TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 10/07/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 638/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa previdenziale di primo grado iscritta al n. r.g. 638/2024 promossa da
(C.F. ), nato in Burkina Faso in [...] Parte_1 C.F._1 22.12.1992 e residente in [...], ai fini della presente procedura elettivamente domiciliato in Torino, via Casalis n. 61, presso lo studio dell'avv. Giacomo Mattalia (C.F. , che lo rappresenta e difende, C.F._2
RICORRENTE
Contro
– (CF Controparte_1
) in persona del Regionale pro- tempore del Piemonte, ai fini della P.IVA_1 CP_2 presente procedura elettivamente domiciliato in CUNEO, Via Einaudi 30 - Avvocatura Inail - e, giusta delibera n. 154 del 25/2/98 del Consiglio di Amministrazione dell , CP_1 rappresentato e difeso, per mandato generale alle liti Notaio in data 28/05/2024 Per_1 rep. N. 67190 dall' avv. M. Grazia Carretta (CF ), C.F._3
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso introduttivo proposto ex artt. 442 e ss. c.p.c. ha agito in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro l' per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
Pag. 1 a 5 “Nel merito: rigettata ogni contraria istanza: vorrà il Giudice del Tribunale dichiarare la convenuta tenuta a riconoscere in favore del sig. Parte_1 una rendita pensionistica corrispondente ad un grado di inabilità permanente pari quantomeno al
[...] 20% con decorrenza come per legge, così come accertato dal dott. consulente medico del ricorrente, Per_2
o pari al grado di inabilità permanente accertando in corso di causa;
con decorrenza ed interessi secondo legge;
con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore dell'Avv. Giacomo Mattalia;
con vittoria di spese sostenute e sostenende in corso di causa.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“Respingere la domanda del ricorrente perché infondata in fatto e diritto;
Spese come per legge.”.
RITENUTO CHE
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di aver subito un infortunio sul lavoro che gli procurava una frattura esposta del pilone tibiale della gamba destra, con successivo intervento di osteosintesi, nonché una sindrome post traumatica da stress;
che a seguito dell'infortunio l ha costituito in favore del CP_1 lavoratore, con provvedimento del 25.5.2022, una rendita nella misura del 16%, per
“limitazione funzionale caviglia dx in esiti di frattura del pilone tibiale in osteosintesi. cicatrici;
sindrome post traumatica da stress”; di aver proposto opposizione formulata in data 7.04.2023 ex art. 104 T.U. 1124/1965, a mezzo Patronato , per la richiesta del riconoscimento CP_3 di una percentuale pari al 20%; che il 9.1.2024 si è tenuta la visita medica collegiale, conclusasi in maniera discorde;
che con provvedimento del 29.1.2024 l'Istituto ha quindi confermato la valutazione in precedenza espressa, con definitivo riconoscimento di una rendita per inabilità permanente nella misura del 16% per “limitazione funzionale caviglia destra in esiti di frattura del pilone tibiale in osteosintesi, cicatrici;
sindrome post traumatica da stress”; di essersi rivolto nel giugno del 2022 al dott. specialista in Per_3 psichiatria e psichiatria forense, conferendogli incarico di valutare, con riferito al proprio ambito di specializzazione, i postumi di carattere permanente;
che il dott. ha Per_3 redatto una consulenza di parte al cui esito ha riscontrato “flessione persistente del tono timico, con insonnia centrale per flashback intrusivi e atteggiamenti di reattività a sfondo fobico”, concludendo che “la depressione del tono dell'umore e la coesistente insonnia con ricordi intrusivi orientano la valutazione diagnostica sulla diagnosi di Disturbo Post Traumatico da Stress con livello di compromissione moderato”, con danno valutabile tra il 21 ed il 25%”.
La parte resistente ha invece allegato: che nel presente giudizio è stata contestata la valutazione dei postumi effettuata al momento di costituzione della rendita, avvenuta l'8.5.2022; che l'onere di provare un grado di invalidità maggiore rispetto a quanto riconosciuto dall incombe sul ricorrente;
che il ricorrente non ha chiesto il CP_1 riconoscimento di lesioni diverse da quelle già valutate (1. Esiti di frattura trattata in
Pag. 2 a 5
osteosintesi e 2. Disturbo post traumatico da stress) e non ha indicato a quale lesione riconduce il maggior grado di invalidità richiesto.
Tanto premesso, questo Giudice rileva la fondatezza del ricorso per le ragioni di seguito esposte.
Occorre al riguardo fare riferimento alla CTU medico-legale espletata nel corso del giudizio, la quale, sulla scorta della copiosa documentazione medica e all'esito di visita ha accertato quanto segue.
“Dall'analisi degli atti di causa, dalla raccolta dei dati anamnestici e dalla visita medica del Sig.
[...] risulta che, il 28 settembre 2021, in seguito ad infortunio sul lavoro riconosciuto , ha Parte_1 CP_1 subito un trauma contusivo all'arto inferiore riportando la frattura biossea della diafisi di tibia e perone con esposizione puntiforme e la frattura composta del malleolo peroneale.
Per la cura della lesioni si è reso necessario intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo endomidollare di tibia bloccato con 2 viti prossimali e 2 viti distali e viti cannulate al malleolo a cui ha fatto seguito un periodo di riposo e cure riabilitative con progressiva ripresa funzionale.
Per intolleranza ai mezzi di sintesi il 25 marzo 2024 sono stati rimosse le viti prossimali e le viti malleolari lasciando in loco il chiodo endomidollare di tibia e le 2 viti distali.
Nel periodo successivo al trauma il Sig. ha sviluppato una sintomatologia psichica Parte_1 caratterizzata da ansia, depressione del tono dell'umore e agitazione attribuita a disturbo dell'adattamento persistente con ansia e umore depresso misti per il quale è stato preso in cura dal servizio psichiatrico di zona dell'ASL CN1.
Per gli esiti delle lesioni riportate in occasione dell'infortunio sul lavoro del 28 settembre 2021 l ha CP_1 riconosciuto al Sig. una menomazione dell'integrità psico fisica del 16% determinata per la quota Pt_1 del 12% dagli esiti conseguenti alla frattura della gamba destra e per la quota del 4% per la sintomatologia di tipo ansioso depressivo.
Tale valutazione è stata confermata anche in seguito di visita collegiale conclusasi con parere discorde del medico di patronato che sostiene esserci una menomazione all'integrità psico fisica del 20%.
Ad oggi, sulla base di quanto emerso dalla visita medica peritale residuano postumi rappresentati dalla persistenza dei mezzi di sintesi alla gamba destra, dagli esiti cicatriziali all'arto inferiore destro, da una limitazione dei movimenti di flesso-estensione, ab-adduzione e rotoinclinazione della caviglia destra nonché da una attendibile sintomatologia algica alla caviglia con edema di caviglia esacerbata dal sovraccarico funzionale.
È altresì presente una sintomatologia di tipo ansioso depressivo inquadrabile in una disturbo dell'adattamento di grado moderato.” (cfr. relazione CTU).
Il CTU ha quindi così concluso:
“In conseguenza dele lesioni riportate dal Sig. in occasione dell'infortunio sul lavoro Parte_1 occorso il 28 settembre 2021 è residuata una inabilità permanete valutata sulla base delle tabelle CP_1 di cui al D.lgs. 38/2000 del 18%”.
Pag. 3 a 5 Le conclusioni della perizia appaiono metodologicamente corrette e meritano di essere condivise, in quanto fondate sulle risultanze della documentazione sanitaria e dell'accertamento obiettivo mirato e risultano congruamente motivate.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente condanna a carico dell alla corresponsione CP_1 in favore del ricorrente dell'indennizzo ex art. 13 del D. Lgs. 38/2000 per il danno biologico permanente per il periodo accertato e in misura pari a 18 punti percentuali di danno biologico e così alla liquidazione in favore del medesimo di quanto conseguentemente dovuto, detratto quanto già eventualmente corrisposto, il tutto maggiorato degli interessi legali sulla somma dovuta a fare data dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Le spese di lite seguono il criterio di soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM 147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della causa, nonché il suo valore indeterminabile a bassa complessità, considerando i valori minimi delle seguenti fasi processuali: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
Anche i costi della CTU, già liquidati con separato decreto, vanno posti in via definitiva a carico dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna l' alla CP_1 corresponsione in favore del ricorrente dell'indennizzo ex art. 13 del D. Lgs. 38/2000 per il periodo accertato e in misura pari a 18 punti percentuali di danno biologico e così alla liquidazione in favore del medesimo di quanto conseguentemente dovuto, detratto quanto già eventualmente corrisposto, il tutto maggiorato degli interessi legali sulla somma dovuta a fare data dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa;
2) condanna l' a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, CP_1 che così si liquidano: in euro 4.638 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) spese della CTU interamente a carico della parte resistente soccombente. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 10.7.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 4 a 5
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa previdenziale di primo grado iscritta al n. r.g. 638/2024 promossa da
(C.F. ), nato in Burkina Faso in [...] Parte_1 C.F._1 22.12.1992 e residente in [...], ai fini della presente procedura elettivamente domiciliato in Torino, via Casalis n. 61, presso lo studio dell'avv. Giacomo Mattalia (C.F. , che lo rappresenta e difende, C.F._2
RICORRENTE
Contro
– (CF Controparte_1
) in persona del Regionale pro- tempore del Piemonte, ai fini della P.IVA_1 CP_2 presente procedura elettivamente domiciliato in CUNEO, Via Einaudi 30 - Avvocatura Inail - e, giusta delibera n. 154 del 25/2/98 del Consiglio di Amministrazione dell , CP_1 rappresentato e difeso, per mandato generale alle liti Notaio in data 28/05/2024 Per_1 rep. N. 67190 dall' avv. M. Grazia Carretta (CF ), C.F._3
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso introduttivo proposto ex artt. 442 e ss. c.p.c. ha agito in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro l' per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
Pag. 1 a 5 “Nel merito: rigettata ogni contraria istanza: vorrà il Giudice del Tribunale dichiarare la convenuta tenuta a riconoscere in favore del sig. Parte_1 una rendita pensionistica corrispondente ad un grado di inabilità permanente pari quantomeno al
[...] 20% con decorrenza come per legge, così come accertato dal dott. consulente medico del ricorrente, Per_2
o pari al grado di inabilità permanente accertando in corso di causa;
con decorrenza ed interessi secondo legge;
con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore dell'Avv. Giacomo Mattalia;
con vittoria di spese sostenute e sostenende in corso di causa.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“Respingere la domanda del ricorrente perché infondata in fatto e diritto;
Spese come per legge.”.
RITENUTO CHE
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di aver subito un infortunio sul lavoro che gli procurava una frattura esposta del pilone tibiale della gamba destra, con successivo intervento di osteosintesi, nonché una sindrome post traumatica da stress;
che a seguito dell'infortunio l ha costituito in favore del CP_1 lavoratore, con provvedimento del 25.5.2022, una rendita nella misura del 16%, per
“limitazione funzionale caviglia dx in esiti di frattura del pilone tibiale in osteosintesi. cicatrici;
sindrome post traumatica da stress”; di aver proposto opposizione formulata in data 7.04.2023 ex art. 104 T.U. 1124/1965, a mezzo Patronato , per la richiesta del riconoscimento CP_3 di una percentuale pari al 20%; che il 9.1.2024 si è tenuta la visita medica collegiale, conclusasi in maniera discorde;
che con provvedimento del 29.1.2024 l'Istituto ha quindi confermato la valutazione in precedenza espressa, con definitivo riconoscimento di una rendita per inabilità permanente nella misura del 16% per “limitazione funzionale caviglia destra in esiti di frattura del pilone tibiale in osteosintesi, cicatrici;
sindrome post traumatica da stress”; di essersi rivolto nel giugno del 2022 al dott. specialista in Per_3 psichiatria e psichiatria forense, conferendogli incarico di valutare, con riferito al proprio ambito di specializzazione, i postumi di carattere permanente;
che il dott. ha Per_3 redatto una consulenza di parte al cui esito ha riscontrato “flessione persistente del tono timico, con insonnia centrale per flashback intrusivi e atteggiamenti di reattività a sfondo fobico”, concludendo che “la depressione del tono dell'umore e la coesistente insonnia con ricordi intrusivi orientano la valutazione diagnostica sulla diagnosi di Disturbo Post Traumatico da Stress con livello di compromissione moderato”, con danno valutabile tra il 21 ed il 25%”.
La parte resistente ha invece allegato: che nel presente giudizio è stata contestata la valutazione dei postumi effettuata al momento di costituzione della rendita, avvenuta l'8.5.2022; che l'onere di provare un grado di invalidità maggiore rispetto a quanto riconosciuto dall incombe sul ricorrente;
che il ricorrente non ha chiesto il CP_1 riconoscimento di lesioni diverse da quelle già valutate (1. Esiti di frattura trattata in
Pag. 2 a 5
osteosintesi e 2. Disturbo post traumatico da stress) e non ha indicato a quale lesione riconduce il maggior grado di invalidità richiesto.
Tanto premesso, questo Giudice rileva la fondatezza del ricorso per le ragioni di seguito esposte.
Occorre al riguardo fare riferimento alla CTU medico-legale espletata nel corso del giudizio, la quale, sulla scorta della copiosa documentazione medica e all'esito di visita ha accertato quanto segue.
“Dall'analisi degli atti di causa, dalla raccolta dei dati anamnestici e dalla visita medica del Sig.
[...] risulta che, il 28 settembre 2021, in seguito ad infortunio sul lavoro riconosciuto , ha Parte_1 CP_1 subito un trauma contusivo all'arto inferiore riportando la frattura biossea della diafisi di tibia e perone con esposizione puntiforme e la frattura composta del malleolo peroneale.
Per la cura della lesioni si è reso necessario intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo endomidollare di tibia bloccato con 2 viti prossimali e 2 viti distali e viti cannulate al malleolo a cui ha fatto seguito un periodo di riposo e cure riabilitative con progressiva ripresa funzionale.
Per intolleranza ai mezzi di sintesi il 25 marzo 2024 sono stati rimosse le viti prossimali e le viti malleolari lasciando in loco il chiodo endomidollare di tibia e le 2 viti distali.
Nel periodo successivo al trauma il Sig. ha sviluppato una sintomatologia psichica Parte_1 caratterizzata da ansia, depressione del tono dell'umore e agitazione attribuita a disturbo dell'adattamento persistente con ansia e umore depresso misti per il quale è stato preso in cura dal servizio psichiatrico di zona dell'ASL CN1.
Per gli esiti delle lesioni riportate in occasione dell'infortunio sul lavoro del 28 settembre 2021 l ha CP_1 riconosciuto al Sig. una menomazione dell'integrità psico fisica del 16% determinata per la quota Pt_1 del 12% dagli esiti conseguenti alla frattura della gamba destra e per la quota del 4% per la sintomatologia di tipo ansioso depressivo.
Tale valutazione è stata confermata anche in seguito di visita collegiale conclusasi con parere discorde del medico di patronato che sostiene esserci una menomazione all'integrità psico fisica del 20%.
Ad oggi, sulla base di quanto emerso dalla visita medica peritale residuano postumi rappresentati dalla persistenza dei mezzi di sintesi alla gamba destra, dagli esiti cicatriziali all'arto inferiore destro, da una limitazione dei movimenti di flesso-estensione, ab-adduzione e rotoinclinazione della caviglia destra nonché da una attendibile sintomatologia algica alla caviglia con edema di caviglia esacerbata dal sovraccarico funzionale.
È altresì presente una sintomatologia di tipo ansioso depressivo inquadrabile in una disturbo dell'adattamento di grado moderato.” (cfr. relazione CTU).
Il CTU ha quindi così concluso:
“In conseguenza dele lesioni riportate dal Sig. in occasione dell'infortunio sul lavoro Parte_1 occorso il 28 settembre 2021 è residuata una inabilità permanete valutata sulla base delle tabelle CP_1 di cui al D.lgs. 38/2000 del 18%”.
Pag. 3 a 5 Le conclusioni della perizia appaiono metodologicamente corrette e meritano di essere condivise, in quanto fondate sulle risultanze della documentazione sanitaria e dell'accertamento obiettivo mirato e risultano congruamente motivate.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente condanna a carico dell alla corresponsione CP_1 in favore del ricorrente dell'indennizzo ex art. 13 del D. Lgs. 38/2000 per il danno biologico permanente per il periodo accertato e in misura pari a 18 punti percentuali di danno biologico e così alla liquidazione in favore del medesimo di quanto conseguentemente dovuto, detratto quanto già eventualmente corrisposto, il tutto maggiorato degli interessi legali sulla somma dovuta a fare data dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Le spese di lite seguono il criterio di soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM 147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della causa, nonché il suo valore indeterminabile a bassa complessità, considerando i valori minimi delle seguenti fasi processuali: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
Anche i costi della CTU, già liquidati con separato decreto, vanno posti in via definitiva a carico dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna l' alla CP_1 corresponsione in favore del ricorrente dell'indennizzo ex art. 13 del D. Lgs. 38/2000 per il periodo accertato e in misura pari a 18 punti percentuali di danno biologico e così alla liquidazione in favore del medesimo di quanto conseguentemente dovuto, detratto quanto già eventualmente corrisposto, il tutto maggiorato degli interessi legali sulla somma dovuta a fare data dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa;
2) condanna l' a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, CP_1 che così si liquidano: in euro 4.638 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) spese della CTU interamente a carico della parte resistente soccombente. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 10.7.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 4 a 5
Pag. 5 a 5