Articolo 7 della Legge 22 aprile 1869, n. 5026
Articolo 6Articolo 8
Versione
15 gennaio 1870
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Versione
12 febbraio 1870
Art. 7.

In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori si potra' stipulare l'obbligo di far pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

Non sono compresi in questo divieto i contratti indicati nel n. 7 dell'articolo 5, e quelli che convenga di fare con Case o Stabilimenti commerciali o industriali di notoria solidita', presso cui non sia in usanza l'assumere l'incarico di lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo, o nei contratti per la costruzione di navi, di corazze e di artiglierie.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 25 gennaio 1870, n. 5451 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A cominciare dal 16 febbraio 1870 andranno in vigore le parti della Legge 22 aprile 1869, n. 5026 , sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, che riguardano i contratti (articoli 3-16), la gestione dei Cassieri (articoli 60-61), ed i mandati provvisori (articolo 51)".
Entrata in vigore il 12 febbraio 1870