Decreto cautelare 1 giugno 2024
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 15/12/2025, n. 8107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8107 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08107/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00088/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 88 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da TR CE, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Reffo, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, Via Generale Orsini n. 40, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Sebastiano al Vesuvio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Lucio Perone, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, Via G. Porzio n. 4, Centro Direzionale, Isola G/8, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
“1) dei Verbali di Accertamento di Inottemperanza al patrimonio indisponibile del Comune di san Sebastiano al Vesuvio:
- n. prot. 2229 del 09.10.2023 di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 57 del 21.07.1995;
- n. prot. 2227 del 09.10.2023 di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 28 del 28.04.1999;
- n. prot. 2228 del 09.10.2023 di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 41 del 24.05.1999;
- n. prot. 2230 del 09.10.2023 di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 71 del 16.11.2005;
sul presupposto della inottemperanza alle ordinanze di demolizione in detti verbali indicate;
2) nonché di ogni altro eventuale atto preordinato, connesso e conseguenziale a quelli impugnati in via principale.”
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 21 marzo 2024:
“1) dell’ordinanza di acquisizione di immobile abusivo prot. 0014398 del 17.10.2023, notificata in data 04.01.2024, con la quale veniva disposta l’acquisizione al patrimonio disponibile del Comune di San Sebastiano al Vesuvio ai sensi dell’art. 31, 3° comma del D.P.R. n. 380/2001 dei terreni in catasto al foglio 10 p.lle 88 e 268 e dei manufatti abusivi su di esso realizzati con contestuale irrogazione della sanzione pecuniaria di € 20.000,00 trattandosi di opere realizzate in zona di Protezione Integrale ai sensi del P.T.P. dei Comuni Vesuviani.
2) nonché di ogni altro eventuale atto preordinato, connesso e conseguenziale a quelli impugnati in via principale.”
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 29 maggio 2024:
“1) dell’ordinanza n. 6 del 14.05.2024, notificata in pari data, con la quale il Comune di san Sebastiano al Vesuvio ha ordinato alla ricorrente lo sgombero da persone e cose e consegna materiale d’immobile abusivo acquisito e trascritto al patrimonio comunale entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla notifica;
2) della delibera consiliare, ove esistente e di cui non si conoscono gli estremi, emanata dal Comune di San Sebastiano al Vesuvio in seguito all’acquisizione del bene abusivo recante la declaratoria di esistenza di prevalente interesse pubblico alla conservazione dell’immobile acquisito, così come stabilito dall’art. 31, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001;
3) nonché di ogni altro eventuale atto preordinato, connesso e conseguenziale a quelli impugnati in via principale.”
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Sebastiano al Vesuvio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa RO NS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che TR CE,
- con il ricorso introduttivo, depositato il 7 gennaio 2024, ha chiesto l’annullamento: “1) dei Verbali di Accertamento di Inottemperanza al patrimonio indisponibile del Comune di san Sebastiano al Vesuvio: - n. prot. 2229 del 09.10.2023 di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 57 del 21.07.1995; - n. prot. 2227 del 09.10.2023 di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 28 del 28.04.1999; - n. prot. 2228 del 09.10.2023 di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 41 del 24.05.1999; - n. prot. 2230 del 09.10.2023 di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 71 del 16.11.2005; sul presupposto della inottemperanza alle ordinanze di demolizione in detti verbali indicate”;
- con il primo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 21 marzo 2024, ha chiesto l’annullamento: “1) dell’ordinanza di acquisizione di immobile abusivo prot. 0014398 del 17.10.2023, notificata in data 04.01.2024, con la quale veniva disposta l’acquisizione al patrimonio disponibile del Comune di San Sebastiano al Vesuvio ai sensi dell’art. 31, 3° comma del D.P.R. n. 380/2001 dei terreni in catasto al foglio 10 p.lle 88 e 268 e dei manufatti abusivi su di esso realizzati con contestuale irrogazione della sanzione pecuniaria di € 20.000,00 trattandosi di opere realizzate in zona di Protezione Integrale ai sensi del P.T.P. dei Comuni Vesuviani”;
VISTA la costituzione in giudizio del Comune di San Sebastiano al Vesuvio;
CONSIDERATO che con il secondo quanto ricorso per motivi aggiunti, depositato il 29 maggio 2024, la ricorrente ha chiesto l’annullamento: “1) dell’ordinanza n. 6 del 14.05.2024, notificata in pari data, con la quale il Comune di san Sebastiano al Vesuvio ha ordinato alla ricorrente lo sgombero da persone e cose e consegna materiale d’immobile abusivo acquisito e trascritto al patrimonio comunale entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla notifica; 2) della delibera consiliare, ove esistente e di cui non si conoscono gli estremi, emanata dal Comune di San Sebastiano al Vesuvio in seguito all’acquisizione del bene abusivo recante la declaratoria di esistenza di prevalente interesse pubblico alla conservazione dell’immobile acquisito, così come stabilito dall’art. 31, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001;”;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 18 giugno 2024, all’esito della discussione, il Presidente ha disposto il rinvio alla camera di consiglio del 2 luglio 2024, in accoglimento dell’istanza del difensore delegato di parte ricorrente che aveva chiesto un rinvio per poter organizzare lo sgombero;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 2 luglio 2024, all’esito della discussione, il Presidente ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo camerale, in accoglimento della richiesta del difensore delegato di parte ricorrente;
CONSIDERATO che in data 4 ottobre 2025 parte ricorrente ha prodotto una memoria con la quale ha preliminarmente rappresentato che le opere oggetto della sanzione demolitoria oggetto di impugnazione erano state demolite in virtù di R.E.S.A. n. 02/2023 dell’8 marzo 2023, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola a carico di ella ricorrente; che le operazioni di demolizione erano state eseguite dietro la vigilanza del Comune di San Sebastiano al Vesuvio e che, pertanto, questo ne era venuto pienamente a conoscenza, come risultante dalla documentazione già versata in atti. Ha rappresentato di non avere quindi più interesse alla presente decisione e ha concluso chiedendo che il ricorso fosse deciso con una sentenza di cessata materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, con spese e competenze integralmente compensate tra le parti;
CONSIDERATO che in pari data del 4 ottobre 2025 il Comune resistente ha prodotto una memoria di replica con la quale ha dichiarato di prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto carenza di interesse presentata da parte ricorrente e ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile, rimettendosi a questo Tribunale per le determinazioni relative alle spese processuali;
CONSIDERATO che all’udienza pubblica del 5 novembre 2025 la causa è stata chiamata e assunta in decisione;
RITENUTO che, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione, con la conseguenza che il giudice amministrativo – in ossequio al principio dispositivo – è tenuto alla declaratoria dell’improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848; TAR Napoli, Sez. III, 14 ottobre 2024, n. 5396, 8 aprile 2024, n. 2281, 21 marzo 2022, n. 1839, 28 giugno 2021, n. 4452 e Sez. VIII, 5 febbraio 2020, n. 554 e 26 giugno 2017, n. 3464);
RITENUTO pertanto che, alla luce di quanto sopra esposto da entrambe le parti con le rispettive memorie e della giurisprudenza sopra richiamata, debba dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
RITENUTO, quanto alle spese, che sussistano giusti motivi di equità per disporne la compensazione integrale tra le parti, tenuto conto dell’esito della causa, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NG IA OR, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
RO NS, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO NS | NG IA OR |
IL SEGRETARIO