TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/09/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. 2688/2024 di R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti GANCI Parte_1 C.F._1 FABIO, MICELI WALTER, RINALDI GIOVANNI, ZAMPIERI NICOLA e domicilio eletto in Monreale via Roma 48
-ricorrente- Contro
( ) – Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio degli avv.ti Controparte_2 SERAFINO FRANCESCO e ROVELLI STEFANO e domicilio eletto presso in via CP_2
Soderini 24
-convenuto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.10.2024, esponeva di essere Parte_1
“docente della Scuola Primaria, con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo “S. Allende” di DE DU (MI) e dal 18.12.2015 al 30.06.2022, è stata utilizzata dal
in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti Controparte_1 contratti a tempo determinato come da elenco che segue:
- a.s. 2015/2016, contratto dal 18.12.2015 al 30.06.2016, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso la Scuola Primaria “Manzoni” di DE DU (MI);
- a.s. 2016/2017, contratto dal 01.12.2016 al 30.06.2017, per n. 12 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “S. Allende” di DE DU (MI);
- a.s. 2017/2018, contratto dal 02.10.2017 al 30.06.2018, per n. 12 ore di servizio settimanali, presso la Scuola Primaria “A. Casati - Muggiò” di Muggiò (MI);
- a.s. 2017/2018, contratto dal 08.11.2017 al 30.06.2018, per n. 12 ore di servizio settimanali, presso la Scuola Primaria “A. Casati - Muggiò” di Muggiò (MI);
- a.s. 2018/2019, contratto dal 18.09.2018 al 30.06.2019, per n. 25 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “S. Allende” di DE DU (MI);
- a.s. 2019/2020, contratto dal 16.09.2019 al 30.06.2020, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso la Scuola Primaria “Manzoni” di DE DU (MI); - a.s. 2021/2022, contratto dal 08.09.2021 al 30.06.2022, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso la Scuola Primaria “A. Manzoni” di Senago (MI). Nei giorni in cui non si svolgono le lezioni ma che rientrano comunque nel periodo - compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno - destinato alle attività didattiche ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, è rimasta a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria (programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali) che non richiedono la presenza fisica a scuola (CCNL 2006-18 doc. n. 2). Durante l'anno scolastico 2015/16 ha prestato 196 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 16,33 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni
18,33 di ferie;
durante l'anno scolastico 2016/17 ha prestato 212 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 17,67 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni
19,67 di ferie;
durante l'anno scolastico 2017/18 ha prestato 235 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 19,58 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 21,58 di ferie;
durante l'anno scolastico 2018/19 ha prestato 286 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 23,83 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni
26,83 di ferie;
durante l'anno scolastico 2019/20 ha prestato 289 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 24,08 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni
27,08 di ferie;
durante l'anno scolastico 2021/22 ha prestato 296 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 24,67 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 27,67 di ferie. Nel periodo intercorrente tra la data iniziale di ciascun incarico di supplenza e il termine delle attività didattiche (30 giugno), ha fruito dei seguenti giorni di ferie: 4 giorni nell'anno scolastico 2015/16; 3 giorni nell'anno scolastico 2016/17; 4 giorni nell'anno scolastico 2017/18; 3 giorni nell'anno scolastico 2018/19; 4 giorni nell'anno scolastico 2019/20; 3 giorni nell'anno scolastico 2021/22, e ha, dunque, ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui, non richiesti e, quindi, non fruiti come da elenco che segue:
- 14,33 giorni per l'anno scolastico 2015/16 (16,33 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse meno 4 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 16,67 giorni per l'anno scolastico 2016/17 (17,67 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse meno 3 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 17,58 giorni per l'anno scolastico 2017/18 (19,58 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse meno 4 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 23,83 giorni per l'anno scolastico 2018/19 (23,83 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 3 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 23,08 giorni per l'anno scolastico 2019/20 (24,08 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 4 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 24,67 giorni per l'anno scolastico 2021/22 (24,67 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 3 giorni di ferie effettivamente fruiti). Benché parte ricorrente non abbia chiesto di fruire delle ferie residue, i Dirigenti Scolastici non l'hanno invitata a fruirne o, ancor meno, informata che, non fruendone, avrebbe perso il diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva. Secondo il granitico insegnamento della giurisprudenza, invece, il dirigente scolastico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo”. Cont Il ha, dunque, illegittimamente negato alla parte ricorrente l'indennità sostitutiva delle ferie perché ha erroneamente considerato come giorni di ferie fruiti tutti quelli in cui non si svolgono le lezioni, ma che rientrano comunque nel periodo - compreso ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 tra il primo settembre e il 30 giugno
- destinato alle attività didattiche e alle attività funzionali all'insegnamento ex art. 29 CCNL che non richiedono la presenza fisica a scuola”. Chiedeva inizialmente il pagamento della complessiva somma di euro 7.326,09 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute negli anni scolastici sopra riportati, somma poi modificata e ridotta a quella di euro 4.087,33, illustrando i criteri di calcolo e determinazione degli importi.
Il si costituiva con memoria, nella quale Controparte_1 contestava le pretese avversarie, assumendo che la determinazione dei giorni di ferie viene effettuata, secondo il convenzionale criterio di calcolo desumibile dall'art. 19 del CCNL e Ricerca, che prevede la moltiplicazione dei giorni di servizio prestato Controparte_1 per 32 o 30 (che corrispondono ai giorni di ferie contrattualmente previsti a seconda che siano stati prestati più o meno di tre anni di servizio) e dividere per 360 (che rappresenta il numero convenzionalmente individuato, dei giorni lavorati in un anno di servizio). Si soffermava quindi sulla disciplina regolante la materia, che fino all'entrata in vigore del D.L. 95/2012 conv. In legge 135/2012, era costituita dagli artt. 13 e 19 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007. La prima disposizione, al comma 15, prevedeva, per il personale a tempo indeterminato e per quello a tempo determinato, la monetizzazione delle ferie spettanti non godute all'atto della cessazione del rapporto. L'art. 19, comma 2, prevedeva che “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro era tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. L'art. 19, comma 2, prevedeva pertanto la non obbligatorietà, per il personale assunto a tempo determinato, della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (invece prevista per il personale di ruolo) e la possibilità di monetizzazione delle ferie non godute. L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 del 6/07/2012, convertito in legge 135/2012 del 7/08/2012, ha introdotto la seguente disciplina “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa”. Tale disposizione ha introdotto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute, destinato a prevalere, dall'entrata in vigore del decreto, sull'art. 19 del CCNL Comparto Scuola che invece consentiva la monetizzazione. A partire dal 1° gennaio 2013 è poi entrata in vigore la previsione di cui al comma 54 dell'art. 1 della L. n. 228/12, che testualmente stabilisce quanto segue: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi pe la finanza pubblica”. Contemporaneamente, l'art. 1, comma 55, della legge 228/2012 ha aggiunto al già citato art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 (ossia alla disposizione relativa al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, già in vigore del 7/07/2012) una clausola derogatoria, secondo cui il divieto di monetizzazione “non si applica al personale docente e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui ai commi 54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e 55 (rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. Con specifico riferimento ai giorni di ferie, oggetto della monetizzazione richiesta, ne deduceva l'integrale fruizione da parte della ricorrente nei rispettivi anni scolastici, poiché dovevano considerarsi come tali (ferie effettivamente fruite) i periodi di sospensione didattica, di cui al calendario scolastico, per vacanze natalizie, vacanze pasquali, Carnevale, e alcuni giorni singolarmente individuati in prossimità delle festività nazionali. Sommati questi giorni a quelli di ferie, goduti durante l'anno dalla docente su sua richiesta, risultava cha la stessa aveva interamente goduto di tutti i giorni ferie via via maturati.
All'udienza del 18.9.2025, il difensore della ricorrente aderiva parzialmente al ricalcolo dei giorni di ferie, effettuato dal , limitando la domanda alla minor somma di euro CP_1 4.087,33, ed escludendo l'annualità 2019/2020 come da tabella prodotta con nota del 17.9.2025, di seguito riportata. Il ricorso è fondato e, perciò, deve essere accolto. Il tema, oggetto del presente giudizio, è stato oggetto di disamina da parte della Suprema Corte, che in diverse pronunce ha ribadito il principio secondo cui “al docente a tempo determinato, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, spetta il diritto all'indennità sostitutiva, salvo che il datore di lavoro non dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso di perdita. La normativa interna, in particolar modo l'art. 5 comma 6 del d.l. n.95/2012, come integrato dall'art. 1 comma 55 l. n.228/2012, deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7 par.2 della Direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore sia stato adeguatamente informato e posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. la più recente Cass. Ord. 17.6.2024 nr. 16715). Nel caso in esame, al di là di comunicazioni generiche di natura prettamente informativa, la ricorrente non risulta aver ricevuto nessuna delle avvertenze di cui sopra, in particolare – unitamente all'indicazione dei giorni di ferie da fruire – l'invito specifico a goderne con la contestuale, ineludibile, avvertenza, da formularsi in maniera compiuta e tempestiva, che ove non ne fruisca, ferie e indennità sostitutiva andranno perdute. Quanto al profilo dedotto da parte convenuta circa l'avvenuta fruizione nei periodi infrannuali indicati, si osserva che la sospensione delle lezioni, stabilita dal calendario scolastico, non comporta alcuna automatica collocazione in ferie del docente (anche a tempo determinato). La situazione non è, infatti, differente rispetto a quella che si viene a creare nel periodo di sospensione precedente alla scadenza del contratto in data 30.6. Parimenti, il docente, durante i periodi di sospensione delle lezioni, come Natale, Pasqua, Carnevale, rimane a disposizione della scuola, senza essere in ferie se non a seguito di una espressa richiesta. Pur non recandosi a scuola, ove le lezioni sono sospese, il docente nei suddetti periodi può comunque svolgere attività inerenti al suo ruolo, come la programmazione didattica, la correzione dei compiti, la preparazione delle lezioni e di quanto utile in vista di future riunioni. In quest'ottica, deve ritenersi che il medesimo docente, ove raggiunto da una convocazione urgente (a titolo esemplificativo, un consiglio di classe straordinario), è tenuto a presentarsi a scuola, pur non avendo formulato alcuna richiesta di ferie. Il principio vale indistintamente per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, e quelli interessati da un contratto a tempo determinato, senza poter riservare a questi ultimi un trattamento differente;
ciò, in caso di automatica collocazione in ferie, determinerebbe una evidente sorte di natura discriminatoria, in difformità con quanto sancito dalla giurisprudenza comunitaria e dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, anche di recente, ha ribadito che "il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande SE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro" (Cass.
7.5.2025 n.11968). Nella sentenza, si fa esplicito e testuale riferimento alla “sospensione delle lezioni”, senza alcuna delimitazione dei periodi interessati, che comprendono pertanto quelli prossimi e/o immediatamente successivi alle festività nazionali, menzionati da parte convenuta. Ne consegue la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità richiesta, che la ricorrente ha ricalcolato, a seguito delle indicazioni di parte convenuta sui giorni di ferie effettivamente goduti, mediante una esposizione chiara e analitica, non investita, quanto ai criteri di calcolo, da specifiche e altrettanto dettagliate contestazioni di controparte. Il riconoscimento dell'indennità sostitutive per le ragioni anzidette, ed in particolare per il rapporto di necessaria strumentalità con ferie di cui la docente non ha potuto ferie, una volta escluso che durante il periodo di sospensione o di interruzione delle lezioni, possa verificarsi un automatico godimento delle stesse, non consente di ravvisare nella percezione della relativa somma alcuna ipotesi di indebito arricchimento, così come eccepita dal resistente. Il deve pertanto essere condannato a pagare in favore del ricorrente la somma CP_1 complessiva di euro 4.087,33 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2021/2022, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Le spese di lite, tenuto conto di orientamenti della giurisprudenza di merito parzialmente allineati alla tesi difensiva di parte convenuta, possono essere compensate in misura pari alla metà, che si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al DM 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accertato il diritto di parte ricorrente a conseguire l'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2015/2016, 2026/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2021/2022, condanna il a pagare in suo favore la somma di euro 4.087,33 Controparte_1 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna il alla rifusione delle spese di lite in misura Controparte_1 pari alla metà, spese complessivamente liquidate per l'intero in euro 1030,00 per compensi, oltre CU se dovuto e versato, rimborso spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote di legge. Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 18.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. 2688/2024 di R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti GANCI Parte_1 C.F._1 FABIO, MICELI WALTER, RINALDI GIOVANNI, ZAMPIERI NICOLA e domicilio eletto in Monreale via Roma 48
-ricorrente- Contro
( ) – Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio degli avv.ti Controparte_2 SERAFINO FRANCESCO e ROVELLI STEFANO e domicilio eletto presso in via CP_2
Soderini 24
-convenuto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.10.2024, esponeva di essere Parte_1
“docente della Scuola Primaria, con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo “S. Allende” di DE DU (MI) e dal 18.12.2015 al 30.06.2022, è stata utilizzata dal
in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti Controparte_1 contratti a tempo determinato come da elenco che segue:
- a.s. 2015/2016, contratto dal 18.12.2015 al 30.06.2016, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso la Scuola Primaria “Manzoni” di DE DU (MI);
- a.s. 2016/2017, contratto dal 01.12.2016 al 30.06.2017, per n. 12 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “S. Allende” di DE DU (MI);
- a.s. 2017/2018, contratto dal 02.10.2017 al 30.06.2018, per n. 12 ore di servizio settimanali, presso la Scuola Primaria “A. Casati - Muggiò” di Muggiò (MI);
- a.s. 2017/2018, contratto dal 08.11.2017 al 30.06.2018, per n. 12 ore di servizio settimanali, presso la Scuola Primaria “A. Casati - Muggiò” di Muggiò (MI);
- a.s. 2018/2019, contratto dal 18.09.2018 al 30.06.2019, per n. 25 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “S. Allende” di DE DU (MI);
- a.s. 2019/2020, contratto dal 16.09.2019 al 30.06.2020, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso la Scuola Primaria “Manzoni” di DE DU (MI); - a.s. 2021/2022, contratto dal 08.09.2021 al 30.06.2022, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso la Scuola Primaria “A. Manzoni” di Senago (MI). Nei giorni in cui non si svolgono le lezioni ma che rientrano comunque nel periodo - compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno - destinato alle attività didattiche ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, è rimasta a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria (programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali) che non richiedono la presenza fisica a scuola (CCNL 2006-18 doc. n. 2). Durante l'anno scolastico 2015/16 ha prestato 196 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 16,33 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni
18,33 di ferie;
durante l'anno scolastico 2016/17 ha prestato 212 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 17,67 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni
19,67 di ferie;
durante l'anno scolastico 2017/18 ha prestato 235 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 19,58 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 21,58 di ferie;
durante l'anno scolastico 2018/19 ha prestato 286 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 23,83 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni
26,83 di ferie;
durante l'anno scolastico 2019/20 ha prestato 289 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 24,08 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni
27,08 di ferie;
durante l'anno scolastico 2021/22 ha prestato 296 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 24,67 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 27,67 di ferie. Nel periodo intercorrente tra la data iniziale di ciascun incarico di supplenza e il termine delle attività didattiche (30 giugno), ha fruito dei seguenti giorni di ferie: 4 giorni nell'anno scolastico 2015/16; 3 giorni nell'anno scolastico 2016/17; 4 giorni nell'anno scolastico 2017/18; 3 giorni nell'anno scolastico 2018/19; 4 giorni nell'anno scolastico 2019/20; 3 giorni nell'anno scolastico 2021/22, e ha, dunque, ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui, non richiesti e, quindi, non fruiti come da elenco che segue:
- 14,33 giorni per l'anno scolastico 2015/16 (16,33 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse meno 4 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 16,67 giorni per l'anno scolastico 2016/17 (17,67 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse meno 3 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 17,58 giorni per l'anno scolastico 2017/18 (19,58 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse meno 4 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 23,83 giorni per l'anno scolastico 2018/19 (23,83 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 3 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 23,08 giorni per l'anno scolastico 2019/20 (24,08 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 4 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 24,67 giorni per l'anno scolastico 2021/22 (24,67 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 3 giorni di ferie effettivamente fruiti). Benché parte ricorrente non abbia chiesto di fruire delle ferie residue, i Dirigenti Scolastici non l'hanno invitata a fruirne o, ancor meno, informata che, non fruendone, avrebbe perso il diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva. Secondo il granitico insegnamento della giurisprudenza, invece, il dirigente scolastico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo”. Cont Il ha, dunque, illegittimamente negato alla parte ricorrente l'indennità sostitutiva delle ferie perché ha erroneamente considerato come giorni di ferie fruiti tutti quelli in cui non si svolgono le lezioni, ma che rientrano comunque nel periodo - compreso ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 tra il primo settembre e il 30 giugno
- destinato alle attività didattiche e alle attività funzionali all'insegnamento ex art. 29 CCNL che non richiedono la presenza fisica a scuola”. Chiedeva inizialmente il pagamento della complessiva somma di euro 7.326,09 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute negli anni scolastici sopra riportati, somma poi modificata e ridotta a quella di euro 4.087,33, illustrando i criteri di calcolo e determinazione degli importi.
Il si costituiva con memoria, nella quale Controparte_1 contestava le pretese avversarie, assumendo che la determinazione dei giorni di ferie viene effettuata, secondo il convenzionale criterio di calcolo desumibile dall'art. 19 del CCNL e Ricerca, che prevede la moltiplicazione dei giorni di servizio prestato Controparte_1 per 32 o 30 (che corrispondono ai giorni di ferie contrattualmente previsti a seconda che siano stati prestati più o meno di tre anni di servizio) e dividere per 360 (che rappresenta il numero convenzionalmente individuato, dei giorni lavorati in un anno di servizio). Si soffermava quindi sulla disciplina regolante la materia, che fino all'entrata in vigore del D.L. 95/2012 conv. In legge 135/2012, era costituita dagli artt. 13 e 19 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007. La prima disposizione, al comma 15, prevedeva, per il personale a tempo indeterminato e per quello a tempo determinato, la monetizzazione delle ferie spettanti non godute all'atto della cessazione del rapporto. L'art. 19, comma 2, prevedeva che “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro era tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. L'art. 19, comma 2, prevedeva pertanto la non obbligatorietà, per il personale assunto a tempo determinato, della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (invece prevista per il personale di ruolo) e la possibilità di monetizzazione delle ferie non godute. L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 del 6/07/2012, convertito in legge 135/2012 del 7/08/2012, ha introdotto la seguente disciplina “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa”. Tale disposizione ha introdotto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute, destinato a prevalere, dall'entrata in vigore del decreto, sull'art. 19 del CCNL Comparto Scuola che invece consentiva la monetizzazione. A partire dal 1° gennaio 2013 è poi entrata in vigore la previsione di cui al comma 54 dell'art. 1 della L. n. 228/12, che testualmente stabilisce quanto segue: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi pe la finanza pubblica”. Contemporaneamente, l'art. 1, comma 55, della legge 228/2012 ha aggiunto al già citato art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 (ossia alla disposizione relativa al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, già in vigore del 7/07/2012) una clausola derogatoria, secondo cui il divieto di monetizzazione “non si applica al personale docente e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui ai commi 54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e 55 (rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. Con specifico riferimento ai giorni di ferie, oggetto della monetizzazione richiesta, ne deduceva l'integrale fruizione da parte della ricorrente nei rispettivi anni scolastici, poiché dovevano considerarsi come tali (ferie effettivamente fruite) i periodi di sospensione didattica, di cui al calendario scolastico, per vacanze natalizie, vacanze pasquali, Carnevale, e alcuni giorni singolarmente individuati in prossimità delle festività nazionali. Sommati questi giorni a quelli di ferie, goduti durante l'anno dalla docente su sua richiesta, risultava cha la stessa aveva interamente goduto di tutti i giorni ferie via via maturati.
All'udienza del 18.9.2025, il difensore della ricorrente aderiva parzialmente al ricalcolo dei giorni di ferie, effettuato dal , limitando la domanda alla minor somma di euro CP_1 4.087,33, ed escludendo l'annualità 2019/2020 come da tabella prodotta con nota del 17.9.2025, di seguito riportata. Il ricorso è fondato e, perciò, deve essere accolto. Il tema, oggetto del presente giudizio, è stato oggetto di disamina da parte della Suprema Corte, che in diverse pronunce ha ribadito il principio secondo cui “al docente a tempo determinato, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, spetta il diritto all'indennità sostitutiva, salvo che il datore di lavoro non dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso di perdita. La normativa interna, in particolar modo l'art. 5 comma 6 del d.l. n.95/2012, come integrato dall'art. 1 comma 55 l. n.228/2012, deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7 par.2 della Direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore sia stato adeguatamente informato e posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. la più recente Cass. Ord. 17.6.2024 nr. 16715). Nel caso in esame, al di là di comunicazioni generiche di natura prettamente informativa, la ricorrente non risulta aver ricevuto nessuna delle avvertenze di cui sopra, in particolare – unitamente all'indicazione dei giorni di ferie da fruire – l'invito specifico a goderne con la contestuale, ineludibile, avvertenza, da formularsi in maniera compiuta e tempestiva, che ove non ne fruisca, ferie e indennità sostitutiva andranno perdute. Quanto al profilo dedotto da parte convenuta circa l'avvenuta fruizione nei periodi infrannuali indicati, si osserva che la sospensione delle lezioni, stabilita dal calendario scolastico, non comporta alcuna automatica collocazione in ferie del docente (anche a tempo determinato). La situazione non è, infatti, differente rispetto a quella che si viene a creare nel periodo di sospensione precedente alla scadenza del contratto in data 30.6. Parimenti, il docente, durante i periodi di sospensione delle lezioni, come Natale, Pasqua, Carnevale, rimane a disposizione della scuola, senza essere in ferie se non a seguito di una espressa richiesta. Pur non recandosi a scuola, ove le lezioni sono sospese, il docente nei suddetti periodi può comunque svolgere attività inerenti al suo ruolo, come la programmazione didattica, la correzione dei compiti, la preparazione delle lezioni e di quanto utile in vista di future riunioni. In quest'ottica, deve ritenersi che il medesimo docente, ove raggiunto da una convocazione urgente (a titolo esemplificativo, un consiglio di classe straordinario), è tenuto a presentarsi a scuola, pur non avendo formulato alcuna richiesta di ferie. Il principio vale indistintamente per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, e quelli interessati da un contratto a tempo determinato, senza poter riservare a questi ultimi un trattamento differente;
ciò, in caso di automatica collocazione in ferie, determinerebbe una evidente sorte di natura discriminatoria, in difformità con quanto sancito dalla giurisprudenza comunitaria e dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, anche di recente, ha ribadito che "il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande SE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro" (Cass.
7.5.2025 n.11968). Nella sentenza, si fa esplicito e testuale riferimento alla “sospensione delle lezioni”, senza alcuna delimitazione dei periodi interessati, che comprendono pertanto quelli prossimi e/o immediatamente successivi alle festività nazionali, menzionati da parte convenuta. Ne consegue la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità richiesta, che la ricorrente ha ricalcolato, a seguito delle indicazioni di parte convenuta sui giorni di ferie effettivamente goduti, mediante una esposizione chiara e analitica, non investita, quanto ai criteri di calcolo, da specifiche e altrettanto dettagliate contestazioni di controparte. Il riconoscimento dell'indennità sostitutive per le ragioni anzidette, ed in particolare per il rapporto di necessaria strumentalità con ferie di cui la docente non ha potuto ferie, una volta escluso che durante il periodo di sospensione o di interruzione delle lezioni, possa verificarsi un automatico godimento delle stesse, non consente di ravvisare nella percezione della relativa somma alcuna ipotesi di indebito arricchimento, così come eccepita dal resistente. Il deve pertanto essere condannato a pagare in favore del ricorrente la somma CP_1 complessiva di euro 4.087,33 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2021/2022, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Le spese di lite, tenuto conto di orientamenti della giurisprudenza di merito parzialmente allineati alla tesi difensiva di parte convenuta, possono essere compensate in misura pari alla metà, che si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al DM 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accertato il diritto di parte ricorrente a conseguire l'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2015/2016, 2026/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2021/2022, condanna il a pagare in suo favore la somma di euro 4.087,33 Controparte_1 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna il alla rifusione delle spese di lite in misura Controparte_1 pari alla metà, spese complessivamente liquidate per l'intero in euro 1030,00 per compensi, oltre CU se dovuto e versato, rimborso spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote di legge. Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 18.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta