Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 28/05/2025, n. 4099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4099 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 04099/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00045/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 45 del 2023, proposto da
SI NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Napoli, via S. Brigida n.39;
contro
Comune di San Marco Evangelista, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Carozza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
di: A) ordinanza di ripristino opere edili abusive n.6/UTC del 12.10.2022, notificatagli in data 13.10.2022, a firma del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di San Marco Evangelista, con la quale gli è stato ordinato, entro il temine di 90 giorni, la rimessa in pristino dei luoghi mediante la rimozione delle opere che si assumono realizzate in difformità alla Licenza Edilizia n.48 del 18.03.1972, B) tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Marco Evangelista;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di San Marco Evangelista gli ha ingiunto (vista la relazione tecnica del 5 ottobre 2022, redatta a seguito del sopralluogo effettuato presso il fabbricato sito alla via Ciaramella n. 12) di ripristinare lo stato dei luoghi <<mediante la rimozione delle opere…realizzate in difformità alla Licenza edilizia n. 48 del 18 marzo 1972>> in applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
Premette il ricorrente di essere il proprietario del fabbricato sito alla via Ciaramella n. 12 (distinto in Catasto Fabbricati di Caserta - territorialmente San Marco Evangelista - al foglio 1 – Sez. Urb. SM- Particella 5236 sub 1 e 2) e che il Comune resistente gli contestava con il provvedimento impugnato la realizzazione di alcune opere in pretesa difformità di quanto autorizzato con la Licenza edilizia n. 48/1972.
A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito per resistere il Comune di San Marco Evangelista.
Alla pubblica udienza del 22 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Come sopra esposto il Comune di San Marco Evangelista ha contestato al ricorrente di aver realizzato una serie di opere in difformità dal titolo edilizio posseduto.
L’intervento edilizio è così descritto:
<<- realizzazione di un “vano scala” con struttura portante in c.a. ubicato a destra di chi entra dal portone di accesso principale, che conduce al piano primo, con dimensioni esterne di circa ml 5,55 x ml 3,00 e altezza minima di circa ml. 5,25 (su via Ciaramella) e massima ml. 7,60 (lato cortile);
- Realizzazione di un ballatoio con struttura portante in c.a., a mo’ di trapezio, ubicato allo smonto del “vano scala” al piano primo, con dimensione massima di circa ml. 3,00 x circa ml 2,85 ed altezza interna di ml 2,82. Il ballatoio in parola risulta coperto in sommità da un solaio piano, ed è strutturalmente integrato con il predetto “vano scala” e un pilastro che dal cortile arriva fino al secondo impalcato (copertura). Realizzazione al “rustico”.
- realizzazione a “rustico”, su una mensola, di un vano di dimensioni interne di circa ml 4,45 x ml 1,15 al piano primo, a destra del “ballatoio” di cui al punto precedente, con copertura in legno e tegole, di altezza massima di circa ml 2,70 e minima 2,55;
- realizzazione a “rustico” di un vano a piano primo, adibito a sottotetto/deposito, con dimensioni interne di circa 6,15 x ml 5,60, con copertura in travi in legno e pannelli coibentati “tipo sandwich”, di altezza massima interna di circa ml 2,67 e minima 2,07. Tale vano nel progetto assentito (L.E. 48/72) risulta essere una copertura con altezze massima e minima rispettivamente di circa ml 2,10 e ml 0,60.
- Realizzazione di un ballatoio di circa di ml 1,50 x ml 1,50 al piano rialzato, con sovrastante tettoia in legno e tegole, di altezza massima di circa ml 3,33 e minima ml 2,93;
- Trasformazione parziale, con frazionamento, del seminterrato da cantinato a civile abitazione per una superficie complessiva di circa mq 50,90 (ingresso/disimpegno – cucina/soggiorno) e ampliamento, fuori sagoma, sempre al piano seminterrato, consistente nella realizzazione di un bagno con dimensioni di circa ml 2,45 x ml 1,45 ed un piccolo ripostiglio di circa ml 2,45 x 0,97. Il piano seminterrato risulta avere altezza interna di circa ml 2,78 in luogo di ml 2,20 prevista nel progetto assentito (L.E. 48/72).
- Diversa sistemazione esterne dell’area cortilizia, consistente nella realizzazione di gradini per l’accesso al piano cantinato di cui al punto precedente e ballatoio a quota seminterrato>>.
Vale premettere come in punto di fatto non vi sia alcun rilievo da parte del ricorrente circa l’esistenza delle descritte difformità dall’unico titolo edilizio rilasciato dall’amministrazione ossia la Licenza edilizia n. 48/1972.
Destituito di fondamento, dunque, il motivo con il quale il ricorrente lamenta il difetto di istruttoria dell’atto comunale.
Con un secondo ordine di censure parte ricorrente invoca l’applicazione di una sanzione diversa da quella ripristinatoria stante la <<consistenza…della “difformità”>> rilevata dal Comune.
La prospettazione non può essere accolta.
Come dedotto dalla difesa comunale si è al cospetto di opere che hanno determinato un aumento della volumetria e della superficie del fabbricato oltre al cambio di destinazione d’uso di alcune sue parti; inoltre, si tratta di opere in cemento armato suscettibili di impattare sulla statica dell’immobile.
Da quanto precede non vi è dubbio che l’intervento edilizio sia riconducibile, come rappresentato nel provvedimento gravato, alle ipotesi disciplinate dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 (“interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”).
Legittima, sotto tale profilo, l’adozione della sanzione ripristinatoria.
Per ciò che concerne l’aspetto motivazionale dell’atto la giurisprudenza ha chiaramente affermato come in presenza di un abuso edilizio “l’ordinanza di demolizione non richiede, in linea generale, una specifica motivazione; l’abusività costituisce di per sé motivazione sufficiente per l’adozione della misura repressiva in argomento. Ne consegue che, in presenza di un’opera abusiva, l’autorità amministrativa è tenuta ad intervenire affinché sia ripristinato lo stato dei luoghi, non sussistendo alcuna discrezionalità dell’amministrazione in relazione al provvedere” (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 19 luglio 2006, n. 6021); infatti “l’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione ulteriore rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e all’individuazione e qualificazione degli abusi edilizi” (T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 12 ottobre 2006 , n. 824) ed, ancora, “presupposto per l'emanazione dell'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione di queste ultime in assenza o in totale difformità del titolo concessorio, con la conseguenza che, essendo l’ordinanza atto dovuto, essa è sufficientemente motivata con l’accertamento dell’abuso, essendo “in re ipsa” l’interesse pubblico alla sua rimozione..” (Consiglio di Stato, sez. V, 29 maggio 2006 n. 3270).
Infine, priva di pregio risulta la censura incentrata sulla omissione della fase partecipativa al procedimento (violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990) in quanto i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi, non devono essere preceduti dalla comunicazione dell’avvio del procedimento (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV 12 aprile 2005, n. 3780; 13 gennaio 2006, n. 651), perché trattasi di provvedimenti tipizzati e vincolati, che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere non assentito delle medesime.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’avvocato del Comune resistente dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Palmarini | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO