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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/03/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5818 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliati in GARIBALDI N. 21
50065 PONTASSIEVE ITALIA presso lo studio dell'avv.to GIANNONI LUCA dal quale sono rappresentati e difesi;
RICORRENTI
CONTRO
nato a [...] il [...], CP_1
elettivamente domiciliata in VIA DELL'UNITÀ ITALIANA N. 36 50067 RIGNANO
SULL'ARNO presso lo studio dell'avv.to D'ERCOLE VINCENZO dal quale è rappresentata e difesa;
RESISTENTE
, nata a [...] il [...] e residente Controparte_2
a RIGNANO SULL'ARNO (FI), Località Colombaia n. 54;
, nata a [...] il [...] e residente a CP_3
RIGNANO SULL'ARNO NO (FI), Località Colombaia n. 54.
RESISTENTI- CONTUMACI avente per OGGETTO: l'autorizzazione ad accettare l'eredità di in Controparte_4
nome e per conto di sua figlia, , che vi ha rinunciato, per potersi soddisfare, fino CP_1
a concorrenza del proprio credito, su beni immobili specificatamente individuati.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso. TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Parti ricorrenti. “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito autorizzare i Signori
[...]
e , ai sensi e per gli effetti dell'art. 524 c.c., ad accettare l'eredità della Pt_1 Parte_2
GN in nome e luogo della GN , e quindi accertare Controparte_4 CP_1
che i Signori e hanno diritto di soddisfarsi, fino a concorrenza Parte_1 Parte_2
del proprio credito nei confronti della GN , sui seguenti beni immobili: CP_1
- quote di 1/4 ciascuna di spettanza delle Signore e Controparte_2 CP_3
del diritto di proprietà dell'appartamento con unita area esterna posto in Rignano ULNO
(FI), Via Roma n. 43, identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune nel Foglio di mappa
41, Particella 163 subalterno 6 e particella 170 (graffate);
- quote di 1/2 ciascuna di spettanza delle Signore e Controparte_2 CP_3
del diritto di proprietà dell'appartamento posto in Rignano ULNO (FI), Via Roma n. 43/B, identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune nel Foglio di mappa 41, Particella 163, subalterno 4.
Con vittoria delle spese di lite”
Parte resistente “Voglia il Tribunale adito, respingere la domanda CP_1
proposta dai signori e in quanto inammissibile e/o infondata Parte_1 Parte_2
per carenza dei presupposti. Con vittoria di spese e onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art 281 undecies c.p.c. depositato il 17.5.24 Pt_1
hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_2 CP_1 CP_2
E al fine di essere autorizzati dal Tribunale, ai sensi e per
[...] CP_3 gli effetti dell'art. 524 c.c., ad accettare l'eredità di in nome e luogo di Controparte_4
, sua figlia e odierna resistente, così da soddisfarsi sui beni ereditari fino alla CP_1
concorrenza del proprio credito.
Il presente procedimento trae origine da pregressi rapporti tra i ricorrenti e la CP_1
nella sua qualità di socia accomandataria della società Betulla s.a.s.. I agivano nei Pt_1
confronti della predetta società, vedendo riconosciuto il proprio credito da parte del Tribunale di Firenze, Sezione Distaccata di Pontassieve, con sent. N. 108/2012, per complessivi
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
€147.203,03. Stante l'infruttuosa escussione del patrimonio societario, gli stessi agivano direttamente nei confronti della socia accomandataria illimitatamente responsabile, CP_1
instaurando la procedura esecutiva per espropriazione immobiliare N.R.G. 238/2015 avente ad oggetto la quota di 1/2 del diritto di proprietà dell'appartamento con annessa area esterna posto in Rignano ULNO (FI), Via Roma n. 43. L'immobile era pervenuto in eredità alla e a sua madre, , alla morte di , padre della resistente CP_1 Controparte_4 Persona_1
convenuta. In mancanza di trascrizione di accettazione dell'eredità paterna, i Pt_1
instauravano autonomo giudizio di cognizione per l'accertamento della qualifica di erede della Il giudizio si concludeva con sentenza N. 1409/2015 del Tribunale di Firenze di CP_1
accoglimento della domanda degli attori e condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite, in favore dei liquidate in € 6.493,62. La sentenza veniva confermata in sede di Pt_1
appello, con conseguente ulteriore condanna alle spese per un totale di € 13.883,53.
