Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/04/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1308 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ed ivi residente in vico Giuseppe Velardi, 2, C.F._1
elettivamente domiciliata in Messina, via S. Sebastiano, 14, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Limosani, (C.F.: ), C.F._2
tel/fax: 090-2406390, pec: che la Email_1
rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
ed ivi elettivamente domiciliato in via Enrico CodiceFiscale_3
Martinez n. 11, presso e nello studio dell'avv. Vincenzo Saraceno (c.f.
- che per le comunicazioni di legge indica: fax n. C.F._4
090/9432452 - p.e.c. dal quale è Email_2
rappresentato e difeso giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato il
28.03.2024, premesso che aveva instaurato una Parte_1
convivenza more uxorio con protrattasi per dieci Parte_2
anni, dal 2013 fino al febbraio 2023; che da tale unione era nata a [...] il [...] la figlia , che era rimasta a vivere con la madre, nella Pt_3
casa familiare condotta in locazione;
che il rapporto tra le parti era sempre stato conflittuale e le liti erano quotidiane, soprattutto per motivi economici;
che nel febbraio 2023 il aveva lasciato CP_1
definitivamente l'abitazione in locazione ove viveva la famiglia e da allora non aveva corrisposto alcuna somma di denaro per il mantenimento della figlia;
che occorreva regolare l'affidamento ed il mantenimento della figlia minore;
che il era dipendente di una pizzeria con un reddito CP_1
mensile di € 1.700,00 circa, mentre la deducente era disoccupata e gravata anche dell'obbligo di pagare il canone di locazione della casa di abitazione, per un importo mensile di € 450,00; tutto ciò premesso, chiedeva l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore e, in subordine,
l'affidamento condiviso con domiciliazione presso di lei, che fossero disciplinati come meglio specificato in ricorso i tempi di permanenza della minore con il padre e che fosse posto a carico del l'obbligo di CP_1
corrispondere alla deducente la somma mensile di € 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia oltre al 70 % delle spese straordinarie. Evidenziava, poi, che il aveva percepito per CP_1
l'intero l'assegno per il nucleo familiare relativamente al periodo dal luglio
2020 al giugno 2021 e poi dal luglio 2021 al febbraio 2022 per un importo complessivo di € 3.050,00, sicché chiedeva che lo stesso fosse condannato
2 a corrispondere alla deducente la metà di detta somma pari a € 1.525,00.
Rilevava, inoltre, che ella aveva potuto percepire solo in parte l'assegno unico, in quanto il risultava far parte ancora del nucleo CP_1
familiare della deducente, sicché il proprio ISEE riportava anche il reddito del , che determinava la liquidazione dell'assegno unico in CP_1
misura inferiore rispetto a quella massima, con un danno di € 1.621,20 e chiedeva che il fosse condannato a pagare la relativa somma. CP_1
Evidenziava, infine, che ella non aveva potuto fruire neppure delle agevolazioni spettanti per il pagamento della avendo dovuto pagare Pt_4
la tassa nella misura dovuta per tre occupanti.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 24/30.04.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 18.09.2024 si costituiva il quale rilevava che all'inizio dell'anno Controparte_1
2023, a causa dei continui litigi, le parti avevano posto fine alla convivenza ed egli, nell'interesse della figlia minore, aveva preferito lasciare la casa coniugale, per consentire alla figlia di continuare a vivere in quell'immobile. Sottolineava, nondimeno, che i rapporti tra padre e figlia erano stati sempre ottimi ed egli non aveva mai manifestato disinteresse nei confronti della figlia, sicché la richiesta di affidamento esclusivo avanzata dalla controparte appariva ingiustificata. Quanto, poi, alle domande di natura economica, rilevava che egli non si era mai sottratto all'obbligo di mantenimento della figlia, benché la avesse dichiarato di CP_1
volere rinunciare ad ogni forma di contributo, e che era disponibile a corrispondere per il mantenimento della figlia la somma mensile di €
200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto delle proprie risorse economiche. Rilevava, poi, che la domanda volta alla corresponsione dell'assegno unico per il periodo luglio 2020 – giugno 2021
3 e poi per il periodo dal luglio 2021 al febbraio 2022 risultava del tutto infondata, poiché egli aveva lasciato l'abitazione familiare nel mese di febbraio 2023 e, pertanto fino a quel momento, l'assegno familiare percepito era stato messo, per l'intero, a completa disposizione della stessa ricorrente e della figlia minore . Rilevava, infine, che non gli Pt_3
risultava di aver percepito alcuna somma quale quota dell'assegno unico universale, per il quale, la ricorrente aveva richiesto all di Messina la CP_2
corresponsione dell'intero importo.
All'udienza del 19.09.2024 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione. In tale sede le parti raggiungevano un accordo in ordine all'affidamento della minore, nei termini seguenti: “1) La minore nata a [...] il Persona_1
18.08.2013, viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con domiciliazione presso la madre;
2) Salvo accordo che le parti potranno liberamente raggiungere per diverse modalità di incontro, la minore starà con il padre : 1) nella giornata di lunedì di ogni settimana, quando il
[...]
la preleverà da scuola alle ore 14,00, fino al mattino del giorno CP_1
successivo, quando la riaccompagnerà a scuola all'inizio delle lesioni;
2) nella giornata di mercoledì di ogni settimana, dalle ore 14,00 quando il
[...]
la preleverà da scuola sino alle ore 17,00 quando la riaccompagnerà CP_1
casa della madre;
3) a settimane alterne nella giornata di venerdì dalle ore
14,00 quando il la preleverà da scuola sino alle ore 17,00 CP_1
quando la riaccompagnerà casa della madre ovvero dalle ore 14,00 quando il la preleverà da scuola sino alle ore 15,00 del giorno dopo CP_1
(sabato) quando la riaccompagnerà casa della madre;
le parti si impegnano a dare attuazione al suddetto accordo nel rispetto della serenità della minore;
4) durante il periodo estivo entrambi i genitori, in ragione dell'attività lavorativa prestata di entrambi, concorderanno entro il 30
4 maggio di ogni anno, il periodo di 15 gg consecutivi nel quale la minore starà con il padre e l'analogo periodo in cui starà con la madre con Pt_3
sospensione del diritto di visita, nei mesi di luglio e/o di agosto;
5) la minore trascorrerà le altre festività maggiori alternativamente con il padre e con la madre”. Quanto al mantenimento, le parti dichiaravano concordemente che il aveva dato il proprio consenso affinché CP_1
l'assegno unico, di importo pari a € 233,50, fosse percepito nella sua interezza dalla ma quest'ultima specificava l'assegno era stato Pt_1
corrisposto nell'importo sopra indicato dal mese di giugno 2024, in quanto il aveva cambiato la residenza solo dal mese di aprile 2024. CP_1
Il Giudice delegato, provvedeva, quindi, ai sensi dell'art. 473 bis .22
c.p.c., recependo l'accordo raggiunto dalle parti con riferimento all'affidamento della figlia e ponendo a carico di Pt_3 CP_1
ed a favore di a titolo di contributo al
[...] Parte_1
mantenimento della figlia minore l'obbligo di corrispondere un Pt_3
assegno mensile dell'importo di € 200,00 con decorrenza dal mese di giugno 2024 e dell'importo di € 300,00 per i mesi di marzo e aprile 2024; disponeva, altresì, che il partecipasse alle spese straordinarie, CP_1
da individuare in base alle Linee Guida del CNF nella misura del 60 %.
Acquisita documentazione reddituale, all'udienza del 17.12.2024 il procuratore del resistente evidenziava che non Controparte_1
venendo puntualmente pagato da parte del datore di lavoro, si era dovuto licenziare e dal 19 ottobre 202024 prestava attività lavorativa con contratto di lavoro part time e determinato presso “The Jungle Delivery s.r.l.s.”, ma il suo reddito risultava inferiore rispetto a quello precedente, in quanto nel mese di ottobre, in cui lo stesso aveva lavorato 11 giorni, la busta paga riportava una retribuzione netta di € 388,00 mentre nel mese di novembre riportava un reddito netto di € 1.157,00. Il Giudice delegato richiedeva,
5 quindi, al di produrre entro il termine di trenta giorni l'estratto CP_1
conto relativo all'anno 2023, completo dell'indicazione analitica delle uscite, e di depositare la busta paga relativa al mese di dicembre 2024 e concedeva, altresì, i termini previsti dall'art. 473 bis .28 c.p.c. (decorrenti, comunque, in data successiva rispetto al termine per integrazione documentale), per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, di comparse conclusionali e di memorie di replica.
All'udienza del 27.03.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato, preso atto che i procuratori delle parti avevano chiesto che la causa fosse decisa, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Riguardo all'affidamento della figlia minore ed ai tempi di Per_2
permanenza con il padre si deve prendere atto dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 19.09.2024. D'altronde, in caso di accordo delle parti, il Tribunale esercita solo un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni contenute nell'accordo con i principi di ordine pubblico ed alla conformità degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter c.c comma secondo, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori). Nel caso in esame tale verifica consente, allora, di affermare che non vi siano motivi ostativi al recepimento delle condizioni indicate dalle parti e sopra testualmente riportate. Quanto al mantenimento della figlia , nata a [...] il Per_2
18.08.2013, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che, in seguito della disgregazione della unità familiare, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse
6 economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065; 1993 n. 3363). Il mantenimento, infatti, mira a rendere omogeneo lo standard di vita dei genitori e dei figli, integrando in una comune condizione economico- sociale le persone legate dal rispettivo diritto e obbligo;
ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorga al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la prole (Cass. civ. 09.04.2010 n. 9300).
Poiché nel caso in esame la figlia vive con la madre, che si fa Per_2
carico di provvedere in via diretta a tutte le sue esigenze, occorre che anche il padre contribuisca al suo mantenimento mediante la corresponsione di un assegno.
Per quanto concerne la quantificazione del contributo dovuto per il mantenimento della figlia, il legislatore ha stabilito nell'art. 337 ter c.c., che, “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito” ed ha, quindi, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Occorre, pertanto, analizzare tutti gli elementi concreti rivelatori della capacità economica dei coniugi, il contesto sociale di appartenenza dei figli, le loro abitudini di vita, le loro esigenze, tenendo presente che il dovere di provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione della prole, posto sia dall'art. 30 Cost. che dall'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze, non
7 riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione, fin quando l'età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione. Riguardo, poi, ai redditi delle parti, la Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno (Cass. civ. 06.07.2012 n. 11414). Ciò significa che il principio di proporzionalità, pur imponendo di effettuare una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, in relazione alle esigenze attuali dei figli ed al tenore di vita da questi goduto (Cass. Civ., Sez. I, ord. 26 gennaio 2024 n.
2536, Cass. Civ. Sez. I, Ord. 11 dicembre 2023, n. 34383; Corte di Cass. n.
4811/2018), non richiede che vi sia una stretta correlazione tra il dovere di provvedere ai bisogni dei figli, derivante dal rapporto stesso di filiazione, e le capacità economiche dell'altro genitore, anche se di tali capacità economiche occorre tenere conto (Cass. civ. 16.09.2020 n. 19299).
Va, infine, osservato che, ai fini della quantificazione del contributo per il mantenimento della prole, il riferimento contenuto dall'art. 316 bis c.c. alle capacità di lavoro professionale o casalingo tende a valorizzare le accertate potenzialità reddituali dei genitori imponendo al Giudice di non fermarsi ad esaminare il reddito attuale (Cass.
8.11.1997 n. 11025).
Sussiste, infatti, un dovere dei genitori di attivarsi per assicurare alla prole le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso.
La ha dichiarato in ricorso di essere disoccupata, ma è Pt_1
dotata di adeguata capacità lavorativa se è vero che dalla documentazione reddituale prodotta risulta che nell'anno 2023 ha lavorato dal 01.01.2023 al
15.06.2023 percependo un reddito lordo di € 4.173,04, e poi ha
8 nuovamente lavorato dal 06.07.2023 al 31.10.2023, come collaboratrice domestica, percependo un reddito lordo di € 2.983,57. In ogni caso, la stessa percepisce l'assegno di inclusione, come emerge dall'esame dell'estratto conto prodotto dove sono annotati bonifici mensili da parte dell' di importo pari a circa € 530,00. CP_2
Il ha, invece, lavorato sino al 31.07.2024 per una società CP_1
che gestisce una pizzeria, percependo per il periodo di sette mesi dal
01.01.2024 al 31.07.2024 una retribuzione lorda complessiva di €
14.700,00, somma che corrisponde ai bonifici effettuati dal datore di lavoro e risultanti dagli estratti conto prodotti, dai quali, peraltro si evince che il rapporto di lavoro è proseguito sino al mese di ottobre 2024.
Successivamente, a decorrere dal 19.10.2024, il ha lavorato, CP_1
con contratto di lavoro part time, per la “The Jungle delivery s.r.l.s.”. Dalla busta paga relativa al mese di novembre 2024 risulta che allo stesso è stata corrisposta la somma mensile netta di € 1.157,00, ma a causa dell'incompletezza degli estratti conto prodotti non risulta possibile verificare se vi sia corrispondenza tra le somme indicate in busta paga e quelle effettivamente riscosse, né accertare se l'importo sopra indicato possa variare in melius, avendo omesso il , nonostante CP_1
l'espressa richiesta del Giudice, di depositare in giudizio la busta paga relativa al mese di dicembre 2024. In ogni caso, risulta verosimile che le sue entrate si sono ridotte, anche in considerazione del fatto che l'attuale rapporto di lavoro è “part time”, ma ciò non è certamente indice di una riduzione sue delle capacità reddituali, che sono rimaste sostanzialmente invariate, anche in considerazione del fatto che è stato lo stesso
[...]
a scegliere di lavorare per un'altra società, con una retribuzione CP_1
inferiore, scelta che, però, non può risolversi a danno della prole.
9 Alla stregua degli elementi di conoscenza sopra riassunti, tenuto conto delle risorse economiche dei genitori e considerate le necessità di una bambina in età scolare, ritiene il collegio che possa essere confermata la misura dell'assegno stabilita nella ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. emessa il 19.09.2024, ponendo a carico del l'obbligo di CP_1
corrispondere alla a titolo di contributo per il mantenimento della Pt_1
figlia un assegno mensile importo pari a € 300,00 per i mesi di Per_2
marzo, aprile e maggio 2024, quando la percepiva l'assegno Pt_1
unico in misura ridotta, e di importo pari ad € 200,00 per il periodo successivo con decorrenza dal mese di giugno 2024, somma da rivalutare in base agli indici ISTAT. D'altronde, va osservato che il ha CP_1
dato il proprio consenso alla percezione per intero dell'assegno unico da parte della anche per la quota a lui spettante e ciò si risolve in un Pt_1
ulteriore contributo che il fornisce per il mantenimento della CP_1
figlia, posto che per legge l'assegno unico dovrebbe essere ripartito in parti uguali tra entrambi i genitori.
Infine, tenuto conto del divario esistente nei redditi delle parti, va disposto che il partecipi alle spese straordinarie nell'interesse CP_1
della figlia, da individuare in base alle Linee Guida del CNF, nella misura del 60 %.
Vanno, infine, dichiarate inammissibili le domande aventi ad oggetto la restituzione di somme che il avrebbe indebitamente riscosso CP_1
a titolo di assegni familiari e la condanna dello stesso al risarcimento del danno per avere tardato a cambiare la sua residenza anagrafica. Va osservato, infatti, che l'art. 473 bis c.p.c., nell'indicare l'ambito di applicazione delle norme di rito contenute nel medesimo titolo del codice, fa riferimento ai procedimenti relativi “alle famiglie”, ma tale previsione
10 non può essere intesa nel senso che sono soggette alle norme per il procedimento in materia di “persone, minorenni e famiglie” tutte le domande aventi ad oggetto situazioni giuridiche che traggono origine da rapporti di natura familiare, poiché una simile interpretazione finirebbe per privare i procedimenti soggetti al suddetto rito di qualsiasi specificità che possa giustificare l'adozione di un rito speciale, mentre va intesa nel senso che sono soggetti a dette norme tutte le domande aventi ad oggetto la disciplina di un rapporto di tipo familiare, con esclusione delle controversie, come quelle in esame, dove non vengono in considerazione rapporti di tipo familiare, ma che si risolvono in un conflitto tra soggetti adulti relativi a rapporti di credito e di debito. Peraltro, anche nel merito la fondatezza delle suddette domande appare assai dubbia, avendo la stessa ricorrente affermato in ricorso che le parti avevano convissuto sino al mese di febbraio 2023, sicché si deve presumere che le somme riscosse dal
[...]
durante tale convivenza, a titolo di assegni familiari, siano state CP_1
destinate alle necessità della famiglia. Non può essere, infine, configurato alcun illecito nel fatto che il non si sia attivato per cambiare la CP_1
residenza anagrafica dopo la cessazione della convivenza con la Pt_1
posto che spetta al Comune accertare quale sia la residenza anagrafica delle persone che vivono nel territorio comunale ed il procedimento per il cambio di residenza può essere iniziato anche d'ufficio ove venga segnalata all'ente preposto la non corrispondenza tra la residenza anagrafica e quella effettiva.
Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il 28.03.2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
sentiti i procuratori delle parti, acquisito il parere del Parte_2
Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
1) prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del
19.09.2024 con riferimento all'affidamento della figlia minore
, nata a [...] il [...], ed ai tempi di permanenza Per_2
della predetta minore con il padre;
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1
un assegno mensile di € 300,00 per i mesi di marzo, aprile e Per_2
maggio 2024, e di importo pari ad € 200,00 per il periodo successivo con decorrenza dal mese di giugno 2024, somma da rivalutare in base agli indici ISTAT;
3) dispone che partecipi alle spese straordinarie Parte_2
nell'interesse della figlia , da individuare in base alle Linee Per_2
Guida del CNF, nella misura del 60 %;
4) dichiara inammissibili le altre domande avanzate dalla Pt_1
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 01/04/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
12