Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/04/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 1112/2024
Oggi 28 aprile 2024 innanzi alla giudice Marcella Frangipani, nella stanza virtuale a mezzo collegamento Teams CP_ compaiono l'avv. Grossi per il ricorrente e l'avv. Demaestri per . I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e richiamano le conclusioni contenute nei rispettivi atti e precisante nelle note conclusive, chiedendo la liquidazione dei compensi secondo il tariffario professionale. La giudice autorizza i procuratori delle parti a interrompere il collegamento qualora non ritengano di attendere la lettura della sentenza. I procuratori delle parti rinunciano ad ascoltare la lettura della sentenza. La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere e successivamente dà lettura della sentenza che forma parte integrante del verbale. La giudice del lavoro
Marcella Frangipani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Pavia Prima sezione civile
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1112/2024 R.G. promossa da
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Pavia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: in via preliminare: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'accertamento somme indebitamente percepite su pensione CP_ del signor cat. VOCUM n. 06700861, redatto da di Vigevano in data 5 febbraio 2024 Parte_1 con richiesta di restituzione della somma di euro 24.079,81, nonché del provvedimento di rigetto del Comitato CP_ Provinciale di Pavia
- accertare e dichiarare l'insussistenza della pretesa restitutoria avanzata da nell'avviso di accertamento CP_ del 5 febbraio 2024, nonché nel provvedimento di rigetto del Comitato Provinciale di Pavia e, per l'effetto,
- annullare e/o disapplicare e/o dichiarare inefficace verso il ricorrente l'avviso di rtamento del 5 febbraio CP_ CP_ 2024 di sede di Vigevano nonché il provvedimento di rigetto del Comitato Provinciale di Pavia qualsivoglia obbligazione contributiva e sanzionatoria posta a carico di contenuta nel Parte_1 suddetto avviso e/o nel suddetto provvedimento di rigetto, consistente nel pagamento della somma complessiva di euro 24.079,81 ovvero quell'altra minore e maggior somma che sarà ritenuta nel corso del giudizio;
nel merito, in via subordinata: nella non creduta ipotesi in cui dovesse accertarsi la debenza di somme da parte del signor Parte_1 CP_ a favore di , procedere al ricalcolo di quelle effettivamente dovuto, previo annullamento e/o disapplicazione CP_ dell'avviso pugnato e del provvedimento del Comitato Provinciale di Pavia, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, C.P.A., I.V.A., come per legge.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis: CP_
-respingere il ricorso e le domande formulate contro .
- in subordine dichiarare dovuta la diversa somma c rà accertata in corso di causa quale indebito ripetibile riferito al periodo 4/22-2/24 in relazione alla pensione n. 170-579106700861 Cat. VOCUM revocata. Spese come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio.
CP_ Il 29 settembre 2021 rilasciò al ricorrente, , che l'aveva richiesto, l'estratto conto Parte_1 certificativo della posizione contributiva per il pensionamento anticipato a carico della gestione speciale artigiani (doc. 1 di parte ricorrente). In tale documento si diede atto dell'esistenza, alla data del 31 maggio 2021, di 2172 settimane di contributi maturati per il diritto alla pensione. Nelle note al prospetto fu, però, indicato che “Il numero dei contributi relativi ai periodi contraddistinti, sull'estratto analitico allegato, dalla nota Reddito da verificare, è soggetto a riduzione qualora il reddito stesso sia accertato in misura superiore a quello indicato” e che “Il numero dei contributi è soggetto a riduzione, qualora i contributi risultino versati in misura inferiore al dovuto”. Inoltre, con riguardo al periodo dal primo gennaio 2018 al 31 maggio 2021 fu annotata la postilla “reddito da verificare”.
Il ricorrente, ritenendo di averne diritto sulla base di quanto risultante dall'estratto ottenuto, richiese la pensione anticipata, che venne attribuita il 13 maggio 2022, con decorrenza dal 1° aprile 2022; nella comunicazione venne specificato che “la liquidazione è stata effettuata IN VIA PROVVISORIA sulla base della documentazione attualmente disponibile. Appena gli uffici disporranno di tutti gli elementi necessari, la prestazione sarà liquidata in via definitiva e si procederà alla corresponsione delle somme ancora dovute ovvero al recupero di quelle corrisposte in eccesso. L'importo mensile della pensione alla decorrenza è di euro 966,10” (doc. 2 di parte ricorrente e doc. 3 di parte resistente).
Il trattamento pensionistico venne erogato, per il complessivo importo di € 24.079,81 (doc. 1 di parte resistente), fino al febbraio 2024, quando l previdenziale comunicò al ricorrente che la pensione non era dovuta sin CP_2 dall'origine, a causa di omissioni contributive relative all'anno 2019, e richiese la restituzione di quanto versato (doc. 5 di parte ricorrente e doc. 12 di parte resistente). CP_
presentò ricorso al Comitato provinciale sostenendo la sussistenza delle condizioni Parte_1 per l'erogazione della pensione e chiedendo, quindi, l'annullamento del provvedimento relativo al preteso indebito, il ripristino della pensione e il versamento delle rate non corrisposte (doc. 6 di parte ricorrente).
A fronte del rigetto del ricorso da parte del Comitato provinciale (doc. 8 di parte ricorrente), Parte_1 ha introdotto questo giudizio, nel quale ha evidenziato di aver provveduto al pagamento, contributi variabili sui redditi dell'anno 2019 e ha rassegnato le conclusioni sopra riportate. CP_
si è costituito sostenendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso o, in via subordinata, la rideterminazione dell'importo dell'indebito ripetibile.
2. La sussistenza o meno dell'indebito.
CP_ Non può essere condivisa la tesi di parte ricorrente secondo cui la prestazione pensionistica revocata da sarebbe invece legittima e dovuta. Infatti, non contesta che i versamenti dei contributi relativi agli anni 2018 e 2019 erano, al Parte_1 momento della richiesta della pensione, irregolari, in quanto erano stati versati solo quelli minimi, mentre successivamente, a seguito di accertamenti dell'Agenzia delle Entrate e alla conseguente nuova determinazione dei redditi effettivi, emersero nuovi debiti contributivi (docc. 7/11 di parte resistente); anzi lo stesso ricorrente ha chiarito e documentato di aver provveduto a sanare le irregolarità contributive con pagamenti rateali, intervenuti tra il luglio 2022 e il giugno 2024 (docc. 3 e 4). Neppure il ricorrente ha contestato che, escludendo la contribuzione non versata per i due anni in questione, allorché egli ha presentato la domanda di pensione i contributi accreditabili erano pari a 2185 a fronte dei 2227 necessari per l'attribuzione della prestazione. Questa situazione di fatto impone di ritenere che la pensione anticipata, attribuita il 13 maggio 2022, non dovesse, invece, essere concessa, proprio perché non sussisteva, al momento della presentazione della domanda, la situazione contributiva necessaria per l'attribuzione del trattamento richiesto. La giurisprudenza di legittimità ha, invero, più volte affermato che “In tema di pensione di anzianità, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Ne consegue che la domanda va rigettata ove alla data di presentazione non sussista il requisito assicurativo e contributivo, mentre laddove i requisiti prescritti maturino in data successiva, occorre proporre una nuova istanza, e solo da questa inizierà a decorrere la prestazione” (Cass. ord. n. 17511/2014, conforme a numerose altre quali, da ultimo, Cass. sent. n. 25075/2023). CP_ Non porta a conclusioni diverse l'esame della circolare 110/2022 invocata da parte ricorrente. A prescindere dal fatto che le circolari non hanno contenuto vincolante per il giudice, va comunque osservato che la frase della circolare riportata nel ricorso è estrapolata dal contesto e si limita a evidenziare la possibilità di sanare le irregolarità contributive anche successivamente alla presentazione della domanda, mentre gli effetti di tale sanatoria sono esplicitati, subito dopo la frase stessa, in questi termini: “il requisito contributivo, se non presente al momento della domanda, può essere validamente perfezionato, a seguito di versamenti contributivi effettuati successivamente alla presentazione della domanda e relativi a periodi pregressi privi di copertura contributiva, nelle more del procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall'azione giudiziaria. In tali casi, su istanza dell'interessato, la decorrenza della pensione anticipata deve essere collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere, ossia a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto, ove sussistano gli altri requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge tra le quali, ove prevista, l'apertura della c.d. finestra. Resta fermo che l'apertura della c.d. finestra va verificata con riferimento alla data di maturazione dei prescritti requisiti e non anche alla data in cui il diritto a pensione può essere fatto valere a seguito dell'intervenuta regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto.
In sintesi, una volta riscontrato il difetto del requisito contributivo, la domanda dovrà essere respinta e solo in seguito alla regolarizzazione della posizione contributiva sarà possibile procedere, su istanza dell'interessato, alla liquidazione del trattamento pensionistico che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la suddetta regolarizzazione”.
Pare altresì opportuno osservare che nella circolare in esame l'istituto previdenziale ha anche richiamato i princìpi giurisprudenziali sopra indicati (Cass. n. 17511/2014 e altre), con ciò chiarendo in modo inequivoco la propria interpretazione delle norme in senso difforme da quanto esposto da parte ricorrente. CP_ Deve, infine, osservarsi che, proprio in linea con quanto sin qui illustrato, l ha accolto la nuova domanda di pensione presentata da nel giugno 2024, una volta terminati i versamenti rateali per Parte_1 regolarizzare la posizione contributiva (circostanza affermata da parte resistente e non contestata da parte ricorrente). Questa giudice ritiene di condividere interamente i predetti princìpi della Suprema Corte e deve, conseguentemente, concludere che i pagamenti intervenuti a favore del ricorrente per la pensione che non era, invece, dovuta costituiscono pagamenti senza titolo. La situazione di fatto è del tutto chiara e altrettanto chiara è la disciplina giuridica, con la conseguenza che l'esistenza dell'indebito non può essere messa in dubbio. Solo a fini di completezza può qui richiamarsi la ripartizione dell'onere della prova nelle controversie come quella che ci occupa. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, intervenute per risolvere un contrasto esistente tra le sezioni semplici, hanno chiarito che: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (S.U. Cass. n. 18046/2010; nello stesso senso, tra le altre, Cass. n. 2739/2016). Nel caso che ci occupa, come s'è visto, non solo parte ricorrente non ha dimostrato di aver diritto alla pensione come liquidata nel maggio 2022 e a partire da tale momento ma, anzi, le risultanze probatorie sono di segno opposto. Per tutte le ragioni sin qui illustrate deve ritenersi accertata la sussistenza dell'indebito previdenziale e deve, quindi, essere verificato se esso sia o meno ripetibile.
3. La ripetibilità dell'indebito.
Il ricorrente, al fine di sostenere l'irripetibilità dell'indebito, ha evidenziato di aver fatto affidamento sul fatto che la prestazione pensionistica che ha ricevuto fosse dovuta, anche in ragione delle comunicazioni ricevute CP_ dall' , e ha invocato la giurisprudenza di legittimità e di merito sui princìpi applicabili all'indebito pre iale, non coincidenti con quelli dell'indebito civilistico.
Pare al riguardo opportuno osservare che l'art. 52, II comma della L. n. 88/1989 così dispone: “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”. Tale norma è stata oggetto di interpretazione autentica con l'art. 13 della L. n. 412/1991 che prevede quanto segue (la sottolineatura è di chi scrive): “
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Come è chiaro dal tenore letterale della norma di interpretazione autentica (si vedano, in particolare, le parti sottolineate) e come, conseguentemente, è stato più volte precisato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, l'irripetibilità stabilita dall'art. 52 sopra richiamato può riguardare solo pagamenti avvenuti in forza di provvedimenti definitivi di liquidazione della pensione, mentre non concerne provvedimenti, come quello oggetto di lite, in cui la liquidazione è stata espressamente definita come provvisoria, con chiara comunicazione al pensionato.
La Suprema Corte, invero, con la pronuncia n. 28439/19, ha riformato la sentenza di merito che non aveva disposto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., l'acquisizione di un documento “indispensabile per provare il carattere provvisorio della liquidazione del trattamento pensionistico ritenuto in parte indebito” e ha osservato quanto segue, nella motivazione: “come questa Corte di cassazione ha già chiarito (Cass. n. 2494 del 1 febbraio 2013), qualora il trattamento erogato sia stato espressamente indicato come "provvisorio", si tratta di una prima liquidazione, cui deve seguire il provvedimento definitivo con la consequenziale inapplicabilità della L. n. 412 del 1991, art. 13, che, fornendo l'interpretazione autentica della L. n. 88 del 1989, art. 52, dispone che la sanatoria, ossia la irripetibilità dell'indebito, si applica solo per le somme corrisposte in base a "formale e definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato". Detta disposizione non opera quindi per i provvedimenti di liquidazione espressamente indicati come "provvisori". Ne consegue che, in presenza di liquidazione provvisoria, non opera neppure il termine entro il quale l'Istituto è onerato della verifica e della correzione”.
Non pare inutile riportare anche le osservazioni svolte dalla citata Cass. n. 2494/13: “come non ha mancato di rilevare la sentenza impugnata, il provvedimento di liquidazione della pensione che ha dato luogo all'indebito era espressamente indicato come "provvisorio", si trattava infatti di una prima liquidazione, cui doveva seguire il provvedimento definitivo. Se tale è la fattispecie, è inapplicabile la L. n. 412 del 1991, art. 13, che, fornendo l'interpretazione autentica della L. n. 88 del 1989, art. 52, dispone che la sanatoria, ossia la irripetibilità dell'indebito, si applica solo per le somme corrisposte in base a "formale e definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato". Detta disposizione non opera quindi per i provvedimenti di liquidazione espressamente indicati come "provvisori". Ne consegue che, trattandosi appunto di liquidazione provvisoria, non opera neppure il termine entro il quale l' è onerato della verifica e della correzione. Né CP_2 rileva il fatto che la liquidazione definitiva fosse potenzialmente agevole a rapida, trattandosi solo di applicare coefficienti prefissati, giacché la norma di legge prescrive chiaramente che per ogni provvedimento provvisorio non opera la sanatoria e che quindi l'indebito è ripetibile”.
Nel caso che ci occupa, come s'è visto, la certificazione della situazione contributiva del settembre 2021 ha espressamente riportato la necessità di verificare i redditi del periodo dal primo gennaio 2018 al 31 maggio 2021, con l'annotazione, di cristallina chiarezza che: “Il numero dei contributi relativi ai periodi contraddistinti, sull'estratto analitico allegato, dalla nota Reddito da verificare, è soggetto a riduzione qualora il reddito stesso sia accertato in misura superiore a quello indicato” e che “Il numero dei contributi è soggetto a riduzione, qualora i contributi risultino versati in misura inferiore al dovuto”. Non v'è alcun motivo, dunque, perché il ricorrente potesse fare affidamento sui contributi indicati, che, viceversa, l'ente previdenziale ha qualificato come suscettibili di riduzione. Parimenti, al momento dell'attribuzione della pensione, il ricorrente è stato avvertito non solo che la prestazione era provvisoria, ma addirittura che v'era la possibilità di una richiesta di restituzione di somme che fossero risultate non dovute.
Queste circostanze escludono che il ricorrente potesse avere qualsiasi affidamento incolpevole sull'attribuzione definitiva delle somme ricevute e pertanto le stesse, prive di causa, devono essere restituite all'ente previdenziale.
4. Le spese di lite.
È corretta la compensazione per un mezzo delle spese di lite in ragione della peculiarità della situazione di fatto (v. sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 77/2018); la rimanente quota di un mezzo deve essere posta a carico di parte ricorrente secondo il criterio di soccombenza. Tale quota è liquidata come indicato nel dispositivo, tenendo conto che l'attività istruttoria è stata meramente documentale.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 29 giugno 2024:
1) respinge le domande proposte con il ricorso;
2) compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente la restante quota, che liquida in € 1.348,50 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge, nonché rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi. Deciso all'udienza del 28 aprile 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani