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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 16/11/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N.1423/2025 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
• dott. Guido CAMPLI
- Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1423/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) e residente in [...];
[...]
e nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 C.F._2
e residente in [...];
[...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Daniela PALLADINETTI, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Miglianico alla via San Giacomo n.42,
1 sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente depositata in data 22 luglio 2025 da
[...]
e Pt_1 Controparte_1
rilevato che all'udienza del 6 ottobre 2025, tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale, in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza delle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Miglianico il 23 agosto 1997 secondo le modalità di cui al ricorso e confermate con il verbale d'udienza che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Miglianico di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.17 – Parte II – Serie A – Anno 1997.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 14 novembre, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
• dott. Guido CAMPLI
- Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1423/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) e residente in [...];
[...]
e nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 C.F._2
e residente in [...];
[...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Daniela PALLADINETTI, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Miglianico alla via San Giacomo n.42,
1 sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente depositata in data 22 luglio 2025 da
[...]
e Pt_1 Controparte_1
rilevato che all'udienza del 6 ottobre 2025, tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale, in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza delle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Miglianico il 23 agosto 1997 secondo le modalità di cui al ricorso e confermate con il verbale d'udienza che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Miglianico di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.17 – Parte II – Serie A – Anno 1997.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 14 novembre, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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