Trib. Viterbo, sentenza 31/03/2025, n. 228
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Sentenza 31 marzo 2025

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Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice dott. Davide Palmieri, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da due avvocati, agendo in proprio, nei confronti di un terzo avvocato e del Pubblico Ministero, interveniente necessario. Gli attori impugnavano con querela di falso il verbale di un'udienza celebrata presso la Corte di Appello di Roma, deducendo che la dichiarazione riportata nel verbale, attribuita a uno degli attori, non corrispondeva a quanto effettivamente dichiarato in merito all'irritualità della notifica del decreto di anticipazione dell'orario di udienza. Sostenevano che la dichiarazione verbalizzata fosse divergente da quella da loro richiesta di verbalizzare, come dimostrato da un preverbale depositato. Lamentavano inoltre la parziale illeggibilità del verbale, l'omessa lettura ai sensi dell'art. 130 c.p.c. e l'esigenza di salvaguardare la propria immagine professionale e il diritto di difesa. Chiedevano pertanto l'accertamento della falsità della verbalizzazione e la conseguente annotazione sulla sentenza della Corte di Appello. Si costituiva il convenuto, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della querela per difetto di interesse ad agire, poiché l'asserita invalidità della comunicazione era sanata dal raggiungimento dello scopo, dato che il difensore aveva partecipato all'udienza. Contestava altresì la leggibilità del verbale e l'obbligo di lettura in assenza di istanza di parte, definendo la querela infondata e chiedendo la condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Il Tribunale ha dichiarato la querela di falso inammissibile, ritenendo che la finalità della querela di falso sia la rimozione dell'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico, ma che il verbale di udienza, documentando attività processuali, non possa essere eliminato dal processo su iniziativa delle parti, le quali non hanno su di esso alcun potere dispositivo. Ha inoltre rilevato la mancata precisazione da parte degli attori circa il concreto utilizzo probatorio della parte del verbale asseritamente falsa e ha considerato che l'interesse processuale fosse fondato su esigenze di regolarità formale e tutela dell'immagine professionale, prive di un pregiudizio concreto alla sfera giuridica delle parti, configurando un abuso del processo. Ha altresì ritenuto insussistente la legittimazione passiva del convenuto rispetto alla paventata lesione degli obblighi professionali e del diritto di difesa. Di conseguenza, la richiesta di sospensione del processo e di stralcio della comparsa conclusionale del convenuto sono state dichiarate assorbite. Quanto alla domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto, il Tribunale ha ritenuto la condotta processuale degli attori gravemente colposa, data la loro professione forense, e ha liquidato i danni in via equitativa, commisurandoli alla metà delle spese di lite. Le spese di lite sono state poste a carico degli attori, liquidate in € 8.000,00, oltre alle condanne per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Viterbo, sentenza 31/03/2025, n. 228
    Giurisdizione : Trib. Viterbo
    Numero : 228
    Data del deposito : 31 marzo 2025

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