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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 554/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente
VASATURO IMMACOLATARI, LA
PICCIRILLI AR RI, Giudice
in data 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5662/2024 depositato il 19/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 & C.sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ascea - Via Xxiv Maggio 84046 Ascea SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
GA Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 9065009240001901 IMU 2017
contro
GA Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 1065009220003941 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1935 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 32 TASI 2018
- INGIUNZIONE n. 1065009230010536 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 909 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 506/2025 depositato il
28/01/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 06/08/2024 al Comune di Ascea ed al R.T.I. GA Tributi srl – Municipia spa, concessionario della riscossione del predetto ente locale, depositato il 19/08/2024 ed iscritto al n.5662/2024 del RGR, la soc. Ricorrente_1 e C. sas, come in atti rappresentata e difesa, impugnava la comunicazione preventiva di ipoteca n. 9065009240001901, notificata il 26/07/2024 per la somma complessiva di € 53.626,71 sulla scorta dei seguenti atti prodromici:
1) Ingiunzione di pagamento IMU 2017 n. 1065009220003941 notificata il 20/5/2022;
2) Avviso di accertamento esecutivo TASI 2019 n. 1935 notificato il 31/03/2023;
3) Avviso di accertamento esecutivo TASI 2018 n. 32 notificato il 31/03/2023;
4) Ingiunzione di pagamento IMU 2014 n. 1065009230010536 notificata l'8/8/2023;
5) Avviso di accertamento esecutivo IMU 2021 n. 909 notificato il 7/8/2023.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1. omessa notifica degli atti presupposti;
2. carenza di legittimazione in capo al R.T.I. qualificatosi concessionario della riscossione per conto del
Comune di Ascea, in mancanza di valido titolo concessorio;
3. infondatezza della pretesa IMU e TASI per errata attribuzione della rendita catastale agli immobili della società;
4. intervenuta prescrizione quinquennale alla data di notifica della CPI,
rappresentando anche che, con riferimento al preteso credito di cui all'ingiunzione IMU anno 2014, il concessionario aveva anche notificato pignoramento presso terzi.
Si costituiva in giudizio per il R.T.I. la GA Tributi srl quale mandataria, che controdeduceva, eccependo:
- la regolare pregressa notifica degli atti sottesi alla CPI, come documentata, e la loro definitività per mancata impugnazione;
- la conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa;
- la propria legittimazione alla luce dell'allegata convenzione sottoscritta con il Comune di Ascea;
- l'inconferenza della contemporanea pendenza di pignoramento presso terzi relativo all'ingiunzione per IMU anno 2014, avendo l'iscrizione ipotecaria natura cautelare;
- l'inammissibilità dell'eccezione di infondatezza della pretesa per intervenuta variazione della r.c. degli immobili, afferente al merito.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese del ricorrente.
Il Comune di Ascea, regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato, e pertanto va rigettato.
Ciò in quanto il concessionario della riscossione ha documentato la notifica degli atti presupposti: ne discende l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale alla data di notifica della CPI.
Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione in capo al R.T.I., alla luce della documentazione probatoria (determina e contratto).
Come rilevato dal resistente costituito, il terzo motivo di impugnativa è inammissibile in quanto afferente al merito della pretesa, laddove ormai gli atti presupposti si sono resi definitivi per mancata impugnazione.
Infine, anche la doglianza relativa al pignoramento presso terzi relativo allo stesso credito di cui all'ingiunzione per IMU anno 2014 va rigettata perché non documentata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 5.000,00, oltre accessori di legge se dovuti in favore del resistente costituito.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO. CONDANNA IL RICORRENTE ALLE SPESE DI GIUDIZIO CHE
LIQUIDA IN EURO 5.000,00 IN FAVORE DI RTI GAMMA TRIBUTI MUNICIPIA, OLTRE ACCESSORI DI
LEGGE SE DOVUTI.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente
VASATURO IMMACOLATARI, LA
PICCIRILLI AR RI, Giudice
in data 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5662/2024 depositato il 19/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 & C.sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ascea - Via Xxiv Maggio 84046 Ascea SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
GA Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 9065009240001901 IMU 2017
contro
GA Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 1065009220003941 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1935 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 32 TASI 2018
- INGIUNZIONE n. 1065009230010536 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 909 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 506/2025 depositato il
28/01/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 06/08/2024 al Comune di Ascea ed al R.T.I. GA Tributi srl – Municipia spa, concessionario della riscossione del predetto ente locale, depositato il 19/08/2024 ed iscritto al n.5662/2024 del RGR, la soc. Ricorrente_1 e C. sas, come in atti rappresentata e difesa, impugnava la comunicazione preventiva di ipoteca n. 9065009240001901, notificata il 26/07/2024 per la somma complessiva di € 53.626,71 sulla scorta dei seguenti atti prodromici:
1) Ingiunzione di pagamento IMU 2017 n. 1065009220003941 notificata il 20/5/2022;
2) Avviso di accertamento esecutivo TASI 2019 n. 1935 notificato il 31/03/2023;
3) Avviso di accertamento esecutivo TASI 2018 n. 32 notificato il 31/03/2023;
4) Ingiunzione di pagamento IMU 2014 n. 1065009230010536 notificata l'8/8/2023;
5) Avviso di accertamento esecutivo IMU 2021 n. 909 notificato il 7/8/2023.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1. omessa notifica degli atti presupposti;
2. carenza di legittimazione in capo al R.T.I. qualificatosi concessionario della riscossione per conto del
Comune di Ascea, in mancanza di valido titolo concessorio;
3. infondatezza della pretesa IMU e TASI per errata attribuzione della rendita catastale agli immobili della società;
4. intervenuta prescrizione quinquennale alla data di notifica della CPI,
rappresentando anche che, con riferimento al preteso credito di cui all'ingiunzione IMU anno 2014, il concessionario aveva anche notificato pignoramento presso terzi.
Si costituiva in giudizio per il R.T.I. la GA Tributi srl quale mandataria, che controdeduceva, eccependo:
- la regolare pregressa notifica degli atti sottesi alla CPI, come documentata, e la loro definitività per mancata impugnazione;
- la conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa;
- la propria legittimazione alla luce dell'allegata convenzione sottoscritta con il Comune di Ascea;
- l'inconferenza della contemporanea pendenza di pignoramento presso terzi relativo all'ingiunzione per IMU anno 2014, avendo l'iscrizione ipotecaria natura cautelare;
- l'inammissibilità dell'eccezione di infondatezza della pretesa per intervenuta variazione della r.c. degli immobili, afferente al merito.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese del ricorrente.
Il Comune di Ascea, regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato, e pertanto va rigettato.
Ciò in quanto il concessionario della riscossione ha documentato la notifica degli atti presupposti: ne discende l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale alla data di notifica della CPI.
Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione in capo al R.T.I., alla luce della documentazione probatoria (determina e contratto).
Come rilevato dal resistente costituito, il terzo motivo di impugnativa è inammissibile in quanto afferente al merito della pretesa, laddove ormai gli atti presupposti si sono resi definitivi per mancata impugnazione.
Infine, anche la doglianza relativa al pignoramento presso terzi relativo allo stesso credito di cui all'ingiunzione per IMU anno 2014 va rigettata perché non documentata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 5.000,00, oltre accessori di legge se dovuti in favore del resistente costituito.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO. CONDANNA IL RICORRENTE ALLE SPESE DI GIUDIZIO CHE
LIQUIDA IN EURO 5.000,00 IN FAVORE DI RTI GAMMA TRIBUTI MUNICIPIA, OLTRE ACCESSORI DI
LEGGE SE DOVUTI.