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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/07/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3105/2024 del
R.G.A.C., decisa nell'udienza cartolare del 24 luglio 2025 e vertente
TRA
- unipersonale e ( ) in proprio e Parte_1 Persona_1 C.F._1
nella qualità di legale rappresentante della ( ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'avv. Simona POLITO per delega in calce al ricorso
PARTI RICORRENTI
E
- ( ) Controparte_2 P.IVA_2
In giudizio personalmente in persona del Direttore dell Controparte_2
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione. CONCLUSIONI
Per l'odierna udienza cartolare di discussione del 24 luglio 2025 parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in data 21 luglio 2025 e parte resistente come da note scritte depositate in data 17 luglio 2025 da intendersi in questa sede trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso del 22 maggio 2024 , in proprio e nella qualità di legale Persona_1 rappresentante della proponeva opposizione Controparte_1
all'ordinanza ingiunzione n. 190/2024 emessa dall' di Controparte_2
in data 09/04/2024 e notificata in data 22.04.2024 alla SI.ra nella CP_2 Persona_1 qualità di autore delle violazioni ed in data 03.05.2024 alla società Controparte_1
nella qualità di obbligata in solido, con la quale veniva ingiunto alle
[...] ricorrenti il pagamento della somma di € 75.032,34 a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione di cui all'art. 3, comma 3, del D.L. 12/2002 convertito in L. 73/2002, modificato dall'art. 22, comma 1, D. Lgs. 151/2015, nonché dell'art. 39, commi 1, 2 e 7 del D.L. n.
112/2008 convertito in L. n. 133/2008, di cui all'art. 12, 3° comma, del D.P.R. n. 1124/65 deducendo:
a) la nullità dell'ordinanza di ingiunzione per mancanza di elementi costitutivi dello stesso atto amministrativo nonché per nullità dell'atto presupposto considerata la mancata sottoscrizione del verbale da parte di uno degli agenti verbalizzanti;
b) la suddetta ordinanza ingiunzione conseguiva al Verbale Unico di Accertamento e notificazione Numero progressivo 12 Anno 2021 Codice reparto LT127 del
16/09/2021 elevato nei confronti delle ricorrenti, a conclusione degli accertamenti ispettivi iniziati con l'accesso del 25.08.2021, a seguito del quale era stata irrogata la sanzione di € 75.032,34 per la presunta violazione dell'art. 3, comma 3, del D.L.
12/2002 convertito in L. 73/2002, modificato dall'art. 22, comma 1, D. Lgs.
151/2015, nonché dell'art. 39, commi 1, 2 e 7 del D.L. n. 112/2008 convertito in L. n.
133/2008, di cui all'art. 12, 3° comma, del D.P.R. n. 1124/65;
c) la nullità dell'ordinanza ingiunzione n. 190/2024 per inesistenza dei fatti contestati poiché alcuni giorni prima dell'ispezione della Guardia di Parte_2 Finanza, si era presentato per chiedere se la società stesse cercando un commesso e la resistente IU gli riferiva di portare il curriculum. Il giorno seguente Parte_2
si era presentato e si era offerto di poter rimanere nel negozio per vedere come veniva organizzato il lavoro. Il giorno successivo la IU gli aveva chiesto di presentare i documenti per procedere alla regolarizzazione dell'attività lavorativa ma lo stesso le faceva presente che non poteva firmare alcun contratto in quanto fino a fine giugno 2021 risultava essere assunto presso altro datore di lavoro. La
IU gli comunicava che fino alla scadenza del contratto ed alla regolare assunzione non poteva prestare alcuna attività lavorativa presso il suo esercizio commerciale ed infatti il giorno dell'ispezione non era presente, non perché usufruiva del giorno di riposo come dichiarato dagli altri dipendenti, ma perché gli era stato vietato dalla responsabile dell'esercizio commerciale.
d) per quanto riguarda la , la stessa non aveva mai lavorato presso Parte_3
la società ricorrente ed in nero per 85 giorni dal momento che la stessa era Parte_3 andata presso la società per cercare lavoro ma non voleva essere contrattualizzata in quanto in quel periodo usufruiva dell'indennità di disoccupazione o del reddito di cittadinanza. La società faceva presente a quel punto che non poteva lavorare presso di loro in nero e la stessa infuriata faceva una scenata, andando via e poco dopo procedeva a fare esposto presso la Guardia di Finanza comportando ciò i successivi accertamenti.
e) neppure aveva mai svolto presso la società lavoro in nero per 57 Parte_4
giorni. Infatti, dal verbale di rilevamento ed identificazione del personale, Pt_4
diceva di aver lavorato in nero dal 12.05.2021 all'8.07.2021, ultimo giorno
[...]
precedente alla stipula del contratto avvenuta il 09 luglio 2021 per poi contraddirsi;
f) la aveva sempre assunto regolarmente i propri Controparte_1
dipendenti, non costituendo una pratica della società il tenere in nero i lavoratori e ciò si evinceva anche dalle dichiarazioni rese dai dipendenti e Controparte_3
, i quali dichiaravano di essere stati assunti e di aver iniziato Testimone_1
l'attività lavorativa presso la società ricorrente alla data della stipula del contratto.
g) ne consegue che alle ricorrenti erano state comminate le sanzioni solo sulla base di dichiarazioni di due dipendenti non munite di una pregnante efficacia probatoria per orientamento giurisprudenziale. h) con riferimento ai dipendenti e , anche in merito Parte_4 Testimone_1
all'orario di lavoro, questi avevano sempre svolto gli orari stabiliti in sede contrattuale per cui non era vero che prestavano attività lavorativa per 10 ore al giorno. Gli stessi si contraddicevano nelle loro dichiarazioni in quanto affermavano di lavorare per 10 ore al giorno e di fare tutti gli stessi turni, ma il Sig. Parte_2
aveva dichiarato di aver lavorato dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00.
e sostenevano altresì che alla dipendente non Tes_1 Pt_4 Controparte_3
era concessa nemmeno la pausa pranzo, ma la stessa, in sede di dichiarazioni rese agli agenti accertatori, poi dichiarava di svolgere le ore così come stabilito da contratto.
Concludevano, pertanto, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n.
190/2024 e, in via subordinata, ridurre secondo legge e/o, comunque, secondo equità, le sanzioni irrogate .
Si costituiva parte resistente con memoria del 3 ottobre Controparte_2
2024 contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. Deduceva il resistente che gli accertamenti nei confronti della società erano stati avviati Controparte_1
in data 25.08.2021, successivamente alla presentazione di esposto della SI.ra Parte_3
nei confronti della mediante accesso ispettivo
[...] Controparte_1 eseguito da personale militare appartenente alla Guardia di Finanza di Fondi, presso la sede operativa della predetta società, sita in Fondi (LT), al fine di verificare l'osservanza della normativa in materia di lavoro e nello specifico di contrasto al lavoro irregolare e/o sommerso.
In tale occasione veniva trovato intento al lavoro il personale presente, come riportato nel verbale di primo accesso ispettivo, del quale venivano acquisite le spontanee dichiarazioni circa l'intercorrente rapporto di lavoro con il soggetto ispezionato, come da processo verbale di rilevamento ed identificazione di e di . Nel Parte_4 Testimone_1 corso dell'attività ispettiva, venivano poi raccolte le dichiarazioni di altri lavoratori, come da verbale di rilevamento ed identificazione di e Parte_2 Controparte_3
in merito al proprio rapporto di lavoro con la Gli accertamenti Controparte_1 proseguivano con l'acquisizione della documentazione richiesta con il verbale di primo accesso ispettivo, come elencata nel verbale delle verifiche del 03.09.2021 (Allegato 8) e con le operazioni di verifica del 07.09.2021 e del 16.09.2021. L'accertamento veniva definito con l'adozione del Verbale unico di accertamento e notificazione n. LT 127 n. 0012 del 16.09.2021, con il quale erano contestate le violazioni di cui all'ordinanza impugnata. Con il medesimo Verbale, il datore di lavoro veniva ammesso al beneficio del pagamento delle sanzioni in misura minima, previsto in caso di regolarizzazione delle inosservanze, quanto alle violazioni sanabili di cui all'allegato atto di diffida ex art 13 D. lgs.124/2004, nonché al pagamento delle sanzioni in misura ridotta ex art. 14 Legge 689/1981 con riferimento alle violazioni non sanabili di cui all'allegato atto di notificazione di illecito amministrativo. Avverso il predetto verbale la società
[...]
, presentava scritti difensivi. Controparte_1
Decorso il termine stabilito, né il responsabile né l'obbligato in solido si avvalevano della possibilità di estinguere il procedimento sanzionatorio mediante il pagamento delle sanzioni come determinate con il Verbale di accertamento;
veniva pertanto redatto dal verbalizzante Rapporto (Allegato n. 13) ex art 17 L. 689/1981, sulla base del quale e della documentazione in atti veniva emessa l'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnazione.
Parte ricorrente depositava note conclusive in data 3 luglio 2025 così concludendo “I) nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la nullità, ovvero annullare l'ordinanza ingiunzione
n. 190/24 impugnata per tutti i motivi e qui da intendersi richiamati, ritenute provate e fondate le proposte argomentazioni della presente opposizione, con ogni consequenziale provvedimento del caso e di legge;
II) in via subordinata, accertare e dichiarare le pretese di cui alla medesima ordinanza ingiunzione impugnata erronee, infondate e non provate;
III) in via di estremo subordine, nella denegata ipotesi che non si ritenga di potere accogliere le richieste in via principale, si chiede che vengano rideterminate al minimo le sanzioni amministrative, anche alla luce dei vizi della sua determinazione, come evidenziati in narrativa. Con vittoria piena di spese di causa, nonché accessori. IN VIA ISTRUTTORIA: - Senza accettazione alcuna di inversione dell'onere della prova, e con ampia riserva di dedurre circostanze di fatto e capitoli di prova, e di formulare istanze istruttorie, una volta lette le difese avversarie, si reitera la richiesta di ammissione della prova per testi, con la SI.ra e il SI. , sui capitoli di prova Controparte_3 CP_4 indicati nell'atto introduttivo del giudizio”.
