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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/04/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2380/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Luisa Bettio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 2380/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Giovanna Turcato Parte_1
e
con il patrocinio dell'avv. Alessandra Bossola e dell'avv. Riccardo Rocca Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1) Previo accertamento dei presupposti di legge, dichiararsi con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e in AR (Pd), Parte_1 Controparte_1
il giorno 20 settembre 1997, iscritto al numero 47, Parte II, Serie A, Anno 1997, del Registro degli atti di matrimonio del Comune di AR, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
AR di effettuare tutti i conseguenti incombenti di legge.
2) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver risolto ogni questione patrimoniale in sede di separazione, di godere ciascuno di mezzi adeguati al proprio sostentamento e di non avere nulla, reciprocamente, a pretendere anche a titolo di mantenimento.
3) Le spese legali del presente procedimento si intendono compensate tra le parti”.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] Parte_1 Controparte_1
(PD) il 6.12.1971, contraevano matrimonio con rito concordatario in data 20.9.1997 a AR
(PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 47, parte II, serie
A, anno 1997.
Dalla loro unione non nascevano figli.
Con decreto n. 4989/2022 del 6.7.2022 il Tribunale di Padova omologava la separazione consensuale delle parti alle condizioni di cui al verbale di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale del
5.7.2022.
In data 4.3.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza dell'8.4.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili di illegittimità e coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, si prende atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
contratto in data 20.9.1997 a AR (PD) e trascritto nel relativo registro CP_1
degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 47, parte II, serie A, anno 1997
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
pagina 2 di 3 3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe di cui al ricorso congiunto depositato in data
4.3.2025;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 15.04.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Luisa Bettio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 2380/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Giovanna Turcato Parte_1
e
con il patrocinio dell'avv. Alessandra Bossola e dell'avv. Riccardo Rocca Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1) Previo accertamento dei presupposti di legge, dichiararsi con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e in AR (Pd), Parte_1 Controparte_1
il giorno 20 settembre 1997, iscritto al numero 47, Parte II, Serie A, Anno 1997, del Registro degli atti di matrimonio del Comune di AR, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
AR di effettuare tutti i conseguenti incombenti di legge.
2) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver risolto ogni questione patrimoniale in sede di separazione, di godere ciascuno di mezzi adeguati al proprio sostentamento e di non avere nulla, reciprocamente, a pretendere anche a titolo di mantenimento.
3) Le spese legali del presente procedimento si intendono compensate tra le parti”.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] Parte_1 Controparte_1
(PD) il 6.12.1971, contraevano matrimonio con rito concordatario in data 20.9.1997 a AR
(PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 47, parte II, serie
A, anno 1997.
Dalla loro unione non nascevano figli.
Con decreto n. 4989/2022 del 6.7.2022 il Tribunale di Padova omologava la separazione consensuale delle parti alle condizioni di cui al verbale di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale del
5.7.2022.
In data 4.3.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza dell'8.4.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili di illegittimità e coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, si prende atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
contratto in data 20.9.1997 a AR (PD) e trascritto nel relativo registro CP_1
degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 47, parte II, serie A, anno 1997
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
pagina 2 di 3 3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe di cui al ricorso congiunto depositato in data
4.3.2025;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 15.04.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 3 di 3