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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 31/03/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1966/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato, ai sensi dell'art. 225 c.p.c. come modificato dal D.lvo 149/2022, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1966/2023 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 27.03.2025, promossa da:
AVV. , C.F. , nata a [...] il 16 Controparte_1 C.F._1
luglio 1970, difesa in proprio ex art. 86 c.p.c. e dall'AVV. C.F. CP_2
nato a [...] il [...], anche egli in proprio ex art. 86 c.p.c. e CodiceFiscale_2 difeso dall'Avv. , entrambi elettivamente domiciliati in Roma, via Giuseppe Controparte_1
Ferrari n.11, studio dell'Avv. CP_2
Attori
Nei confronti di
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_3 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Maria Rolfo e con questi elettivamente domiciliato in Viterbo, via Annio n. 25, studio del difensore.
Convenuto
E
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Viterbo;
Interventore necessario
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'Avv. e l'Avv. Controparte_1 CP_2 impugnavano con querela di falso il verbale dell'udienza celebrata in data 22.06.2023 innanzi alla
Corte di Appello di Roma nel giudizio R.G. 5138/2022, affermando che non era corrispondente al vero la dichiarazione riportata nell'indicato verbale secondo cui: “l'Avv. eccepisce inoltre CP_2
l'irritualità della notifica del decreto di anticipazione dell'orario di udienza e dell'istanza perché avvenuta da parte della cancelleria e non sua”.
Gli attori esponevano che l'udienza era stata anticipata dalla Corte di Appello, su istanza della parte appellante, al 22.06.2023 ore 12:15, per poi essere ulteriormente anticipata con decreto presidenziale alle ore 10:50 del medesimo giorno. Al riguardo sostenevano che l'Avv. con CP_2 riferimento all'anticipazione dell'udienza, avesse chiesto la verbalizzazione della seguente dichiarazione: “preliminarmente osserva la nullità dell'istanza di anticipazione d'udienza presentata dall'Appellante in quanto non ne è stata disposta la notificazione, a cura della difesa dell'istante, all'Appellata in uno al pedissequo decreto di accoglimento...”, palesemente divergente rispetto a quella riportata nel verbale.
La prova della falsità si sarebbe dovuta desumere dal preverbale di udienza depositato dagli stessi attori nel fascicolo telematico (poi stralciato dal Collegio), in cui a pag. 1 punto 1, veniva riportata proprio quest'ultima dichiarazione e non quella falsamente verbalizzata.
Inoltre, lamentavano la parziale illeggibilità del verbale, l'omessa lettura dello stesso ai sensi dell'art. 130 c.p.c., nonché l'esigenza di salvaguardare l'immagine professionale del difensore ed il corretto esercizio del diritto di difesa, tenuto conto della scorrettezza linguistica e giuridica della dichiarazione come verbalizzata.
Per tali ragioni chiedevano l'accertamento della falsità della verbalizzazione in parte qua, con conseguente annotazione sul verbale e sulla sentenza della Corte di Appello n. 4549/2023 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in calce al verbale.
2. si costituiva con comparsa di risposta eccependo, in via preliminare, Controparte_3
l'inammissibilità della querela di falso per difetto di interesse ad agire, dovendosi ritenere sanata per raggiungimento dello scopo l'asserita invalidità della comunicazione di cancelleria, in quanto il difensore aveva partecipato all'udienza del 22.06.2023.
Inoltre, depositava il verbale di udienza al fine di dimostrarne la completa leggibilità e precisava che la lettura, ai sensi dell'art. 130 c.p.c., non era dovuta in assenza di istanza di parte.
2 Da ultimo, evidenziava che la querela era infondata in quanto aveva ad oggetto un mero errore materiale, che non aveva inciso sulla decisione finale e chiedeva anche la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria ed abuso del processo.
3. Alla prima udienza del 24.01.2024 non era possibile esperire il tentativo di conciliazione, in assenza del convenuto.
Le parti si riportavano alle proprie conclusioni e la causa veniva rinviata al 12.12.2024 per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
Successivamente veniva disposto un ulteriore rinvio al 27.03.2025, procedendo all'espressa assegnazione dei termini previsti dall'art. 189 c.p.c., come richiesto da parte attrice.
Le parti depositavano gli scritti difensivi e la causa veniva rimessa in decisione.
4. La querela di falso deve essere dichiarata inammissibile.
Il Giudice osserva che la finalità della querela di falso è la rimozione dell'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento attribuisce all'atto pubblico nei limiti delineati dall'art. 2700 c.c.
L'impugnativa prevista dall'art. 221 c.p.c. postula che il documento sia prodotto da una delle parti e che questa possa disporre della sua utilizzazione a fini probatori.
Per contro, nell'ipotesi di verbale di udienza non rispondente al vero, asseritamente per falsità ideologica nella riproduzione della dichiarazione resa dal difensore, non è proponibile l'impugnativa di falso, in quanto il verbale è preposto alla documentazione delle attività processuali e non può essere eliminato dal processo su iniziativa delle parti, che non hanno nessun potere dispositivo su di esso (Cass. Sez. 1 n. 395 del 16.01.1999).
Peraltro, nel caso in scrutinio, gli attori non hanno precisato quale sarebbe il concreto utilizzo probatorio che la controparte ha fatto o potrebbe fare della specifica parte del verbale di cui viene affermata la falsità, posto che la nullità dell'anticipazione di udienza, anche laddove verificatasi, non potrebbe riverberarsi sulla sentenza, essendo stata sanata dal raggiungimento dello scopo, come dimostrato dalla effettiva partecipazione all'udienza dell'Avv. CP_2
L'inammissibilità è vieppiù rafforzata dalla considerazione per cui gli attori hanno fondato l'interesse processuale alla declaratoria della falsità sulla esigenza di accertare il corretto adempimento del mandato professionale ed il rispetto del diritto di difesa, nonché sulla opportunità di tutelare l'immagine professionale dell'Avv. a fronte di una dichiarazione verbalizzata in CP_2
termini non corretti.
Il che denota anche una palese carenza di legittimazione passiva del convenuto rispetto alla paventata lesione, in quanto la violazione degli obblighi nascenti dal mandato professionale e del
3 diritto di difesa potrebbe essere, in astratto, oggetto di una domanda risarcitoria proposta dall'Avv.
nei confronti dell'Avv. presente all'udienza, ma non certo fonte di pretese nei CP_1 CP_2
confronti del convenuto a cui non può ascriversi alcuna responsabilità rispetto alla CP_3
redazione del verbale impugnato.
Deve anche rilevarsi che l'azione, per come proposta, risulta essere abusiva laddove non rispetta il principio secondo cui l'ordinamento non appresta alcuna tutela all'interesse alla mera regolarità formale del processo (ovvero all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria), sicché l'interesse a denunciare una violazione, in tanto sussiste in quanto ciò abbia comportato un pregiudizio alla sfera giuridica della parte (Cass. 13 luglio 2007, n. 15678; Cass. Sez. Un., 19 luglio 2011, n. 15763; Cass.
9 marzo 2012, n. 3712).
Pregiudizio che, nel caso in esame, risulta essere del tutto indimostrato, oltre che insussistente rispetto alla posizione dell'odierno convenuto.
La declaratoria di inammissibilità della querela importa l'assorbimento della richiesta di sospensione del processo avanzata, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., da parte attrice con le note di precisazione delle conclusioni, dovendosi peraltro evidenziare che non vi è alcuna pregiudizialità tecnica fra la questione di merito oggetto del ricorso per Cassazione e la querela di falso trattata nel presente giudizio.
Parimenti assorbita deve ritenersi la richiesta di stralcio della comparsa conclusionale depositata dal convenuto il 07.11.2024, in quanto la declaratoria di inammissibilità esclude ogni scrutinio sulle questioni di merito in essa trattate.
Infine, non emerge il carattere ingiurioso ed offensivo lamentato da parte attrice con riferimento alle frasi contenute negli scritti del convenuto, che risultano essere connotate da continenza ed espresse nei limiti propri della vis polemica che connota lo ius postulandi.
5. Passando ad esaminare la domanda di accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c. proposta dal convenuto, il Giudice osserva che trattasi di una ipotesi peculiare, sussumibile nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., contemplante gli illeciti correlati alla qualità di parte del processo. Nello specifico, secondo le definizioni maggiormente diffuse, la mala fede consiste nella consapevolezza del proprio torto, oppure nella consapevolezza di agire slealmente. Sul punto la giurisprudenza nomofilattica ha espresso, con riferimento al ricorso per cassazione, un principio di ordine generale secondo cui: “In tema di ricorso per cassazione, proporre un ricorso malgrado la conoscenza o l'ignoranza gravemente colposa della sua insostenibilità, è fonte di responsabilità dell'impugnante ex art. 96, comma 3 c.p.c., per avere questi agito (e, per lui, il suo legale, del cui operato il primo risponde verso la controparte
4 processuale ex art. 2049 c.c.), sapendo di perorare una tesi infondata, oppure per non essersi adoperato con la exacta diligentia esigibile in relazione ad una prestazione professionale altamente qualificata come è quella dell'avvocato, in particolare se cassazionista.” (Cass. Sez. III Ord.,
05/07/2017, n. 16482).
Più in generale i presupposti della mala fede devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale. L'abuso del diritto è sempre un abuso del diritto di azione che può ravvisarsi anche nella grave violazione del dovere di lealtà e probità.
Orbene, nel caso in esame la condotta processuale degli attori deve considerarsi gravemente colposa, poiché gli stessi esercitano la professione di avvocato e, pertanto, avrebbero potuto e dovuto vagliare, con la dovuta diligenza, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della querela di falso. A tal fine, sarebbe stata sufficiente una diligente analisi ragionata degli elementi costitutivi della domanda per rendersi conto della carenza dei presupposti dell'impugnativa di falso, per di più proposta contro un convenuto privo di legittimazione passiva, che è stato costretto a subire un processo a lui non riferibile.
La liquidazione dei danni cagionati dalla colpa grave degli attori può farsi in via equitativa, tenuto conto dell'abuso del processo che il convenuto è stato costretto a subire, commisurando il risarcimento alla metà delle spese di lite, determinate come da dispositivo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto del disputatum (valore indeterminato a complessità media), dell'assenza attività istruttoria e del contenuto delle difese, liquidando l'importo in prossimità dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, definitivamente pronunciando sulla querela di falso proposta da e così dispone: Controparte_1 CP_2
1. Dichiara la querela di falso inammissibile per le ragioni indicate in parte motiva;
2. Condanna gli attori alla refusione delle spese di lite che liquida in € 8.000,00, oltre conseguenze di legge;
5 3. Condanna gli attori, ai sensi dell'art. 96 co.1 c.p.c., al risarcimento in favore del convenuto dei danni quantificati in € 4.000,00 ed al versamento alla Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c., della somma di € 500,00;
Così deciso in Viterbo, 31.03.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato, ai sensi dell'art. 225 c.p.c. come modificato dal D.lvo 149/2022, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1966/2023 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 27.03.2025, promossa da:
AVV. , C.F. , nata a [...] il 16 Controparte_1 C.F._1
luglio 1970, difesa in proprio ex art. 86 c.p.c. e dall'AVV. C.F. CP_2
nato a [...] il [...], anche egli in proprio ex art. 86 c.p.c. e CodiceFiscale_2 difeso dall'Avv. , entrambi elettivamente domiciliati in Roma, via Giuseppe Controparte_1
Ferrari n.11, studio dell'Avv. CP_2
Attori
Nei confronti di
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_3 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Maria Rolfo e con questi elettivamente domiciliato in Viterbo, via Annio n. 25, studio del difensore.
Convenuto
E
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Viterbo;
Interventore necessario
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'Avv. e l'Avv. Controparte_1 CP_2 impugnavano con querela di falso il verbale dell'udienza celebrata in data 22.06.2023 innanzi alla
Corte di Appello di Roma nel giudizio R.G. 5138/2022, affermando che non era corrispondente al vero la dichiarazione riportata nell'indicato verbale secondo cui: “l'Avv. eccepisce inoltre CP_2
l'irritualità della notifica del decreto di anticipazione dell'orario di udienza e dell'istanza perché avvenuta da parte della cancelleria e non sua”.
Gli attori esponevano che l'udienza era stata anticipata dalla Corte di Appello, su istanza della parte appellante, al 22.06.2023 ore 12:15, per poi essere ulteriormente anticipata con decreto presidenziale alle ore 10:50 del medesimo giorno. Al riguardo sostenevano che l'Avv. con CP_2 riferimento all'anticipazione dell'udienza, avesse chiesto la verbalizzazione della seguente dichiarazione: “preliminarmente osserva la nullità dell'istanza di anticipazione d'udienza presentata dall'Appellante in quanto non ne è stata disposta la notificazione, a cura della difesa dell'istante, all'Appellata in uno al pedissequo decreto di accoglimento...”, palesemente divergente rispetto a quella riportata nel verbale.
La prova della falsità si sarebbe dovuta desumere dal preverbale di udienza depositato dagli stessi attori nel fascicolo telematico (poi stralciato dal Collegio), in cui a pag. 1 punto 1, veniva riportata proprio quest'ultima dichiarazione e non quella falsamente verbalizzata.
Inoltre, lamentavano la parziale illeggibilità del verbale, l'omessa lettura dello stesso ai sensi dell'art. 130 c.p.c., nonché l'esigenza di salvaguardare l'immagine professionale del difensore ed il corretto esercizio del diritto di difesa, tenuto conto della scorrettezza linguistica e giuridica della dichiarazione come verbalizzata.
Per tali ragioni chiedevano l'accertamento della falsità della verbalizzazione in parte qua, con conseguente annotazione sul verbale e sulla sentenza della Corte di Appello n. 4549/2023 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in calce al verbale.
2. si costituiva con comparsa di risposta eccependo, in via preliminare, Controparte_3
l'inammissibilità della querela di falso per difetto di interesse ad agire, dovendosi ritenere sanata per raggiungimento dello scopo l'asserita invalidità della comunicazione di cancelleria, in quanto il difensore aveva partecipato all'udienza del 22.06.2023.
Inoltre, depositava il verbale di udienza al fine di dimostrarne la completa leggibilità e precisava che la lettura, ai sensi dell'art. 130 c.p.c., non era dovuta in assenza di istanza di parte.
2 Da ultimo, evidenziava che la querela era infondata in quanto aveva ad oggetto un mero errore materiale, che non aveva inciso sulla decisione finale e chiedeva anche la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria ed abuso del processo.
3. Alla prima udienza del 24.01.2024 non era possibile esperire il tentativo di conciliazione, in assenza del convenuto.
Le parti si riportavano alle proprie conclusioni e la causa veniva rinviata al 12.12.2024 per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
Successivamente veniva disposto un ulteriore rinvio al 27.03.2025, procedendo all'espressa assegnazione dei termini previsti dall'art. 189 c.p.c., come richiesto da parte attrice.
Le parti depositavano gli scritti difensivi e la causa veniva rimessa in decisione.
4. La querela di falso deve essere dichiarata inammissibile.
Il Giudice osserva che la finalità della querela di falso è la rimozione dell'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento attribuisce all'atto pubblico nei limiti delineati dall'art. 2700 c.c.
L'impugnativa prevista dall'art. 221 c.p.c. postula che il documento sia prodotto da una delle parti e che questa possa disporre della sua utilizzazione a fini probatori.
Per contro, nell'ipotesi di verbale di udienza non rispondente al vero, asseritamente per falsità ideologica nella riproduzione della dichiarazione resa dal difensore, non è proponibile l'impugnativa di falso, in quanto il verbale è preposto alla documentazione delle attività processuali e non può essere eliminato dal processo su iniziativa delle parti, che non hanno nessun potere dispositivo su di esso (Cass. Sez. 1 n. 395 del 16.01.1999).
Peraltro, nel caso in scrutinio, gli attori non hanno precisato quale sarebbe il concreto utilizzo probatorio che la controparte ha fatto o potrebbe fare della specifica parte del verbale di cui viene affermata la falsità, posto che la nullità dell'anticipazione di udienza, anche laddove verificatasi, non potrebbe riverberarsi sulla sentenza, essendo stata sanata dal raggiungimento dello scopo, come dimostrato dalla effettiva partecipazione all'udienza dell'Avv. CP_2
L'inammissibilità è vieppiù rafforzata dalla considerazione per cui gli attori hanno fondato l'interesse processuale alla declaratoria della falsità sulla esigenza di accertare il corretto adempimento del mandato professionale ed il rispetto del diritto di difesa, nonché sulla opportunità di tutelare l'immagine professionale dell'Avv. a fronte di una dichiarazione verbalizzata in CP_2
termini non corretti.
Il che denota anche una palese carenza di legittimazione passiva del convenuto rispetto alla paventata lesione, in quanto la violazione degli obblighi nascenti dal mandato professionale e del
3 diritto di difesa potrebbe essere, in astratto, oggetto di una domanda risarcitoria proposta dall'Avv.
nei confronti dell'Avv. presente all'udienza, ma non certo fonte di pretese nei CP_1 CP_2
confronti del convenuto a cui non può ascriversi alcuna responsabilità rispetto alla CP_3
redazione del verbale impugnato.
Deve anche rilevarsi che l'azione, per come proposta, risulta essere abusiva laddove non rispetta il principio secondo cui l'ordinamento non appresta alcuna tutela all'interesse alla mera regolarità formale del processo (ovvero all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria), sicché l'interesse a denunciare una violazione, in tanto sussiste in quanto ciò abbia comportato un pregiudizio alla sfera giuridica della parte (Cass. 13 luglio 2007, n. 15678; Cass. Sez. Un., 19 luglio 2011, n. 15763; Cass.
9 marzo 2012, n. 3712).
Pregiudizio che, nel caso in esame, risulta essere del tutto indimostrato, oltre che insussistente rispetto alla posizione dell'odierno convenuto.
La declaratoria di inammissibilità della querela importa l'assorbimento della richiesta di sospensione del processo avanzata, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., da parte attrice con le note di precisazione delle conclusioni, dovendosi peraltro evidenziare che non vi è alcuna pregiudizialità tecnica fra la questione di merito oggetto del ricorso per Cassazione e la querela di falso trattata nel presente giudizio.
Parimenti assorbita deve ritenersi la richiesta di stralcio della comparsa conclusionale depositata dal convenuto il 07.11.2024, in quanto la declaratoria di inammissibilità esclude ogni scrutinio sulle questioni di merito in essa trattate.
Infine, non emerge il carattere ingiurioso ed offensivo lamentato da parte attrice con riferimento alle frasi contenute negli scritti del convenuto, che risultano essere connotate da continenza ed espresse nei limiti propri della vis polemica che connota lo ius postulandi.
5. Passando ad esaminare la domanda di accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c. proposta dal convenuto, il Giudice osserva che trattasi di una ipotesi peculiare, sussumibile nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., contemplante gli illeciti correlati alla qualità di parte del processo. Nello specifico, secondo le definizioni maggiormente diffuse, la mala fede consiste nella consapevolezza del proprio torto, oppure nella consapevolezza di agire slealmente. Sul punto la giurisprudenza nomofilattica ha espresso, con riferimento al ricorso per cassazione, un principio di ordine generale secondo cui: “In tema di ricorso per cassazione, proporre un ricorso malgrado la conoscenza o l'ignoranza gravemente colposa della sua insostenibilità, è fonte di responsabilità dell'impugnante ex art. 96, comma 3 c.p.c., per avere questi agito (e, per lui, il suo legale, del cui operato il primo risponde verso la controparte
4 processuale ex art. 2049 c.c.), sapendo di perorare una tesi infondata, oppure per non essersi adoperato con la exacta diligentia esigibile in relazione ad una prestazione professionale altamente qualificata come è quella dell'avvocato, in particolare se cassazionista.” (Cass. Sez. III Ord.,
05/07/2017, n. 16482).
Più in generale i presupposti della mala fede devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale. L'abuso del diritto è sempre un abuso del diritto di azione che può ravvisarsi anche nella grave violazione del dovere di lealtà e probità.
Orbene, nel caso in esame la condotta processuale degli attori deve considerarsi gravemente colposa, poiché gli stessi esercitano la professione di avvocato e, pertanto, avrebbero potuto e dovuto vagliare, con la dovuta diligenza, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della querela di falso. A tal fine, sarebbe stata sufficiente una diligente analisi ragionata degli elementi costitutivi della domanda per rendersi conto della carenza dei presupposti dell'impugnativa di falso, per di più proposta contro un convenuto privo di legittimazione passiva, che è stato costretto a subire un processo a lui non riferibile.
La liquidazione dei danni cagionati dalla colpa grave degli attori può farsi in via equitativa, tenuto conto dell'abuso del processo che il convenuto è stato costretto a subire, commisurando il risarcimento alla metà delle spese di lite, determinate come da dispositivo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto del disputatum (valore indeterminato a complessità media), dell'assenza attività istruttoria e del contenuto delle difese, liquidando l'importo in prossimità dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, definitivamente pronunciando sulla querela di falso proposta da e così dispone: Controparte_1 CP_2
1. Dichiara la querela di falso inammissibile per le ragioni indicate in parte motiva;
2. Condanna gli attori alla refusione delle spese di lite che liquida in € 8.000,00, oltre conseguenze di legge;
5 3. Condanna gli attori, ai sensi dell'art. 96 co.1 c.p.c., al risarcimento in favore del convenuto dei danni quantificati in € 4.000,00 ed al versamento alla Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c., della somma di € 500,00;
Così deciso in Viterbo, 31.03.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
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