Parte resistente depositava note conclusive in data 18 giugno 2025 insistendo nelle conclusioni già rassegnate MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve anzitutto rigettarsi l'eccezione formulata da parte resistente di inammissibilità del ricorso proposto da poiché parte ricorrente ha dedotto e documentato che in Persona_1
data 22 maggio 2024 non ha potuto depositare il ricorso per difetto di funzionamento del sistema (cfr. allegati alle note di trattazione scritta di parte ricorrente del 16 ottobre 2024).
Il ricorso è tuttavia infondato nel merito e deve pertanto essere rigettato.
In ordine alla eccezione di nullità del verbale per difetto di sottoscrizione formulata da parte ricorrente deve rilevarsi la genericità della stessa che non specifica quale dei verbalizzanti avrebbe omesso di sottoscrivere gli atti. Inoltre, dall'esame degli stessi si evince che tutti gli operanti che hanno partecipato alle operazioni hanno sottoscritto gli atti. Infine deve osservarsi, in ogni caso, che l'attribuibilità dell'atto appare certa. In proposito la giurisprudenza afferma che «non solo la leggibilità della firma ma anche la stessa autografia della sottoscrizione non possono costituire requisiti di validità dell'atto amministrativo, laddove concorrano altri elementi testuali (quali, indicazione dell'ente competente, qualifica, ufficio di appartenenza del funzionario che ha adottato la determinazione), emergenti anche dal complesso dei documenti che lo accompagnano, dai quali è possibile individuare la sicura provenienza dell'atto stesso»: il provvedimento, o l'atto amministrativo, esiste egualmente come tale in tutti i casi nei quali i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentono comunque di attribuirlo ad un'Amministrazione e, al suo interno, all'agente materiale competente in astratto secondo le norme positive.”. (sez. I del Napoli, con la sentenza 10 luglio 2020 n. 3019). Controparte_5
Riguardo la fondatezza della contestazione deve osservarsi che la sussistenza del rapporto di lavoro risulta da quanto constatato direttamente dai verbalizzanti della Guardia di
Finanza, Compagnia di Fondi, che hanno compiuto l'accesso e hanno visto i lavoratori
con la qualifica di commessa, intenta a svolgere mansioni di riordino Parte_4
abbigliamento reparto donna e , con la qualifica di commesso, intento alla Testimone_1 sistemazione merce sugli scaffali del negozio;
contestualmente, venivano ascoltati dai militari della Guardia di Finanza anche i SInori , e Parte_3 Parte_2
Controparte_3
Tuttavia, esaminati i contratti di lavoro e comparati i dati rilevati dalla documentazione acquisita in atti con le dichiarazioni rese dai lavoratori, veniva accertata l'irregolarità per
, risultata a lavorare "in nero" per il periodo dal 12 maggio 2021 al 9 luglio Parte_4 2021 (data assunzione), per un totale di giorni n 57; per , risultata a Parte_3
lavorare "in nero" per il periodo dal 19 maggio 2021 al 12 agosto 2021 per un totale di giorni n. 85; per , risultato a lavorare "in nero" per il periodo dal 17 al Parte_2
22 agosto 2021 per un totale di giorni n. 5.
Dalle dichiarazioni acquisite dagli agenti accertatori emergeva che Parte_3
denunciava la società per aver lavorato nel periodo dal 19.05.2021 al Parte_5
12.08.2021 in assenza di regolarizzazione della propria posizione lavorativa. Affermava, inoltre, di avere iniziato a lavorare con mansioni di commessa dal 19.05.2021 e, ultimato il periodo di prova, dal 30.05.2021 aveva continuato con gli stessi orari dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.30, usufruendo di due mezze giornate di riposo coincidenti con la mattinata del martedì e con il pomeriggio della domenica e fino al 12 agosto 2021, Per ricevendo ordini e direttive dalla e percependo una retribuzione mensile di € 700,00.
Precisava, inoltre, che alla data del 19 maggio 2021, quando aveva iniziato a lavorare, all'interno del negozio, lavoravano anche una SInora di nome e/o CP_3 CP_3 una ragazza di nome ed un ragazzo di nome . Per_2 Tes_1
La stessa SI.ra , in sede di accesso ispettivo, affermava di avere Parte_4 intrapreso l'attività lavorativa dal 12.05.2021, di avere inizialmente svolto un periodo di prova dal 12.05.2021 al 08.07.2021, ultimo giorno precedente alla stipula del contratto avvenuta il 09.07.2021, percependo € 700,00 al mese;
di essere stata regolarmente assunta il
09.07.2021 e di lavorare dal lunedì alla domenica dalle 8.25 alle 13.00 e dalle 15.00 alle
20.45, con riposo di venerdì, percependo una retribuzione di circa € 700,00 corrisposta in parte con bonifico ed in parte in contanti.
Presso gli uffici della Guardia di Finanza di Fondi venivano, poi, acquisite le dichiarazioni di in merito all''intercorrente rapporto di lavoro con la Parte_2 P_
, dalle quali emergeva che lo stesso in data 17.08.2021 aveva iniziato a prestare attività
[...]
lavorativa presso la ed, infatti, il predetto affermava di avere iniziato Controparte_1
dal 17.08.2021 ad effettuare l'affiancamento all'interno del negozio con altro dipendente del quale aveva appreso successivamente che si chiamasse , aiutandolo a svolgere Tes_1
gli incarichi allo stesso demandati corrispondenti alla sistemazione degli articoli destinati alla vendita nelle rispettive scaffalature.
Lo stesso precisava, ancora, che il periodo di affiancamento si era protratto dal 17 al 22 agosto 2021 effettuando orario dalle ore 8.30 /9.00 di mattina alle ore 12.00/12.30 mentre il pomeriggio dalle ore 16.00 alle 18.00 e che la SI.ra non aveva, alla data Persona_1
dell'ispezione, formulato alcuna proposta di assunzione né lo stesso ne aveva fatto richiesta.
E' evidente che, alla luce degli accertamenti ispettivi, la ricostruzione prospettata dalla ricorrente appare del tutto sfornita di prova ed in contrasto con il verbale di primo accesso ispettivo atto fidefaciente ex art. 2700 cc.
Le circostanze “fotografate” e descritte dai militari sono state accertate con il verbale di primo accesso della Guardia di Finanza, atto avente valore di atto pubblico facente piena prova fino a querela di falso ex art 2700 cc, sicché le attestazioni in esso contenute sono pienamente utilizzabili come prove.
La legge riconosce particolare fiducia al verbale redatto dal Pubblico Ufficiale nel corso degli accertamenti di competenza, che, come ogni atto pubblico, “fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” (art. 2700 c.c.).
Il Pubblico Ufficiale effettua gli accertamenti “fotografando” e “registrando” quanto viene a sua conoscenza, sicché nei giudizi civili la legge non ammette alle parti di dare prova contraria di quanto il Pubblico Ufficiale afferma di avere personalmente compiuto, visto e sentito, salvo proporre querela di falso, così come confermato da costante giurisprudenza in tema di verbali redatti dai funzionari dell'istituto previdenziale o dall'ispettorato del lavoro (fra le tante SS.UU. n12545/92, Cass. 3 febbraio 1996 n. 916, e più recentemente
Cass. n. 8335/10).
Anche l'art. 10, comma 5, del D. Lgs. n. 124/2004, concernente le funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, considera i verbali come “fonti di prova” secondo la normativa vigente per gli elementi di fatto acquisiti e documentati.
Con riferimento alle violazioni relative all'omessa registrazione sul LUL, al superamento della durata massima settimanale dell'orario di lavoro ed alla corresponsione della retribuzione in contanti dagli accertamenti della Guardia di Finanza di Fondi è emerso, quanto ai lavoratori e , che il datore di lavoro aveva Testimone_1 Parte_4
omesso di registrare sul LUL le giornate / ore di lavoro effettuate dai predetti lavoratori comportando ciò differenti trattamenti retributivi, previdenziali e fiscali. Dalle dichiarazioni rese dai predetti lavoratori in occasione del primo accesso ispettivo,
l'organo ispettivo ha rilevato il superamento della durata massima settimanale dell'orario di lavoro di 48 ore per ogni periodo di sette giorni.
Inoltre, nel corso del primo accesso veniva rilevato, relativamente alle mensilità da gennaio 2020 ad agosto 2021, che la società aveva corrisposto salari in parte a mezzo bonifico, coincidenti con le buste paga, ed in parte in contanti, ai lavoratori
[...]
per n. 20 mensilità, riferite al periodo gennaio 2020 — agosto 2021 e Tes_1 Pt_4
per n. 2 mensilità, riferite al periodo luglio — agosto 2021 in violazione ai commi
[...]
910 e 911, della Legge di bilancio 2018 Legge di Bilancio 2018 (L n. 205/2017, art. 1, commi da 910 a 914), riguardante la tracciabilità delle retribuzioni attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla predetta legge, riferiti ai predetti lavoratori, dipendenti della società Parte_6
A riguardo, la norma specifica che: “i datori di lavoro o committenti devono corrispondere ai lavoratori (lavoratori dipendenti - esclusi domestici -, co.co.co, soci lavoratori delle cooperative) la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi di pagamento:
1. bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
2. strumenti di pagamento elettronico;
3. pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
4. emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.”.
Infine, in merito alla quantificazione della sanzione, la stessa rientra tra il minimo e il massimo previsto dall'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2015 che ha riformulato l'art. 3, comma 3, del D.L. 12/2002 prevedendo la cosiddetta “maxisanzione” in materia di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ai competenti Centri per l'impiego da parte del lavoratore privato ed è stata maggiorata poiché il ricorrente non ha provveduto al pagamento della sanzione a seguito della notifica del verbale di accertamento. La soccombenza di parte ricorrente nel merito della domanda regola le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo sulla base del dell'art. 9 comma 2 D.
Lgs. 149/2015 considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
3105/2024, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- rigetta il ricorso e conferma l'ordinanza ingiunzione n. 190/2024;
- condanna parte ricorrente e , in solido tra loro, al Controparte_1 Persona_1
pagamento delle spese di lite in favore dell' , che liquida in Controparte_2
€ 5.600,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lì 24 luglio 2025
IL GIUDICE dott. Stefano Fava
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3105/2024 del
R.G.A.C., decisa nell'udienza cartolare del 24 luglio 2025 e vertente
TRA
- unipersonale e ( ) in proprio e Parte_1 Persona_1 C.F._1
nella qualità di legale rappresentante della ( ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'avv. Simona POLITO per delega in calce al ricorso
PARTI RICORRENTI
E
- ( ) Controparte_2 P.IVA_2
In giudizio personalmente in persona del Direttore dell Controparte_2
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione. CONCLUSIONI
Per l'odierna udienza cartolare di discussione del 24 luglio 2025 parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in data 21 luglio 2025 e parte resistente come da note scritte depositate in data 17 luglio 2025 da intendersi in questa sede trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso del 22 maggio 2024 , in proprio e nella qualità di legale Persona_1 rappresentante della proponeva opposizione Controparte_1
all'ordinanza ingiunzione n. 190/2024 emessa dall' di Controparte_2
in data 09/04/2024 e notificata in data 22.04.2024 alla SI.ra nella CP_2 Persona_1 qualità di autore delle violazioni ed in data 03.05.2024 alla società Controparte_1
nella qualità di obbligata in solido, con la quale veniva ingiunto alle
[...] ricorrenti il pagamento della somma di € 75.032,34 a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione di cui all'art. 3, comma 3, del D.L. 12/2002 convertito in L. 73/2002, modificato dall'art. 22, comma 1, D. Lgs. 151/2015, nonché dell'art. 39, commi 1, 2 e 7 del D.L. n.
112/2008 convertito in L. n. 133/2008, di cui all'art. 12, 3° comma, del D.P.R. n. 1124/65 deducendo:
a) la nullità dell'ordinanza di ingiunzione per mancanza di elementi costitutivi dello stesso atto amministrativo nonché per nullità dell'atto presupposto considerata la mancata sottoscrizione del verbale da parte di uno degli agenti verbalizzanti;
b) la suddetta ordinanza ingiunzione conseguiva al Verbale Unico di Accertamento e notificazione Numero progressivo 12 Anno 2021 Codice reparto LT127 del
16/09/2021 elevato nei confronti delle ricorrenti, a conclusione degli accertamenti ispettivi iniziati con l'accesso del 25.08.2021, a seguito del quale era stata irrogata la sanzione di € 75.032,34 per la presunta violazione dell'art. 3, comma 3, del D.L.
12/2002 convertito in L. 73/2002, modificato dall'art. 22, comma 1, D. Lgs.
151/2015, nonché dell'art. 39, commi 1, 2 e 7 del D.L. n. 112/2008 convertito in L. n.
133/2008, di cui all'art. 12, 3° comma, del D.P.R. n. 1124/65;
c) la nullità dell'ordinanza ingiunzione n. 190/2024 per inesistenza dei fatti contestati poiché alcuni giorni prima dell'ispezione della Guardia di Parte_2 Finanza, si era presentato per chiedere se la società stesse cercando un commesso e la resistente IU gli riferiva di portare il curriculum. Il giorno seguente Parte_2
si era presentato e si era offerto di poter rimanere nel negozio per vedere come veniva organizzato il lavoro. Il giorno successivo la IU gli aveva chiesto di presentare i documenti per procedere alla regolarizzazione dell'attività lavorativa ma lo stesso le faceva presente che non poteva firmare alcun contratto in quanto fino a fine giugno 2021 risultava essere assunto presso altro datore di lavoro. La
IU gli comunicava che fino alla scadenza del contratto ed alla regolare assunzione non poteva prestare alcuna attività lavorativa presso il suo esercizio commerciale ed infatti il giorno dell'ispezione non era presente, non perché usufruiva del giorno di riposo come dichiarato dagli altri dipendenti, ma perché gli era stato vietato dalla responsabile dell'esercizio commerciale.
d) per quanto riguarda la , la stessa non aveva mai lavorato presso Parte_3
la società ricorrente ed in nero per 85 giorni dal momento che la stessa era Parte_3 andata presso la società per cercare lavoro ma non voleva essere contrattualizzata in quanto in quel periodo usufruiva dell'indennità di disoccupazione o del reddito di cittadinanza. La società faceva presente a quel punto che non poteva lavorare presso di loro in nero e la stessa infuriata faceva una scenata, andando via e poco dopo procedeva a fare esposto presso la Guardia di Finanza comportando ciò i successivi accertamenti.
e) neppure aveva mai svolto presso la società lavoro in nero per 57 Parte_4
giorni. Infatti, dal verbale di rilevamento ed identificazione del personale, Pt_4
diceva di aver lavorato in nero dal 12.05.2021 all'8.07.2021, ultimo giorno
[...]
precedente alla stipula del contratto avvenuta il 09 luglio 2021 per poi contraddirsi;
f) la aveva sempre assunto regolarmente i propri Controparte_1
dipendenti, non costituendo una pratica della società il tenere in nero i lavoratori e ciò si evinceva anche dalle dichiarazioni rese dai dipendenti e Controparte_3
, i quali dichiaravano di essere stati assunti e di aver iniziato Testimone_1
l'attività lavorativa presso la società ricorrente alla data della stipula del contratto.
g) ne consegue che alle ricorrenti erano state comminate le sanzioni solo sulla base di dichiarazioni di due dipendenti non munite di una pregnante efficacia probatoria per orientamento giurisprudenziale. h) con riferimento ai dipendenti e , anche in merito Parte_4 Testimone_1
all'orario di lavoro, questi avevano sempre svolto gli orari stabiliti in sede contrattuale per cui non era vero che prestavano attività lavorativa per 10 ore al giorno. Gli stessi si contraddicevano nelle loro dichiarazioni in quanto affermavano di lavorare per 10 ore al giorno e di fare tutti gli stessi turni, ma il Sig. Parte_2
aveva dichiarato di aver lavorato dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00.
e sostenevano altresì che alla dipendente non Tes_1 Pt_4 Controparte_3
era concessa nemmeno la pausa pranzo, ma la stessa, in sede di dichiarazioni rese agli agenti accertatori, poi dichiarava di svolgere le ore così come stabilito da contratto.
Concludevano, pertanto, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n.
190/2024 e, in via subordinata, ridurre secondo legge e/o, comunque, secondo equità, le sanzioni irrogate .
Si costituiva parte resistente con memoria del 3 ottobre Controparte_2
2024 contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. Deduceva il resistente che gli accertamenti nei confronti della società erano stati avviati Controparte_1
in data 25.08.2021, successivamente alla presentazione di esposto della SI.ra Parte_3
nei confronti della mediante accesso ispettivo
[...] Controparte_1 eseguito da personale militare appartenente alla Guardia di Finanza di Fondi, presso la sede operativa della predetta società, sita in Fondi (LT), al fine di verificare l'osservanza della normativa in materia di lavoro e nello specifico di contrasto al lavoro irregolare e/o sommerso.
In tale occasione veniva trovato intento al lavoro il personale presente, come riportato nel verbale di primo accesso ispettivo, del quale venivano acquisite le spontanee dichiarazioni circa l'intercorrente rapporto di lavoro con il soggetto ispezionato, come da processo verbale di rilevamento ed identificazione di e di . Nel Parte_4 Testimone_1 corso dell'attività ispettiva, venivano poi raccolte le dichiarazioni di altri lavoratori, come da verbale di rilevamento ed identificazione di e Parte_2 Controparte_3
in merito al proprio rapporto di lavoro con la Gli accertamenti Controparte_1 proseguivano con l'acquisizione della documentazione richiesta con il verbale di primo accesso ispettivo, come elencata nel verbale delle verifiche del 03.09.2021 (Allegato 8) e con le operazioni di verifica del 07.09.2021 e del 16.09.2021. L'accertamento veniva definito con l'adozione del Verbale unico di accertamento e notificazione n. LT 127 n. 0012 del 16.09.2021, con il quale erano contestate le violazioni di cui all'ordinanza impugnata. Con il medesimo Verbale, il datore di lavoro veniva ammesso al beneficio del pagamento delle sanzioni in misura minima, previsto in caso di regolarizzazione delle inosservanze, quanto alle violazioni sanabili di cui all'allegato atto di diffida ex art 13 D. lgs.124/2004, nonché al pagamento delle sanzioni in misura ridotta ex art. 14 Legge 689/1981 con riferimento alle violazioni non sanabili di cui all'allegato atto di notificazione di illecito amministrativo. Avverso il predetto verbale la società
[...]
, presentava scritti difensivi. Controparte_1
Decorso il termine stabilito, né il responsabile né l'obbligato in solido si avvalevano della possibilità di estinguere il procedimento sanzionatorio mediante il pagamento delle sanzioni come determinate con il Verbale di accertamento;
veniva pertanto redatto dal verbalizzante Rapporto (Allegato n. 13) ex art 17 L. 689/1981, sulla base del quale e della documentazione in atti veniva emessa l'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnazione.
Parte ricorrente depositava note conclusive in data 3 luglio 2025 così concludendo “I) nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la nullità, ovvero annullare l'ordinanza ingiunzione
n. 190/24 impugnata per tutti i motivi e qui da intendersi richiamati, ritenute provate e fondate le proposte argomentazioni della presente opposizione, con ogni consequenziale provvedimento del caso e di legge;
II) in via subordinata, accertare e dichiarare le pretese di cui alla medesima ordinanza ingiunzione impugnata erronee, infondate e non provate;
III) in via di estremo subordine, nella denegata ipotesi che non si ritenga di potere accogliere le richieste in via principale, si chiede che vengano rideterminate al minimo le sanzioni amministrative, anche alla luce dei vizi della sua determinazione, come evidenziati in narrativa. Con vittoria piena di spese di causa, nonché accessori. IN VIA ISTRUTTORIA: - Senza accettazione alcuna di inversione dell'onere della prova, e con ampia riserva di dedurre circostanze di fatto e capitoli di prova, e di formulare istanze istruttorie, una volta lette le difese avversarie, si reitera la richiesta di ammissione della prova per testi, con la SI.ra e il SI. , sui capitoli di prova Controparte_3 CP_4 indicati nell'atto introduttivo del giudizio”.
Parte resistente depositava note conclusive in data 18 giugno 2025 insistendo nelle conclusioni già rassegnate MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve anzitutto rigettarsi l'eccezione formulata da parte resistente di inammissibilità del ricorso proposto da poiché parte ricorrente ha dedotto e documentato che in Persona_1
data 22 maggio 2024 non ha potuto depositare il ricorso per difetto di funzionamento del sistema (cfr. allegati alle note di trattazione scritta di parte ricorrente del 16 ottobre 2024).
Il ricorso è tuttavia infondato nel merito e deve pertanto essere rigettato.
In ordine alla eccezione di nullità del verbale per difetto di sottoscrizione formulata da parte ricorrente deve rilevarsi la genericità della stessa che non specifica quale dei verbalizzanti avrebbe omesso di sottoscrivere gli atti. Inoltre, dall'esame degli stessi si evince che tutti gli operanti che hanno partecipato alle operazioni hanno sottoscritto gli atti. Infine deve osservarsi, in ogni caso, che l'attribuibilità dell'atto appare certa. In proposito la giurisprudenza afferma che «non solo la leggibilità della firma ma anche la stessa autografia della sottoscrizione non possono costituire requisiti di validità dell'atto amministrativo, laddove concorrano altri elementi testuali (quali, indicazione dell'ente competente, qualifica, ufficio di appartenenza del funzionario che ha adottato la determinazione), emergenti anche dal complesso dei documenti che lo accompagnano, dai quali è possibile individuare la sicura provenienza dell'atto stesso»: il provvedimento, o l'atto amministrativo, esiste egualmente come tale in tutti i casi nei quali i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentono comunque di attribuirlo ad un'Amministrazione e, al suo interno, all'agente materiale competente in astratto secondo le norme positive.”. (sez. I del Napoli, con la sentenza 10 luglio 2020 n. 3019). Controparte_5
Riguardo la fondatezza della contestazione deve osservarsi che la sussistenza del rapporto di lavoro risulta da quanto constatato direttamente dai verbalizzanti della Guardia di
Finanza, Compagnia di Fondi, che hanno compiuto l'accesso e hanno visto i lavoratori
con la qualifica di commessa, intenta a svolgere mansioni di riordino Parte_4
abbigliamento reparto donna e , con la qualifica di commesso, intento alla Testimone_1 sistemazione merce sugli scaffali del negozio;
contestualmente, venivano ascoltati dai militari della Guardia di Finanza anche i SInori , e Parte_3 Parte_2
Controparte_3
Tuttavia, esaminati i contratti di lavoro e comparati i dati rilevati dalla documentazione acquisita in atti con le dichiarazioni rese dai lavoratori, veniva accertata l'irregolarità per
, risultata a lavorare "in nero" per il periodo dal 12 maggio 2021 al 9 luglio Parte_4 2021 (data assunzione), per un totale di giorni n 57; per , risultata a Parte_3
lavorare "in nero" per il periodo dal 19 maggio 2021 al 12 agosto 2021 per un totale di giorni n. 85; per , risultato a lavorare "in nero" per il periodo dal 17 al Parte_2
22 agosto 2021 per un totale di giorni n. 5.
Dalle dichiarazioni acquisite dagli agenti accertatori emergeva che Parte_3
denunciava la società per aver lavorato nel periodo dal 19.05.2021 al Parte_5
12.08.2021 in assenza di regolarizzazione della propria posizione lavorativa. Affermava, inoltre, di avere iniziato a lavorare con mansioni di commessa dal 19.05.2021 e, ultimato il periodo di prova, dal 30.05.2021 aveva continuato con gli stessi orari dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.30, usufruendo di due mezze giornate di riposo coincidenti con la mattinata del martedì e con il pomeriggio della domenica e fino al 12 agosto 2021, Per ricevendo ordini e direttive dalla e percependo una retribuzione mensile di € 700,00.
Precisava, inoltre, che alla data del 19 maggio 2021, quando aveva iniziato a lavorare, all'interno del negozio, lavoravano anche una SInora di nome e/o CP_3 CP_3 una ragazza di nome ed un ragazzo di nome . Per_2 Tes_1
La stessa SI.ra , in sede di accesso ispettivo, affermava di avere Parte_4 intrapreso l'attività lavorativa dal 12.05.2021, di avere inizialmente svolto un periodo di prova dal 12.05.2021 al 08.07.2021, ultimo giorno precedente alla stipula del contratto avvenuta il 09.07.2021, percependo € 700,00 al mese;
di essere stata regolarmente assunta il
09.07.2021 e di lavorare dal lunedì alla domenica dalle 8.25 alle 13.00 e dalle 15.00 alle
20.45, con riposo di venerdì, percependo una retribuzione di circa € 700,00 corrisposta in parte con bonifico ed in parte in contanti.
Presso gli uffici della Guardia di Finanza di Fondi venivano, poi, acquisite le dichiarazioni di in merito all''intercorrente rapporto di lavoro con la Parte_2 P_
, dalle quali emergeva che lo stesso in data 17.08.2021 aveva iniziato a prestare attività
[...]
lavorativa presso la ed, infatti, il predetto affermava di avere iniziato Controparte_1
dal 17.08.2021 ad effettuare l'affiancamento all'interno del negozio con altro dipendente del quale aveva appreso successivamente che si chiamasse , aiutandolo a svolgere Tes_1
gli incarichi allo stesso demandati corrispondenti alla sistemazione degli articoli destinati alla vendita nelle rispettive scaffalature.
Lo stesso precisava, ancora, che il periodo di affiancamento si era protratto dal 17 al 22 agosto 2021 effettuando orario dalle ore 8.30 /9.00 di mattina alle ore 12.00/12.30 mentre il pomeriggio dalle ore 16.00 alle 18.00 e che la SI.ra non aveva, alla data Persona_1
dell'ispezione, formulato alcuna proposta di assunzione né lo stesso ne aveva fatto richiesta.
E' evidente che, alla luce degli accertamenti ispettivi, la ricostruzione prospettata dalla ricorrente appare del tutto sfornita di prova ed in contrasto con il verbale di primo accesso ispettivo atto fidefaciente ex art. 2700 cc.
Le circostanze “fotografate” e descritte dai militari sono state accertate con il verbale di primo accesso della Guardia di Finanza, atto avente valore di atto pubblico facente piena prova fino a querela di falso ex art 2700 cc, sicché le attestazioni in esso contenute sono pienamente utilizzabili come prove.
La legge riconosce particolare fiducia al verbale redatto dal Pubblico Ufficiale nel corso degli accertamenti di competenza, che, come ogni atto pubblico, “fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” (art. 2700 c.c.).
Il Pubblico Ufficiale effettua gli accertamenti “fotografando” e “registrando” quanto viene a sua conoscenza, sicché nei giudizi civili la legge non ammette alle parti di dare prova contraria di quanto il Pubblico Ufficiale afferma di avere personalmente compiuto, visto e sentito, salvo proporre querela di falso, così come confermato da costante giurisprudenza in tema di verbali redatti dai funzionari dell'istituto previdenziale o dall'ispettorato del lavoro (fra le tante SS.UU. n12545/92, Cass. 3 febbraio 1996 n. 916, e più recentemente
Cass. n. 8335/10).
Anche l'art. 10, comma 5, del D. Lgs. n. 124/2004, concernente le funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, considera i verbali come “fonti di prova” secondo la normativa vigente per gli elementi di fatto acquisiti e documentati.
Con riferimento alle violazioni relative all'omessa registrazione sul LUL, al superamento della durata massima settimanale dell'orario di lavoro ed alla corresponsione della retribuzione in contanti dagli accertamenti della Guardia di Finanza di Fondi è emerso, quanto ai lavoratori e , che il datore di lavoro aveva Testimone_1 Parte_4
omesso di registrare sul LUL le giornate / ore di lavoro effettuate dai predetti lavoratori comportando ciò differenti trattamenti retributivi, previdenziali e fiscali. Dalle dichiarazioni rese dai predetti lavoratori in occasione del primo accesso ispettivo,
l'organo ispettivo ha rilevato il superamento della durata massima settimanale dell'orario di lavoro di 48 ore per ogni periodo di sette giorni.
Inoltre, nel corso del primo accesso veniva rilevato, relativamente alle mensilità da gennaio 2020 ad agosto 2021, che la società aveva corrisposto salari in parte a mezzo bonifico, coincidenti con le buste paga, ed in parte in contanti, ai lavoratori
[...]
per n. 20 mensilità, riferite al periodo gennaio 2020 — agosto 2021 e Tes_1 Pt_4
per n. 2 mensilità, riferite al periodo luglio — agosto 2021 in violazione ai commi
[...]
910 e 911, della Legge di bilancio 2018 Legge di Bilancio 2018 (L n. 205/2017, art. 1, commi da 910 a 914), riguardante la tracciabilità delle retribuzioni attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla predetta legge, riferiti ai predetti lavoratori, dipendenti della società Parte_6
A riguardo, la norma specifica che: “i datori di lavoro o committenti devono corrispondere ai lavoratori (lavoratori dipendenti - esclusi domestici -, co.co.co, soci lavoratori delle cooperative) la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi di pagamento:
1. bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
2. strumenti di pagamento elettronico;
3. pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
4. emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.”.
Infine, in merito alla quantificazione della sanzione, la stessa rientra tra il minimo e il massimo previsto dall'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2015 che ha riformulato l'art. 3, comma 3, del D.L. 12/2002 prevedendo la cosiddetta “maxisanzione” in materia di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ai competenti Centri per l'impiego da parte del lavoratore privato ed è stata maggiorata poiché il ricorrente non ha provveduto al pagamento della sanzione a seguito della notifica del verbale di accertamento. La soccombenza di parte ricorrente nel merito della domanda regola le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo sulla base del dell'art. 9 comma 2 D.
Lgs. 149/2015 considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
3105/2024, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- rigetta il ricorso e conferma l'ordinanza ingiunzione n. 190/2024;
- condanna parte ricorrente e , in solido tra loro, al Controparte_1 Persona_1
pagamento delle spese di lite in favore dell' , che liquida in Controparte_2
€ 5.600,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lì 24 luglio 2025
IL GIUDICE dott. Stefano Fava