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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2024, n. 18712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18712 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14953 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(CIVITAVECCHIA (RM), 19/10/1938), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. DI SALVIO REALE ANTONIO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 16/09/1966), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. TROPEA SERGIO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Modifica condizioni divorzio. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, Parte_1
premesso che in data 26 settembre 1994 contraeva in Roma matrimonio civile con e che dall'unione nascevano i figli Controparte_1
(Roma, 04/01/1996) e ( Roma, 25/01/1997), esponeva che con Per_1 Per_2
decreto del 22/09/2009 il Tribunale di Roma omologava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni ivi indicate in forza delle quali, tra le
Per_ altre, i figli e venivano affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori con collocazione prevalente presso la madre in Roma alla Via del
Rezzonico 8; veniva regolamentata la frequentazione padre-figli; veniva disposto un assegno di mantenimento, a carico del padre, da corrispondere alla resistente dell'importo mensile di € 950,00 (salvo accordo tra le parti di modifica ad € 800,00/mese in caso di riconoscimento degli assegni familiari alla resistente), quanto anzidetto oltre alle spese extra al 50% tra i genitori;
che
Per_ successivamente veniva meno l'obbligo di mantenimento per mentre quello per veniva ridotto a Euro 300,00 mensili;
che da allora erano Per_1
mutate le condizioni delle parti in quanto il ricorrente, a causa del decadimento delle proprie condizioni di salute, era ricoverato presso la Casa
di riposo “Podere Rosa” dove pagava un canone mensile di € 1.650,00 a fronte di una pensione di invalidità, al netto dell'assegno di mantenimento per la figlia di € 1.400,00 mensili e che quindi gli consentiva a mala Per_1
pena di coprire le spese per la sua assistenza;
che il medesimo non era al 3
corrente se la figlia svolgesse o meno un'attività lavorativa ma considerato che la medesima aveva 28 anni era da considerare in grado di reperire un lavoro.
Il ricorrente chiedeva pertanto l'elisione dell'obbligo di mantenimento della figlia Per_1
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva Controparte_1
dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della medesima essendo la figlia diretta beneficiaria del mantenimento da molti anni e comunque Per_1
dichiarava di non opporsi alla revoca dell'obbligo di mantenimento in capo al ricorrente.
All'uopo la resistente rappresentava che la figlia, seppur convivente con lei, doveva essere chiamata in giudizio in quanto diretta beneficiaria del mantenimento poiché la madre non aveva mai ricevuto alcun mantenimento dall'ex marito se non quello per i figli e dal mese di luglio
2019 per la sola figlia;
che quest'ultima lavorava per la società Calliope
s.r.l. presso il centro commerciale EurRoma 2 dal mese di settembre 2024
con contratto a tempo indeterminato per cui non necessitava ulteriormente del contributo economico, definito a suo dire modesto, da parte del ricorrente con cui la figlia non aveva più rapporti da anni;
che comunque la resistente precisava come negli ultimi 5 anni le somme pervenute a titolo di mantenimento per da parte dell'istituto di previdenza del ricorrente, Per_1
erano state integralmente girate alla figlia.
Alla prima udienza del 18 novembre 2024 il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, e la parte resistente personalmente concordavano nel far decorrere la revoca dell'obbligo di versamento del mantenimento per Per_1
dal mese di gennaio 2025 ed il giudice rimetteva la causa al Collegio per la 4
decisione.
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla resistente è infondata. Ed invero la giurisprudenza ha affermato che il genitore affidatario, quale la odierna resistente che ha ribadito come la figlia viva con lei, “in linea teorica” ha un proprio autonomo diritto al mantenimento per cui “la eventuale rinuncia del
figlio al mantenimento, anche a prescindere dalla sua invalidità, dovuta alla
indisponibilità del relativo diritto, che può essere disconosciuto solo in sede di
procedura ex art. 710 c.p.c., non potrebbe in nessun caso spiegare effetto sulla
posizione giuridico-soggettiva del genitore affidatario quale autonomo
destinatario dell'assegno (da ultimo Cass. Ordinanza n. 32529 del
14/12/2018).
Ciò premesso, ritiene il Collegio che nulla osta alla revoca dell'obbligo di mantenimento in capo al ricorrente preso atto della non opposizione della resistente, la quale ha riconosciuto che la figlia Per_1
lavora presso la società Calliope con contratto a tempo indeterminato, e tenuto conto della situazione del ricorrente il quale, a causa delle precarie condizioni di salute, si trova in una casa di riposo per la cui ospitalità
sostiene un esborso mensile di Euro 1.650,00 come risulta dalla documentazione in atti (confr. fatture depositate) e non contestato dalla controparte.
La revoca pertanto avrà efficacia a decorrere dal mese di gennaio 2025
come concordato dalle parti in sede di udienza tenutasi in data 18/11/2024.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. 5
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14953/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
a parziale modifica delle condizioni di separazione attualmente vigenti:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara cessato a far data da gennaio 2025 l'obbligo di di corrispondere a Parte_1 [...]
l'assegno di mantenimento per la figlia (1996); CP_1 Per_1
compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 25/11/2024
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14953 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(CIVITAVECCHIA (RM), 19/10/1938), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. DI SALVIO REALE ANTONIO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 16/09/1966), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. TROPEA SERGIO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Modifica condizioni divorzio. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, Parte_1
premesso che in data 26 settembre 1994 contraeva in Roma matrimonio civile con e che dall'unione nascevano i figli Controparte_1
(Roma, 04/01/1996) e ( Roma, 25/01/1997), esponeva che con Per_1 Per_2
decreto del 22/09/2009 il Tribunale di Roma omologava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni ivi indicate in forza delle quali, tra le
Per_ altre, i figli e venivano affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori con collocazione prevalente presso la madre in Roma alla Via del
Rezzonico 8; veniva regolamentata la frequentazione padre-figli; veniva disposto un assegno di mantenimento, a carico del padre, da corrispondere alla resistente dell'importo mensile di € 950,00 (salvo accordo tra le parti di modifica ad € 800,00/mese in caso di riconoscimento degli assegni familiari alla resistente), quanto anzidetto oltre alle spese extra al 50% tra i genitori;
che
Per_ successivamente veniva meno l'obbligo di mantenimento per mentre quello per veniva ridotto a Euro 300,00 mensili;
che da allora erano Per_1
mutate le condizioni delle parti in quanto il ricorrente, a causa del decadimento delle proprie condizioni di salute, era ricoverato presso la Casa
di riposo “Podere Rosa” dove pagava un canone mensile di € 1.650,00 a fronte di una pensione di invalidità, al netto dell'assegno di mantenimento per la figlia di € 1.400,00 mensili e che quindi gli consentiva a mala Per_1
pena di coprire le spese per la sua assistenza;
che il medesimo non era al 3
corrente se la figlia svolgesse o meno un'attività lavorativa ma considerato che la medesima aveva 28 anni era da considerare in grado di reperire un lavoro.
Il ricorrente chiedeva pertanto l'elisione dell'obbligo di mantenimento della figlia Per_1
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva Controparte_1
dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della medesima essendo la figlia diretta beneficiaria del mantenimento da molti anni e comunque Per_1
dichiarava di non opporsi alla revoca dell'obbligo di mantenimento in capo al ricorrente.
All'uopo la resistente rappresentava che la figlia, seppur convivente con lei, doveva essere chiamata in giudizio in quanto diretta beneficiaria del mantenimento poiché la madre non aveva mai ricevuto alcun mantenimento dall'ex marito se non quello per i figli e dal mese di luglio
2019 per la sola figlia;
che quest'ultima lavorava per la società Calliope
s.r.l. presso il centro commerciale EurRoma 2 dal mese di settembre 2024
con contratto a tempo indeterminato per cui non necessitava ulteriormente del contributo economico, definito a suo dire modesto, da parte del ricorrente con cui la figlia non aveva più rapporti da anni;
che comunque la resistente precisava come negli ultimi 5 anni le somme pervenute a titolo di mantenimento per da parte dell'istituto di previdenza del ricorrente, Per_1
erano state integralmente girate alla figlia.
Alla prima udienza del 18 novembre 2024 il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, e la parte resistente personalmente concordavano nel far decorrere la revoca dell'obbligo di versamento del mantenimento per Per_1
dal mese di gennaio 2025 ed il giudice rimetteva la causa al Collegio per la 4
decisione.
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla resistente è infondata. Ed invero la giurisprudenza ha affermato che il genitore affidatario, quale la odierna resistente che ha ribadito come la figlia viva con lei, “in linea teorica” ha un proprio autonomo diritto al mantenimento per cui “la eventuale rinuncia del
figlio al mantenimento, anche a prescindere dalla sua invalidità, dovuta alla
indisponibilità del relativo diritto, che può essere disconosciuto solo in sede di
procedura ex art. 710 c.p.c., non potrebbe in nessun caso spiegare effetto sulla
posizione giuridico-soggettiva del genitore affidatario quale autonomo
destinatario dell'assegno (da ultimo Cass. Ordinanza n. 32529 del
14/12/2018).
Ciò premesso, ritiene il Collegio che nulla osta alla revoca dell'obbligo di mantenimento in capo al ricorrente preso atto della non opposizione della resistente, la quale ha riconosciuto che la figlia Per_1
lavora presso la società Calliope con contratto a tempo indeterminato, e tenuto conto della situazione del ricorrente il quale, a causa delle precarie condizioni di salute, si trova in una casa di riposo per la cui ospitalità
sostiene un esborso mensile di Euro 1.650,00 come risulta dalla documentazione in atti (confr. fatture depositate) e non contestato dalla controparte.
La revoca pertanto avrà efficacia a decorrere dal mese di gennaio 2025
come concordato dalle parti in sede di udienza tenutasi in data 18/11/2024.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. 5
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14953/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
a parziale modifica delle condizioni di separazione attualmente vigenti:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara cessato a far data da gennaio 2025 l'obbligo di di corrispondere a Parte_1 [...]
l'assegno di mantenimento per la figlia (1996); CP_1 Per_1
compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 25/11/2024
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani