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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 6833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6833 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 12 giugno 2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6097 R.G. 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv. Ti Parte_1
ES IA RI, SO RI, LU LV con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
rappresentato e difeso dall' avv. Controparte_1
AR CI con elezione di domicilio in indirizzo telematico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. Rg 6097/2024 conveniva in Parte_1 giudizio la chiedendo al giudice adito Controparte_1 di accogliere le seguenti conclusioni:
I) Condannare la (P. IVA n.: ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica presso la sede sita in Roma, via Anagnina, 203, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 50.479,34 come in atti specificata, per le causali di cui in premessa o la diversa maggiore o minore somma ritenuta dall'On.le Tribunale, comunque oltre rivalutazione ed interessi dalle singole poste al saldo;
II) Condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatarii. Esponeva il ricorrente , già dipendente della che in Controparte_2 data 1 luglio 2011 transitava ex art. 2112 c.c. alle dipendenze della
[...]
, a seguito di cessione di ramo di azienda;
che con ricorso n, Controparte_1
Rg 27149/2012 veniva impugnata la cessione del ramo di azienda “ IE AT “ ; che con ricorso n. RG 27149/2012, il ricorrente impugnava l predetta cessione;
che il ricorso veniva respinto;
che avverso detta sentenza veniva proposto appello e la Corte di Appello di Roma con la sentenza n. Rg
2299/2014 accoglieva la domanda e così statuiva :
La Corte d'Appello così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto dichiara nulla la cessione del rapporto di lavoro subordinato di , Persona_1 Parte_2 Pt_3
e alla in data
[...] Parte_1 Controparte_1
01/07/2011 e dichiara la continuità giuridica del loro rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di;
Controparte_3
b) ordina a di riammettere in servizio i lavoratori indicati al Controparte_3 capo a) e di adibirli alle mansioni svolte fino a giugno 2010 ovvero a mansioni equivalenti;
“c) dichiara illegittimo il demansionamento patito da tutti gli appellanti da giugno
2010;
d) ordina a di adibire gli appellanti in epigrafe, Controparte_1 esclusi quelli di cui al capo a) a mansioni equivalenti a quelle svolte fino a giugno
2010;
e) condanna le due società appellate, in solido per il periodo da giugno 2010 a giugno 2011 ed esclusivamente per il periodo da Controparte_1 luglio 2011 al deposito del ricorso di primo grado, a risarcire il danno patrimoniale alla professionalità patito dagli appellanti, che liquida nella misura del 30 % della retribuzione globale di fatto percepita mensilmente, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (famiglie di operai e impiegati) e intessi legali sulle somme via via rivalutate, con decorrenza dalla maturazione di ciascun rateo mensile di danno fino all'effettivo soddisfo;”
che tale sentenza veniva confermata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
6670/2019; che la convenuta non dava mai ottemperanza alla citata sentenza;
che, pertanto, il ricorrente adiva il Tribunale di Roma chiedendo il risarcimento del danno professionale da demansionamento ulteriormente patito, sino alla cessazione del rapporto con avvenuta in data 15.2.2016; che la CP_3 domanda di risarcimento danni veniva accolta con sentenza n. 6748/2023 che così statuiva :” “accerta e dichiara che i ricorrenti sono stati adibita dall'8.8.2012 e sino al 15.02.2016 a mansioni inferiori rispetto a quelle proprie dell'inquadramento contrattuale assegnato;
condanna per l'effetto la parte resistente a risarcire il danno patrimoniale alla professionalità arrecato ai ricorrenti, da liquidarsi nella misura del 30% della retribuzione globale di fatto percepita mensilmente, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT (famiglie di operai e impiegati) e interessi legali sulle somme via via rivalutate, con decorrenza dalla maturazione di ciascun rateo mensile di danno fino all'effettivo soddisfo;
” che la retribuzione percepita risultava composta dalle seguenti voci :
minimo ccnl ( minimi ed ex contingenza), superminimi, SAP, SCA, scatti anzianità ; EDR;
Reperibilità.
Si costituiva in giudizio contestando Controparte_1 il ricorso di cui chiedeva il rigetto.
In via preliminare, la chiedeva disporsi la Controparte_1 sospensione del giudizio de quo ai sensi degli art. 295 c.p.c. e 337 c.p.c., atteso che era stato proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 1593/2022 resa in data 8 giugno 2022 dalla corte d'appello di Roma
Deduceva che la sospensione richiesta era resa necessaria ed opportuna in ragione del danno che deriverebbe alla convenuta dal presente giudizio, atteso che la stessa sarebbe costretta ad anticipare il pagamento di ingenti somme. In ogni caso, contestava l' avversa pretesa ed i conteggi in quanto non correttamente elaborati. Al riguardo, faceva rilevare che nel calcolo della retribuzione certamente non potevano essere incluse le voci a titolo rimborsi spese e/o di reperibilità in quanto la loro corresponsione era eventuale e non continuativa. In particolare, deduceva che la reperibilità era una variabile legata alla specifica attività e non al livello retributivo;
che non erano dovute, neppure, le somme richieste nel conteggio quali tredicesime mensilità, in quanto la condanna al risarcimento era legata ad ogni mese di asserito demansionamento, e dunque non poteva che essere riferita che a 12 mesi l'anno.
In via subordinata, chiedeva disporsi CTU.
Tanto premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: in via preliminare, disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi degli art. 295
c.p.c. e 337 c.p.c., in attesa della pronunzia relativa al procedimento pendente avanti la Suprema Corte di Cassazione per la riforma della sentenza n. 1593/2022 resa dalla Corte d'Appello Civile, Sezione Lavoro di Roma in data 8 giugno 2022;
nel merito, rigettare il ricorso introduttivo e comunque tutte le domande ivi contenute, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata, riparametrare il quantum alla luce di tutte le contestazioni effettuate e per tutte le motivazioni sopra esposte con l'ausilio, se del caso, di una CTU contabile;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite. Il giudice, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione.
Innanzitutto, va precisato che nel caso di specie non sussistono le condizioni per sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 cpc, posto che tra i giudizi vertenti, rispettivamente, sull'an e sul quantum debeatur vi è pregiudizialità in senso logico e non in senso tecnico – giuridico . Premesso che non sono in contestazione i fatti su cui si basa la pretesa del ricorrente, osserva il giudice che nel caso in esame, la contestazione ha ad oggetto esclusivamente il quantum della pretesa. Orbene, come già fatto rilevare nella sentenza della Corte di Appello di Roma n.
3478/2021, relativa a fattispecie assolutamente identica e qui richiamata anche ai sensi dell' art. 118 Disp. Att. C.p.c. << le doglianze di Controparte_1 sono prive dell'indispensabile specificità, dacché si risolvono nel riproporre le
[...] difese già svolte in primo grado, ma senza una precisa critica al convincimento del Tribunale, quale linearmente sotteso alla statuizione impugnata. In particolare, nel mentre il Tribunale ha ritenuto generica ex artt. 115 e 416 cpc la contestazione di erronea inclusione, nella retribuzione globale di fatto, degli emolumenti a titolo di reperibilità e/o rimborsi spese per non essere state individuate le mensilità che li avrebbero contemplati, insiste nel Controparte_1 dire che dette voci dovrebbero essere detratte, senza tuttavia evidenziare alla Corte quale sarebbe la mensilità colpita da un tale errore, sì da rendere effettivamente emendabile il ragionamento del Giudice di primo grado. Allo stesso modo, insiste nel dire che le somme Controparte_1 spettanti ai lavoratori dovrebbero essere calcolate al netto delle ritenute fiscali, senza però tener conto che con la recente ordinanza n. 2472/2021 la Suprema Corte ha affermato che “In tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o di svilirne i compiti (Cass. n. 24585 del 2019).
7. Ne consegue che tale tipologia del pregiudizio, come riconosciuto, determina la sua appartenenza alla fattispecie del danno emergente, e non di lucro cessante ravvisabile nelle ipotesi di perdita derivante dalla mancata percezione di redditi di cui siano maturati tutti i presupposti, per cui non è considerata reddito soggetto a tassazione” (nello stesso senso, v. Cass. n. 2549/2011, n. 29579/2011, n. 5108/2019). Dunque, è condivisibile la statuizione del Tribunale, secondo cui, ai fini della determinazione del credito risarcitorio vantato dai lavoratori, è irrilevante il regime fiscale della sua erogazione. Inoltre, non censura con la dovuta specificità la ratio Controparte_1 decidendi del Tribunale, secondo cui la sentenza n. 23/2016 della Corte di Appello, nell'individuare la “retribuzione globale di fatto” quale parametro giuridico-contabile di liquidazione del quantum debeatur, non aveva dato “indicazioni diverse”, tali da sovvertire il principio generale per cui gli emolumenti retributivi spettano al lavoratore al lordo delle ritenute fiscali, che sono -pure- di sua giuridica pertinenza (v. sentenza a pag. 6, penultimo cpv.). In particolare, l'appellante non ha dedotto quali sarebbero i peculiari criteri fissati al fine nella sentenza sull'an, travisati ovvero trascurati dal Giudice di primo grado. In questo complessivo quadro di riferimento perde quindi di qualsiasi decisività anche la doglianza di , secondo cui erroneamente il Controparte_1
Tribunale non avrebbe disposto una verifica contabile, tramite c.t.u., del quantum spettante ai lavoratori per il titolo azionato. Infatti, da un lato va rammentato che, come chiarito dalla Suprema Corte, “la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del Giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario” (Cass. n. 326/2020), mentre, dall'altro lato, va tenuto conto che ai sensi dell'art. 115, co. 1 cpc i fatti pacifici in giudizio sono sottratti a verifica istruttoria>>. In ogni caso, osserva il giudice che la parte ricorrente , nelle note autorizzate, ha specificato in maniera puntuale come sono stati elaborati i conteggi e le varie voci richiamate. In particolare, è stato precisato che per tutti i mesi è stata richiamata la voce EDR in quanto parte della retribuzione contrattuale. La stessa , infatti, risulta erogata sempre e costantemente quale elemento fisso, per ogni mese, ed è riportata in ogni busta paga emessa dalla CP_1
La voce EDR, così come i minimi e la ex contingenza, è riportata anche nel CCNL Telecomunicazioni applicato dalla datrice di lavoro. Il ricorrente ha precisato di aver conteggiato gli elementi esposti nello stesso CCNL
e riportati nelle buste paga, nonché gli ulteriori elementi retributivi sempre mensilmente ricorrenti nelle buste paga quali i superminimi, gli scatti, anche nelle voci SAP e SCA.
A conferma della correttezza dei conteggi appare opportuno tener presenti anche gli artt. 30, 40 e 41 del CCNL. In particolare ai sensi dell'art. 30 “ ... retribuzione mensile composta da minimo contrattuale di categoria, sovraminimi ad personam, aumenti periodici di anzianità, ex indennità di contingenza ...”; ai sensi dell'art. 40 “1. La retribuzione dei lavoratori è contabilmente determinata in misura mensile.
2. La retribuzione oraria dei lavoratori anche ai fini dei vari istituti contrattuali, salvo diverse indicazioni, si determina dividendo per 173 i minimi tabellari della classificazione unica, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito, nonché gli altri compensi già eventualmente fissati a mese ed aggiungendo a tali valori gli altri elementi orari della retribuzione, quali incentivi, indennità varie, ecc. L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore lavorate e per quelle contrattualmente dovute.
3. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione di cui sopra per 26.”; ai sensi dell' art. 41 “
6. Gli aumenti periodici già maturati continueranno ad essere corrisposti negli importi a suo tempo riconosciuti.” Si osserva , in ogni caso che tutte le voci prese in considerazione, che emergono in ogni busta paga emessa dalla , sono le medesime che già erano CP_1 costantemente ricomprese nelle buste paga della CP_3
Parte ricorrente ha precisato che non sono stati inclusi nel computo rimborsi spese di alcun genere. Quanto alle voci di “reperibilità”, osserva il giudice che si tratta di voce richiamata costantemente, in ogni busta paga, variandone solo l'importo . Lo stesso ccnl prevede Articolo 27 Parte Terza - Disciplina del rapporto individuale di lavoro - Sezione 2 - Svolgimento del rapporto di lavoro Reperibilità
1. La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell'azienda per assicurare, secondo un programma dalla stessa predisposto, la continuità dei servizi, la funzionalità degli impianti e il presidio del mercato di riferimento.
2. Il lavoratore, ove richiesto dall'azienda, deve partecipare alle turnazioni di reperibilità salvo giustificati motivi di impedimento e sarà di regola informato con un preavviso minimo di 48 ore.
3. Per intervento in reperibilità si intende l'attività svolta dal lavoratore a seguito di segnalazione di criticità e fino al ripristino della funzionalità. L'intervento può essere effettuato con mezzi telematici o direttamente sul sito in cui si è verificata la criticità; in questo secondo caso il tempo complessivo d'intervento comprende quello normalmente necessario dal momento della chiamata per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo.
4. Ai lavoratori in reperibilità le aziende riconosceranno trattamenti retributivi specifici differenziati tra il trattamento di disponibilità e quello di intervento, tra loro non cumulabili, che potranno essere rapportati a quote orarie della retribuzione mensile, ovvero consistere in importi forfettari lordi.
5. Fermi restando i criteri di cui sopra, gli importi e le modalità applicative verranno definiti a livello aziendale. Da ciò consegue che il lavoratore è contrattualmente obbligato alla reperibilità ed è provato che nel periodo in esame la reperibilità sia stata continuativamente “resa” e retribuita . I principi espressi hanno trovato conferma anche nelle successive pronunce intervenute sulla questione;
in particolare, si richiama la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1455 del 2025. Passando all' esame del il risarcimento dei danni per dequalificazione professionale ed all'immagine del lavoratore , osserva il giudice che tale componente non può essere sottoposta a tassazione, perché costituisce un danno non emergente;
pertanto, il parametro rimane quello della retribuzione lorda. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 03/02/2021, n. 2472, ha precisato che “Ne consegue che tale tipologia del pregiudizio, come riconosciuto, determina la sua appartenenza alla fattispecie del danno emergente, e non di lucro cessante ravvisabile nelle ipotesi di perdita derivante dalla mancata percezione di redditi di cui siano maturati tutti i presupposti, per cui non è considerata reddito soggetto a tassazione (Cass. n. 2549 del 2011; Cass. n. 29579 del 2011; Cass. n. 5108 del 2019).
Tali principi sono stati ribaditi anche successivamente dalla Suprema Corte, con l'ordinanza n.23329/23 del 1.8.2023, in cui si legge : <il danno non patrimoniale alla professionalità, patito dal lavoratore in conseguenza della grave lesione dei propri diritti costituzionalmente garantiti, va ascritto alla categoria del danno emergente, sicche' la relativa liquidazione giudiziale dev'essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali, essendo soggette a tassazione, tra le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio, soltanto quelle dirette a reintegrare il lucro cessante derivante dalla mancata percezione di redditi" (Cass., 03/02/2021, n.2472, relativa a una fattispecie di risarcimento del danno non patrimoniale da dequalificazione professionale, qualificato come danno emergente e, come tale, escluso dall'assoggetta-mento a tassazione)>>. Quanto alla 13^ mensilità, essa rientra tra le mensilità spettanti al lavoratore, come pure previsto dal CCNL di categoria . Sulla base di tali rilievi , va accolta la domanda;
per l' effetto , ogni altra istanza respinta, va condannata al pagamento, Controparte_1 in favore del ricorrente, della somma complessiva di € 50.479,34; oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate tenuto conto della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
ogni altra istanza respinta, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di € 50.479,34 ; oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo. Condanna, altresì, al pagamento delle Controparte_1 spese di lite che liquida complessivamente in € 3.600,00, oltre iva e cpa da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Roma 12 Giugno 2025 LA GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 12 giugno 2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6097 R.G. 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv. Ti Parte_1
ES IA RI, SO RI, LU LV con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
rappresentato e difeso dall' avv. Controparte_1
AR CI con elezione di domicilio in indirizzo telematico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. Rg 6097/2024 conveniva in Parte_1 giudizio la chiedendo al giudice adito Controparte_1 di accogliere le seguenti conclusioni:
I) Condannare la (P. IVA n.: ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica presso la sede sita in Roma, via Anagnina, 203, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 50.479,34 come in atti specificata, per le causali di cui in premessa o la diversa maggiore o minore somma ritenuta dall'On.le Tribunale, comunque oltre rivalutazione ed interessi dalle singole poste al saldo;
II) Condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatarii. Esponeva il ricorrente , già dipendente della che in Controparte_2 data 1 luglio 2011 transitava ex art. 2112 c.c. alle dipendenze della
[...]
, a seguito di cessione di ramo di azienda;
che con ricorso n, Controparte_1
Rg 27149/2012 veniva impugnata la cessione del ramo di azienda “ IE AT “ ; che con ricorso n. RG 27149/2012, il ricorrente impugnava l predetta cessione;
che il ricorso veniva respinto;
che avverso detta sentenza veniva proposto appello e la Corte di Appello di Roma con la sentenza n. Rg
2299/2014 accoglieva la domanda e così statuiva :
La Corte d'Appello così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto dichiara nulla la cessione del rapporto di lavoro subordinato di , Persona_1 Parte_2 Pt_3
e alla in data
[...] Parte_1 Controparte_1
01/07/2011 e dichiara la continuità giuridica del loro rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di;
Controparte_3
b) ordina a di riammettere in servizio i lavoratori indicati al Controparte_3 capo a) e di adibirli alle mansioni svolte fino a giugno 2010 ovvero a mansioni equivalenti;
“c) dichiara illegittimo il demansionamento patito da tutti gli appellanti da giugno
2010;
d) ordina a di adibire gli appellanti in epigrafe, Controparte_1 esclusi quelli di cui al capo a) a mansioni equivalenti a quelle svolte fino a giugno
2010;
e) condanna le due società appellate, in solido per il periodo da giugno 2010 a giugno 2011 ed esclusivamente per il periodo da Controparte_1 luglio 2011 al deposito del ricorso di primo grado, a risarcire il danno patrimoniale alla professionalità patito dagli appellanti, che liquida nella misura del 30 % della retribuzione globale di fatto percepita mensilmente, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (famiglie di operai e impiegati) e intessi legali sulle somme via via rivalutate, con decorrenza dalla maturazione di ciascun rateo mensile di danno fino all'effettivo soddisfo;”
che tale sentenza veniva confermata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
6670/2019; che la convenuta non dava mai ottemperanza alla citata sentenza;
che, pertanto, il ricorrente adiva il Tribunale di Roma chiedendo il risarcimento del danno professionale da demansionamento ulteriormente patito, sino alla cessazione del rapporto con avvenuta in data 15.2.2016; che la CP_3 domanda di risarcimento danni veniva accolta con sentenza n. 6748/2023 che così statuiva :” “accerta e dichiara che i ricorrenti sono stati adibita dall'8.8.2012 e sino al 15.02.2016 a mansioni inferiori rispetto a quelle proprie dell'inquadramento contrattuale assegnato;
condanna per l'effetto la parte resistente a risarcire il danno patrimoniale alla professionalità arrecato ai ricorrenti, da liquidarsi nella misura del 30% della retribuzione globale di fatto percepita mensilmente, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT (famiglie di operai e impiegati) e interessi legali sulle somme via via rivalutate, con decorrenza dalla maturazione di ciascun rateo mensile di danno fino all'effettivo soddisfo;
” che la retribuzione percepita risultava composta dalle seguenti voci :
minimo ccnl ( minimi ed ex contingenza), superminimi, SAP, SCA, scatti anzianità ; EDR;
Reperibilità.
Si costituiva in giudizio contestando Controparte_1 il ricorso di cui chiedeva il rigetto.
In via preliminare, la chiedeva disporsi la Controparte_1 sospensione del giudizio de quo ai sensi degli art. 295 c.p.c. e 337 c.p.c., atteso che era stato proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 1593/2022 resa in data 8 giugno 2022 dalla corte d'appello di Roma
Deduceva che la sospensione richiesta era resa necessaria ed opportuna in ragione del danno che deriverebbe alla convenuta dal presente giudizio, atteso che la stessa sarebbe costretta ad anticipare il pagamento di ingenti somme. In ogni caso, contestava l' avversa pretesa ed i conteggi in quanto non correttamente elaborati. Al riguardo, faceva rilevare che nel calcolo della retribuzione certamente non potevano essere incluse le voci a titolo rimborsi spese e/o di reperibilità in quanto la loro corresponsione era eventuale e non continuativa. In particolare, deduceva che la reperibilità era una variabile legata alla specifica attività e non al livello retributivo;
che non erano dovute, neppure, le somme richieste nel conteggio quali tredicesime mensilità, in quanto la condanna al risarcimento era legata ad ogni mese di asserito demansionamento, e dunque non poteva che essere riferita che a 12 mesi l'anno.
In via subordinata, chiedeva disporsi CTU.
Tanto premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: in via preliminare, disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi degli art. 295
c.p.c. e 337 c.p.c., in attesa della pronunzia relativa al procedimento pendente avanti la Suprema Corte di Cassazione per la riforma della sentenza n. 1593/2022 resa dalla Corte d'Appello Civile, Sezione Lavoro di Roma in data 8 giugno 2022;
nel merito, rigettare il ricorso introduttivo e comunque tutte le domande ivi contenute, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata, riparametrare il quantum alla luce di tutte le contestazioni effettuate e per tutte le motivazioni sopra esposte con l'ausilio, se del caso, di una CTU contabile;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite. Il giudice, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione.
Innanzitutto, va precisato che nel caso di specie non sussistono le condizioni per sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 cpc, posto che tra i giudizi vertenti, rispettivamente, sull'an e sul quantum debeatur vi è pregiudizialità in senso logico e non in senso tecnico – giuridico . Premesso che non sono in contestazione i fatti su cui si basa la pretesa del ricorrente, osserva il giudice che nel caso in esame, la contestazione ha ad oggetto esclusivamente il quantum della pretesa. Orbene, come già fatto rilevare nella sentenza della Corte di Appello di Roma n.
3478/2021, relativa a fattispecie assolutamente identica e qui richiamata anche ai sensi dell' art. 118 Disp. Att. C.p.c. << le doglianze di Controparte_1 sono prive dell'indispensabile specificità, dacché si risolvono nel riproporre le
[...] difese già svolte in primo grado, ma senza una precisa critica al convincimento del Tribunale, quale linearmente sotteso alla statuizione impugnata. In particolare, nel mentre il Tribunale ha ritenuto generica ex artt. 115 e 416 cpc la contestazione di erronea inclusione, nella retribuzione globale di fatto, degli emolumenti a titolo di reperibilità e/o rimborsi spese per non essere state individuate le mensilità che li avrebbero contemplati, insiste nel Controparte_1 dire che dette voci dovrebbero essere detratte, senza tuttavia evidenziare alla Corte quale sarebbe la mensilità colpita da un tale errore, sì da rendere effettivamente emendabile il ragionamento del Giudice di primo grado. Allo stesso modo, insiste nel dire che le somme Controparte_1 spettanti ai lavoratori dovrebbero essere calcolate al netto delle ritenute fiscali, senza però tener conto che con la recente ordinanza n. 2472/2021 la Suprema Corte ha affermato che “In tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o di svilirne i compiti (Cass. n. 24585 del 2019).
7. Ne consegue che tale tipologia del pregiudizio, come riconosciuto, determina la sua appartenenza alla fattispecie del danno emergente, e non di lucro cessante ravvisabile nelle ipotesi di perdita derivante dalla mancata percezione di redditi di cui siano maturati tutti i presupposti, per cui non è considerata reddito soggetto a tassazione” (nello stesso senso, v. Cass. n. 2549/2011, n. 29579/2011, n. 5108/2019). Dunque, è condivisibile la statuizione del Tribunale, secondo cui, ai fini della determinazione del credito risarcitorio vantato dai lavoratori, è irrilevante il regime fiscale della sua erogazione. Inoltre, non censura con la dovuta specificità la ratio Controparte_1 decidendi del Tribunale, secondo cui la sentenza n. 23/2016 della Corte di Appello, nell'individuare la “retribuzione globale di fatto” quale parametro giuridico-contabile di liquidazione del quantum debeatur, non aveva dato “indicazioni diverse”, tali da sovvertire il principio generale per cui gli emolumenti retributivi spettano al lavoratore al lordo delle ritenute fiscali, che sono -pure- di sua giuridica pertinenza (v. sentenza a pag. 6, penultimo cpv.). In particolare, l'appellante non ha dedotto quali sarebbero i peculiari criteri fissati al fine nella sentenza sull'an, travisati ovvero trascurati dal Giudice di primo grado. In questo complessivo quadro di riferimento perde quindi di qualsiasi decisività anche la doglianza di , secondo cui erroneamente il Controparte_1
Tribunale non avrebbe disposto una verifica contabile, tramite c.t.u., del quantum spettante ai lavoratori per il titolo azionato. Infatti, da un lato va rammentato che, come chiarito dalla Suprema Corte, “la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del Giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario” (Cass. n. 326/2020), mentre, dall'altro lato, va tenuto conto che ai sensi dell'art. 115, co. 1 cpc i fatti pacifici in giudizio sono sottratti a verifica istruttoria>>. In ogni caso, osserva il giudice che la parte ricorrente , nelle note autorizzate, ha specificato in maniera puntuale come sono stati elaborati i conteggi e le varie voci richiamate. In particolare, è stato precisato che per tutti i mesi è stata richiamata la voce EDR in quanto parte della retribuzione contrattuale. La stessa , infatti, risulta erogata sempre e costantemente quale elemento fisso, per ogni mese, ed è riportata in ogni busta paga emessa dalla CP_1
La voce EDR, così come i minimi e la ex contingenza, è riportata anche nel CCNL Telecomunicazioni applicato dalla datrice di lavoro. Il ricorrente ha precisato di aver conteggiato gli elementi esposti nello stesso CCNL
e riportati nelle buste paga, nonché gli ulteriori elementi retributivi sempre mensilmente ricorrenti nelle buste paga quali i superminimi, gli scatti, anche nelle voci SAP e SCA.
A conferma della correttezza dei conteggi appare opportuno tener presenti anche gli artt. 30, 40 e 41 del CCNL. In particolare ai sensi dell'art. 30 “ ... retribuzione mensile composta da minimo contrattuale di categoria, sovraminimi ad personam, aumenti periodici di anzianità, ex indennità di contingenza ...”; ai sensi dell'art. 40 “1. La retribuzione dei lavoratori è contabilmente determinata in misura mensile.
2. La retribuzione oraria dei lavoratori anche ai fini dei vari istituti contrattuali, salvo diverse indicazioni, si determina dividendo per 173 i minimi tabellari della classificazione unica, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito, nonché gli altri compensi già eventualmente fissati a mese ed aggiungendo a tali valori gli altri elementi orari della retribuzione, quali incentivi, indennità varie, ecc. L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore lavorate e per quelle contrattualmente dovute.
3. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione di cui sopra per 26.”; ai sensi dell' art. 41 “
6. Gli aumenti periodici già maturati continueranno ad essere corrisposti negli importi a suo tempo riconosciuti.” Si osserva , in ogni caso che tutte le voci prese in considerazione, che emergono in ogni busta paga emessa dalla , sono le medesime che già erano CP_1 costantemente ricomprese nelle buste paga della CP_3
Parte ricorrente ha precisato che non sono stati inclusi nel computo rimborsi spese di alcun genere. Quanto alle voci di “reperibilità”, osserva il giudice che si tratta di voce richiamata costantemente, in ogni busta paga, variandone solo l'importo . Lo stesso ccnl prevede Articolo 27 Parte Terza - Disciplina del rapporto individuale di lavoro - Sezione 2 - Svolgimento del rapporto di lavoro Reperibilità
1. La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell'azienda per assicurare, secondo un programma dalla stessa predisposto, la continuità dei servizi, la funzionalità degli impianti e il presidio del mercato di riferimento.
2. Il lavoratore, ove richiesto dall'azienda, deve partecipare alle turnazioni di reperibilità salvo giustificati motivi di impedimento e sarà di regola informato con un preavviso minimo di 48 ore.
3. Per intervento in reperibilità si intende l'attività svolta dal lavoratore a seguito di segnalazione di criticità e fino al ripristino della funzionalità. L'intervento può essere effettuato con mezzi telematici o direttamente sul sito in cui si è verificata la criticità; in questo secondo caso il tempo complessivo d'intervento comprende quello normalmente necessario dal momento della chiamata per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo.
4. Ai lavoratori in reperibilità le aziende riconosceranno trattamenti retributivi specifici differenziati tra il trattamento di disponibilità e quello di intervento, tra loro non cumulabili, che potranno essere rapportati a quote orarie della retribuzione mensile, ovvero consistere in importi forfettari lordi.
5. Fermi restando i criteri di cui sopra, gli importi e le modalità applicative verranno definiti a livello aziendale. Da ciò consegue che il lavoratore è contrattualmente obbligato alla reperibilità ed è provato che nel periodo in esame la reperibilità sia stata continuativamente “resa” e retribuita . I principi espressi hanno trovato conferma anche nelle successive pronunce intervenute sulla questione;
in particolare, si richiama la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1455 del 2025. Passando all' esame del il risarcimento dei danni per dequalificazione professionale ed all'immagine del lavoratore , osserva il giudice che tale componente non può essere sottoposta a tassazione, perché costituisce un danno non emergente;
pertanto, il parametro rimane quello della retribuzione lorda. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 03/02/2021, n. 2472, ha precisato che “Ne consegue che tale tipologia del pregiudizio, come riconosciuto, determina la sua appartenenza alla fattispecie del danno emergente, e non di lucro cessante ravvisabile nelle ipotesi di perdita derivante dalla mancata percezione di redditi di cui siano maturati tutti i presupposti, per cui non è considerata reddito soggetto a tassazione (Cass. n. 2549 del 2011; Cass. n. 29579 del 2011; Cass. n. 5108 del 2019).
Tali principi sono stati ribaditi anche successivamente dalla Suprema Corte, con l'ordinanza n.23329/23 del 1.8.2023, in cui si legge : <il danno non patrimoniale alla professionalità, patito dal lavoratore in conseguenza della grave lesione dei propri diritti costituzionalmente garantiti, va ascritto alla categoria del danno emergente, sicche' la relativa liquidazione giudiziale dev'essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali, essendo soggette a tassazione, tra le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio, soltanto quelle dirette a reintegrare il lucro cessante derivante dalla mancata percezione di redditi" (Cass., 03/02/2021, n.2472, relativa a una fattispecie di risarcimento del danno non patrimoniale da dequalificazione professionale, qualificato come danno emergente e, come tale, escluso dall'assoggetta-mento a tassazione)>>. Quanto alla 13^ mensilità, essa rientra tra le mensilità spettanti al lavoratore, come pure previsto dal CCNL di categoria . Sulla base di tali rilievi , va accolta la domanda;
per l' effetto , ogni altra istanza respinta, va condannata al pagamento, Controparte_1 in favore del ricorrente, della somma complessiva di € 50.479,34; oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate tenuto conto della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
ogni altra istanza respinta, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di € 50.479,34 ; oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo. Condanna, altresì, al pagamento delle Controparte_1 spese di lite che liquida complessivamente in € 3.600,00, oltre iva e cpa da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Roma 12 Giugno 2025 LA GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini