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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 08/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1932/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 18 giugno 2024 avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” da
(C.F. ) e (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Sassari, Via Camillo Benso di Cavour 59, presso lo studio dell'Avv.
, (C.F. ), che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti Parte_3 C.F._3
rilasciata ex art. 83 c.p.c. e posta in calce al ricorso,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e , con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 18 giugno 2024, Parte_1 Parte_2
contenente le indicazioni delle condizioni reddituali e gli oneri a carico delle parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 “P R O N U N C I A R E sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando alla
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Sassari, confermando le condizioni di cui alla separazione che di seguito si riportano:
a) Affidare il minore figlio ad entrambi i genitori, con collocamento presso la signora Per_1 Pt_2
; b) Prevedersi in capo al signor l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario
[...] Parte_1 del figlio minore nella misura di 400 € mensili da corrispondersi entro il 5 di ogni mese a Per_1
mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate codice IBAN: [...]; somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo che si allega al presente ricorso;
c) il signor autorizza fin da ora la signora Parte_1
alla richiesta del 100% dell'assegno unico;
d) Quanto alla casa coniugale: - la casa Parte_2
coniugale di esclusiva proprietà del e rimarrà allo stesso assegnata e nella sua esclusiva Parte_1
disponibilità. La signora , come rappresentato negli accordi di separazione, rinuncia alla Parte_2
richiesta di assegnazione della casa coniugale, essendosi già da tempo trasferita in altra abitazione unitamente al minore figlio, sita in Porto Torres alla via Boccaccio n. 8; e) Quanto al diritto di visita lo stesso cosi come riportato nel piano genitoriale che si allega al presente ricorso verrà articolato nel modo che segue:
f) Nel corso della settimana i genitori si ripartiranno i giorni come segue: il piccolo starà con Per_1 il padre il Lunedì e mercoledì nel periodo scolastico dall'uscita della scuola alle 16:10 fino alle 21:30
e nel fine settima secondo l'alternanza dal sabato dalle ore 10:00 fino al lunedì giorno in cui lo accompagnerà a scuola;
g) Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali: secondo l'alternanza già dal natale 2023 il 24 e 25 dicembre starà con la madre mentre starà con il padre il 26 e 27 dicembre e il capodanno, mentre l'epifania la passerà con la madre o con il padre a seconda degli impegni lavorativi Pasqua (vacanze scolastiche comprendenti la festività ): sempre secondo il regime dell'alternanza la Pasqua con la madre mentre il lunedì dell'Angelo con il padre Ponti primaverili, 2 giugno, altre festività , compleanni e onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno: con il padre o con la madre secondo il regime dell'alternanza. h) Tale regime potrà in caso di esigenze lavorative di entrambi i coniugi essere modificato previa tempestiva comunicazione;
i) Vacanze estive: 15 giorni consecutivi con ciascun genitore da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno”.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 28 novembre 2024 ex art
127 ter c.p.c., i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
DIRITTO
pagina 2 di 4 I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in data 21 Parte_1 Parte_2
settembre 2013, scegliendo il regime della separazione dei beni, atto regolarmente trascritto nel suddetto Comune al n. 159 Parte 2 serie A, dalla cui unione è nato a [...] il figlio minore
[...]
in data 09.07.2015. Per_2
Le parti si sono in seguito separate con Sentenza del Tribunale di Sassari in data 25 settembre 2023.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine semestrale di ininterrotta separazione dalla pronuncia di separazione consensuale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di rito concordatario.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore in quanto Per_1
garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Sassari in data 21 settembre 2013, tra (C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
16 aprile 1979 e (C.F. ) nata a [...] il 13 settembre Parte_2 C.F._2
1985 entrambi residenti in [...], nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di Sassari, con atto trascritto nel predetto Comune al n. 159 Parte 2 serie A, anno 2013, alle condizioni concordate dalle parti da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate pagina 3 di 4 Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Presidente rel. dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 18 giugno 2024 avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” da
(C.F. ) e (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Sassari, Via Camillo Benso di Cavour 59, presso lo studio dell'Avv.
, (C.F. ), che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti Parte_3 C.F._3
rilasciata ex art. 83 c.p.c. e posta in calce al ricorso,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e , con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 18 giugno 2024, Parte_1 Parte_2
contenente le indicazioni delle condizioni reddituali e gli oneri a carico delle parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 “P R O N U N C I A R E sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando alla
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Sassari, confermando le condizioni di cui alla separazione che di seguito si riportano:
a) Affidare il minore figlio ad entrambi i genitori, con collocamento presso la signora Per_1 Pt_2
; b) Prevedersi in capo al signor l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario
[...] Parte_1 del figlio minore nella misura di 400 € mensili da corrispondersi entro il 5 di ogni mese a Per_1
mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate codice IBAN: [...]; somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo che si allega al presente ricorso;
c) il signor autorizza fin da ora la signora Parte_1
alla richiesta del 100% dell'assegno unico;
d) Quanto alla casa coniugale: - la casa Parte_2
coniugale di esclusiva proprietà del e rimarrà allo stesso assegnata e nella sua esclusiva Parte_1
disponibilità. La signora , come rappresentato negli accordi di separazione, rinuncia alla Parte_2
richiesta di assegnazione della casa coniugale, essendosi già da tempo trasferita in altra abitazione unitamente al minore figlio, sita in Porto Torres alla via Boccaccio n. 8; e) Quanto al diritto di visita lo stesso cosi come riportato nel piano genitoriale che si allega al presente ricorso verrà articolato nel modo che segue:
f) Nel corso della settimana i genitori si ripartiranno i giorni come segue: il piccolo starà con Per_1 il padre il Lunedì e mercoledì nel periodo scolastico dall'uscita della scuola alle 16:10 fino alle 21:30
e nel fine settima secondo l'alternanza dal sabato dalle ore 10:00 fino al lunedì giorno in cui lo accompagnerà a scuola;
g) Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali: secondo l'alternanza già dal natale 2023 il 24 e 25 dicembre starà con la madre mentre starà con il padre il 26 e 27 dicembre e il capodanno, mentre l'epifania la passerà con la madre o con il padre a seconda degli impegni lavorativi Pasqua (vacanze scolastiche comprendenti la festività ): sempre secondo il regime dell'alternanza la Pasqua con la madre mentre il lunedì dell'Angelo con il padre Ponti primaverili, 2 giugno, altre festività , compleanni e onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno: con il padre o con la madre secondo il regime dell'alternanza. h) Tale regime potrà in caso di esigenze lavorative di entrambi i coniugi essere modificato previa tempestiva comunicazione;
i) Vacanze estive: 15 giorni consecutivi con ciascun genitore da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno”.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 28 novembre 2024 ex art
127 ter c.p.c., i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
DIRITTO
pagina 2 di 4 I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in data 21 Parte_1 Parte_2
settembre 2013, scegliendo il regime della separazione dei beni, atto regolarmente trascritto nel suddetto Comune al n. 159 Parte 2 serie A, dalla cui unione è nato a [...] il figlio minore
[...]
in data 09.07.2015. Per_2
Le parti si sono in seguito separate con Sentenza del Tribunale di Sassari in data 25 settembre 2023.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine semestrale di ininterrotta separazione dalla pronuncia di separazione consensuale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di rito concordatario.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore in quanto Per_1
garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Sassari in data 21 settembre 2013, tra (C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
16 aprile 1979 e (C.F. ) nata a [...] il 13 settembre Parte_2 C.F._2
1985 entrambi residenti in [...], nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di Sassari, con atto trascritto nel predetto Comune al n. 159 Parte 2 serie A, anno 2013, alle condizioni concordate dalle parti da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate pagina 3 di 4 Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Presidente rel. dott.ssa Elisabetta Carta
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