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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/05/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 2600 del ruolo generale dell'anno 2024
TRA
nata a [...] il [...], CF: , Parte_1 C.F._1
ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Enrico Cossu,
che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-RICORRENTE-
E
, nato a [...] il [...] CF: e CP_1 C.F._2
residente a [...];
-RESISTENTE CONTUMACE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Conclusioni:
[...]
e ” Parte_1 CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.04.2024, ha domandato Parte_1
a questo Tribunale, accertato il venir meno dell'affectio coniugalis, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 11.11.2000 in MA, con CP_1
Ha, altresì, domandato la condanna del resistente alla corresponsione di un contributo per il mantenimento del figlio (23 anni), con lei Per_1 convivente, che svolgeva attività lavorativa nel mese estivo, percependo, tuttavia, un reddito tale da non consentirgli l'indipendenza economica.
Quanto alla propria condizione economica, ha allegato di essere sprovvista di occupazione, ma di percepire canoni di locazione (€ 500, € 320, € 450) che divideva con la sorella.
non si è costituito in giudizio. CP_1
All'udienza del 16.10.2024, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al contributo per il mantenimento del figlio e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda volta ad ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ha fondamento giuridico e deve essere accolta.
Risulta provato dall'estratto dell'atto di matrimonio che Parte_1
e hanno contratto matrimonio in MA (CA) in data CP_1
11.11.2000.
I coniugi si sono separati a seguito di sentenza n. 417/2016 emessa dal
Tribunale di Cagliari in data 05.02.2016 e da questa data, come affermato dalla ricorrente, non è stata ripresa la convivenza.
Opera, peraltro, in mancanza di eccezione da parte del convenuto, la presunzione legale che la separazione sia stata ininterrotta.
Dunque, dalla separazione alla data di proposizione della presente procedura è trascorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge
898/70, che evidenzia il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. A ciò consegue la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e . Parte_1 CP_1
Nulla per le spese stante la mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
• Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 11.11.2000 in MA (CA) tra , nata a Parte_1
Cagliari il 24.11.1968, e , nato a [...] il [...], CP_1 trascritto negli atti dello stato civile del Comune di MA atto n. 12, parte 2, serie A, anno 2000, Comune di MA (CA);
• ordina all'ufficiale di stato civile del comune di MA (CA) le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
• Nulla per le spese.
Così deciso in Cagliari nella camera di Consiglio del 2.05.2025
Il Giudice rel.
(Dott.ssa Chiara Mazzaroppi)
Il Presidente
(Dott. Latti Giorgio)