Alla morte della avvenuta il 13.3.20, la figlia rinunciava formalmente CP_4
all'eredità con atto rogato da Notaio in data 24.3.20, da cui la successione in rappresentazione delle due figlie della e . Tra i beni compresi nella CP_1 Controparte_2 CP_3
menzionata eredità rientra la quota di ½ del diritto di proprietà dell'immobile oggetto di esecuzione forzata e l'intero diritto di proprietà dell'appartamento posto in Rignano ULNO
(FI), Via Roma n. 43/b.
Tutto ciò premesso, i agiscono per ottenere la tutela di cui all'art. 524 c.c. Pt_1 sostenendo che la rinuncia all'eredità materna da parte della ha diminuito la garanzia CP_1
patrimoniale generica cui avrebbero potuto legittimamente godere laddove il patrimonio della debitrice fosse stato accresciuto del compendio immobiliare appartenente alla Il CP_4
ricorso viene promosso anche nei confronti delle figlie della e CP_1 CP_2 CP_3
L'estensione della legittimazione passiva a coloro che hanno accettato l'eredità in luogo del debitore rinunciante viene giustificata dal legale dei ricorrenti con la necessità di garantirsi gli effetti prenotativi previsti dall'art. 2652 n. 1 c.c..
Si è costituita in giudizio la con atto depositato il 29.11.24 eccependo CP_1
l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda dei ricorrenti per carenza del presupposto
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
del danno prevedibile. A tal fine, nel riassumere e confermare il pregresso iter processuale tra le parti in causa, la difesa sottolineava l'omessa indicazione del contenzioso tra i due CP_1
soci della società Betulla s.a.s. che avrebbe accertato in via definitiva la qualifica di socio accomandatario di per compimento di atti di ingerenza nella gestione Parte_3
sociale in violazione del divieto ex art. 2320 c.c. (Tribunale di Firenze, Sezione distaccata di
Pontassieve, sent. n. 68 del 7.3.12; Corte di Appello di Firenze, sent. n. 1909 del 30.7.19). I erano stati edotti di tale contenzioso, pertanto la valutazione dell'ammissibilità Pt_1
dell'azione ex art. 524 c.c. sull'insufficienza del patrimonio del debitore avrebbe dovuto riferirsi, a monte, ad entrambi i soci della Betulla s.a.s..
Relativamente alla valutazione di inconsistenza del solo patrimonio della per CP_1 soddisfare il proprio credito, viene eccepita l'inerzia dei ispetto a somme di denaro Pt_1
ereditate alla morte del padre della presenti nel conto corrente cointestato dei suoi CP_1
genitori e pari a € 98.000,00, per metà di spettanza della loro debitrice. Nel giudizio promosso dai ricorrenti per l'accertamento e la trascrizione dell'accettazione dell'eredità paterna da parte della i rano consapevoli dell'esistenza di tali somme. Era stata la stessa CP_1 Pt_1
difesa a darne conto nella comparsa di costituzione in giudizio del 2016, descrivendo CP_1
altresì i passaggi dal conto originario a quello intestato alla sola madre. I vrebbero Pt_1
dovuto agire già al tempo anche su tali somme, oltre che su ½ del bene immobile poi oggetto di procedura esecutiva. Quest'ultimo, peraltro, è stato stimato dal CTU per un valore totale di
€ 201.690,00, somma che sarebbe sufficiente a soddisfare le pretese creditorie senza ricorrere all'azione di cui all'art. 524 c.c..
Le suesposte mancanze, addebitabili ai non consentirebbero di ritenere Pt_1 raggiunto l'onere della prova circa l'idoneità della rinuncia a pregiudicare le ragioni creditorie, con conseguente inammissibilità dell'azione promossa nel presente giudizio.
Viene inoltre eccepito il difetto di legittimazione in capo alle figlie della CP_1
e perché per giurisprudenza costante la legittimazione passiva CP_2 CP_3
esclusiva nelle azioni ex art. 524 c.c. sarebbe del solo debitore rinunziante.
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
All'udienza del 10.12.24 sono comparsi i ricorrenti e la resistente chiedendo i CP_1
termini ex art. 281duodecies comma 4 c.p.c., concessi in giorni 20 per la memoria di replica e in giorni 10 per la controreplica. La successiva udienza del 25.2.25 di esame delle memorie
è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c..
Prima di procedere all'analisi sulla fondatezza della domanda proposta, occorre preliminarmente considerare l'eccezione di rito sollevata dalla resistente convenuta circa la legittimazione passiva esclusiva del debitore rinunciante.
Sul punto sono da accogliere le precisazioni effettuate dalla difesa della in CP_1
quanto l'unico legittimato passivo nelle azioni ex art. 524 c.c. è il debitore rinunciante. Non sussiste, infatti, un litisconsorzio necessario tra i successivi chiamati in causa perché il rimedio azionato ha natura strumentale e rende quindi estranea la delazione del terzo chiamato per effetto della rinunzia impugnata (Cass. Civ. Sez. II, sent n. 17866/2003, Cass Civ. Sez. II, sent. n. 3548/1995). Conseguentemente, la necessità di convenire in giudizio colui al quale l'eredità è devoluta assieme al rinunciante sussisterebbe solo in caso di conflitto tra creditori del rinunciante e aventi causa dell'erede che ha accettato l'eredità in luogo del rinunciante.
Solo in tal caso per conseguire l'effetto utile previsto dall'art. 2652 n. 1 c.c. la domanda con la quale si esercita l'impugnazione ex art. 524 c.c. deve essere trascritta nei confronti di entrambi. Diversamente, il conflitto tra i creditori del rinunziante e gli aventi causa dell'accettante si risolverebbe a favore di quest'ultimi (Cass. Civ., Sez 3, sent n. 15468/2003).
Nel presente giudizio, però, i predetti profili non vengono in considerazione;
pertanto, il solo soggetto passivamente legittimato all'azione ex art. 524 c.c. è la CP_1
In merito alla fondatezza della domanda proposta, si precisa quanto segue.
L'unico presupposto della predetta azione, per giurisprudenza costante, ha natura oggettiva e consiste nel prevedibile danno ai creditori, da verificarsi al momento del suo esercizio. Si ha prevedibile danno quando vi siano fondate ragioni per far apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori.
In particolare, i ricorrenti hanno provato la propria qualifica di creditori della CP_1
socia accomandataria, per questo illimitatamente responsabile, della società Betulla s.a.s.
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
verso la quale hanno ottenuto il riconoscimento del proprio credito attraverso un titolo esecutivo. Quest'ultimo ha cristallizzato l'ammontare delle somme loro dovute, al pari delle ulteriori sentenze che ne hanno aumentato il quantum sotto forma di condanna alle spese per soccombenza a carico della resistente. I hanno inoltre provato l'incapienza del Pt_1
patrimonio della loro debitrice a soddisfare il proprio credito. Tale ultimo profilo risulta riscontrato dal fatto che la prima della rinuncia all'eredità materna, ovvero al tempo CP_1
della proposizione dell'azione esecutiva nei suoi confronti iniziata a fronte dell'incapienza del patrimonio societario della Betulla s.a.s., aveva un unico cespite immobiliare: la quota di metà dell'immobile ereditato dal padre. La rinuncia all'eredità materna ha pertanto impedito il rafforzarsi della garanzia patrimoniale generica costituita dal patrimonio debitorio, in quanto nessun altro bene immobile è stato acquistato dalla successivamente all'avvio CP_1
della procedura esecutiva nei suoi confronti.
Vi sono pertanto i presupposti per accogliere l'impugnazione della rinuncia ereditaria ex art. 524 c.c. promossa dai nei confronti della sig.ra essendo stato Pt_1 CP_1
sufficientemente dimostrato il presupposto del danno prevedibile richiesto dalla disciplina codicistica, ovvero l'idoneità della rinuncia a pregiudicare le ragioni creditorie.
Sul punto la Corte di Cassazione ha precisato che “per l'impugnazione della rinuncia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c. il presupposto oggettivo è costituito unicamente dal prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione,
i beni personali del rinunziante appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori;
ove dimostrata da parte del creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell'attore” (Cass. Civ., Sez. VI-2, ord.
n. 5994/2020). Inoltre, sull'eventus damni la giurisprudenza ha precisato che lo stesso ricorre
“non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (onere probatorio che incombe sul
6 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
creditore) è invece onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”
(Cassazione civile n. 1902/2015).
Se il riparto dell'onere probatorio, per come descritto, è stato assolto da parte dei ricorrenti, non altrettanto può dirsi per la resistente costituitasi in giudizio. La stessa, nell'eccepire l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda per carenza del presupposto del danno prevedibile, non ha dimostrato la capienza del patrimonio residuo a soddisfare le pretese dei propri creditori. Risultano in questo senso inconferenti i riferimenti a somme presenti sul conto corrente cointestato ai genitori della al momento della morte del CP_1
padre, poi divise tra lei e la madre, di cui i creditori avrebbero avuto contezza durante lo svolgimento del processo volto all'accertamento e alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità paterna per garantire la continuità delle trascrizioni nel ventennio dell'immobile, poi oggetto di esecuzione immobiliare.
Inoltre, l'eccezione per cui la metà del bene immobile oggetto di procedura esecutiva, attualmente di sua proprietà, sia sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori ricorrenti, risulta contraddetto anche dalla prima stima del CTU nominato dal giudice dell'esecuzione nella procedura ancora in corso, inidonea a raggiungere il quantum dovuto ai nche Pt_1
laddove fosse venduto esattamente al prezzo di perizia.
Infine, non può essere accolta nemmeno l'eccezione relativa alla necessità di estendere la valutazione sull'insufficienza patrimoniale al patrimonio del socio accomandante della
Betulla s.a.s., il in forza del riconoscimento della sua qualità di socio Parte_3
sostanzialmente accomandatario da parte di una sentenza non ancora passata in giudicato. Il relativo contenzioso non risulta infatti ancora definito e il Registro delle Imprese, il cui estratto alla data del 6.12.24 è stato prodotto dai ricorrenti in giudizio, individua come unica socia accomandataria la Del resto, residuerebbero forme di tutela della sotto CP_1 CP_1
questo profilo, in quanto eventuali questioni tra soci possono essere risolte in altra sede, nel rispetto dei principi della solidarietà passiva, nonché del diritto di regresso eventualmente spettantele.
7 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, risultano così ripartite:
- nel rapporto tra le parti ricorrenti e la parte resistente costituita, le spese vanno poste a carico di quest'ultima e, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore dei ricorrenti in complessivi € 8400,00 per onorari di avvocato, di cui €
1.700,00 per la fase di studio;
€ 1.200,00 per la fase introduttiva;
€900,00 per la fase istruttoria, che non è stata particolarmente impegnativa;
€ 1.450,00 per la fase decisoria, per la sua snellezza;
€ 3.150,00 di aumento per presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale;
oltre spese vive se documentate, spese generali nella misura prevista dalla legge,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
-nel rapporto tra le parti ricorrenti e le parti resistenti non costituite, stante la vittoria delle parti non costituite esse devono essere dichiarate irripetibili;
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e contro Pt_1 Parte_2 CP_1 CP_2
e :
[...] CP_3
1. Accoglie le domande proposte da e contro Parte_1 Parte_2
er le motivazioni esposte in parte narrativa;
CP_1
2. Per l'effetto autorizza e ad accettare l'eredità di Pt_1 Parte_2 CP_4
in nome e luogo di e accerta il loro diritto a soddisfarsi, fino alla
[...] CP_1
concorrenza del proprio credito sui seguenti beni immobili: quote di 1/4 ciascuna di spettanza di e del diritto di proprietà dell'appartamento Controparte_2 CP_3
con unita area esterna posto in Rignano ULNO (FI), Via Roma n. 43, identificato al
Catasto Fabbricati di detto Comune nel Foglio di mappa 41, Particella 163 subalterno
6 e particella 170 (graffate); quote di 1/2 ciascuna di spettanza di e Controparte_2
del diritto di proprietà dell'appartamento posto in Rignano ULNO CP_3
8 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
(FI), Via Roma n. 43/B, identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune nel Foglio di mappa 41, Particella 163, subalterno 4.
3. condanna al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in CP_1
complessivi € 8400,00, per onorari di avvocato, di cui € 1.700,00 per la fase di studio;
€ 1.200,00 per la fase introduttiva;
€900,00 per la fase istruttoria, che non è stata particolarmente impegnativa;
€ 1.450,00 per la fase decisoria, per la sua snellezza;
€
3.150,00 di aumento per presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale;
oltre spese vive se documentate, spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
4. Rigetta le domande proposte da e contro Parte_1 Parte_2
e per le motivazioni esposte in parte Controparte_2 CP_3
narrativa.
5. stante la vittoria delle parti non costituite esse devono essere dichiarate irripetibili
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 13/03/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Federica Sanvenero
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5818 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliati in GARIBALDI N. 21
50065 PONTASSIEVE ITALIA presso lo studio dell'avv.to GIANNONI LUCA dal quale sono rappresentati e difesi;
RICORRENTI
CONTRO
nato a [...] il [...], CP_1
elettivamente domiciliata in VIA DELL'UNITÀ ITALIANA N. 36 50067 RIGNANO
SULL'ARNO presso lo studio dell'avv.to D'ERCOLE VINCENZO dal quale è rappresentata e difesa;
RESISTENTE
, nata a [...] il [...] e residente Controparte_2
a RIGNANO SULL'ARNO (FI), Località Colombaia n. 54;
, nata a [...] il [...] e residente a CP_3
RIGNANO SULL'ARNO NO (FI), Località Colombaia n. 54.
RESISTENTI- CONTUMACI avente per OGGETTO: l'autorizzazione ad accettare l'eredità di in Controparte_4
nome e per conto di sua figlia, , che vi ha rinunciato, per potersi soddisfare, fino CP_1
a concorrenza del proprio credito, su beni immobili specificatamente individuati.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso. TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Parti ricorrenti. “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito autorizzare i Signori
[...]
e , ai sensi e per gli effetti dell'art. 524 c.c., ad accettare l'eredità della Pt_1 Parte_2
GN in nome e luogo della GN , e quindi accertare Controparte_4 CP_1
che i Signori e hanno diritto di soddisfarsi, fino a concorrenza Parte_1 Parte_2
del proprio credito nei confronti della GN , sui seguenti beni immobili: CP_1
- quote di 1/4 ciascuna di spettanza delle Signore e Controparte_2 CP_3
del diritto di proprietà dell'appartamento con unita area esterna posto in Rignano ULNO
(FI), Via Roma n. 43, identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune nel Foglio di mappa
41, Particella 163 subalterno 6 e particella 170 (graffate);
- quote di 1/2 ciascuna di spettanza delle Signore e Controparte_2 CP_3
del diritto di proprietà dell'appartamento posto in Rignano ULNO (FI), Via Roma n. 43/B, identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune nel Foglio di mappa 41, Particella 163, subalterno 4.
Con vittoria delle spese di lite”
Parte resistente “Voglia il Tribunale adito, respingere la domanda CP_1
proposta dai signori e in quanto inammissibile e/o infondata Parte_1 Parte_2
per carenza dei presupposti. Con vittoria di spese e onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art 281 undecies c.p.c. depositato il 17.5.24 Pt_1
hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_2 CP_1 CP_2
E al fine di essere autorizzati dal Tribunale, ai sensi e per
[...] CP_3 gli effetti dell'art. 524 c.c., ad accettare l'eredità di in nome e luogo di Controparte_4
, sua figlia e odierna resistente, così da soddisfarsi sui beni ereditari fino alla CP_1
concorrenza del proprio credito.
Il presente procedimento trae origine da pregressi rapporti tra i ricorrenti e la CP_1
nella sua qualità di socia accomandataria della società Betulla s.a.s.. I agivano nei Pt_1
confronti della predetta società, vedendo riconosciuto il proprio credito da parte del Tribunale di Firenze, Sezione Distaccata di Pontassieve, con sent. N. 108/2012, per complessivi
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
€147.203,03. Stante l'infruttuosa escussione del patrimonio societario, gli stessi agivano direttamente nei confronti della socia accomandataria illimitatamente responsabile, CP_1
instaurando la procedura esecutiva per espropriazione immobiliare N.R.G. 238/2015 avente ad oggetto la quota di 1/2 del diritto di proprietà dell'appartamento con annessa area esterna posto in Rignano ULNO (FI), Via Roma n. 43. L'immobile era pervenuto in eredità alla e a sua madre, , alla morte di , padre della resistente CP_1 Controparte_4 Persona_1
convenuta. In mancanza di trascrizione di accettazione dell'eredità paterna, i Pt_1
instauravano autonomo giudizio di cognizione per l'accertamento della qualifica di erede della Il giudizio si concludeva con sentenza N. 1409/2015 del Tribunale di Firenze di CP_1
accoglimento della domanda degli attori e condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite, in favore dei liquidate in € 6.493,62. La sentenza veniva confermata in sede di Pt_1
appello, con conseguente ulteriore condanna alle spese per un totale di € 13.883,53.
Alla morte della avvenuta il 13.3.20, la figlia rinunciava formalmente CP_4
all'eredità con atto rogato da Notaio in data 24.3.20, da cui la successione in rappresentazione delle due figlie della e . Tra i beni compresi nella CP_1 Controparte_2 CP_3
menzionata eredità rientra la quota di ½ del diritto di proprietà dell'immobile oggetto di esecuzione forzata e l'intero diritto di proprietà dell'appartamento posto in Rignano ULNO
(FI), Via Roma n. 43/b.
Tutto ciò premesso, i agiscono per ottenere la tutela di cui all'art. 524 c.c. Pt_1 sostenendo che la rinuncia all'eredità materna da parte della ha diminuito la garanzia CP_1
patrimoniale generica cui avrebbero potuto legittimamente godere laddove il patrimonio della debitrice fosse stato accresciuto del compendio immobiliare appartenente alla Il CP_4
ricorso viene promosso anche nei confronti delle figlie della e CP_1 CP_2 CP_3
L'estensione della legittimazione passiva a coloro che hanno accettato l'eredità in luogo del debitore rinunciante viene giustificata dal legale dei ricorrenti con la necessità di garantirsi gli effetti prenotativi previsti dall'art. 2652 n. 1 c.c..
Si è costituita in giudizio la con atto depositato il 29.11.24 eccependo CP_1
l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda dei ricorrenti per carenza del presupposto
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
del danno prevedibile. A tal fine, nel riassumere e confermare il pregresso iter processuale tra le parti in causa, la difesa sottolineava l'omessa indicazione del contenzioso tra i due CP_1
soci della società Betulla s.a.s. che avrebbe accertato in via definitiva la qualifica di socio accomandatario di per compimento di atti di ingerenza nella gestione Parte_3
sociale in violazione del divieto ex art. 2320 c.c. (Tribunale di Firenze, Sezione distaccata di
Pontassieve, sent. n. 68 del 7.3.12; Corte di Appello di Firenze, sent. n. 1909 del 30.7.19). I erano stati edotti di tale contenzioso, pertanto la valutazione dell'ammissibilità Pt_1
dell'azione ex art. 524 c.c. sull'insufficienza del patrimonio del debitore avrebbe dovuto riferirsi, a monte, ad entrambi i soci della Betulla s.a.s..
Relativamente alla valutazione di inconsistenza del solo patrimonio della per CP_1 soddisfare il proprio credito, viene eccepita l'inerzia dei ispetto a somme di denaro Pt_1
ereditate alla morte del padre della presenti nel conto corrente cointestato dei suoi CP_1
genitori e pari a € 98.000,00, per metà di spettanza della loro debitrice. Nel giudizio promosso dai ricorrenti per l'accertamento e la trascrizione dell'accettazione dell'eredità paterna da parte della i rano consapevoli dell'esistenza di tali somme. Era stata la stessa CP_1 Pt_1
difesa a darne conto nella comparsa di costituzione in giudizio del 2016, descrivendo CP_1
altresì i passaggi dal conto originario a quello intestato alla sola madre. I vrebbero Pt_1
dovuto agire già al tempo anche su tali somme, oltre che su ½ del bene immobile poi oggetto di procedura esecutiva. Quest'ultimo, peraltro, è stato stimato dal CTU per un valore totale di
€ 201.690,00, somma che sarebbe sufficiente a soddisfare le pretese creditorie senza ricorrere all'azione di cui all'art. 524 c.c..
Le suesposte mancanze, addebitabili ai non consentirebbero di ritenere Pt_1 raggiunto l'onere della prova circa l'idoneità della rinuncia a pregiudicare le ragioni creditorie, con conseguente inammissibilità dell'azione promossa nel presente giudizio.
Viene inoltre eccepito il difetto di legittimazione in capo alle figlie della CP_1
e perché per giurisprudenza costante la legittimazione passiva CP_2 CP_3
esclusiva nelle azioni ex art. 524 c.c. sarebbe del solo debitore rinunziante.
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
All'udienza del 10.12.24 sono comparsi i ricorrenti e la resistente chiedendo i CP_1
termini ex art. 281duodecies comma 4 c.p.c., concessi in giorni 20 per la memoria di replica e in giorni 10 per la controreplica. La successiva udienza del 25.2.25 di esame delle memorie
è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c..
Prima di procedere all'analisi sulla fondatezza della domanda proposta, occorre preliminarmente considerare l'eccezione di rito sollevata dalla resistente convenuta circa la legittimazione passiva esclusiva del debitore rinunciante.
Sul punto sono da accogliere le precisazioni effettuate dalla difesa della in CP_1
quanto l'unico legittimato passivo nelle azioni ex art. 524 c.c. è il debitore rinunciante. Non sussiste, infatti, un litisconsorzio necessario tra i successivi chiamati in causa perché il rimedio azionato ha natura strumentale e rende quindi estranea la delazione del terzo chiamato per effetto della rinunzia impugnata (Cass. Civ. Sez. II, sent n. 17866/2003, Cass Civ. Sez. II, sent. n. 3548/1995). Conseguentemente, la necessità di convenire in giudizio colui al quale l'eredità è devoluta assieme al rinunciante sussisterebbe solo in caso di conflitto tra creditori del rinunciante e aventi causa dell'erede che ha accettato l'eredità in luogo del rinunciante.
Solo in tal caso per conseguire l'effetto utile previsto dall'art. 2652 n. 1 c.c. la domanda con la quale si esercita l'impugnazione ex art. 524 c.c. deve essere trascritta nei confronti di entrambi. Diversamente, il conflitto tra i creditori del rinunziante e gli aventi causa dell'accettante si risolverebbe a favore di quest'ultimi (Cass. Civ., Sez 3, sent n. 15468/2003).
Nel presente giudizio, però, i predetti profili non vengono in considerazione;
pertanto, il solo soggetto passivamente legittimato all'azione ex art. 524 c.c. è la CP_1
In merito alla fondatezza della domanda proposta, si precisa quanto segue.
L'unico presupposto della predetta azione, per giurisprudenza costante, ha natura oggettiva e consiste nel prevedibile danno ai creditori, da verificarsi al momento del suo esercizio. Si ha prevedibile danno quando vi siano fondate ragioni per far apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori.
In particolare, i ricorrenti hanno provato la propria qualifica di creditori della CP_1
socia accomandataria, per questo illimitatamente responsabile, della società Betulla s.a.s.
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verso la quale hanno ottenuto il riconoscimento del proprio credito attraverso un titolo esecutivo. Quest'ultimo ha cristallizzato l'ammontare delle somme loro dovute, al pari delle ulteriori sentenze che ne hanno aumentato il quantum sotto forma di condanna alle spese per soccombenza a carico della resistente. I hanno inoltre provato l'incapienza del Pt_1
patrimonio della loro debitrice a soddisfare il proprio credito. Tale ultimo profilo risulta riscontrato dal fatto che la prima della rinuncia all'eredità materna, ovvero al tempo CP_1
della proposizione dell'azione esecutiva nei suoi confronti iniziata a fronte dell'incapienza del patrimonio societario della Betulla s.a.s., aveva un unico cespite immobiliare: la quota di metà dell'immobile ereditato dal padre. La rinuncia all'eredità materna ha pertanto impedito il rafforzarsi della garanzia patrimoniale generica costituita dal patrimonio debitorio, in quanto nessun altro bene immobile è stato acquistato dalla successivamente all'avvio CP_1
della procedura esecutiva nei suoi confronti.
Vi sono pertanto i presupposti per accogliere l'impugnazione della rinuncia ereditaria ex art. 524 c.c. promossa dai nei confronti della sig.ra essendo stato Pt_1 CP_1
sufficientemente dimostrato il presupposto del danno prevedibile richiesto dalla disciplina codicistica, ovvero l'idoneità della rinuncia a pregiudicare le ragioni creditorie.
Sul punto la Corte di Cassazione ha precisato che “per l'impugnazione della rinuncia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c. il presupposto oggettivo è costituito unicamente dal prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione,
i beni personali del rinunziante appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori;
ove dimostrata da parte del creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell'attore” (Cass. Civ., Sez. VI-2, ord.
n. 5994/2020). Inoltre, sull'eventus damni la giurisprudenza ha precisato che lo stesso ricorre
“non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (onere probatorio che incombe sul
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creditore) è invece onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”
(Cassazione civile n. 1902/2015).
Se il riparto dell'onere probatorio, per come descritto, è stato assolto da parte dei ricorrenti, non altrettanto può dirsi per la resistente costituitasi in giudizio. La stessa, nell'eccepire l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda per carenza del presupposto del danno prevedibile, non ha dimostrato la capienza del patrimonio residuo a soddisfare le pretese dei propri creditori. Risultano in questo senso inconferenti i riferimenti a somme presenti sul conto corrente cointestato ai genitori della al momento della morte del CP_1
padre, poi divise tra lei e la madre, di cui i creditori avrebbero avuto contezza durante lo svolgimento del processo volto all'accertamento e alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità paterna per garantire la continuità delle trascrizioni nel ventennio dell'immobile, poi oggetto di esecuzione immobiliare.
Inoltre, l'eccezione per cui la metà del bene immobile oggetto di procedura esecutiva, attualmente di sua proprietà, sia sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori ricorrenti, risulta contraddetto anche dalla prima stima del CTU nominato dal giudice dell'esecuzione nella procedura ancora in corso, inidonea a raggiungere il quantum dovuto ai nche Pt_1
laddove fosse venduto esattamente al prezzo di perizia.
Infine, non può essere accolta nemmeno l'eccezione relativa alla necessità di estendere la valutazione sull'insufficienza patrimoniale al patrimonio del socio accomandante della
Betulla s.a.s., il in forza del riconoscimento della sua qualità di socio Parte_3
sostanzialmente accomandatario da parte di una sentenza non ancora passata in giudicato. Il relativo contenzioso non risulta infatti ancora definito e il Registro delle Imprese, il cui estratto alla data del 6.12.24 è stato prodotto dai ricorrenti in giudizio, individua come unica socia accomandataria la Del resto, residuerebbero forme di tutela della sotto CP_1 CP_1
questo profilo, in quanto eventuali questioni tra soci possono essere risolte in altra sede, nel rispetto dei principi della solidarietà passiva, nonché del diritto di regresso eventualmente spettantele.
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CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, risultano così ripartite:
- nel rapporto tra le parti ricorrenti e la parte resistente costituita, le spese vanno poste a carico di quest'ultima e, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore dei ricorrenti in complessivi € 8400,00 per onorari di avvocato, di cui €
1.700,00 per la fase di studio;
€ 1.200,00 per la fase introduttiva;
€900,00 per la fase istruttoria, che non è stata particolarmente impegnativa;
€ 1.450,00 per la fase decisoria, per la sua snellezza;
€ 3.150,00 di aumento per presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale;
oltre spese vive se documentate, spese generali nella misura prevista dalla legge,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
-nel rapporto tra le parti ricorrenti e le parti resistenti non costituite, stante la vittoria delle parti non costituite esse devono essere dichiarate irripetibili;
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e contro Pt_1 Parte_2 CP_1 CP_2
e :
[...] CP_3
1. Accoglie le domande proposte da e contro Parte_1 Parte_2
er le motivazioni esposte in parte narrativa;
CP_1
2. Per l'effetto autorizza e ad accettare l'eredità di Pt_1 Parte_2 CP_4
in nome e luogo di e accerta il loro diritto a soddisfarsi, fino alla
[...] CP_1
concorrenza del proprio credito sui seguenti beni immobili: quote di 1/4 ciascuna di spettanza di e del diritto di proprietà dell'appartamento Controparte_2 CP_3
con unita area esterna posto in Rignano ULNO (FI), Via Roma n. 43, identificato al
Catasto Fabbricati di detto Comune nel Foglio di mappa 41, Particella 163 subalterno
6 e particella 170 (graffate); quote di 1/2 ciascuna di spettanza di e Controparte_2
del diritto di proprietà dell'appartamento posto in Rignano ULNO CP_3
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(FI), Via Roma n. 43/B, identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune nel Foglio di mappa 41, Particella 163, subalterno 4.
3. condanna al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in CP_1
complessivi € 8400,00, per onorari di avvocato, di cui € 1.700,00 per la fase di studio;
€ 1.200,00 per la fase introduttiva;
€900,00 per la fase istruttoria, che non è stata particolarmente impegnativa;
€ 1.450,00 per la fase decisoria, per la sua snellezza;
€
3.150,00 di aumento per presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale;
oltre spese vive se documentate, spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
4. Rigetta le domande proposte da e contro Parte_1 Parte_2
e per le motivazioni esposte in parte Controparte_2 CP_3
narrativa.
5. stante la vittoria delle parti non costituite esse devono essere dichiarate irripetibili
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 13/03/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Federica Sanvenero
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