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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO SEZIONE FAMIGLIA Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Cesare de Sapia - Presidente rel.- Dott.ssa Raffaella Cimminiello - Giudice - Dott.ssa Angiola Arancio - Giudice on.- Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1297/2024 R.G., avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) TRA
, CF. rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Filippo Ferrati, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti
-ricorrente- E
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Diego Granata, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti
-resistente- Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bergamo. CONCLUSIONI Per parte ricorrente: come in atti e da conclusioni rassegnate all'udienza del 11/12/2024 Per parte resistente: come in atti e da conclusioni rassegnate all'udienza del 11/12/2024 Per il P.M.: parere favorevole
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/02/2024 promuoveva giudizio per la Parte_1
Per_ regolamentazione dei rapporti relativi ai figli minori (n. 12/04/2014) e (n. 1/11/2018) nati Per_2 dalla relazione more uxorio ormai cessata con la resistente chiedendo l'affido condiviso CP_1 dei figli minori, un assegno di mantenimento a suo carico pari a € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno unico alla ex compagna;
visite il giovedì con il papà compreso il pernottamento con riconsegna alla mamma o il sabato mattina entro le 11:00 oppure la domenica sera dopo cena a settimane alterne.
Si costituiva in data 13/05/2024 la quale aderiva alle domande in punto di responsabilità CP_1 genitoriale e, in opposizione all'ex compagno, chiedeva un assegno di mantenimento per i figli pari a €
700,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, assegno unico al 50% e visite così regolate: per due pomeriggi infrasettimanali e precisamente il giovedì dalle 17:30 alle 21:30 senza pernottamento e il venerdì dalle 17:30 con pernottamento e riaccompagnamento la mattina del sabato alle ore 11.00; - in occasione dei fine settimana, in alternanza con la madre, dalle ore 17.30 del venerdì e fino alla domenica alle ore
14:00 con pernottamento.
All'udienza di prima comparizione del 13/06/2024 il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione tra le parti, che non andava a buon fine. A scioglimento della riserva assunta in udienza, con ordinanza del
3/07/2024 il Giudice pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. che prevedevano affido condiviso dei minori con collocamento presso la madre e assegnazione della casa familiare, un assegno di mantenimento a carico del padre di € 500,00 (€250,00 per figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie e visite settimanali paterne così regolate: week end alternati dal giovedì dall'uscita da scuola (o dalle 17:30) sino alla domenica alle ore 16:00; - nelle settimane in cui il week end è di spettanza materno: il giovedì dall'uscita da scuola (o dalle 17:30) fino al venerdì con riaccompagnamento a scuola
(o entro le 16:00). Invitava infine le parti a far intraprendere alla minore un percorso di supporto e ad intraprendere essi stessi un percorso di supporto alla genitorialità e rinviava per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 12/11/2024. Medio tempore, atteso il trasferimento del Giudice assegnatario del fascicolo presso altra sezione, il fascicolo veniva trasmesso al Presidente del Tribunale il quale, previa assegnazione a se stesso, all'udienza del 11/12/2024 invitava le parti a precisare le conclusioni innanzi a sé e a discutere la causa e, all'esito, tratteneva la causa in decisione.
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore con l'ordinanza sopra richiamata, le cui motivazioni vengono condivise, apparendo sufficiente la verbalizzazione delle parti e la documentazione depositata dalle stesse.
Si ribadisce, inoltre, l'irritualità dei fogli di precisazione delle conclusioni, delle memorie conclusionali e di replica depositate dalle parti, non essendo stati assegnati i relativi termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Non si ritiene in alcun modo necessario, infine, l'ascolto dei minori, vista la loro tenera età.
Per quanto riguarda le questioni riguardanti il regime di affido e collocamento dei figli minori nonché in punto di regolamentazione dei rapporti patrimoniali, il Collegio ritiene di dover confermare integralmente quanto già disposto in via temporanea e urgente, non essendo stati acquisiti elementi tali da giustificarne una modifica anche solo parziale.
In particolare, relativamente al regime di affido e collocamento, non sussiste, invero, alcuna controversia in merito all'opportunità dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre e assegnazione della casa familiare a quest'ultima.
In materia di affidamento della prole minorenne in situazioni di crisi familiare il modello di affidamento che meglio garantisce a il diritto alla c.d. bigenitorialità è proprio quello condiviso, che, pertanto, Per_3 costituisce, ai sensi dell'art. 337ter c.c. la regola generale di affidamento che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di ragioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole, non ravvisabili nel caso di specie. Quanto al diritto di visita, il padre ha chiesto un ampliamento del calendario di visite nei seguenti termini: nelle settimane di spettanza materna, che il giorno di presa in carico dei minori sia il mercoledì e non il giovedì; nei weekend di spettanza paterna, riaccompagnamento dei minori la domenica in orario di cena o possibilmente il lunedì mattina successivo, essendo la ripartizione del tempo tra i genitori sbilanciata in favore della signora La resistente si è opposta, essendosi creato, attualmente, uno stato di serenità che, con le CP_1 modifiche richieste, potrebbe turbarsi. A tal ultimo proposito si osserva che l'articolazione del regime di visite non rappresenta la simmetrica ripartizione tra i genitori del tempo dei figli, ma deve essere piuttosto il frutto di una valutazione ponderata nell'interesse preminente dei minori, nel pieno rispetto dei loro bisogni, in rapporto all'età nonché alle loro passioni e attitudini.
Alla luce di ciò, ritiene il Collegio che, al fine di facilitare una gestione più efficiente del tempo e, allo stesso tempo, contenere lo stress mattutino per i figli dovuto al tragitto casa paterna-scuola (della durata di venti minuti circa) nella sola giornata del giovedì, la domanda paterna possa essere parzialmente accolta, nel senso di prevedere che il padre, nei weekend di sua spettanza, riaccompagni i minori presso l'abitazione materna la domenica dopo cena entro le ore 21:00.
Si conferma che il giorno infrasettimanale di presa in carico dei minori da parte del padre nella settimana di spettanza materna, rimarrà fissato al giovedì, in quanto il padre non ha fornito specifiche ragioni per la richiesta di modifica e, inoltre, la madre si è opposta a tale cambiamento. Il Tribunale auspica in ogni caso, che le parti abbiano la capacità di comprendere la nocività delle loro dinamiche disfunzionali e, superate le rispettive criticità e fragilità - eventualmente ove necessario anche attraverso l'inizio/prosecuzione del percorso di supporto alla genitorialità consigliato - assumano un ruolo genitoriale più maturo e responsabile nei confronti dei propri figli, operando nel pieno rispetto della bigenitorialità. Vengono fatti salvi, pertanto, diversi e migliori accordi in senso ampliativo che dovessero intervenire tra i genitori.
Quanto alle statuizioni economiche, premesso che ciascun genitore ex art. 337 ter c.p.c. ha l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e considerando le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi nonché la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi, si osserva quanto segue.
di anni quarantacinque, laureato, vive in un immobile in locazione con canone mensile Parte_1 pari a €600,00 e lavora come impiegato presso la Gotha Cosmetics Srl e percepisce uno stipendio netto mensile di circa 3.000,00 euro per 13 mensilità. Sostiene mensilmente l'esborso di € 508,00, pari alla metà dell'importo della rata del mutuo contratto dalle parti per l'acquisto della casa familiare (una villetta di circa 180 mq con giardino e box triplo). Nell'anno di imposta 2020, ha dichiarato un reddito imponibile di € 49.097,00 (730/2021); nell'anno di imposta 2021, di € 49.716,00 (730/2022); nell'anno di imposta
2022, di € 54.207,00 (imponibile cedolare secca di € 667,00, cfr. 730/2023). , di anni quarantasei, laureata, vive con i minori nella casa familiare in comproprietà e CP_1 lavora come impiegata presso la Corden Pharma di Bergamo Spa, con stipendio netto mensile di circa
2.500,00 euro per 14 mensilità. Sostiene mensilmente l'esborso di € 508,00, pari alla metà dell'importo della rata del mutuo contratto dalle parti per l'acquisto della casa familiare (una villetta di circa 180 mq con giardino e box triplo). Nell'anno di imposta 2021, ha percepito un reddito da lavoro dipendente di €
52.915,35 (CU 2022); nell'anno di imposta 2022 di € 55.825,00 (CU 2023); nell'anno di imposta 2023 di
€ 57.424,95 (CU 2024). Risulta proprietaria di una BMW acquistata nel 2022.
Ebbene, come premesso, considerata l'assenza di documentazione reddituale aggiornata ossia di nuove allegazioni, tenuto conto delle esigenze dei minori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, del fatto che la resistente risulta assegnataria della casa della casa familiare mentre il ricorrente ha stipulato un contratto di locazione ed è cointestatario del mutuo gravante sulla casa familiare dove vivono l'ex compagna e figli e, infine, che la somma di € 250,00 è ritenuta da questo Tribunale quale contribuzione minimale indispensabile per il sostentamento di ciascun figlio, va confermato l'obbligo a carico di Pt_1
di contribuire al mantenimento dei figli versando mensilmente a la somma di €
[...] CP_1
500,00 (€250,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie come specificate in dispositivo,
a far data dalla domanda.
Nulla si dispone in punto di ripartizione dell'assegno unico il quale, in assenza di diverso accordo tra le parti, seguirà il regime previsto ex lege.
Stante l'esito concordato delle domande in punto di affido, collocamento dei minori e assegno di mantenimento per i figli e la reciproca soccombenza in punto di diritto di visita paterno, le spese di lite devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
Per_ 1. affida i figli minori (12.4.2014) e (1.11.2018) in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_2 con collocamento presso la madre;
2. assegna la casa familiare, con tutti gli arredi, a;
CP_1
3. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i minori, tenuto conto della volontà di questi ultimi e salvo diverso e miglior accordo: - a week end alternati dal giovedì dall'uscita da scuola (o dalle 17:30) sino alla domenica alle ore 21:00; - nelle settimane in cui il week end è di spettanza materno: il giovedì dall'uscita da scuola (o dalle 17:30) fino al venerdì con riaccompagnamento a scuola (o entro le 16:00); durante le vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, secondo alternanza annuale;
durante le vacanze pasquali per tre giorni, alternando annualmente le giornate di
Pasqua e Lunedi dell'Angelo; durante le vacanze estive, per due settimane, anche non consecutive, concordando i rispettivi periodi entro il 30 maggio di ciascun anno (20 luglio per il 2024); le ulteriori festività seguiranno il principio dell'alternanza;
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a l'assegno mensile di Parte_1 CP_1
€500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori (€ 250,00 cadauno) entro il giorno
10 di ciascun mese, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT;
5. dispone la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, come da protocollo in uso presso questo Tribunale che si riporta di seguito:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
6. invita le parti a far intraprendere alla minore un percorso di supporto e ad intraprendere essi stessi un percorso di supporto alla genitorialità;
7. spese di lite compensate.
Così deciso in Bergamo nella camera di consiglio del 16/01/2025
Il Presidente est.
Cesare de Sapia
, CF. rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Filippo Ferrati, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti
-ricorrente- E
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Diego Granata, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti
-resistente- Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bergamo. CONCLUSIONI Per parte ricorrente: come in atti e da conclusioni rassegnate all'udienza del 11/12/2024 Per parte resistente: come in atti e da conclusioni rassegnate all'udienza del 11/12/2024 Per il P.M.: parere favorevole
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/02/2024 promuoveva giudizio per la Parte_1
Per_ regolamentazione dei rapporti relativi ai figli minori (n. 12/04/2014) e (n. 1/11/2018) nati Per_2 dalla relazione more uxorio ormai cessata con la resistente chiedendo l'affido condiviso CP_1 dei figli minori, un assegno di mantenimento a suo carico pari a € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno unico alla ex compagna;
visite il giovedì con il papà compreso il pernottamento con riconsegna alla mamma o il sabato mattina entro le 11:00 oppure la domenica sera dopo cena a settimane alterne.
Si costituiva in data 13/05/2024 la quale aderiva alle domande in punto di responsabilità CP_1 genitoriale e, in opposizione all'ex compagno, chiedeva un assegno di mantenimento per i figli pari a €
700,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, assegno unico al 50% e visite così regolate: per due pomeriggi infrasettimanali e precisamente il giovedì dalle 17:30 alle 21:30 senza pernottamento e il venerdì dalle 17:30 con pernottamento e riaccompagnamento la mattina del sabato alle ore 11.00; - in occasione dei fine settimana, in alternanza con la madre, dalle ore 17.30 del venerdì e fino alla domenica alle ore
14:00 con pernottamento.
All'udienza di prima comparizione del 13/06/2024 il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione tra le parti, che non andava a buon fine. A scioglimento della riserva assunta in udienza, con ordinanza del
3/07/2024 il Giudice pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. che prevedevano affido condiviso dei minori con collocamento presso la madre e assegnazione della casa familiare, un assegno di mantenimento a carico del padre di € 500,00 (€250,00 per figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie e visite settimanali paterne così regolate: week end alternati dal giovedì dall'uscita da scuola (o dalle 17:30) sino alla domenica alle ore 16:00; - nelle settimane in cui il week end è di spettanza materno: il giovedì dall'uscita da scuola (o dalle 17:30) fino al venerdì con riaccompagnamento a scuola
(o entro le 16:00). Invitava infine le parti a far intraprendere alla minore un percorso di supporto e ad intraprendere essi stessi un percorso di supporto alla genitorialità e rinviava per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 12/11/2024. Medio tempore, atteso il trasferimento del Giudice assegnatario del fascicolo presso altra sezione, il fascicolo veniva trasmesso al Presidente del Tribunale il quale, previa assegnazione a se stesso, all'udienza del 11/12/2024 invitava le parti a precisare le conclusioni innanzi a sé e a discutere la causa e, all'esito, tratteneva la causa in decisione.
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore con l'ordinanza sopra richiamata, le cui motivazioni vengono condivise, apparendo sufficiente la verbalizzazione delle parti e la documentazione depositata dalle stesse.
Si ribadisce, inoltre, l'irritualità dei fogli di precisazione delle conclusioni, delle memorie conclusionali e di replica depositate dalle parti, non essendo stati assegnati i relativi termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Non si ritiene in alcun modo necessario, infine, l'ascolto dei minori, vista la loro tenera età.
Per quanto riguarda le questioni riguardanti il regime di affido e collocamento dei figli minori nonché in punto di regolamentazione dei rapporti patrimoniali, il Collegio ritiene di dover confermare integralmente quanto già disposto in via temporanea e urgente, non essendo stati acquisiti elementi tali da giustificarne una modifica anche solo parziale.
In particolare, relativamente al regime di affido e collocamento, non sussiste, invero, alcuna controversia in merito all'opportunità dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre e assegnazione della casa familiare a quest'ultima.
In materia di affidamento della prole minorenne in situazioni di crisi familiare il modello di affidamento che meglio garantisce a il diritto alla c.d. bigenitorialità è proprio quello condiviso, che, pertanto, Per_3 costituisce, ai sensi dell'art. 337ter c.c. la regola generale di affidamento che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di ragioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole, non ravvisabili nel caso di specie. Quanto al diritto di visita, il padre ha chiesto un ampliamento del calendario di visite nei seguenti termini: nelle settimane di spettanza materna, che il giorno di presa in carico dei minori sia il mercoledì e non il giovedì; nei weekend di spettanza paterna, riaccompagnamento dei minori la domenica in orario di cena o possibilmente il lunedì mattina successivo, essendo la ripartizione del tempo tra i genitori sbilanciata in favore della signora La resistente si è opposta, essendosi creato, attualmente, uno stato di serenità che, con le CP_1 modifiche richieste, potrebbe turbarsi. A tal ultimo proposito si osserva che l'articolazione del regime di visite non rappresenta la simmetrica ripartizione tra i genitori del tempo dei figli, ma deve essere piuttosto il frutto di una valutazione ponderata nell'interesse preminente dei minori, nel pieno rispetto dei loro bisogni, in rapporto all'età nonché alle loro passioni e attitudini.
Alla luce di ciò, ritiene il Collegio che, al fine di facilitare una gestione più efficiente del tempo e, allo stesso tempo, contenere lo stress mattutino per i figli dovuto al tragitto casa paterna-scuola (della durata di venti minuti circa) nella sola giornata del giovedì, la domanda paterna possa essere parzialmente accolta, nel senso di prevedere che il padre, nei weekend di sua spettanza, riaccompagni i minori presso l'abitazione materna la domenica dopo cena entro le ore 21:00.
Si conferma che il giorno infrasettimanale di presa in carico dei minori da parte del padre nella settimana di spettanza materna, rimarrà fissato al giovedì, in quanto il padre non ha fornito specifiche ragioni per la richiesta di modifica e, inoltre, la madre si è opposta a tale cambiamento. Il Tribunale auspica in ogni caso, che le parti abbiano la capacità di comprendere la nocività delle loro dinamiche disfunzionali e, superate le rispettive criticità e fragilità - eventualmente ove necessario anche attraverso l'inizio/prosecuzione del percorso di supporto alla genitorialità consigliato - assumano un ruolo genitoriale più maturo e responsabile nei confronti dei propri figli, operando nel pieno rispetto della bigenitorialità. Vengono fatti salvi, pertanto, diversi e migliori accordi in senso ampliativo che dovessero intervenire tra i genitori.
Quanto alle statuizioni economiche, premesso che ciascun genitore ex art. 337 ter c.p.c. ha l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e considerando le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi nonché la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi, si osserva quanto segue.
di anni quarantacinque, laureato, vive in un immobile in locazione con canone mensile Parte_1 pari a €600,00 e lavora come impiegato presso la Gotha Cosmetics Srl e percepisce uno stipendio netto mensile di circa 3.000,00 euro per 13 mensilità. Sostiene mensilmente l'esborso di € 508,00, pari alla metà dell'importo della rata del mutuo contratto dalle parti per l'acquisto della casa familiare (una villetta di circa 180 mq con giardino e box triplo). Nell'anno di imposta 2020, ha dichiarato un reddito imponibile di € 49.097,00 (730/2021); nell'anno di imposta 2021, di € 49.716,00 (730/2022); nell'anno di imposta
2022, di € 54.207,00 (imponibile cedolare secca di € 667,00, cfr. 730/2023). , di anni quarantasei, laureata, vive con i minori nella casa familiare in comproprietà e CP_1 lavora come impiegata presso la Corden Pharma di Bergamo Spa, con stipendio netto mensile di circa
2.500,00 euro per 14 mensilità. Sostiene mensilmente l'esborso di € 508,00, pari alla metà dell'importo della rata del mutuo contratto dalle parti per l'acquisto della casa familiare (una villetta di circa 180 mq con giardino e box triplo). Nell'anno di imposta 2021, ha percepito un reddito da lavoro dipendente di €
52.915,35 (CU 2022); nell'anno di imposta 2022 di € 55.825,00 (CU 2023); nell'anno di imposta 2023 di
€ 57.424,95 (CU 2024). Risulta proprietaria di una BMW acquistata nel 2022.
Ebbene, come premesso, considerata l'assenza di documentazione reddituale aggiornata ossia di nuove allegazioni, tenuto conto delle esigenze dei minori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, del fatto che la resistente risulta assegnataria della casa della casa familiare mentre il ricorrente ha stipulato un contratto di locazione ed è cointestatario del mutuo gravante sulla casa familiare dove vivono l'ex compagna e figli e, infine, che la somma di € 250,00 è ritenuta da questo Tribunale quale contribuzione minimale indispensabile per il sostentamento di ciascun figlio, va confermato l'obbligo a carico di Pt_1
di contribuire al mantenimento dei figli versando mensilmente a la somma di €
[...] CP_1
500,00 (€250,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie come specificate in dispositivo,
a far data dalla domanda.
Nulla si dispone in punto di ripartizione dell'assegno unico il quale, in assenza di diverso accordo tra le parti, seguirà il regime previsto ex lege.
Stante l'esito concordato delle domande in punto di affido, collocamento dei minori e assegno di mantenimento per i figli e la reciproca soccombenza in punto di diritto di visita paterno, le spese di lite devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
Per_ 1. affida i figli minori (12.4.2014) e (1.11.2018) in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_2 con collocamento presso la madre;
2. assegna la casa familiare, con tutti gli arredi, a;
CP_1
3. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i minori, tenuto conto della volontà di questi ultimi e salvo diverso e miglior accordo: - a week end alternati dal giovedì dall'uscita da scuola (o dalle 17:30) sino alla domenica alle ore 21:00; - nelle settimane in cui il week end è di spettanza materno: il giovedì dall'uscita da scuola (o dalle 17:30) fino al venerdì con riaccompagnamento a scuola (o entro le 16:00); durante le vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, secondo alternanza annuale;
durante le vacanze pasquali per tre giorni, alternando annualmente le giornate di
Pasqua e Lunedi dell'Angelo; durante le vacanze estive, per due settimane, anche non consecutive, concordando i rispettivi periodi entro il 30 maggio di ciascun anno (20 luglio per il 2024); le ulteriori festività seguiranno il principio dell'alternanza;
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a l'assegno mensile di Parte_1 CP_1
€500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori (€ 250,00 cadauno) entro il giorno
10 di ciascun mese, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT;
5. dispone la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, come da protocollo in uso presso questo Tribunale che si riporta di seguito:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
6. invita le parti a far intraprendere alla minore un percorso di supporto e ad intraprendere essi stessi un percorso di supporto alla genitorialità;
7. spese di lite compensate.
Così deciso in Bergamo nella camera di consiglio del 16/01/2025
Il Presidente est.
Cesare de Sapia