Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/03/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte di Appello così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
Ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2019/2017 RGAC vertente tra rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Perugini Parte_1
ed elettivamente domiciliata in Catanzaro presso lo studio dell'avv. Francesco Sacchi sito in via Iannone 43
Appellante
e rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Bruno ed elettivamente Controparte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Emilio Martucci sito in Catanzaro alla via
Madonna dei Cieli, 32
Appellato
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Parte_1
adita: a) accogliere l'appello e riformare l'impugnata sentenza, in epigrafe descritta, rigettando le domande attrici di primo grado per i motivi di cui al presente atto di citazione;
b) condannare il sig. alla restituzione, in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di € 62.767,16 oltre interessi legali dal di del pagamento a quello della restituzione, già corrisposta da in esecuzione dell'impugnata sentenza;
c) Parte_1
in via istruttoria, ammettere la prova testimoniale articolata in primo grado sui capitoli e con i testi indicati nella nota 183, VI comma, II termine c.p.c. ai punti 6) e 7) depositata nel giudizio di primo grado che qui si abbiano per riprodotti e trascritti;
d) con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado del giudizio.”
Per l'appellato “ Voglia la Ecc.ma Corte di appello di Catanzaro adita, Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reiette, così provvedere: confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza n. 509/2017, emessa dal Tribunale di Castrovillari, in data 13.09.2017, per l'effetto: a) rigettare il gravame proposto dall'appellante per tutti i motivi trasfusi in via preliminare per la manifesta inammissibilità dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ritenuto la omessa motivazione prescritta a pena di inammissibilità; dichiarare la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., dal momento che non può resistere al filtro di inammissibilità non avendo ragionevole probabilità di essere accolto;
rigettare, comunque, il gravame proposto, in quanto nel merito infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi ampiamente esposti nel giudizio di primo grado e nella presente memoria, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti, poiché infondati in fatto e in diritto;
condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e competenze di lite della presente fase di impugnazione da distrarre ex art. 93 c.p.c.” In fatto ed in diritto
Con atto notificato in data 13.09.2013 il sig. conveniva, dinanzi il Controparte_1
Tribunale di Castrovillari, la al fine di far accertare la violazione, da Controparte_2
parte di quest'ultima, degli artt. 21 e ss. TUIF e del relativo Regolamento Consob di attuazione n. 11522/98, nonché di far dichiarare la nullità o annullabilità del contratto di acquisto di prodotti finanziari, con conseguente condanna della società convenuta alla restituzione, ex art. 2033 c.c. in favore del sig. delle somme dallo Controparte_1
stesso versate per tali operazioni per un importo complessivo pari ad € 51.759,95 o a quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, e condanna al risarcimento del maggior danno subìto (lucro cessante) a causa del mancato utilizzo delle somme di cui al deposito n. 00572/071/020949 (in misura pari al rendimento certo che le suddette somme avrebbero realizzato se fossero state investite in titoli certi come i titoli di Stato
e ciò sempre dai singoli versamenti al saldo). Il sig. domandava Controparte_1
ancora, in via subordinata di merito, che fosse accertato il grave inadempimento posto in essere dalla in ordine agli obblighi d'informazione di cui agli artt. Controparte_2
21 e ss. TUIF ed al relativo regolamento Consob di attuazione n. 11522/98 nonché alle norme sul mandato, e che fosse dichiarata la risoluzione del contratto de quo per fatto e colpa della società convenuta, per l'effetto, con condanna della stessa alla restituzione di quanto versato pari ad € 51.759,95 o a quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, oltre al risarcimento dei danni patiti e che potrebbero essere individuati nel mancato guadagno derivante dal mancato investimento. Infine, lo stesso chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento del maggiore danno subìto (lucro cessante)
a causa del mancato utilizzo delle somme immesse sul deposito de quo pari al rendimento certo che le suddette somme avrebbero realizzato se fossero state investite in titoli certi come i titoli di Stato e ciò sempre dai singoli versamenti al saldo;
in ogni caso, spese, diritti ed onorari di causa rifusi. Si costituiva in giudizio la la quale impugnava e contestava l'avverso CP_2
ricorso, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 13.09.2017, la causa veniva discussa oralmente dalle parti e veniva immediatamente decisa con la sentenza n. 509/2017, con la quale veniva risolto l'ordine d'acquisto di titoli impartito il 13 febbraio 2001 da a CP_3 Controparte_1
per inadempimento di con la condanna di Controparte_2 Controparte_2
quest'ultima alla restituzione in favore di dell'importo utilizzato per Controparte_1
l'acquisto dei titoli de quibus, detratta la somma percepita a titolo di cedole sull'investimento e con interessi al tasso legale e maggior danno dal 28 luglio 2011, per un totale di € 52.824,88 e conseguente condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dallo stesso sig. e liquidate in € 458,00 per esborsi ed € Controparte_1
6.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% CPA e IVA come per legge.
La incorporante la a seguito di Controparte_4 Controparte_2
fusione per atto notar del 2.2.2017, impugnava la suddetta sentenza. Per_1
In data 9 marzo 2018 si costituiva il sig. resistendo al gravame. Controparte_1
All'udienza del 26 giugno 2018, il collegio dichiarava inammissibile la richiesta istruttoria avanzata dall'appellante di ammissione prova testi e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24 settembre 2024, le parti rinunciavano espressamente ai termini ex art. 190 c.p.c. ed il collegio, con ordinanza del 26.9.2024, tratteneva la causa in decisione.
La ha affidato l'appello a tre motivi. Controparte_5
Con il primo ha censurato la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 509/2017 deducendo che il primo giudice aveva, senza alcuna motivazione, deciso “di saltare la fase istruttoria” e aveva “impedito” alla banca convenuta “di provare i fatti posti a base delle sue domande, tesi, eccezioni e richieste difensive”, ovvero di dimostrare la correttezza del comportamento adottato nei confronti del cliente. Con il secondo ha evidenziato l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale non considerando che, dai documenti prodotti e non contestati, risultava che l'ordine di acquisto dei titoli “ ” era stato “sconsigliato” dalla banca e che il signor CP_3 CP_1
rivestiva la qualità di “investitore abitale, qualificato e professionale”; per tale ragione, non poteva essere ritenuta sussistente alcuna responsabilità della società bancaria per l'operazione di acquisto dei prodotti, poi risultati non convenienti, e ricorrevano gli estremi per la dichiarazione di risoluzione del contratto oggetto di controversia.
Con il terzo motivo ha segnalato che i documenti prodotti e le istanze istruttorie non ammesse avrebbero, certamente, consentito di verificare che la si era CP_2
sempre comportata correttamente, informando, con scrupolo e attenzione il CP_1
della rischiosità dell'investimento richiesto.
Le censure possono essere esaminate unitariamente e risultano infondate.
E' opportuno, preliminarmente, rilevare che non hanno formato oggetto di contestazione:
-la consegna, al signor di copia della nota “documenti sui rischi generali CP_1
degli investimenti” che informava il cliente dei rischi correlati alle operazioni astrattamente ad alto rendimento;
-la sottoscrizione, da parte del signor di obbligazioni tramite la CP_1 CP_3 [...]
mediante l'ordine predisposto per le operazioni “non adeguate ai sensi CP_2
dell'art. 6 Regolamento Consob 10943 del 30.4.1987” che, in concreto, riportava la notazione di investimento “non adeguato per tipologia o oggetto”;
-l'entità delle somme impiegate nell'operazione e la perdita delle stesse;
-il fatto che il cliente avesse, in passato, effettuato operazioni di acquisto di fondi, azioni, titoli, tra cui quelli denominati “Banca Intesa, Eni, Magna Grecia, Nextra
Portfolio, Equilibrio Carime”.
Su tali premesse è agevole verificare che le richieste formulate dalla difesa dell'appellante con la memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., II termine, depositata il
18.9.2014, ribadite con il gravame, appaiono inammissibili nella parte in cui propongono una valutazione dei testi sul fatto che il signor fosse “un soggetto CP_1 qualificato” o che la banca avesse fornito “le corrette informazioni” pur senza precisare quali, e inutili nella parte in cui tendono a dimostrare che lo stesso avesse “impartito la disposizione di acquisto delle obbligazioni mediante sottoscrizione di ordine CP_3
del 13.2.2001”, posto che tale dato non è, di per sé, rilevante.
Peraltro, la Corte di Appello, con ordinanza del 26.6.2018, ha dichiarato l'inammissibilità delle richieste istruttorie relative alle prove testimoniali rilevando che le stesse, dopo la revoca, da parte del giudice di primo grado, dell'ordinanza che originariamente le aveva ammesse, non erano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni.
Occorre, poi, rilevare che, il fatto di avere consegnato il documento generale sui rischi al cliente e di aver “sconsigliato” l'investimento richiesto attraverso l'indicazione “non adeguato per tipologia o oggetto” riportata nell'ordine datato 13.2.2001, non integra elementi idonei a dimostrare che la avesse realmente soddisfatto Controparte_2
le obbligazioni contemplate, a tutela del cliente, dalla normativa in materia di collocazione dei prodotti finanziari.
In vero, la qualificazione di investimento “non adeguato per tipologia ed oggetto” non può che risultare alquanto generica e assolutamente inidonea ad offrire all'investitore le doverose informazioni in merito alla natura effettiva dell'operazione, alla affidabilità dei soggetti emittenti le obbligazioni ed i titoli, ai rischi concreti, alla corrispondenza dell'investimento alle aspettative del cliente. E, la circostanza che il signor CP_1
avesse effettuato, in passato, operazioni di acquisto di fondi, titoli, azioni e obbligazioni non attenua gli obblighi della banca intermediaria, atteso che non conduce a ritenere che l'interessato fosse realmente a conoscenza delle dinamiche del mercato finanziario e pienamente consapevole delle conseguenze di cosa stesse andando a realizzare.
Sul punto, l'art. 21 del D. lgs. n. 58/1998, comma 1 lettere a) e b) dispone: “Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per
l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”, mentre il Regolamento Consob n. 11522/1998 (come modificato dalle delibere nn. 11745/1998, 12409/2000,
12498/2000), agli artt. 28 e 29 prevede: “Art. 28 - (Informazioni tra gli intermediari e gli investitori) 1. Prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento, gli intermediari autorizzati devono: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio.
L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore;
b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3. 2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.
3. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore appena le operazioni in strumenti derivati da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni. Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione all'investitore della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è prontamente comunicato all'investitore. In caso di versamenti o prelievi è comunque comunicato all'investitore il risultato fino ad allora conseguito.
4. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore ove il patrimonio affidato nell'ambito di una gestione si sia ridotto per effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 30% del controvalore totale del patrimonio a disposizione alla data di inizio di ciascun anno, ovvero, se successiva, a quella di inizio del rapporto, tenuto conto di eventuali conferimenti o prelievi. Analoga informativa dovrà essere effettuata in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10% di tale controvalore……Art. 29 - (Operazioni non adeguate) 1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati.
3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”, contemplando precise disposizioni che sono state sempre interpretate dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che, l'intermediario
“prima di dare attuazione ad un ordine, ancorché scritto, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente;
e, a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. Tale disciplina è applicabile in relazione "a tutti i servizi di investimento prestati nei confronti di qualsiasi investitore che non sia un operatore qualificato"; dovendosi ritenere operatore non qualificato
"anche chi abbia in precedenza occasionalmente investito in titoli a rischio" (cfr. Cass.
n. 20178/2014; n. 8314/2017; n. 12144/2017; n. 15936/2018; n. 14208/2022). Peraltro, la Corte di Cassazione, con riferimento all'irrilevanza del fatto che il cliente della banca sia un soggetto propenso ad effettuare operazioni a rischio, ha costantemente affermato che “dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati” (cfr. Cass. n. 7905/2020; n. 18153/2020; n. 7905/2020; n. 18126/2020; n.
35789/2022; n. 19322/2023).
La decisione adottata dal Tribunale di Castrovillari deve essere, di conseguenza, confermata, con condanna dell'appellante alle spese del presente grado di giudizio liquidate in dispositivo.
Sussistono astrattamente i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
116/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , in persona del legale rappresentante, nei confronti del sig. Controparte_5
, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 509 del Controparte_1
13.9.2017, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 3.470,00, oltre spese generali, IVA e CAP;
-dichiara che sussistono astrattamente i presupposti di cui all'art. 13, comma
1-quater, del D.P.R. n. 116/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione.
Catanzaro 14.1.2025.
Il presidente estensore
Dott. Alberto Nicola Filardo