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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/04/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa previdenziale iscritta al n. 14479/2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. L. Di Pinto Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. C. La Gatta CP_1
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25/11/2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere lavoratore agricolo a tempo determinato e di essere iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza, esponeva di aver richiesto, entro l'ordinario termine di decadenza del 31/3 dell'anno successivo a quello di riferimento della prestazione, regolare domanda volta ad ottenere il trattamento di disoccupazione agricola riferita alle annualità 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.
Deduceva che l' , in un primo momento, aveva provveduto a Controparte_2
liquidare la prestazione, calcolandola per l'anno 2009 sulla base di n. 173 giornate;
per l'anno 2010 sulla base di 157 giornate;
per l'anno 2011 sulla base di 160 giornate;
per l'anno 2012 sulla base di 165 giornate;
per l'anno 2013 sulla base di 160 giornate;
per l'anno 2014 sulla base di 166 giornate e per l'anno 2015 sulla base di 176 giornate, mentre successivamente, con sette distinti provvedimenti datati 15/7/2024, aveva comunicato la cancellazione di gg. 21 per l'anno 2009; di giorni 35 per l'anno 2010; di giorni 18 per l'anno 2011; di giorni 62 per l'anno 2012; di giorni 160 per l'anno 2013; di giorni 166 per l'anno 2014 e di giorni 109 per l'anno 2015, con il conseguenziale disconoscimento delle corrispondenti prestazioni di lavoro in agricoltura ai fini della tutela previdenziale.
Ritenuta l'illegittimità delle determinazioni dell' , adiva il Controparte_2
Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, chiedendo di accertare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto dell' di operare il disconoscimento di giornate di lavoro CP_1
agricolo relativamente alle annualità 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 e di accertare l'intervenuto rapporto di lavoro di natura subordinata nel corso dei suddetti anni tra il ricorrente e la ditta LI RE, con conseguenziale condanna dell' convenuto al pagamento del trattamento di disoccupazione agricola in CP_2
relazione alle medesime annualità, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto CP_1
infondato.
Con note depositate in data 23/4/2025, parte ricorrente rappresentava che l' CP_2
resistente aveva provveduto ad adottare ben 7 provvedimenti datati 17/3/2025 e notificati in data 7/4/2025, con cui aveva riconosciuto le giornate di lavoro svolte in agricoltura con riferimento alle citate annualità.
All'udienza del 28/4/2025, parte ricorrente ha invocato la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rinunciando alla domanda avanzata in relazione alle annualità 2012 e 2015, con riferimento alle quali il provvedimento di riaccreditamento eseguito da parte di è stato solo parziale. CP_1
All'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., parte resistente ha preso atto dei provvedimenti di riaccreditamento datati 17/3/2025 e ha chiesto che la causa fosse decisa, con compensazione delle spese di lite;
parte ricorrente ha ribadito la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell' previdenziale al pagamento delle spese di lite. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere, così come richiesto, essendo intervenuto, nel corso del giudizio, il riaccreditamento totale delle giornate lavorate in agricoltura con riferimento alle annualità 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 (cfr. provvedimenti datati 17/3/2025, all. note ricorrente) e parziale con riferimento alle
Pag. 2 di 4 annualità 2012 e 2015, ed avendo parte ricorrente rinunciato alla domanda con riferimento alle annualità 2012 e 2015.
Ciò posto, rilevato che: secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez.
Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009); nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
anche il procuratore della parte ricorrente ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza e note); la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009); parte ricorrente ha ottenuto il riconoscimento della fondatezza della propria domanda, avendo l' provveduto a riaccreditare le giornate oggetto di cancellazione che CP_1
formavano oggetto del presente giudizio (cfr. all. memoria) in data 17/3/2025, con provvedimento notificato in data 7/4/2025, vale a dire in epoca successiva alla presentazione del ricorso (25/11/2024) ed alla sua notifica (7/3/2025).
- In ordine alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, esse devono essere poste a carico di e devono essere liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Giudice di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , con ricorso Parte_1 CP_1
depositato in data 25/11/2024, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €
1.865,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cap come per legge, con distrazione.
Bari, 30/4/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Emanuela FOGGETTI)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa previdenziale iscritta al n. 14479/2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. L. Di Pinto Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. C. La Gatta CP_1
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25/11/2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere lavoratore agricolo a tempo determinato e di essere iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza, esponeva di aver richiesto, entro l'ordinario termine di decadenza del 31/3 dell'anno successivo a quello di riferimento della prestazione, regolare domanda volta ad ottenere il trattamento di disoccupazione agricola riferita alle annualità 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.
Deduceva che l' , in un primo momento, aveva provveduto a Controparte_2
liquidare la prestazione, calcolandola per l'anno 2009 sulla base di n. 173 giornate;
per l'anno 2010 sulla base di 157 giornate;
per l'anno 2011 sulla base di 160 giornate;
per l'anno 2012 sulla base di 165 giornate;
per l'anno 2013 sulla base di 160 giornate;
per l'anno 2014 sulla base di 166 giornate e per l'anno 2015 sulla base di 176 giornate, mentre successivamente, con sette distinti provvedimenti datati 15/7/2024, aveva comunicato la cancellazione di gg. 21 per l'anno 2009; di giorni 35 per l'anno 2010; di giorni 18 per l'anno 2011; di giorni 62 per l'anno 2012; di giorni 160 per l'anno 2013; di giorni 166 per l'anno 2014 e di giorni 109 per l'anno 2015, con il conseguenziale disconoscimento delle corrispondenti prestazioni di lavoro in agricoltura ai fini della tutela previdenziale.
Ritenuta l'illegittimità delle determinazioni dell' , adiva il Controparte_2
Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, chiedendo di accertare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto dell' di operare il disconoscimento di giornate di lavoro CP_1
agricolo relativamente alle annualità 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 e di accertare l'intervenuto rapporto di lavoro di natura subordinata nel corso dei suddetti anni tra il ricorrente e la ditta LI RE, con conseguenziale condanna dell' convenuto al pagamento del trattamento di disoccupazione agricola in CP_2
relazione alle medesime annualità, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto CP_1
infondato.
Con note depositate in data 23/4/2025, parte ricorrente rappresentava che l' CP_2
resistente aveva provveduto ad adottare ben 7 provvedimenti datati 17/3/2025 e notificati in data 7/4/2025, con cui aveva riconosciuto le giornate di lavoro svolte in agricoltura con riferimento alle citate annualità.
All'udienza del 28/4/2025, parte ricorrente ha invocato la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rinunciando alla domanda avanzata in relazione alle annualità 2012 e 2015, con riferimento alle quali il provvedimento di riaccreditamento eseguito da parte di è stato solo parziale. CP_1
All'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., parte resistente ha preso atto dei provvedimenti di riaccreditamento datati 17/3/2025 e ha chiesto che la causa fosse decisa, con compensazione delle spese di lite;
parte ricorrente ha ribadito la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell' previdenziale al pagamento delle spese di lite. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere, così come richiesto, essendo intervenuto, nel corso del giudizio, il riaccreditamento totale delle giornate lavorate in agricoltura con riferimento alle annualità 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 (cfr. provvedimenti datati 17/3/2025, all. note ricorrente) e parziale con riferimento alle
Pag. 2 di 4 annualità 2012 e 2015, ed avendo parte ricorrente rinunciato alla domanda con riferimento alle annualità 2012 e 2015.
Ciò posto, rilevato che: secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez.
Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009); nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
anche il procuratore della parte ricorrente ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza e note); la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009); parte ricorrente ha ottenuto il riconoscimento della fondatezza della propria domanda, avendo l' provveduto a riaccreditare le giornate oggetto di cancellazione che CP_1
formavano oggetto del presente giudizio (cfr. all. memoria) in data 17/3/2025, con provvedimento notificato in data 7/4/2025, vale a dire in epoca successiva alla presentazione del ricorso (25/11/2024) ed alla sua notifica (7/3/2025).
- In ordine alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, esse devono essere poste a carico di e devono essere liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Giudice di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , con ricorso Parte_1 CP_1
depositato in data 25/11/2024, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €
1.865,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cap come per legge, con distrazione.
Bari, 30/4/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Emanuela FOGGETTI)
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