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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/10/2025, n. 3793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3793 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. ES MICELA Presidente dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice dott.ssa SA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7504 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso da
), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Guercio, presso il cui studio a Roma, viale G.
Mazzini n. 113, è elettivamente domiciliato e con la partecipazione ex lege del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Rettificazione di attribuzione di sesso
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del giorno 11/09/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/06/2024 dopo aver allegato di aver Parte_1 manifestato sin dall'infanzia una natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile e di aver iniziato nel novembre 2022 un percorso di transizione da maschio a femmina con somministrazione di terapia ormonale, ha chiesto di essere autorizzato a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei proprio caratteri sessuali e, stante lo stato di avanzata femminilizzazione, di ordinare all'ufficiale di stato civile di Palermo (PA) di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso da maschile a femminile e con sostituzione del proprio prenome da a . Pt_1 Per_1
Il litisconsorzio è stato correttamente instaurato con la sola parte pubblica, stante l'assenza di coniuge o figli (cf. certificati anagrafici), e nel foro di appartenenza, risiedendo parte attrice a
Palermo.
Il ricorrente ha depositato in allegato al ricorso relazioni endocrinologica e psicologica redatte da professionisti privati ed in data 24/02/2025 relazione proveniente dall'ASP di Palermo del
21/02/2025, con diagnosi di “Disagio Psichico da Incongruenza di Genere”, in cui si legge:
1 “la persona è stata ascoltata e valutata in due colloqui psichiatrici da cui emerge assente storia psichiatrica nell'infanzia e nell'adolescenza, un percorso regolare di sviluppo neuropsicoaffettivo e comportamentale, come si evince dalle scelte mature ed in linea con
l'età e la condizione socio-culturale di riferimento, sia nell'area delle relazione affettive private, sia in ambito di formazione universitaria, sia nelle esperienze lavorative a tempo determinato. All'esame non emergono turbe del pensiero, della senso- Parte_2 percezione, dell'affettività, né del giudizio critico di realtà. Non si apprezzano evidenti e stabili disturbi della personalità. Vive già da due anni un'identità femminile mantenendo un buon e ordinato equilibrio anche nella gestione dei trattamenti ormonali e delle visite di follow up clinico-laboratoristico. Si apprezza un disagio relazionale e di affermazione sicura di sé nell'area di esposizione pubblica che concerne l'incongruenza di genere somatco/genetico/anagrafico rispetto al sé identitario”.
All'udienza del 05/03/2025 la parte è stata ascoltata ed ha dichiarato: “da sempre ho sentito dentro me questa spinta, ma non sapevo definirla e darle un nome …dai 19 anni ho iniziato a fare coming .. ho fatto la consulenza psicologica per poter assumere la terapia ormonale;
di mio iniziativa sono andata da un privato per avere tempi più rapidi;
ho dovuto poi fare due incontri al CSM per avere una relazione pubblica ai fini di questo procedimento;
i miei genitori ora hanno preso atto di questa situazione;
vivo con loro;
ho una sorella più piccola,,,; io faccio l'università ma allo stesso tempo svolgo dei lavori;
compio 25 anni a marzo;
dai 18 anni in poi, per meno di un anno, ho lavorato per Ryanair;
al tempo non avevo ancora fatto il percorso di transizione;
poi c'è stato il covid che ha bloccato tutto;
in quel periodo ho maturato maggiormente la mia consapevolezza nel senso della transizione di genere;
ora sono oramai diversi anni che mi comporto e mi vesto da donna ed anche socialmente sono conosciuta come una donna;
sono sicura di voler insistere nella presente domanda… in futuro vorrei anche poter effettuare gli interventi chirurgici”.
Dopdiché, il Giudice delegato, alla luce delle dichiarazioni rese dalla parte all'udienza, della brevità del percorso di transizione (sino a poco tempo fa la stessa parte ha dichiarato di aver lavorato per Ryanair per circa un anno con identità maschile e di aver maturato il percorso di transizione nel periodo del Covid), della giovane età della parte, della circostanza che la relazione dell'ASP è stata effettuata all'esito di due soli incontri nonché dell'irreversibilità della pronuncia di mutamento di sesso e della delicatezza degli interessi coinvolti, ha disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di accertare la ricorrenza di una diagnosi certa ed irreversibile di disforia di genere, verificare l'insussistenza di eventuali
2 patologie che possano compromettere la capacità di autodeterminazione del soggetto ed acclarare se il chiesto mutamento di sesso sia frutto di un serio, univoco e definitivo processo di autodeterminazione e consapevolezza volto all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale.
Il CTU dott. medico psichiatra, all'esito degli accertamenti effettuati e Persona_2 dell'esame psichico, ha evidenziato:
“…. Dal tenore della conversazione si rileva un buon livello intellettivo e adeguate capacità di introspezione. Fornisce all'interlocutore tutte le informazioni richieste, non operando alcuna resistenza in qualsiasi momento dell'intervista.
L'impressione generale è quella di colloquiare con una donna e a tal proposito, su richiesta del sottoscritto, chiede di essere chiamato “ . Appare ben curato nella persona e Per_1 nell'abbigliamento e l'aspetto somatico e il vestiario sono chiaramente femminili.
La mimica e la gestualità corporea sono espressive e sintone rispetto ai contenuti verbalizzati nonché con le varie situazioni emotive via via esplicitantesi nel colloquio.
Mostra un buon orientamento sia sui parametri spazio- temporali sia su quelli somato- psichici.
Il tono dell'affettività si modula positivamente soprattutto quando esprime desideri e speranze di rifarsi una vita “al femminile”.
Non emergono segni di ansia né di natura depressiva. Allo stato attuale non si evidenziano, né sono riferiti, fenomeni dispercettivi di tipo allucinatorio per cui la funzione senso- percettiva è pronta e libera da errori. Il corso del pensiero che nella sua parte formale è fluido e coerente, non mostra alterazioni contenutistiche.
Durante l'intera durata dell'intervista riesce a mantenere un valido livello attentivo e mostra una buona comprensione delle domande che sono poste a testimonianza dell'integrità dei poteri cognitivi.
Non si evidenziano turbe delle funzioni mnestiche sia a breve sia a lungo termine. L'esame di realtà è valido e congruo così come la capacità di giudizio.
Le valide spinte volitive sostengono un'adeguata progettualità che appare rivolta verso il futuro in modo pragmatico” ed ha, pertanto, concluso ritenendo che la parte:
“presenta, secondo i criteri del DSM V, una Disforia di Genere in assenza di anomalie psicopatologiche tali da interferire sulla sua capacità decisionale e di autodeterminazione.
E' evidente ed indirizzata in senso femminile la sua identità psicosessuale.
3 Il richiesto mutamento di sesso è frutto di un serio, univoco e definitivo processo di autodeterminazione e consapevolezza volto all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale”.
Dopodichè, la causa è stata assunta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Sulla scorta degli elementi sopra rassegnati, valutato il percorso psicologico ed ormonale compiuto da parte ricorrente ed avuto riguardo alle manifestazioni comportamentali legate all'identificazione con il genere femminile, esclusa l'esistenza di patologie psichiatriche ed appurato il cambiamento avviato, ritiene il Collegio che la domanda meriti accoglimento.
Va ricordato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 143/2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.lgs. n. 150/2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte, infatti, ha osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione».
In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 della
Costituzione, in quanto “non corrisponde più alla ratio legis”.
Nella specie, alla luce della documentazione pubblica prodotta e della relazione del CTU, ritiene il Tribunale che possa ritenersi intervenuta l'oggettiva transizione dell'identità di genere.
Va, pertanto, disposta la rettifica degli atti dello stato civile nel senso richiesto, ovvero ordinando, ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Palermo di rettificare l'atto di nascita di parte ricorrente sostituendo il sesso da maschile a femminile ed il prenome da a . Pt_1 Per_1
Va, anche, autorizzato il trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili.
Le spese di lite vanno lasciate a carico di parte ricorrente e le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico dell'Erario, stante l'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunziando;
sentito il
Pubblico Ministero;
1) In accoglimento della domanda proposta da , nato a [...] il Parte_1
23/03/2000 ( ), dispone la rettificazione, nell'atto di nascita ed in C.F._1 ogni altro atto dello stato civile, del sesso di parte ricorrente da “maschio” a “femmina” e del prenome da a . Pt_1 Per_1
2) Autorizza parte ricorrente a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico al fine di adeguare i caratteri sessuali primari all'identità di genere femminile.
3) Dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia a cura all'Ufficiale dello stato civile di Palermo per le relative annotazioni.
4) Lascia le spese di lite a carico di parte ricorrente.
