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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Saioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado n. 2558/2025 R.G. promossa da
, Parte_1
con l'avv. Marco Corti, domicilio eletto in Giussano (MB), via Cavour n.
27,
- RICORRENTE -
contro
CP_1
con l'avv. Carla Omodei Zorini, domicilio eletto in Milano, via Savarè n. 1,
- RESISTENTE –
Oggetto: accertamento di indebito.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio chiedendo che venissero accolte le seguenti domande: CP_1
“NEL MERITO • dichiarare legittima ed ammissibile la domanda e, per l'effetto,
• accertare e dichiarare l'inesistenza di una indebita percezione della somma di Euro 111.652,82 da parte del Sig. in relazione alla Parte_1
pensione cat. VO n. 11024512 del padre Sig. ; • Persona_1
Accertare e dichiarare l'infondatezza ed insussistenza, per i motivi sopra esposti,
della pretesa creditizia avanzata dall' nei confronti del ricorrente;
• CP_1
Dichiarare nullo e/o annullare l'avviso bonario di “Rateizzazione per somme
indebitamente percepite su pensione cat. VO n. 11024512 del sig.
[...]
” emesso dall' in data 15.02.2024 e tutti gli atti che lo Persona_1 CP_1
presuppongono e ad esso conseguenti, comunque mai notificati o comunicati, con
definitivo riconoscimento della non debenza delle somme di cui trattasi;
•
Accertare e dichiarare l'infondatezza ed insussistenza, per i motivi sopra esposti,
della pretesa creditizia avanzata dall' nei confronti del ricorrente”. CP_1
si costituiva in giudizio dando atto della fondatezza della pretesa CP_1
avversaria e pervenendo quindi “all'abbandono del debito che risulta estinto”.
Può quindi essere dichiarata cessata la materia del contendere, come richiesto dalla difesa di con adesione di quella attorea che ha, CP_1
tuttavia, insistito per la liquidazione delle spese.
Sul punto, pur dandosi atto della collaborativa condotta da parte di CP_1
è innegabile che la parte ricorrente sia stata costretta ad adire l'autorità
giudiziaria per la sua migliore tutela.
va quindi condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla CP_1
parte ricorrente, tenuto conto della brevità del giudizio e del valore economico dello stesso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2 2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, CP_1
liquidate in euro 2.300,00 per onorari oltre al rimborso spese generali al
15%, IVA e CPA;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 14/05/2025
Il giudice
Francesca Saioni
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Saioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado n. 2558/2025 R.G. promossa da
, Parte_1
con l'avv. Marco Corti, domicilio eletto in Giussano (MB), via Cavour n.
27,
- RICORRENTE -
contro
CP_1
con l'avv. Carla Omodei Zorini, domicilio eletto in Milano, via Savarè n. 1,
- RESISTENTE –
Oggetto: accertamento di indebito.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio chiedendo che venissero accolte le seguenti domande: CP_1
“NEL MERITO • dichiarare legittima ed ammissibile la domanda e, per l'effetto,
• accertare e dichiarare l'inesistenza di una indebita percezione della somma di Euro 111.652,82 da parte del Sig. in relazione alla Parte_1
pensione cat. VO n. 11024512 del padre Sig. ; • Persona_1
Accertare e dichiarare l'infondatezza ed insussistenza, per i motivi sopra esposti,
della pretesa creditizia avanzata dall' nei confronti del ricorrente;
• CP_1
Dichiarare nullo e/o annullare l'avviso bonario di “Rateizzazione per somme
indebitamente percepite su pensione cat. VO n. 11024512 del sig.
[...]
” emesso dall' in data 15.02.2024 e tutti gli atti che lo Persona_1 CP_1
presuppongono e ad esso conseguenti, comunque mai notificati o comunicati, con
definitivo riconoscimento della non debenza delle somme di cui trattasi;
•
Accertare e dichiarare l'infondatezza ed insussistenza, per i motivi sopra esposti,
della pretesa creditizia avanzata dall' nei confronti del ricorrente”. CP_1
si costituiva in giudizio dando atto della fondatezza della pretesa CP_1
avversaria e pervenendo quindi “all'abbandono del debito che risulta estinto”.
Può quindi essere dichiarata cessata la materia del contendere, come richiesto dalla difesa di con adesione di quella attorea che ha, CP_1
tuttavia, insistito per la liquidazione delle spese.
Sul punto, pur dandosi atto della collaborativa condotta da parte di CP_1
è innegabile che la parte ricorrente sia stata costretta ad adire l'autorità
giudiziaria per la sua migliore tutela.
va quindi condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla CP_1
parte ricorrente, tenuto conto della brevità del giudizio e del valore economico dello stesso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2 2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, CP_1
liquidate in euro 2.300,00 per onorari oltre al rimborso spese generali al
15%, IVA e CPA;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 14/05/2025
Il giudice
Francesca Saioni
3