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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5871/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, composto dai seguenti sigg. Magistrati:
1) dott. Concetta Potito Presidente relatore
2) dott. Alessio Marfè Giudice
3) dott. Roberto Bianco Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, avente ad oggetto: separazione giudiziale, iscritta nel Ruolo Generale degli Affari civili sotto il numero 5871/2023, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Michele Sarcina ed elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro nata a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Famiglietti ed elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero, in sede
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
All'udienza del 23 dicembre 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto di emettere sentenza di separazione, regolando le questioni accessorie sulla base dei patti da loro sottoscritti e depositati agli atti.
Il PM ha reso il parere di sua competenza, con nota del 27 dicembre 2023.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 28 novembre 2023 , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio con la resistente e che dalla unione sono nati due figli ( , nato a [...] Persona_1
Giovanni Rotondo il 29.9.14 e , nato a [...] il [...]), che Controparte_2
l'unione è ormai in crisi e che non è possibile ricostituire l'affectio coniugalis, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “c h i e d e che l'On.le Tribunale di Foggia, previa comparizione delle parti Voglia: - dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e con addebito a carico di quest'ultima; disporre l'affidamento
[...] CP_1
congiunto dei minori e;
disporre a favore dei minori un Persona_1 Controparte_2
contributo al mantenimento che si indica in € 200,00 mensili per ogni figlio da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
rigettare ogni avversa pretesa e con vittoria di spese di causa”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituita in giudizio la resistente che non si è opposta alla domanda di separazione coniugale e che ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “I) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
II) stabilire un assegno di mantenimento in favore della moglie e di ciascuno dei figli, commisurato alla situazione patrimoniale innanzi descritta, adeguato e commisurato al tenore di vita tenuto dalla famiglia in costanza di matrimonio, da quantificate in euro 800,00 per ciascuno figlio e di euro 500,00 per la moglie;
III) stabilire una somma di denaro che il ricorrente dovrà versare in favore della moglie e dei figli per il loro alloggio presso la casa della famiglia di origine della resistente, da quantificare globalmente (consumi idrici, gas, energia elettrica, uso dell'immobile, etc.) in euro 600,00; IV) accogliere la richiesta di addebito esclusivo della separazione dei coniugi in capo a , con riserva di agire per il risarcimento dei Parte_1
danni e ogni conseguenziale provvedimento;
V) rigettare ogni altra richiesta avanzata e formulata dal ricorrente, per le ragioni di cui alla premessa del presente atto;
VI) condannare pagina 2 di 5 il ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
All'esito della udienza del 18 marzo 2024, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 19 marzo 2024 sono stati emessi i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. (segnatamente, è stato così disposto: “visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., così provvede in via temporanea ed urgente: · autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
· affida i figli minori ad entrambi i genitori, prevedendo che restino collocato/i stabilmente presso la madre;
· la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
· autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
· il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figli vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal
31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
· nulla dispone in ordine alla assegnazione della casa coniugale, non più abitata dai minori ed avendo la resistente dichiarato di avere provveduto a reperire altra abitazione;
· pone, con decorrenza dalla presente decisione, a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, versando alla moglie immediatamente la somma mensile di € 900,00 (euro 450,00 mensili per ogni figlio), da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli (va valutata, infatti, la condizione patrimoniale del ricorrente, titolare di quote societarie di ben tre imprese, il che porta a ritenere che la sua capacità reddituale sia sicuramente maggiore di quella derivante dalla lettura delle dichiarazioni dei redditi); · nulla dispone in ordine all'assegno di mantenimento per la resistente, poiché ella è titolare di un
pagina 3 di 5 reddito derivante da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre ad essersi resa acquirente di due beni immobili, sostenendo due mutui, il che porta a ritenere del tutto positiva la sua condizione reddituale”).
Con lo stesso provvedimento si è disposto in ordine al prosieguo della trattazione della causa.
Alla udienza del 23 dicembre 2024, svolta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di volersi separare alle condizioni di cui ai patti che hanno sottoscritto e depositato agli atti.
Indi, il Giudice ha riservato di riferire al Collegio, senza assegnazione di alcun temine.
Motivi della decisione
1) La domanda di separazione coniugale
La domanda di separazione dei coniugi è fondata e per l'effetto deve trovare accoglimento.
L'allontanamento, materiale ed affettivo, sussistente tra i coniugi già da epoca precedente la proposizione del ricorso per separazione è evidenziato dalle risultanze processuali. Le forti incomprensioni che hanno caratterizzato già da lungo tempo e continuano a caratterizzare l'unione coniugale sono rese evidenti dal fatto che è fallito il tentativo di conciliazione. Né ad oggi fra essi vi è stato alcun riavvicinamento per come è reso evidente dalla persistenza dello stato di separazione. Gli elementi evidenziati sono inequivocabilmente sintomatici del fatto che tra gli odierni coniugi deve ritenersi intaccata e seriamente compromessa la comunione spirituale e materiale che connota l'unione coniugale e che si è creato un distacco tale da rendere intollerabile una eventuale ed improbabile prosecuzione – o meglio, ripresa – della convivenza. Sussistono dunque le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi . Parte_2
2) Le domande accessorie.
Quanto alle questioni accessorie alla domanda di separazione coniugale, le parti hanno inteso regolare i rapporti tra loro pendenti in forma consensuale, rimandando ai patti da loro sottoscritti e depositati in data 12 dicembre 2024.
pagina 4 di 5 Con gli stessi i coniugi hanno regolato tutte le questioni tra loro pendenti, escludendo il mantenimento della moglie. Trattandosi di diritti disponibili, il Tribunale si limita a prendere atto della decisione dei coniugi.
Quanto alla prole minore, va detto che i coniugi hanno previsto l'affidamento condiviso della stessa, dando quindi piena realizzazione al principio di bigenitorialità.
E' inoltre previsto un ampio diritto di visita del genitore non collocatario, in modo quindi da garantire alla prole un facile accesso al padre.
Conformi ad ordine pubblico sono anche le disposizioni sul mantenimento della prole, in quanto adeguate al soddisfacimento delle esigenze di vita dei figli e proporzionate al reddito dell'obbligato.
Le spese, stante l'esito del giudizio, vanno compensate tra le parti.
P Q M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso del 29 novembre 2023 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero;
sentiti i Parte_1 CP_1
procuratori delle parti ed il PM;
così provvede:
1) dichiara la separazione coniugale di e (coniugi in virtù di Parte_1 CP_1
matrimonio celebrato in Trinitapoli, BT, in data 27 aprile 2013, atto n. 5, parte II, serie
A, anno 2013, Ufficio 1);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune presso il quale il matrimonio è stato celebrato di procedere alla trascrizione della presente sentenza sull'atto di matrimonio;
3) dispone che le questioni accessorie alla separazione siano regolate sulla base dell'atto sottoscritto dalle parti e depositato in data 12 dicembre 2024;
4) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso il giorno 10 gennaio 2025, nella Camera di Consiglio del Tribunale Civile di
Foggia, dai suindicati Magistrati.
Il Presidente estensore
Dott. Concetta Potito
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, composto dai seguenti sigg. Magistrati:
1) dott. Concetta Potito Presidente relatore
2) dott. Alessio Marfè Giudice
3) dott. Roberto Bianco Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, avente ad oggetto: separazione giudiziale, iscritta nel Ruolo Generale degli Affari civili sotto il numero 5871/2023, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Michele Sarcina ed elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro nata a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Famiglietti ed elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero, in sede
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
All'udienza del 23 dicembre 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto di emettere sentenza di separazione, regolando le questioni accessorie sulla base dei patti da loro sottoscritti e depositati agli atti.
Il PM ha reso il parere di sua competenza, con nota del 27 dicembre 2023.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 28 novembre 2023 , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio con la resistente e che dalla unione sono nati due figli ( , nato a [...] Persona_1
Giovanni Rotondo il 29.9.14 e , nato a [...] il [...]), che Controparte_2
l'unione è ormai in crisi e che non è possibile ricostituire l'affectio coniugalis, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “c h i e d e che l'On.le Tribunale di Foggia, previa comparizione delle parti Voglia: - dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e con addebito a carico di quest'ultima; disporre l'affidamento
[...] CP_1
congiunto dei minori e;
disporre a favore dei minori un Persona_1 Controparte_2
contributo al mantenimento che si indica in € 200,00 mensili per ogni figlio da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
rigettare ogni avversa pretesa e con vittoria di spese di causa”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituita in giudizio la resistente che non si è opposta alla domanda di separazione coniugale e che ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “I) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
II) stabilire un assegno di mantenimento in favore della moglie e di ciascuno dei figli, commisurato alla situazione patrimoniale innanzi descritta, adeguato e commisurato al tenore di vita tenuto dalla famiglia in costanza di matrimonio, da quantificate in euro 800,00 per ciascuno figlio e di euro 500,00 per la moglie;
III) stabilire una somma di denaro che il ricorrente dovrà versare in favore della moglie e dei figli per il loro alloggio presso la casa della famiglia di origine della resistente, da quantificare globalmente (consumi idrici, gas, energia elettrica, uso dell'immobile, etc.) in euro 600,00; IV) accogliere la richiesta di addebito esclusivo della separazione dei coniugi in capo a , con riserva di agire per il risarcimento dei Parte_1
danni e ogni conseguenziale provvedimento;
V) rigettare ogni altra richiesta avanzata e formulata dal ricorrente, per le ragioni di cui alla premessa del presente atto;
VI) condannare pagina 2 di 5 il ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
All'esito della udienza del 18 marzo 2024, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 19 marzo 2024 sono stati emessi i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. (segnatamente, è stato così disposto: “visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., così provvede in via temporanea ed urgente: · autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
· affida i figli minori ad entrambi i genitori, prevedendo che restino collocato/i stabilmente presso la madre;
· la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
· autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
· il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figli vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal
31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
· nulla dispone in ordine alla assegnazione della casa coniugale, non più abitata dai minori ed avendo la resistente dichiarato di avere provveduto a reperire altra abitazione;
· pone, con decorrenza dalla presente decisione, a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, versando alla moglie immediatamente la somma mensile di € 900,00 (euro 450,00 mensili per ogni figlio), da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli (va valutata, infatti, la condizione patrimoniale del ricorrente, titolare di quote societarie di ben tre imprese, il che porta a ritenere che la sua capacità reddituale sia sicuramente maggiore di quella derivante dalla lettura delle dichiarazioni dei redditi); · nulla dispone in ordine all'assegno di mantenimento per la resistente, poiché ella è titolare di un
pagina 3 di 5 reddito derivante da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre ad essersi resa acquirente di due beni immobili, sostenendo due mutui, il che porta a ritenere del tutto positiva la sua condizione reddituale”).
Con lo stesso provvedimento si è disposto in ordine al prosieguo della trattazione della causa.
Alla udienza del 23 dicembre 2024, svolta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di volersi separare alle condizioni di cui ai patti che hanno sottoscritto e depositato agli atti.
Indi, il Giudice ha riservato di riferire al Collegio, senza assegnazione di alcun temine.
Motivi della decisione
1) La domanda di separazione coniugale
La domanda di separazione dei coniugi è fondata e per l'effetto deve trovare accoglimento.
L'allontanamento, materiale ed affettivo, sussistente tra i coniugi già da epoca precedente la proposizione del ricorso per separazione è evidenziato dalle risultanze processuali. Le forti incomprensioni che hanno caratterizzato già da lungo tempo e continuano a caratterizzare l'unione coniugale sono rese evidenti dal fatto che è fallito il tentativo di conciliazione. Né ad oggi fra essi vi è stato alcun riavvicinamento per come è reso evidente dalla persistenza dello stato di separazione. Gli elementi evidenziati sono inequivocabilmente sintomatici del fatto che tra gli odierni coniugi deve ritenersi intaccata e seriamente compromessa la comunione spirituale e materiale che connota l'unione coniugale e che si è creato un distacco tale da rendere intollerabile una eventuale ed improbabile prosecuzione – o meglio, ripresa – della convivenza. Sussistono dunque le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi . Parte_2
2) Le domande accessorie.
Quanto alle questioni accessorie alla domanda di separazione coniugale, le parti hanno inteso regolare i rapporti tra loro pendenti in forma consensuale, rimandando ai patti da loro sottoscritti e depositati in data 12 dicembre 2024.
pagina 4 di 5 Con gli stessi i coniugi hanno regolato tutte le questioni tra loro pendenti, escludendo il mantenimento della moglie. Trattandosi di diritti disponibili, il Tribunale si limita a prendere atto della decisione dei coniugi.
Quanto alla prole minore, va detto che i coniugi hanno previsto l'affidamento condiviso della stessa, dando quindi piena realizzazione al principio di bigenitorialità.
E' inoltre previsto un ampio diritto di visita del genitore non collocatario, in modo quindi da garantire alla prole un facile accesso al padre.
Conformi ad ordine pubblico sono anche le disposizioni sul mantenimento della prole, in quanto adeguate al soddisfacimento delle esigenze di vita dei figli e proporzionate al reddito dell'obbligato.
Le spese, stante l'esito del giudizio, vanno compensate tra le parti.
P Q M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso del 29 novembre 2023 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero;
sentiti i Parte_1 CP_1
procuratori delle parti ed il PM;
così provvede:
1) dichiara la separazione coniugale di e (coniugi in virtù di Parte_1 CP_1
matrimonio celebrato in Trinitapoli, BT, in data 27 aprile 2013, atto n. 5, parte II, serie
A, anno 2013, Ufficio 1);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune presso il quale il matrimonio è stato celebrato di procedere alla trascrizione della presente sentenza sull'atto di matrimonio;
3) dispone che le questioni accessorie alla separazione siano regolate sulla base dell'atto sottoscritto dalle parti e depositato in data 12 dicembre 2024;
4) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso il giorno 10 gennaio 2025, nella Camera di Consiglio del Tribunale Civile di
Foggia, dai suindicati Magistrati.
Il Presidente estensore
Dott. Concetta Potito
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