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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 6967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6967 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa TO ZZ , presidente rel dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1964/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
C.F ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Zoli Fabrizio per procura rilasciata nel primo grado in calce al decreto ingiuntivo notificato appellante e
Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. D'Arpino Vanessa per procura in calce alla comparsa di risposta appellata
oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Frosinone n.932/2019 pubblicata in data 30.9.2019
FATTO E DIRITTO
§ 1. - I fatti oggetto del presente giudizio sono riportati nella sentenza impugnata come segue. La (di seguito solo “ ) ha richiesto ed ottenuto Controparte_1 Controparte_1 un decreto ingiuntivo nei confronti della (di seguito Parte_1 solo “ ”) per la somma di € 75.366,00 oltre accessori, quale corrispettivo di Parte_1 lavori di intonacatura interna ed esterna eseguiti in subappalto presso il cantiere di Alatri, via dei Fiori. L'ingiunta ha proposto opposizione, e dedotto: - di aver affidato in subappalto alla lavori di intonacatura interna ed Controparte_1 esterna presso un complesso immobiliare di Alatri, via dei Fiori, e presso un immobile di Anagni, via Paduni;
- che, ultimati i lavori, ne aveva notato la cattiva esecuzione, contestata con lettera dell'11.7.2012, in cui aveva lamentato in maniera specifica tutte le difformità rilevate;
- che, inoltre, aveva nominato un tecnico affinché riscontrasse le difformità relative ai lavori del cantiere di Alatri, e il tecnico, geom. aveva verificato, Persona_1 quanto alle pareti interne, che le superfici non erano perfettamente lisce e presentavano imperfezioni, con presenza di parti ruvide, disomogenee e friabili, a causa di una scorretta applicazione dello strato superficiale di finitura in gesso e conseguente cattiva esecuzione della rasatura, e, quando alle pareti esterne, l'assenza di spugnatura sul profilo delle finestre e la non perfetta verticalità della facciate;
- che il tecnico aveva stimato i costi necessari alla sistemazione degli intonaci in € 71.433,60;
- che, quanto al cantiere di Anagni, era stato necessario, per ovviare alla cattiva esecuzione dei lavori, realizzare un'ulteriore rasatura con materiale ZL25, per un costo di € 7.000,00;
- che, inoltre, aveva subito un danno per il ritardo nella vendita e/o consegna degli immobili e nel loro utilizzo. Ciò premesso, la parte opponente ha chiesto al tribunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto perché i lavori svolti non erano stati eseguiti a regola d'arte, e per il ripristino aveva subito in danno di € 77.433,60, oltre interessi, e un danno da ritardata consegna degli immobili;
di conseguenza, in via riconvenzionale, di condannare la a pagare detto importo o quello emergente dalle Controparte_1 istanze istruttorie, da compensare sino al credito vantato dall'opposto e con pagamento dell'esubero; con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario. La si è costituita in giudizio, e ha eccepito in via pregiudiziale Controparte_1
l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimento dei danni per vizi delle opere subappaltate presso il cantiere di Anagni, perché con il ricorso per decreto ingiuntivo era stato richiesto unicamente il saldo del corrispettivo dei lavori eseguiti presso il cantiere di Alatri, nonché la carenza di legittimazione attiva ed interesse ad agire dell'opponente, perché la società committente non aveva mai contestato i pretesi vizi all'appaltatrice. Nel merito, l'opposta ha eccepito:
- che la le aveva affidato in subappalto la realizzazione di lavori di Parte_1 intonacatura per interni ed esterni presso il cantiere di Anagni, via Paduni, terminati il 25-26.2.2012;
- che, terminati i lavori, la società opponente aveva pagato il corrispettivo dovuto, pari ad € 18.850,00, sottoscritto il relativo SAL, e commissionato alla Controparte_1 ulteriori lavori di intonacatura interna ed esterna presso il complesso immobiliare, composto da 14 unità abitative, sito in Alatri, via dei Fiori, lavori iniziati il 27.2.2012 e consegnati il 12.6.2012;
- che, sin dall'inizio dei lavori, il personale e i soci della avevano manifestato Parte_1 apprezzamenti per i lavori eseguiti dalla tant'è che la società Controparte_1 opponente aveva versato due acconti per i lavori nel cantiere di Alatri, il primo nel mese di maggio 2012 ed il secondo a giugno 2012, ossia a lavori ultimati;
- che solo dopo che la subappaltatrice aveva sollecitato il pagamento del saldo, la Pt_1
aveva inviato la missiva dell'11.7.2012, ricevuta il 12.7.2012, con cui lamentava,
[...] in modo del tutto generico, presunti vizi delle opere subappaltate;
- di aver richiesto, allora, di effettuare un sopralluogo sul cantiere per verificare i vizi ed eventualmente porvi rimedio, ma la non gliel'aveva consentito;
Parte_1
- che solo in data 31.7.2012 aveva potuto accedere al cantiere di Alatri con un proprio tecnico, il quale aveva accertato che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte;
