Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/05/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 665/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 665/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi con il patrocinio degli Avv.ti COCCAPANI C.F._2
FRANCESCO e FEDERICA FRIGIERI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
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Montegibbio di Sassuolo: dopo il 31/12/2025 essa riprenderà possesso della abitazione coniugale.
2) Al fine di consentire ad ambedue i genitori di continuare ad esercitare la potestà sul figlio minore gli istanti stabiliscono, di comune accordo, Per_1 che il suo affidamento sarà da loro condiviso, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardano, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
3) Il figlio continuerà a vivere prevalentemente con la madre;
resta Per_1 inteso che il padre potrà vedere il figlio in qualunque momento, previo accordo con la madre;
potrà altresì tenerlo con sé, anche a dormire, due sere durante la settimana, tenendo conto degli impegni lavorativi della madre e delle esigenze del minore;
il padre avrà cura di prelevare il figlio presso la sua abitazione e di riaccompagnarlo alla scuola ovvero presso la abitazione materna.
4) Inoltre il padre potrà tenere con sé il figlio due fine settimana al mese, indicativamente dalle ore 10,00 del sabato mattina, alle ore 19,00 della domenica sera.
5) In occasione delle Festività Natalizie il minore trascorrerà la Vigilia di Per_1
Natale con la madre ed il giorno di Natale con il padre;
inoltre trascorrerà con la madre i giorni dal 26 al 30 Dicembre, mentre resterà con il padre dall'1 Gennaio sino al 6 Gennaio;
il giorno 31 Dicembre il minore lo trascorrerà ad anni alterni con un genitore e con l'altro; nell'anno corrente egli trascorrerà l'ultimo dell'anno con la madre.
6) Durante le vacanze estive sia il padre che la madre potranno tenere con sé il figliolo per due settimane, anche consecutive, avendo cura entrambi di comunicare all'altro genitore dove si recheranno col figlio. Tali periodi saranno pagina 2 di 5 concordati di volta in volta tra essi genitori, con congruo anticipo, tenendo conto dei rispettivi impegni personali e di lavoro, nonché delle esigenze del figlio stesso.
7) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
mentre ciascuno di essi eserciterà in via autonoma la potestà, in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione, nei momenti di permanenza del figlio presso l'una o presso l'altro.
8) Con il presente accordo si stabilisce a carico del OR , a Parte_2 titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, l'obbligo di versare mensilmente alla moglie la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, entro il giorno 10 di ciascun mese, mediante bonifico bancario, con accredito sul conto corrente bancario che la moglie gli indicherà; detto assegno sarà adeguato in base agli indici ISTAT dell'anno precedente dal primo anno successivo alla data di omologazione della separazione.
9) Per quanto concerne l'onere economico derivante dalle spese di natura straordinaria, intendendo per tali le spese mediche specialistiche, non coperte dal
SSN, che dovessero eventualmente rendersi necessarie per il figlio minore, nonchè le spese scolastiche ed extra-scolastiche prioritarie, i coniugi stabiliscono di comune accordo che i relativi costi saranno posti a carico di entrambi nella misura del 50 per cento cadauno. Le spese di costo unitario superiore ad euro
150,00 dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, con esclusione di quelle urgenti di carattere medico-sanitario.
10) Tutti i beni mobili di proprietà comune sono già stati concordemente ripartiti.
11) Le parti dichiarano di avere già regolato bonariamente anche i loro interessi di natura patrimoniale. 12) Gli istanti si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità, validi per l'espatrio, per sè stessi e per il figlio minore , nonché Persona_2 all'iscrizione del medesimo su entrambi i passaporti.
13) Le spese del presente giudizio saranno sostenute dai coniugi in egual misura.
pagina 3 di 5 14) Salvo l'adempimento degli obblighi nascenti dalla presente convenzione, le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione od azione dipendente dal rapporto coniugale, avendo definito, al di fuori e prima della sottoscrizione del presente atto, ogni loro pendenza.
15) I ricorrenti dichiarano altresì che non intendono riconciliarsi con il proprio coniuge.
16) Per quanto non previsto dagli accordi di cui sopra i coniugi si impegnano reciprocamente alla massima correttezza, collaborazione e lealtà”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...] si sono separati
[...] consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 5/5/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SASSUOLO di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2018 Atto n. 9 Parte II Serie A;
III – spese del procedimento compensate.
pagina 4 di 5 Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 7/5/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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