta non solo processuale, ma dispiega un vero e proprio dirimente effetto sostanziale, rendendo incontrovertibile ed incontestabile la pretesa contributiva dell'ente previdenziale. (Cassazione civile sez. lav. 01 luglio 2008 n. 17978 Cassazione civile sez. VI 19 aprile 2011 n. 8931; Cassazione civile sez. lav. 05 febbraio 2009 n. 2835) Pertanto la mancata tempestiva impugnazione degli Avvisi di Addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta nel termine perentorio di cui all'art. 24, co° 5 del D.lgs. 46/99, deve considerarsi preclusiva della possibilità di far valere la pag. 7 di 9 prescrizione maturata in epoca antecedente alla notifica degli AVA in questione, così come ogni altra questione attinente al merito delle pretese creditorie dell Pt_1
[in tal senso si vedano: Cassazione civile sez. lav., 29/03/2023, n.8853, conf. Cassazione civile sez. lav., 02/11/2017, (ud. 05/07/2017, dep. 02/11/2017), n. 26102 Cassazione civile sez. lav., 12/03/2015, n.4978]. Sul fatto che sia opposizione di merito quella che fa valere la prescrizione del credito iscritto al ruolo v. Cass. 22292/19, Cass. 29294/19 e, da ultimo, Cass., S.U., n. 7514/22. Ebbene, nella fattispecie in esame, è pacifico in causa che gli Avvisi di Addebito impugnati dal sig. gli sono stati rispettivamente notificati in data CP_1
21/01/19 e 09/06/2021, mentre il ricorso di prime cure è stato depositato solo in data 28/11/2022 e, quindi, ben oltre il termine perentorio di 40 giorni previsto dall'art. 24, 5° co. D. Lgs. 46/99, con conseguente decadenza del contribuente dal far valere la prescrizione maturata in epoca antecedente alla notifica degli AVA in questione, così come ogni altra questione attinente al merito delle pretese creditorie dell' . Pt_1
La prescrizione quinquennale (ex art. 3, comma 9 della legge n. 335/1995) dei crediti azionati dall , inoltre, non risulta essere maturata nemmeno Pt_1 successivamente, essendo stata successivamente interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento, parimenti opposta dal sig. , CP_1 avvenuta in data 11/10/2022. Questa Corte di Appello non ignora che di recente la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “Nel solco tracciato dalla Sezioni Unite, questa Sezione ha di recente precisato (cfr. Cass. n. 13300, 13304 e 13306/2024) che la contestazione in esame (n.d.r. eccezione di prescrizione), avendo ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire. (…) . Dando applicazione a detto principio, in disparte il fatto che la cartella di pagamento fosse stata o meno impugnata, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la cartella di pagamento era stato il primo atto interruttivo della prescrizione e, quindi, se effettivamente era maturata la prescrizione del credito in contestazione come eccepito dal debitore, verificando pag. 8 di 9 pure (in mancanza di eventuali giudicati interni espliciti sul punto) l'interesse ad agire dell'attore, alla stregua dei principi posti da Cass. Sez. U. 26283/22 (come già ribadito da questa Corte con ord. 13300/24).” (Cass. n 18152/2024). Trattasi, tuttavia, di pronuncia che consta ancora minoritaria e questa Corte di Merito ritiene allo stato preferibile, come detto, l'orientamento che conserva il fondamento della previsione legislativa di un termine perentorio per opporre gli avvisi di addebito dell , evitando quella che potrebbe divenire una sistematica Pt_1
e facile elusione dei termini di impugnazione, con irrimediabile pregiudizio delle esigenze di certezza del diritto e di pareggio di bilancio dello Stato e degli enti pubblici, entrambi valori costituzionalmente tutelati
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto della vertenza, l'appello proposto dall' va accolto con statuizioni come da dispositivo. Pt_1
La sussistenza del recente conflitto della giurisprudenza di legittimità sopra delineato, ad avviso di questa Corte, costituisce “grave ed eccezionale ragione” ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo novellato dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Cost. per compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in accoglimento dell'appello proposto dall' , dichiarata la nullità della Pt_1 sentenza gravata, rigetta il ricorso di prime cure proposto dal sig. e CP_1 tutte le domande ivi contenute;
- compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio fra le parti in causa. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 17.07.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 373/2024 RGA avverso la sentenza n. 153/2024 R.S. del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, emessa in data 09/04/2024, pubblicata il 20/05/2024 e notificata in pari data;
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 17/07/2024; promossa da: (C.F. Parte_1
, in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso anche P.IVA_1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e Oreste Manzi, con elezione di domicilio, presso l'ufficio legale della sede di Bologna;
appellante; contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avv. Mario Riccio, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Reggio Emilia alla Via Paolo Borsellino n. 22; appellato;
pag. 1 di 9 (c.f. – Controparte_2 P.IVA_2 contumace;
appellata; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono esaustivamente sintetizzati nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere che:
<< (…) ha convenuto in giudizio CP_1 Controparte_2
e l' per fare accertare che nulla è dovuto in relazione agli avvisi di addebito Pt_1 sottesi all'intimazione di pagamento n. 09520229006012585000 dell'11/10/2022, notificata il 19/10/2022, pari alla somma complessiva di euro 8.213,78. L'opponente ha esposto che dal 2005 al 2012, quando era già in pensione, aveva ripreso la propria attività lavorativa, usufruendo di un tutor messo a disposizione dall' per gli adempimenti tributari e previdenziali: il tutor Controparte_2 preposto provvedeva così a compilare la dichiarazione dei redditi per gli anni 2011 e 2012, non compilando il quadro RR (relativo agli obblighi contributivi), ritenendo i redditi prodotti irrilevanti ai fini previdenziali. L'opponente ha eccepito la nullità dell'intimazione per carenza dei presupposti, la nullità derivata, la violazione del principio dell'affidamento incolpevole;
in quanto l'intimazione si fonda su due avvisi di addebito già annullati dall' In Pt_1 accoglimento del ricorso amministrativo presentato il 22/08/2018 (doc. 4 ric.) l' con pec del 10/03/2022 comunicava all'opponente quanto segue: “Gentile Pt_1 sig. abbiamo sospeso l'esecutività degli avvisi di addebito in quanto, come CP_1 già comunicato nell'ottobre 2020, trattasi di crediti non dovuti. Per il momento, come già fatto presente sempre ad ottobre 2020, risultano dovuti contributi e sanzioni per l'anno 2013 (…) Restano ovviamente da verificare i contributi dovuti su tali redditi per gli anni dal 2015 al 2018. Saluti” (doc. 5 ric.) Secondo l'opponente, gli avvisi di addebito devono intendersi annullati in quanto
“trattasi di crediti non dovuti”; conseguentemente è da ritenersi nulla anche la successiva intimazione di pagamento notificata dall' . CP_3
pag. 2 di 9 ha inoltre eccepito la prescrizione quinquennale degli avvisi CP_1 notificati, rispettivamente, solo nel 2019 per la dichiarazione dei redditi presentata nel 2012 (redditi 2011), e solo nel 2021 per la dichiarazione dei redditi presentata nel 2013 (redditi 2012). Si è costituito l eccependo la tardività dell'opposizione, non proposta nel Pt_1 termine di 40 giorni, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46/99. Nel merito, l ha osservato che con provvedimento del 4/08/2017 e del Pt_1
12/7/2018 (doc. 1 ha provveduto ad iscrivere l' alla Gestione Pt_1 CP_1
Separata per gli anni 2011 e 2012, in quanto, a seguito di verifiche delle dichiarazioni fiscali, è emerso che lo stesso aveva dichiarato un reddito da lavoro autonomo, derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni, non assoggettato a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse professionali. A seguito del ricevimento dei suddetti provvedimenti di iscrizione alla Gestione Separata, l'opponente aveva presentato ricorsi amministrativi tramite la procedura telematica dedicata RIOL: - per l'anno 2011 gli veniva comunicata l'irricevibilità del ricorso (l più che un vero e proprio ricorso aveva Pt_1 considerato l'atto come semplice riesame); - per il 2012 un primo ricorso del 20/08/2018 veniva respinto poiché era stato inviato al Comitato amministratore errato;
mentre un secondo ricorso del 30/8/2018 veniva rigettato dal Comitato amministratore. L' ritiene che l' è in errore quando afferma che la sospensione Pt_1 CP_1 dell'esecutività degli avvisi di addebito ricevuti sia equivalente ad un loro annullamento: tale sospensione infatti, – scaturita dall'ipotesi di non debenza della contribuzione per gli anni 2011 e 2012, (sembrava che i redditi non fossero conseguenza di una attività libero professionale) è stata revocata il 19/7/2022 con ripristino dell'esecutività degli stessi avvisi di addebito in quanto l'opponente, alla richiesta dell'Istituto per le verifiche del caso, non aveva fornito documentazione alcuna, spiegando che la documentazione contabile per gli anni 2011, 2012 e 2013 gli era stata rubata il 30/9/2013 (come da denuncia alla stazione Carabinieri di Cavriago dello stesso 30/9/2013 – doc. 6 Pt_1
Il fatto non ha permesso all di procedere alle necessarie verifiche dei redditi Pt_1 prodotti nel 2011 e nel 2012, con la conseguenza che la pretesa contributiva deve ritenersi confermata.
pag. 3 di 9 Sulla eccezione di decadenza e prescrizione, osserva l'Istituto che i flussi informativi pervenuti dagli uffici finanziari hanno messo in evidenza che l'opponente, pur avendo prodotto reddito derivante da attività professionale non assoggettata ad altra contribuzione obbligatoria (reddito dichiarato ai quadri CM del mod. UNICOPF2012 e quadro RE del mod. UNICOPF2013 – doc. 4-5 , Pt_1 ha tuttavia omesso di compilare i quadri (RR) necessari per la determinazione del contributo dovuto alla Gestione Separata evitandone così il relativo Pt_1 pagamento. L' non ha neanche provveduto alla iscrizione alla Gestione CP_1
Separata quale percettore di reddito autonomo proveniente dall'esercizio di attività di arti e professioni;
pertanto, l ritiene che lo stesso per gli anni 2011 Pt_1
e 2012 abbia volutamente omesso sia l'iscrizione, sia la determinazione dei contributi nella dichiarazione annuale, eludendo il relativo controllo automatico e/o formale da parte degli uffici finanziari ai sensi dell'art. 36 bis e 36 ter del Dpr 600/73.
è rimasta contumace. (…) >>. Controparte_2
Il Tribunale di Reggio Emilia, istruita la causa sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, previo scambio di note di trattazione scritta, ha definito la vertenza con la sentenza n. 153/2024 R.S., così statuendo: “(…) 1) Accoglie l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento CP_1
n. 9520229006012585000 e degli avvisi di addebito emessi dall nn Pt_1
39520180003234180000 e 39520210000013703000 e dichiara la prescrizione dei crediti portati dai richiamati titoli. 2) Condanna l a rifondere all'opponente le spese di causa che liquida in Pt_1 euro 43,00 per esborsi e euro 3.500, 00 per compensi legali oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge con distrazione a favore del procuratore antistatario Avv Mario Riccio. (…)”. Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, nella predetta sentenza, ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'allora opponente, con conseguente assorbimento di ogni suo ulteriore motivo di doglianza. Con ricorso depositato telematicamente in data 19/06/2024, l' ha spiegato Pt_1 appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia:
“(…) in via preliminare 1. Accertata la mancata disamina ed il mancato accoglimento della eccezione di improponibilità/inammissibilità del ricorso introduttivo dispiegata da atteso il mancato rispetto del termine Pt_1
pag. 4 di 9 decadenziale di cui all' art 24 co 5 Dlgs 46/99 dichiarare nulla la impugnata sentenza del Tribunale di Reggio Emilia 153/2024 del 20/05/2024 In ogni caso, in accoglimento del presente ricorso ed in totale riforma dell'appellata sentenza 2. In accoglimento dell'eccezione dispiegata da Pt_1 considerato il mancato rispetto del termine decadenziale di cui all'art 24 Dlgs 46/99 dichiarare inammissibile/improponibile il ricorso ed il giudizio a quo con integrale reiezione dello stesso 3. riformare la sentenza anche in ordine alla condanna alle spese Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio di entrambi i gradi. (…)”. Nello spiegato atto di gravame, l' ha censurato la pronuncia gravata sulla Pt_1 scorta di un unico motivo di impugnazione, eloquentemente rubricato: “1) Nullità
/Erroneità e comunque falsa ed errata applicazione, interpretazione dell'art 24 co 5 Dlgs 46/99 ed art 3 L 335/95 laddove il Tribunale di Reggio Emilia ha erroneamente ritenuto potersi rilevare ed eccepire l'estinzione del credito contributivo per prescrizione maturatasi antecedentemente alla notifica degli avvisi dopo lo spirare del termine decadenziale di 40 gg, idoneo a rendere definitivo, incontestabile ed irrevocabile l'esistenza, la fondatezza e la debenza della pretesa dell' ”, riproponendo, quanto al resto, le difese già svolte nel Pt_1 corso del giudizio a quo. Il sig. , ritualmente costituitosi in giudizio, in via preliminare, ha CP_1 eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto dall' per asserita violazione Pt_1 dell'art. 434 c.p.c., nel merito, ha contestato la fondatezza dell'unico motivo di impugnazione formulato dall e, infine, ha riproposto i motivi di Pt_1 opposizione ritenuti assorbiti dal Giudice a quo, chiedendo che questa Corte voglia così provvedere: “(…) rigettarsi l'appello proposto dall' in quanto Pt_1 inammissibile e, comunque, infondato, con conferma della sentenza appellata;
- ove occorrente, accogliersi i motivi assorbiti dal motivo accolto nella sentenza appellata, previo eventuale espletamento dei mezzi di prova già indicato in primo grado, con conferma dell'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09520229006012585000 dell'11/10/2022 e, all'occorrenza, degli avvisi di addebito nn. 39520180003234180000 e 39520210000013703000. Con la Pt_1 condanna dell'appellante al risarcimento del danno processuale ex artt. 91 Pt_1
e 96 Cpc per temerarietà dell'appello”.
pag. 5 di 9 All'udienza del 13/02/2025, questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti dell' Controparte_2
, già parte del giudizio di prime cure.
[...]
L , benché ritualmente evocata in giudizio, non Controparte_2 si è costituita e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia all'odierna udienza. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello proposto dall' , per asserita Pt_1 violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. in quanta a fronte di un'attenta lettura dell'atto di gravame in parola risultano sufficientemente chiare sia le parti della sentenza gravata oggetto di impugnazione, sia i motivi di censura. Tanto si afferma, in particolare, anche alla luce dell'interpretazione più lata dell'art. 434 c.p.c. accolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza del 16/11/2017, n.27199, a tenore della quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Tali principi, dettati dal Giudice della nomofilachia in relazione alla previgente formulazione dell'art. 434 c.p.c., ad avviso di questa Corte, sono applicabili anche alla vigente formulazione della norma in parola che di quella precedente ha mutuato i tratti essenziali. Quanto al merito della vertenza, rileva, innanzitutto, la Corte che gli avvisi di addebito impugnati in questa sede dal sig. , non costituenti dei meri CP_1
“avvisi bonari” (come emerge dal loro esame), costituiscono titoli esecutivi, prodromici all'iscrizione a ruolo e suscettibili di esecuzione forzata ed in quanto tali non vanno confusi “con gli avvisi bonari di cui all'art. 24, comma 2, D. Lgs. 46/1999”.
pag. 6 di 9 Rispetto agli avvisi di addebito qui impugnati, il contribuente per contestare nel merito le pretese creditorie dell' avrebbe dovuto proporre ricorso nel termine Pt_1 perentorio di 40 giorni dalla loro notifica ai sensi dell'art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999, ai sensi del quale: “(…) Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati”. Sulla natura perentoria del termine ex art 24, 5° co. D. lgs. 46/99 ha avuto occasione di pronunciarsi in più occasioni la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Css. sent. 4506 del 27/02/07 in senso conforme, ex pluribus, Cassazione civile sez. lav. 05 febbraio 2009 n. 2835; Cassazione civile sez. lav. 01 luglio 2008 n. 17978; civile sez. lav. 01 luglio 2008 n. 17978; Cassazione civile sez. lav. 27 febbraio 2007 n. 4506) che ha altresì precisato come, trattandosi di un presupposto processuale che determina la proponibilità della domanda (e, perciò, una ipotesi di decadenza prevista "ex lege", avente natura pubblicistica), il rilievo dell'intervenuta decadenza deve essere operato d'ufficio dal Giudice, anche in assenza di sollecitazione delle parti, disponendo l'acquisizione degli elementi utili anche "aliunde", in applicazione degli art. 421 e 437 c.p.c.. Conseguentemente il mancato rilievo, anche officioso, del mancato rispetto del termine decadenziale comporta la nullità della sentenza (Cassazione civile sez. lav. 16 maggio 2007 n. 11274). Nella fattispecie in esame, a fronte all'espressa eccezione sollevata dall' Pt_1
(da ritenersi fondata per le ragioni appresso indicate), la pretermissione della decadenza ad opera del Giudice a quo rende la sentenza gravata nulla. La Suprema Corte ha anche sancito che la consumazione della decadenza ha una valenza assoluta non solo processuale, ma dispiega un vero e proprio dirimente effetto sostanziale, rendendo incontrovertibile ed incontestabile la pretesa contributiva dell'ente previdenziale. (Cassazione civile sez. lav. 01 luglio 2008 n. 17978 Cassazione civile sez. VI 19 aprile 2011 n. 8931; Cassazione civile sez. lav. 05 febbraio 2009 n. 2835) Pertanto la mancata tempestiva impugnazione degli Avvisi di Addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta nel termine perentorio di cui all'art. 24, co° 5 del D.lgs. 46/99, deve considerarsi preclusiva della possibilità di far valere la pag. 7 di 9 prescrizione maturata in epoca antecedente alla notifica degli AVA in questione, così come ogni altra questione attinente al merito delle pretese creditorie dell Pt_1
[in tal senso si vedano: Cassazione civile sez. lav., 29/03/2023, n.8853, conf. Cassazione civile sez. lav., 02/11/2017, (ud. 05/07/2017, dep. 02/11/2017), n. 26102 Cassazione civile sez. lav., 12/03/2015, n.4978]. Sul fatto che sia opposizione di merito quella che fa valere la prescrizione del credito iscritto al ruolo v. Cass. 22292/19, Cass. 29294/19 e, da ultimo, Cass., S.U., n. 7514/22. Ebbene, nella fattispecie in esame, è pacifico in causa che gli Avvisi di Addebito impugnati dal sig. gli sono stati rispettivamente notificati in data CP_1
21/01/19 e 09/06/2021, mentre il ricorso di prime cure è stato depositato solo in data 28/11/2022 e, quindi, ben oltre il termine perentorio di 40 giorni previsto dall'art. 24, 5° co. D. Lgs. 46/99, con conseguente decadenza del contribuente dal far valere la prescrizione maturata in epoca antecedente alla notifica degli AVA in questione, così come ogni altra questione attinente al merito delle pretese creditorie dell' . Pt_1
La prescrizione quinquennale (ex art. 3, comma 9 della legge n. 335/1995) dei crediti azionati dall , inoltre, non risulta essere maturata nemmeno Pt_1 successivamente, essendo stata successivamente interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento, parimenti opposta dal sig. , CP_1 avvenuta in data 11/10/2022. Questa Corte di Appello non ignora che di recente la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “Nel solco tracciato dalla Sezioni Unite, questa Sezione ha di recente precisato (cfr. Cass. n. 13300, 13304 e 13306/2024) che la contestazione in esame (n.d.r. eccezione di prescrizione), avendo ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire. (…) . Dando applicazione a detto principio, in disparte il fatto che la cartella di pagamento fosse stata o meno impugnata, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la cartella di pagamento era stato il primo atto interruttivo della prescrizione e, quindi, se effettivamente era maturata la prescrizione del credito in contestazione come eccepito dal debitore, verificando pag. 8 di 9 pure (in mancanza di eventuali giudicati interni espliciti sul punto) l'interesse ad agire dell'attore, alla stregua dei principi posti da Cass. Sez. U. 26283/22 (come già ribadito da questa Corte con ord. 13300/24).” (Cass. n 18152/2024). Trattasi, tuttavia, di pronuncia che consta ancora minoritaria e questa Corte di Merito ritiene allo stato preferibile, come detto, l'orientamento che conserva il fondamento della previsione legislativa di un termine perentorio per opporre gli avvisi di addebito dell , evitando quella che potrebbe divenire una sistematica Pt_1
e facile elusione dei termini di impugnazione, con irrimediabile pregiudizio delle esigenze di certezza del diritto e di pareggio di bilancio dello Stato e degli enti pubblici, entrambi valori costituzionalmente tutelati
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto della vertenza, l'appello proposto dall' va accolto con statuizioni come da dispositivo. Pt_1
La sussistenza del recente conflitto della giurisprudenza di legittimità sopra delineato, ad avviso di questa Corte, costituisce “grave ed eccezionale ragione” ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo novellato dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Cost. per compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in accoglimento dell'appello proposto dall' , dichiarata la nullità della Pt_1 sentenza gravata, rigetta il ricorso di prime cure proposto dal sig. e CP_1 tutte le domande ivi contenute;
- compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio fra le parti in causa. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 17.07.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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