Ordinanza collegiale 7 luglio 2021
Ordinanza collegiale 14 novembre 2022
Sentenza 6 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 06/06/2023, n. 9559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9559 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2023
N. 09559/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11292/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11292 del 2009, proposto da
AN Ed Altri IA, IO LI, Soc Mistery Snc di LI IO e C, Soc Mixage '93 Snc di LI ME e C, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Castellana, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Appiano, 8, come da procura in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21, come da procura in atti;
per l'annullamento
della d.d. 2340/09 avente ad oggetto: conferenza dei servizi del 07.08.09: ottimizzazione soste a rotazione piazza Trinita' dei Monti piazza S. Maria Maggiore
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Roma e di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso in esame i nominati in epigrafe, che si qualificano tutti quali esercenti attività commerciali nell'ambito della rotazione "Bibite e sorbetti" di cui alla Delibera Comunale 3184/1988, assegnatari a rotazione di posteggi siti nelle aree di Trinità dei Monti e di Santa Maria Maggiore, hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, la Determinazione Dirigenziale n. 2340 del 23.9.2009 emessa dal Dipartimento VIII, avente ad oggetto “Conferenza dei servizi del 7 agosto 2009: ottimizzazione soste a rotazione Piazza Trinità dei Monti Piazza Santa Maria Maggione” nella parte in cui dispone che "la postazione sosta n. 11 adibita alla vendita di "bibite e sorbetti" sita all'altezza della rampa S. Sebastianello dovrà arretrare per oltre 5 metri dall'intersezione dell'angolo stradale e posizionarsi sotto il marciapiede; la postazione sosta n. 6 adibita alla vendita di "bibite e sorbetti" sita fronte l'Hotel Hassler, nell'ambito del posti riservati al parcheggio dei taxi in corrispondenza dell'uscita della rampa Mignanelli, dovrà ricollocarsi sul lato opposto rispetto all'attuale, in Viale Trinità dei Monti, lato marciapiede rampa S. Sebastianello, dopo l'altra postazione di "bibite e gelati" (di cui sopra), a 5 metri dalla stessa", in uno agli atti presupposti, connessi e consequenziali tra cui segnatamente la Conferenza di Servizi del 7/8/2009 avente per oggetto "postazioni commercio aree pubbliche site in Piazza Trinità dei Monti e Piazza S. Maria Maggiore".
2. – Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.
1) violazione di legge (legge 241/1990, n. 241, artt, 7 e segg.) - eccesso di potere per violazione delle norme sul giusto procedimento, in quanto la comunicazione di avvio sarebbe stata inviata solo alle Associazioni di categoria, ma non ai commercianti direttamente interessati.
2) eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione, per travisamento dei presupposti di fatto e diritto;
3) violazione degli artt. 4 bis e 4 quater della Deliberazione CC Roma n. 119/2005 sulla mancata acquisizione di pareri preventivi obbligatori.
3. – Roma Capitale si è costituita in giudiiz1o chiedendo il rigetto del ricorso con memoria.
4. Il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza del 7 marzo 2023.
5. – Il ricorso, in consonanza con analogo precedente (sentenza n. 9618\2021) non può essere accolto.
Va innanzitutto respinto il primo mezzo, con cui i ricorrenti assumono la violazione dell’obbligo di comunicare a ciascuno di essi l’avvio del procedimento da cui sono scaturiti gli atti gravati.
Al riguardo è sufficiente osservare che, a fronte di circa 900 operatori censiti dal Comune (e dunque potenzialmente interessati), l’Amministrazione ha inviato la comunicazione di avvio alle associazioni di categoria in data 10 agosto 2009; iniziativa da cui è scaturita la possibilità dei reali interessati di intervenire nel procedimento, come attesta la nota-diffida del 24 agosto 2009 inviata, a riscontro della comunicazione di avvio, dal procuratore officiato da taluni operatori, depositata in giudizio il 24 maggio 2021 dalla difesa Comunale.
La comunicazione di avvio ha, pertanto, raggiunto il suo scopo, il che comporta l’infondatezza del motivo in esame.
6. – Neppure i restanti motivi possono trovare accoglimento.
Al riguardo va premesso che non risulta impugnato il decreto del MI che ha imposto sull’area adiacente alla basilica di Trinità dei Monti e su quella adiacente alla basilica di Santa Maria Maggiore il vincolo di tutela proprio del bene culturale ai sensi dell’art. 10 comma 4 lettera g) del d. lgs. n. 42\2004 (che contempla “le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico”).
I provvedimenti impugnati hanno preso atto di tale vincolo, e, di conseguenza, a seguito di apposita conferenza di servizi, hanno determinato lo spostamento di cinque metri di due postazioni (n. 11 e n. 6) site nei pressi della basilica di Trinità dei Monti, e di tre postazioni collocate presso la basilica di Santa Maria Maggiore, traslate ai bordi dell’emiciclo della medesima chiesa.
Sotto il profilo della completezza della motivazione, quindi, il Comune ha dato atto dell’apposizione del vincolo culturale (inoppugnato) sui siti in questione e della conseguente necessità –che risulta motivazione sufficiente ed adeguata- di tutelare la prospettiva e la fruizione dei beni vincolati.
7. – Va per completezza osservato che l’art. 52 del d.lgs. n. 42\2004, per la quale “i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio”, non avrebbe ragione di essere applicata nel caso in esame, in cui il Comune non aveva l’esigenza di procedere ad una generale disciplina del commercio nelle numerose aree vincolate della città di Roma, bensì, assai più modestamente, di effettuare (come in effetti ha effettuato) una modesta traslazione (di pochi metri lineari) di un limitatissimo numero di posteggi adibiti al commercio ambulante al fine di mitigare l’impatto estetico dei banchi di vendita con il bene vincolato (come emerge dalle risultanze della conferenza dei servizi), senza che possa ipotizzarsi (non ravvisandosi, sul punto, neppure una puntuale prospettazione di profili di criticità da parte dei ricorrenti) un reale pregiudizio per gli operatori astrattamente interessati.
E’ insomma del tutto evidente che uno spostamento di cinque metri nella medesima piazza non può essere concretamente ritenuto comportare una modifica effettiva e sostanziale delle condizioni competitive in cui gli operatori versavano prima dell’emissione degli atti impugnati, né sotto il profilo dell’idoneità del nuovo posteggio a condurvi l’attività commerciale, né sotto il profilo del valore commerciale, in quanto sia l’uno che l’altro devono –del tutto ragionevolmente- presumersi identici ai precedenti.
8. – Va poi respinto il motivo che denunzia l’incompetenza del Dipartimento del Comune a determinare la traslazione dei posteggi oggetto dell’atto gravato, atteso che quest’ultimo non ha –come detto- valore pianificatorio (con la conseguente esclusione della competenza consiliare sul punto), né di apposizione del vincolo culturale, che spettava al MI (e segnatamente alla Soprintendenza romana), che in effetti lo ha disposto con il decreto da cui ha preso le mosse la conferenza di servizi che ha condotto agli atti gravati.
9. –Il ricorso, in conclusione, va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore del Comune che forfetariamente liquida in euro 3.000,00 (tremila\00) complessivi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere
Achille Sinatra, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Achille Sinatra | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO