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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/10/2025, n. 2591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2591 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro OR H. BE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.14529.2023 R.A.C.L., promossa da:
AN OS
Avv. Abate
Contro
Controparte_1
[...]
Parte ricorrente ha adito, in data 30.12.23, questo Tribunale chiedendo accertarsi che soffre di danno permanente ed irreversibile alla salute riconducibile alle somministrate vaccinazioni e quindi il diritto all'indennizzo ex l.210.1992 con condanna di parte avversa al relativo pagamento ed alla corresponsione dell'assegno una tantum per il periodo tra il manifestarsi dell'evento ed il conseguimento dell'indennizzo ex art.1, cpv, l.238.1997; il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone come, nato in data [...] con parto distocico, abbia progressivamente manifestato la sintomatologia dell'Asd; come, sottoposto a vaccinazioni obbligatorie dal 30.6.04 all'1.7.09, sia stato sottoposto ad esami clinici da cui è emerso come sia affetto da encefalopatia immunomediata ad insorgenza post vaccinale con quadro clinico della Asd con esordio dopo la vaccinazione del 6.4.05 ed aggravamento dopo le vaccinazioni del 12.10.05 e del 16.1.06; come i genitori abbiano presentato, in data 28.11.18, la domanda di indennizzo, ma invano;
di essersi reso conto del nesso causale solo in data 18.5.18 a seguito della certificazione resa da uno specialista in chirurgia pediatrica.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita l'amministrazione convenuta eccependo la decadenza dall'azione e l'infondatezza del ricorso.
Il ricorso in esame è stato depositato in data 30.12.23, mentre il parere della Commissione medica è stato comunicato in data 6.9.22 al ricorrente con atto datato 26.8.22 e questi ha proposto ricorso gerarchico in data 6.9.22 senza che sia intervenuta alcuna decisione.
Ebbene, recita l'art.5 della L. 25/02/1992, n. 210 [Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.]
1. Avverso il giudizio della commissione di cui all'articolo 4, è ammesso ricorso al Ministro della sanità. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso.
2. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della sanità, sentito l'ufficio medico- legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni.
3. E' facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.”
In tema d'indennizzo per emotrasfusione, il termine annuale per la proposizione della domanda giudiziale, di cui all'art. 5, comma 3, della legge 25 febbraio 1992 n. 210, ha natura perentoria, come può desumersi dall'espressione con cui il legislatore ha indicato che, decorso lo stesso, la tutela giurisdizionale non è più esperibile, intendendo così devolvere al ricorrente la scelta di esperire l'azione davanti al giudice ordinario entro un anno dalla mera scadenza del termine previsto per la comunicazione della decisione del ricorso amministrativo, o entro un anno dalla comunicazione della decisione di quest'ultimo, posto, altresì, che la ratio dell'art. 5 citato risponde all'interesse della collettività di non procrastinare nel tempo le decisioni in relazione a domande che devono scontare sia il tempo per l'esame in sede amministrativa che quello in sede giurisdizionale. Né, per sostenere la natura ordinatoria del suddetto termine, può ritenersi consentita l'applicazione, in analogia, di più lunghi termini di decadenza previsti da disposizioni come l'art. 3, comma 1, della stessa legge n. 210 del 1992, in quanto detta disposizione, per la sua specialità, risulta insuscettibile d'interpretazione analogica o anche estensiva [Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 30/01/2012, n. 1272]. Il ricorso giudiziario è, pertanto, tempestivo.
L'art. 3 L. 25/02/1992, n. 210 [Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati] recita: “1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. Parte La provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della sanità, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative….”.
In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, ai fini dell'individuazione dell"exordium praescriptionis", una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992, spetta alla controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione, anche per mezzo di presunzioni semplici, sempre che il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle "praesumptiones de praesumpto" [Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 30/03/2022, n. 10190].
Ebbene, le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo, poste a fondamento della disciplina introdotta dalla legge n. 210 del 1992, portano a ritenere che la conoscenza del danno, che segna il dies a quo del triennio per la presentazione della domanda amministrativa, suppone che il danneggiato abbia acquisito consapevolezza non soltanto dell'esteriorizzazione della menomazione permanente dell'integrità psico-fisica e della sua riferibilità causale alla vaccinazione, ma anche della sua rilevanza giuridica, e quindi dell'azionabilità del diritto all'indennizzo. La disposizione censurata, ove dispone che il termine di tre anni per la presentazione della domanda decorra comunque dal pregresso momento di conoscenza del danno, pone una limitazione temporale che collide con la garanzia costituzionale del diritto alla prestazione, ne vanifica l'esercizio e, in definitiva, impedisce il completamento del "patto di solidarietà" sotteso alla pronuncia additiva.” [Corte cost., 06/03/2023, n. 35].
Detto termine decorre quindi, in virtù della sentenza additiva della Corte cost. n. 35 del 2023, dal momento in cui l'avente diritto abbia avuto conoscenza non solo del danno - e della sua riferibilità causale alla vaccinazione -, ma anche della sua giuridica indennizzabilità [Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 06/11/2023, n. 30752].
Detta decorrenza va stabilita ricostruendo anche il momento in cui deve ritenersi maturata in capo all'interessato la conoscibilità del nesso causale tra la trasfusione e la patologia, sulla base di indici oggettivi e con alto grado di probabilità, alla luce delle nozioni comuni dell'uomo medio, eventualmente integrate da valutazioni mediche e secondo il parametro dell'ordinaria diligenza [Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 23/12/2020, n. 29453].
Nominato ctu, anche al fine di verificare la data in cui il ricorrente avrebbe dovuto diligentemente avere conoscenza non solo del danno - e della sua riferibilità causale alla vaccinazione -, ma anche della sua giuridica indennizzabilità, il ctu ha comunque negato, con soluzione condivisibile e supportata dalla amplia letteratura indicata ed affatto minata dalle osservazioni di parte allegate alle note dell'odierna udienza, che l'ASD con disabilità intellettiva moderata di cui parte ricorrente è affetto sia causalmente collegato con la somministrazione del vaccino esavalente.
Che è quanto impone il rigetto del ricorso.
La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, siccome liquidate, sono poste a carico di parte ricorrente.
Spese per il resto compensate
Lecce, 21/10/2025
OR BE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro OR H. BE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.14529.2023 R.A.C.L., promossa da:
AN OS
Avv. Abate
Contro
Controparte_1
[...]
Parte ricorrente ha adito, in data 30.12.23, questo Tribunale chiedendo accertarsi che soffre di danno permanente ed irreversibile alla salute riconducibile alle somministrate vaccinazioni e quindi il diritto all'indennizzo ex l.210.1992 con condanna di parte avversa al relativo pagamento ed alla corresponsione dell'assegno una tantum per il periodo tra il manifestarsi dell'evento ed il conseguimento dell'indennizzo ex art.1, cpv, l.238.1997; il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone come, nato in data [...] con parto distocico, abbia progressivamente manifestato la sintomatologia dell'Asd; come, sottoposto a vaccinazioni obbligatorie dal 30.6.04 all'1.7.09, sia stato sottoposto ad esami clinici da cui è emerso come sia affetto da encefalopatia immunomediata ad insorgenza post vaccinale con quadro clinico della Asd con esordio dopo la vaccinazione del 6.4.05 ed aggravamento dopo le vaccinazioni del 12.10.05 e del 16.1.06; come i genitori abbiano presentato, in data 28.11.18, la domanda di indennizzo, ma invano;
di essersi reso conto del nesso causale solo in data 18.5.18 a seguito della certificazione resa da uno specialista in chirurgia pediatrica.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita l'amministrazione convenuta eccependo la decadenza dall'azione e l'infondatezza del ricorso.
Il ricorso in esame è stato depositato in data 30.12.23, mentre il parere della Commissione medica è stato comunicato in data 6.9.22 al ricorrente con atto datato 26.8.22 e questi ha proposto ricorso gerarchico in data 6.9.22 senza che sia intervenuta alcuna decisione.
Ebbene, recita l'art.5 della L. 25/02/1992, n. 210 [Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.]
1. Avverso il giudizio della commissione di cui all'articolo 4, è ammesso ricorso al Ministro della sanità. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso.
2. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della sanità, sentito l'ufficio medico- legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni.
3. E' facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.”
In tema d'indennizzo per emotrasfusione, il termine annuale per la proposizione della domanda giudiziale, di cui all'art. 5, comma 3, della legge 25 febbraio 1992 n. 210, ha natura perentoria, come può desumersi dall'espressione con cui il legislatore ha indicato che, decorso lo stesso, la tutela giurisdizionale non è più esperibile, intendendo così devolvere al ricorrente la scelta di esperire l'azione davanti al giudice ordinario entro un anno dalla mera scadenza del termine previsto per la comunicazione della decisione del ricorso amministrativo, o entro un anno dalla comunicazione della decisione di quest'ultimo, posto, altresì, che la ratio dell'art. 5 citato risponde all'interesse della collettività di non procrastinare nel tempo le decisioni in relazione a domande che devono scontare sia il tempo per l'esame in sede amministrativa che quello in sede giurisdizionale. Né, per sostenere la natura ordinatoria del suddetto termine, può ritenersi consentita l'applicazione, in analogia, di più lunghi termini di decadenza previsti da disposizioni come l'art. 3, comma 1, della stessa legge n. 210 del 1992, in quanto detta disposizione, per la sua specialità, risulta insuscettibile d'interpretazione analogica o anche estensiva [Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 30/01/2012, n. 1272]. Il ricorso giudiziario è, pertanto, tempestivo.
L'art. 3 L. 25/02/1992, n. 210 [Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati] recita: “1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. Parte La provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della sanità, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative….”.
In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, ai fini dell'individuazione dell"exordium praescriptionis", una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992, spetta alla controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione, anche per mezzo di presunzioni semplici, sempre che il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle "praesumptiones de praesumpto" [Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 30/03/2022, n. 10190].
Ebbene, le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo, poste a fondamento della disciplina introdotta dalla legge n. 210 del 1992, portano a ritenere che la conoscenza del danno, che segna il dies a quo del triennio per la presentazione della domanda amministrativa, suppone che il danneggiato abbia acquisito consapevolezza non soltanto dell'esteriorizzazione della menomazione permanente dell'integrità psico-fisica e della sua riferibilità causale alla vaccinazione, ma anche della sua rilevanza giuridica, e quindi dell'azionabilità del diritto all'indennizzo. La disposizione censurata, ove dispone che il termine di tre anni per la presentazione della domanda decorra comunque dal pregresso momento di conoscenza del danno, pone una limitazione temporale che collide con la garanzia costituzionale del diritto alla prestazione, ne vanifica l'esercizio e, in definitiva, impedisce il completamento del "patto di solidarietà" sotteso alla pronuncia additiva.” [Corte cost., 06/03/2023, n. 35].
Detto termine decorre quindi, in virtù della sentenza additiva della Corte cost. n. 35 del 2023, dal momento in cui l'avente diritto abbia avuto conoscenza non solo del danno - e della sua riferibilità causale alla vaccinazione -, ma anche della sua giuridica indennizzabilità [Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 06/11/2023, n. 30752].
Detta decorrenza va stabilita ricostruendo anche il momento in cui deve ritenersi maturata in capo all'interessato la conoscibilità del nesso causale tra la trasfusione e la patologia, sulla base di indici oggettivi e con alto grado di probabilità, alla luce delle nozioni comuni dell'uomo medio, eventualmente integrate da valutazioni mediche e secondo il parametro dell'ordinaria diligenza [Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 23/12/2020, n. 29453].
Nominato ctu, anche al fine di verificare la data in cui il ricorrente avrebbe dovuto diligentemente avere conoscenza non solo del danno - e della sua riferibilità causale alla vaccinazione -, ma anche della sua giuridica indennizzabilità, il ctu ha comunque negato, con soluzione condivisibile e supportata dalla amplia letteratura indicata ed affatto minata dalle osservazioni di parte allegate alle note dell'odierna udienza, che l'ASD con disabilità intellettiva moderata di cui parte ricorrente è affetto sia causalmente collegato con la somministrazione del vaccino esavalente.
Che è quanto impone il rigetto del ricorso.
La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, siccome liquidate, sono poste a carico di parte ricorrente.
Spese per il resto compensate
Lecce, 21/10/2025
OR BE