5) Dispone che le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, siano direttamente anticipate dall'Erario.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 06/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SA NO ES CE
5
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. ES MICELA Presidente dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice dott.ssa SA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7504 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso da
), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Guercio, presso il cui studio a Roma, viale G.
Mazzini n. 113, è elettivamente domiciliato e con la partecipazione ex lege del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Rettificazione di attribuzione di sesso
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del giorno 11/09/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/06/2024 dopo aver allegato di aver Parte_1 manifestato sin dall'infanzia una natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile e di aver iniziato nel novembre 2022 un percorso di transizione da maschio a femmina con somministrazione di terapia ormonale, ha chiesto di essere autorizzato a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei proprio caratteri sessuali e, stante lo stato di avanzata femminilizzazione, di ordinare all'ufficiale di stato civile di Palermo (PA) di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso da maschile a femminile e con sostituzione del proprio prenome da a . Pt_1 Per_1
Il litisconsorzio è stato correttamente instaurato con la sola parte pubblica, stante l'assenza di coniuge o figli (cf. certificati anagrafici), e nel foro di appartenenza, risiedendo parte attrice a
Palermo.
Il ricorrente ha depositato in allegato al ricorso relazioni endocrinologica e psicologica redatte da professionisti privati ed in data 24/02/2025 relazione proveniente dall'ASP di Palermo del
21/02/2025, con diagnosi di “Disagio Psichico da Incongruenza di Genere”, in cui si legge:
1 “la persona è stata ascoltata e valutata in due colloqui psichiatrici da cui emerge assente storia psichiatrica nell'infanzia e nell'adolescenza, un percorso regolare di sviluppo neuropsicoaffettivo e comportamentale, come si evince dalle scelte mature ed in linea con
l'età e la condizione socio-culturale di riferimento, sia nell'area delle relazione affettive private, sia in ambito di formazione universitaria, sia nelle esperienze lavorative a tempo determinato. All'esame non emergono turbe del pensiero, della senso- Parte_2 percezione, dell'affettività, né del giudizio critico di realtà. Non si apprezzano evidenti e stabili disturbi della personalità. Vive già da due anni un'identità femminile mantenendo un buon e ordinato equilibrio anche nella gestione dei trattamenti ormonali e delle visite di follow up clinico-laboratoristico. Si apprezza un disagio relazionale e di affermazione sicura di sé nell'area di esposizione pubblica che concerne l'incongruenza di genere somatco/genetico/anagrafico rispetto al sé identitario”.
All'udienza del 05/03/2025 la parte è stata ascoltata ed ha dichiarato: “da sempre ho sentito dentro me questa spinta, ma non sapevo definirla e darle un nome …dai 19 anni ho iniziato a fare coming .. ho fatto la consulenza psicologica per poter assumere la terapia ormonale;
di mio iniziativa sono andata da un privato per avere tempi più rapidi;
ho dovuto poi fare due incontri al CSM per avere una relazione pubblica ai fini di questo procedimento;
i miei genitori ora hanno preso atto di questa situazione;
vivo con loro;
ho una sorella più piccola,,,; io faccio l'università ma allo stesso tempo svolgo dei lavori;
compio 25 anni a marzo;
dai 18 anni in poi, per meno di un anno, ho lavorato per Ryanair;
al tempo non avevo ancora fatto il percorso di transizione;
poi c'è stato il covid che ha bloccato tutto;
in quel periodo ho maturato maggiormente la mia consapevolezza nel senso della transizione di genere;
ora sono oramai diversi anni che mi comporto e mi vesto da donna ed anche socialmente sono conosciuta come una donna;
sono sicura di voler insistere nella presente domanda… in futuro vorrei anche poter effettuare gli interventi chirurgici”.
Dopdiché, il Giudice delegato, alla luce delle dichiarazioni rese dalla parte all'udienza, della brevità del percorso di transizione (sino a poco tempo fa la stessa parte ha dichiarato di aver lavorato per Ryanair per circa un anno con identità maschile e di aver maturato il percorso di transizione nel periodo del Covid), della giovane età della parte, della circostanza che la relazione dell'ASP è stata effettuata all'esito di due soli incontri nonché dell'irreversibilità della pronuncia di mutamento di sesso e della delicatezza degli interessi coinvolti, ha disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di accertare la ricorrenza di una diagnosi certa ed irreversibile di disforia di genere, verificare l'insussistenza di eventuali
2 patologie che possano compromettere la capacità di autodeterminazione del soggetto ed acclarare se il chiesto mutamento di sesso sia frutto di un serio, univoco e definitivo processo di autodeterminazione e consapevolezza volto all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale.
Il CTU dott. medico psichiatra, all'esito degli accertamenti effettuati e Persona_2 dell'esame psichico, ha evidenziato:
“…. Dal tenore della conversazione si rileva un buon livello intellettivo e adeguate capacità di introspezione. Fornisce all'interlocutore tutte le informazioni richieste, non operando alcuna resistenza in qualsiasi momento dell'intervista.
L'impressione generale è quella di colloquiare con una donna e a tal proposito, su richiesta del sottoscritto, chiede di essere chiamato “ . Appare ben curato nella persona e Per_1 nell'abbigliamento e l'aspetto somatico e il vestiario sono chiaramente femminili.
La mimica e la gestualità corporea sono espressive e sintone rispetto ai contenuti verbalizzati nonché con le varie situazioni emotive via via esplicitantesi nel colloquio.
Mostra un buon orientamento sia sui parametri spazio- temporali sia su quelli somato- psichici.
Il tono dell'affettività si modula positivamente soprattutto quando esprime desideri e speranze di rifarsi una vita “al femminile”.
Non emergono segni di ansia né di natura depressiva. Allo stato attuale non si evidenziano, né sono riferiti, fenomeni dispercettivi di tipo allucinatorio per cui la funzione senso- percettiva è pronta e libera da errori. Il corso del pensiero che nella sua parte formale è fluido e coerente, non mostra alterazioni contenutistiche.
Durante l'intera durata dell'intervista riesce a mantenere un valido livello attentivo e mostra una buona comprensione delle domande che sono poste a testimonianza dell'integrità dei poteri cognitivi.
Non si evidenziano turbe delle funzioni mnestiche sia a breve sia a lungo termine. L'esame di realtà è valido e congruo così come la capacità di giudizio.
Le valide spinte volitive sostengono un'adeguata progettualità che appare rivolta verso il futuro in modo pragmatico” ed ha, pertanto, concluso ritenendo che la parte:
“presenta, secondo i criteri del DSM V, una Disforia di Genere in assenza di anomalie psicopatologiche tali da interferire sulla sua capacità decisionale e di autodeterminazione.
E' evidente ed indirizzata in senso femminile la sua identità psicosessuale.
3 Il richiesto mutamento di sesso è frutto di un serio, univoco e definitivo processo di autodeterminazione e consapevolezza volto all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale”.
Dopodichè, la causa è stata assunta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Sulla scorta degli elementi sopra rassegnati, valutato il percorso psicologico ed ormonale compiuto da parte ricorrente ed avuto riguardo alle manifestazioni comportamentali legate all'identificazione con il genere femminile, esclusa l'esistenza di patologie psichiatriche ed appurato il cambiamento avviato, ritiene il Collegio che la domanda meriti accoglimento.
Va ricordato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 143/2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.lgs. n. 150/2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte, infatti, ha osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione».
In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 della
Costituzione, in quanto “non corrisponde più alla ratio legis”.
Nella specie, alla luce della documentazione pubblica prodotta e della relazione del CTU, ritiene il Tribunale che possa ritenersi intervenuta l'oggettiva transizione dell'identità di genere.
Va, pertanto, disposta la rettifica degli atti dello stato civile nel senso richiesto, ovvero ordinando, ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Palermo di rettificare l'atto di nascita di parte ricorrente sostituendo il sesso da maschile a femminile ed il prenome da a . Pt_1 Per_1
Va, anche, autorizzato il trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili.
Le spese di lite vanno lasciate a carico di parte ricorrente e le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico dell'Erario, stante l'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunziando;
sentito il
Pubblico Ministero;
1) In accoglimento della domanda proposta da , nato a [...] il Parte_1
23/03/2000 ( ), dispone la rettificazione, nell'atto di nascita ed in C.F._1 ogni altro atto dello stato civile, del sesso di parte ricorrente da “maschio” a “femmina” e del prenome da a . Pt_1 Per_1
2) Autorizza parte ricorrente a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico al fine di adeguare i caratteri sessuali primari all'identità di genere femminile.
3) Dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia a cura all'Ufficiale dello stato civile di Palermo per le relative annotazioni.
4) Lascia le spese di lite a carico di parte ricorrente.
5) Dispone che le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, siano direttamente anticipate dall'Erario.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 06/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
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