Rigetto
Sentenza breve 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 23/07/2025, n. 6546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6546 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06546/2025REG.PROV.COLL.
N. 05667/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 5667 del 2025, proposto dai signori -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Massimiliano Rosti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Interno, il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero della Cultura, il Ministero della Giustizia, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero dell’Università e della Ricerca, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’Agenzia Italiana del Farmaco, l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile, Formez Pa – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l’ammodernamento delle P.A., l’Avvocatura dello Stato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
la Regione Lazio, non costituita in giudizio;
nei confronti
dei signori -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento:
1) dell’Avviso pubblicato il 13.03.2025 sul sito di Formez Pa, per come corretto, avente ad oggetto “ Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell''Economia e delle Finanze, del Ministero dell''Interno, del Ministero della Cultura e dell''Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021). Avviso scorrimento graduatoria – Profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico finanziario (Codice ECO) – SCELTA AMMINISTRAZIONE ”, nonché i relativi allegati, per come anche rettificato, nelle parti considerate lesive per gli interessi dei ricorrenti;
2) dell’Avviso pubblicato il 07.04.2025 sul sito di Formez Pa, per come corretto, avente ad oggetto “ Concorso per il reclutamento di 2.293 unità di personale non dirigenziale - Avviso scorrimento graduatoria - Profilo operatore amministrativo assistente amministrativo-assistente amministrativo gestionale (Codice AMM) - SCELTA AMMINISTRAZIONE ”, nonché i relativi allegati, e ogni atto conseguente, tra cui gli atti di assegnazione delle sedi, nelle parti lesive per gli interessi di parte ricorrente;
3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui:
a. tutti gli atti di convocazione, di scelta delle sedi dei candidati vincitori nonché i provvedimenti di assegnazione delle sedi scaturenti dal detto scorrimento; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando, ove eventualmente interpretato in senso lesivo per parte ricorrente; d. i verbali sottesi alle procedure di scorrimento, sebbene non conosciuti; e. ogni altro atto istruttorio inerente gli scorrimenti disposti; g. gli avvisi di scorrimento della medesima graduatoria precedentemente pubblicati, nelle parti considerate lesive per gli interessi di parte ricorrente; h. l’avviso con cui il Ministero Giustizia DOG avrebbe comunicato che i candidati dalla posizione n. 2.853 alla posizione n. 4.562, sarebbero stati invitati a manifestare la preferenza rispetto all’Amministrazione di destinazione soltanto al fine di assicurare l’assegnazione delle unità di personale richieste dalle Amministrazioni, senza diritto all’assunzione, sebbene allo stato non conosciuto ma richiamato nell’avviso del 13.03.2025; i. la nota prot. U-016388/2025 del 01.04.2025 emessa da Formez Pa in riscontro all’istanza presentata dalla ricorrente -OMISSIS-, nelle parti considerate lesive; l. gli avvisi di scorrimento delle graduatorie di riferimento, nelle parti di interesse e ove opportuno; m. i piani triennali del fabbisogno di personale delle amministrazioni banditrici e richiedenti, nelle parti di interesse e ove ritenuto opportuno; nonché per la declaratoria di illegittimità della gestione amministrativa delle procedure di scorrimento della graduatoria del concorso - profilo ECO, con conseguente condanna nei confronti delle Amministrazioni resistenti, ognuna secondo quanto di spettanza, alla revisione del proprio operato, nonché, sempre nell’interesse dei ricorrenti, all’utilizzo della graduatoria ECO al fine di colmare il fabbisogno di personale relativo;
in subordine, per la condanna delle Amministrazioni, ognuna secondo quanto di spettanza, al risarcimento dei danni subiti e subendi in favore dei ricorrenti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti del 23 aprile 2025, per l’annullamento:
1) dell’Avviso pubblicato il 16.04.2025 sul sito di Formez Pa, per come corretto, recante l’assegnazione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell''Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021 ), nonché i relativi allegati, nelle parti considerate lesive per gli interessi dei ricorrenti;
2) se necessario, del provvedimento di scadenza, e di ogni atto istruttorio e di approvazione, ancorché non conosciuti, della graduatoria in questione;
3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione, di scelta delle sedi dei candidati vincitori nonché i provvedimenti di assegnazione delle sedi scaturenti dal detto scorrimento; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando, ove eventualmente interpretato in senso lesivo per parte ricorrente; d. i verbali sottesi alle procedure di scorrimento, sebbene non conosciuti; e. ogni altro atto istruttorio inerente gli scorrimenti disposti; unitamente ad ogni altro atto già impugnato con ricorso principale; nonché per la declaratoria di illegittimità della gestione amministrative delle procedure di scorrimento della Graduatoria del concorso - profilo ECO; con conseguente condanna nei confronti delle Amministrazioni resistenti, ognuna secondo quanto di spettanza, alla revisione del proprio operato, nonché, sempre nell’interesse dei ricorrenti, all’utilizzo della graduatoria ECO al fine di colmare il fabbisogno di personale relativo;
in subordine, per la condanna delle Amministrazioni, ognuna secondo quanto di spettanza, al risarcimento dei danni subiti e subendi in favore dei ricorrenti.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 la consigliera Silvia Martino;
Uditi gli avvocati, come da verbale;
Visto l’art. 60 del codice del processo amministrativo, il quale consente la definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare, con sentenza in forma semplificata;
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato avviso alle parti.
1. Con il ricorso e i motivi aggiunti di primo grado gli odierni appellanti hanno domandato l’annullamento degli avvisi indicati in epigrafe, per quanto di interesse, e chiesto la declaratoria di illegittimità della gestione amministrativa delle procedure di scorrimento della graduatoria del concorso al quale gli stessi si riferiscono.
1.1. In particolare, i ricorrenti sostengono che l’Amministrazione avrebbe erroneamente individuato le posizioni interessate dagli avvisi di scorrimento e contestano, altresì, il mancato integrale scorrimento della graduatoria alla luce dell’effettivo fabbisogno del personale dei Ministeri coinvolti nella procedura, come individuato dai rispettivi piani triennali.
1.2. Con la sentenza in forma semplificata oggetto dell’odierna impugnativa, il T.a.r. per il Lazio ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, e ha compensato tra le parti le spese di lite.
1.3. Nello specifico, il primo giudice ha evidenziato:
i) che le contestazioni di eventuali errori di calcolo compiuti dall’Amministrazione nell’individuare la consistenza numerica delle posizioni da ricoprire e della scelta di non scorrere l’intera graduatoria, attengano ad un’ipotesi paradigmatica di “modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria”, laddove non vengano in rilievo scelte discrezionali, atti modificativi della graduatoria stessa ovvero di macro organizzazione;
ii) che la pretesa erroneità delle “modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria” incide sul c.d. “diritto all’assunzione” (che matura in capo al candidato in caso di utile collocazione in graduatoria, anche per effetto di successivi scorrimenti), situazione giuridica soggettiva pacificamente qualificata dalla giurisprudenza come diritto soggettivo, le cui vicende sono naturalmente attribuite alla cognizione del giudice ordinario.
2. La sentenza è stata impugnata dagli originari ricorrenti, rimasti soccombenti, i quali sostengono che, al contrario di quanto ritenuto dal T.a.r. la vicenda per cui è causa deve essere sottoposta alla cognizione del giudice amministrativo.
Nello specifico, sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa, essi hanno dedotto:
I. Motivazione carente, contraddittoria, perplessa ed apparente della pronuncia impugnata ;
II. Error in iudicando. Travisamento ed erronea interpretazione dei presupposti di fatto e di diritto ;
III. Violazione dei principi di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale ;
IV. Error in procedendo. Difetto di istruttoria giudiziale .
I ricorrenti non si sarebbero limitati a contestare genericamente l’insufficiente utilizzo della graduatoria, ma hanno dedotto l’illegittima attribuzione – da parte dell’Amministrazione – di specifici posti territoriali (in particolare presso il MEF), espressamente previsti dal bando per il profilo professionale ECO, a soggetti appartenenti al distinto profilo AMM, in aperta violazione della disciplina concorsuale.
I ricorrenti hanno altresì censurato il difetto di coerenza tra il numero di posti indicati negli avvisi di scorrimento e quelli effettivamente coperti, evidenziando un inspiegabile gap tra le posizioni che l’Amministrazione si era determinata a coprire e quelle effettivamente attribuite, senza che fosse fornita alcuna motivazione plausibile a sostegno della parziale esecuzione degli scorrimenti.
Il T.a.r. avrebbe quindi dato una lettura riduttiva e fuorviante del petitum e della causa petendi , omettendo di considerare che il ricorso originario non investiva scelte discrezionali di carattere organizzativo in astratto, bensì la violazione di obblighi giuridicamente vincolanti discendenti direttamente dal bando, ossia da un atto avente natura vincolante per l’Amministrazione e forza normativa nell’ambito della procedura.
Nel ricorso di primo grado non si era invocato il diritto all’assunzione, ma si era contestato il modus operandi amministrativo di gestione delle procedure di scorrimento.
Si tratterebbe, quindi, di un atto di macro – organizzazione, idoneo a radicare la giurisdizione amministrativa.
Le doglianze formulate attengono alla violazione del bando di concorso, laddove le sedi territoriali previste per i candidati del profilo professionale ECO (Economico) sarebbero state assegnate – in palese difformità dai criteri prefissati – a candidati appartenenti al distinto profilo AMM (Amministrativo), nonché alla scorretta gestione della procedura di scorrimento, che avrebbe generato un’irragionevole discrepanza tra le posizioni in graduatoria e i posti rimasti vacanti, con conseguente pregiudizio nella corretta attribuzione dei posti disponibili.
Al riguardo, l’appellante ha richiamato la sentenza n. -OMISSIS- della Sezione che ha ribadito la giurisdizione del giudice amministrativo in un caso che sarebbe sovrapponibile a quello di specie, chiarendo che l’oggetto della controversia non investe un diritto soggettivo all’assunzione, ma si sostanzia in un’impugnazione di atti di macro-organizzazione, i quali rientrano nell’alveo della giurisdizione amministrativa (art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001).
Secondo l’appellante di gestione del rapporto di lavoro può parlarsi soltanto dopo la stipula del contratto di lavoro, non nella fase anteriore, in cui l’Amministrazione decide in che modo ricoprire i posti vacanti mediante atti di macro – organizzazione, espressione di potestà amministrativa.
Gli appellanti hanno quindi riproposto le censure e le domande avanzate in primo grado “ anche al fine di comprovare al meglio la sussistenza della giurisdizione amministrativa, in relazione alla vicenda de qua ”.
Infine, essi hanno esplicitamente domandato l’oscuramento dei dati personali.
3. Si sono costituite, per resistere, le Amministrazioni intimate, meglio indicate in epigrafe, che hanno depositato una memoria in data 15 luglio 2025.
4. Gli appellanti hanno depositato una memoria di replica in data 16 luglio 2025.
5. Alla camera di consiglio del 17 luglio 2025, il Collegio, dato avviso ai difensori della possibilità di definizione del giudizio mediante decisione in forma semplificata, ha trattenuto la causa in decisione.
6. In via preliminare, si rileva che le memorie depositate dalle parti non possono essere prese in considerazione, in quanto depositate oltre il termine di “due giorni liberi” previsto dall’art. 55, comma 5, c.p.a.
7. Nel merito, l’appello è manifestamente infondato e deve essere respinto.
Al riguardo si osserva quanto segue.
8. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, richiamato anche dal primo giudice, le questioni relative al mero scorrimento delle graduatorie, coinvolgendo il diritto soggettivo all’assunzione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre le questioni in cui si controverte in ordine alla legittimità dell'esercizio del potere pubblico inerente alla decisione se indire un concorso o utilizzare una determinata graduatoria appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Secondo la Corte di Cassazione, rientrano nella cognizione del giudice ordinario le controversie:
- relative all’utilizzazione della graduatoria di concorso, ove l’Amministrazione, una volta coperti i posti messi a concorso, si determini ad ampliare la pianta organica per la qualifica richiesta e (senza procedere ad un nuovo concorso) a coprire gli ulteriori posti vacanti, in parte con lo scorrimento della graduatoria del concorso già espletato e, in parte, con ricorso alla mobilità interna (Cass. civ., Sez. un., 4 aprile 2008, n. 8736)
- che involgono l’utilizzazione di graduatorie, valide entro determinati limiti di tempo, senza che l’Amministrazione abbia deciso di non rendere disponibili i posti vacanti o di bandire un nuovo concorso per la loro copertura, dovendosi escludere ogni correlazione con l’esplicazione di attività autoritativa (Cass., Sez. un., ord. 7 febbraio 2007, n. 2698).
Come ricordato dal T.a.r., ancora da ultimo la Corte regolatrice della giurisdizione ha ribadito che “ In tema di pubblico impiego contrattualizzato, è devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, la controversia relativa al c.d. scorrimento delle graduatorie dei concorsi, quando la pretesa al riconoscimento del diritto all'assunzione sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo che disponga di non coprire più (o di coprire diversamente, come nel caso di indizione di un nuovo concorso) i posti resisi vacanti, anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato; in tale caso, infatti, si è in presenza di una contestazione che - diversamente dall'ipotesi in cui si contestino le modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria - investe l'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo ” (Cass. civ., Sez. un., 22 agosto 2019, n. 21607; id, 19 luglio 2022, n.22566).
9. Nella fattispecie in esame, negli atti di causa non vi è evidenza del fatto che le Amministrazioni abbiano deciso di coprire i posti resisi vacanti (per i profili corrispondenti alla graduatoria di cui si verte), mediante un nuovo concorso o comunque mediante modalità diverse dallo scorrimento della graduatoria (allo stato pervenuta al IV scorrimento).
Tanto ciò è vero che l’oggetto della domanda di annullamento è sostanzialmente soltanto la “gestione delle procedure di scorrimento”.
È quindi condivisibile anche il rilievo del T.a.r secondo cui nella presente controversia non è applicabile il precedente della Sezione invocato dai ricorrenti (sentenza n. -OMISSIS-), il quale attiene specificamente all’impugnativa di un atto di macro - organizzazione attraverso il quale erano state modificate le originarie previsioni di un bando di concorso, mediante l’inserimento di ulteriori sedi e Amministrazioni, disponibili per l’assunzione, con la prospettata alterazione dell’ordine di graduatoria e del principio meritocratico.
10. Nel caso in esame, al contrario, il mancato e/o errato scorrimento viene dai ricorrenti stessi ricollegato non già ad una precisa scelta discrezionale o atto amministrativo di macro – organizzazione (che non sono stati comunque in grado di individuare), quanto al fatto che sarebbero stati violati “ obblighi giuridicamente vincolanti discendenti direttamente dal bando, ossia da un atto avente natura vincolante per l’Amministrazione e forza normativa nell’ambito della procedura ”.
Essi quindi, in definitiva, contestano le modalità di scorrimento della graduatoria e chiedono che le Amministrazioni originarie banditrici si attengano invece alla disciplina ricavabile dal bando del concorso espletato, in quanto, in thesi , la stessa sarebbe stata disattesa.
Si controverte quindi semplicemente della pretesa al riconoscimento del diritto allo “scorrimento” della graduatoria, per la sussistenza di posti ancora disponibili destinati al profilo di appartenenza, e non di atti di macro – organizzazione o scelte amministrative discrezionali che abbiano leso interessi legittimi dei ricorrenti.
La cognizione della pretesa azionata, pertanto, non può che appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario.
11. Per quanto sopra argomentato, l’appello deve essere respinto.
La natura delle questioni controverse induce a ritenere la sussistenza dei presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, di cui in epigrafe, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Vista la richiesta degli appellanti e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Martino | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.