Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/06/2025, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N___12417/2021____ R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 25.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappr e difeso dall' avv Fontanarosa Piera Rosaria Parte_1
RICORRENTE contro
in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Fabrizia Florio
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.11.2021 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso l' avviso di addebito n
05920210000444272000 avente ad oggetto contributi previdenziali CP_1 gestione commercianti IVS sul reddito eccedente il minimale per un totale di euro 2941,64 in relazione al periodo dal 1/2007 al 5/2009.
A fondamento del ricorso ha eccepito la prescrizione del credito;
l' illegittimità delle sanzioni applicate.
L' regolarmente citato ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
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Tanto premesso il ricorso è fondato e, pertanto va accolto attesa la fondatezza dell' eccezione di prescrizione formulata dall' opponente.
Va premesso che con riferimento ai commercianti/artigiani la contribuzione e il versamento dei contributi avvengono secondo un particolare meccanismo.
Poiché non è tuttavia possibile conoscere in anticipo il reddito che verrà prodotto nel corso dell' anno la legge prevede che: innanzitutto debba essere obbligatoriamente versata la contribuzione calcolata sul c.d. minimale di reddito (contributo fisso entro il minimale); sulla quota di reddito che, eventualmente ecceda il minimale, dovranno poi essere versati due acconti, da calcolare sula base del reddito prodotto nell' anno precedente (contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale),
l' anno successivo, quando sarà noto l' ammontare del reddito effettivamente prodotto, se quanto versato (quattro rate più due acconti) risulti inferiore a quanto dovuto, dovrà essere effettuato un ulteriore versamento a saldo (contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale-saldo).
Va aggiunto che nell' ambito di ciascun anno sono individuati quattro periodi trimestrali nei quali devono essere effettuati i versamenti contributivi da effettuare per i contributi entro il minimale (il 16 maggio, in relazione al primo trimestre dell' anno di riferimento;
il 16 luglio il secondo trimestre;
il 16 ottobre il terzo trimestre;
il 16 febbraio successivo in relazione al quarto trimestre dell' anno precedente) mentre i contributi dovuti a percentuale sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere pagati nell' anno entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche a titolo di acconto (solitamente sono due rate, la prima scadente il 30 giugno e la seconda il 30 novembre ) e nell' anno successivo (solitamente entro il 16 luglio, salvo proroghe) a titolo di saldo.
Per quanto riguarda i contributi fissi è da ritenere che trattasi di periodi trimestrali che rilevano autonomamente per la individuazione e la prescrizione dei relativi obblighi contributivi.
Per quanto concerne i contributi eccedenti il minimale invece è da reputarsi che il termine unico per la individuazione e la prescrizione dei relativi obblighi contributivi è da fissare nell' anno successivo a quello di maturazione non solo per il saldo ma anche per gli acconti dato che questi ultimi sono versati a titolo provvisorio e è prevista la possibilità di conguaglio e restituzione.
Tanto premesso con riferimento ai contributi richiesti con l' avviso di addebito n 1) n 35920210000444272000 relativi a contributi gestione commercianti eccedenti il minimale relativi al periodo da gennaio 2007 a maggio 2009 il termine per il pagamento del saldo dei contributi IVS eccedenti il minimale relativi all' anno 2009 scadeva a luglio 2010.
Considerato che il primo atto di messa in mora notificato al ricorrente
è la comunicazione di debito del 21 giugno 2016 notificata in data 1.7.2016 all' indirizzo del destinatario, risulta maturato il termine di prescrizione quinquennale tra la data di scadenza del pagamento dei predetti contributi (luglio 2010) e la data di notifica della predetta comunicazione di debito in data 1.7.2016.
Ne consegue la pronuncia di cui in dispositivo.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 26 novembre 2021 da nei confronti dell così Parte_1 CP_1 provvede:
2)- Accoglie l' opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuti i contributi richiesti con l' avviso di addebito n 35920210000444272000 perché estinti per intervenuta prescrizione.
3) - condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute CP_1 dall' opponente, liquidate in complessivi € 1500,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte opponente.
Lecce, 25 giugno 2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa