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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/02/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 22394/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22394/22 R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Alessandro Guglielmino
Parte attrice contro
e CP_1 Controparte_2
con l'Avv. Massimo Usseglio
Parte convenuta
premesso
che
- con citazione dell'8.11.22 il Dott. ha instaurato il presente procedimento nei Pt_1
confronti dei SI.ri chiedendo di inibire loro il parcheggio di veicoli nello Parte_2
pagina 1 di 6 spiazzo situato lungo il percorso che collega la strada vicinale che si diparte da via
Rubiana in Almese al mappale 973, già mappale 140, di sua proprietà;
- i convenuti si sono costituiti in giudizio replicando di poter legittimante parcheggiare i veicoli sul predetto piazzale, trattandosi di area di loro esclusiva proprietà e non di area comune come sostenuto dall'attore;
- dopo l'esperimento della mediazione obbligatoria l'attore con la prima memoria ex articolo
183 comma 6 c.p.c. ("vecchio rito") ha fatto valere, in via subordinata, la titolarità di un diritto di passaggio sul mappale oggetto di causa;
- i convenuti hanno eccepito la tardività della domanda e ne hanno contestato, anche nel merito, il fondamento;
- l'istruttoria è consistita in una CTU volta ad appurare la titolarità dei mappali;
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di memorie conclusive e dei successivi termini assegnati per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- il Dott. ha instaurato il presente procedimento sul presupposto di essere Pt_1
comproprietario del passaggio tra fabbricati che comprende il piazzale di cui al mappale
972 del foglio 6, già mappale 143, sul quale i convenuti sono soliti parcheggiare veicoli;
- secondo l'attore tale condotta, rendendo difficoltoso o precludendo l'accesso veicolare al suo fondo censito al mappale 973, costituirebbe una violazione dell'articolo 1102 codice civile che vieta al comunista il compimento di attività che impediscano agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa comune;
- i convenuti si sono opposti alla domanda eccependo che la SI.ra è unica titolare CP_2
del piazzale utilizzato per il parcheggio;
pagina 2 di 6 - la tesi dei convenuti ha trovato piena conferma in sede peritale, dove è emerso che la
OR è proprietaria esclusiva del mappale 972 che comprende sia il retrostante CP_2
fabbricato, sia la corte antistante oggetto di causa;
- è stato inoltre appurato attraverso l'esame del rogito del 29/03/2016 che la corte non è
gravata da servitù di passaggio pedonale o carraio a favore di terzi e che, in particolare,
non è gravata da servitù a favore del fondo attoreo censito al mappale 973;
- la conclusione non è stata contestata né dal consulente tecnico di parte attoreo, le cui osservazioni riguardano altri profili, né dallo stesso attore con la memoria conclusiva autorizzata;
- per questo motivo si deve escludere con assoluta certezza che l'area utilizzata come parcheggio dai convenuti costituisca bene comune;
- viene così meno il postulato di diritto sul quale l'attore ha fondato la propria domanda;
- conseguentemente i convenuti possono, allo stato, utilizzare in maniera piena ed esclusiva la corte antistante la loro abitazione nell'esercizio di un diritto che non può
considerarsi limitato dal fatto che essi abbiano in passato consentito a terzi e allo stesso attore il transito sul mappale 972 per mera tolleranza e spirito di buon vicinato;
- l'unica domanda formulata in citazione va, quindi, respinta;
- con la prima memoria ex articolo 183 comma 6 c.p.c. l'attore ha chiesto, per la prima volta e in via subordinata, di vedersi riconoscere il diritto di passaggio sul predetto mappale per usucapione della relativa servitù;
- la domanda si fonda fondata su una causa petendi completamente diversa rispetto a quella inizialmente dedotta e la cui formulazione non appare giustificata neppure in relazione alle eccezioni svolte dai convenuti in comparsa di risposta, trattandosi di una
causa petendi che l'attore avrebbe potuto far valere già in citazione se quest'ultima fosse pagina 3 di 6 stata preceduta, come sarebbe stato suo onere, da una diligente analisi dei titoli di proprietà;
- va inoltre considerato che la nuova causa petendi fondata sulla servitù non è stata prospettata né all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 6.4.23, né alla reiterata udienza ex art. 183 c.p.c. del 5.10.23 svolta all'esito del procedimento di mediazione, per cui risulterebbe,
in ogni caso, tardiva (Cass. 30745/19: “la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di
proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda
riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece,
presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione”);
-
per questi motivi
la domanda in oggetto è inammissibile;
- le considerazioni che precedono hanno carattere assorbente rispetto a tutti gli altri profili evidenziati dall'attore, quali le difficoltà o gli impedimenti al transito in presenza di veicoli parcheggiati e l'impossibilità di accedere al proprio fondo attraverso percorsi alternativi;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'attore;
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore indeterminabile della causa, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento di mediazione
- attivazione della mediazione: euro 550
- negoziazione: euro 1.050
2) compensi per il giudizio:
- fase di studio: euro 1.200
- fase introduttiva: euro 1.000
- fase istruttoria: euro 1.200
pagina 4 di 6 - fase decisionale: euro 1.500
per complessivi euro 6.500, oltre ad euro 1.014,93 per esposti (rimborso delle spese di
C.T.P.), 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge;
- l'instaurazione della causa senza una preventiva verifica della titolarità del piazzale, la coltivazione del giudizio nonostante l'ormai evidente insussistenza di ragioni di comproprietà e la sottrazione alle ipotesi transattive in sede di mediazione integrano la fattispecie di cui all'articolo 96 terzo comma c.p.c., con conseguente condanna a favore dei convenuti di un ulteriore importo parametrato in un terzo di quello complessivamente liquidato a titolo di compensi;
- non si dispone, per contro, la condanna prevista dall'articolo 96 quarto comma c.p.c.
perché il presente procedimento è stato radicato prima della sua entrata in vigore il 30
giugno 2023;
- nei rapporti interni le spese di C.T.U. vengono poste integralmente a carico dell'attore soccombente;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- respinge la domanda;
- condanna al pagamento a favore di e Parte_3 CP_1 Controparte_2
delle spese processuali che liquida in euro 1.014,93 per esposti ed euro 6.500 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%, C.P.A. ed I.V.A.
come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende;
- condanna al pagamento a favore di e Parte_3 CP_1 Controparte_2
pagina 5 di 6 dell'ulteriore importo di euro 2.166 ex art. 96 comma 3 c.p.c.;
- pone le spese di C.T.U. integralmente a carico di . Parte_3
Così deciso in Torino il 25 febbraio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22394/22 R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Alessandro Guglielmino
Parte attrice contro
e CP_1 Controparte_2
con l'Avv. Massimo Usseglio
Parte convenuta
premesso
che
- con citazione dell'8.11.22 il Dott. ha instaurato il presente procedimento nei Pt_1
confronti dei SI.ri chiedendo di inibire loro il parcheggio di veicoli nello Parte_2
pagina 1 di 6 spiazzo situato lungo il percorso che collega la strada vicinale che si diparte da via
Rubiana in Almese al mappale 973, già mappale 140, di sua proprietà;
- i convenuti si sono costituiti in giudizio replicando di poter legittimante parcheggiare i veicoli sul predetto piazzale, trattandosi di area di loro esclusiva proprietà e non di area comune come sostenuto dall'attore;
- dopo l'esperimento della mediazione obbligatoria l'attore con la prima memoria ex articolo
183 comma 6 c.p.c. ("vecchio rito") ha fatto valere, in via subordinata, la titolarità di un diritto di passaggio sul mappale oggetto di causa;
- i convenuti hanno eccepito la tardività della domanda e ne hanno contestato, anche nel merito, il fondamento;
- l'istruttoria è consistita in una CTU volta ad appurare la titolarità dei mappali;
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di memorie conclusive e dei successivi termini assegnati per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- il Dott. ha instaurato il presente procedimento sul presupposto di essere Pt_1
comproprietario del passaggio tra fabbricati che comprende il piazzale di cui al mappale
972 del foglio 6, già mappale 143, sul quale i convenuti sono soliti parcheggiare veicoli;
- secondo l'attore tale condotta, rendendo difficoltoso o precludendo l'accesso veicolare al suo fondo censito al mappale 973, costituirebbe una violazione dell'articolo 1102 codice civile che vieta al comunista il compimento di attività che impediscano agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa comune;
- i convenuti si sono opposti alla domanda eccependo che la SI.ra è unica titolare CP_2
del piazzale utilizzato per il parcheggio;
pagina 2 di 6 - la tesi dei convenuti ha trovato piena conferma in sede peritale, dove è emerso che la
OR è proprietaria esclusiva del mappale 972 che comprende sia il retrostante CP_2
fabbricato, sia la corte antistante oggetto di causa;
- è stato inoltre appurato attraverso l'esame del rogito del 29/03/2016 che la corte non è
gravata da servitù di passaggio pedonale o carraio a favore di terzi e che, in particolare,
non è gravata da servitù a favore del fondo attoreo censito al mappale 973;
- la conclusione non è stata contestata né dal consulente tecnico di parte attoreo, le cui osservazioni riguardano altri profili, né dallo stesso attore con la memoria conclusiva autorizzata;
- per questo motivo si deve escludere con assoluta certezza che l'area utilizzata come parcheggio dai convenuti costituisca bene comune;
- viene così meno il postulato di diritto sul quale l'attore ha fondato la propria domanda;
- conseguentemente i convenuti possono, allo stato, utilizzare in maniera piena ed esclusiva la corte antistante la loro abitazione nell'esercizio di un diritto che non può
considerarsi limitato dal fatto che essi abbiano in passato consentito a terzi e allo stesso attore il transito sul mappale 972 per mera tolleranza e spirito di buon vicinato;
- l'unica domanda formulata in citazione va, quindi, respinta;
- con la prima memoria ex articolo 183 comma 6 c.p.c. l'attore ha chiesto, per la prima volta e in via subordinata, di vedersi riconoscere il diritto di passaggio sul predetto mappale per usucapione della relativa servitù;
- la domanda si fonda fondata su una causa petendi completamente diversa rispetto a quella inizialmente dedotta e la cui formulazione non appare giustificata neppure in relazione alle eccezioni svolte dai convenuti in comparsa di risposta, trattandosi di una
causa petendi che l'attore avrebbe potuto far valere già in citazione se quest'ultima fosse pagina 3 di 6 stata preceduta, come sarebbe stato suo onere, da una diligente analisi dei titoli di proprietà;
- va inoltre considerato che la nuova causa petendi fondata sulla servitù non è stata prospettata né all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 6.4.23, né alla reiterata udienza ex art. 183 c.p.c. del 5.10.23 svolta all'esito del procedimento di mediazione, per cui risulterebbe,
in ogni caso, tardiva (Cass. 30745/19: “la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di
proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda
riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece,
presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione”);
-
per questi motivi
la domanda in oggetto è inammissibile;
- le considerazioni che precedono hanno carattere assorbente rispetto a tutti gli altri profili evidenziati dall'attore, quali le difficoltà o gli impedimenti al transito in presenza di veicoli parcheggiati e l'impossibilità di accedere al proprio fondo attraverso percorsi alternativi;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'attore;
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore indeterminabile della causa, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento di mediazione
- attivazione della mediazione: euro 550
- negoziazione: euro 1.050
2) compensi per il giudizio:
- fase di studio: euro 1.200
- fase introduttiva: euro 1.000
- fase istruttoria: euro 1.200
pagina 4 di 6 - fase decisionale: euro 1.500
per complessivi euro 6.500, oltre ad euro 1.014,93 per esposti (rimborso delle spese di
C.T.P.), 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge;
- l'instaurazione della causa senza una preventiva verifica della titolarità del piazzale, la coltivazione del giudizio nonostante l'ormai evidente insussistenza di ragioni di comproprietà e la sottrazione alle ipotesi transattive in sede di mediazione integrano la fattispecie di cui all'articolo 96 terzo comma c.p.c., con conseguente condanna a favore dei convenuti di un ulteriore importo parametrato in un terzo di quello complessivamente liquidato a titolo di compensi;
- non si dispone, per contro, la condanna prevista dall'articolo 96 quarto comma c.p.c.
perché il presente procedimento è stato radicato prima della sua entrata in vigore il 30
giugno 2023;
- nei rapporti interni le spese di C.T.U. vengono poste integralmente a carico dell'attore soccombente;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- respinge la domanda;
- condanna al pagamento a favore di e Parte_3 CP_1 Controparte_2
delle spese processuali che liquida in euro 1.014,93 per esposti ed euro 6.500 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%, C.P.A. ed I.V.A.
come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende;
- condanna al pagamento a favore di e Parte_3 CP_1 Controparte_2
pagina 5 di 6 dell'ulteriore importo di euro 2.166 ex art. 96 comma 3 c.p.c.;
- pone le spese di C.T.U. integralmente a carico di . Parte_3
Così deciso in Torino il 25 febbraio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
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