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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 26/12/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 696/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica Velletti Presidente rel. dott.ssa Luciana Nicolì Giudice dott.ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 696/2025 promossa da:
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
CO LI ND con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. GIANLUCA CP_2
BASSETTI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.04.2025, ha chiesto venissero Controparte_1 disciplinate le modalità di affidamento e mantenimento del figlio nato dalla relazione con
. La ricorrente ha esposto: CP_2
- di aver intrattenuto una relazione more uxorio con;
CP_2
- che dalla relazione è nato il figlio nato a [...] il Persona_1
15.01.2018;
- che, essendo venuti meno i presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, hanno deciso di cessare la convivenza;
- che contribuirebbe al mantenimento del figlio con il pagamento della somma CP_2 mensile di € 300,00;
- che le continue discussioni tra i genitori, a causa delle opposte modalità con le quali viene svolto il ruolo genitoriale, unitamente al comportamento tenuto dal resistente, che non mancherebbe occasione di parlar male della mamma con il minore, avrebbero creato un forte stress nel figlio tanto da essere necessario attivare un percorso psicologico- Per_1 terapeutico;
- di essere attualmente inoccupata;
- che il resistente sarebbe lavoratore dipendente;
tanto premesso, la ricorrente ha chiesto disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso di sé; disporre che il padre, salvo diverso accordo, potrà vedere e tenere con sé il minore nei giorni infrasettimanali di martedì e giovedì dall'uscita di scuola sino alle 21.00 (compresa la cena) quando verrà riaccompagnato a casa dalla mamma e nei week end, a settimane alterne, con inizio del periodo dal sabato mattina (ore 09,30) fino alla domenica sera dopo cena e verrà riaccompagnato a casa entro le ore 21.00; disporre, secondo il principio dell'alternanza, la frequentazione per le festività natalizie e pasquali e per le vacanze estive almeno due settimane da trascorrere con il padre, anche non consecutive;
disporre a carico del padre la corresponsione, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, della somma di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie tra le parti, con assegnazione per intero dell'assegno unico alla madre;
con vittoria di spese.
Si è costituito contestando e respingendo integralmente quanto dedotto da CP_2 controparte, precisando che la fine della relazione sarebbe derivata da una decisione unilaterale assunta della Il resistente ha rappresentato che la ricorrente CP_1 lavorerebbe, quale onicotecnica, percependo un reddito di circa € 1.500,00 mensili e che lo stesso, svolgendo attività lavorativa quale addetto alle vendite, percepisce una retribuzione di circa € 1.500,00 mensili, precisando di aver in corso un prestito personale per € 5.000,00 contratto al fine di poter far fronte a tutte le esigenze connesse al cambio di abitazione. Tanto premesso, il resistente ha concluso chiedendo l'affidamento congiunto del minore con collocamento presso l'abitazione materna, proponendo un calendario di frequentazione padre figlio con weekend alternati e alternanza per le festività natalizie e pasquali, oltre ad almeno giorni 15 durante le vacanze estive, la determinazione di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio, con assegnazione per intero alla ricorrente dell'assegno unico, oltre alla ripartizione al 50% tra le parti delle spese straordinarie per il minore;
con vittoria di spese.
All'udienza del 29.10.2025 sono comparse le parti dichiarando: di vivere in immobile in locazione con canone mensile di € 350,00, Controparte_1 di essere disoccupata, di percepire l'AUU per € 200,00 al mese e di non avere proprietà immobiliari;
di vivere in immobile in locazione con canone di € 300,00 al mese, di CP_2 svolgere l'attività lavorativa di operaio con reddito mensile netto di € 1.450,00 per 14 mensilità e di non avere proprietà immobiliari.
All'esito dell'udienza, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio ed hanno, quindi, chiesto che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte, con rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
La decisione è stata quindi rimessa al Collegio, acquisito il parere favorevole del Pubblico ministero depositato nel fascicolo telematico.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con esercizio Persona_1 congiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore interesse che riguardano il bambino relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione;
2) disporre che il figlio minore sia collocato prevalentemente presso la madre, con abitazione e residenza presso la stessa nell'immobile sito in San Gemini (TR), Via della Resistenza n.13;
3) stabilire il diritto di visita del padre nei giorni e nelle modalità che seguono:
CP_
- il Sig. , salvo diverso accordo tra i genitori, terrà con sé il minore nei giorni infrasettimanali di martedì e giovedì, dalle ore 19.00, con il pernotto a casa del padre, sino alle ore 7.35 della mattina seguente, quando verrà riaccompagnato dalla mamma, che ne CP_ curerà l'ingresso a scuola. Di questi due giorni infrasettimanali, l'uno: l' si recherà a San Gemini presso l'abitazione materna a prendere il figlio e l'altro la condurrà il CP_1 bambino a Terni a casa del padre, salvo diverso accordo in considerazione dei rispettivi impegni;
- il padre terrà il minore nei week end, a settimane alterne, con inizio del periodo dal venerdì sera (ore 19,00) fino alla domenica sera dopo cena e verrà riaccompagnato a casa entro le CP_ ore 21.30. Ciò, fatti salvi i turni di lavoro del padre, nel rispetto dei quali l' prenderà il figlio alle ore 13.00 del sabato;
- per le feste del Natale, il bambino trascorrerà con un genitore il 23 e 24 fino al pomeriggio del 25 dicembre alle ore 17,00, e starà con l'altro genitore dal 25 pomeriggio, il 26 e 27 dicembre;
alternanza anche per il 31.12 ed il 1 gennaio: il bambino verrà prelevato dal genitore alle ore 11,30 del primo gennaio;
quanto alla Pasqua, sempre con alternanza: venerdì, sabato e domenica di Pasqua con un genitore e lunedì in albis dalle ore 10,00, martedì e mercoledì con l'altro genitore.
Ulteriori festività alternate di anno in anno (Epifania, festa del patrono, 8 dicembre, ecc.);
- per le vacanze estive trascorrerà almeno due settimane con il padre, anche non Per_1 consecutive, in ogni caso previo accordo tra i genitori e da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_2 Controparte_1 del figlio, la somma di euro 350,00/mese (comprensivo di mensa e trasporto scolastico) da corrispondere entro e non oltre il giorno 17 di ogni mese, mediante bonifico bancario da effettuare sul conto corrente intestato a quest'ultima, giusto accordo sottoscritto tra le parti il 21.11.2024;
- confermare che l'assegno unico e universale per il figlio verrà richiesto esclusivamente dalla madre, la quale si occuperà delle relative pratiche, giusto accordo Controparte_1 sottoscritto tra le parti il 21.11.2024;
- confermare che cadranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie come da vigente Protocollo Magistrati- Avvocati presso il Tribunale di Terni;
- spese compensate”.
Le condizioni di affidamento e mantenimento della prole, sopra riportate, sono da ritenere congrue, in quanto conformi ai principi normativi contenuti negli artt. 337 ter e segg. c.c.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento e mantenimento della prole riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 17 dicembre 2025
. PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica Velletti Presidente rel. dott.ssa Luciana Nicolì Giudice dott.ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 696/2025 promossa da:
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
CO LI ND con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. GIANLUCA CP_2
BASSETTI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.04.2025, ha chiesto venissero Controparte_1 disciplinate le modalità di affidamento e mantenimento del figlio nato dalla relazione con
. La ricorrente ha esposto: CP_2
- di aver intrattenuto una relazione more uxorio con;
CP_2
- che dalla relazione è nato il figlio nato a [...] il Persona_1
15.01.2018;
- che, essendo venuti meno i presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, hanno deciso di cessare la convivenza;
- che contribuirebbe al mantenimento del figlio con il pagamento della somma CP_2 mensile di € 300,00;
- che le continue discussioni tra i genitori, a causa delle opposte modalità con le quali viene svolto il ruolo genitoriale, unitamente al comportamento tenuto dal resistente, che non mancherebbe occasione di parlar male della mamma con il minore, avrebbero creato un forte stress nel figlio tanto da essere necessario attivare un percorso psicologico- Per_1 terapeutico;
- di essere attualmente inoccupata;
- che il resistente sarebbe lavoratore dipendente;
tanto premesso, la ricorrente ha chiesto disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso di sé; disporre che il padre, salvo diverso accordo, potrà vedere e tenere con sé il minore nei giorni infrasettimanali di martedì e giovedì dall'uscita di scuola sino alle 21.00 (compresa la cena) quando verrà riaccompagnato a casa dalla mamma e nei week end, a settimane alterne, con inizio del periodo dal sabato mattina (ore 09,30) fino alla domenica sera dopo cena e verrà riaccompagnato a casa entro le ore 21.00; disporre, secondo il principio dell'alternanza, la frequentazione per le festività natalizie e pasquali e per le vacanze estive almeno due settimane da trascorrere con il padre, anche non consecutive;
disporre a carico del padre la corresponsione, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, della somma di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie tra le parti, con assegnazione per intero dell'assegno unico alla madre;
con vittoria di spese.
Si è costituito contestando e respingendo integralmente quanto dedotto da CP_2 controparte, precisando che la fine della relazione sarebbe derivata da una decisione unilaterale assunta della Il resistente ha rappresentato che la ricorrente CP_1 lavorerebbe, quale onicotecnica, percependo un reddito di circa € 1.500,00 mensili e che lo stesso, svolgendo attività lavorativa quale addetto alle vendite, percepisce una retribuzione di circa € 1.500,00 mensili, precisando di aver in corso un prestito personale per € 5.000,00 contratto al fine di poter far fronte a tutte le esigenze connesse al cambio di abitazione. Tanto premesso, il resistente ha concluso chiedendo l'affidamento congiunto del minore con collocamento presso l'abitazione materna, proponendo un calendario di frequentazione padre figlio con weekend alternati e alternanza per le festività natalizie e pasquali, oltre ad almeno giorni 15 durante le vacanze estive, la determinazione di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio, con assegnazione per intero alla ricorrente dell'assegno unico, oltre alla ripartizione al 50% tra le parti delle spese straordinarie per il minore;
con vittoria di spese.
All'udienza del 29.10.2025 sono comparse le parti dichiarando: di vivere in immobile in locazione con canone mensile di € 350,00, Controparte_1 di essere disoccupata, di percepire l'AUU per € 200,00 al mese e di non avere proprietà immobiliari;
di vivere in immobile in locazione con canone di € 300,00 al mese, di CP_2 svolgere l'attività lavorativa di operaio con reddito mensile netto di € 1.450,00 per 14 mensilità e di non avere proprietà immobiliari.
All'esito dell'udienza, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio ed hanno, quindi, chiesto che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte, con rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
La decisione è stata quindi rimessa al Collegio, acquisito il parere favorevole del Pubblico ministero depositato nel fascicolo telematico.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con esercizio Persona_1 congiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore interesse che riguardano il bambino relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione;
2) disporre che il figlio minore sia collocato prevalentemente presso la madre, con abitazione e residenza presso la stessa nell'immobile sito in San Gemini (TR), Via della Resistenza n.13;
3) stabilire il diritto di visita del padre nei giorni e nelle modalità che seguono:
CP_
- il Sig. , salvo diverso accordo tra i genitori, terrà con sé il minore nei giorni infrasettimanali di martedì e giovedì, dalle ore 19.00, con il pernotto a casa del padre, sino alle ore 7.35 della mattina seguente, quando verrà riaccompagnato dalla mamma, che ne CP_ curerà l'ingresso a scuola. Di questi due giorni infrasettimanali, l'uno: l' si recherà a San Gemini presso l'abitazione materna a prendere il figlio e l'altro la condurrà il CP_1 bambino a Terni a casa del padre, salvo diverso accordo in considerazione dei rispettivi impegni;
- il padre terrà il minore nei week end, a settimane alterne, con inizio del periodo dal venerdì sera (ore 19,00) fino alla domenica sera dopo cena e verrà riaccompagnato a casa entro le CP_ ore 21.30. Ciò, fatti salvi i turni di lavoro del padre, nel rispetto dei quali l' prenderà il figlio alle ore 13.00 del sabato;
- per le feste del Natale, il bambino trascorrerà con un genitore il 23 e 24 fino al pomeriggio del 25 dicembre alle ore 17,00, e starà con l'altro genitore dal 25 pomeriggio, il 26 e 27 dicembre;
alternanza anche per il 31.12 ed il 1 gennaio: il bambino verrà prelevato dal genitore alle ore 11,30 del primo gennaio;
quanto alla Pasqua, sempre con alternanza: venerdì, sabato e domenica di Pasqua con un genitore e lunedì in albis dalle ore 10,00, martedì e mercoledì con l'altro genitore.
Ulteriori festività alternate di anno in anno (Epifania, festa del patrono, 8 dicembre, ecc.);
- per le vacanze estive trascorrerà almeno due settimane con il padre, anche non Per_1 consecutive, in ogni caso previo accordo tra i genitori e da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_2 Controparte_1 del figlio, la somma di euro 350,00/mese (comprensivo di mensa e trasporto scolastico) da corrispondere entro e non oltre il giorno 17 di ogni mese, mediante bonifico bancario da effettuare sul conto corrente intestato a quest'ultima, giusto accordo sottoscritto tra le parti il 21.11.2024;
- confermare che l'assegno unico e universale per il figlio verrà richiesto esclusivamente dalla madre, la quale si occuperà delle relative pratiche, giusto accordo Controparte_1 sottoscritto tra le parti il 21.11.2024;
- confermare che cadranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie come da vigente Protocollo Magistrati- Avvocati presso il Tribunale di Terni;
- spese compensate”.
Le condizioni di affidamento e mantenimento della prole, sopra riportate, sono da ritenere congrue, in quanto conformi ai principi normativi contenuti negli artt. 337 ter e segg. c.c.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento e mantenimento della prole riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 17 dicembre 2025
. PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti