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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1473/2025 RGVG
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quarta Sezione civile in persona del Consigliere, dott.ssa Francesca Sicilia, designato ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 24 marzo 2001, n. 89 e succ. modif., ha pronunciato il seguente D E C R E T O nel procedimento iscritto al n. 1473/2025 R.G.V.G., in materia di equa riparazione ex lege n.89 del 2001, ad istanza di:
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: quest'ultima nella qualità di erede
[...] C.F._2 di rappresentate e difese dall' avv. Angela Giampaolo (C.F.: Per_1
); C.F._3 contro il , in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
***** Letto il ricorso proposto in data 27.3.2025 da e Parte_1
; Parte_2 esaminata la documentazione allegata;
rilevato: che le ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “I. Accogliere il ricorso e per l'effetto condannare il al Controparte_1 pagamento in favore della SI.ra delle somme dovute a Parte_1 titolo di equa riparazione per viola e di ragionevole durata del processo, nella misura di € 4.000,00, o comunque nella maggiore o minore somma che sarà equitativamente determinata dalla Ecc.ma Corte adìta; II. Accogliere il ricorso e per l'effetto condannare il Controparte_1
al pagamento iure hereditatis – pro quota di spettanza nella
[...]
i 1/5 - in favore della SI.ra , delle somme dovute Parte_2
a titolo di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo patito dalla SI.ra come maturate fino alla Per_1 data del decesso del de cuius nella mis 480,00 (euro 800,00 x 3 anni di ritardo =euro 2.400,00/5 = euro 480,00), o comunque nella maggiore o minore somma che sarà equitativamente determinata dalla Ecc.ma Corte adìta; III. Accogliere il ricorso e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di causa, con CP_1 distrazion e della procuratrice antistataria;
IV. Autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto.” considerato: che la domanda appare tempestiva, con riferimento al termine semestrale di proponibilità stabilito dall'art. 4 L. n. 89/2001, essendo il procedimento fallimentare presupposto stato dichiarato chiuso con decreto del 14.7.2024;
Tribunale di Salerno - Il Giudice
Foglio n. 2 di 5
che, in sostanza, non emerge dagli atti l'eventuale tardività della domanda (e, dunque, spettando all'Amministrazione convenuta tale eventuale dimostrazione;
cfr. Cass. civ. Sez. II, 15/12/2021, n. 40136; Sez. VI - 2 Ord., 23/11/2021, n. 36125); che, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001 n. 89, il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare va individuato nella domanda d'insinuazione al passivo, atteso che è con essa che si instaura il rapporto processuale, mentre ciò che non rileva, e non può essere computato a tal fine è unicamente il periodo anteriore, dopo la dichiarazione di apertura del fallimento, a cui il creditore è estraneo. Ne discende che, per i creditori, la procedura deve ritenersi iniziata dal momento del deposito della loro domanda di insinuazione al passivo, a mente dell'art. 2, comma 2 bis, L. n. 89 del 2001, che, ai fini del computo della durata, fissa come dies a quo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 05/01/2024, n. 324; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 05/07/2024, n. 18382; Sez. II, Ord., 24/05/2024, n. 14604); che il procedimento al quale la domanda si riferisce ha avuto una durata complessiva:
1) per di 11 anni, 9 mesi, 23 giorni, come si Parte_1 evince dal seguente prospetto: a) inizio del procedimento fallimentare dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata: 21.9.2012 (data della domanda di ammissione al passivo dei crediti chirografari della ricorrente di euro 208.581,41); b) dies ad quem: 14.7.2024 (data del decreto di chiusura);
2) per n.q. di erede di di 9 anni, 7 Parte_2 Per_1 mese, 27 giorni, come si evince dal seguente prospetto: a) inizio del procedimento fallimentare dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata: 21.9.2012 (data della domanda di ammissione al passivo di euro 116.176,98); b) dies ad quem: 18.5.2022 (data del decesso di Per_1
;
[...] che, pertanto, il periodo eccedente il termine ragionevole fissato dall'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001 (6 anni per le procedure fallimentari;
nel caso di specie aumentato a sette anni, attesa la complessità della procedura;
cfr. Cass. Civ., Sez. II, Ord., 13.12.2023, n. 34836) è quantificabile: a) per , in 4 anni, 9 mesi, 23 giorni; Parte_1 che, alla luce dei criteri indicati dall'art. 2-bis, comma 2, L. cit., e in particolare della natura degli interessi coinvolti nella lite (di natura patrimoniale, peraltro si è trattato di crediti ammessi in chirografo), il dovuto indennizzo - per il pregiudizio non patrimoniale presuntivamente (cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 09/04/2019, n. 9919) patito dalle ricorrenti (non emergendo elementi di segno contrario) per il superamento dei detti limiti di ragionevole durata della procedura fallimentare e dovendo il risarcimento del danno non patrimoniale essere proporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 17/01/2020, n. 974) - può essere equamente determinato, per ciascuno
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Foglio n. 3 di 5
dei ricorrenti calcolando l'importo minimo di euro 400,00 per ognuno degli anni di irragionevole durata, con l'aggiunta di una frazione di anno superiore a sei mesi, eccedente il termine ragionevole di durata del processo); importo non superiore al valore dei crediti, ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001 (ossia ai crediti ammessi al passivo;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord. 24/02/2023, n.5757), tenendo conto anche della detrazione di quelli oggetto di riparto, e senza l'aumento (da considerarsi facoltativo;
cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 01-02-2019, n. 3157) di cui all'art.2-bis, co.1, ultimo inciso (“…fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo”); che, invero, trattandosi di ricorso ex lege n.89/2001 depositato dopo il 1° Gennaio 2016, occorre fare riferimento ai valori minimi e massimi (“…non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno,
o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.”) indicati dall'art.
2-bis comma 1 della legge n. 89 del 2001, nel testo novellato dalla legge n. 208 del 2015 (cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 28/05/2019, n. 14521; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 14/10/2019, n. 25837 e Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 06-07-2021, n. 19089); posto che l'indennizzo da liquidare a ciascun ricorrente, deve essere calcolato in proporzione all'entità dei crediti ammessi al passivo, e segnatamente: per i crediti fino a € 30.000,00, € 400,00 per anno;
per i crediti di importo superiore sino ad € 100.000,00, € 450,00 per anno;
per i crediti superiori ad € 100.000,00, € 500,00 per anno come da criteri della sezione;
che il pregiudizio non patrimoniale che consegue alla lesione del diritto alla ragionevole durata del processo è personale, sicché, in caso di pluralità di persone lese, che non siano considerate come un autonomo ed unitario soggetto, il risarcimento del danno deve avvenire, come nel caso di specie, in favore di ciascuno dei danneggiati (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 10-09-2020, n. 18795; Sez. VI - 2, 24/03/2015, n. 5916); che non va accordata la rivalutazione monetaria del credito, in ragione del carattere indennitario dell'obbligazione in questione, mentre gli interessi devono decorrere dalla data della domanda di equa riparazione (cfr., Cass. civ. Sez. I, 05/09/2011, n. 18150; cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 2, 19-12-2016, n. 26206); che, quanto all' erede/ricorrente quale erede Parte_2 della SI.ra che agisce iure hereditatis, la domanda deve essere rigettata non essendo stata provata la qualità di erede non essendo sufficiente la tal fine la dichiarazione di successione prodotta;
considerato, altresì: che, con riferimento alla liquidazione dei compensi di questa fase, vanno applicati i parametri di cui alla tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al D.M. n. 55 del 2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022,; cfr. sul punto, l'art. 6 del DM
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Foglio n. 4 di 5
147/2022), con riferimento al valore della causa, determinato, ex art. 5 dello stesso decreto, dall'importo attribuito a ciascuno dei ricorrenti (senza cumulo) a titolo di indennizzo per l'irragionevole durata del procedimento fallimentare, con conseguente operatività dello scaglione da euro 0 ad euro 5.200,00; che, invero, in tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al D.M. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento ex lege "Pinto" e l'ordinario procedimento d'ingiunzione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 31-07- 2020, n. 16512; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 18-01-2021, n. 715); che non risulta giustificato, inoltre, l'aumento (discrezionale; cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 04/06/2024, n. 15521; Sez. II, Ord., 26/04/2024, n. 11249, Sez. II, Ord., 26/04/2024, n. 11246; Sez. II, Ord., 23/12/2022, n. 37692) di cui all'art.4, co-1 bis del DM n.55/2014, secondo cui “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 10 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.”; ciò in considerazione delle esigue dimensioni e del numero contenuto dei documenti, peraltro non esaminabili mediante collegamenti ipertestuali (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 05/09/2023, n. 25801), essendo gli atti e documenti semplicemente allegati al ricorso.
P. Q. M.
Letto ed applicato l'art. 3, comma 5, L. cit.,
rigetta la domanda proposta da per le ragioni Parte_2 sopra esposte;
INGIUNGE al , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 di pagare senza dilazione: I) a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata della procedura fallimentare innanzi indicata: a) per , la somma di euro 2.500,00, maggiorata Parte_1 degli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
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Foglio n. 5 di 5
II) all' avv. Angela Giampaolo, quale difensore antistatario delle ricorrenti, le spese del presente procedimento, liquidate complessivamente in euro 500,00 (di cui euro 27,00 per esborsi ed euro 473,00 per compenso professionale), oltre rimborso forfettario (15%), CPA e IVA come per legge. Autorizza, in mancanza di immediato pagamento, la provvisoria esecuzione del presente decreto. Si comunichi. Napoli, 14.4.2025
Il Consigliere designato dott.ssa Francesca Sicilia
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quarta Sezione civile in persona del Consigliere, dott.ssa Francesca Sicilia, designato ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 24 marzo 2001, n. 89 e succ. modif., ha pronunciato il seguente D E C R E T O nel procedimento iscritto al n. 1473/2025 R.G.V.G., in materia di equa riparazione ex lege n.89 del 2001, ad istanza di:
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: quest'ultima nella qualità di erede
[...] C.F._2 di rappresentate e difese dall' avv. Angela Giampaolo (C.F.: Per_1
); C.F._3 contro il , in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
***** Letto il ricorso proposto in data 27.3.2025 da e Parte_1
; Parte_2 esaminata la documentazione allegata;
rilevato: che le ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “I. Accogliere il ricorso e per l'effetto condannare il al Controparte_1 pagamento in favore della SI.ra delle somme dovute a Parte_1 titolo di equa riparazione per viola e di ragionevole durata del processo, nella misura di € 4.000,00, o comunque nella maggiore o minore somma che sarà equitativamente determinata dalla Ecc.ma Corte adìta; II. Accogliere il ricorso e per l'effetto condannare il Controparte_1
al pagamento iure hereditatis – pro quota di spettanza nella
[...]
i 1/5 - in favore della SI.ra , delle somme dovute Parte_2
a titolo di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo patito dalla SI.ra come maturate fino alla Per_1 data del decesso del de cuius nella mis 480,00 (euro 800,00 x 3 anni di ritardo =euro 2.400,00/5 = euro 480,00), o comunque nella maggiore o minore somma che sarà equitativamente determinata dalla Ecc.ma Corte adìta; III. Accogliere il ricorso e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di causa, con CP_1 distrazion e della procuratrice antistataria;
IV. Autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto.” considerato: che la domanda appare tempestiva, con riferimento al termine semestrale di proponibilità stabilito dall'art. 4 L. n. 89/2001, essendo il procedimento fallimentare presupposto stato dichiarato chiuso con decreto del 14.7.2024;
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Foglio n. 2 di 5
che, in sostanza, non emerge dagli atti l'eventuale tardività della domanda (e, dunque, spettando all'Amministrazione convenuta tale eventuale dimostrazione;
cfr. Cass. civ. Sez. II, 15/12/2021, n. 40136; Sez. VI - 2 Ord., 23/11/2021, n. 36125); che, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001 n. 89, il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare va individuato nella domanda d'insinuazione al passivo, atteso che è con essa che si instaura il rapporto processuale, mentre ciò che non rileva, e non può essere computato a tal fine è unicamente il periodo anteriore, dopo la dichiarazione di apertura del fallimento, a cui il creditore è estraneo. Ne discende che, per i creditori, la procedura deve ritenersi iniziata dal momento del deposito della loro domanda di insinuazione al passivo, a mente dell'art. 2, comma 2 bis, L. n. 89 del 2001, che, ai fini del computo della durata, fissa come dies a quo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 05/01/2024, n. 324; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 05/07/2024, n. 18382; Sez. II, Ord., 24/05/2024, n. 14604); che il procedimento al quale la domanda si riferisce ha avuto una durata complessiva:
1) per di 11 anni, 9 mesi, 23 giorni, come si Parte_1 evince dal seguente prospetto: a) inizio del procedimento fallimentare dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata: 21.9.2012 (data della domanda di ammissione al passivo dei crediti chirografari della ricorrente di euro 208.581,41); b) dies ad quem: 14.7.2024 (data del decreto di chiusura);
2) per n.q. di erede di di 9 anni, 7 Parte_2 Per_1 mese, 27 giorni, come si evince dal seguente prospetto: a) inizio del procedimento fallimentare dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata: 21.9.2012 (data della domanda di ammissione al passivo di euro 116.176,98); b) dies ad quem: 18.5.2022 (data del decesso di Per_1
;
[...] che, pertanto, il periodo eccedente il termine ragionevole fissato dall'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001 (6 anni per le procedure fallimentari;
nel caso di specie aumentato a sette anni, attesa la complessità della procedura;
cfr. Cass. Civ., Sez. II, Ord., 13.12.2023, n. 34836) è quantificabile: a) per , in 4 anni, 9 mesi, 23 giorni; Parte_1 che, alla luce dei criteri indicati dall'art. 2-bis, comma 2, L. cit., e in particolare della natura degli interessi coinvolti nella lite (di natura patrimoniale, peraltro si è trattato di crediti ammessi in chirografo), il dovuto indennizzo - per il pregiudizio non patrimoniale presuntivamente (cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 09/04/2019, n. 9919) patito dalle ricorrenti (non emergendo elementi di segno contrario) per il superamento dei detti limiti di ragionevole durata della procedura fallimentare e dovendo il risarcimento del danno non patrimoniale essere proporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 17/01/2020, n. 974) - può essere equamente determinato, per ciascuno
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dei ricorrenti calcolando l'importo minimo di euro 400,00 per ognuno degli anni di irragionevole durata, con l'aggiunta di una frazione di anno superiore a sei mesi, eccedente il termine ragionevole di durata del processo); importo non superiore al valore dei crediti, ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001 (ossia ai crediti ammessi al passivo;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord. 24/02/2023, n.5757), tenendo conto anche della detrazione di quelli oggetto di riparto, e senza l'aumento (da considerarsi facoltativo;
cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 01-02-2019, n. 3157) di cui all'art.2-bis, co.1, ultimo inciso (“…fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo”); che, invero, trattandosi di ricorso ex lege n.89/2001 depositato dopo il 1° Gennaio 2016, occorre fare riferimento ai valori minimi e massimi (“…non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno,
o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.”) indicati dall'art.
2-bis comma 1 della legge n. 89 del 2001, nel testo novellato dalla legge n. 208 del 2015 (cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 28/05/2019, n. 14521; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 14/10/2019, n. 25837 e Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 06-07-2021, n. 19089); posto che l'indennizzo da liquidare a ciascun ricorrente, deve essere calcolato in proporzione all'entità dei crediti ammessi al passivo, e segnatamente: per i crediti fino a € 30.000,00, € 400,00 per anno;
per i crediti di importo superiore sino ad € 100.000,00, € 450,00 per anno;
per i crediti superiori ad € 100.000,00, € 500,00 per anno come da criteri della sezione;
che il pregiudizio non patrimoniale che consegue alla lesione del diritto alla ragionevole durata del processo è personale, sicché, in caso di pluralità di persone lese, che non siano considerate come un autonomo ed unitario soggetto, il risarcimento del danno deve avvenire, come nel caso di specie, in favore di ciascuno dei danneggiati (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 10-09-2020, n. 18795; Sez. VI - 2, 24/03/2015, n. 5916); che non va accordata la rivalutazione monetaria del credito, in ragione del carattere indennitario dell'obbligazione in questione, mentre gli interessi devono decorrere dalla data della domanda di equa riparazione (cfr., Cass. civ. Sez. I, 05/09/2011, n. 18150; cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 2, 19-12-2016, n. 26206); che, quanto all' erede/ricorrente quale erede Parte_2 della SI.ra che agisce iure hereditatis, la domanda deve essere rigettata non essendo stata provata la qualità di erede non essendo sufficiente la tal fine la dichiarazione di successione prodotta;
considerato, altresì: che, con riferimento alla liquidazione dei compensi di questa fase, vanno applicati i parametri di cui alla tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al D.M. n. 55 del 2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022,; cfr. sul punto, l'art. 6 del DM
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Foglio n. 4 di 5
147/2022), con riferimento al valore della causa, determinato, ex art. 5 dello stesso decreto, dall'importo attribuito a ciascuno dei ricorrenti (senza cumulo) a titolo di indennizzo per l'irragionevole durata del procedimento fallimentare, con conseguente operatività dello scaglione da euro 0 ad euro 5.200,00; che, invero, in tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al D.M. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento ex lege "Pinto" e l'ordinario procedimento d'ingiunzione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 31-07- 2020, n. 16512; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 18-01-2021, n. 715); che non risulta giustificato, inoltre, l'aumento (discrezionale; cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 04/06/2024, n. 15521; Sez. II, Ord., 26/04/2024, n. 11249, Sez. II, Ord., 26/04/2024, n. 11246; Sez. II, Ord., 23/12/2022, n. 37692) di cui all'art.4, co-1 bis del DM n.55/2014, secondo cui “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 10 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.”; ciò in considerazione delle esigue dimensioni e del numero contenuto dei documenti, peraltro non esaminabili mediante collegamenti ipertestuali (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 05/09/2023, n. 25801), essendo gli atti e documenti semplicemente allegati al ricorso.
P. Q. M.
Letto ed applicato l'art. 3, comma 5, L. cit.,
rigetta la domanda proposta da per le ragioni Parte_2 sopra esposte;
INGIUNGE al , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 di pagare senza dilazione: I) a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata della procedura fallimentare innanzi indicata: a) per , la somma di euro 2.500,00, maggiorata Parte_1 degli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
Tribunale di Salerno - Il Giudice
Foglio n. 5 di 5
II) all' avv. Angela Giampaolo, quale difensore antistatario delle ricorrenti, le spese del presente procedimento, liquidate complessivamente in euro 500,00 (di cui euro 27,00 per esborsi ed euro 473,00 per compenso professionale), oltre rimborso forfettario (15%), CPA e IVA come per legge. Autorizza, in mancanza di immediato pagamento, la provvisoria esecuzione del presente decreto. Si comunichi. Napoli, 14.4.2025
Il Consigliere designato dott.ssa Francesca Sicilia