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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/03/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3633/2021 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
FRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Ciucci Giuliani in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- APPELLANTE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gambardella in Controparte_1
virtù di mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- APPELLATO -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio in primo grado, della legge n. 69 del 2009
(disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,
1 nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c.
nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 11-12-2021
proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_2
403/2021 emessa in data 17-6-2021, con la quale il Giudice di pace di Potenza
aveva accolto la domanda proposta nei suoi confronti da e lo Controparte_1
aveva condannato al pagamento in favore dell'attore dell'importo complessivo di euro 949,42, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, a titolo di indennizzo dei danni causati alle colture agricole.
In particolare, A.T.C. n.3 in via preliminare eccepiva la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112 c.p.c., assumendo che il Giudice di prime cure, a fronte della domanda attorea di condanna al pagamento dell'indennizzo ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 157 del 1992, aveva erroneamente accolto la richiesta, individuando la somma da liquidare a titolo di risarcimento in applicazione dello schema della responsabilità aquiliana delineato dall'articolo
2043 c.c. in luogo di quello dell'indennizzo da fatto lecito. In via subordinata lamentava l'erronea interpretazione e applicazione delle leggi regionali che disciplinano gli Ambiti Territoriali di Caccia, deducendo che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto A.T.C. n.3 legittimato passivo tenuto al pagamento del risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni di . Sempre in via subordinata lamentava illogicità Controparte_1
e contraddittorietà della pronuncia del Giudice di prime cure per erronea
2 interpretazione e applicazione dell'articolo 26 della legge n. 157 del 1992 e dell'articolo 34 della legge regionale di Basilicata n. 2 del 1995 per aver ritenuto l'A.T.C. n.3 obbligato alla corresponsione della somma a titolo risarcitorio, pur essendo privo di responsabilità giuridica e nonostante l'espressa previsione dell'istituzione di un fondo regionale per il ristoro dei danni alle colture, le cui
3 solo per il 50% dei danni CP_2Parte_1
accertati per l'anno 2017.
In via ulteriormente subordinata, l'appellante lamentava la violazione dell'articolo
6 comma 4 della deliberazione del consiglio provinciale di Potenza n. 88 del
2007, assumendo che il Giudice di pace non avrebbe potuto liquidare alcun indennizzo a fronte di una procedura di liquidazione non conclusa con l'adozione della determinazione del funzionario provinciale.
Alla luce di tali premesse, chiedeva in via Parte_2
preliminare la pronuncia di nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112
c.p.c. e in via subordinata che, in riforma della sentenza impugnata, fosse accertata la carenza della sua titolarità dal lato passivo della obbligazione dedotta in giudizio, avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo per i danni arrecati alle colture erbacee annuali sui fondi coltivati da , e in via Controparte_1
ulteriormente subordinata che fosse accertato che nulla era dovuto all'appellato a titolo di risarcimento, in quanto non era stata completata la procedura di liquidazione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20-6-2022 si costituiva in giudizio , il quale eccepiva in via preliminare Controparte_1
l'improcedibilità dell'appello per difetto di contraddittorio, non avendo l'appellante notificato l'atto di impugnazione anche nei confronti della Regione
Basilicata, che era stata parte nel giudizio di primo grado;
sempre in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 342 e
3 348 bis c.p.c. e l'improcedibilità dell'appello per omesso deposito di copia conforme e autentica della sentenza impugnata e per tardività dell'appello,
essendo spirato il termine breve di impugnazione, stante l'avvenuta notifica all'A.T.C. n.3 in data 30-6-2021 della copia esecutiva della sentenza. Sempre in via preliminare l'appellato eccepiva il difetto di rappresentanza processuale dell'appellante sul presupposto che il signor avesse conferito Controparte_3
il mandato difensivo senza spendere il nome dell'A.T.C. n.3 e omettendo di depositare la delibera dell'organo di gestione dell'Ente con la quale gli era stato conferito il potere di agire e resistere in giudizio per suo conto. Nel merito,
chiedeva il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
All'esito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza del 13 Dicembre
2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
In via preliminare rispetto all'esame del merito occorre esaminare le eccezioni formulate dall'appellato e, in particolare, appare logicamente prioritario vagliare,
in primo luogo, l'ammissibilità dell'appello proposto da n.3 sotto il profilo CP_2
della tempestività che, peraltro, costituisce questione rilevabile d'ufficio, che il
Giudice deve valutare indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalle parti.
nell'eccepire l'improcedibilità dell'appello per omesso Controparte_1
deposito di copia conforme e autentica della sentenza di primo grado, ha contestualmente eccepito la tardività dell'appello sul presupposto che l'appellante avesse depositato la copia esecutiva della sentenza notificata personalmente ad
A.T.C. n.3 in data 30-6-2021 e che da tale data avesse iniziato a decorrere il termine breve per l'impugnazione.
4 In base al combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. (nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17
della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009) il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dal momento del perfezionamento del procedimento di notifica nel caso di notificazione della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la pronuncia non è stata notificata alla parte soccombente è di sei mesi e decorre dalla sua pubblicazione.
Con specifico riferimento al termine breve per proporre l'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità, già in passato, aveva chiarito che la notifica della
sentenza che ai sensi dell'articolo 326 c.p.c. fa decorrere il termine stabilito dall'articolo 325 c.p.c. è soltanto quella eseguita presso il procuratore costituito
e non anche quella effettuata alla parte personalmente, salvo che la stessa sia
rimasta contumace nel giudizio di primo grado (in tal senso Corte di cassazione n.
5682 del 2006 e Corte di cassazione n. 8847 del 1998), dal momento che
l'articolo 326 c.p.c. collega la decorrenza del termine breve non alla conoscenza legale della sentenza in capo al destinatario, ma ad un'attività acceleratoria e
sollecitatoria costituita dalla notificazione effettuata nelle forme tipiche del
processo di cognizione al procuratore costituito secondo le regole di cui agli
articoli 170 e 285 c.p.c. (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 7527 del
2010 e Corte di cassazione n. 10026 del 2010). A composizione del dibattito sorto sul punto tra diversi orientamenti interpretativi, le Sezioni Unite con sentenza n.20866 del 2020 hanno esplicitato il principio in forza del quale “ a garanzia del
diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza
tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta
5 processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti
decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la
notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge
non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della
cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e
percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del
procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio
eletto o nella residenza dichiarata;
di conseguenza, la notifica alla parte, senza
espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale
destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far
decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia
al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura
interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa
indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo
nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza”.
Applicando il richiamato approdo giurisprudenziale al caso che ci occupa, la notifica della sentenza impugnata eseguita a mezzo del servizio postale in data 30-
6-2021 presso la sede dell'A.T.C. n.3 (si veda la relata di notifica apposta in calce alla copia della sentenza impugnata prodotta nel fascicolo di parte dell'appellante)
e, quindi, alla parte personalmente non appare idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
Tanto premesso, l'appello è tempestivo, dal momento che è stato proposto con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 13-12-2021 e,
quindi, nel rispetto del termine semestrale previsto dall'articolo 327 c.p.c., che, in difetto della notifica alla parte soccombente presso il procuratore costituito,
decorre dalla pubblicazione della sentenza impugnata, che è avvenuta in data 17-
6 6-2021.
Pertanto, disattesa l'eccezione sollevata dall'appellato di inammissibilità per tardività dell'appello, deve essere esaminata e disattesa anche l'eccezione di improcedibilità dell'impugnazione per omesso deposito della copia della sentenza impugnata per le seguenti ragioni.
Premesso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'omesso deposito da parte dell'appellante della copia della sentenza impugnata non determina
l'improcedibilità dell'appello qualora la sentenza sia comunque presente negli
atti ed il Giudice sia quindi in grado di avere conoscenza della pronuncia di
primo grado (si veda in tal senso Corte di cassazione sentenza n. 5136 del 1998),
nel caso che ci occupa non soltanto nel fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, che è stato acquisito nel corso del presente giudizio, è inserita la sentenza pronunciata dal Giudice di pace, ma questo Giudice è stato posto comunque nelle condizioni di avere conoscenza della pronuncia impugnata, dal momento che l'appellante ha prodotto tempestivamente la copia della sentenza esecutiva notificata dalla parte vittoriosa presso la sua sede legale.
Sempre in via pregiudiziale rispetto all'esame del merito deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 331 secondo comma c.p.c. per difetto del contraddittorio per le seguenti ragioni.
ha agito in giudizio davanti al Giudice di pace di Potenza nei Controparte_1
confronti dell' e della Regione Basilicata al fine Parte_2
di ottenere la condanna dei convenuti “congiuntamente o disgiuntamente” al pagamento dell'indennizzo per i danni causati nel corso dell'annata 2017-2018 da branchi di cinghiali ai propri terreni situati in agro di Armento.
Premesso che non viene in rilievo alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario né di inscindibilità delle cause (si veda nel senso che il litisconsorzio facoltativo riconducibile alla allegazione di un'obbligazione solidale dà luogo a cause
7 scindibili ex plurimis Corte di cassazione n. 2406 del 1998) e che il Giudice di pace ha rigettato la domanda proposta da nei confronti della Controparte_1
Regione Basilicata sul presupposto che la titolarità dal lato passivo dovesse essere riconosciuta esclusivamente in capo all' , deve Parte_2
ritenersi che, non avendo l'attuale appellato proposto impugnazione sul punto, si sia formato il giudicato interno sulla pronuncia di rigetto adottata dal Giudice di prime cure nei confronti dell' , la cui estraneità alla controversia Parte_3
esclude la necessità della sua partecipazione al giudizio di impugnazione (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 6758 del 2001).
Del pari deve essere disattesa l'eccezione di difetto di rappresentanza processuale in capo a , che secondo la prospettazione dell'appellato Controparte_3
avrebbe conferito procura al difensore senza spendere il nome del soggetto rappresentato A.T.C. n.3 e in totale assenza di documentazione dalla quale desumere il conferimento in suo favore del potere di agire e resistere in giudizio per conto dell'Ente.
In ossequio al principio espresso in via interpretativa dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale in tema di rappresentanza processuale delle persone
giuridiche, la parte che contesti che la persona fisica, la quale assume di rivestire
la qualità di una persona giuridica, manca del potere rappresentativo, deve
sollevare siffatta contestazione nella prima difesa, restando così onere dell'altra
parte documentare la pretesa qualità (si veda in tal senso Corte di cassazione n.
1332 del 2017), la contestazione sollevata sul punto da risulta Controparte_1
tardiva, dal momento che la procura a cui si riferisce è stata conferita per il primo grado di giudizio e apposta a margine della comparsa di costituzione depositata da nel corso del giudizio di primo grado, sicchè l'attuale appellato avrebbe CP_4
dovuto sollevare la relativa eccezione nella prima udienza successiva alla costituzione in giudizio dell' convenuto. Pt_3
8 A tanto deve aggiungersi che in materia di procedimento civile, la procura alle
liti è valida anche se la persona fisica che la conferisce non indichi
espressamente la qualità di rappresentante della persona giuridica per la quale
agisce, purché tale qualità risulti dall'intestazione o anche dal contesto dell'atto
cui inerisce, in considerazione del collegamento materiale dei due atti ed attesa la
possibilità che nel conferimento della procura alle liti la spendita del nome
assuma la forma implicita (si veda Corte di cassazione n. 11710 del 2002) e nel caso di specie la procura è stata apposta a margine della comparsa di costituzione depositata da n.3 nel giudizio di primo grado e dall'intestazione di tale atto CP_2
risulta la qualità di rappresentante legale di Controparte_3
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da CP_1
sotto il profilo della violazione della disposizione dettata dall'articolo
[...]
342 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dal decreto-legge n. 83 del 2012,
convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, applicabile ratione
temporis al presente giudizio, la giurisprudenza formatasi sul nuovo testo dell'articolo 342 c.p.c., con un orientamento da cui non vi sono ragioni per discostarsi, ha accolto un'interpretazione non formalistica della nuova disciplina,
prevedendo che gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice. Resta,
tuttavia, escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris
istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo
9 di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Corte di cassazione n. 27199
del 2017 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 10916 del 2017).
Sulla scia di tale opzione ermeneutica, ritiene questo Giudice che nel caso che ci occupa la lettura dell'atto di appello consenta di individuare non soltanto le parti della sentenza impugnata oggetto di contestazione (nella parte in cui il Giudice di pace ha accolto la domanda seguendo lo schema della responsabilità aquiliana ed individuando nell' il titolare dal lato passivo Parte_2
dell'obbligazione stessa, pur in assenza di un'istruttoria completa finalizzata alla liquidazione dei danni), ma anche le relative doglianze, da cui peraltro può
agevolmente evincersi la confutazione del percorso argomentativo seguito dal
Giudice di primo grado.
Pertanto, l'appello proposto da A.T.C. n. 3 deve ritenersi ammissibile e deve essere esaminato nel merito.
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi di appello:
1)violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato espresso dall'articolo 112 c.p.c.;
2) erronea interpretazione ed applicazione degli articoli 75 c.p.c. e 100 c.c. e della legge statale n. 157 del 1992 in ordine alla individuazione del titolare dal lato passivo dell'obbligo di indennizzo;
3) erronea interpretazione dell'articolo 26 della legge n. 157 del 1992 e dell'articolo 34 della legge Regione Basilicata n. 2 del 1995 in ordine alla qualificazione dell' quale soggetto titolare dell'obbligazione indennitaria, CP_2
pur in assenza della liquidazione della provvista necessaria da parte del fondo regionale appositamente istituito;
4) violazione dell'articolo 6 comma 4 deliberazione del consiglio provinciale di
Potenza n. 88 del 2007 in ordine alla mancata conclusione dell'iter procedurale
10 per la liquidazione dell'indennizzo.
Quanto al primo motivo di appello, l'appellante eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112 c.p.c., assumendo che il Giudice di prime cure, a fronte della domanda attorea di condanna al pagamento dell'indennizzo per i danni derivanti da fauna selvatica ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 157 del
1992, applicando erroneamente lo schema della responsabilità da illecito ai sensi dell'articolo 2043 c.c. in luogo della disciplina dell'indennizzo da atto lecito,
avrebbe violato il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.
La norma di riferimento deve essere individuata nell'articolo 112 c.p.c., il quale stabilisce che “il Giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa;
e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti”. Dalla citata disposizione si desume il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in forza del quale quando l'applicazione della legge ha per condizione la domanda dell'interessato essa non può avere luogo se non nei limiti della stessa domanda: sussiste, pertanto, una stretta correlazione tra la pronuncia giudiziale e quanto dedotto in giudizio dalle parti nel senso che il potere decisorio trova il proprio fondamento e il proprio limite nella volontà delle parti, come formalizzata nella domanda e nelle eccezioni, e l'estensione della domanda incide sull'estensione dei poteri del Giudice, che deve giudicare su tutti i fatti che sono allegati o affermati nella domanda e solo su quelli.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato fissato dall'art. 112 c.p.c. si verifica qualora il Giudice attribuisca o neghi ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno virtualmente, nella domanda oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello
11 enunciato dalla parte a sostegno della domanda;
tale violazione, invece, non ricorre quando il Giudice non interferisce nel potere dispositivo delle parti e non altera nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (si vedano in tal senso Corte di cassazione n.22753 del 2019, Corte di cassazione n. 906 del
2018 e Corte di cassazione n.6945 del 2007).
Pertanto, non integra una violazione dell'articolo 112 c.p.c. la diversa qualificazione giuridica della domanda rispetto a quella prospettata dalla parte che, peraltro, non è rinvenibile nella specifica ipotesi dedotta in giudizio, dal momento che il Giudice di prime cure, dopo aver brevemente richiamato la normativa relativa all'ipotesi di danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture,
distinguendola dalle ipotesi di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità
per colpa ai sensi dell'articolo 2043 c.c., ha correttamente individuato in capo ad
A.T.C. n.3 per le ragioni di seguito indicate un obbligo di indennizzo.
Pertanto, in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato interpretato nei suddetti termini deve escludersi che la decisione del Giudice di primo grado si sia risolta nella violazione dell'articolo 112 c.p.c., dal momento che il Giudice di pace non si è pronunciato su fatti diversi da quelli allegati né ha attribuito all'attore un bene diverso da quello richiesto, nei limiti della domanda proposta, ma ha, altresì, adottato una corretta qualificazione giuridica dei fatti stessi.
Pertanto, il primo motivo di appello deve essere disatteso.
Il secondo e il terzo motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente,
in quanto aventi ad oggetto due profili posti in stretta correlazione, relativi alla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e all'individuazione del soggetto titolare dal lato passivo della stessa.
L'individuazione del soggetto titolare dell'obbligo di indennizzo richiede - anche alla luce degli argomenti posti dall'appellante a fondamento del motivo di appello
12 - un preliminare approfondimento della natura, risarcitoria o indennitaria,
dell'obbligazione derivante dai danni arrecati alle colture agricole dalla fauna selvatica.
A tal fine appare opportuno soffermarsi, seppur sinteticamente su due profili:
l'individuazione sul piano generale dei caratteri distintivi tra obbligo risarcitorio e obbligo indennitario e la ricostruzione del quadro normativo di riferimento in cui trova la propria disciplina l'obbligazione oggetto del giudizio.
Per quanto attiene al primo profilo, l'articolo 1173 c.c. tripartisce le fonti delle obbligazioni, distinguendole in contratto, fatto illecito e ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico. In merito alla questione che ci occupa, assumono rilevanza la seconda e la terza categoria di fonti richiamate dalla norma.
La responsabilità derivante da fatto illecito è conseguenza della violazione del generale principio del neminem laedere: colui che pone in essere una condotta connotata da antigiuridicità, poiché contraria all'ordinamento, è tenuto a risarcire il danno derivante dalla lesione dei diritti altrui (articolo 2043 c.c.). La natura di tale responsabilità è risarcitoria ed è finalizzata a reintegrare il patrimonio del soggetto danneggiato da un comportamento lesivo di diritti e interessi meritevoli di tutela alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell'ordinamento giuridico.
La terza categoria di fonti dell'obbligazione individuata dal legislatore appare connotata dal carattere della atipicità e ricomprende una serie di ipotesi a cui può
ascriversi anche quella della responsabilità da atto lecito dannoso: diversamente dalla responsabilità da fatto illecito, il comportamento dannoso non è
antigiuridico, bensì è accettato dall'ordinamento in ragione del contemperamento di interessi ritenuti tutti meritevoli di tutela. Alla base della responsabilità da atto lecito dannoso, pertanto, si pone l'esigenza di riparare, seppur in modo non
13 integrale, il sacrificio imposto dall'ordinamento ad un soggetto al fine di comporre due interessi in contrasto, nessuno dei quali interamente sacrificabile all'altro. In conseguenza di ciò, l'obbligo derivante da simili situazioni ha natura indennitaria, poiché lo spostamento di ricchezza ha fondamento in un fatto lecito.
Il discrimen tra le due tipologie di obbligazioni è particolarmente evidente nell'ambito dei rapporti tra privati e pubbliche amministrazioni, ontologicamente caratterizzati dall'esigenza di contemperare interessi tra loro in contrasto: quelli di cui sono titolari i privati e quelli riferibili alla collettività. In tale ambito, come evidenziato dalla Corte di legittimità, il diritto all'indennizzo si fonda sul principio
pubblicistico di giustizia distributiva, per cui non è consentito soddisfare
l'interesse generale attraverso il sacrificio del singolo, senza che questo ne sia
indennizzato e si distingue dal risarcimento del danno ex articolo 2043 c.c., che
presuppone, invece, il fatto doloso o colposo (Corte di cassazione n. 9341 del
2003).
Tanto premesso in ordine al primo profilo, passando alla ricostruzione del quadro normativo, occorre prendere le mosse dalla legge n. 984 del 1977, che all'articolo
1 prevede che la fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile
dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale. Prima di tale novità legislativa, la fauna selvatica era tradizionalmente qualificata come res
nullius, la cui proprietà poteva essere acquistata mediante occupazione e gli eventuali danni da essa causati non erano risarcibili poiché non era individuabile il soggetto contro cui agire, salvo specifici profili di colpa ravvisabili nelle singole fattispecie concrete.
La suddetta disciplina normativa è stata innovata dalla legge quadro n. 157 del
1992, che ha finalizzato la tutela della fauna selvatica alla realizzazione dell'interesse non solo della comunità nazionale, ma anche internazionale ed ha provveduto a precisare, sul piano delle competenze, che le Regioni a statuto
14 ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di
tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle
convenzioni internazionali e alle direttive (articolo 1 comma 3). Inoltre, l'articolo
9 prevede che le Regioni esercitano le funzioni amministrative di
programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-
venatoria e svolgono i compiti di orientamento, di controlli e sostitutivi previsti
dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle Province spettano le funzioni
amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.
Con specifico riferimento alla costituzione degli Ambiti Territoriali di Pt_2
l'articolo 14 comma 1 della legge richiamata stabilisce che le Regioni, con
apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale e le Province interessate, ripartiscono il
territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi
dell'articolo 10, comma 6, in Ambiti Territoriali di Caccia, di dimensioni
subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali,
specificando al comma 14 che l'organo di gestione degli Ambiti Territoriali di
Caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei
danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio
dell'attività venatoria, nonché alla erogazione di contributi per interventi,
previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.
L'articolo 26, poi, regola il profilo del risarcimento dei danni da fauna selvatica,
prevedendo che per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla
produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della
fauna selvatica, in particolare di quella protetta, e dall'attività venatoria la
costituzione di un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti.
In attuazione della citata legge quadro, la Regione Basilicata ha emanato la legge regionale n. 2 del 1995 rubricata “Norme per la protezione della fauna selvatica
15 omeoterma e per il prelievo venatorio”, che all'articolo 23 primo comma prevede che in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale ed ai sensi dell'art. 14,
comma 1, della Legge n. 157/1992, ciascuna Provincia ripartisce il territorio
agro-silvo-pastorale destinato alla caccia in Ambiti Territoriali di Caccia
(A.T.C.), la cui gestione è affidata a Comitati direttivi disciplinati dalla stessa legge.
L'articolo 34 primo comma della legge regionale n. 2 del 1995 stabilisce che è
costituito, con successivo articolo 37, un fondo regionale destinato alla
prevenzione ed al risarcimento dei danni, non altrimenti risarcibili, cagionati alla
produzione agricola, alle opere eseguite sui terreni coltivati e a pascolo, dalla
fauna selvatica, in particolare da quella protetta e nell'esercizio dell'attività
venatoria, e comma 4 in cui si chiarisce che fa carico direttamente alle Province,
nell'ambito dello stanziamento loro assegnato, il risarcimento dei danni provocati
dalla selvaggina alle coltivazioni agricole nelle oasi di protezione, nelle zone di
ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di produzione di selvaggina. Il
risarcimento dei danni provocati negli Ambiti Territoriali di Caccia è disposto
dai comitati direttivi, d'intesa con le Province.
Con legge regionale n. 49 del 2015 sono state trasferite alla Regione le funzioni in
materia di politiche ittico venatorie precedentemente esercitate dalle Province
(articolo 3).
Alla luce di quanto sin qui delineato sul piano definitorio e normativo in relazione alla natura dell'obbligazione derivante dai danni causati dalla fauna selvatica,
occorre distinguere due ipotesi: la prima di risarcimento del danno derivante da omessa gestione e controllo della fauna da parte dell' , rispetto alla Parte_3
quale la giurisprudenza ha ritenuto inizialmente operanti gli ordinari criteri di imputazione dell'illecito ai sensi dell'articolo 2043 c.c. e, più recentemente, con orientamento non univoco il criterio della custodia dell'animale, presupposto di
16 imputazione dell'illecito ai sensi dell'articolo 2052 c.c., e la seconda di danni non
altrimenti risarcibili cagionati alla produzione agricola.
Nel primo caso l'obbligazione nascente dai danni arrecati dalla fauna selvatica ha natura risarcitoria ed è imputata al soggetto individuabile, ai sensi dell'articolo
2052 c.c., quale proprietario o utilizzatore dell'animale e che, pertanto, dallo stesso trae beneficio: ponendosi in tale prospettiva occorre, dunque, risalire sulla base della legislazione vigente all'Ente al quale viene attribuita la proprietà della fauna selvatica, quale bene appartenente al suo patrimonio indisponibile.
Nel secondo caso, che specificamente riguarda i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, cui fanno esplicito riferimento l'articolo 14
primo comma della legge n. 157 del 1992 e l'articolo 26 della medesima legge,
che evoca danni non altrimenti risarcibili alla produzione agricola,
l'interpretazione letterale della norma che fa salva l'ipotesi in cui può operare la tutela risarcitoria induce ad escludere l'applicabilità degli ordinari criteri di imputazione della responsabilità ed evoca una natura non risarcitoria, bensì
indennitaria dell'obbligazione: in tale ipotesi, infatti, la scelta del legislatore è
frutto di un contemperamento tra due interessi contrapposti, quello dei privati alla tutela della produzione agricola e quello della pubblica amministrazione alla tutela della fauna selvatica, che ha assunto rilevanza di interesse garantito sia sul piano nazionale sia internazionale.
L'evento pregiudizievole per le colture agricole derivante dalla fauna selvatica,
previsto ed accettato normativamente, e la sua inevitabilità fanno venir meno il carattere dell'antigiuridicità che legittimerebbe la pretesa risarcitoria, consentendo di ricondurre l'ipotesi alla tutela indennitaria, cui consegue l'obbligo per la pubblica amministrazione di indennizzare il coltivatore per il solo prodotto perduto.
Il riconoscimento del carattere indennitario di tale obbligazione trova conforto
17 anche nella giurisprudenza di legittimità, secondo la quale se si considera di
trovarsi di fronte ad un danno “non altrimenti risarcibile”, allora si chiede
l'indennizzo sulla base della legge 11 febbraio 1992, articolo 26 e allora bisogna
stare a quanto dispongono le leggi regionali relative alla costituzione del fondo
pecuniario e ai soggetti tenuti ad erogare l'indennizzo (Corte di cassazione n. 467
del 2009).
Tanto chiarito sulla natura indennitaria dell'obbligazione oggetto del presente giudizio, occorre procedere all'individuazione del soggetto titolare dal lato passivo del relativo obbligo.
L'esclusione della natura risarcitoria implica che l'obbligato debba essere individuato non facendo applicazione dei criteri di imputazione previsti dalle norme codicistiche sulla responsabilità civile, ma mediante il ricorso alle disposizioni di settore richiamate e, in particolare, all'articolo 14 della legge quadro n. 157 del 1992 e alle leggi regionali attuative dello stesso.
L'articolo 14 della legge quadro ha previsto che le Regioni ripartiscano il territorio agro-silvo-pastorale in Ambiti Territoriali di Caccia ed ha precisato al quattordicesimo comma che l'organo di gestione degli Ambiti Territoriali di
Caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei
danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio
dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi,
previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi. Le
Regioni, inoltre, devono provvedere all'istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole arrecati dalla fauna selvatica e in attuazione di tali previsioni la Regione Basilicata ha provveduto alla costituzione del fondo con la legge n. 2 del 1995, stabilendo, altresì, che per i danni provocati negli Ambiti
Territoriali di Caccia il risarcimento venga disposto dai Comitati direttivi degli stessi.
18 La lettura delle richiamate disposizioni proposta dall'appellante e in forza della quale l dovrebbe essere qualificato come mera Parte_2
articolazione delle Province privo di autonomi poteri amministrativi e, quindi,
come organo incaricato dell'erogazione dei pagamenti, non appare condivisibile per le seguenti ragioni che attengono al riconoscimento all' Parte_2
della diversa natura di Ente pubblico.
[...]
A tale conclusione si perviene alla luce di diverse considerazioni svolte sia sul piano definitorio generale relativamente alla distinzione tra organo ed Ente sia sulla base della normativa specifica di settore che disciplina gli Ambiti Territoriali
di Caccia.
Quanto alla distinzione tra organo ed ente, premesso che l'Ente pubblico è un soggetto di diritto pubblico che concorre a comporre il complesso dell'amministrazione in senso soggettivo, la giurisprudenza consolidata ha individuato una serie di indici esteriori rivelatori della natura pubblica dell'Ente: la previsione legislativa dell'Ente, la costituzione dell'Ente ad opera di un soggetto pubblico, la nomina degli organi direttivi in tutto o in parte di competenza dello Stato o di altro Ente pubblico, l'esistenza di controlli o di finanziamenti pubblici, l'attribuzione di poteri autoritativi.
Nonostante lo sforzo definitorio compiuto dalla giurisprudenza, i richiamati indici sono stati ritenuti col tempo idonei, ma non sufficienti a rivelare la natura pubblica dell'Ente, dovendo piuttosto rinvenirsi l'elemento essenziale che contraddistingue l'Ente pubblico nella rilevanza pubblicistica dell'interesse dallo stesso perseguito: l'interesse è pubblico in quanto la legge, accertata la dimensione collettiva dello stesso, lo imputi ad una persona giuridica, tenuta giuridicamente a perseguirlo.
La conseguenza della definizione di un soggetto come Ente pubblico è
l'autonomia dello stesso declinata non solo in termini di autonomia di indirizzo,
19 ma anche finanziaria (possibilità di decidere in ordine alle spese e di disporre delle entrate), organizzativa (possibilità di darsi un assetto organizzativo diverso dai modelli generali), tributaria o contabile.
L'organo, invece, costituisce lo strumento di imputazione, ovverosia l'articolazione dell'Ente che consente di riferire ad esso atti e attività: attraverso l'organo la persona giuridica agisce, poiché l'organo non è separato dall'Ente e la sua azione diventa direttamente attività propria dell'Ente stesso, unico centro di imputazione dei relativi effetti.
In considerazione della distinzione in astratto appena delineata, occorre interpretare la normativa richiamata con cui è stata prevista ed attuata la costituzione degli Ambiti Territoriali di Caccia al fine di verificarne la natura di
Ente pubblico.
L'istituzione dell è stata prevista dalla legge quadro Parte_2 Parte_2
n. 157 del 1992 ed è stata poi attuata dalla legge regione Basilicata n. 2 del 1995;
la legge quadro ha riconosciuto rilevanza pubblica nazionale ed internazionale all'interesse alla tutela della fauna selvatica: pertanto, l'istituzione degli Ambiti
Territoriale di Caccia è stata prevista con legge statale e attuata con legge regionale e le finalità dagli stessi perseguite trascendono una dimensione puramente privatistica.
Inoltre, la legge statale ha previsto anche una disciplina analitica delle funzioni e delle attribuzioni dei Comitati di gestione, per i quali l'articolo 14 decimo comma stabilisce le percentuali delle varie associazioni esponenziali di categoria interessate: la necessità di garantire il rispetto del principio di rappresentatività è
Contr indice della funzione di contemperamento di diversi interessi svolta dall' , che deve assicurare la protezione sia delle risorse faunistiche sia delle esigenze dei produttori agricoli.
Ulteriori indici che concorrono alla qualificazione dell'Ambito Territoriale di
20 Caccia come Ente pubblico devono essere individuati nella presenza di forme di finanziamento non collegate al mercato e di poteri di controllo e di vigilanza da parte degli Enti pubblici territoriali.
Anche la giurisprudenza di legittimità, muovendo dalla generale nozione di Ente
pubblico e dall'interpretazione della legge n. 157 del 1992, è concorde nel ritenere che gli ATC hanno carattere necessario, essendo stati istituiti per legge statale,
che ha demandato alle Regioni solo l'emanazione di norme attuative e
l'approvazione dei singoli regolamenti e la ripartizione del territorio agro-silvo-
pastorale destinato alla caccia programmata, evidenziando che le finalità di
natura pubblicistica perseguite dagli ATC emergono dalla stessa legge 157 del
1992, nella quale la creazione degli ATC rientra in una complessa
regolamentazione del regime della caccia ed al tempo stesso di protezione della
fauna selvatica e, pertanto, non possono essere considerate compatibili con la
natura di associazioni private degli ATC (Corte di cassazione n. 16467 del 2021 e
Contr nel senso di riconoscere all' il perseguimento di finalità pubblicistiche
Consiglio di Stato n. 2829 del 2020).
Pertanto, l' deve essere qualificato come Ente Parte_2
pubblico autonomo, suscettibile di imputazione di interessi e di obblighi e, in particolare, per quello che rileva in questa sede, dell'obbligo di indennizzo dei danni alle colture agricole causati dalla fauna selvatica.
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che l'obbligazione dedotta in giudizio ha natura indennitaria e non risarcitoria e la titolarità dal lato passivo della stessa deve essere riconosciuta in capo all'
[...]
Pertanto, devono essere disattesi il secondo e il terzo Controparte_5
motivo di appello, in quanto il Giudice di primo grado ha riconosciuto la titolarità
dal lato passivo dell'obbligazione dedotta in giudizio in capo all'
[...]
e lo ha condannato nei limiti del danno risultante dalla Parte_2
21 perizia sottoscritta dal tecnico e accettata dal danneggiato.
Quanto al quarto motivo di appello relativo alla mancata conclusione dell'iter procedurale per la liquidazione dell'indennizzo, il regolamento adottato con la delibera del consiglio provinciale di Potenza n.88 del 2007 in attuazione della legge regionale Basilicata n. 157 del 1992 articolo 34 comma 6 (il proprietario o
il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni alla
Provincia competente per territorio, che procede, entro 30 giorni, alle relative
verifiche anche mediante sopralluoghi ed ispezioni e trasmette le relative perizie
ai comitati direttivi degli A.T.C. i quali provvedono alla liquidazione nei
successivi 180 giorni) disciplina il procedimento amministrativo finalizzato alla liquidazione del danno da fauna selvatica. Tra le fasi dell'iter procedurale è
prevista anche la riunione del comitato di gestione per l'esame delle pratiche di risarcimento con la partecipazione di un funzionario della provincia.
Qualora il procedimento amministrativo si svolga correttamente e si concluda con la liquidazione dell'indennizzo, la pretesa indennitaria del danneggiato risulterebbe pienamente soddisfatta senza la necessità di attivare il proprio diritto giudizialmente. Tuttavia, nel caso oggetto del presente giudizio, l'appellato ha agito in primo grado domandando la condanna dell' Parte_2
al pagamento dell'indennizzo proprio perché la sua pretesa non è stata Pt_2
soddisfatta in via stragiudiziale con la conclusione del procedimento amministrativo previsto dal regolamento.
Pertanto, anche la quarta censura deve essere disattesa e l'appello proposto da deve essere rigettato. Parte_2
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, le stesse seguono il principio della soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'appellante, devono essere attribuite all'avv. Francesco Gambardella per dichiarato anticipo e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto
22 dell'attività svolta e utilizzando lo scaglione di riferimento relativo alle cause di valore fino a euro 1.100,00 - sulla base delle Tariffe professionali approvate con
Decreto ministeriale n. 147 del 2022 (Regolamento recante modifiche al Decreto
ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-
2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto
stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e,
secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo
41 del Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente.
Al rigetto dell'appello consegue la pronuncia di cui all'articolo 13 comma 1
quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (introdotto dall'articolo 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012) - applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato dopo la data della sua efficacia (31-1-2013) -, che prevede che nel caso di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte che l'ha proposta di un ulteriore importo a titolo di contributo
23 unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 11-12-2021, da
[...]
contro la sentenza n. 403/2021 emessa dal Giudice di Parte_2
pace di Potenza in data 17-6-2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna A.T.C. n.3 di Potenza al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 662,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuire all'avv. Francesco Gambardella per dichiarato anticipo;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13 comma 1 quater
del d.p.r. n. 115 del 2002.
Potenza, 28-3-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
24