- che le contestazioni sollevate nell'atto di opposizione erano generiche ed infondate, non consentendo di individuare neppure a quale cantiere o lavori di riferissero;
- che alla data dell'opposizione 7 delle 14 unità abitative di Alatri erano state vendute dalla committente;
- che la , sottoscrivendo il SAL e pagando l'intero corrispettivo dei lavori del Parte_1 cantiere di Anagni, aveva implicitamente accettato l'opera, per cui la garanzia non era operante;
- che, in ogni caso, la era decaduta dalla garanzia per vizi quanto al cantiere Parte_1 di Anagni, in quanto i lavori erano stati consegnati alla fine di febbraio 2012, e le prime contestazioni dei vizi, riconoscibili, erano state inoltrate solo nel mese di luglio 2012;
- che, comunque, i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte;
- che, anche per il cantiere di Alatri, il pagamento del secondo acconto in data corrispondente alla consegna dell'opera significava accettazione, con conseguenza inoperatività della garanzia per vizi;
- che nell'opposizione erano lamentati vizi diversi da quelli indicati nella missiva di luglio 2012, per cui la era decaduta dalla garanzia;
Parte_1
- che, comunque, anche presso il cantiere di Alatri i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte. Ciò premesso, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali e la condanna della controparte al pagamento dell'importo ingiunto,
o della somma maggiore o minore accertata in corso di causa, con vittoria di spese e condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.. Con ordinanza del 27.5.2014 il giudice istruttore ha denegato la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto. E' stata espletata consulenza tecnica d'ufficio e sono stati escussi i testi di entrambe le parti. Infine, all'udienza dell'8.3.2019, le parti hanno precisato le conclusioni come indicate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. All'esito dell'istruttoria, svolta anche mediante esame di alcuni testi e con l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, il Tribunale ha respinto l'opposizione e dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n.888/2013; ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dall'opponente con riferimento al rapporto di subappalto avente a oggetto i lavori di intonacatura interna ed esterna presso il cantiere di Anagni, via Paduni;
ha respinto la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata dalla parte opponente con riferimento al rapporto di subappalto avente ad oggetto i lavori di intonacatura interna ed esterna presso il cantiere di Alatri, via dei Fiori;
ha condannato l'opponente alla rifusione delle spese processuali.
§ 2. – Il Tribunale, pur dando atto dell'interpretazione estensiva dell'art.39 c.p.c. da parte della giurisprudenza, ha ritenuto inammissibile l'azione di risarcimento danni proposta in via riconvenzionale dall'opponente sulla base di un contratto di appalto diverso da quello dedotto in giudizio dall'opposta, osservando che “nel caso di specie non appare esservi alcuna ragione che giustifichi la celebrazione del simultaneus processus, in quanto a fondamento delle opposte pretese sono stati dedotti contratti di subappalto completamente diversi, aventi ad oggetto immobili completamente diversi, e non è dato ravvisare altro tipo di collegamento se non quello, meramente soggettivo, della coincidenza dei soggetti che rivestono reciprocamente il ruolo di creditore e debitore”. Il Tribunale, facendo ampio riferimento ai principi affermati in materia di subappalto dalla giurisprudenza, ha poi accolto l'eccezione di difetto di interesse ad agire dell'appaltatore opponente per far valere i vizi delle opere subappaltate in mancanza di allegazione e prova che tali vizi fossero stati denunciati all'appaltatore da parte della società committente. Ha dato atto che l'eccezione era stata sollevata e motivata compiutamente dall'opposta solamente nella seconda memoria ex art.183 c.p.c., ma ha ritenuto che ciò non la rendesse inammissibile, trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Ha quindi osservato che Parte_1 non aveva neppure dedotto nei propri scritti che la committente
[...] le avesse denunciato l'esistenza di vizi nelle lavorazioni eseguite Controparte_2 presso il cantiere di Alatri e domandato la rifusione delle spese necessarie ad ovviare agli stessi. Quanto alla lettera della committente datata 7.1.2014 e relativa ai lavori in Alatri - con cui la committente “facendo seguito ai precedenti colloqui relativi ai problemi creati da da Voi scelta quale appaltatrice”, ribadiva che tutti i costi di Controparte_1 ripristino necessari per rendere a regola d'arte le intonacature interne ed esterne gravavano sulla , “questo perché la scelta del contraente è stata da Voi Parte_1 operata in autonomia e perché i rapporti economici tra le nostre società sono già stata regolati”, e dichiarava di non avere interesse a svolgere azioni contro CP_1
e che tali azioni competevano ad - il Tribunale ha ritenuto che avesse un Parte_1 contenuto troppo ambiguo per poter ravvisare in essa una valida denuncia dei vizi, senza considerare che si sarebbe trattato eventualmente di una denuncia tardiva e come tale inefficace, atteso che i lavori in Alatri erano pacificamente stati ultimati e consegnati nel mese di giugno 2012.
§ 3. – La sentenza è stata impugnata da (da ora in poi: Parte_1
“ ”). Resiste all'appello Parte_1 Controparte_1
La causa, già trattenuta in decisione da un diverso collegio ai sensi dell'art.352 c.p.c., è stata rimessa sul ruolo a seguito della necessaria sostituzione del relatore come da decreto presidenziale del 20.10.2025; è stata quindi ricalendarizzata per l'udienza del 21.11.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti come segue. Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa, ritenere fondati i motivi del presente gravame ed in accoglimento del presente appello,
- nel merito annullare e quindi riformare la sentenza n.932/2019 emessa dal Tribunale di Frosinone nel giudizio r.g. n. 3800/2013, per falsa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie, per violazione di legge, per violazione del principio di adeguata motivazione e di ragionevolezza e conseguentemente revocare il D.I. opposto ed accogliere le domande riconvenzionali formulate da Parte_1 in primo grado per tutte le motivazioni espresse. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”. Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
- rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla
confermando la sentenza n. 932/2019 resa dal Tribunale di Parte_1
Frosinone in data 30/09/2019 nella persona del Giudice dott.ssa Ciccolo, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro la
[...] per i motivi esposti in narrativa. Controparte_1
In via istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenga di dover decidere nel merito, disporre il rinnovo delle operazioni peritali, previa revoca del CTU nominato”.
§ 4. – L'atto di appello contiene due motivi.
§ 4.1. – Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia in violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. oltre che per violazione di legge per aver ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale sui vizi delle opere eseguite presso il cantiere di Anagni. Il primo motivo critica la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni derivanti dai vizi delle opere eseguite da
[...] presso il cantiere di Anagni. CP_1
Osserva l'appellante, citando numerosi precedenti giurisprudenziali, che, ai fini dell'ammissibilità della domanda riconvenzionale che non importi spostamento di competenza, risulta sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento obbiettivo tra domanda principale e domanda riconvenzionale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus. Critica, quindi, la decisione del primo giudice, osservando che sarebbe “nel caso de quo, evidente l'opportunità, a fini di economia processuale ed in applicazione dello stesso principio del giusto processo di cui all'art. 111, comma 1, Cost., della celebrazione del "simultaneus processus" con riferimento alle contrapposte pretese di cui sopra, non apparendo sussistente alcuna valida e persuasiva ragione a sostegno di un innaturale spezzettamento dell'attività di cognizione relativa a contrapposte domande giurisdizionali pur sempre collegate ai rapporti commerciali delle parti avente dunque il medesimo oggetto (contratto di subappalto tra le medesime parti) ed alla correlata esigenza di definizione dei rapporti dare/avere tra le due parti.”
§ 4.2. Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia in violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. oltre che violazione di legge con riferimento alle norme che regolano la domanda. Conseguente infondatezza del rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno con riferimento ai lavori presso il cantiere di Alatri in via dei Fiori. Con il secondo motivo rileva la inammissibilità per tardività dell'eccezione Parte_1 di decadenza dalla garanzia per vizi che avrebbe sollevato nella Controparte_1 seconda memoria ex art.183 comma 6 c.p.c.; di conseguenza, secondo l'appellante, sarebbe tardiva la prospettazione contenuta nella medesima memoria circa il difetto di interesse ad agire dell'opponente con l'azione di regresso. Inoltre, l'appellante contesta che l'azione esercitata sia qualificabile come azione di regresso ed evidenzia che si tratta di un'azione autonoma per danni, sempre proponibile dall'appaltatore subappaltante nei confronti del subappaltatore in considerazione dell'autonomia del contratto di subappalto dal contratto di appalto. Osserva l'appellante che il direttore dei lavori presente in cantiere aveva evidenziato i vizi dell'opera subappaltata e che l'esigenza di provvedere all'eliminazione degli stessi aveva determinato l'intervento immediato dell'appaltatore, che aveva quindi sostenuto i costi del ripristino delle lavorazioni mal eseguite relative agli intonaci interni. Invece per gli intonaci esterni il ripristino non era ancora avvenuto data l'onerosità dell'intervento, ma anche per essi la società appaltatrice si era assunta l'onere del ripristino nei confronti della committenza essendosi coordinata a tal fine con il direttore dei lavori. Critica come contraria al buon senso la tesi che vorrebbe l'appaltatore tenuto a pagare completamente l'opera subappaltata anche se viziata e ad attendere la denuncia dei vizi da parte della committente per poter recuperare la somma versata in anticipo. Evidenzia che, nella fattispecie, la denuncia da parte della committente principale sarebbe stata inopportuna dato che si tratta di una società facente capo alla medesima famiglia Dell'Uomo cui fa capo essa appellante.
§ 5. – Ragioni di priorità logica impongono di esaminare per primo il secondo motivo, dato che l'eccezione di difetto di interesse ad agire accolta dal Tribunale renderebbe inammissibile anche la domanda riconvenzionale avente a oggetto i lavori eseguiti nel cantiere di Anagni, a prescindere dalla inammissibilità accertata per difetto di collegamento con l'azione principale. Il motivo è infondato. In primo luogo si osserva che l'eccezione di difetto di interesse ad agire è del tutto autonoma rispetto all'eccezione di decadenza dalla garanzia che l'opposta abbia eventualmente sollevato nella medesima memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c., ed è logicamente prioritaria in quanto investe una condizione dell'azione, ossia un requisito che condiziona la possibilità di esaminare il merito della domanda. Per tale ragione, il difetto di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo. Venendo poi all'esame della critica dell'appellante ai rilievi del Tribunale riguardanti la carenza dell'interesse ad agire, la tesi secondo cui l'appaltatore subappaltante potrebbe esercitare nei confronti del subappaltatore un'azione di risarcimento danni ex art.1667 e 1668 c.c. a prescindere dalla denuncia dei vizi delle opere dal parte del committente principale, perché tale azione concorrerebbe con l'azione esercitabile in via di regresso ex art.1670 c.c., è smentita dalla interpretazione di dette norme da parte della costante giurisprudenza di legittimità, di cui il Tribunale ha ampiamente dato conto (Cass.n.24717/2018; n.9766/2016; n.23903/2009. Ma vedi anche Cass.n.23071/2020 e n.8647/2024). L'appaltatore non può esercitare alcuna azione nei confronti del subappaltatore prima che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di vizi o difformità, sebbene non abbia bisogno di attendere che proponga azione giudiziaria, né può andare esente dall'obbligo di pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore, adducendo l'esistenza di vizi o difformità dell'opera subappaltata, in mancanza di contestazione di detti vizi o difformità da parte del committente. La denuncia vizi da parte del committente non può essere sostituita dall'accertamento da parte del direttore dei lavori, che rappresenta il committente in ambito tecnico ma non ha il potere di compiere atti giuridici per conto dello stesso (Cass.n.11854/2000). Avendo l'appellante ammesso di non aver ricevuto alcuna denuncia dei vizi da parte della società committente, l'azione nei confronti del subappaltatore le è preclusa, non potendo venire in considerazione le peculiari circostanze che avrebbero reso inopportuna la denuncia stessa. I rilievi che precedono valgono a rendere inammissibile, per difetto di interesse ad agire, anche l'azione riconvenzionale esercitata da con riferimento ai vizi Parte_1 delle opere eseguite presso il cantiere di Anagni, via Paduni, con assorbimento del primo motivo di appello.
§ 6. – Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00, salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n.932/2019, pubblicata in data 30/09/2019, così decide:
- rigetta l'appello e condanna a rifondere a Parte_1 [...] le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida Controparte_1 per compensi in € 12.154,00, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge. - dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 21/11/2025
Il presidente est.
TO ZZ
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa TO ZZ , presidente rel dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1964/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
C.F ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Zoli Fabrizio per procura rilasciata nel primo grado in calce al decreto ingiuntivo notificato appellante e
Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. D'Arpino Vanessa per procura in calce alla comparsa di risposta appellata
oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Frosinone n.932/2019 pubblicata in data 30.9.2019
FATTO E DIRITTO
§ 1. - I fatti oggetto del presente giudizio sono riportati nella sentenza impugnata come segue. La (di seguito solo “ ) ha richiesto ed ottenuto Controparte_1 Controparte_1 un decreto ingiuntivo nei confronti della (di seguito Parte_1 solo “ ”) per la somma di € 75.366,00 oltre accessori, quale corrispettivo di Parte_1 lavori di intonacatura interna ed esterna eseguiti in subappalto presso il cantiere di Alatri, via dei Fiori. L'ingiunta ha proposto opposizione, e dedotto: - di aver affidato in subappalto alla lavori di intonacatura interna ed Controparte_1 esterna presso un complesso immobiliare di Alatri, via dei Fiori, e presso un immobile di Anagni, via Paduni;
- che, ultimati i lavori, ne aveva notato la cattiva esecuzione, contestata con lettera dell'11.7.2012, in cui aveva lamentato in maniera specifica tutte le difformità rilevate;
- che, inoltre, aveva nominato un tecnico affinché riscontrasse le difformità relative ai lavori del cantiere di Alatri, e il tecnico, geom. aveva verificato, Persona_1 quanto alle pareti interne, che le superfici non erano perfettamente lisce e presentavano imperfezioni, con presenza di parti ruvide, disomogenee e friabili, a causa di una scorretta applicazione dello strato superficiale di finitura in gesso e conseguente cattiva esecuzione della rasatura, e, quando alle pareti esterne, l'assenza di spugnatura sul profilo delle finestre e la non perfetta verticalità della facciate;
- che il tecnico aveva stimato i costi necessari alla sistemazione degli intonaci in € 71.433,60;
- che, quanto al cantiere di Anagni, era stato necessario, per ovviare alla cattiva esecuzione dei lavori, realizzare un'ulteriore rasatura con materiale ZL25, per un costo di € 7.000,00;
- che, inoltre, aveva subito un danno per il ritardo nella vendita e/o consegna degli immobili e nel loro utilizzo. Ciò premesso, la parte opponente ha chiesto al tribunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto perché i lavori svolti non erano stati eseguiti a regola d'arte, e per il ripristino aveva subito in danno di € 77.433,60, oltre interessi, e un danno da ritardata consegna degli immobili;
di conseguenza, in via riconvenzionale, di condannare la a pagare detto importo o quello emergente dalle Controparte_1 istanze istruttorie, da compensare sino al credito vantato dall'opposto e con pagamento dell'esubero; con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario. La si è costituita in giudizio, e ha eccepito in via pregiudiziale Controparte_1
l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimento dei danni per vizi delle opere subappaltate presso il cantiere di Anagni, perché con il ricorso per decreto ingiuntivo era stato richiesto unicamente il saldo del corrispettivo dei lavori eseguiti presso il cantiere di Alatri, nonché la carenza di legittimazione attiva ed interesse ad agire dell'opponente, perché la società committente non aveva mai contestato i pretesi vizi all'appaltatrice. Nel merito, l'opposta ha eccepito:
- che la le aveva affidato in subappalto la realizzazione di lavori di Parte_1 intonacatura per interni ed esterni presso il cantiere di Anagni, via Paduni, terminati il 25-26.2.2012;
- che, terminati i lavori, la società opponente aveva pagato il corrispettivo dovuto, pari ad € 18.850,00, sottoscritto il relativo SAL, e commissionato alla Controparte_1 ulteriori lavori di intonacatura interna ed esterna presso il complesso immobiliare, composto da 14 unità abitative, sito in Alatri, via dei Fiori, lavori iniziati il 27.2.2012 e consegnati il 12.6.2012;
- che, sin dall'inizio dei lavori, il personale e i soci della avevano manifestato Parte_1 apprezzamenti per i lavori eseguiti dalla tant'è che la società Controparte_1 opponente aveva versato due acconti per i lavori nel cantiere di Alatri, il primo nel mese di maggio 2012 ed il secondo a giugno 2012, ossia a lavori ultimati;
- che solo dopo che la subappaltatrice aveva sollecitato il pagamento del saldo, la Pt_1
aveva inviato la missiva dell'11.7.2012, ricevuta il 12.7.2012, con cui lamentava,
[...] in modo del tutto generico, presunti vizi delle opere subappaltate;
- di aver richiesto, allora, di effettuare un sopralluogo sul cantiere per verificare i vizi ed eventualmente porvi rimedio, ma la non gliel'aveva consentito;
Parte_1
- che solo in data 31.7.2012 aveva potuto accedere al cantiere di Alatri con un proprio tecnico, il quale aveva accertato che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte;
- che le contestazioni sollevate nell'atto di opposizione erano generiche ed infondate, non consentendo di individuare neppure a quale cantiere o lavori di riferissero;
- che alla data dell'opposizione 7 delle 14 unità abitative di Alatri erano state vendute dalla committente;
- che la , sottoscrivendo il SAL e pagando l'intero corrispettivo dei lavori del Parte_1 cantiere di Anagni, aveva implicitamente accettato l'opera, per cui la garanzia non era operante;
- che, in ogni caso, la era decaduta dalla garanzia per vizi quanto al cantiere Parte_1 di Anagni, in quanto i lavori erano stati consegnati alla fine di febbraio 2012, e le prime contestazioni dei vizi, riconoscibili, erano state inoltrate solo nel mese di luglio 2012;
- che, comunque, i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte;
- che, anche per il cantiere di Alatri, il pagamento del secondo acconto in data corrispondente alla consegna dell'opera significava accettazione, con conseguenza inoperatività della garanzia per vizi;
- che nell'opposizione erano lamentati vizi diversi da quelli indicati nella missiva di luglio 2012, per cui la era decaduta dalla garanzia;
Parte_1
- che, comunque, anche presso il cantiere di Alatri i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte. Ciò premesso, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali e la condanna della controparte al pagamento dell'importo ingiunto,
o della somma maggiore o minore accertata in corso di causa, con vittoria di spese e condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.. Con ordinanza del 27.5.2014 il giudice istruttore ha denegato la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto. E' stata espletata consulenza tecnica d'ufficio e sono stati escussi i testi di entrambe le parti. Infine, all'udienza dell'8.3.2019, le parti hanno precisato le conclusioni come indicate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. All'esito dell'istruttoria, svolta anche mediante esame di alcuni testi e con l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, il Tribunale ha respinto l'opposizione e dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n.888/2013; ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dall'opponente con riferimento al rapporto di subappalto avente a oggetto i lavori di intonacatura interna ed esterna presso il cantiere di Anagni, via Paduni;
ha respinto la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata dalla parte opponente con riferimento al rapporto di subappalto avente ad oggetto i lavori di intonacatura interna ed esterna presso il cantiere di Alatri, via dei Fiori;
ha condannato l'opponente alla rifusione delle spese processuali.
§ 2. – Il Tribunale, pur dando atto dell'interpretazione estensiva dell'art.39 c.p.c. da parte della giurisprudenza, ha ritenuto inammissibile l'azione di risarcimento danni proposta in via riconvenzionale dall'opponente sulla base di un contratto di appalto diverso da quello dedotto in giudizio dall'opposta, osservando che “nel caso di specie non appare esservi alcuna ragione che giustifichi la celebrazione del simultaneus processus, in quanto a fondamento delle opposte pretese sono stati dedotti contratti di subappalto completamente diversi, aventi ad oggetto immobili completamente diversi, e non è dato ravvisare altro tipo di collegamento se non quello, meramente soggettivo, della coincidenza dei soggetti che rivestono reciprocamente il ruolo di creditore e debitore”. Il Tribunale, facendo ampio riferimento ai principi affermati in materia di subappalto dalla giurisprudenza, ha poi accolto l'eccezione di difetto di interesse ad agire dell'appaltatore opponente per far valere i vizi delle opere subappaltate in mancanza di allegazione e prova che tali vizi fossero stati denunciati all'appaltatore da parte della società committente. Ha dato atto che l'eccezione era stata sollevata e motivata compiutamente dall'opposta solamente nella seconda memoria ex art.183 c.p.c., ma ha ritenuto che ciò non la rendesse inammissibile, trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Ha quindi osservato che Parte_1 non aveva neppure dedotto nei propri scritti che la committente
[...] le avesse denunciato l'esistenza di vizi nelle lavorazioni eseguite Controparte_2 presso il cantiere di Alatri e domandato la rifusione delle spese necessarie ad ovviare agli stessi. Quanto alla lettera della committente datata 7.1.2014 e relativa ai lavori in Alatri - con cui la committente “facendo seguito ai precedenti colloqui relativi ai problemi creati da da Voi scelta quale appaltatrice”, ribadiva che tutti i costi di Controparte_1 ripristino necessari per rendere a regola d'arte le intonacature interne ed esterne gravavano sulla , “questo perché la scelta del contraente è stata da Voi Parte_1 operata in autonomia e perché i rapporti economici tra le nostre società sono già stata regolati”, e dichiarava di non avere interesse a svolgere azioni contro CP_1
e che tali azioni competevano ad - il Tribunale ha ritenuto che avesse un Parte_1 contenuto troppo ambiguo per poter ravvisare in essa una valida denuncia dei vizi, senza considerare che si sarebbe trattato eventualmente di una denuncia tardiva e come tale inefficace, atteso che i lavori in Alatri erano pacificamente stati ultimati e consegnati nel mese di giugno 2012.
§ 3. – La sentenza è stata impugnata da (da ora in poi: Parte_1
“ ”). Resiste all'appello Parte_1 Controparte_1
La causa, già trattenuta in decisione da un diverso collegio ai sensi dell'art.352 c.p.c., è stata rimessa sul ruolo a seguito della necessaria sostituzione del relatore come da decreto presidenziale del 20.10.2025; è stata quindi ricalendarizzata per l'udienza del 21.11.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti come segue. Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa, ritenere fondati i motivi del presente gravame ed in accoglimento del presente appello,
- nel merito annullare e quindi riformare la sentenza n.932/2019 emessa dal Tribunale di Frosinone nel giudizio r.g. n. 3800/2013, per falsa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie, per violazione di legge, per violazione del principio di adeguata motivazione e di ragionevolezza e conseguentemente revocare il D.I. opposto ed accogliere le domande riconvenzionali formulate da Parte_1 in primo grado per tutte le motivazioni espresse. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”. Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
- rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla
confermando la sentenza n. 932/2019 resa dal Tribunale di Parte_1
Frosinone in data 30/09/2019 nella persona del Giudice dott.ssa Ciccolo, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro la
[...] per i motivi esposti in narrativa. Controparte_1
In via istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenga di dover decidere nel merito, disporre il rinnovo delle operazioni peritali, previa revoca del CTU nominato”.
§ 4. – L'atto di appello contiene due motivi.
§ 4.1. – Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia in violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. oltre che per violazione di legge per aver ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale sui vizi delle opere eseguite presso il cantiere di Anagni. Il primo motivo critica la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni derivanti dai vizi delle opere eseguite da
[...] presso il cantiere di Anagni. CP_1
Osserva l'appellante, citando numerosi precedenti giurisprudenziali, che, ai fini dell'ammissibilità della domanda riconvenzionale che non importi spostamento di competenza, risulta sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento obbiettivo tra domanda principale e domanda riconvenzionale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus. Critica, quindi, la decisione del primo giudice, osservando che sarebbe “nel caso de quo, evidente l'opportunità, a fini di economia processuale ed in applicazione dello stesso principio del giusto processo di cui all'art. 111, comma 1, Cost., della celebrazione del "simultaneus processus" con riferimento alle contrapposte pretese di cui sopra, non apparendo sussistente alcuna valida e persuasiva ragione a sostegno di un innaturale spezzettamento dell'attività di cognizione relativa a contrapposte domande giurisdizionali pur sempre collegate ai rapporti commerciali delle parti avente dunque il medesimo oggetto (contratto di subappalto tra le medesime parti) ed alla correlata esigenza di definizione dei rapporti dare/avere tra le due parti.”
§ 4.2. Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia in violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. oltre che violazione di legge con riferimento alle norme che regolano la domanda. Conseguente infondatezza del rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno con riferimento ai lavori presso il cantiere di Alatri in via dei Fiori. Con il secondo motivo rileva la inammissibilità per tardività dell'eccezione Parte_1 di decadenza dalla garanzia per vizi che avrebbe sollevato nella Controparte_1 seconda memoria ex art.183 comma 6 c.p.c.; di conseguenza, secondo l'appellante, sarebbe tardiva la prospettazione contenuta nella medesima memoria circa il difetto di interesse ad agire dell'opponente con l'azione di regresso. Inoltre, l'appellante contesta che l'azione esercitata sia qualificabile come azione di regresso ed evidenzia che si tratta di un'azione autonoma per danni, sempre proponibile dall'appaltatore subappaltante nei confronti del subappaltatore in considerazione dell'autonomia del contratto di subappalto dal contratto di appalto. Osserva l'appellante che il direttore dei lavori presente in cantiere aveva evidenziato i vizi dell'opera subappaltata e che l'esigenza di provvedere all'eliminazione degli stessi aveva determinato l'intervento immediato dell'appaltatore, che aveva quindi sostenuto i costi del ripristino delle lavorazioni mal eseguite relative agli intonaci interni. Invece per gli intonaci esterni il ripristino non era ancora avvenuto data l'onerosità dell'intervento, ma anche per essi la società appaltatrice si era assunta l'onere del ripristino nei confronti della committenza essendosi coordinata a tal fine con il direttore dei lavori. Critica come contraria al buon senso la tesi che vorrebbe l'appaltatore tenuto a pagare completamente l'opera subappaltata anche se viziata e ad attendere la denuncia dei vizi da parte della committente per poter recuperare la somma versata in anticipo. Evidenzia che, nella fattispecie, la denuncia da parte della committente principale sarebbe stata inopportuna dato che si tratta di una società facente capo alla medesima famiglia Dell'Uomo cui fa capo essa appellante.
§ 5. – Ragioni di priorità logica impongono di esaminare per primo il secondo motivo, dato che l'eccezione di difetto di interesse ad agire accolta dal Tribunale renderebbe inammissibile anche la domanda riconvenzionale avente a oggetto i lavori eseguiti nel cantiere di Anagni, a prescindere dalla inammissibilità accertata per difetto di collegamento con l'azione principale. Il motivo è infondato. In primo luogo si osserva che l'eccezione di difetto di interesse ad agire è del tutto autonoma rispetto all'eccezione di decadenza dalla garanzia che l'opposta abbia eventualmente sollevato nella medesima memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c., ed è logicamente prioritaria in quanto investe una condizione dell'azione, ossia un requisito che condiziona la possibilità di esaminare il merito della domanda. Per tale ragione, il difetto di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo. Venendo poi all'esame della critica dell'appellante ai rilievi del Tribunale riguardanti la carenza dell'interesse ad agire, la tesi secondo cui l'appaltatore subappaltante potrebbe esercitare nei confronti del subappaltatore un'azione di risarcimento danni ex art.1667 e 1668 c.c. a prescindere dalla denuncia dei vizi delle opere dal parte del committente principale, perché tale azione concorrerebbe con l'azione esercitabile in via di regresso ex art.1670 c.c., è smentita dalla interpretazione di dette norme da parte della costante giurisprudenza di legittimità, di cui il Tribunale ha ampiamente dato conto (Cass.n.24717/2018; n.9766/2016; n.23903/2009. Ma vedi anche Cass.n.23071/2020 e n.8647/2024). L'appaltatore non può esercitare alcuna azione nei confronti del subappaltatore prima che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di vizi o difformità, sebbene non abbia bisogno di attendere che proponga azione giudiziaria, né può andare esente dall'obbligo di pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore, adducendo l'esistenza di vizi o difformità dell'opera subappaltata, in mancanza di contestazione di detti vizi o difformità da parte del committente. La denuncia vizi da parte del committente non può essere sostituita dall'accertamento da parte del direttore dei lavori, che rappresenta il committente in ambito tecnico ma non ha il potere di compiere atti giuridici per conto dello stesso (Cass.n.11854/2000). Avendo l'appellante ammesso di non aver ricevuto alcuna denuncia dei vizi da parte della società committente, l'azione nei confronti del subappaltatore le è preclusa, non potendo venire in considerazione le peculiari circostanze che avrebbero reso inopportuna la denuncia stessa. I rilievi che precedono valgono a rendere inammissibile, per difetto di interesse ad agire, anche l'azione riconvenzionale esercitata da con riferimento ai vizi Parte_1 delle opere eseguite presso il cantiere di Anagni, via Paduni, con assorbimento del primo motivo di appello.
§ 6. – Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00, salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n.932/2019, pubblicata in data 30/09/2019, così decide:
- rigetta l'appello e condanna a rifondere a Parte_1 [...] le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida Controparte_1 per compensi in € 12.154,00, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge. - dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 21/11/2025
Il presidente est.
TO ZZ