CA
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/05/2025, n. 2804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2804 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE specializzata in materia d'impresa
Composta dai sig.ri Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
Riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. r.g.
313/2022, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del
6.5.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.. dallo scambio anticipato di memorie tra le parti, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
1 in concordato preventivo Parte_1
omologato, CF in persona del liquidatore P.IVA_1
Elett.te dom.ta in Roma, via Guido d'Arezzo n. 28 presso lo studio dell'Avvocato Maria Bruna Chito che la rappresenta e difende per procura allegata ala citazione per revocazione, la quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c.
Email_1
Impugnante per revocazione
E
CF in persona del suo legale CP_1 P.IVA_2
rapp.te
Elett.te dom.ta in Roma, presso la Direzione Generale dell'ente in Roma, via Monzambano n. 10 e rapp.ta e difesa dagli Avvocati Paola Racheli e Gianpiero Iannozzi per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di revocazione e che hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c.
Email_2
Convenuta
2 Impugnante in via incidentale
Oggetto: revocazione avverso la sentenza della Corte
d'Appello di Roma n. 8401 pubblicata 21.12.2021.
Conclusioni:
l'impugnante, in via rescindente, revocare la sentenza impugnata, in via rescissoria come da atto introduttivo, come pedissequamente ritrascritto dalle note depositate il
5.5.2025: in via rescindente - confermare il decreto di codesta Ecc.ma Corte in data 9 febbraio 2022 e revocare la sentenza impugnata della Corte d'Appello n. 8401 del 21 dicembre 2021, adottando i conseguenti provvedimenti per il prosieguo del giudizio e la decisione nel merito della causa ai sensi dell'art. 402 c.p.c. In via rescissoria, - dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello incidentale spiegato da in quanto infondato in fatto CP_1
e in diritto;
- riformare la sentenza del Tribunale di Roma,
n. 4016 del 24 febbraio 2020 nei limiti di quanto esposto nel suesteso atto e per l'effetto:
1. in relazione alla domanda risarcitoria di per anomalo andamento Pt_1
dell'appalto e della ridotta produttività per responsabilità di (riserve nn. 1 e 5), in accoglimento del primo, del CP_1
secondo e del terzo motivo di appello, riformare la sentenza
3 impugnata nel senso indicato negli scritti difensivi della
, e, per l'effetto, dichiarare il diritto di alla Pt_1 Pt_1
corresponsione dell'importo, per sorte capitale, di €
4.322.462,93 – o del diverso importo ritenuto di giustizia – con conseguente condanna di alla corresponsione CP_1
dell'importo dovuto in favore della Parte_1
ed in concordato preventivo omologato,
[...]
dedotto quanto già corrisposto per sorte capitale, in ottemperanza della sentenza del Tribunale n. 4016/2020; 2. in relazione alla domanda relativa alla rivalutazione monetaria e agli interessi sull'importo di cui al punto 1 delle conclusioni, in accoglimento del quarto motivo di appello, riformare la sentenza del Tribunale n. 4016/2020 nel senso indicato negli scritti difensivi della , e, per Pt_1
l'effetto, dichiarare il diritto di al riconoscimento Pt_1
degli interessi compensativi sull'importo per sorte capitale ritenuto dovuto, rivalutato secondo i principi, i criteri ed i parametri indicati dalla Cassazione, e degli interessi anatocistici dalla data della domanda, con conseguente condanna di alla corresponsione dell'importo CP_1
risultante in favore della ed in Parte_1
concordato preventivo omologato, dedotto quanto già
4 corrisposto in ottemperanza della sentenza del Tribunale n.
4016/2020, sino alla data del soddisfo;
3. in relazione alla domanda di riaccredito della somma di € 31.634,07 oggetto della riserva n. 14, in accoglimento del quinto motivo di appello, riformare la sentenza del Tribunale n. 4016/2020 nel senso indicato negli scritti difensivi della , e, per Pt_1
l'effetto, dichiarare il diritto di al riaccredito della Pt_1
somma indicata, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori per il ritardato pagamento ex d.lgs. n. 231/2002, o con il diverso criterio di giustizia, dalla data del 12 febbraio 2014 sino alla data di effettivo soddisfo, o per il diverso periodo di giustizia, oltre agli interessi anatocistici dalla data della domanda, con condanna di alla corresponsione dell'importo CP_1
risultante in favore della ed in Parte_1
concordato preventivo omologato;
4. in relazione al riconoscimento degli interessi moratori per ritardato pagamento degli importi di cui alle riserve “contabili” nn.
2, 3 e 4, in accoglimento del sesto motivo di appello, integrare e precisare la sentenza del Tribunale n.
4016/2020 nel senso indicato negli scritti difensivi di , Pt_1
e, per l'effetto, condannare alla corresponsione degli CP_1
5 interessi moratori da calcolarsi mediante applicazione dei tassi di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, in favore della
[...]
ed in concordato preventivo omologato, Parte_1
dedotto quanto già corrisposto in ottemperanza della sentenza del Tribunale n. 4016/2020, oltre agli ulteriori interessi anatocistici dalla data della domanda;
condannare alla rifusione degli onorari e delle spese CP_1
di lite, queste ultime comprensive del versamento del
Contributo unificato;
la convenuta, come da comparsa di costituzione e risposta e come da note depositate il 5.5.2025: - rigettare l'appello proposto per le ragioni evidenziate nel corpo Parte_1
della comparsa di costituzione e risposta;
- accogliere
l'appello incidentale e riformare la sentenza del Tribunale di Roma n. 4016 del 24 febbraio 2020, nei limiti di quanto esposto nel suesteso atto, nella parte in cui riconosce a la somma di € 1.428.463,83 oltre accessori per Parte_1
le domande relative alle riserve 1 e 5 perché emessa in violazione degli artt. 2967 c.c.., 115 c.p.c e 132, co.2, n.4
c.p.c., in difetto di motivazione ed in assenza di qualsivoglia prova e per l'effetto condannare alla restituzione Pt_1
della somma già corrisposta da di € 1.428.463,83 CP_1
6 oltre accessori. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Svolgimento del Processo
Con la sentenza impugnata nel presente giudizio per revocazione, ai sensi dell'art. 395 primo comma n. 4 c.p.c., la Corte d'Appello di Roma, in altra composizione, ha deciso in ordine all'appello proposto dalla odierna impugnante nei confronti di nonché CP_1
sull'appello incidentale proposto da quest'ultima.
Gli appelli avevano avuto ad oggetto la sentenza del
Tribunale di Roma n. 4016/2020, la quale aveva pronunciato sull'appaltro integrato litigioso tra le parti, n.
6897 stipulato il 17.7.2008, con il quale aveva CP_1
appaltato a la realizzazione del collegamento Parte_1
viario tra la piana di Campo Felice e l'altipiano delle
Rocche 2008, lungo 2.500 metri, di cui 1.300 in galleria.
La Corte d'Appello ha dichiarato improcedibile l'appello principale ed inammissibile l'appello incidentale tardivo, compensando tra le parti le spese processsuali, osservando che:
l'appellante non aveva depositato nei 5 giorni anteriori alla prima udienza dell'8.11.2021, che si sarebbe tenuta in
7 trattazione scritta, le relative note sostitutive d'udienza, cosicché la Corte – come disposto dagli artt. 181 c.p.c. e
221 IV comma d.l. 2020/34, quale convertito e come richiamato nel proprio decreto del 29.9.2021 – aveva rinviato all'udienza del 20.12.2021 ex art. 348 c.p.c.; il 10.11.2021 l'appellante aveva prodotto tardivamente le note sostitutive dell'udienza dell'8.11.2021, producendo l'avvenuta accettazione dal sistema delle precedenti note per l'udienza dell'8.11.2021, inviate il 27.10.2021, ma non la ricevuta di avvenuta consegna, in quanto le note erano riferite ad altro giudizio, n.r.g. 5186/2021, anziché al corretto giudizio n.r.g. 5186/2020; andava perciò confermato il rinvio ai sensi dell'art. 348
c.p.c.; rispetto all'udienza del 20.12.2021, anch'essa prevista in trattazione scritta, l'appellante non aveva depositato note sostitutive d'udienza, per quanto tale incombente fosse espressamente indicato nel decreto della Corte del
16.11.2021;
l'appello incidentale proposto da il 15.10.2021, CP_1
tardivamente in quanto il termine per impugnare scadeva il
27.11.2020, era inammissibile ai sensi dell'art. 334 u.co.
8 c.p.c.
L'impugnante , in concordato Parte_1
preventivo omologato ( d'ora in poi, anche: ) ha Pt_1
impugnato ai sensi dell'art. 395 I comma n. 4 c.p.c. la predetta sentenza, nel valido contraddittorio con
[...]
concludendo per l'accoglimento della domanda di CP_1
revocazione, nonché:
…1. in relazione alla domanda risarcitoria di per Pt_1
anomalo andamento dell'appalto e della ridotta produttività per responsabilità di (riserve nn. 1 e 5), CP_1
in accoglimento del primo, del secondo e del terzo motivo di appello, riformare la sentenza impugnata nel senso indicato nel suesteso atto, e, per l'effetto, dichiarare il diritto di alla corresponsione dell'importo, per sorte Pt_1
capitale, di € 4.322.462,93 – o del diverso importo ritenuto di giustizia – con conseguente condanna di alla CP_1
corresponsione dell'importo dovuto in favore della
[...]
ed in concordato preventivo omologato, Parte_1
dedotto quanto già corrisposto per sorte capitale, in ottemperanza della sentenza del Tribunale n. 4016/2020; 2. in relazione alla domanda relativa alla rivalutazione monetaria e agli interessi sull'importo di cui al punto 1
9 delle conclusioni, in accoglimento del quarto motivo di appello, riformare la sentenza del Tribunale n. 4016/2020 nel senso indicato nel suesteso atto, e, per l'effetto, dichiarare il diritto di al riconoscimento degli Pt_1
interessi compensativi sull'importo per sorte capitale ritenuto dovuto, rivalutato secondo i principi, i criteri ed i parametri indicati dalla Cassazione, e degli interessi
anatocistici dalla data della domanda, con conseguente condanna di alla corresponsione dell'importo CP_1
risultante in favore della ed in Parte_1
concordato preventivo omologato, dedotto quanto già corrisposto in ottemperanza della sentenza del Tribunale n.
4016/2020, sino alla data del soddisfo;
3. in relazione alla domanda di riaccredito della somma di € 31.634,07 oggetto della riserva n. 14, in accoglimento del quinto motivo di appello, riformare la sentenza del Tribunale n. 4016/2020 nel senso indicato nel suesteso atto, e, per l'effetto, dichiarare il diritto di al riaccredito della somma Pt_1
indicata, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori per il ritardato pagamento ex d.lgs. n.
231/2002, o con il diverso criterio di giustizia, dalla data del 12 febbraio 2014 sino alla data di effettivo soddisfo, o
10 per il diverso periodo di giustizia, oltre agli interessi anatocistici dalla data della domanda, con condanna di alla corresponsione dell'importo risultante in favore CP_1
della ed in concordato preventivo Parte_1
omologato;
4. in relazione al riconoscimento degli interessi moratori per ritardato pagamento degli importi di cui alle riserve “contabili” nn. 2, 3 e 4, in accoglimento del sesto motivo di appello, integrare e precisare la sentenza del
Tribunale n. 4016/2020 nel senso indicato nel suesteso atto,
e, per l'effetto, condannare alla corresponsione degli CP_1
interessi moratori da calcolarsi mediante applicazione dei tassi di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, in favore della
[...]
ed in concordato preventivo omologato, Parte_1
dedotto quanto già corrisposto in ottemperanza della sentenza del Tribunale n. 4016/2020, oltre agli ulteriori interessi anatocistici dalla data della domanda;
5. condannare alla rifusione degli onorari e delle spese CP_1
di lite, queste ultime comprensive del versamento del
Contributo unificato.
ha esposto che: Pt_1
contrariamente all'assunto della Corte d'Appello, essa aveva depositato tempestivamente le note sostitutive
11 d'udienza del 20.12.2021, in data 10.11.2021, in tal modo ottemperando al provvedimento di rinvio ex art. 348 c.p.c. che la Corte aveva adottato il 9.11.2021 e con il quale aveva fissato l'udienza del 20.12.2021 in trattazione scritta.
Le note erano espressamente indicate quali depositate in vista dell'udienza del 20.12.2021;
a queste note erano allegati i documenti relativi alle pregresse note approntate per l'udienza dell'8.11.2021 ed ai relativi messaggi p.e.c. per la Cancelleria, al solo fine di documentare il loro corretto invio;
si trattava di meri allegati e non delle note per l'udienza dell'8.11.2021; contrariamente all'assunto della Corte, anche le note per l'udienza dell'8.11.2021 erano state depositate nella loro completezza, compresa cioè l'attestazione dell'avvenuta consegna;
nelle note depositate per l'udienza del 20.12.2021
l'appellante aveva segnalato che le pregresse note, depositate in vista dell'udienza dell'8.11.2021, non erano visibili sul fascicolo perché in esse era stato indicato il n.r.g. di un diverso fascicolo, 5186/2021 e non n.r.g. 5186/2020, sul quale effettivamente comparivano;
ai sensi dell'art. 402 c.p.c. ha insistito nell'appello già
12 proposto, del quale ha chiesto l'accoglimento, concludendo come su ritrascritto.
I motivi di impugnazione sono riassunti nella motivazione della presente sentenza. si è costituita, contestando la revocazione, in CP_1
quanto la conclusione cui era giunta la Corte d'Appello circa il mancato deposito delle note sostitutive dell'udienza del 20.12.2021 non era frutto di una svista, bensì dell'interpretazione degli atti di causa;
cosicchè la censura avrebbe dovuto contestare l'errore nel qualificare le note depositate e, quindi, l'errore di giudizio. Quest'ultimo non era censurabile con la revocazione.
La Corte aveva ritenuto non depositate le note per l'udienza dell'8.11.2021, in quanto relative ad altro giudizio;
e tardive quelle depositate successivamente, perché relative all'udienza già celebrata.
Ha contestato anche il preteso secondo errore revocatorio.
Per la parte rescissoria, si è integralmente CP_1
riportata, trascrivendola, alla propria comparsa di costituzione e risposta, con la quale ha diffusamente contestato l'appello principale, proponendo altresì appello incidentale.
13 In particolare, con l'impugnazione incidentale, si è CP_1
doluta che:
a)il primo Giudice avesse riconosciuto 60 giorni di improduttività dell'appalto per ritardato inizio dei lavori, omettendo di motivare e limitandosi a richiamare la c.t.u.
Ha aggiunto che i ritardi nel rilascio delle autorizzazioni allo svellimento da parte dei competenti pubblici uffici,
ritenuta causa del ritardato inizio dei lavori, non potevano essere imputati alla concludente;
b)il Tribunale avesse erroneamente riconosciuto un periodo di improduttività per mancata corrispondenza della caratterizzazione dei terreni alle ipotesi progettuali, sebbene dagli atti non fosse emerso alcun errore a tal riguardo, contenuto nel progetto definitivo;
c)il primo Giudice, nella formula adottata al fine del calcolo del risarcimento per andamento anomalo, mutuata dal c.t.u., avesse errato, come messo in risalto dal consulente di parte il calcolo degli oneri per improduttività del personale CP_1
era stato eseguito non sulla base del giornale dei lavori, verificando quotidianamente le presenze in cantiere, bensì sulla base di tutto il personale impiegato;
ed inoltre si era basato sui mezzi d'opera in termini generali e non in base
14 al giornale dei lavori;
pertanto, nessuna somma sarebbe spettata.
Ha concluso quindi per il rigetto della domanda di revocazione, nonché per il rigetto dell'appello di , Pt_1
insistendo nel proprio appello incidentale e chiedendo pertanto la condanna di alla restituzione in proprio Pt_1
favore della somma di euro 1.428.463,83, oltre accessori,
che aveva corrisposto in ottemperanza alla CP_1
propria condanna derivata dall'accoglimento delle riserve nn. 1 e 5 di , in occasione dell'appalto litigioso. Pt_1
Con il decreto depositato il 10.2.2022 questa Corte, su istanza di , ha sospeso il termine per proporre ricorso Pt_1
per cassazione avverso la sentenza d'appello n. 8401/2021.
In seguito, è stata fissata l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni, con termini anticipati per depositare memorie conclusionali.
Le parti le hanno rispettivamente depositate, depositando altresì le note contenenti le rispettive, definitive, conclusioni.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza
Motivi della decisione
1.Il primo motivo di impugnazione a sostegno della
15 revocazione è fondato e va accolto, con assorbimento del secondo.
La Corte d'Appello ha dichiarato l'appello improcedibile, applicando l'art. 348 c.p.c., sul presupposto che le note depositate il 10.11.2021, fossero note tardivamente depositate per la pregressa udienza dell'8.11.2021.
Invece, dall'esame del fascicolo dell'appello,
n.r.g.5186/2020, emerge inequivocamente che il
10.11.2021, alle ore 15,41, l'appellante ha depositato note così denominate: CORTE D'APPELLO DI ROMA Sez.II –
Specializzata in materia d'imprese R.G. 5186/2020 – udienza 20 dicembre 2021 Note di trattazione scritta “.
Esse erano pertanto all'evidenza finalizzate a quest'ultima, che si sarebbe tenuta in trattazione scritta, tanto che con esse sono stati allegati i documenti relativi alle pregresse note per l'udienza dell'8.11.2021, al solo fine di provare che l'appellante le aveva depositate, sebbene “ per mero disguido tecnico non presenti nel fascicolo telematico” ( così nelle note).
Nelle note, inoltre, sono state ribadite le proprie difese ed è stata chiesta la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
16 Quindi, prima ed indipendentemente dalla valutazione e dalla interpretazione delle note, che non sarebbe stata neppure necessaria in quanto il loro tenore si traeva inequivocamente dall'intestazione letterale dell'atto, la
Corte ha errato laddove ha concluso che per l'udienza del
20.12.2021 l'appellante non avesse depositato note, viceversa chiaramente depositate sin dal 10.11.2021.
In tal modo la Corte ha supposto inesistente un fatto, il deposito delle note sostitutive d'udienza, nonostante esse fossero pacificamente depositate in atti;
fatto che non ha mai costituito un punto controverso in quel giudizio.
Basti sul punto osservare che le note sostitutive d'udienza del 20.12.2011, a propria volta depositate da il CP_1
22.11.2021, non contengono al riguardo alcuna osservazione, poiché anch'essa chiese il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
Soccorrono pertanto tutti i presupposti di cui all'art. 395 primo comma n. 4 c.p.c.
La sentenza impugnata deve pertanto essere revocata.
2.Passando alla fase rescissoria del giudizio, ai sensi dell'art. 402 c.p.c. ed esaminando così i motivi dell'appello principale e di quello incidentale, si osserva
17 quanto segue.
3.Con il primo ed il secondo motivo di appello principale, da esaminarsi congiuntamente poiché inerenti alle riserve nn. 1 e 5, cioè al lamentato andamento anomalo dell'appalto, ha lamentato che: Pt_1
erroneamente il Tribunale aveva solo parzialmente riconosciuto a l'importo risarcitorio correlato alle Pt_1
riserve nn. 1 e 5 iscritte dall'impresa in occasione dell'appalto integrato indicato in narrativa.
Le riserve avevano avuto ad oggetto la ridotta produttività per andamento anomalo dell'appalto: rispetto all'importo di euro 8.182.664,72 richiesto dall'appellante ed all'importo di euro 4.322.462,93 quantificato dal c.t.u., il Tribunale aveva liquidato la minor somma di euro 1.428.463,83.
I motivi di appello principale hanno rispettivamente censurato il mancato riconoscimento dell'importo risarcitorio per ritardo dovuto alle mancate autorizzazioni per deposito di materiale di risulta;
e la decurtazione del
50% dell'importo risarcitorio per andamento anomalo a causa della mancata corrispondenza della caratterizzazione geologica dell'ammasso geologico interessato dallo scavo in galleria.
18 In ordine alle riserve 1 e 5, nella misura in cui sono state parzialmente riconosciute con ragionamento censurato in appello, questa Corte osserva quanto segue.
Il Tribunale ha ridotto a 185 il numero complessivo di giorni di andamento anomalo del contratto, rispetto ai 330 giorni quantificati dal c.t.u.; 531 erano i giorni “ improduttivi” indicati dall'appaltatore, sommando rispettivamente i giorni per ritardato inizio dei lavori, i giorni per rilascio autorizzazioni allo svellimento del bosco,
i giorni per il preconsolidamento imbocco lato Rocca di
Cambio, i giorni per mancata rispondenza della caratterizzazione dei terreni alle ipotesi progettuali, i giorni per eventi meteorologici sfavorevoli ed i giorni per ritardo dei lavori del IV Pt_2
3.1.Il primo Giudice ha ridotto a 10 i giorni ( sostanzialmente riconosciuti dalla stessa di CP_1
improduttività per ritardo nel rilascio delle autorizzazioni ad utilizzare i siti comunali per i materiali di risulta, provenienti dallo scavo in galleria, osservando che erano ipotizzabili soluzioni alternative, quali la collocazione dei materiali in varie zone del cantiere, tanto che era stata iscritta la riserva n. 4.
19 L'impugnante ha sostenuto che si traeva dalla stessa sentenza l'esistenza dell'obbligazione a carico di di CP_1
ottenere le autorizzazioni dai Comuni di Rocca di Cambio di Rocca di Mezzo, pacificamente inadempiuta e che la soluzione alternativa, comunque rinvenuta dall'appaltatrice, le aveva comportato gravi disservizi e ritardi nell'uso dell'area di cantiere e soprattutto nell'uso del tracciato di accesso alla galleria, intasato dalla presenza di materiale di risulta.
Ritiene la Corte che l'appello non sia sul punto meritevole di accoglimento.
Il Tribunale non ha ritenuto sussistente un obbligo di CP_1
di ottenere le predette autorizzazioni ed anzi ha precisato che l'appaltante aveva stipulato, in data 5.8.2010, la convenzione per l'utilizzo dei siti di accumulo con entrambi i predetti Comuni.
Invece, il primo Giudice ha concretamente ravvisato la fattibilità del deposito in aree di cantiere in guisa non pregiudizievole per la prosecuzione dei lavori del materiale di risulta;
e ciò anche alla luce del riconoscimento della fondatezza della riserva n. 4, iscritta proprio per maggiori oneri per la movimentazione del materiale di risulta.
20 3.2.Il primo Giudice, inoltre, ha ridotto del 50% l'importo risarcitorio dovuto a causa dei 115 giorni di improduttività per la mancata rispondenza della caratterizzazione dei terreni alle ipotesi progettuali, applicando l'art. 1227 I comma c.c. nei confronti dell'appaltatore.
Il Tribunale ha premesso che la stessa aveva Parte_3
inteso attivare indagini integrative, pur dopo il progetto definitivo realizzato dall'appaltante; tali indagini attenevano all' ammasso geologico interessato dallo scavo in galleria, tanto da aver richiesto ad il nulla osta per CP_1
le operazioni di svellimento.
In tale contesto, l'appaltatrice non poteva rivendicare l'intero importo risarcitorio per i predetti giorni, ma solo l'ammontare pari alla metà.
Il Tribunale ha comunque osservato che il progetto definitivo approntato dall'appaltante presentava errori nella caratterizzazione geologica e geotecnica dell'ammasso interessato alla galleria, cosicché l'importo risarcitorio non poteva essere del tutto negato.
L'impugnante ha contestato non solo l'efficacia causale della richiesta di indagini ulteriori da parte dell'appaltatore rispetto al numero di giorni di improduttività, visto che in
21 ogni caso non aveva potuto eseguirle a causa del Pt_1
mancato tempestivo ottenimento delle autorizzazioni allo svellimento da parte di ma ha contestato anche CP_1
l'applicazione da parte del Tribunale dell'art. 1227 I comma c.c., non invocato da che non aveva provato CP_1
come il creditore poteva evitare i danni usando l'ordinaria diligenza.
Ha pertanto chiesto condividersi le conclusioni del c.t.u., poiché altrimenti essa avrebbe sopportato la decurtazione del proprio credito senza affermazione di alcuna sua responsabilità.
Su tale punto di motivazione ha però svolto CP_1
il secondo motivo del proprio appello incidentale, ritenendo che neppure il 50% dell'importo risarcitorio liquidato dal Tribunale per andamento anomalo per errata caratterizzazione geologica fosse conclusione condivisibile.
E ciò in quanto il preteso errore contenuto nel progetto definitivo realizzato dall'appaltante, e cioè l'errore nella caratterizzazione geologica dell'ammasso interessato dalla galleria non era stato spiegato dal c.t.u. ed era stato ritenuto sussistente, sebbene non si comprendesse in cosa tale
22 errore fosse consistito.
Inoltre, l'appaltatrice in sede di progetto esecutivo aveva ritenuto di modificare quello definitivo, recepito da
[...]
“ sulla base dell'aggiornamento degli aspetti legati CP_1
alla stratigrafia degli ammassi rocciosi interessati dall'opera e dei relativi parametri fisico meccanici”, modificando lo scavo, ma soprattutto rinunciando a qualsiasi pretesa per quanto si fosse verificato prima del progetto esecutivo.
In particolare, ha proseguito con l'atto di CP_1
sottomissione del 18.12.2008, successivo alla variazione del progetto esecutivo, consistito nell'ampliamento del “ raggio di intradosso” della galleria, l'appaltatore aveva dichiarato di accettare l'esecuzione delle variazioni e di eseguire i lavori suppletivi senza eccezione o riserva alcuna e di rinunciare a qualsivoglia pretesa per fatti anteriori all'approvazione del progetto esecutivo;
aveva dichiarato inoltre di rinunciare a pretese “ relativamente alle quantità
a corpo che dovessero variare in più o in meno, rispetto al corpo del progetto approvato”, ove si fosse reso necessario cambiare la sezione di scavo, in accordo con le linee guida per l'applicazione delle sezioni in galleria.
23 Le stesse sostanziali affermazioni e rinunce erano contenute nel primo atto aggiuntivo del 21.5.2009 ( cfr. per il dettaglio del contenuto degli atti, le pagine 7 sgg. della c.t.u.).
La Corte osserva quanto segue, esaminando unitariamente i motivi di appello relativi alla caratterizzazione geologica dell'ammasso interessato dallo scavo in galleria.
La vicenda ( cfr. il punto 2.1.4. della c.t.u.) si è snodata nel seguente modo:
a)l'appaltante ha approntato il progetto definitivo;
esso deve essere assolutamente specifico, secondo quanto prescritto dall'art.24 D.P.R. 554/1999. Nella specie, secondo il c.t.u., conteneva “ un fondamentale errore proprio nella definizione e caratterizzazione dell'ammasso geologico interessato dallo scavo della galleria, che ha obbligato a sostanziali modifiche del progetto esecutivo”: così il c.t.u. a pag. 33 della relazione;
da tale passaggio della c.t.u. sembra che l' “errore” sia stato desunto dalla necessità di apportare modifiche al progetto esecutivo, in quanto “… presupponeva che l'ammasso avesse caratteristiche migliori rispetto a quelle effettivamente riscontrate nel corso dei lavori” ( cfr. anche pag. 32 della c.t.u.);
b)'appaltatrice, tenuta a redigere il progetto esecutivo,
24 aveva dapprima chiesto di eseguire una campagna di indagini geologiche integrative – attività consentita dall'art. 6 del Capitolato Speciale e volontariamente scelta dall'appaltatore – cosicché aveva chiesto ad di CP_1
ottenere l'autorizzazione allo svellimento di alberi ed arbusti, propedeutico all'indagine. Tutto l'iter collegato a tale richiesta è riassunto nel punto 1.3.1. della c.t.u.: da esso emerge che, su indicazione di le varie richieste alla CP_1
Regione, Ente Parco Regionale Velino Sirente, Comune di
Rocca di Cambio, furono inoltrate da ma in effetti Pt_1
non furono nelle more espressamente concesse le autorizzazioni allo svellimento;
c) dal 5.6.2008, tempo in cui richiese all'appaltatore CP_1
di realizzare il progetto esecutivo e sino al 29.9.2008 nessuna autorizzazione pervenne ed a quest'ultima data l'appaltatrice consegnò il progetto esecutivo;
il 12.2.2009 vi fu la consegna dei lavori;
d) il 31.3.2009 richieste nuovamente al Comune di Pt_1
Rocca di Cambio l'autorizzazione allo svellimento, che pervenne il 3.4.2009, ma – secondo il c.t.u. – essa era pertinente all'esecuzione dei lavori e non più alla indagine geognostica preliminare alla progettazione, essendo stato
25 ormai consegnato il progetto esecutivo.
3.3. Ritiene la Corte che l'intera questione, attinente al preteso andamento anomalo per errata caratterizzazione geologica necessiti di un supplemento peritale, nei termini che seguono.
Occorre accertare esattamente: se e quale fosse l'errore contenuto nel progetto definitivo eseguito dall'appaltante circa la caratterizzazione geologica dell'ammasso interessato allo scavo della galleria;
quando esso è stato rilevato;
se in particolare, è stato rilevato in occasione degli interventi di preconsolidamento imbocco lato Rocca di
Cambio ed in qual modo vi sia stato collegamento tra tali eventi;
se ed in qual modo la sua esistenza, ove rilevata, abbia influito sulla variante al progetto proposta dall'appaltatrice ed accettata da e, in caso negativo, quale sia CP_1
stata l'esatta causa di tale variante;
ciò anche al fine di inquadrare correttamente a cosa si siano riferiti gli atti di sottomissione e le relative rinunce più su richiamati.
La c.t.u. provvederà infine a quantificare gli importi delle riserve riconosciute, indicandone i criteri.
26 Si provvede sul punto come da separata ordinanza.
3.4.Conviene a questo punto esaminare il primo motivo dell'appello incidentale di con il quale si è CP_1
censurato l'accoglimento – da parte del Tribunale – della richiesta di risarcimento per 60 giorni di ritardato inizio dei lavori, in quanto sarebbe stato a carico di CP_1
ottenere le autorizzazioni per svellimento del manto
erboso e boscoso.
Infatti anche questo motivo attiene all'andamento anomalo dell'appalto.
Secondo accogliendo la richiesta risarcitoria in CP_1
esame, il primo Giudice avrebbe addossato all'appaltante un onere che invece era dovuto ai tempi ed alla discrezionalità degli enti tenuti al rilascio delle autorizzazioni.
Nella specie, si tratta dello svellimento per eseguire l'opera, nonché per bonificare preventivamente l'area da ordigni bellici.
Ritiene la Corte che il motivo di appello incidentale sia fondato.
Occorre pregiudizialmente ribadire che non si verte in terma di autorizzazioni allo svellimento per eseguire le
27 indagini geotecniche da parte dell'appaltatrice, ma di quelle finalizzate all'esecuzione dell'opera, quindi necessarie per bonificare l'area da ordigni bellici e per approntare l'area di cantiere;
il tutto in un contesto del tutto peculiare, in quanto la strada da realizzarsi ricadeva all'interno del
[...]
e, quindi, in un'area naturalisticamente CP_2
protetta.
Le circostanza rilevanti in proposito sono esposte nel punto
1.3.1. della c.t.u., mentre le conclusioni del c.t.u., cui ha aderito il primo Giudice, sono esposte nel punto 2. della relazione peritale.
Orbene, laddove l'appaltante era obbligato a fare quanto in suo potere per ottenere le dovute autorizzazioni, pacificamente di competenza, rispettivamente di Ente
Parco Velino-Sirente, Corpo Forestale dello Stato, Comune di Rocca di Cambio, risulta che prima dell'appalto
[...]
aveva attivato una conferenza di servizi, sebbene l' CP_1
attività di quest'ultima non si fosse conclusa con le debite autorizzazioni.
La conferenza di servizi consiste proprio nello strumento tramite il quale più enti competenti possano unitariamente provvedere, tra l'altro, alle autorizzazioni di competenza di
28 ciascuno.
E' però altrettanto vero che, dopo la stipula dell'appalto, i vari enti deputati al rilascio delle autorizzazioni, risposero nel merito alle richieste di di rilascio delle Pt_1
autorizzazioni, evidentemente ritenendola un interlocutore qualificato.
Non è dato quindi ravvisare alcun concreto inadempimento dell'appaltante nel ritardo che ci occupa, anche alla luce del fatto che l'autorizzazione definitiva allo svellimento, del
3.4.2009, fu emessa dal Comune di Rocca di Cambio su istanza di . Pt_1
Essa, peraltro, si riteneva interlocutore qualificato degli enti deputati al rilascio delle autorizzazioni, sia perché essa stessa le ha richieste, peraltro su un'ampia fascia, larga 40 metri per tutta l'area interessata dai lavori ( pag. 11 della c.t.u.); sia perché all'atto della consegna dei lavori non ha espresso alcuna riserva specifica.
E' ben vero che l'appaltatore ( cfr.pag. 14 della c.t.u.), all'atto della consegna dei lavori, ha espresso riserva generica sull'impossibilità di iniziare i lavori come da cronoprogramma del novembre 2008 per fatti non riconducibili all'appaltatore; ma non vi è alcun espresso
29 riferimento al fatto che non avesse ottenuto le CP_1
autorizzazioni dai predetti enti.
I 60 giorni di ritardato inizio dei lavori per tali ragioni non possono pertanto essere posti a carico di non CP_1
ravvisando questa Corte alcun inadempimento colposo alla stessa imputabile.
4.Con il terzo motivo dell'appello principale
l'impugnante ha censurato i criteri fondanti il risarcimento del danno adottati dal Tribunale.
Con il quarto motivo dell'appello principale
l'impugnante ha insistito nel riconoscimento degli interessi compensativi, negati dal Tribunale per mancanza di prova del danno da ritardo, nel periodo compreso tra la data di interruzione dei lavori da parte di e la pronuncia della CP_1
sentenza.
Ritiene questa Corte di provvedere all'esito della c.t.u. disposta in appello, poiché si tratta di motivi logicamente e giuridicamente dipendenti dalla spettanza e dall'ammontare di somme a titolo di capitale in favore dell'appaltatrice.
5. Con il V motivo dell'appello principale ha Pt_1
contestato che, in relazione all'esame della riserva n. 14,
30 non riconosciuta dal primo Giudice, il Tribunale avesse violato gli artt. 138 d.lgs. 2006/163; 1226 e 2697 c.c. e 115
c.p.c.
Tale riserva aveva ad oggetto la pretesa illegittima detrazione di euro 31.634,07, operata dall'appaltante, per “ lavori di messa in sicurezza del cantiere”, imposti da
[...]
e non eseguiti dall'appaltatore, dopo che CP_1 CP_1
aveva disposto la immediata interruzione dei lavori a seguito dell'informativa antimafia che aveva colpito Pt_1
il 23.11.2010.
, a sostegno dell'appello, ha posto le stesse Pt_1
argomentazioni già esaminate, vagliate e la cui fondatezza
è stata esclusa dal Tribunale: l'appaltatrice ha lamentato che non avesse adottato un formale provvedimento di CP_1
sospensione dei lavori, pur avendo l'appaltatrice collocato le recinzioni e controllato il loro mantenimento, opponendosi solo ad eseguire interventi esorbitanti rispetto a quelli posti contrattualmente a proprio carico;
in subordine, aveva chiesto che l'importo della riserva fosse ridotto ai soli maggiori oneri sopportati da per far CP_1
eseguire i lavori ad un'impresa terza, interpretando estensivamente l'art. 138 d.lgs. 2006/163; o comunque
31 chiedendo che tale danno fosse liquidato in via equitativa.
Il motivo, ad avviso della Corte, è infondato.
L'urgenza nel disporre l'interruzione dei lavori è dipesa dalla comunicazione della predetta informativa antimafia, cosicché non trova spazio il richiamo alla sospensione dei lavori che l'appaltante avrebbe dovuto adottare.
Contemporaneamente, continuavano a trovare applicazione gli artt. 22 e 28 del capitolato speciale, che imponevano all'appaltatrice non la sola apposizione delle recinzioni, ma il più generale obbligo di mettere in sicurezza il cantiere ( cfr. in tal senso anche Cass. del 2000 n. 13075); obbligo quest'ultimo cui l'appaltatrice non ha adempiuto.
Peraltro, l'appaltante aveva richiesto di predisporre il relativo progetto, con i relativi costi – in tal modo potendo eventualmente emergere anche i costi extracontrattuali da rimborsare all'appaltatrice – obbligo cui l'appaltatrice si è sottratta.
Non ritiene la Corte che possa trovare applicazione l'art. 138 III comma su richiamato, il quale si occupa della diversa fattispecie della liquidazione finale dell'appalto risolto, nella quale trova posto anche l'onere dell'appaltatore in relazione alla maggiore spesa sostenuta
32 da controparte per affidare ad altra impresa i lavori;
e neppure l'art. 1226 c.c., essendo risultato provato il concreto danno subito dall'appaltatore allorquando ha dovuto affidare a terzi la messa in sicurezza del cantiere.
E' in tal modo risultato provato l'inadempimento dell'appaltatrice rispetto ad un proprio obbligo contrattuale, cosicché l'importo sostenuto dall'appaltante è stato correttamente sottratto dal residuo credito di . Pt_1
6. Con il sesto motivo ha contestato l'imprecisione Pt_1
della sentenza impugnata per quanto concerne gli interessi moratori sugli importi di cui alle riserve nn. 2, 3 e 4.
Il Tribunale ha disposto, per ciascuno degli importi dovuti in linea capitale, che decorressero gli interessi da calcolare in base agli artt. 29 e 30 D.M. 145/2000…con decorrenza dal 13.12.2010, data di riferimento del e di CP_3
sospensione dei lavori e sino al saldo.
Ha sostenuto l'appellante che aveva dato la propria CP_1
disponibilità ad eseguire spontaneamente la sentenza su tale capo di condanna;
aveva pertanto aggiunto al calcolo Pt_1
eseguito dal c.t.u., che si arrestava al 31.5.2018,
l'aggiornamento del calcolo secondo gli stessi criteri;
invece aveva calcolato gli interessi in base all'ultimo CP_1
33 D.M. pubblicato, del 2013, con una differenza in meno per l'appaltatrice di euro 75.105,48 al 6.8.2020.
Ad avviso dell'impugnante, in particolare, avrebbe dovuto trovare applicazione il d.lgs. 231/2002.
Ha replicato dapprima che il conteggio del c.t.u. CP_1
presentava un errore, cioè la duplicazione degli interessi per l'anno 2012; e che inoltre il calcolo approntato da Pt_1
presentava l'applicazione dei “ tassi moratori BCE per le transazioni commerciali” per il periodo successivo al
31.12.2002, mentre l'appaltante riteneva che dovessero trovare applicazione i tassi di cui all'art. 144 II comma
D.P.R. 2010/207.
Ha concluso nel senso che plurime fonti normative, correttamente interpretate, escludevano che gli interessi per le transazioni commerciali si applicassero agli appalti pubblici.
La Corte osserva quanto segue.
L'art. 30 D.M. 145/2000, portante il capitolato generale di appalto di lavori pubblici, espressamente richiamato dal
Tribunale quale norma applicabile agli interessi, così statuiva:
34
1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute;
sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
4. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2
e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Tale misura è
35 comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.
All'evidenza, il Tribunale ne ha richiamato l'applicazione in quanto vigente al tempo della stipula dell'appalto.
Ritiene la Corte che, trattandosi della normativa speciale applicabile agli appalti di lavori pubblici, correttamente il primo Giudice vi ha fatto riferimento;
nella misura in cui la norma ha fatto riferimento ai D.M. che avessero fissato i tassi, occorre avere riguardo ai rispettivi D.M. pubblicati anno per anno ed all'ultimo per gli anni successivi.
Ogni diversa normativa sul tasso degli interessi non può trovare applicazione, in presenza della speciale disciplina per il contratto quale quella di specie.
Ma vi è di più.
Il d.lgs. 231/2002, invocato dall'impugnante, al tempo della stipula dell'appalto, non era applicabile agli appalti dei lavori: esso, nella sua formulazione originaria, era applicabile solo agli appalti pubblici di servizi e forniture: art. 2.
Detto d.lgs. è stato modificato con il d.lgs. del 2012 n.192, il quale, costituendo attuazione della Direttiva 2011/7/UE,
è stato interpretato nel senso che ricomprendesse anche gli
36 appalti di lavori;
e ciò sia tenuto conto del “ considerando”
11, che della finalità della Direttiva, volta a favorire la competitività delle imprese.
Il d.lgs. 2012/192 è stato a propria volta interessato dalla l. di interpretazione autentica del 2014 n. 161, la quale ha previsto: “ l'articolo 2 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, come sostituito sall'articolo1 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192 si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall'articolo 3 comma 3 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163”, cioè anche gli appalti di opere o lavori.
Tuttavia, tale estensione, ad opera del d.lgs. 2012/192, è applicabile ai contratti conclusi successivamente a quest'ultima disciplina, mentre il contratto in esame è ad essa anteriore.
La sentenza deve pertanto sul punto essere confermata, salva la precisazione per cui, nella misura in cui l'art. 30 ora citato ha fatto riferimento ai D.M. che avessero fissato i tassi, occorre avere riguardo ai rispettivi D.M. pubblicati anno per anno ed all'ultimo per gli anni successivi.
37 7.Resta da esaminare l'ultimo motivo di appello incidentale, riassunto in narrativa.
Ritiene la Corte di dover disporre un supplemento peritale, che tenga conto sia dei criteri di calcolo adottati dal c.t.u. in primo grado;
sia di quelli rappresentati da , CP_1
provvedendo pertanto come da separata ordinanza.
8.La statuizione sulle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva che definirà l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, pronunciando sulla revocazione della sentenza di questa Corte in altra composizione, n. 8401 pubblicata il 21.12.2021, proposta da in concordato preventivo Parte_1
omologato nei confronti di CP_1
accoglie la domanda di revocazione e, per l'effetto, revoca la sentenza di questa Corte in altra composizione, n. 8401 pubblicata il 21.12.2021; pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 4016/2020, pubblicata il 24.2.2020: respinge i motivi di appello proposti da con i Parte_1
quali, rispettivamente, si è impugnata la sentenza di primo grado relativamente a:
38 risarcimento relativo ai giorni di improduttività per ritardo nel rilascio delle autorizzazioni ad utilizzare i siti comunali per i materiali di risulta;
importo risarcitorio di cui alla riserva n. 14; interessi sugli importi di cui alle riserve nn. 2, 3 e 4, salve le precisazioni contenute nel punto 6. della motivazione della presente sentenza;
accoglie il primo motivo di appello incidentale di
[...]
e, per l'effetto: CP_1
dichiara che nulla è dovuto da per 60 giorni di CP_1
andamento anomalo dell'appalto per mancato rilascio delle autorizzazioni allo svellimento, di cui al punto 3.4. della motivazione della presente sentenza;
dispone come da separata ordinanza in ordine alle restanti questioni litigiose aventi ad oggetto le riserve nn. 1 e 5 dell'appaltatore, oggetto sia di appello principale che del secondo motivo dell'appello incidentale, nonché la questione litigiosa costituita dal terzo motivo di appello incidentale;
rimette alla sentenza definitiva la decisione su questi ultimi motivi di appello, nonché sul terzo e IV motivo dell'appello principale, nonché la statuizione sulle spese processuali.
39 Roma, 6.5.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
40
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE specializzata in materia d'impresa
Composta dai sig.ri Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
Riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. r.g.
313/2022, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del
6.5.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.. dallo scambio anticipato di memorie tra le parti, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
1 in concordato preventivo Parte_1
omologato, CF in persona del liquidatore P.IVA_1
Elett.te dom.ta in Roma, via Guido d'Arezzo n. 28 presso lo studio dell'Avvocato Maria Bruna Chito che la rappresenta e difende per procura allegata ala citazione per revocazione, la quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c.
Email_1
Impugnante per revocazione
E
CF in persona del suo legale CP_1 P.IVA_2
rapp.te
Elett.te dom.ta in Roma, presso la Direzione Generale dell'ente in Roma, via Monzambano n. 10 e rapp.ta e difesa dagli Avvocati Paola Racheli e Gianpiero Iannozzi per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di revocazione e che hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c.
Email_2
Convenuta
2 Impugnante in via incidentale
Oggetto: revocazione avverso la sentenza della Corte
d'Appello di Roma n. 8401 pubblicata 21.12.2021.
Conclusioni:
l'impugnante, in via rescindente, revocare la sentenza impugnata, in via rescissoria come da atto introduttivo, come pedissequamente ritrascritto dalle note depositate il
5.5.2025: in via rescindente - confermare il decreto di codesta Ecc.ma Corte in data 9 febbraio 2022 e revocare la sentenza impugnata della Corte d'Appello n. 8401 del 21 dicembre 2021, adottando i conseguenti provvedimenti per il prosieguo del giudizio e la decisione nel merito della causa ai sensi dell'art. 402 c.p.c. In via rescissoria, - dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello incidentale spiegato da in quanto infondato in fatto CP_1
e in diritto;
- riformare la sentenza del Tribunale di Roma,
n. 4016 del 24 febbraio 2020 nei limiti di quanto esposto nel suesteso atto e per l'effetto:
1. in relazione alla domanda risarcitoria di per anomalo andamento Pt_1
dell'appalto e della ridotta produttività per responsabilità di (riserve nn. 1 e 5), in accoglimento del primo, del CP_1
secondo e del terzo motivo di appello, riformare la sentenza
3 impugnata nel senso indicato negli scritti difensivi della
, e, per l'effetto, dichiarare il diritto di alla Pt_1 Pt_1
corresponsione dell'importo, per sorte capitale, di €
4.322.462,93 – o del diverso importo ritenuto di giustizia – con conseguente condanna di alla corresponsione CP_1
dell'importo dovuto in favore della Parte_1
ed in concordato preventivo omologato,
[...]
dedotto quanto già corrisposto per sorte capitale, in ottemperanza della sentenza del Tribunale n. 4016/2020; 2. in relazione alla domanda relativa alla rivalutazione monetaria e agli interessi sull'importo di cui al punto 1 delle conclusioni, in accoglimento del quarto motivo di appello, riformare la sentenza del Tribunale n. 4016/2020 nel senso indicato negli scritti difensivi della , e, per Pt_1
l'effetto, dichiarare il diritto di al riconoscimento Pt_1
degli interessi compensativi sull'importo per sorte capitale ritenuto dovuto, rivalutato secondo i principi, i criteri ed i parametri indicati dalla Cassazione, e degli interessi anatocistici dalla data della domanda, con conseguente condanna di alla corresponsione dell'importo CP_1
risultante in favore della ed in Parte_1
concordato preventivo omologato, dedotto quanto già
4 corrisposto in ottemperanza della sentenza del Tribunale n.
4016/2020, sino alla data del soddisfo;
3. in relazione alla domanda di riaccredito della somma di € 31.634,07 oggetto della riserva n. 14, in accoglimento del quinto motivo di appello, riformare la sentenza del Tribunale n. 4016/2020 nel senso indicato negli scritti difensivi della , e, per Pt_1
l'effetto, dichiarare il diritto di al riaccredito della Pt_1
somma indicata, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori per il ritardato pagamento ex d.lgs. n. 231/2002, o con il diverso criterio di giustizia, dalla data del 12 febbraio 2014 sino alla data di effettivo soddisfo, o per il diverso periodo di giustizia, oltre agli interessi anatocistici dalla data della domanda, con condanna di alla corresponsione dell'importo CP_1
risultante in favore della ed in Parte_1
concordato preventivo omologato;
4. in relazione al riconoscimento degli interessi moratori per ritardato pagamento degli importi di cui alle riserve “contabili” nn.
2, 3 e 4, in accoglimento del sesto motivo di appello, integrare e precisare la sentenza del Tribunale n.
4016/2020 nel senso indicato negli scritti difensivi di , Pt_1
e, per l'effetto, condannare alla corresponsione degli CP_1
5 interessi moratori da calcolarsi mediante applicazione dei tassi di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, in favore della
[...]
ed in concordato preventivo omologato, Parte_1
dedotto quanto già corrisposto in ottemperanza della sentenza del Tribunale n. 4016/2020, oltre agli ulteriori interessi anatocistici dalla data della domanda;
condannare alla rifusione degli onorari e delle spese CP_1
di lite, queste ultime comprensive del versamento del
Contributo unificato;
la convenuta, come da comparsa di costituzione e risposta e come da note depositate il 5.5.2025: - rigettare l'appello proposto per le ragioni evidenziate nel corpo Parte_1
della comparsa di costituzione e risposta;
- accogliere
l'appello incidentale e riformare la sentenza del Tribunale di Roma n. 4016 del 24 febbraio 2020, nei limiti di quanto esposto nel suesteso atto, nella parte in cui riconosce a la somma di € 1.428.463,83 oltre accessori per Parte_1
le domande relative alle riserve 1 e 5 perché emessa in violazione degli artt. 2967 c.c.., 115 c.p.c e 132, co.2, n.4
c.p.c., in difetto di motivazione ed in assenza di qualsivoglia prova e per l'effetto condannare alla restituzione Pt_1
della somma già corrisposta da di € 1.428.463,83 CP_1
6 oltre accessori. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Svolgimento del Processo
Con la sentenza impugnata nel presente giudizio per revocazione, ai sensi dell'art. 395 primo comma n. 4 c.p.c., la Corte d'Appello di Roma, in altra composizione, ha deciso in ordine all'appello proposto dalla odierna impugnante nei confronti di nonché CP_1
sull'appello incidentale proposto da quest'ultima.
Gli appelli avevano avuto ad oggetto la sentenza del
Tribunale di Roma n. 4016/2020, la quale aveva pronunciato sull'appaltro integrato litigioso tra le parti, n.
6897 stipulato il 17.7.2008, con il quale aveva CP_1
appaltato a la realizzazione del collegamento Parte_1
viario tra la piana di Campo Felice e l'altipiano delle
Rocche 2008, lungo 2.500 metri, di cui 1.300 in galleria.
La Corte d'Appello ha dichiarato improcedibile l'appello principale ed inammissibile l'appello incidentale tardivo, compensando tra le parti le spese processsuali, osservando che:
l'appellante non aveva depositato nei 5 giorni anteriori alla prima udienza dell'8.11.2021, che si sarebbe tenuta in
7 trattazione scritta, le relative note sostitutive d'udienza, cosicché la Corte – come disposto dagli artt. 181 c.p.c. e
221 IV comma d.l. 2020/34, quale convertito e come richiamato nel proprio decreto del 29.9.2021 – aveva rinviato all'udienza del 20.12.2021 ex art. 348 c.p.c.; il 10.11.2021 l'appellante aveva prodotto tardivamente le note sostitutive dell'udienza dell'8.11.2021, producendo l'avvenuta accettazione dal sistema delle precedenti note per l'udienza dell'8.11.2021, inviate il 27.10.2021, ma non la ricevuta di avvenuta consegna, in quanto le note erano riferite ad altro giudizio, n.r.g. 5186/2021, anziché al corretto giudizio n.r.g. 5186/2020; andava perciò confermato il rinvio ai sensi dell'art. 348
c.p.c.; rispetto all'udienza del 20.12.2021, anch'essa prevista in trattazione scritta, l'appellante non aveva depositato note sostitutive d'udienza, per quanto tale incombente fosse espressamente indicato nel decreto della Corte del
16.11.2021;
l'appello incidentale proposto da il 15.10.2021, CP_1
tardivamente in quanto il termine per impugnare scadeva il
27.11.2020, era inammissibile ai sensi dell'art. 334 u.co.
8 c.p.c.
L'impugnante , in concordato Parte_1
preventivo omologato ( d'ora in poi, anche: ) ha Pt_1
impugnato ai sensi dell'art. 395 I comma n. 4 c.p.c. la predetta sentenza, nel valido contraddittorio con
[...]
concludendo per l'accoglimento della domanda di CP_1
revocazione, nonché:
…1. in relazione alla domanda risarcitoria di per Pt_1
anomalo andamento dell'appalto e della ridotta produttività per responsabilità di (riserve nn. 1 e 5), CP_1
in accoglimento del primo, del secondo e del terzo motivo di appello, riformare la sentenza impugnata nel senso indicato nel suesteso atto, e, per l'effetto, dichiarare il diritto di alla corresponsione dell'importo, per sorte Pt_1
capitale, di € 4.322.462,93 – o del diverso importo ritenuto di giustizia – con conseguente condanna di alla CP_1
corresponsione dell'importo dovuto in favore della
[...]
ed in concordato preventivo omologato, Parte_1
dedotto quanto già corrisposto per sorte capitale, in ottemperanza della sentenza del Tribunale n. 4016/2020; 2. in relazione alla domanda relativa alla rivalutazione monetaria e agli interessi sull'importo di cui al punto 1
9 delle conclusioni, in accoglimento del quarto motivo di appello, riformare la sentenza del Tribunale n. 4016/2020 nel senso indicato nel suesteso atto, e, per l'effetto, dichiarare il diritto di al riconoscimento degli Pt_1
interessi compensativi sull'importo per sorte capitale ritenuto dovuto, rivalutato secondo i principi, i criteri ed i parametri indicati dalla Cassazione, e degli interessi
anatocistici dalla data della domanda, con conseguente condanna di alla corresponsione dell'importo CP_1
risultante in favore della ed in Parte_1
concordato preventivo omologato, dedotto quanto già corrisposto in ottemperanza della sentenza del Tribunale n.
4016/2020, sino alla data del soddisfo;
3. in relazione alla domanda di riaccredito della somma di € 31.634,07 oggetto della riserva n. 14, in accoglimento del quinto motivo di appello, riformare la sentenza del Tribunale n. 4016/2020 nel senso indicato nel suesteso atto, e, per l'effetto, dichiarare il diritto di al riaccredito della somma Pt_1
indicata, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori per il ritardato pagamento ex d.lgs. n.
231/2002, o con il diverso criterio di giustizia, dalla data del 12 febbraio 2014 sino alla data di effettivo soddisfo, o
10 per il diverso periodo di giustizia, oltre agli interessi anatocistici dalla data della domanda, con condanna di alla corresponsione dell'importo risultante in favore CP_1
della ed in concordato preventivo Parte_1
omologato;
4. in relazione al riconoscimento degli interessi moratori per ritardato pagamento degli importi di cui alle riserve “contabili” nn. 2, 3 e 4, in accoglimento del sesto motivo di appello, integrare e precisare la sentenza del
Tribunale n. 4016/2020 nel senso indicato nel suesteso atto,
e, per l'effetto, condannare alla corresponsione degli CP_1
interessi moratori da calcolarsi mediante applicazione dei tassi di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, in favore della
[...]
ed in concordato preventivo omologato, Parte_1
dedotto quanto già corrisposto in ottemperanza della sentenza del Tribunale n. 4016/2020, oltre agli ulteriori interessi anatocistici dalla data della domanda;
5. condannare alla rifusione degli onorari e delle spese CP_1
di lite, queste ultime comprensive del versamento del
Contributo unificato.
ha esposto che: Pt_1
contrariamente all'assunto della Corte d'Appello, essa aveva depositato tempestivamente le note sostitutive
11 d'udienza del 20.12.2021, in data 10.11.2021, in tal modo ottemperando al provvedimento di rinvio ex art. 348 c.p.c. che la Corte aveva adottato il 9.11.2021 e con il quale aveva fissato l'udienza del 20.12.2021 in trattazione scritta.
Le note erano espressamente indicate quali depositate in vista dell'udienza del 20.12.2021;
a queste note erano allegati i documenti relativi alle pregresse note approntate per l'udienza dell'8.11.2021 ed ai relativi messaggi p.e.c. per la Cancelleria, al solo fine di documentare il loro corretto invio;
si trattava di meri allegati e non delle note per l'udienza dell'8.11.2021; contrariamente all'assunto della Corte, anche le note per l'udienza dell'8.11.2021 erano state depositate nella loro completezza, compresa cioè l'attestazione dell'avvenuta consegna;
nelle note depositate per l'udienza del 20.12.2021
l'appellante aveva segnalato che le pregresse note, depositate in vista dell'udienza dell'8.11.2021, non erano visibili sul fascicolo perché in esse era stato indicato il n.r.g. di un diverso fascicolo, 5186/2021 e non n.r.g. 5186/2020, sul quale effettivamente comparivano;
ai sensi dell'art. 402 c.p.c. ha insistito nell'appello già
12 proposto, del quale ha chiesto l'accoglimento, concludendo come su ritrascritto.
I motivi di impugnazione sono riassunti nella motivazione della presente sentenza. si è costituita, contestando la revocazione, in CP_1
quanto la conclusione cui era giunta la Corte d'Appello circa il mancato deposito delle note sostitutive dell'udienza del 20.12.2021 non era frutto di una svista, bensì dell'interpretazione degli atti di causa;
cosicchè la censura avrebbe dovuto contestare l'errore nel qualificare le note depositate e, quindi, l'errore di giudizio. Quest'ultimo non era censurabile con la revocazione.
La Corte aveva ritenuto non depositate le note per l'udienza dell'8.11.2021, in quanto relative ad altro giudizio;
e tardive quelle depositate successivamente, perché relative all'udienza già celebrata.
Ha contestato anche il preteso secondo errore revocatorio.
Per la parte rescissoria, si è integralmente CP_1
riportata, trascrivendola, alla propria comparsa di costituzione e risposta, con la quale ha diffusamente contestato l'appello principale, proponendo altresì appello incidentale.
13 In particolare, con l'impugnazione incidentale, si è CP_1
doluta che:
a)il primo Giudice avesse riconosciuto 60 giorni di improduttività dell'appalto per ritardato inizio dei lavori, omettendo di motivare e limitandosi a richiamare la c.t.u.
Ha aggiunto che i ritardi nel rilascio delle autorizzazioni allo svellimento da parte dei competenti pubblici uffici,
ritenuta causa del ritardato inizio dei lavori, non potevano essere imputati alla concludente;
b)il Tribunale avesse erroneamente riconosciuto un periodo di improduttività per mancata corrispondenza della caratterizzazione dei terreni alle ipotesi progettuali, sebbene dagli atti non fosse emerso alcun errore a tal riguardo, contenuto nel progetto definitivo;
c)il primo Giudice, nella formula adottata al fine del calcolo del risarcimento per andamento anomalo, mutuata dal c.t.u., avesse errato, come messo in risalto dal consulente di parte il calcolo degli oneri per improduttività del personale CP_1
era stato eseguito non sulla base del giornale dei lavori, verificando quotidianamente le presenze in cantiere, bensì sulla base di tutto il personale impiegato;
ed inoltre si era basato sui mezzi d'opera in termini generali e non in base
14 al giornale dei lavori;
pertanto, nessuna somma sarebbe spettata.
Ha concluso quindi per il rigetto della domanda di revocazione, nonché per il rigetto dell'appello di , Pt_1
insistendo nel proprio appello incidentale e chiedendo pertanto la condanna di alla restituzione in proprio Pt_1
favore della somma di euro 1.428.463,83, oltre accessori,
che aveva corrisposto in ottemperanza alla CP_1
propria condanna derivata dall'accoglimento delle riserve nn. 1 e 5 di , in occasione dell'appalto litigioso. Pt_1
Con il decreto depositato il 10.2.2022 questa Corte, su istanza di , ha sospeso il termine per proporre ricorso Pt_1
per cassazione avverso la sentenza d'appello n. 8401/2021.
In seguito, è stata fissata l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni, con termini anticipati per depositare memorie conclusionali.
Le parti le hanno rispettivamente depositate, depositando altresì le note contenenti le rispettive, definitive, conclusioni.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza
Motivi della decisione
1.Il primo motivo di impugnazione a sostegno della
15 revocazione è fondato e va accolto, con assorbimento del secondo.
La Corte d'Appello ha dichiarato l'appello improcedibile, applicando l'art. 348 c.p.c., sul presupposto che le note depositate il 10.11.2021, fossero note tardivamente depositate per la pregressa udienza dell'8.11.2021.
Invece, dall'esame del fascicolo dell'appello,
n.r.g.5186/2020, emerge inequivocamente che il
10.11.2021, alle ore 15,41, l'appellante ha depositato note così denominate: CORTE D'APPELLO DI ROMA Sez.II –
Specializzata in materia d'imprese R.G. 5186/2020 – udienza 20 dicembre 2021 Note di trattazione scritta “.
Esse erano pertanto all'evidenza finalizzate a quest'ultima, che si sarebbe tenuta in trattazione scritta, tanto che con esse sono stati allegati i documenti relativi alle pregresse note per l'udienza dell'8.11.2021, al solo fine di provare che l'appellante le aveva depositate, sebbene “ per mero disguido tecnico non presenti nel fascicolo telematico” ( così nelle note).
Nelle note, inoltre, sono state ribadite le proprie difese ed è stata chiesta la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
16 Quindi, prima ed indipendentemente dalla valutazione e dalla interpretazione delle note, che non sarebbe stata neppure necessaria in quanto il loro tenore si traeva inequivocamente dall'intestazione letterale dell'atto, la
Corte ha errato laddove ha concluso che per l'udienza del
20.12.2021 l'appellante non avesse depositato note, viceversa chiaramente depositate sin dal 10.11.2021.
In tal modo la Corte ha supposto inesistente un fatto, il deposito delle note sostitutive d'udienza, nonostante esse fossero pacificamente depositate in atti;
fatto che non ha mai costituito un punto controverso in quel giudizio.
Basti sul punto osservare che le note sostitutive d'udienza del 20.12.2011, a propria volta depositate da il CP_1
22.11.2021, non contengono al riguardo alcuna osservazione, poiché anch'essa chiese il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
Soccorrono pertanto tutti i presupposti di cui all'art. 395 primo comma n. 4 c.p.c.
La sentenza impugnata deve pertanto essere revocata.
2.Passando alla fase rescissoria del giudizio, ai sensi dell'art. 402 c.p.c. ed esaminando così i motivi dell'appello principale e di quello incidentale, si osserva
17 quanto segue.
3.Con il primo ed il secondo motivo di appello principale, da esaminarsi congiuntamente poiché inerenti alle riserve nn. 1 e 5, cioè al lamentato andamento anomalo dell'appalto, ha lamentato che: Pt_1
erroneamente il Tribunale aveva solo parzialmente riconosciuto a l'importo risarcitorio correlato alle Pt_1
riserve nn. 1 e 5 iscritte dall'impresa in occasione dell'appalto integrato indicato in narrativa.
Le riserve avevano avuto ad oggetto la ridotta produttività per andamento anomalo dell'appalto: rispetto all'importo di euro 8.182.664,72 richiesto dall'appellante ed all'importo di euro 4.322.462,93 quantificato dal c.t.u., il Tribunale aveva liquidato la minor somma di euro 1.428.463,83.
I motivi di appello principale hanno rispettivamente censurato il mancato riconoscimento dell'importo risarcitorio per ritardo dovuto alle mancate autorizzazioni per deposito di materiale di risulta;
e la decurtazione del
50% dell'importo risarcitorio per andamento anomalo a causa della mancata corrispondenza della caratterizzazione geologica dell'ammasso geologico interessato dallo scavo in galleria.
18 In ordine alle riserve 1 e 5, nella misura in cui sono state parzialmente riconosciute con ragionamento censurato in appello, questa Corte osserva quanto segue.
Il Tribunale ha ridotto a 185 il numero complessivo di giorni di andamento anomalo del contratto, rispetto ai 330 giorni quantificati dal c.t.u.; 531 erano i giorni “ improduttivi” indicati dall'appaltatore, sommando rispettivamente i giorni per ritardato inizio dei lavori, i giorni per rilascio autorizzazioni allo svellimento del bosco,
i giorni per il preconsolidamento imbocco lato Rocca di
Cambio, i giorni per mancata rispondenza della caratterizzazione dei terreni alle ipotesi progettuali, i giorni per eventi meteorologici sfavorevoli ed i giorni per ritardo dei lavori del IV Pt_2
3.1.Il primo Giudice ha ridotto a 10 i giorni ( sostanzialmente riconosciuti dalla stessa di CP_1
improduttività per ritardo nel rilascio delle autorizzazioni ad utilizzare i siti comunali per i materiali di risulta, provenienti dallo scavo in galleria, osservando che erano ipotizzabili soluzioni alternative, quali la collocazione dei materiali in varie zone del cantiere, tanto che era stata iscritta la riserva n. 4.
19 L'impugnante ha sostenuto che si traeva dalla stessa sentenza l'esistenza dell'obbligazione a carico di di CP_1
ottenere le autorizzazioni dai Comuni di Rocca di Cambio di Rocca di Mezzo, pacificamente inadempiuta e che la soluzione alternativa, comunque rinvenuta dall'appaltatrice, le aveva comportato gravi disservizi e ritardi nell'uso dell'area di cantiere e soprattutto nell'uso del tracciato di accesso alla galleria, intasato dalla presenza di materiale di risulta.
Ritiene la Corte che l'appello non sia sul punto meritevole di accoglimento.
Il Tribunale non ha ritenuto sussistente un obbligo di CP_1
di ottenere le predette autorizzazioni ed anzi ha precisato che l'appaltante aveva stipulato, in data 5.8.2010, la convenzione per l'utilizzo dei siti di accumulo con entrambi i predetti Comuni.
Invece, il primo Giudice ha concretamente ravvisato la fattibilità del deposito in aree di cantiere in guisa non pregiudizievole per la prosecuzione dei lavori del materiale di risulta;
e ciò anche alla luce del riconoscimento della fondatezza della riserva n. 4, iscritta proprio per maggiori oneri per la movimentazione del materiale di risulta.
20 3.2.Il primo Giudice, inoltre, ha ridotto del 50% l'importo risarcitorio dovuto a causa dei 115 giorni di improduttività per la mancata rispondenza della caratterizzazione dei terreni alle ipotesi progettuali, applicando l'art. 1227 I comma c.c. nei confronti dell'appaltatore.
Il Tribunale ha premesso che la stessa aveva Parte_3
inteso attivare indagini integrative, pur dopo il progetto definitivo realizzato dall'appaltante; tali indagini attenevano all' ammasso geologico interessato dallo scavo in galleria, tanto da aver richiesto ad il nulla osta per CP_1
le operazioni di svellimento.
In tale contesto, l'appaltatrice non poteva rivendicare l'intero importo risarcitorio per i predetti giorni, ma solo l'ammontare pari alla metà.
Il Tribunale ha comunque osservato che il progetto definitivo approntato dall'appaltante presentava errori nella caratterizzazione geologica e geotecnica dell'ammasso interessato alla galleria, cosicché l'importo risarcitorio non poteva essere del tutto negato.
L'impugnante ha contestato non solo l'efficacia causale della richiesta di indagini ulteriori da parte dell'appaltatore rispetto al numero di giorni di improduttività, visto che in
21 ogni caso non aveva potuto eseguirle a causa del Pt_1
mancato tempestivo ottenimento delle autorizzazioni allo svellimento da parte di ma ha contestato anche CP_1
l'applicazione da parte del Tribunale dell'art. 1227 I comma c.c., non invocato da che non aveva provato CP_1
come il creditore poteva evitare i danni usando l'ordinaria diligenza.
Ha pertanto chiesto condividersi le conclusioni del c.t.u., poiché altrimenti essa avrebbe sopportato la decurtazione del proprio credito senza affermazione di alcuna sua responsabilità.
Su tale punto di motivazione ha però svolto CP_1
il secondo motivo del proprio appello incidentale, ritenendo che neppure il 50% dell'importo risarcitorio liquidato dal Tribunale per andamento anomalo per errata caratterizzazione geologica fosse conclusione condivisibile.
E ciò in quanto il preteso errore contenuto nel progetto definitivo realizzato dall'appaltante, e cioè l'errore nella caratterizzazione geologica dell'ammasso interessato dalla galleria non era stato spiegato dal c.t.u. ed era stato ritenuto sussistente, sebbene non si comprendesse in cosa tale
22 errore fosse consistito.
Inoltre, l'appaltatrice in sede di progetto esecutivo aveva ritenuto di modificare quello definitivo, recepito da
[...]
“ sulla base dell'aggiornamento degli aspetti legati CP_1
alla stratigrafia degli ammassi rocciosi interessati dall'opera e dei relativi parametri fisico meccanici”, modificando lo scavo, ma soprattutto rinunciando a qualsiasi pretesa per quanto si fosse verificato prima del progetto esecutivo.
In particolare, ha proseguito con l'atto di CP_1
sottomissione del 18.12.2008, successivo alla variazione del progetto esecutivo, consistito nell'ampliamento del “ raggio di intradosso” della galleria, l'appaltatore aveva dichiarato di accettare l'esecuzione delle variazioni e di eseguire i lavori suppletivi senza eccezione o riserva alcuna e di rinunciare a qualsivoglia pretesa per fatti anteriori all'approvazione del progetto esecutivo;
aveva dichiarato inoltre di rinunciare a pretese “ relativamente alle quantità
a corpo che dovessero variare in più o in meno, rispetto al corpo del progetto approvato”, ove si fosse reso necessario cambiare la sezione di scavo, in accordo con le linee guida per l'applicazione delle sezioni in galleria.
23 Le stesse sostanziali affermazioni e rinunce erano contenute nel primo atto aggiuntivo del 21.5.2009 ( cfr. per il dettaglio del contenuto degli atti, le pagine 7 sgg. della c.t.u.).
La Corte osserva quanto segue, esaminando unitariamente i motivi di appello relativi alla caratterizzazione geologica dell'ammasso interessato dallo scavo in galleria.
La vicenda ( cfr. il punto 2.1.4. della c.t.u.) si è snodata nel seguente modo:
a)l'appaltante ha approntato il progetto definitivo;
esso deve essere assolutamente specifico, secondo quanto prescritto dall'art.24 D.P.R. 554/1999. Nella specie, secondo il c.t.u., conteneva “ un fondamentale errore proprio nella definizione e caratterizzazione dell'ammasso geologico interessato dallo scavo della galleria, che ha obbligato a sostanziali modifiche del progetto esecutivo”: così il c.t.u. a pag. 33 della relazione;
da tale passaggio della c.t.u. sembra che l' “errore” sia stato desunto dalla necessità di apportare modifiche al progetto esecutivo, in quanto “… presupponeva che l'ammasso avesse caratteristiche migliori rispetto a quelle effettivamente riscontrate nel corso dei lavori” ( cfr. anche pag. 32 della c.t.u.);
b)'appaltatrice, tenuta a redigere il progetto esecutivo,
24 aveva dapprima chiesto di eseguire una campagna di indagini geologiche integrative – attività consentita dall'art. 6 del Capitolato Speciale e volontariamente scelta dall'appaltatore – cosicché aveva chiesto ad di CP_1
ottenere l'autorizzazione allo svellimento di alberi ed arbusti, propedeutico all'indagine. Tutto l'iter collegato a tale richiesta è riassunto nel punto 1.3.1. della c.t.u.: da esso emerge che, su indicazione di le varie richieste alla CP_1
Regione, Ente Parco Regionale Velino Sirente, Comune di
Rocca di Cambio, furono inoltrate da ma in effetti Pt_1
non furono nelle more espressamente concesse le autorizzazioni allo svellimento;
c) dal 5.6.2008, tempo in cui richiese all'appaltatore CP_1
di realizzare il progetto esecutivo e sino al 29.9.2008 nessuna autorizzazione pervenne ed a quest'ultima data l'appaltatrice consegnò il progetto esecutivo;
il 12.2.2009 vi fu la consegna dei lavori;
d) il 31.3.2009 richieste nuovamente al Comune di Pt_1
Rocca di Cambio l'autorizzazione allo svellimento, che pervenne il 3.4.2009, ma – secondo il c.t.u. – essa era pertinente all'esecuzione dei lavori e non più alla indagine geognostica preliminare alla progettazione, essendo stato
25 ormai consegnato il progetto esecutivo.
3.3. Ritiene la Corte che l'intera questione, attinente al preteso andamento anomalo per errata caratterizzazione geologica necessiti di un supplemento peritale, nei termini che seguono.
Occorre accertare esattamente: se e quale fosse l'errore contenuto nel progetto definitivo eseguito dall'appaltante circa la caratterizzazione geologica dell'ammasso interessato allo scavo della galleria;
quando esso è stato rilevato;
se in particolare, è stato rilevato in occasione degli interventi di preconsolidamento imbocco lato Rocca di
Cambio ed in qual modo vi sia stato collegamento tra tali eventi;
se ed in qual modo la sua esistenza, ove rilevata, abbia influito sulla variante al progetto proposta dall'appaltatrice ed accettata da e, in caso negativo, quale sia CP_1
stata l'esatta causa di tale variante;
ciò anche al fine di inquadrare correttamente a cosa si siano riferiti gli atti di sottomissione e le relative rinunce più su richiamati.
La c.t.u. provvederà infine a quantificare gli importi delle riserve riconosciute, indicandone i criteri.
26 Si provvede sul punto come da separata ordinanza.
3.4.Conviene a questo punto esaminare il primo motivo dell'appello incidentale di con il quale si è CP_1
censurato l'accoglimento – da parte del Tribunale – della richiesta di risarcimento per 60 giorni di ritardato inizio dei lavori, in quanto sarebbe stato a carico di CP_1
ottenere le autorizzazioni per svellimento del manto
erboso e boscoso.
Infatti anche questo motivo attiene all'andamento anomalo dell'appalto.
Secondo accogliendo la richiesta risarcitoria in CP_1
esame, il primo Giudice avrebbe addossato all'appaltante un onere che invece era dovuto ai tempi ed alla discrezionalità degli enti tenuti al rilascio delle autorizzazioni.
Nella specie, si tratta dello svellimento per eseguire l'opera, nonché per bonificare preventivamente l'area da ordigni bellici.
Ritiene la Corte che il motivo di appello incidentale sia fondato.
Occorre pregiudizialmente ribadire che non si verte in terma di autorizzazioni allo svellimento per eseguire le
27 indagini geotecniche da parte dell'appaltatrice, ma di quelle finalizzate all'esecuzione dell'opera, quindi necessarie per bonificare l'area da ordigni bellici e per approntare l'area di cantiere;
il tutto in un contesto del tutto peculiare, in quanto la strada da realizzarsi ricadeva all'interno del
[...]
e, quindi, in un'area naturalisticamente CP_2
protetta.
Le circostanza rilevanti in proposito sono esposte nel punto
1.3.1. della c.t.u., mentre le conclusioni del c.t.u., cui ha aderito il primo Giudice, sono esposte nel punto 2. della relazione peritale.
Orbene, laddove l'appaltante era obbligato a fare quanto in suo potere per ottenere le dovute autorizzazioni, pacificamente di competenza, rispettivamente di Ente
Parco Velino-Sirente, Corpo Forestale dello Stato, Comune di Rocca di Cambio, risulta che prima dell'appalto
[...]
aveva attivato una conferenza di servizi, sebbene l' CP_1
attività di quest'ultima non si fosse conclusa con le debite autorizzazioni.
La conferenza di servizi consiste proprio nello strumento tramite il quale più enti competenti possano unitariamente provvedere, tra l'altro, alle autorizzazioni di competenza di
28 ciascuno.
E' però altrettanto vero che, dopo la stipula dell'appalto, i vari enti deputati al rilascio delle autorizzazioni, risposero nel merito alle richieste di di rilascio delle Pt_1
autorizzazioni, evidentemente ritenendola un interlocutore qualificato.
Non è dato quindi ravvisare alcun concreto inadempimento dell'appaltante nel ritardo che ci occupa, anche alla luce del fatto che l'autorizzazione definitiva allo svellimento, del
3.4.2009, fu emessa dal Comune di Rocca di Cambio su istanza di . Pt_1
Essa, peraltro, si riteneva interlocutore qualificato degli enti deputati al rilascio delle autorizzazioni, sia perché essa stessa le ha richieste, peraltro su un'ampia fascia, larga 40 metri per tutta l'area interessata dai lavori ( pag. 11 della c.t.u.); sia perché all'atto della consegna dei lavori non ha espresso alcuna riserva specifica.
E' ben vero che l'appaltatore ( cfr.pag. 14 della c.t.u.), all'atto della consegna dei lavori, ha espresso riserva generica sull'impossibilità di iniziare i lavori come da cronoprogramma del novembre 2008 per fatti non riconducibili all'appaltatore; ma non vi è alcun espresso
29 riferimento al fatto che non avesse ottenuto le CP_1
autorizzazioni dai predetti enti.
I 60 giorni di ritardato inizio dei lavori per tali ragioni non possono pertanto essere posti a carico di non CP_1
ravvisando questa Corte alcun inadempimento colposo alla stessa imputabile.
4.Con il terzo motivo dell'appello principale
l'impugnante ha censurato i criteri fondanti il risarcimento del danno adottati dal Tribunale.
Con il quarto motivo dell'appello principale
l'impugnante ha insistito nel riconoscimento degli interessi compensativi, negati dal Tribunale per mancanza di prova del danno da ritardo, nel periodo compreso tra la data di interruzione dei lavori da parte di e la pronuncia della CP_1
sentenza.
Ritiene questa Corte di provvedere all'esito della c.t.u. disposta in appello, poiché si tratta di motivi logicamente e giuridicamente dipendenti dalla spettanza e dall'ammontare di somme a titolo di capitale in favore dell'appaltatrice.
5. Con il V motivo dell'appello principale ha Pt_1
contestato che, in relazione all'esame della riserva n. 14,
30 non riconosciuta dal primo Giudice, il Tribunale avesse violato gli artt. 138 d.lgs. 2006/163; 1226 e 2697 c.c. e 115
c.p.c.
Tale riserva aveva ad oggetto la pretesa illegittima detrazione di euro 31.634,07, operata dall'appaltante, per “ lavori di messa in sicurezza del cantiere”, imposti da
[...]
e non eseguiti dall'appaltatore, dopo che CP_1 CP_1
aveva disposto la immediata interruzione dei lavori a seguito dell'informativa antimafia che aveva colpito Pt_1
il 23.11.2010.
, a sostegno dell'appello, ha posto le stesse Pt_1
argomentazioni già esaminate, vagliate e la cui fondatezza
è stata esclusa dal Tribunale: l'appaltatrice ha lamentato che non avesse adottato un formale provvedimento di CP_1
sospensione dei lavori, pur avendo l'appaltatrice collocato le recinzioni e controllato il loro mantenimento, opponendosi solo ad eseguire interventi esorbitanti rispetto a quelli posti contrattualmente a proprio carico;
in subordine, aveva chiesto che l'importo della riserva fosse ridotto ai soli maggiori oneri sopportati da per far CP_1
eseguire i lavori ad un'impresa terza, interpretando estensivamente l'art. 138 d.lgs. 2006/163; o comunque
31 chiedendo che tale danno fosse liquidato in via equitativa.
Il motivo, ad avviso della Corte, è infondato.
L'urgenza nel disporre l'interruzione dei lavori è dipesa dalla comunicazione della predetta informativa antimafia, cosicché non trova spazio il richiamo alla sospensione dei lavori che l'appaltante avrebbe dovuto adottare.
Contemporaneamente, continuavano a trovare applicazione gli artt. 22 e 28 del capitolato speciale, che imponevano all'appaltatrice non la sola apposizione delle recinzioni, ma il più generale obbligo di mettere in sicurezza il cantiere ( cfr. in tal senso anche Cass. del 2000 n. 13075); obbligo quest'ultimo cui l'appaltatrice non ha adempiuto.
Peraltro, l'appaltante aveva richiesto di predisporre il relativo progetto, con i relativi costi – in tal modo potendo eventualmente emergere anche i costi extracontrattuali da rimborsare all'appaltatrice – obbligo cui l'appaltatrice si è sottratta.
Non ritiene la Corte che possa trovare applicazione l'art. 138 III comma su richiamato, il quale si occupa della diversa fattispecie della liquidazione finale dell'appalto risolto, nella quale trova posto anche l'onere dell'appaltatore in relazione alla maggiore spesa sostenuta
32 da controparte per affidare ad altra impresa i lavori;
e neppure l'art. 1226 c.c., essendo risultato provato il concreto danno subito dall'appaltatore allorquando ha dovuto affidare a terzi la messa in sicurezza del cantiere.
E' in tal modo risultato provato l'inadempimento dell'appaltatrice rispetto ad un proprio obbligo contrattuale, cosicché l'importo sostenuto dall'appaltante è stato correttamente sottratto dal residuo credito di . Pt_1
6. Con il sesto motivo ha contestato l'imprecisione Pt_1
della sentenza impugnata per quanto concerne gli interessi moratori sugli importi di cui alle riserve nn. 2, 3 e 4.
Il Tribunale ha disposto, per ciascuno degli importi dovuti in linea capitale, che decorressero gli interessi da calcolare in base agli artt. 29 e 30 D.M. 145/2000…con decorrenza dal 13.12.2010, data di riferimento del e di CP_3
sospensione dei lavori e sino al saldo.
Ha sostenuto l'appellante che aveva dato la propria CP_1
disponibilità ad eseguire spontaneamente la sentenza su tale capo di condanna;
aveva pertanto aggiunto al calcolo Pt_1
eseguito dal c.t.u., che si arrestava al 31.5.2018,
l'aggiornamento del calcolo secondo gli stessi criteri;
invece aveva calcolato gli interessi in base all'ultimo CP_1
33 D.M. pubblicato, del 2013, con una differenza in meno per l'appaltatrice di euro 75.105,48 al 6.8.2020.
Ad avviso dell'impugnante, in particolare, avrebbe dovuto trovare applicazione il d.lgs. 231/2002.
Ha replicato dapprima che il conteggio del c.t.u. CP_1
presentava un errore, cioè la duplicazione degli interessi per l'anno 2012; e che inoltre il calcolo approntato da Pt_1
presentava l'applicazione dei “ tassi moratori BCE per le transazioni commerciali” per il periodo successivo al
31.12.2002, mentre l'appaltante riteneva che dovessero trovare applicazione i tassi di cui all'art. 144 II comma
D.P.R. 2010/207.
Ha concluso nel senso che plurime fonti normative, correttamente interpretate, escludevano che gli interessi per le transazioni commerciali si applicassero agli appalti pubblici.
La Corte osserva quanto segue.
L'art. 30 D.M. 145/2000, portante il capitolato generale di appalto di lavori pubblici, espressamente richiamato dal
Tribunale quale norma applicabile agli interessi, così statuiva:
34
1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute;
sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
4. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2
e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Tale misura è
35 comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.
All'evidenza, il Tribunale ne ha richiamato l'applicazione in quanto vigente al tempo della stipula dell'appalto.
Ritiene la Corte che, trattandosi della normativa speciale applicabile agli appalti di lavori pubblici, correttamente il primo Giudice vi ha fatto riferimento;
nella misura in cui la norma ha fatto riferimento ai D.M. che avessero fissato i tassi, occorre avere riguardo ai rispettivi D.M. pubblicati anno per anno ed all'ultimo per gli anni successivi.
Ogni diversa normativa sul tasso degli interessi non può trovare applicazione, in presenza della speciale disciplina per il contratto quale quella di specie.
Ma vi è di più.
Il d.lgs. 231/2002, invocato dall'impugnante, al tempo della stipula dell'appalto, non era applicabile agli appalti dei lavori: esso, nella sua formulazione originaria, era applicabile solo agli appalti pubblici di servizi e forniture: art. 2.
Detto d.lgs. è stato modificato con il d.lgs. del 2012 n.192, il quale, costituendo attuazione della Direttiva 2011/7/UE,
è stato interpretato nel senso che ricomprendesse anche gli
36 appalti di lavori;
e ciò sia tenuto conto del “ considerando”
11, che della finalità della Direttiva, volta a favorire la competitività delle imprese.
Il d.lgs. 2012/192 è stato a propria volta interessato dalla l. di interpretazione autentica del 2014 n. 161, la quale ha previsto: “ l'articolo 2 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, come sostituito sall'articolo1 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192 si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall'articolo 3 comma 3 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163”, cioè anche gli appalti di opere o lavori.
Tuttavia, tale estensione, ad opera del d.lgs. 2012/192, è applicabile ai contratti conclusi successivamente a quest'ultima disciplina, mentre il contratto in esame è ad essa anteriore.
La sentenza deve pertanto sul punto essere confermata, salva la precisazione per cui, nella misura in cui l'art. 30 ora citato ha fatto riferimento ai D.M. che avessero fissato i tassi, occorre avere riguardo ai rispettivi D.M. pubblicati anno per anno ed all'ultimo per gli anni successivi.
37 7.Resta da esaminare l'ultimo motivo di appello incidentale, riassunto in narrativa.
Ritiene la Corte di dover disporre un supplemento peritale, che tenga conto sia dei criteri di calcolo adottati dal c.t.u. in primo grado;
sia di quelli rappresentati da , CP_1
provvedendo pertanto come da separata ordinanza.
8.La statuizione sulle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva che definirà l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, pronunciando sulla revocazione della sentenza di questa Corte in altra composizione, n. 8401 pubblicata il 21.12.2021, proposta da in concordato preventivo Parte_1
omologato nei confronti di CP_1
accoglie la domanda di revocazione e, per l'effetto, revoca la sentenza di questa Corte in altra composizione, n. 8401 pubblicata il 21.12.2021; pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 4016/2020, pubblicata il 24.2.2020: respinge i motivi di appello proposti da con i Parte_1
quali, rispettivamente, si è impugnata la sentenza di primo grado relativamente a:
38 risarcimento relativo ai giorni di improduttività per ritardo nel rilascio delle autorizzazioni ad utilizzare i siti comunali per i materiali di risulta;
importo risarcitorio di cui alla riserva n. 14; interessi sugli importi di cui alle riserve nn. 2, 3 e 4, salve le precisazioni contenute nel punto 6. della motivazione della presente sentenza;
accoglie il primo motivo di appello incidentale di
[...]
e, per l'effetto: CP_1
dichiara che nulla è dovuto da per 60 giorni di CP_1
andamento anomalo dell'appalto per mancato rilascio delle autorizzazioni allo svellimento, di cui al punto 3.4. della motivazione della presente sentenza;
dispone come da separata ordinanza in ordine alle restanti questioni litigiose aventi ad oggetto le riserve nn. 1 e 5 dell'appaltatore, oggetto sia di appello principale che del secondo motivo dell'appello incidentale, nonché la questione litigiosa costituita dal terzo motivo di appello incidentale;
rimette alla sentenza definitiva la decisione su questi ultimi motivi di appello, nonché sul terzo e IV motivo dell'appello principale, nonché la statuizione sulle spese processuali.
39 Roma, 6.5.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
40